NUMERO UNIVOCO S.M.A.
NUMERO UNIVOCO S.M.A.
/ 2020
SMA-FIN-004 ed. 2018
Allegato “K”
MINISTERO DELLA DIFESA DISTACCAMENTO AEROPORTUALE A.M. ALGHERO SS
Atto negoziale di permuta tra l’Amministrazione Militare e l’Azienda Regionale Emergenza ed Urgenza della Sardegna (A.R.E.U.S.) per lo svolgimento del Servizio di Elisoccorso mediante i servizi di handling da parte del Distaccamento Aeroportuale A.M. di Alghero, l’utilizzo temporaneo e non esclusivo di infrastrutture per il ricovero e lo stazionamento dell’elicottero e del personale operante per tale servizio di soccorso ( Hangar ed uffici xxxx xxxxxxx allo stesso) per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, a fronte di LAVORI STRUMENTALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI INFRASTRUTTURE LOGISTICHE-OPERATIVE ” .
L’anno Duemilaventi, addì del mese di dicembre il Comandante per l’occasione in qualità di Capo del Servizio Amministrativo del Distaccamento Aeroportuale A.M. di Alghero, sito in via Xxxxx Xxxxx, n° 12.
VISTI
• il X.X. x. 0000 xxx 00 xxxxxxxx 0000;
• il X.X. x. 000 xxx 00 xxxxxx 0000;
• la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 43;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli appalti pubblici”;
• il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”;
• il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236 - “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
• il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare l’articolo 545 (C.O.M.);
• il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ed in particolare gli articoli dal 569 al 574 (T.U.O.M.);
• il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente l’Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• la direttiva applicativa SMD-L-027 “Condizioni e modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni” Ed. 2013;
• la direttiva SMA-FIN-004 “Direttiva per il coordinamento delle iniziative inerenti alla stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni” dello Stato Maggiore Aeronautica – Ed. 2019;
• l’autorizzazione alla stipula della permuta concessa dal 6° Reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica con Atto nr. /2020 trasmessa con foglio protocollo M_D.ARM001.REG2020. del dicembre 2020.
PREMESSO CHE
• la Regione Autonoma della Sardegna ha avanzato con il foglio protocollo PG/2020/0002203 del 03/03/2020 una richiesta per effettuare l’attività di elisoccorso regionale mediante l’A.R.E.U.S presso il Distaccamento Aeroportuale di Alghero.
• con il foglio M_D.ASS001.REG2020. del 22 dicembre 2020 il Distaccamento Aeroportuale AM di Alghero ha richiesto la stipula di un contratto di permuta con l’A.R.E.U.S. per lo svolgimento del Servizio di Elisoccorso mediante i servizi di handling da parte del personale A.M. e l’utilizzo temporaneo di infrastrutture per il ricovero e lo stazionamento dell’elicottero e del personale operante per tale servizio di soccorso (Hangar ed uffici xxxx xxxxxxx allo stesso) per il periodo dal 01 giugno 2020 al 31 dicembre 2024; il supporto logistico- operativo per l’utilizzo del piazzale “ECHO” per il parcheggio dell’elicottero (mq 100), e l’uso dell’immobile appendice sud Hangar (numero di PG 21) ad uso uffici e magazzini (mq 250) e dell’Hangar (mq 1.800);
• ai fini della stipula del presente atto di permuta, le prestazioni reciproche previste sono state valutate da un’apposita commissione nominata con atto numero 476 del 21/12/2020;
• il valore economico delle prestazioni corrispettive è stato valutato equivalente come risulta da verbale di congruità e stima numero 1 del 21/12/2020; fatto salvo il conguaglio in denaro ove in sede di consuntivo le prestazioni non risultassero in equilibrio, le parti ritengono congruo il valore indicato dalla predetta commissione.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE TRA
il Ten.Col. X.X.x.x.x. Xxxxxxxx XXXXX, nato a NAPOLI (NA) il 25/01/1977 C.F. CCCDNC77A25F839V stipulante in nome e per conto dell’Amministrazione Difesa in qualità di Capo Servizio Amministrativo nonché di Comandante del Distaccamento Aeroportuale di Alghero SS C.F. 80008010904;
ED
Il Dr Xxxxxx Xxxxx XXXXXX nato a Gavoi (NU) il 08/04/1958 C.F.SRSNLM58D08D947G in qualità di Direttore Generale dell’A.R.E.U.S. Sottoscrivono il presente atto tramite firma digitale.
ART. 1 PREMESSA
tutto quanto premesso forma parte integrante del presente contratto di permuta.
ART. 2
OGGETTO DELLA PERMUTA
Il presente atto negoziale ha per oggetto i servizi di handling e l’utilizzo di parte dell’hangar, con annessi gli spazi adiacenti per il personale operante per l’attività di elisoccorso Regionale da parte da parte del Distaccamento Aeroportuale a fronte di una controprestazione in permuta di lavori di manutenzione alle infrastrutture da parte dell’A.R.E.U.S. In esecuzione di quanto sopra il Distaccamento Aeroportuale di Alghero si obbliga a concedere temporaneamente ed non in uso esclusivo una piazzola sosta elicottero (mq 100), parte dell’Hangar per ricovero notturno elicottero (mq 1800), una porzione dell’appendice dell’hangar per uso uffici per il personale impiegato nelle attività di elisoccorso (mq 250) e di tutte le operazioni di handling necessarie per ogni decollo ed atterraggio dell’elicottero utilizzato, mentre l’A.R.E.U.S. si obbliga a fornire in permuta le controprestazioni di seguito specificate:
• Lavori di manutenzione per l’impermeabilizzazione della copertura interna dell’appendice sud dell’Hangar (numero di PG.21) come da scheda tecnica annessa alle presente permuta;
• Lavori di fornitura in opera di degrassatore per scarichi cucina e rifacimento tratto di linea di scarico a vista presso mensa unificata (numero di PG.11) come da scheda tecnica annessa alla presente permuta;
• Sostituzione porte esterne antipanico locali cucine (numero di PG.11) come da scheda tecnica annessa alla presente permuta;
• Bonifica e manutenzione dei serbatoi interrati presso riserva idrica aeroportuale e sostituzione elettropompa trifase impianto autoclave (numero di PG.5) come da scheda tecnica annessa alla presente permuta;
• Fornitura e posa in opera di n 2 condizionatori presso il locale MA (numero di PG. 14) e di n. 1 condizionatore presso l’alloggio “Pineta” (numero di PG. 23) come da scheda tecnica annessa alla presente permuta;
• Lavori di manutenzione facciate con relativa tinteggiatura esterna fabbricato (numero di PG. 25) come da scheda tecnica annessa alla presente permuta.
ART. 3
MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE
Le prestazioni di cui al presente contratto vengono eseguite sotto l’osservanza:
• delle clausole previste dal presente contratto;
• delle norme del vigente "Codice dei contratti pubblici", di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; del D.Lgs. nr. 66 del 15.03.2010 (Codice dell’Ordinamento Militare);
• del DPR nr. 90 del 15.03.2010 (Testo Unico dell’Ordinamento Militare);
• del Disciplinare Tecnico delle Prestazioni e delle Controprestazioni che, firmato dalle parti contraenti, forma parte integrante del presente contratto.
ART. 4
CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DEI PREZZI
La parte contraente dichiara e garantisce che i prezzi pattuiti/valorizzazioni economiche delle controprestazioni, oggetto del presente contratto, sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente, in ambito nazionale ed internazionale per prestazioni analoghe a parità di termini e condizioni.
In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo la differenza, maggiorata degli interessi legali.
ART. 5
IMPORTO CONTRATTUALE E FATTURAZIONE
Il valore economico complessivo del presente atto, ai soli fini amministrativi e fiscali, è fissato in € 86.093,31 “diconsi euro ottantaseimilanovantatre/31” (IVA inclusa). Gli adempimenti fiscali correlati alle prestazioni effettuate seguono la specifica disciplina di settore.
ONERI FISCALI E CONTRATTUALI
In conformità a quanto previsto dagli art. 16 bis e 16 ter aggiuntivi al X.X. 00/00/0000 n. 2440 e dell’art. 57 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento delle spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione è unicamente l’altra parte contraente.
ART. 7 DIRITTI DEI TERZI
L’A.R.E.U.S. assicura che, per l’esecuzione del presente atto negoziale, non ha violato e non violerà diritti dei terzi. A tal fine, sin da ora, si applica integralmente l’art. 128 del D.P.R. 15/11/2012 n. 236 mandando indenne l’A.D. da ogni responsabilità ed ogni onere e spesa connessa alla violazione del predetto articolo.
ART. 8 ESECUTORE CONTRATTUALE
Il controllo della corretta esecuzione delle controprestazioni nei termini previsti nel presente contratto e nel relativo Disciplinare Tecnico delle Controprestazioni e devoluto alla Commissione appositamente nominata con atto dispositivo n° 477 del 21/12/2020 del Comandante del Distaccamento Aeroportuale A.M. di Alghero.
ART. 9
USO INFRASTRUTTURE
L’utilizzo dell’immobile n° 21 di P.G. (Hangar e parte dell’appendice) e del piazzale “ECHO” n° 0 di P.G. è strettamente correlato alla realizzazione della prestazione relativa al Distaccamento Aeroportuale. Ne è escluso in maniera assoluta un utilizzo autonomo per finalità differenti e in ogni caso un impiego eccedente il periodo necessario alla effettuazione della predetta prestazione.
L’uso strumentale e temporaneo dello stesso bene è revocabile o sospendibile in qualunque momento per sopravvenute esigenze istituzionali. In tale caso, ove l’Amministrazione non possa adempiere in maniera completa alle prestazioni previste a proprio carico, si farà carico del pagamento delle prestazioni residue.
ART. 10
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI, ACCETTAZIONE E COLLAUDO
La verifica delle controprestazioni oggetto del presente atto negoziale nonché l’accettazione ed il collaudo delle stesse sarà effettuato da apposita Commissione nominata con atto dispositivo n° 477 del 21/12/2020 dal Comandante del Distaccamento Aeroportuale di Alghero, la quale dovrà accertare il rispetto dei termini per l’esecuzione e la rispondenza alle specifiche tecniche richieste.
ART. 11
ASSUNZIONE IN CARICO ED EFFETTUAZIONE DI LAVORI
Ai sensi della normativa vigente il Comando Distaccamento di Alghero:
• provvede agli adempimenti contabili relativi all’assunzione in carico dei materiali ricevuti ed allo scarico contabile di quelli ceduti;
• predispone i verbali di collaudo e la dichiarazione di buona esecuzione conservandoli agli atti;
• provvederà, fronte dei lavori effettuati sugli immobili di proprietà dell’A.D. ad aggiornare i relativi quaderni inventariali.
A.R.E.U.S. dovrà fornire le fatture elettroniche relative alle forniture dei materiali ed attrezzature acquisiti.
ART. 12
PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Nessun pagamento è dovuto dall’A.D. in favore dell’A.R.E.U.S., essendo il presente un atto di permuta tra prestazioni secondo il criterio dell’equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche valutate direttamente dal Distaccamento A.M., fatto salvo il conguaglio in denaro ove in sede di consuntivo le prestazioni non risultassero in equilibrio economico.
Qualora esigenze istituzionali sopravvenute lo richiedano ai sensi dell’art. 581 del DPR n. 90/2010 l’Amministrazione della Difesa si riserva di adempiere alla propria obbligazione, anziché attraverso la corresponsione di beni e prestazioni, pagando in danaro la prestazione resa dalla controparte, secondo il valore dichiarato nel contratto.
Per tutto quel che riguarda i movimenti in danaro effettuati in esecuzione dell’atto di permuta (corresponsione delle somme necessarie a pareggiare il valore della controprestazione ricevuta o il pagamento di beni o servizi acquisiti da terzi da parte del contraente per bilanciare la prestazione dell’A.M.) deve essere garantita la tracciabilità dei flussi. Il mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini di quanto previsto dagli artt.3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n.136 concernente “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’A.R.E.U.S assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto. A tal fine dichiara che il conto corrente bancario di Tesoreria presso il Banco di Sardegna è il seguente 000070661523 ed il personale autorizzato per conto di AREUS ad operare su tale conto è il Dottor Xxxxx SAU Direttore del servizio bilancio.
Tutti i contratti sottoscritti dall’ A.R.E.U.S. con soggetti terzi, in dipendenza del presente atto negoziale, devono riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Xxxxx. Detti contratti dovranno essere tempestivamente inviati al Comando Distaccamento per la prescritta verifica.
ART. 13
INVARIABILITÀ DEI PREZZI/VALORIZZAZIONI ECONOMICHE
Le valorizzazioni economiche delle prestazioni/controprestazioni di cui al presente contratto ed al Disciplinare Tecnico delle Controprestazioni sono fisse ed invariabili. Detti prezzi sono accettati dalla parte contraente a suo rischio e pericolo, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che la stessa non abbia tenuto presente.
ART. 14 CAUZIONE
A garanzia della completa ed esatta esecuzione contrattuale, l’A.R.E.U.S. per tutti i più estesi effetti di legge, ha presentato una cauzione pari all’importo del presente atto a favore della Sezione Amministrativa del Distaccamento Aeroportuale, come risulta dalla polizza fidejussoria n°
rilasciata dalla Società . La suddetta polizza in possesso dell’Amministrazione stipulante sarà svincolata al termine delle operazioni di collaudo.
L’escussione della polizza fideiussoria viene effettuata in forma amministrativa, prescindendosi da pronuncia giudiziaria e da specifiche formalità.
Rimane salva ogni altra azione nel caso che la cauzione risulti insufficiente o l’Amministrazione lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.
ART. 15 PENALITA’
Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni negoziali, in particolare i termini di consegna, saranno applicate le penalità previste dal D.P.R. 15/11/2012 n. 236 qualora non sia diversamente previsto nello specifico Capitolato Tecnico.
L’ Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di agire in danno dell’AREUS qualora questa si renda inadempiente agli obblighi assunti con il presente Atto.
ART. 16 VINCOLI
A.R.E.U.S. rimane vincolata sin dalla sottoscrizione del presente atto negoziale, mentre l'Amministrazione Difesa sarà vincolata solo dopo l’approvazione nei modi e nei termini di legge da parte delle competenti autorità.
ART. 17
ESIGENZE ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE MILITARE
In ottemperanza alle vigenti norme regolamentari in materia di permuta innanzi richiamate, qualora sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedano, 1’Amministrazione Militare, compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità, in alternativa alle specifiche prestazioni poste a carico della stessa, ha la facoltà di adempiere al contratto mediante pagamento delle controprestazioni secondo gli importi dichiarati.
ART. 18 SICUREZZA
L’A.R.E.U.S. si obbliga a garantire la sicurezza e la segretezza delle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza. I documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta sono utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.
La parte contraente si impegna a rispettare tutte le prescrizione contemplate in materia di: Segreto d’Ufficio, con particolare riguardo al DPR n. 3/1957 ed alla Legge n. 241/1990; Segreto di Stato, alla Legge n. 801/1977 ed al D.P.C.M. 3.2.2006 “Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate”, al D.P.C.M. 7.6.2005 “Disposizioni in materia di rilascio del Nullo Osta di Sicurezza personale” e Circolare n. 1 della PCM.-ANS del 16.09.2005; Protezione dei dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
L’accesso di persone per conto della parte contraente alle aree ed impianti del Comando Distaccamento Aeroportuale è soggetto alle normative di sicurezza in vigore e da tutte le eventuali
restrizioni esistenti. La parte contraente fornirà, su richiesta dello stesso Comando tutte le informazioni necessarie ad assicurare una corretta esecuzione delle prestazioni richieste. In particolare, almeno una settimana antecedente l’inizio dell’attività, la parte contraente dovrà comunicare al Comando Distaccamento l’elenco nominativo di tutte le persone coinvolte.
ART. 19
RECESSO UNILATERALE E CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Militare si riserva la facoltà di recedere, in qualunque tempo, dal rapporto negoziale con preavviso di almeno 10 gg. In detta ipotesi, in applicazione di quanto disposto all’art. 107 del D.P.R. 15/11/2012, n. 236, alla controparte spetterà il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall’esecutore, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti. I materiali non altrimenti impiegabili dall’esecutore restano acquisiti dall’Amministrazione.
In particolare, l’Amministrazione Militare, oltre al diritto di recesso unilaterale può stabilire, per motivi di pubblico interesse o dipendenti da esigenze di servizio, la sospensione temporanea e/o definitiva del contratto di permuta, informandone la controparte per iscritto, anche con un minimo preavviso comunque non inferiore a 5 gg.. La parte contraente rinuncia espressamente ad ogni pretesa di risarcimento e di indennizzo nonché di proporre azioni per ottenere l’esecuzione forzata delle prestazioni oggetto del contratto, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite.
La parte contraente esprime sin d’ora il proprio assenso alla cessione in parola.
ART. 20 SOSPENSIONE UNILATERALE
L’Amministrazione Militare può, in ogni caso, sospendere temporaneamente e/o definitivamente e senza preavviso il rapporto negoziale, mediante comunicazione anche informale, per sopravvenute esigenze istituzionali, ragioni di emergenza o situazioni particolari senza che la parte contraente possa avanzare alcuna pretesa.
ART. 21 ASSICURAZIONE
A garanzia della piena ed estesa osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto di permuta, la parte contraente si obbliga, prima dell’inizio delle attività di cui al precedente art. 2, a contrarre polizze assicurative relative alla copertura della responsabilità civile (RC), comprese le
garanzie accessorie, a copertura dei rischi per lesioni e/o infermità eventualmente procurati a terzi e dei danni in ogni caso arrecati ai beni della Amministrazione Militare.
L’inadempimento di quanto previsto nel primo paragrafo del presente articolo, costituisce espressa causa di risoluzione del presente negozio. La Società Assicuratrice dovrà inoltre provvedere al ristoro delle spese sostenute dall’Amministrazione Militare per somme erogate a vuoto in caso di infortuni occorsi a dipendenti del Distaccamento impiegati nelle attività oggetto del presente atto, nonché al ristoro di eventuali danni arrecati da terzi, riconducibili all’evento in oggetto, a mezzi, materiali ed infrastrutture. La quantificazione di tali danni avverrà da parte di apposita Commissione nominata dal Comando Distaccamento.
ART. 22 RESPONSABILITÀ
Le parti convergono e riconoscono che l’Amministrazione Militare non è responsabile per eventuali danni causati alle persone ed alle cose a seguito dell’utilizzazione dei beni da parte della parte contraente. Parimenti quest’ultima terrà indenne l’Amministrazione Militare da qualsiasi reclamo e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi per danni o lesioni subite nel corso dell’attività di cui agli articoli precedenti.
ART. 23
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto di permuta sarà risolto nel caso di inadempimento della parte contraente, per mancato rispetto delle norme o di comportamenti delle persone coinvolte nel presente atto, non ritenuti adeguati al prestigio ed alla sicurezza dell’Istituzione Militare. In tal caso la parte contraente dovrà risarcire i danni, anche non patrimoniali, eventualmente patiti dall’Amministrazione Militare
ART. 24 CONTROVERSIE
Le eventuali controversie concernenti l’esecuzione del presente Atto - ove non sia possibile un bonario componimento - saranno decise dal Tribunale territorialmente competente.
ART. 25
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente accordo è efficace dal 01/01/2021 al 30/06/2021. La controprestazione dovrà essere eseguita entro e non oltre il 30/06/2021
ART. 26 DOMICILIO LEGALE
Per l’esecuzione del presente Atto e per ogni altro effetto di legge, l’A.R.E.U.S dichiara di eleggere domicilio legale in Nuoro Xxx Xxxxxxx, 00 XXX 00000.
ART. 27
MODIFICHE ALLA PRESENTE SCRITTURA
Nessuna modifica potrà essere apportata alla presente scrittura se non in forma scritta.
IL PRESENTE ATTO
È costituito da n. 11 pagine più n. 3 annessi da considerare parte integrante dello stesso così elencati:
1. Procedure operative per il servizio di elisoccorso OGGETTO DELLA PERMUTA;
2. verbale della commissione nominata con AD 476 del 21/12/2020;
3. elenco delle controprestazioni.
Fatto letto e sottoscritto alla data di cui in epigrafe.
IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE MILITARE COMANDANTE/CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. X.X.x.x.x. Xxxxxxxx XXXXX
IL RAPPRESENTANTE DELLA PARTE CONTRAENTE DIRETTORE GENERALE A.R.E.U.S.
Dr. Xxxxxx Xxxxx XXXXXX