CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE Clausole campione

CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. 1.1 I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 7 livelli professionali, cui corrispondono 16 posizioni retributive e i relativi valori dei minimi retributivi di cui all’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL, nei termini di seguito indicati: Livelli professionali Posizioni retributive F - Generici F2 F1 E - Operatori E3 E2 E1 D - Operatori Specializzati D3 D2 D1 C - Tecnici C2 C1 B - Tecnici Specializzati B3 B2 B1 A - Direttivi A1 Q - Quadri Q2 Q1 1.2 L’inquadramento del lavoratore è effettuato sulla base delle declaratorie generali per ciascun livello professionale e delle caratteristiche complementari individuate per ciascuna figura professionale, così come definite nel presente articolo. Le parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi esemplificative e che la descrizione delle caratteristiche complementari delle stesse non ha carattere esaustivo. Le declaratorie dei livelli e le caratteristiche complementari delle figure professionali esemplificative consentono, per analogia, di inquadrare le ulteriori figure professionali non indicate nel presente CCNL. Nell’ambito di ciascun livello professionale sono individuate differenti posizioni retributive che, sulla base delle caratteristiche complementari di ciascuna figura professionale esprimono, in forma distinta per le diverse figure professionali o per gruppi di esse, il grado di competenza maturata nello svolgimento delle mansioni e la professionalità acquisita, anche con riferimento alle abilitazioni/patenti. 1.3 I lavoratori devono essere adibiti alle mansioni proprie per le quali sono stati assunti o a quelle corrispondenti al livello professionale superiore che abbiano successivamente acquisito ovvero, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte purché in possesso delle abilitazioni e dei requisiti richiesti e mantenendo la retribuzione relativa al livello professionale/parametro retributivo di provenienza di cui al punto 1.1 ed alla lettera c) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL, nonché degli altri elementi fissi e continuativi eventualmente riconosciuti a livello aziendale. Le restanti voci retributive di cui al presente CCNL, nonché gli eventuali ulteriori elementi retributivi previsti a livello aziendale, saranno riconosciuti in relazione alla figura professionale rivestita e all’attiv...
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. Il suddetto fenomeno del mansionismo, in particolare proprio nelle Amministrazioni del Comparto FUNZIONI CENTRALI ha assunto negli anni una rilevanza tale da diventare strutturale. Ed infatti, non si tratta di casi isolati, cioè di dipendenti che svolgano, per motivi eccezionali, le mansioni proprie di qualifiche superiori, ma dell’esatto contrario ovvero di dipendenti che svolgono costantemente mansioni ascrivibili a qualifiche superiori. Nelle Amministrazioni l’organizzazione per processi sempre più orientata al risultato, ha determinato, in via generale e tranne casi isolati, l’attribuzione di medesime funzioni e responsabilità ai dipendenti inquadrati nelle aree A e B ex Comparto Epne e I e II ex Comparti Ministeri ed Agenzie Fiscali, rispetto ai colleghi inquadrati in C1 ex Comparto Epne e F1 area III ex Comparti Ministeri ed Agenzie Fiscali. Qui non si tratta di singole assegnazioni straordinarie, ma di un sistema che deriva dal modello di organizzazione del lavoro necessario allo svolgimento delle funzioni degli Enti ed Amministrazioni. Ricordiamo, sul punto, la disciplina prevista Decreto Legislativo 165 del 2001: “ 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. …omissis…
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. Soccorso stradale
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. Le Parti si danno atto che l’aggiornamento dei profili professionali costituisce un passaggio fondamentale e propedeutico per l’adeguamento del CCNL TLC rispetto all’attuale contesto di riferimento della Filiera. Il sistema di classificazione professionale di cui al presente articolo trova integrale applicazione sia al personale in forza sia ai nuovi assunti.
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. 1. Ai lavoratori per i quali ha trovato applicazione il previgente CCNL 6.2.1998 per il personale del Gruppo FS, a decorrere dall’1.8.2003 l’inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti nell’art. 21 (Classificazione professionale) del CCNL delle Attività Ferroviarie, avverrà con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indicato nel quadro di equiparazione allegato al presente articolo. 2. Per i lavoratori provenienti dagli ex profili professionali di Mozzo, Piccolo di Cucina, Piccolo di Camera e Allievo Comune Polivalente del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nelle corrispondenti figure professionali del livello professionale H. 3. Per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 122 della I area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale G – Operatori Qualificati al parametro retributivo G2 e l’anzianità di servizio maturata nel parametro 122 è utile ai fini del passaggio al parametro G1. Per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 135 della I area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale G – Operatori Qualificati, direttamente al parametro retributivo G1. 4. Per i lavoratori che alla data dell’1.8.2003 rivestivano l’ex profilo professionale di Cameriere nell’ex parametro 135 della II area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale G – Operatori Qualificati direttamente al parametro retributivo G1. 5. Per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 142 della II area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale F – Operatori Specializzati al parametro retributivo F2 e l’anzianità di servizio maturata nel parametro 142 è utile ai fini del passaggio al parametro retributivo F1. Per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 135 della II area funzionale del previgente CCNL 6.2.1998 alla data dell’1.8.2003, l’inquadramento alla stessa data dell’1.8.2003 avviene nel livello professionale F – Operatori Specializzati al parametro retributivo F2. Per i lavoratori provenienti dall’ex parametro 156 della II area funzionale del previgente CCN...
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. Ai lavoratori per i quali ha trovato applicazione il previgente c.c.n.l. 23 ottobre 2000 per il personale per le Imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale, ancorché integrato da eventuali dichiarazioni di intenti a valore individuale o aziendale, a decorrere dal mese successivo alla stipula del presente accordo l'inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti nel punto B (classificazione dei lavoratori del settore autonoleggio) dell'Accordo di rinnovo del 17 aprile 2003 del c.c.n.l. autonoleggio, sarà effettuato dalle Aziende secondo quanto indicato nella sottostante tabella di prima applicazione.
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. I lavoratori sono inquadrati in una scala di classificazione articolata su 6 livelli, cui corrispondono 11 parametri retributivi e i relativi minimi contrattuali. L’inquadramento del lavoratore è effettuato secondo la declaratoria del livello, il profilo professionale e sulla base della rispettiva figura professionale così come definiti nel presente articolo. La declaratoria esprime il contenuto delle competenze professionali richieste, il profilo professionale le capacità necessarie, la figura professionale le mansioni da svolgere. Nel rispetto dell’art. 2103 c.c. ove il lavoratore venga adibito a mansioni diverse e superiori, il medesimo ha diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e l’assegnazione stessa diverrà definitiva, nel caso in cui la mansione medesima si protragga per un periodo superiore ai tre mesi, fatta eccezione per l’ipotesi di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. (Classificazione professionale del personale)
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. 1. Ai lavoratori di RTC S.p.A. è applicato l’inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti all’art. 21 CCNL Attività Ferroviarie che avverrà, a decorrere dal 1 Aprile 2012, con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indicato nella tabella di equiparazione di seguito riportata. Livelli Profili Livelli Profili 7° H Operatori 6° G Operatori Qualificati 5° F Operatori Specializzati 4° -Veicolista Junior E Tecnici 3° -Addetti di Segreteria -Veicolista -Macchinista in formazione 3°S -Macchinista D Tecnici Specializzati 2° -Assistenti di Funzione 1° -Referente di Ufficio -Coordinatore -Formatore d’Xxxx X Xxxxxxxxx Q -Responsabile di Ufficio/Linea B Quadri Q^ -Responsabile di Funzione/Area A Quadri 2. fermo restando quanto previsto dal CCNL delle Attività Ferroviarie, per il Personale di Macchina già occupato in azienda alla data di sottoscrizione del presente Accordo, l’inquadramento nei parametri retributivi D1 – D2 di cui al precedente punto 1 avverrà secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata: 1° Corso 2001 11 6 D1 Contestuale
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE. Ai lavoratori della Serfer è applicato l’inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti dall’art. 21 del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie che avverrà, a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indicato nel quadro di equiparazione di seguito riportato. 1. Per i lavoratori provenienti dall’ex 7° livello professionale e dagli ex profili di manovale e pulitore l’inquadramento avviene nel livello H. 2. Per i lavoratori provenienti dall’ex 7° livello, destinati ad attività di ausiliario di bordo, operatore polivalente di condotta e manovra nei raccordi, meccanico di officina fissa e mobile, armatore ferroviario raccordi, l’inquadramento avviene nel livello professionale G – operatori qualificati – al parametro G2; 3. Per i lavoratori provenienti dagli ex 6° e 5° livello professionale l’inquadramento avviene nel livello professionale G – operatori qualificati – al parametro G2; 4. Per i lavoratori provenienti dall’ ex 4° livello professionale l’inquadramento avviene direttamente nel livello professionale G parametro G1. 5. Per i lavoratori provenienti dall’ ex 4° livello professionale individuabili per le attività in ambito di stazioni ferroviarie, per gli operatori provenienti dall’ex 3° livello e per gli impiegati ex 3° livello senza compiti di coordinamento l’inquadramento avviene nel livello professionale F – operatori specializzati – al parametro F2; 6. Per i lavoratori provenienti dall’ex 3° livello, coordinatore di cantiere e coordinatore armamento, l’inquadramento avviene nel livello professionale F – operatori specializzati – direttamente al parametro F1. 7. Per i lavoratori provenienti dall’ex 3° livello, esclusi gli operatori disciplinati come al punto 5, l’inquadramento avverrà direttamente nel livello E – tecnici., come da quadro di equiparazione. 8. Per i lavoratori provenienti dall’ ex 2° livello professionale l’inquadramento avviene nel livello professionale D – Specialista tecnico amministrativo – parametro D2. 9. Per i lavoratori provenienti dall’ ex 1° livello professionale l’inquadramento avviene nel livello professionale C – direttivi. 10. Per i lavoratori provenienti dall’ ex livello “Quadro” l’inquadramento avviene nel livello professionale B - Quadri. Le anzianità maturate nelle qualifiche professionali alla data del 30 aprile 2005 non sono utili ai fini del passaggio ai parametri superiori...