PASTI AZIENDALI Clausole campione
PASTI AZIENDALI. 1. In attuazione del 2° capoverso del punto 6 dell’art. 48 del CCNL Mobilità/Area AF, le aziende, nei casi di cui al 2° capoverso del punto 1 dello stesso art. 48 e negli impianti sprovvisti di mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), erogheranno al personale che ne abbia titolo, un ticket per il pasto di valore pari a € 7,30.
2. In applicazione dell’ultimo capoverso del punto 1 dell’art. 48 del CCNL Mobilità/Area AF, al personale della manutenzione infrastrutture che, operando su prestazione unica giornaliera, sia chiamato a svolgere attività lavorativa notturna con contrazione del riposo tra le due prestazioni (diurna e notturna) fino a 8 ore, verrà riconosciuta la fruizione del pasto per entrambe le prestazioni (diurna e notturna).
3. Per il personale mobile restano confermate le norme sulla fruizione dei pasti definite al comma 2 dell’art. 13 (Orario di lavoro) del presente contratto. Le aziende porranno attenzione alle situazioni in cui, per effetto di anormalità nella circolazione ferroviaria, si renda difficoltosa la fruizione del pasto nelle condizioni previste in programmazione, e ricercheranno possibili soluzioni in grado di mitigare il disagio per i lavoratori.
PASTI AZIENDALI. 1. In attuazione del 2° capoverso del punto 6 dell’art. 51 del CCNL Mobilità/Area AF, le aziende, nei casi di cui al 2° capoverso del punto 1 dello stesso art. 51 e negli impianti sprovvisti di mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), erogheranno al personale che ne abbia titolo, un ticket per il pasto di valore pari a € 7,30.
2. In applicazione dell’ultimo capoverso del punto 1 dell’art. 51 del CCNL Mobilità/Area AF, al personale della manutenzione infrastrutture che, operando su prestazione unica giornaliera, sia chiamato a svolgere attività lavorativa notturna con contrazione del riposo tra le due prestazioni (diurna e notturna) fino a 8 ore, verrà riconosciuta la fruizione del pasto per entrambe le prestazioni (diurna e notturna).
PASTI AZIENDALI. 1. Il lavoratore che si trovi nelle condizioni previste nei punti sottoelencati fruirà del pasto aziendale, limitatamente alle giornate in cui presta servizio, nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa aziendale:
1.1 Nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e/o dalle 19.00 alle 21.00
A) personale che effettua l’orario di lavoro su prestazione unica giornaliera con orario spezzato:
B) personale addetto ai turni:
1.2 Nelle fasce orario dalle 11.00 alle 15.00 e/o dalle 18.00 alle 22.00:
A) personale addetto alla condotta e scorta treni:
B) personale quando effettua viaggi di sorveglianza e personale addetto ai mezzi speciali quando opera su tali mezzi:
2. Indipendentemente dai casi contemplati nel precedente punto 1, le aziende possono autorizzare il dipendente, con motivata dichiarazione scritta del responsabile della struttura interessata, a fruire del pasto nella mensa aziendale, ove istituita, o in locali convenzionati, per particolari situazioni d’impiego, anche comportanti svolgimento di funzioni diverse da quelle di normale competenza, che non consentano di fatto, occasionalmente, ai singoli dipendenti di rientrare nella propria abitazione per consumare il pasto.
3. Le aziende, in mancanza della mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), erogheranno al personale che ne debba fruire, per ciascun pasto, ticket restaurant di valore pari a € 6,20.
PASTI AZIENDALI. 1. Per le diverse articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero, i lavoratori di BUSITALIA possono fruire del diritto al pasto per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa purché la stessa abbia una durata pari o superiore a 3 ore e 30 minuti di lavoro, indipendentemente dalla collocazione temporale della prestazione svolta.
2. La fruizione del pasto dovrà avvenire nelle mense aziendali o negli esercizi convenzionati che effettuano il servizio sostitutivo della mensa aziendale.
3. I lavoratori che usufruiscono del servizio di cui al comma 2. del presente articolo, concorrono alla relativa spesa nella misura prevista dall’art. 78 (Mensa e ticket) del presente accordo.
4. Nel caso in cui i lavoratori di cui al comma 1. del presente articolo effettuino la prestazione giornaliera in località sprovviste dei servizi di cui al comma 2. del presente articolo, è riconosciuto un ticket il cui valore nominale è stabilito secondo quanto previsto dall’art. 78 (Mensa) del presente accordo. Sono esclusi dal riconoscimento di quanto previsto dai commi 3. e 4. del presente articolo, coloro che beneficiano di altri trattamenti aventi il medesimo fine (diaria ridotta, trasferta, rimborso delle spese di vitto, vitto fornito gratuitamente, etc.).
5. Ai lavoratori del personale viaggiante di cui alla Parte III (Disciplina specifica per il personale viaggiante) del presente accordo che maturano il diritto alla diaria ridotta o alla trasferta, il valore delle stesse è incrementato secondo quanto previsto dall’art. 75 (Indennità legate all’organizzazione del lavoro), comma 9. (Trasferta plus e diaria plus), del presente accordo.
6. In fase di prima applicazione e al personale di nuova assunzione, viene anticipato un carnet di 25 buoni pasto, numero che sarà oggetto di conguaglio in funzione del numero delle giornate per le quali ne è stato effettivamente maturato il diritto nel mese precedente a quello di riferimento del cedolino paga (sistema delle presenze sfalsate).
PASTI AZIENDALI. In ottemperanza dell'art. 46 punto 2 del CCNL delle attività Ferroviarie, le parti convengono di erogare, in sostituzione di ciascun pasto aziendale, un ticket del valore di € 5,27 e, comunque, non meno di uno per presenza.
PASTI AZIENDALI. (integrato da art. 8 Accordo di confluenza; pag.87) --
1. I lavoratori che si trovino nelle condizioni previste nei punti sottoelencati usufruiranno del pasto aziendale, per le giornate in cui prestano servizio, nelle mense aziendali o nei servizi sosti- tutivi o alternativi alla mensa aziendale:
A. Nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e/o dalle 19.00 alle 21.00:
1) lavoratori che effettuano l’orario di lavoro su prestazione unica giornaliera con orario spez- zato;
2) lavoratori addetti ai turni avvicendati.
B. Nelle fasce orarie dalle 11.00 alle 15.00 e/o dalle 18.00 alle 22.00:
1) lavoratori addetti ai turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale che svolge attività di condotta o di assistenza a bordo);
2) lavoratori quando effettuano viaggi di sorveglianza e lavoratori addetti ai mezzi speciali quando operano su tali mezzi.
2. Considerata la specificità del settore e la grande varietà di situazioni che rendono difficile una regolamentazione generale dell’istituto, le parti convengono che a livello aziendale saranno definite le modalità applicative del presente articolo.
PASTI AZIENDALI. Nel confermare la normativa vigente al 31 dicembre 2005,, l'accordo prevede dall'1 ottobre 2006 la rimodulazione del valore del ticket restaurant, che passa a € 0,40 per prestazioni lavorative fino a 4 ore, € 4.50 per prestazioni superiori a 5 e fino a 6 ore e, infine, a € 5.20 per prestazioni superiori a 6 ore. In sostanza, da quella data il valore mensile del ticket si incrementa di 5 €.
PASTI AZIENDALI. Resta in vigore la normativa attualmente in essere. A far data dal 01.10.2006 il valore del Ticket Restaurant sarà: ❖ per prestazioni fino a 4 ore € 0,40; ❖ per prestazioni superiori a 4 ore e fino a 5 ore € 3,50; ❖ per prestazioni superiori a 5 ore e fino a 6 ore € 4,50; ❖ per prestazioni superiori a 6 ore € 5,20. Le parti si riservano di trovare soluzioni alternative in applicazione dell’art. 46 CCNL Attività Ferroviarie, in occasione del rinnovo del contratto.
PASTI AZIENDALI. 1. I lavoratori che si trovino nelle condizioni previste nei punti sottoelencati usufruiranno del pasto aziendale, per le giornate in cui prestano servizio, nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi o alternativi alla mensa aziendale:
A. Nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e/o dalle 19.00 alle 21.00:
1) lavoratori che effettuano l’orario di lavoro su prestazione unica giornaliera con orario spezzato;
2) lavoratori addetti ai turni avvicendati.
B. Nelle fasce orarie dalle 11.00 alle 15.00 e/o dalle 18.00 alle 22.00:
1) lavoratori addetti ai turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale che svolge attività di condotta o di assistenza a bordo);
2) lavoratori quando effettuano viaggi di sorveglianza e lavoratori addetti ai mezzi speciali quando operano su tali mezzi.
2. Considerata la specificità del settore e la grande varietà di situazioni che rendono difficile una regolamentazione generale dell'istituto, le parti convengono che a livello aziendale saranno definite le modalità applicative del presente articolo. concordano quanto segue:
38.1 Il lavoratore fruirà del pasto aziendale, limitatamente alle giornate in cui presta servizio, e gli verrà riconosciuto un buono pasto del valore di 7,30 € utilizzabile anche nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa aziendale eventualmente presenti.
38.2 Il personale mobile in servizio fuori residenza può consumare il pasto sia a pranzo che a cena.
PASTI AZIENDALI. Le Parti nel riconoscere l’imprescindibile diritto al pasto dei lavoratori e tenuto conto delle specificità aziendali, al fine di garantire la miglior fruibilità del pasto, con riferimento al punto 2 dell’Art. 46 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003,