Trasferimenti individuali Clausole campione

Trasferimenti individuali. 1. Il trasferimento individuale da un’unità produttiva all’altra che comporta per il lavoratore l’assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro può essere disposto dall’azienda: a) in relazione a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive; b) in accoglimento di apposita richiesta del lavoratore. 2. Ai fini del presente articolo si intende convenzionalmente per unità produttiva quella com- posta anche da più sedi di lavoro ubicate nel territorio del medesimo comune, nel caso di comu- ne capoluogo di provincia, ovvero quella comprendente il comune della sede di lavoro originaria ed il comune limitrofo, nel caso di comune non capoluogo di provincia. 3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore con un preavviso di almeno trenta giorni. 4. In tali occasioni le aziende terranno conto delle obiettive e giustificate ragioni che il lavorato- re dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente o tramite l’organizzazione sindacale cui conferisce espresso mandato. 5. I trasferimenti di cui al precedente punto 1 lettera a) non possono essere disposti, in assenza del consenso degli interessati, nei confronti dei lavoratori che: 6. Le aziende, prima di disporre il trasferimento, daranno comunicazione ai lavoratori dei posti da coprire e le eventuali domande pervenute entro i termini definiti dalle aziende stesse saranno valutate congiuntamente alle eventuali domande presentate nel mese di gennaio di ciascun anno da lavoratori che rivestano la medesima figura professionale con le specificità richieste per il lavoratore da trasferire. a) della maggiore anzianità maturata nella figura professionale rivestita; b) della maggiore anzianità di servizio complessiva in azienda; c) della maggiore età; d) dei figli minori a carico. 7. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, i trasferimenti individuali in una Regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria potranno essere disposti dal- le aziende solo in casi eccezionali. 8. In ogni caso, per i trasferimenti di cui alla lettera a) del precedente punto 1, le aziende ter- a) la minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita; b) la minore anzianità di servizio complessiva in azienda; c) la minore età anagrafica; d) i figli minori a carico. 9. Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all’art. 73 (Indennità di trasferimento) del presente CCNL, ad esclusione dei casi di trasferimento di cui al precedente punto 1 lettera b) i...
Trasferimenti individuali. L'azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con l’interesse personale del lavoratore, può trasferirlo, per motivi tecnici, organizzativi e produttivi da una ad altra sede di lavoro, situata in località diversa da quella abituale. Tali motivi, ivi comprese le condizioni economico - normative del trasferimento, devono essere specificati all'interessato con apposita lettera, che deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni calendariali.
Trasferimenti individuali. Le parti si danno atto che i trasferimenti individuali di cui al punto 7 dell’art. 40 del CCNL delle Attività Ferroviarie sono riferibili a motivazioni di carattere, tecnico, produttivo ed organizzativo non riconducibili alla gestione di problematiche di carattere occupazionale, per le quali operano le specifiche procedure sindacali in materia. Quanto previsto al punto 7 dell’art. 40 del CCNL ed al precedente comma non si applica al personale addetto alla progettazione e alla connessa esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di linee e impianti.
Trasferimenti individuali. Sulla base delle normative contrattuali ed in relazione a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, in applicazione dell’art. 40 del CCNL delle attività ferroviarie, il trasferimento individuale può essere disposto dall’azienda dalla sede di lavoro del dipendente ad una sede diversa che disti fino ad una distanza pari ad 80 Km. o ad “1 ora treno”. In tale caso, in sostituzione dell’art. 73 del citato CCNL, al lavoratore competono una indennità “una tantum” pari alla retribuzione mensile globale percepita nel mese precedente il trasferimento ed un rimborso di un importo pari al costo dell’abbonamento mensile, calcolato per i treni intercity o di categoria analoga per la seconda classe, per un periodo massimo di 12 mesi.
Trasferimenti individuali. 1. L'azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con l'interesse personale del lavoratore, può trasferirlo, per motivi tecnici, organizzativi e produttivi da una ad altra sede di lavoro, situata in località diversa da quella abituale. Tali motivi, ivi comprese le condizioni economico-normative del trasferimento, devono essere specificati all'interessato con apposita lettera, che deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni calendariali. 2. Con analogo preavviso, l'azienda convoca la R.S.U. o, in mancanza, le R.S.A. congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti per fornire una informativa sui motivi e sulle condizioni del trasferimento.
Trasferimenti individuali. Si confermano i contenuti dell’accordo Sindacale del 18 gennaio 2010.
Trasferimenti individuali. Il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Le suddette ragioni saranno esaminate dall’azienda con il lavoratore e la RSU. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, con un preavviso di 30 giorni. Il lavoratore in caso di risoluzione del rapporto per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al preavviso. Il lavoratore trasferito conserva gli eventuali trattamenti individuali escluse quelle indennità che siano inerenti alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°), nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda. La disciplina di cui al quarto comma e seguenti non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell’ambito della Provincia e comunque entro il raggio di 50 chilometri dalla sede di lavoro.

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  • Trasferimenti I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità: a) al lavoratore che non sia capofamiglia: 1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve; 2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; 4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall'art. 167, ovvero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo; b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti: 1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia; 2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; 4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare. Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio. Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

  • QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

  • Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

  • Riferimenti Codice Identificativo Descrizione [1] Lettera di Xxxxxx. Procedura Ristretta per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 3 - Schema di Contratto Quadro OPA Schema di Contratto Quadro OPA [2] Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 3 bis - Schema di Contratto Esecutivo OPA Schema di Contratto Esecutivo OPA [3] Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 5 - Capitolato Tecnico Capitolato Tecnico [4] FW_SPCCONN2_03-TR-STDE-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDE Specifiche dei servizi di trasporto dati STDE [5] FW_SPCCONN2_03-TR-STDO-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDO Specifiche dei servizi di trasporto dati STDO [6] FW_SPCCONN2_03-TR-STDS-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDS Specifiche dei servizi di trasporto dati STDS [7] FW_SPCCONN2_03-TR-STDE-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE [8] FW_SPCCONN2_03-TR-STDO-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDO Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDO [9] FW_SPCCONN2_03-TR-STDS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDS Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDS [10] FW_SPCCONN2_05-SIC-SPUN-SS_Specifiche dei servizi di sicurezza SPUN Specifiche dei servizi di sicurezza SPUN [11] FW_SPCCONN2_05-SIC-SCEN-SS_Specifiche dei servizi di sicurezza SCEN Specifiche dei servizi di sicurezza SCEN [12] FW_SPCCONN2_05-SIC-SPUN-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SPUN Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SPUN [13] FW_SPCCONN2_05-SIC-SCEN-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SCEN Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SCEN [14] FW_SPCCONN2_04-DNS-SS_Specifiche dei servizi DNS Specifiche dei servizi DNS [15] FW_SPCCONN2_04-DNS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi DNS DNS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi DNS [16] FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SS_Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta VOIP Specifiche dei evoluta VOIP servizi di comunicazione [17] FW_SPCCONN2_06-SCOE-TELP-SS_Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta TELP Specifiche dei evoluta TELP servizi di comunicazione [18] FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta VOIP Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta VOIP [19] FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta TELP Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta TELP [20] FW_SPCCONN2_07-SSUP_Specifiche dei servizi di supporto professionale Specifiche dei servizi di supporto professionale [21] FW_SPCCONN2_08-SMG-NOC_Specifiche di realizzazione e gestione del Network Operation Center (NOC) Specifiche di realizzazione e gestione del Network Operation Center (NOC) [22] FW_SPCCONN2_08-SMG-SOC_Specifiche di realizzazione e gestione del SOC Specifiche di realizzazione e gestione del SOC [23] FW_SPCCONN2_08-SMG-PW_Specifiche di realizzazione e gestione del Sito Web SPC Specifiche di realizzazione e gestione del Sito Web SPC [24] FW_SPCCONN2_08-SMG-SLMR_SLA Management & Reporting SLA Management & Reporting [25] FW_SPCCONN2_02-SPC-PGE_Piano Generale per Erogazione dei Servizi Piano Generale per Erogazione dei Servizi [26] FW_SPCCONN2_08-SMG-CQ_Specifiche di controllo qualità dei servizi Specifiche di controllo qualità dei servizi [27] PEC ricevuta da ASL Rieti il 22/06/2020 alle ore 10:48 avente come oggetto "ASL Rieti - Piano Fabbisogni Progetto SPC2 ampliamento 10 sedi + 3 cessazioni per PEC" Piano dei Fabbisogni dell’Amministrazione “ASL Rieti” [28] FW_SPCCONN2_DimensionamentoServizi Dimensionamento dei servizi SPC per il Cliente “ASL Rieti” [29] FW_SPCCONN2_Progetto dei Fabbisogni Progetto dei Fabbisogni dei servizi SPC per il Cliente “ASL Rieti” [30] FW_SPCCONN2_Piano di Attuazione Piano di attuazione per il cliente “ASL Rieti” [31] FW_SPCCONN2_ChecklistAvvio Checklist per la raccolta delle informazioni propedeutiche all’avvio dei servizi SPC per l’Amministrazione “ASL Rieti”

  • RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; - Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; - Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12/03/2020 Accordo di programma, anno 2020, trasmesso dal Ministero alle regioni in data 13 maggio 2020, finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dagli articoli 72 e 73 del Codice relativo all’atto di indirizzo del 12 marzo 2020; - Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 con il quale sono adottate le Linee Guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni e il terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017; - Decreto del Ministero della Salute 23 dicembre 2021 “Individuazione dei criteri e delle modalita' di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze.” - Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante “Determinazione - Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”; - Accordo sancito dalla Conferenza unificata in data 30/10/2014 con l’approvazione del documento concernente il “Piano Nazionale Demenze – Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”; - Legge Regionale 24 maggio 2006, n.12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” e ss.mm.ii.; - Legge Regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. - Legge Regionale 6 dicembre 2012, n. 42 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”; - Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 agosto 2013, n. 18 “Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015” (PSIR) e ss.mm.ii., tuttora efficace ai sensi dell’art. 25 della L.R. 12/2006; - DGR n.267 del 13/3/2015 “Recepimento Accordo CU del 30 ottobre 2014 (Rep. Atti n.135/CU) sul documento “Piano nazionale demenze-Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”; - DGR n.55 del 26/1/2017 “Indirizzi per il Piano Regionale Demenze. Determinazione di ARS 105/2016”; - D.G.R. 1179 del 28/12/2017 “Indirizzi per l’erogazione di contributi a favore di Enti/organismi del terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti in ambito sociale.”; - D.G.R. 944 del 16/11//2018 “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali: requisiti e procedure per l’autorizzazione”; - DGR 991 del 30/11//2018 “Approvazione avviso pubblico "Concessione di contributi ad enti del terzo settore (organizzazioni di volontariato e Associazione di promozione sociale) per azioni di prevenzione e di sostegno alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer". Importo di euro 70.000,00; - DGR 362 del 10/5/2019:” Recepim. Accordo Stato/Regioni/Prov. Aut./Enti locali del 26.10.2017 – Linee di indirizzo xxx.xx sui Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali per le demenze e sull’uso dei Sistemi Informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze; - DGR 152 del 28/02/2020 “Avviso pubblico "Concessione contributi a enti del Terzo Settore (OdV e APS) per azioni di prevenzione, prossimità e sostegno a famiglie con familiari affetti da Alzheimer"- anno 2020. Importo € 100.000,00”; - DGR 398 del 7/5/2021; Procedimento ad evidenza pubblica per la coprogettazione di interventi a favore di bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni a seguito dell'Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Liguria annualità 2020 in attuazione degli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo Settore. Accertamento e prenotazione di € 600.000,00; - DGR 652 del 23/7/2021:” Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di inclusione sociale svolti dalle ODV e APS che operano nel campo dello spettacolo dal vivo (artt 72 e 73 Dlgs 117/2017 del Codice del Terzo Settore). Accertamento e prenotazione di euro 378.647,00.”; - DGR 813 del 5/8/2022 “Approvazione piano triennale attività 2021/2023 previsto dal Piano Nazionale demenze ai fini della liquidazione della liquidazione delle quote ministeriali. Impegno di euro 178.716,54 a favore di Xxxxx; - Decreto del dirigente 3566 del 31/12/2018: “Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 991/2018 “Approvazione avviso pubblico: “Concessione di contributi a enti terzo settore (organizzazioni volontariato e Assoc. Di Promozione Sociale) per azioni prevenzione e sostegno famiglie con familiari affetti da Alzheimer. Importo € 70.000,00”; - Decreto del Dirigente n 4982 del 28 agosto 2020, avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 152/2020 “Avviso pubblico: “Concessione di contributi a enti del Terzo Settore (OdV e APS) per azioni prevenzione, prossimità e sostegno a famiglie con familiari affetti da Alzheimer” - anno 2020. Importo € 96.025,00. Riduzione di prenotazione di impegno (n.1527/2020) per euro 3.975,00; - Decreto del Dirigente 7560 del 9/12/2021:” Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della DGR 652 del 23/07/2021: “Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di inclusione sociale svolti dalle ODV e APS che operano nel campo dello spettacolo dal vivo (artt 72 e 73 Dlgs 117/2017 del Codice del Terzo Settore). Importo di euro 78.687,36. Riduzione di prenotazione di impegno (8054/2021) per euro 299.959,64.”; - la nota del 23/6/2020 con cui la Regione Liguria comunica e trasmette al Ministero l’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di Programma anno 2020 di cui al DM 44/2020; - la nota del 6/10/2022 prot. 1159428 con cui Regione Liguria chiede un’ulteriore proroga al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del termine finale di durata del citato Accordo di Programma 2020 di cui al DM 44 2020 al 31 ottobre 2023; - la nota dell’11/10/2022 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali acconsente alla proroga dell’Accordo di Programma al 31 ottobre 2023;

  • Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

  • Adempimenti L’Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. n. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.