CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. 1.1 I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 7 livelli professionali, cui corrispondono 16 posizioni retributive e i relativi valori dei minimi retributivi di cui all’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL, nei termini di seguito indicati: Livelli professionali Posizioni retributive F - Generici F2 F1 E - Operatori E3 E2 E1 D - Operatori Specializzati D3 D2 D1 C - Tecnici C2 C1 B - Tecnici Specializzati B3 B2 B1 A - Direttivi A1 Q - Quadri Q2 Q1
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. Il suddetto fenomeno del mansionismo, in particolare proprio nelle Amministrazioni del Comparto FUNZIONI CENTRALI ha assunto negli anni una rilevanza tale da diventare strutturale. Ed infatti, non si tratta di casi isolati, cioè di dipendenti che svolgano, per motivi eccezionali, le mansioni proprie di qualifiche superiori, ma dell’esatto contrario ovvero di dipendenti che svolgono costantemente mansioni ascrivibili a qualifiche superiori. Nelle Amministrazioni l’organizzazione per processi sempre più orientata al risultato, ha determinato, in via generale e tranne casi isolati, l’attribuzione di medesime funzioni e responsabilità ai dipendenti inquadrati nelle aree A e B ex Comparto Epne e I e II ex Comparti Ministeri ed Agenzie Fiscali, rispetto ai colleghi inquadrati in C1 ex Comparto Epne e F1 area III ex Comparti Ministeri ed Xxxxxxx Xxxxxxx. Qui non si tratta di singole assegnazioni straordinarie, ma di un sistema che deriva dal modello di organizzazione del lavoro necessario allo svolgimento delle funzioni degli Enti ed Amministrazioni. Ricordiamo, sul punto, la disciplina prevista Decreto Legislativo 165 del 2001: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. …omissis… Come si può notare, le casistiche individuate dalla norma nel comma 1 (esercizio di fatto) e comma 2 (vacanze di organico o sostituzione) in realtà non corrispondono esattamente alle fattispecie che si concretizzano negli Enti e nelle Amministrazioni, sempre in via generale. Ed infatti in questi ultimi si è determinata una unificazione sostanziale di funzioni e responsabilità, che di fatto evidenzia un reale fabbisogno da tradursi in vera e propria carenza di organico nell’area C ex Comparto EPNE e III ex Comparti Ministeri ed Agenzie Fiscali. In tal senso, la linea di intervento più corretta risulta essere la rivisitazione negoziale dell’attuale sistema, prevedendo una ricollocazione funzionale coerente con la realtà operativa degli Enti ed Amministrazioni. La proposta della CONFINTESA FP si basa appunto su un nuov...
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. Soccorso stradale
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. Le Parti si danno atto che l’aggiornamento dei profili professionali costituisce un passaggio fondamentale e propedeutico per l’adeguamento del CCNL TLC rispetto all’attuale contesto di riferimento della Filiera. Il sistema di classificazione professionale di cui al presente articolo trova integrale applicazione sia al personale in forza sia ai nuovi assunti.
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. 1. Ai lavoratori per i quali ha trovato applicazione il previgente CCNL 6.2.1998 per il personale del Gruppo FS, a decorrere dall’1.8.2003 l’inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti nell’art. 21 (Classificazione professionale) del CCNL delle Attività Ferroviarie, avverrà con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indicato nel quadro di equiparazione allegato al presente articolo.
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. Ai lavoratori della Serfer è applicato l’inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti dall’art. 21 del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie che avverrà, a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indicato nel quadro di equiparazione di seguito riportato.
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. Articolo 36
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. 1. Ai lavoratori di RTC S.p.A. è applicato l’inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti all’art. 21 CCNL Attività Ferroviarie che avverrà, a decorrere dal 1 Aprile 2012, con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indicato nella tabella di equiparazione di seguito riportata. Livelli Profili Livelli Profili 7° H Operatori 6° G Operatori Qualificati 5° F Operatori Specializzati 4° -Veicolista Junior E Tecnici 3° -Addetti di Segreteria -Veicolista -Macchinista in formazione 3°S -Macchinista D Tecnici Specializzati 2° -Assistenti di Funzione 1° -Referente di Ufficio -Coordinatore -Formatore d’Xxxx X Xxxxxxxxx Q -Responsabile di Ufficio/Linea B Quadri Q^ -Responsabile di Funzione/Area A Quadri
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. Art. 36 (Classificazione professionale del personale)
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. (applicato con modalità art. 4 Accordo di confluenza; pag. 84)