RISOLUZIONE - RECESSO Clausole campione

RISOLUZIONE - RECESSO. 13.1 Il Cliente potrà recedere in tutto o in parte dal Contratto, mediante invio al Fornitore di un preavviso scritto di trenta (30) giorni di calendario. In tal caso, il Cliente dovrà pagare al Fornitore il valore dei Beni e/o Servizi consegnati ma non ancora pagati (a condizione che tali Beni e/o Servizi siano comunque conformi a quanto in Contratto) oltre ai comprovati costi diretti ragionevolmente sostenuti dal Fornitore per i Beni e/o Servizi non consegnati e non pagati, ma che tuttavia non potrà in nessun caso essere superiore al prezzo di acquisto per i Beni e/o Servizi convenuto in Contratto. Al Fornitore non sarà dovuto alcun ulteriore risarcimento.
RISOLUZIONE - RECESSO. Oltre a quanto genericamente previsto all’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Azienda si riserva di risolvere l’accordo quadro di diritto, in danno della Società, in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal Capitolato Speciale d’Appalto, e nei casi previsti dal presente accordo quadro agli artt. 3, 6, 9, 14, 15, 16, 18, 24 e 25, oltre all’incameramento della cauzione definitiva. Il presente accordo quadro verrà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente qualora la Prefettura – UTG – dovesse comunicare la sussistenza sul conto della Società di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., e nei seguenti ulteriori casi:
RISOLUZIONE - RECESSO. Oltre a quanto genericamente previsto all’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Azienda si riserva di risolvere il contratto di diritto, in danno della Società, in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal Capitolato Speciale, e nei casi previsti dal presente contratto. Il presente contratto verrà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente qualora la Prefettura – UTG – dovesse comunicare la sussistenza sul conto della Società di informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., e nei seguenti ulteriori casi:
RISOLUZIONE - RECESSO. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le gravi e/o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, del presente capitolato, dei piani e documenti della sicurezza e relativi allegati, costituiscono clausola risolutiva espressa del contratto; l'Amministrazione potrà quindi risolvere il contratto, fatta salva la possibilità di escussione della garanzia e il diritto al risarcimento di ogni danno eventualmente causato. In tali casi il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione appaltante comunica all'Appaltatore, a mezzo PEC o altro mezzo di notifica, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Appaltatore stesso (ricevuta di consegna o notifica). La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, secondo le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nei casi sopra detti, si procederà, in contraddittorio fra la Direzione lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.
RISOLUZIONE - RECESSO. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, la stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
RISOLUZIONE - RECESSO. 1. Ferme restando le specifiche ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto o da vigenti disposizioni di legge, ATS Sardegna, senza bisogno di intimare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi:
RISOLUZIONE - RECESSO. In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in materiale, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appaltante, nei seguenti casi: - violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010; - inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia. La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito. L’Amministrazione ha diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.
RISOLUZIONE - RECESSO. Fatti salvi ulteriori diritti e/o rimedi, in qualsiasi momento ALA può sospendere la Fornitura e/o risolvere in danno del Cliente, in tutto o in parte, qualsiasi Ordine, con effetto immediato dalla comunicazione scritta al Cliente nei seguenti casi: a) inadempimento, anche parziale del Cliente delle obbligazioni contratte ai sensi delle presenti GTC; b) mancato rispetto di qualsiasi legge applicabile; cc; c) deterioramento delle condizioni finanziarie del Cliente tali da indurre ALA a dubitare della capacita del Cliente di adempiere alle proprie obbligazioni da contratto e/o sospensione delle attività del Cliente, insolvenza, procedure concorsuali o esecutive, messa in liquidazione e/o difficoltà aziendali del Cliente; d) convenienza di ALA. . In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, ALA avrà diritto di recuperare eventuali costi, oneri o spese sostenuti a seguito della risoluzione. In caso di sospensione, cancellazione o rischedulazione dei produttori e comunque in ogni caso di difficoltà di approvvigionamento, ALA potrà – anche senza preavviso - sospendere, rischedulare, risolvere o recedere dagli Ordini senza alcuna responsabilità, notificando entro 5 giorni l’evento al Cliente.
RISOLUZIONE - RECESSO. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:
RISOLUZIONE - RECESSO. E’ espressamente convenuto che la presente convenzione si risolva, qualora uno dei contraenti dichiari, per cause a lui stesso non imputabili, l’impossibilità di proseguire o di attendere il programma di ricerca. Nel caso di risoluzione del presente accordo si farà salvo il contributo già utilizzato, sempre che lo stesso sia stato usato ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti all’art. 1 del presente atto e in conformità con il piano economico presentato dalla Regione che si impegna a restituire l’eccedenza sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute. La valutazione di conformità delle spese sostenute rispetto agli obiettivi ed alle attività previste sarà rimessa al giudizio del Responsabile Scientifico dell’ISS. In caso di inadempimento la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt. 1453 e segg. c.c.