ACCORDO DI CONFLUENZA AL CCNL UNICO della MOBILITA’- ATTIVITA’ FERROVIARIE
ACCORDO DI CONFLUENZA AL
CCNL UNICO della MOBILITA’- ATTIVITA’ FERROVIARIE
Addì 19/12/2011 in Verona
La Società Rail Traction Company S.p.A. rappresentata da: Xxxxxx Xxxxxxxxxx (Amministratore Delegato)
Xxxxxxxx Xxxxxxx (Direttore Xxxxxxx Xxxxx & Organizzazione) e le Segreterie Nazionali di:
FILT-CGIL rappresentata da: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxx Xxxxxx FIT-CISL rappresentata da: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxx Di Xxxxxx UGL Trasporti rappresentata da: Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxx FAST-CONFSAL rappresentata da: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
concordano che:
Premessa
Nel quadro dei significativi mutamenti che hanno caratterizzato la situazione strutturale nel comparto dei trasporti ed in particolare dei processi competitivi imposti dal libero mercato e dall’Unione Europea i necessari/conseguenti cambiamenti organizzativi e tecnologici che contraddistinguano le prospettive produttive delle aziende del settore, si inserisce il percorso Industriale e contrattuale della Rail Traction Company.
Il nuovo CCNL della Mobilità rappresenta il riferimento contrattuale della Società Rail Traction Company S.p.A. per quanto attiene al campo di applicazione, decorrenza e durata, disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali, mercato del lavoro così come definiti nel Protocollo sottoscritto tra le parti sociali il 14 maggio 2009 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nei conseguenti testi contrattuali riferiti al punto C del citato Protocollo siglati “per identificazione” dalle stesse parti sociali presso il medesimo Ministero il 30 settembre 2010; per le sezioni non ancora disciplinate si fa riferimento al CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 e
s.m.i. con le modalità di confluenza stabilite dal presente Accordo, dal relativo Contratto Aziendale e suoi allegati.
Nelle more della definizione del suddetto CCNL Unico della Mobilità e del rinnovo del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 e s.m.i, le parti, al fine di dare una risposta immediatamente esigibile e rispondente alle esigenze tipiche del trasporto merci ferroviario, concordano che, a livello territoriale, definiranno le relative variazioni/estensioni/applicazioni per assicurare la coerenza alle esigenze dello specifico contesto produttivo della Rail Traction Company e per dare sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale.
Le parti concordano che, entro e non oltre la data del 1° Aprile 2015, l’ Azienda applicherà integralmente la disciplina collettiva nazionale vigente a quella data prevista dal costituendo CCNL della Mobilità.
Qualora RTC intendesse in futuro operare in settori del Trasporto ferroviario diversi dal Merci, le Parti convengono che si renderà necessario un confronto atto all’individuazione di una specifica normativa.
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Accordo di Confluenza e la sua premessa, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutti i dipendenti della società RTC che esercitano le attività proprie della stessa.
2. DECORRENZA E DURATA
Il presente Accordo di Confluenza decorre dal 1° Aprile 2012 con durata sino al 31 Marzo 2015 salvo proroghe o rinnovi, che dovranno avvenire per il tramite di forma scritta ed a seguito di seguente Procedura di rinnovo. Si concorda altresì uno slittamento di max. 3 mesi per la messa a regime dei sistemi informativi utili al calcolo ed all’ erogazione delle spettanze variabili emergenti dalla nuova struttura organizzativa e retributiva dei turni di lavoro.
3. PROCEDURA DI RINNOVO
1. La richiesta di rinnovo del presente Contratto, deve essere presentata all’azienda in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa due mesi prima della scadenza.
2. L’azienda ricevuta la richiesta di rinnovo deve dare riscontro entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le procedure negoziali dovranno svolgersi durante i due mesi successivi alla data di presentazione della richiesta di rinnovo del presente Contratto e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della proposta di xxxxxxx.
3. Durante i periodi di cui ai precedenti punti 1 e 2 le parti stipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
4. Il presente Xxxxxxxxx continuerà a produrre i suoi effetti fino a che sia intervenuto un nuovo accordo in coerenza con quanto previsto all’art. 2074 c.c..
5. Le parti, al fine di verificare gli effetti economici e normativi del periodo di prima applicazione, convengono di incontrarsi nella seconda decade di dicembre 2012.
6. Qualora una delle parti firmatarie del presente accordo lo richieda, potrà essere prevista una verifica anche prima della scadenza suindicata.
4. SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
Il sistema delle relazioni industriali nell’ambito della Società RTC S.p.A. si articola in due fasi distinte:
• fase della informazione (nazionale e territoriale);
• fase della contrattazione (nazionale e territoriale).
Informazione.
Ad integrazione di quanto stabilito dal CCNL Unico della Mobilità e dal CCNL delle Attività Ferroviarie, l’informativa comprenderà anche:
- A livello nazionale
a) Eventuali evoluzioni assetto societario;
b) Linee strategiche di carattere produttivo e commerciale;
c) Modifica della macrostruttura organizzativa;
d) Volume attività date in appalto;
e) Percorsi formativi;
f) Dati sulla consistenza di personale;
g) Progetti di azioni positive;
- A livello territoriale
h) Gli obiettivi di produzione e produttività;
i) Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell’ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
j) Le ricadute relative alla modifica delle strutture organizzative.
Contrattazione.
La contrattazione si articola - nell’ambito del sistema dei rinvii previsti dal CCNL Unico della Mobilità e dal CCNL delle Attività Ferroviarie - ed è articolata come segue:
- A livello nazionale
a) norme applicative della disciplina del lavoro;
b) disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
c) criteri definizione premio di risultato;
d) ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
e) Promozione dell’occupazione giovanile e degli equilibri di genere;
f) Formazione e riconversione professionale comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell’art. 34 CCNL delle Attività Ferroviarie;
- A livello territoriale
g) modalità attuative dell’orario di lavoro;
h) turni di lavoro;
i) linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.
5. PROCEDURA NEGOZIALE
L’avvio del confronto sulle materie oggetto di informazione/contrattazione avverrà come di seguito disciplinato e potrà essere preceduto da una fase propedeutica nei confronti delle O.S. stipulanti, delle strutture sindacali territorialmente competenti e delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU).
a) Entro cinque giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente accordo, si dovrà procedere all’individuazione della data di apertura del confronto;
b) L’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi cinque giorni.
c) Durante i periodi di cui ai precedenti punti le parti stipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione la parte interessata può chiedere revoca/sospensione dell’azione messa in atto.
Le parti si impegnano a incontrarsi entro il corrente anno allo scopo di definire, sulla base delle proposte sindacali, le modalità di costituzione delle RSU.
Le parti convengono di incontrarsi entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo per definire la materia dei permessi sindacali.
6. CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
1. Ai lavoratori di RTC S.p.A. è applicato l’inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti all’art. 21 CCNL Attività Ferroviarie che avverrà, a decorrere dal 1 Aprile 2012, con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indicato nella tabella di equiparazione di seguito riportata.
TABELLA DI EQUIPARAZIONE | |||
CaL Rail Traction Company | CCNL Attività Ferroviarie | ||
Livelli | Profili | Livelli | Profili |
7° | H | Operatori | |
6° | G | Operatori Qualificati | |
5° | F | Operatori Specializzati | |
4° | -Veicolista Junior | E | Tecnici |
3° | -Addetti di Segreteria -Veicolista -Macchinista in formazione | ||
3°S | -Macchinista | D | Tecnici Specializzati |
2° | -Assistenti di Funzione | ||
1° | -Referente di Ufficio -Coordinatore -Formatore d’Xxxx | X | Xxxxxxxxx |
Q | -Responsabile di Ufficio/Linea | B | Quadri |
Q^ | -Responsabile di Funzione/Area | A | Quadri |
2. fermo restando quanto previsto dal CCNL delle Attività Ferroviarie, per il Personale di Macchina già occupato in azienda alla data di sottoscrizione del presente Accordo, l’inquadramento nei parametri retributivi D1 – D2 di cui al precedente punto 1 avverrà secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:
Corso Formazione | Anno | Anzianità Aziendale | Anzianità Figurativa | Parametro Inserimento | Passaggio in D1 |
1° Corso | 2001 | 11 | 6 | D1 | Contestuale |
2° Corso | 2002 | 10 | 5 | D2 | 2013 |
3° Corso | 2004 | 8 | 3 | D2 | 2015 |
4° Corso | 2005 | 7 | 2 | D2 | 2016 |
5°Corso | 2006 | 6 | 1 | D2 | 2017 |
6° – 7° – 8 ° Corso | 2007 | 5 – 3 – 2 | 0 | D2 | 2018 |
3. Le parti, considerate le premesse del presente Contratto Aziendale, hanno inteso integrare l’art. 21 CCNL delle Attività Ferroviarie con le seguenti figure professionali:
Livello H – Operatori
• CUSTODE
• ADDETTO ALLA PULIZIA
Livello E – Tecnici-Tecnici Operativi
• VEICOLISTA (così come istituito al successivo paragrafo “EQUIPAGGIO TRENO”).
Livello D – Tecnici Specializzati - b) Tecnici Specializzati Amministrativi/Commerciali
• ASSISTENTE DI FUNZIONE
• MACCHINISTI
Il macchinista assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, durante il periodo di formazione professionale finalizzata al conseguimento dell’abilitazione da 1° agente è inquadrato convenzionalmente al livello “E”. I periodi di anzianità maturati nel livello E sono utili ai fini del passaggio dal parametro D2 al parametro D1.
Livello C – Direttivi - a) Esperto.
• COORDINATORI DI XXXX
• FORMATORI D’AULA
• REFERENTE D’UFFICIO
Livello B – Quadri - Responsabile linea/unità operativa-tecnica
• RESPONSABILE DI LINEA
Professional
• RESPONSABILE DI FUNZIONE
Livello A – Quadri - Responsabile Struttura Operativa
• RESPONSABILE DI AREA
Professional Senior
• RESPONSABILE SENIOR DI UFFICIO
7. EQUIPAGGIO TRENO.
1.1. Le parti convengono di prevedere, a decorrere dalla data del presente accordo, in aggiunta all’equipaggio di macchina composto da due macchinisti e per specifiche situazioni organizzative, l’equipaggio di condotta ad Agente Unico come modulo di condotta composto da:
a) Un Macchinista con abilitazione:
o alla condotta di tipo F “Servizio di condotta dei treni senza limitazioni di percorso”.
o Attività del Macchinista: quelle previste dalla declaratoria di cui all’art. 21 del CCNL delle Attività Ferroviarie 16 aprile 2003;
b) Un Veicolista con abilitazione a:
o Modulo A, Xxxxxx D, competenze proprie del personale che svolge attività di “Formazione Treni e Accompagnamento Treni”;
o Modulo B e Modulo C, competenze proprie del personale che svolge attività di “Verifica”;
o Attività del Veicolista: assicurare negli Impianti di origine e destinazione dei treni ed in corso di viaggio in caso di emergenza, le operazioni di:
• aggancio/sgancio rotabili;
• apposizione e ritiro dei fanali di coda;
• prova del freno;
• dirigenza, sorveglianza e comando delle manovre;
• formazione treno e verifica del materiale rotabile;
• assistenza all’agente di condotta nei casi previsti;
• assicurare l’arresto e l’immobilizzazione del treno in caso di emergenza.
1.2. Il suddetto equipaggio ad Agente Unico opererà su linee attrezzate con SCMT o SSC e con mezzi di trazione attrezzati con SCMT o SSC e GSM/GSM-R e con le modalità definite all’allegato verbale di accordo su “Equipaggio di Condotta”.
8. SALARIO PROFESSIONALE VEICOLISTA.
In ragione della sua polifunzionalità, la misura del Salario Professionale di cui all’articolo 67 del CCNL delle Attività Ferroviarie per la nuova figura del Veicolista della precedente declaratoria professionale, è definita in Euro 145,00 (centoquarantacinque,00).
CONTRATTO AZIENDALE della RAIL TRACTION COMPANY
Premessa
Le Parti convengono che il presente contratto aziendale, sottoscritto ad integrazione del CCNL Unico Della Mobilità e del CCNL Attività Ferroviarie 16/04/2003 s.m.i., disciplina, in applicazione dell’ accordo di confluenza del 19 / 12 / 2011 le variazioni/estensioni/applicazioni così come definito:
• Nel presente Contratto Aziendale;
• nell’allegato 1 - Patto di Produttività;
• nell’allegato 2 - Accordo Gestionale sui Macromodelli Organizzativi e Produttivi;
• nell’allegato 3 - Accordo Equipaggio Condotta.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto Aziendale e la sua premessa, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutti i dipendenti della società RTC che esercitano le attività proprie della stessa.
DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto Aziendale decorre dal 1° Aprile 2012 con durata sino al 31 Marzo 2015 salvo proroghe o rinnovi, che dovranno avvenire per il tramite di forma scritta e con le modalità di cui alla procedura di rinnovo dell’ Accordo di Confluenza.
Capitolo 1 - Orario di Lavoro
Art. 1 – ORARIO DI LAVORO
1. Disciplina Generale
1.1. Relativamente al punto 1.1. dell’art. 22 del CCNL Attività Ferroviarie l’orario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. In ragione della riduzione dell’orario settimanale, dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono assorbite le R.O.L. previste dal precedente contratto di lavoro.
1.2. In applicazione di quanto previsto al punto 1.2 dell’art. 22 del CCNL, sono previsti regimi di flessibilità dell’orario settimanale per i lavoratori di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 dello stesso art. 22 del CCNL che prevedano, settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 44 ore settimanali, non prevede limiti minimi.
1.3. Con riferimento al punto 1.5 dell’art. 22 del CCNL Attività Ferroviarie, vengono confermati le attuali turnazioni che prevedono la ripartizione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni.
1.4. Relativamente al punto 1.9 dell’art. 22 del CCNL i limiti numerici al servizio notturno sono i seguenti:
a) Fino a 3 tra due riposi settimanali purché il terzo non sia consecutivo;
b) Fino a 11 per mese;
c) Fino a 80 per anno.
1.5. Relativamente al punto 1.10 dell’articolo 22 del CCNL la durata del riposo minimo giornaliero è fissata in:
a) Turno in terza:
- 8 ore tra un servizio e l’altro
- 14 ore a seguito di un servizio notturno
b) Turno unico giornaliero:
- 12 ore consecutive
- 14 ore a seguito di servizio notturno
c) Turno in seconda:
- 8 ore tra un servizio e l’altro
- 14 ore a seguito di un servizio notturno
1.5.1. In caso di effettuazione di un servizio in un impianto diverso da quello della propria sede di lavoro formalmente assegnata, la durata del riposo giornaliero/settimanale di cui al precedente punto 1.5 lettere a) b) e c), decorre dall’ora di effettivo rientro in residenza del personale, ovvero al termine del periodo di trasferta. In caso di effettuazione di prestazione notturna è facoltà del lavoratore richiedere, nell’ambito del previsto riposo giornaliero, la fruizione di una parte dello stesso, non inferiore a sette ore, presso strutture alberghiere in loco e prima del rientro in residenza.
2. Disciplina speciale per il personale di macchina e bordo.
Orario settimanale per la definizione dei turni di lavoro.
2.1. Relativamente al secondo capoverso del punto 2.5 dell’art. 22 del CCNL il limite massimo della durata dell’orario settimanale di 44 ore potrà essere elevato di 2 ore settimanali.
Lavoro giornaliero.
2.2. Relativamente al punto 2.6.1 dell’articolo 22 del CCNL la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 10 ore per i servizi di andata e ritorno collocati nella fascia oraria 5.00 –
24.00. Tale limite è ampliabile in ragione e con le modalità stabilite all’allegato “Patto di Produttività”.
2.3. Relativamente al punto 2.6.2 dell’articolo 22 del CCNL per i servizi programmati di andata e ritorno interessanti la fascia oraria 24.00 – 5.00, la durata massima della prestazione giornaliera fissata in 7 ore è ampliabile in ragione e con le modalità stabilite all’allegato “Patto di Produttività”.
2.4. Relativamente al punto 2.6.3 dell’articolo 22 del CCNL per i servizi programmati di sola andata o di solo ritorno con riposo fuori residenza (RFR), la durata massima della prestazione giornaliera fissata in 7 ore è ampliabile in ragione e con le modalità stabilite all’allegato “Patto di Produttività”.
Riposo giornaliero in residenza.1
2.5. Relativamente al punto 2.7.1 dell’articolo 22 del CCNL il riposo minimo giornaliero in residenza è fissato in:
a) 16 ore tra due servizi diurni anche se afferenti a un RFR;
b) 18 ore tra due servizi se uno è notturno anche se afferenti a un RFR;
c) 22 ore dopo ciascuna notte nel caso di due servizi notturni consecutivi anche se afferenti a un RFR.
2.5.1. In riferimento al precedente punto c), quando il secondo servizio notturno è seguito da un riposo fuori residenza, la durata del riposo minimo giornaliero in residenza è fissato nei limiti indicati al precedente punto b. Tale riduzione non applicabile per più di una volta fra 2 riposi settimanali.
Riposo fuori residenza.2
2.6. Relativamente al punto 2.8.2 dell’articolo 22 del CCNL, il limite massimo del riposo fuori residenza è elevabile a 11 ore consecutive per non più 2 volte medie nel mese con un massimo di 3.
2.7. Relativamente al punto 2.8.4 dell’articolo 22 del CCNL i riposi fuori residenza non possono essere: più di 2 tra due riposi settimanali, più di 70 annui.
2.7.1. E’ possibile programmare nei turni di servizio un massimo di 5 riposi fuori residenza nel mese. Tale limite è ampliabile in ragione e con le modalità stabilite all’allegato “Patto di Produttività”.
Riposo settimanale.
2.8. Relativamente al punto 2.9.2 dell’articolo 22 del CCNL il riposo settimanale viene programmato di norma dal 4° al 7° giorno garantendo comunque nella programmazione dei turni, la fruizione di 3538 ore di riposo annue.
2.8.1. Per non più di una volta al mese sarà possibile programmare il riposo anche al 3° giorno.
Servizio di condotta.
2.9. Relativamente ai punti 2.10.1 e 2.10.2 dell’articolo 22 del CCNL non sono previsti limiti massimi di condotta giornalieri per servizi di condotta effettuati con equipaggio di macchina composto da due agenti con abilitazione alla condotta F.
1ll Riposo Giornaliero in Residenza è quel periodo continuativo di tempo a completa disposizione del lavoratore, compreso tra 2 servizi aventi rispettivamente termine ed inizio in residenza.
2ll Riposo Fuori Residenza è quel periodo continuativo di tempo a completa disposizione del lavoratore, compreso tra 2 servizi aventi rispettivamente termine ed inizio in medesima località non di residenza.
Lavoro notturno.
2.10. Relativamente al 2° capoverso del punto 2.11 dell’articolo 22 del CCNL i limiti numerici al servizio notturno sono ampliabili in ragione e con le modalità stabilite all’allegato “Patto di Produttività”.
Termine Servizio.
2.11. Relativamente al punto 2.13 dell’articolo 22 del CCNL, il personale in servizio di condotta ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di 3 ore oltre il termine programmato dello stesso e in ogni caso non oltre:
a) la 11a ora in caso di prestazioni notturne
b) la 12a ora in caso di prestazioni diurne
c) la 10a ora in caso di prestazioni seguite o a seguito di RFR
2.11.1. Il personale dovrà comunicare al proprio referente la circostanza che determina le condizioni di perturbazione alla circolazione non appena ne abbia cognizione ed almeno 2 ore prima rispetto ai limiti della prestazione giornaliera programmata e potrà lasciare il servizio alla prima stazione utile predefinita come tale dal Gestore dell’infrastruttura entro i termini di cui al precedente punto 2.11.
2.11.2. L’azienda realizzerà prioritariamente le azioni necessarie per portare il treno a destino ovvero alla prima stazione utile per la fruizione del riposo previsto dal turno entro i termini di cui al precedente punto 2.11.
Servizio di Riserva.
2.12. La prestazione massima giornaliera per un servizio di riserva, così come definita nel punto
2.2 dell’articolo 22 del CCNL, è fissata in 8 ore.
2.12.1. Al personale in servizio di riserva, può essere assegnato un qualunque servizio che risulti compatibile con le disposizioni in materia di orario di lavoro previste dall’articolo 22 del CCNL e dall’articolo 1 del presente Contratto Aziendale, purché siano rispettati, i limiti dell’orario di lavoro tenendo conto delle ore di riserva effettuate.
Art. 2 - GIORNI FESTIVI.
La festività del 29 giugno – Santi Xxxxxx e Xxxxx - prevista al punto 2.1 dell’art. 24 CCNL AF è sostituita dalla festività del 21 maggio – San Zeno.
Art. 3 - FERIE.
In applicazione di quanto disciplinato dall’articolo 25 CCNL AF e considerando che il personale RTC:
• lavora prevalentemente su 5 giorni la settimana;
• già matura un monte ferie annuo di 22 giornate;
Si prevede:
a) Di mantenere il diritto acquisito aggiungendo alle 20 gg di ferie del CCNL AF n. 16 ore di ROL da godersi entro l’anno in corso anche in maniera frazionata ovvero liquidabili, nella quantità maturata e non goduta, con la busta paga di gennaio dell’anno successivo.
b) Di assorbire l’istituto provvisorio di cui alla precedente lettera a) con l’incremento del monte annuo di 5 gg previsto dal contratto dopo 8 anni.
Capitolo 2 - Svolgimento del Rapporto di Lavoro
Art. 4 - TRASFERIMENTI INDIVIDUALI.
Si confermano i contenuti dell’accordo Sindacale del 18 gennaio 2010.
ART. 5 PASTI AZIENDALI.
1. Con riferimento al punto 2 dell’art. 46 del CCNL delle Attività Ferroviarie, tenuto conto delle dimensioni dell'Azienda e delle continue probabili variazioni del servizio, vista la fluidità del trasporto Cargo, si conviene che per ogni giornata di effettiva presenza ai dipendenti verrà rilasciato un buono pasto del valore di € 5,29, ad esclusione del personale in posizione di trasferta a cui viene corrisposto quanto previsto dall’articolo 72 del CCNL delle Attività Ferroviarie.
2. L’erogazione del buono pasto verrà accordato indistintamente a tutto il personale, indipendentemente dall’ora di inizio e fine dell’orario di lavoro o dalla tipologia del turno effettuato e a prescindere dalla distanza e/o da i tempi di percorrenza tra la località di dimora o di residenza del personale e la sede di lavoro.
3. Per il personale che opera in turni avvicendati nelle 24 ore di cui al punto 1.6 del CCNL delle Attività Ferroviarie e punto 1.5 dell’articolo 4 del presente Accordo di Confluenza, verrà accordato il riconoscimento di un buono pasto per ogni prestazione resa quando espleta nella stessa giornata solare il proprio servizio nel 1° turno (Mattina) e nel 3° turno (notte) ed ha come intervallo il 2° turno (pomeriggio).
Capitolo 3 - Retribuzione
Art. 6 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 64 del CCNL delle Attività Ferroviarie, per il solo personale già occupato in azienda alla data di applicazione del presente Accordo di Confluenza, saranno attribuiti gli aumenti biennali necessari al raggiungimento del valore uguale o immediatamente inferiore al maturato.
L’eventuale differenza tra i due importi continuerà ad essere erogata sino alla maturazione del successivo aumento biennale considerando utile, ai fini della maturazione del nuovo aumento, il tempo trascorso dall’attribuzione dell’ultimo aumento periodico di anzianità.
Art. 7 - PREMIO DI RISULTATO.
Si confermano i contenuti dell’Accordo Sindacale del 23 novembre 2009.
Art. 8 - INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO.
Si confermano i contenuti dell’accordo Sindacale dl 18 gennaio 2010.
Art. 9 - INDENNITA’ DIVERSE.
1. In riferimento al punto 1.2 dell’articolo 1 del presente accordo ed ai soli lavoratori ivi indicati, verrà corrisposta una indennità settimanale per ciascuna settimana in cui si supera l’orario di lavoro settimanale definito contrattualmente, nelle misure di seguito indicate:
a) € 15,00 con superamento dell’orario settimanale di cui all’ art.1 punto 1.1.
b) € 30,00 con superamento, previa consenso del lavoratore, della flessibilità di cui all’ art.1 punto 1.2.
2. Al personale in servizio di riserva di cui al precedente articolo 1 punto 2.12 verrà corrisposta una indennità pari a € 15,00. L’indennità è da intendersi in concorrenza fino a completo assorbimento da indennità altre dovute ad un sopraggiunto diverso utilizzo del personale.
3. Al personale per le giornate di formazione ed aggiornamento professionale verrà corrisposta una indennità pari a € 15,00.
(Allegato 1 al Contratto Aziendale RTC del 19/12/2011)
ACCORDO QUADRO PATTO DI PRODUTTIVITÀ
Premessa
In relazione alla specifica tipologia di servizi operati da RTC sull’infrastruttura ferroviaria, alle tratte ed agli impianti, nella misura del loro limitato numero e della peculiare dislocazione geografica degli impianti e delle risorse umane, le parti di seguito concordano quanto segue:
1. ORARIO DI LAVORO
1.1. Relativamente al punto 2.2. dell’articolo 1 del Contratto Aziendale, la durata massima della prestazione giornaliera programmabile per i servizi di andata e ritorno collocati nella fascia oraria 5.00 – 24.00 è ampliabile sino a 11 ore.
1.2. Relativamente al punto 2.3. dell’articolo 1 del Contratto Aziendale per i servizi di andata e ritorno interessanti la fascia oraria 0.00 – 5.00, la durata massima della prestazione giornaliera programmabile è ampliabile sino a 9 ore;
1.2.1. Relativamente al punto 2.3. del Contratto Aziendale la durata massima della prestazione giornaliera programmabile per i servizi di andata e ritorno che iniziano alle ore 4.00 o che terminano alle ore 1.00 è ampliabile sino a 10 ore.
1.2.2. I servizi di cui al precedente punto 1.2.1. sono considerati a tutti gli effetti servizi notturni e rientrano nel computo dei limiti numerici al servizio notturno di cui al punto 2.10. dell’articolo 1 del Contratto Aziendale.
1.3. Relativamente al punto 2.4. del Contratto Aziendale, per i servizi programmati di sola andata o di solo ritorno con riposo fuori residenza (RFR), la durata massima della prestazione giornaliera programmabile è fissata dal presente accordo in 9 ore, fermo restando il limite massimo di 16 ore come prestazione complessiva programmabile determinata dalla somma prestazione (andata) + prestazione (ritorno) ≤ 16 ore;
1.3.1. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.3., per i servizi programmati di solo ritorno a seguito di un RFR avente durata minima di 6 ore così come indicato al punto 2.8.1. dell’articolo 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie, la durata massima della prestazione giornaliera non potrà in ogni caso superare le 8 ore.
1.3.2. In ogni caso l’assenza della residenza non potrà essere programmata per periodi superiori alle 24 ore così come indicato al punto 2.6.5. dell’articolo 22 del CCNL.
1.4. In assenza di funzionali soluzioni alternative e nel rispetto dei limiti massimi giornalieri di cui all’articolo 1 punto 2.3 del Contratto Aziendale e precedenti punti 1.2. e 1.2.1., in riferimento al punto 2.8.1 del CCNL delle Attività Ferroviarie, fermo restando quanto previsto all’articolo 1 punti 2.4, 2.6, 2.7 e 2.7.1 del Contratto Aziendale e precedenti punti
1.3. e 1.3.2., in programmazione sarà possibile realizzare allacciamenti di servizi con Riposi Fuori Residenza in cui Il RFR venga collocato nella fascia oraria 5.00 – 24.00 sempreché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) Il RFR abbia durata non inferiore alle 7 ore;
b) Entrambe le prestazioni lavorative afferenti il RFR siano programmate nella stessa giornata solare;
c) Non siano previste prestazioni in concomitanza con le flessibilità di cui al punto 4 dell’ allegato Accordo Gestionale sui Macromodelli Organizzativi e Produttivi.
d) In ogni caso restano invariati i riferimenti e le modalità del il termine servizio di cui al Art.1 punto 2.11 del Contratto aziendale.
1.4.1. In riferimento al punto 2.7.1 dell’accordo di confluenza è possibile elevare il numero dei riposi fuori residenza fino a un massimo di 7 al mese.
1.5. I limiti numerici fissati al punto 2.11 articolo 22 CCNL AF sono elevati come di seguito:
a) 3 tra due riposi settimanali, di cui almeno 1 programmato con le modalità di cui al precedente punto 1.2.1.;
b) 12 per mese;
c) 390 ore per anno di prestazione giornaliera effettuata nella fascia oraria 0.00 –
5.00 intese come limite massimo per ogni singolo agente.
2. POSIZIONE DI DISPONIBILITA’
2.1. Si intende con tale termine, il periodo successivo al riposo giornaliero o settimanale in cui il personale, non assegnato ad un turno o provvisoriamente fuori turno, è a disposizione dell’azienda per garantire le seguenti prestazioni:
a) attività in sostituzione di altro personale risultato improvvisamente assente, con la finalità di garantire comunque i servizi programmati;
b) attività finalizzata a garantire i servizi non programmati;
2.2. Durante la disponibilità l’azienda può assegnare al lavoratore un servizio soltanto rispettando le seguenti norme e tempistiche:
a) dalle ore 23.00 alle ore 8.00, non è ammesso comunicare alcun servizio;
b) dalle ore 8.00 alle 23.00, il servizio deve essere comunicato con un anticipo minimo di 4 ore dall’inizio del lavoro;
3. PREMIO DI PRODUTTIVITÀ
Considerato che le modifiche/ampliamenti al CCNL delle Attività Ferroviarie convenute con le flessibilità previste:
• dal presente Accordo Quadro “Patto di Produttività”;
• dal Contratto Aziendale del 19/12/2011;
• dall’ Accordo Gestionale sui Macromodelli Organizzativi – Produttivi del 19/12/2011 (Allegato2);
• dall’Accordo sull’ Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx 00/00/0000 (Xxxxxxxx0);
sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e competitività aziendale;
Considerato quanto disposto in tema di "imposta sostitutiva sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività":
• dalla Circolare n. 31E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate
• dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
• dal Decreto Legislativo del 6 luglio 2011 n. 98 articolo 25, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111,;
• da i successivi interventi legislativi in materia che saranno oggetto di valutazione tra le parti;
Le parti, in considerazione delle flessibilità di cui ai precedenti punti, concordano di introdurre le successive indennità economiche:
a) Indennità di Premio di Produttività
b) Indennità di Disponibilità
c) Compenso Assenza dalla Residenza
Indennità di Premio di Produttività
3.1. viene riconosciuta annualmente e corrisposta su base mensile per 12 mensilità, con incidenza nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini pensionistici e ai fini dell’accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, secondo le modalità riportate ai punti successivi:
a) un importo lordo annuo pari a € 600,00 che viene riconosciuto al Personale di Macchina;
b) un importo lordo annuo pari a € 240,00 che viene riconosciuto al Personale Veicolista;
c) L’indennità di premio di produttività non assorbe a nessun titolo ogni altra eventuale indennità contrattuale relativa alla prestazione effettuata;
d) Per l’anno di assunzione o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta una quota di Premio di Produttività, in proporzione ai mesi lavorati, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
Indennità di Disponibilità
3.2. Per ogni giornata di Disponibilità verrà riconosciuta al personale un’indennità giornaliera pari a € 15,00.
Compenso Assenza dalla Residenza
3.3. Il compenso per assenza dalla residenza di lavoro viene corrisposto al personale componente gli “Equipaggi di Condotta” (Xxxxxx Xxxxxxxxxxx – Agente Unico) nelle misure orarie di seguito indicate:
a) Per il periodo di lavoro: € 4,00/ora.
b) Per il periodo di riposo fuori residenza: € 1,20/ora.
Ai fini della corresponsione delle predette indennità orarie, la frazione di ora sino a 29 minuti si arrotonda a 30 minuti, la frazione di ora superiore ai 30 minuti si arrotonda a 1 ora.
Regime fiscale
3.4. All’importo mensile dell’Indennità di Premio di Produttività e all’importo dell’indennità giornaliera di Disponibilità, sarà applicato il regime di agevolazione fiscale nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate e s.m.i. ;
3.5. Agli importi di cui al precedente punto 3.3, sarà applicato il regime fiscale previsto dal CCNL Attività Ferroviarie all’ art. 72 punto 2.3.
(Allegato 2 al Contratto Aziendale RTC del 19/12/2011)
ACCORDO GESTIONALE sui MACROMODELLI ORGANIZZATIVI e PRODUTTIVI.
Premessa
In relazione a quanto indicato nella premessa dell’Allegato Patto di Produttività, Le parti di seguito concordano di introdurre e normare le seguenti variazioni all’attuale impianto gestionale.
1. VARIAZIONE DI SERVIZIO
1.1. In caso di variazione dei servizi programmati a causa di soppressioni dei treni o in relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, sarà dato avviso telefonicamente al lavoratore interessato per una nuova assegnazione del servizio. Non sono ammesse comunicazioni di variazioni del servizio nel periodo di riposo giornaliero e settimanale, durante la fascia oraria 23.00/08.00.
1.2. Le norme che regolamentano la variazione di servizio per il Personale di Terra sono le seguenti:
a) Variazione comunicata con un preavviso ≥ 48 ore: la nuova prestazione verrà assegnata nel rispetto dei limiti giornalieri, dell’orario di lavoro, dei riposi giornalieri indicati al punto 1.5 lettere a) b) e c) del Contratto Aziendale e/o del riposo settimanale come indicato al punto 1.11 dell’articolo 22 del CCNL;
b) Variazione comunicata con un preavviso ≤ 48 ore ma > 6 ore: Se la nuova assegnazione prevede una prestazione anticipata questa deve essere concordata con il personale interessato. Se la nuova assegnazione prevede una prestazione con termine lavoro posteriore a quello stabilito dal servizio precedentemente assegnato, questo potrà essere superato di 3 ore. In ogni caso la nuova prestazione verrà assegnata nel rispetto dei limiti giornalieri, dell’orario di lavoro, dei riposi giornalieri indicati al punto 1.5 lettere a) b) e c) del Contratto Aziendale e/o del riposo settimanale come indicato al punto 1.11 dell’articolo 22 del CCNL;
c) Variazione comunicata con un preavviso ≤ 6 ore: Se la nuova assegnazione prevede una prestazione anticipata questa deve essere concordata con il personale interessato. Se la nuova assegnazione prevede una prestazione con termine lavoro posteriore a quello stabilito dal servizio precedentemente assegnato, questo potrà essere superato di 2 ore. In ogni caso la nuova prestazione verrà assegnata nel rispetto dei limiti giornalieri, dell’orario di lavoro, dei riposi giornalieri indicati al punto 1.5 lettere a) b) e c) del Contratto Aziendale e/o del riposo settimanale come indicato al punto 1.11 dell’articolo 22 del CCNL;
d) Qualora non risulti possibile preavvisare il personale della variazione di servizio, la prestazione lavorativa inizia nel momento in cui il personale si presenta in impianto; al personale potrà essere comandato un servizio diverso da quello previsto dal turno, nel rispetto delle norme indicate al precedente punto c).
e) Qualora al termine del servizio assegnato nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, non risulti possibile per il personale la ripresa e la continuità del turno, la stessa dovrà essere garantita il prima possibile e comunque entro e non oltre il termine del successivo riposo settimanale.
1.3. Le norme che regolamentano la variazione di servizio per il Personale di Macchina sono le seguenti:
f) Variazione comunicata con un preavviso ≥ 48 ore: Se la nuova assegnazione prevede una prestazione con un riposo fuori residenza non programmato, questa deve essere concordata con il personale interessato. In ogni caso la nuova prestazione verrà assegnata nel rispetto dei limiti giornalieri, dell’orario di lavoro, del riposo giornaliero indicato ai punti 2.5. lettere a) b) e c) e 2.5.1 del Contratto Aziendale e/o del riposo settimanale come indicato al punto 2.9.1 dell’articolo 22 del CCNL. Nel caso in cui il servizio riprogrammato risultasse contiguo al riposo settimanale, quest’ultimo non potrà essere decurtato di più di 3 ore rispetto alla durata prevista dal turno ;
g) Variazione comunicata con un preavviso ≤ 48 ore ma > 6 ore: Se la nuova assegnazione prevede una prestazione anticipata o un riposo fuori residenza non programmato, questa deve essere concordata con il personale interessato. Se la nuova assegnazione prevede una prestazione con termine lavoro posteriore a quello stabilito dal servizio precedentemente assegnato, questo potrà essere superato di massimo 3 ore. In ogni caso la nuova prestazione verrà assegnata nel rispetto dei limiti giornalieri, dell’orario di lavoro, del riposo giornaliero indicato ai punti 2.5. lettere a) b) e c), 2.5.1 del Contratto Aziendale e/o del riposo settimanale come indicato al punto 2.9.1 dell’articolo 22 del CCNL;
h) Variazione comunicata con un preavviso ≤ 6 ore: Se la nuova assegnazione prevede una prestazione anticipata o un riposo fuori residenza non programmato, questa deve essere concordata con il personale interessato. Se la nuova assegnazione prevede una prestazione con termine lavoro posteriore a quello stabilito dal servizio precedentemente assegnato, questo potrà essere superato di massimo 2 ore. In ogni caso la nuova prestazione verrà assegnata nel rispetto dei limiti giornalieri, dell’orario di lavoro, del riposo giornaliero indicato ai punti 2.5. lettere a) b) e c), 2.5.1 del Contratto Aziendale e/o del riposo settimanale di cui al punto 2.9.1 dell’art.22 del CCNL;
i) Durante l’effettuazione di un servizio che prevede un RFR, l’inizio della prestazione a seguito del riposo non potrà essere variato, salvo diversi accordi con il personale interessato e fatta eccezione dei casi in cui il personale si avvalga della facoltà del termine del servizio di cui al punto 2.11 del Contratto Aziendale, o in cui per ritardo treno in arrivo venga a mancare la durata minima del riposo fuori residenza di cui al punto 2.8.1 dell’articolo 22 del CCNL; in tali
casi fermo restando quanto previsto ai punti 2.4 del Contratto Aziendale e ai punti 1.3, 1.3.1. e 1.3.2. dell’Allegato Patto di Produttività, l’eventuale nuova prestazione di ritorno sarà comandata secondo le modalità indicate a precedenti punti lettere g) o h);
j) Xxxxxxx non risulti possibile preavvisare il personale della variazione di servizio, la prestazione lavorativa inizia nel momento in cui il personale si presenta in impianto; al personale potrà essere comandato un servizio diverso da quello previsto dal turno, nel rispetto delle norme di cui al precedente punto lettera h);
k) Qualora al termine del servizio assegnato nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, non risulti possibile per il personale la ripresa e la continuità del turno, la stessa dovrà essere garantita il prima possibile e comunque entro e non oltre il termine del successivo riposo settimanale.
1.4. In riferimento alla variazione di servizio, per le casistiche indicate ai punti lettere b), c), f)
g) h) i), a seguito di assegnazione di una nuova prestazione concordata con il personale interessato, ai lavoratori verrà corrisposta una indennità pari a € 10,00.
1.5. Nei casi di soppressione programmata dei servizi, qualora non sia possibile nessuna utilizzazione del personale con altri servizi compatibili, il personale potrà essere collocato:
a) Con un preavviso ≥ a 5 giorni: In ferie con precedenza a quelle residue dell’anno precedente.
b) Con un preavviso ≤ a 5 giorni: Corso di aggiornamento professionale.
c) Con un preavviso < di 24 ore: In posizione di Disponibilità di cui al punto 2 dell’Allegato Patto di Produttività. In tali casi, per il solo personale inserito in turno che venga a trovarsi in posizione di disponibilità in caso di assegnazione ad un servizio si applicano le norme riportate al precedente punto 1.2 lettera b) e/o c) (Norme PdT) o al precedente punto 1.3 lettere g) e/o h) (Norme PdM).
2. RIPOSO GIORNALIERO FUORI RESIDENZA
2.1. In gestione, nei casi in cui in esercizio il RFR programmato deborda dalla fascia oraria 0.00
– 5.00, fermo restando quanto previsto all’articolo 1 punti 2.4. del Contratto Aziendale, ai punti 1.3. e 1.3.2. dell’Allegato Patto di Produttività, in assenza di funzionali soluzioni alternative, previa fruizione in ogni caso di un riposo minimo di 7 ore, il personale potrà essere utilizzato per effettuare la prestazione di ritorno in servizio di condotta con il riconoscimento dell’indennità economica nella misura indicata al precedente punto 1.4.
2.2. Nei casi indicati al precedente punto 2.1., qualora l’inizio della prestazione a seguito del riposo venga variato al fine di garantire al personale la fruizione di un riposo minimo di 7 ore, fermo restando quanto previsto all’articolo 1 punti 2.4. del Contratto Aziendale, ai punti 1.3. e 1.3.2. dell’Allegato Patto di Produttività, il personale potrà essere utilizzato per effettuare una prestazione di ritorno in servizio di condotta con le modalità indicate al precedente punto 1.3. lettera i).
3. LAVORO STRAORDINARIO
3.1. Con riferimento all’organizzazione del lavoro aziendale e alle esigenze amministrative di gestione del personale, emerge una difficoltà di calcolo in merito alle modalità applicative dell’articolo 23 del CCNL delle Attività Ferroviarie, si conviene quanto segue:
a) Xxxxx restando che in ogni caso verranno retribuite con i compensi orari previsti per lavoro straordinario le prestazioni giornaliere che eccedono le prestazioni massime giornaliere come definite ai punti 1 e 2 dell’articolo 1 del Contratto Aziendale, al punto 1 dell’Allegato Patto di Produttività e punto 2 dell’Accordo Equipaggi di Condotta, si conviene che indipendentemente dalla tipologia di straordinario maturato, la retribuzione oraria ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario, sarà incrementata in ogni caso del 30%.
3.2. In riferimento a quanto indicato ai punti 2.4. dell’articolo 1 del Contratto Aziendale e ai punti 1.3, 1.3.1. e 1.3.2. dell’Allegato Patto di Produttività, i compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 23 p. 3.2 del CCNL AF, saranno riferiti al lavoro eccedente i limiti massimi giornalieri programmabili per la prestazione di andata e/o di ritorno scaturenti dalle sequenze:
a) prestazione (andata) + prestazione (ritorno) ≤ 16 ore.
b) prestazione (andata) + durata RFR + prestazione (ritorno) ≤ 24 ore.
3.3. Si conviene, in ragione della movimentazione tipicamente transfrontaliera del traffico della Rail Traction Company, che le cause accidentali di cui al punto 2 dell’ Art. 23 del CCNL delle Attività Ferroviarie sono riconosciute tali anche quando si verificano fuori dal territorio nazionale.
4. RAGGIO DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DI MACCHINA
4.1. Con il fine di limitare il più possibile il numero di riposi fuori residenza e il ricorso ai rientri fuori servizio del personale, si conviene di individuare un raggio di utilizzazione per il personale di macchina calcolato fino ad un massimo di 20 Km di distanza dalla sede di lavoro formalmente assegnata, con le modalità operative di seguito indicate:
a) I servizi sono programmati nel rispetto dei limiti massimi giornalieri di cui al punto 2 dell’articolo 1 del Contratto Aziendale, al punto 1 dell’Allegato Patto di Produttività e al punto 2 dell’Accordo Equipaggi di Condotta, al netto dei tempi di trasferimento previsti per raggiungere e/o rientrare da località di servizio ubicate nel raggio di 20 Km;
b) Solo in programmazione non saranno computati nell’orario di lavoro i tempi di trasferimento previsti per raggiungere e/o rientrare dalle località di servizio ubicate nel raggio di 20 Km. Tali tempi, definiti tra le parti a livello aziendale con il coinvolgimento delle RSA/RSU, rientrano invece nel computo giornaliero e mensile dell’orario di lavoro ai fini del riconoscimento dei compensi orari previsti per il lavoro straordinario di cui all’articolo 23 p. 3.2 del CCNL AF, con modalità di pagamento previste dal precedente punto 3.1. lettera a);
c) l’azienda garantirà al personale l’utilizzo del mezzo aziendale o convenzionato ovvero il rimborso del mezzo utilizzato se non convenzionato, per raggiungere e/o rientrare dalle località di servizio ubicate nel raggio di 20 Km.
d) In caso di servizi con inizio e termine della prestazione giornaliera nella stessa località, ubicata entro e non oltre il raggio di 20Km dalla propria sede di lavoro formalmente assegnata, qualora il personale componente l’equipaggio treno opti congiuntamente e sia preventivamente autorizzato dall’azienda per l’utilizzo del proprio mezzo per raggiungere e rientrare dalle località di servizio, verrà corrisposta a ciascun componente l’ equipaggio, una Indennità VOC 1 pari a € 15,00;
e) In caso di servizi con inizio o termine della prestazione giornaliera in una località ubicata entro e non oltre il raggio di 20Km dalla propria sede di lavoro formalmente assegnata, qualora il personale componente l’equipaggio treno opti congiuntamente e sia preventivamente autorizzato dall’azienda per l’utilizzo del proprio mezzo per raggiungere o rientrare dalle località di servizio, verrà corrisposta a ciascun componente l’ equipaggio, una Indennità VOC 2 pari a € 7,50;
f) Nei casi di cui al precedenti punti d) ed e), l’utilizzo autorizzato del proprio mezzo sarà coperto da apposita polizza “Kasco” stipulata dall’azienda;
g) Al livello aziendale, con il coinvolgimento delle RSA/RSU, saranno previsti incontri tra le parti per una analisi congiunta sulle situazioni logistiche interessanti le località di servizio ubicate nel raggio di 20 Km, con particolare attenzione alle sale di sosta/attesa e alla disponibilità dei parcheggi auto.
5. PERSONALE TECNICO-DIRETTIVO
5.1. In ragione della tipicità delle mansioni (didattica - assistenza e segreteria) e per le sole figure professionali di seguito elencate, delle previsioni di cui all’ Art 23 punto 4 relativamente al riconoscimento economico a fronte di maggiorazione di max +2hh dell’orario di lavoro settimanale, si prevede di estendere l’ indennità di funzione prevista all’ Art. 66 punto 1.2.
5.2. In tal senso le suddette somme andranno a compensare ed integrare, fino a capienza, la minor retribuzione percepita a fronte della riduzione dell’ orario settimanale e segnatamente:
• ADDETTI DI SEGRETERIA/ASSISTENTI DI FUNZIONE = Importo di cui al comma d) del punto 1.2 dell’ Art 66 del CCNL AF.
• COORDINATORI DI SALA = Importo di cui al comma c) del punto 1.2 dell’ Art 66 del CCNL AF maggiorato di € 75 a titolo di compensazione dei tempi di sovrapposizione in fase di cambio turno.
• FORMATORI D’AULA = Importo di cui al comma c) del punto 1.2 dell’ Art 66 del CCNL AF
6. FRUIZIONE DELLE FERIE
6.1. In ragione del considerevole aumento del monte delle assenze retribuite ed in funzione di quanto concordato all’ Art. 3 del Contratto Aziendale del 19/12/2011, si prevede che:
a) I giorni di ferie saranno considerati sulla base della programmazione del turno di lavoro assegnato alla data di inizio del periodo di assenza.
b) Nel rispetto della normativa vigente e dei diritti costituzionali sanciti, si concorda di definire entro il corrente anno, con le RSU/RSA, un regolamento aziendale per lo smaltimento delle giornate di ferie residue dell’ Anno Precedente.
(Allegato 3 al Contratto Aziendale RTC del 19/12/2011)
ACCORDO su EQUIPAGGIO DI CONDOTTA
1. EQUIPAGGIO DI CONDOTTA AD AGENTE UNICO
1.1. In aggiunta all’equipaggio di macchina composto da due macchinisti e per specifiche situazioni organizzative, è stato istituito con l’Accordo di Confluenza del 19/12/2011, l’equipaggio di condotta ad Agente Unico come modulo di condotta composto da: un Macchinista e un Veicolista
1.2. Le attività che il Veicolista effettuerà negli impianti di origine e destinazione dei treni saranno definite nell’ambito della formazione e programmazione dei turni di lavoro, in relazione alla collocazione e all’espletamento delle stesse all’interno della prestazione lavorativa, al netto della attività di Accompagnamento Treno ;
1.3. L’ Azienda terrà conto del suddetto modello organizzativa nel Documento di Valutazione dei Rischi all’interno del proprio Sistema di Gestione Sicurezza dell’Esercizio Ferroviario e della Salute e Sicurezza sul Lavoro.
2. ORARIO DI LAVORO
2.1. Per quanto non esplicitamente citato nel presente accordo, le parti concordano che in materia di Orario di Lavoro, agli equipaggi ad Agente Unico, Macchinista e Veicolista, si applica quanto previsto dall’articolo 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dall’articolo 1 del Contratto Aziendale relativamente alla “Disciplina speciale per il personale di macchina e bordo”, dall’Allegato Patto di Produttività e dall’Accordo Gestionale sui Macromodelli Organizzativi – Produttivi del 19/12/2011
2.2. Nel rispetto delle condizioni operative di cui all’ art.7 punto 1.2 dall’Accordo di Confluenza, al personale componente l’equipaggio di condotta ad Agente Unico (Macchinista e Veicolista) sarà impiegato in servizi programmati nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
a) Lavoro giornaliero: 7 ore di prestazione massima giornaliera per i servizi interessanti la fascia oraria 0.00 – 5.00;
b) Lavoro giornaliero: 8 ore per i servizi con RFR, fermo restando quanto previsto al precedente punto a);
c) Lavoro giornaliero: 8 ore di prestazione massima giornaliera per i servizi interessanti la fascia oraria 4.00 – 24.00 o 5.00 – 1.00; tali servizi sono considerati a tutti gli effetti servizi notturni e rientrano nel computo dei limiti numerici al servizio notturno di cui all’articolo 4 punto 2.10 dell’Accordo di Confluenza;
d) Lavoro giornaliero: 10 ore di prestazione massima giornaliera, comprensivi di una pausa di 30 minuti continuativi, per i servizi interessanti la fascia oraria 5.00 – 24.00;
e) Servizio di condotta (Macchinista): 6 ore di condotta giornaliera per i servizi di A/R, 4,5 ore di condotta per i servizi per i servizi che prevedono l’andata o il ritorno in vettura.
2.3. Le parti convengono che per i servizi con un uso promiscuo degli equipaggi (Doppio Agente/Agente Unico) i limiti massimi giornalieri sono quelli previsti al precedente punto 2.2.
3. TRATTAMENTO ECONOMICO
3.1. Al personale componente modulo di condotta ad Agente Unico verrà riconosciuto:
a) Macchinista:
- riconoscimento di un’indennità oraria per condotta diurna pari a € 2,50 per i servizi ricadenti nella fascia oraria 6.00 – 22.00;
- riconoscimento di un’indennità oraria per condotta notturna pari a € 3,00 per i servizi ricadenti nella fascia oraria 22.00 – 6.00;
b) Veicolista:
- riconoscimento dell’indennità giornaliera di pernottazione pari a € 2,80 di cui all’articolo 70 punto 3 del CCNL delle Attività Ferroviarie;
- riconoscimento dell’indennità per assenza dalla residenza di cui al punto 3.3. dell’Allegato Patto di Produttività