Bozza Contratto Collettivo Integrativo Dirigenza Medica
Principi generali
Bozza Contratto Collettivo Integrativo Dirigenza Medica
Indice
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Relazioni sindacali
Art. 3 Sistema delle relazioni sindacali aziendali
Art. 4 Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
Forme di partecipazione
Art. 5 Comitati, Commissioni
Art. 6 Attuazione dell’articolo 43 Legge del 27 dicembre 1997 n. 449
Rapporto di lavoro
Art. 7 Organizzazione del lavoro
Art. 8 Formazione ed ECM: Formazione manageriale e formazione continua comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente
Art. 9 Verifica e valutazione degli incarichi
Fondi Aziendali
Art. 10 Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa
Art. 11 Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
Art. 12 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale Art. 13 Obiettivi e retribuzione di risultato
Libera professione
Art. 14 Attività libero – professionale
Disposizioni finali
Art. 15 Copertura assicurativa
Art. 16 Tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro Art. 17 Innovazioni organizzative
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo integrativo, sottoscritto ai sensi dell’art. 4, del C.C.N.L. 3.11.2005 e dell’Accordo Regionale del 7.3.2006 recepito con D.G. R. 21 – 2746 del 2.5.2006, si applica a tutti i Dirigenti medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “SS. Xxxxxxx e Xxxxxx e X. Xxxxxx” di Alessandria.
Art. 2
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il contratto integrativo aziendale ha una durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica, tranne per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. Gli effetti del presente contratto decentrato decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione. Il contratto decentrato sottoscritto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo.
Accordi preesistenti parziali sottoscritti a qualunque titolo si considerano nulli.
3. Si rimanda all’art. 5 commi 4 e seguenti del CCNL 5/11/2005 per gli adempimenti procedurali connessi alla sottoscrizione e alla trasmissione all’ARAN
4. Qualora emergano controversie nell’interpretazione del contratto, la parte interessata invia all’altra richiesta scritta; le parti si incontrano entro 30gg dalla ricezione della stessa e stabiliscono il significato della clausola controversa.
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
Sistema delle relazioni sindacali aziendali
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato al rispetto dei principi di correttezza, responsabilità e buona fede, trasparenza nei comportamenti finalizzati alla prevenzione dei conflitti. Le relazioni sindacali si articolano secondo i modelli relazionali di cui all’art. 6 C.C.N.L. 3/11/2005.
2. Nel rispetto dei principi summenzionati, l’Azienda concede l’utilizzo della posta elettronica ai dirigenti sindacali per eventuali comunicazioni agli iscritti e al personale.
L’Azienda conferma la disponibilità della sede sindacale
3. Per gli argomenti ritenuti urgenti dalla parte richiedente, l’incontro avviene tra la stessa e il dirigente di riferimento entro due giorni non festivi successivi all’istanza.
In caso di mancato accordo, entro cinque giorni sarà convocata la delegazione trattante.
Gli incontri sindacali avvengono a seguito di richiesta di parte pubblica e su richiesta congiunta o disgiunta dei rappresentanti delle sigle sindacali firmatarie del contratto di norma entro 10 giorni dalla data del timbro di arrivo dell’Ufficio Protocollo
4. I dirigenti sindacali partecipano alle riunioni sindacali di norma al di fuori dell’orario di lavoro.
Art. 4
Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
Ai sensi dell’articolo 4 comma 2 lettera a del CCNL 3/11/2005, l’individuazione delle posizioni dirigenziali, i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, è contenuta nel Protocollo di Intesa in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali (Allegato “A” al presente Contratto Integrativo).
FORME DI PARTECIPAZIONE
Art. 5 Comitati , Commissioni
Vengono istituiti:
a) Comitato Pari Opportunità ai sensi dell’ articolo 8 CCNL 8/6/2000 ;
b) Comitato sul fenomeno del mobbing ai sensi e dell’articolo 7 CCNL 3/11/2005
c) Commissione per il risk management e governo clinico finalizzata a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di rischio da parte dei dirigenti.
Le parti si danno reciprocamente atto che la costituzione dei Comitati di cui sopra, trattanti analogo argomento, possa essere interarea e quindi comprendere sia la dirigenza medica che quella sanitaria, tecnica professionale ed amministrativa .
Le parti convengono che, qualora se ne ravvisi la necessità, possano essere formate Commissioni bilaterali su richiesta di entrambe le parti a seguito di individuazione di specifiche problematiche.
Le Commissioni hanno il compito di raccogliere dati, che l’Azienda è tenuta a fornire, relativi alle materie di competenza e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
Per un loro miglior funzionamento la composizione è numericamente contenuta.
Art. 6
Attuazione dell’articolo 43 Legge del 27 dicembre 1997 n. 449
L’articolo 43 della legge 449/97 dà facoltà alle pubbliche amministrazioni di stipulare con soggetti privati o associazioni senza fini di lucro, contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie.
In caso di stipulazione, la quota da destinare alla retribuzione di risultato dei dirigenti dovrà essere pari al 5% dei risparmi.
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 7 Organizzazione del lavoro
La disciplina relativa all’organizzazione del lavoro è contenuta nel Protocollo d’Intesa “Organizzazione del lavoro: orario di servizio, guardie, pronta disponibilità e modalità di retribuzione aggiuntiva” allegato al presente Contratto Integrativo (Allegato “B”).
Per quanto concerne l’accesso all’impegno orario ridotto si rimanda al Regolamento allegato al presente Contratto Integrativo (Allegato “C”).
Art. 8
Formazione ed ECM: FORMAZIONE MANAGERIALE E FORMAZIONE CONTINUA COMPRENDENTE L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E LA FORMAZIONE PERMANENTE
Preso atto di quanto previsto nell’Accordo Regionale sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 3 novembre 2005, sottoscritto in data 7 marzo 2006, le parti concordano quanto segue:
l’Azienda adotta le misure idonee a garantire il diritto – dovere di ciascun dipendente medico alla formazione e all’aggiornamento volto al miglioramento delle conoscenze, delle capacità manageriali e organizzative, nonché delle prestazioni professionali.
L’Azienda adotta pertanto le misure idonee a garantire l’acquisizione dei crediti ecm, almeno nella misura minima del debito formativo annuale previsto dalla Conferenza Stato – Regioni.
Le attività di formazione e aggiornamento del personale sono definite annualmente nel Piano di Formazione Aziendale che è approvato con atto deliberativo, previo incontro con le Organizzazioni Sindacali
Nel Piano sono indicate e definite:
• le modalità di costruzione del budget della formazione
• le attività formative residenziali (iniziative prioritarie e iniziative specifiche di area proposte
dai responsabili delle strutture aziendali)
• le aree tematiche da privilegiare in materia di formazione e aggiornamento fuori sede
Le parti sottolineano la necessità di assicurare la priorità ai corsi residenziali promossi dall’Azienda.
Concordano sull’opportunità di utilizzare, in modo preferenziale, le risorse interne per l’effettuazione dei corsi di aggiornamento professionale residenziali.
Per quanto riguarda le modalità di frequenza e di partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento in sede e fuori sede le parti concordano altresì:
• il Personale Dirigente accede direttamente, in orario di servizio, alla frequenza dei corsi interni previsti nel Piano di Formazione.
• La frequenza delle iniziative formative individuali (fuori sede) può avvenire:
- in regime di aggiornamento obbligatorio
- mediante l’utilizzo delle ore settimanali di aggiornamento professionale di cui all’art. 14 comma 4
- in regime di aggiornamento facoltativo (8 giorni)
I dirigenti che frequentano le iniziative in regime di aggiornamento obbligatorio, sono considerati in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell’Azienda.
Il concorso delle spese da parte dell’Azienda é subordinato alla correlazione, riscontrata dal Responsabile di Struttura e dal Direttore del Dipartimento, delle iniziative alle aree tematiche indicate nel Piano di Formazione.
Compete altresì al Direttore del Dipartimento autorizzare le voci di rimborso, definendo l’ammontare del costo dell’iniziativa formativa sulla base della proposta del dipendente (con liquidazione delle spese entro il limite concordato).
Negli altri casi gli oneri sono a carico del dirigente.
Tale disciplina sarà soggetta a revisione in caso di modifiche che interverranno nel quadro normativo vigente.
Art. 9
Verifica e valutazione degli incarichi
La disciplina è contenuta nel Regolamento concernente l’affidamento, il mutamento, la revoca e la valutazione degli incarichi della Dirigenza Medica, Sanitaria, ed dei ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo (Allegato “D” al presente Contratto Integrativo).
Le risorse finanziarie utilizzabili per remunerare gli incarichi conferiti ai dirigenti rientrano nell’ambito del fondo di cui all’articolo 10 del presente Contratto Integrativo.
FONDI AZIENDALI
Art. 10
Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa
1. La consistenza del fondo previsto dall’art. 54 C.C.N.L. 3.11.2005 e dall’art. 10 C.C.N.L. 5.07.2006 risulta dal prospetto di cui all’ Allegato “E” al presente Contratto Integrativo:
▪ Retribuzione di Posizione – 2002;
▪ Retribuzione di Posizione – 2003;
▪ Retribuzione di Posizione – 2004;
▪ Retribuzione di Posizione – 2005;
▪ Retribuzione di Posizione – 2006 (determinazione provvisoria in attesa del CCNL 2006/09).
Le eventuali risorse non utilizzate saranno temporaneamente trasferite al fondo per la retribuzione di risultato dello stesso anno.
Per incrementare il fondo, in caso di variazione della dotazione organica presa a base di calcolo per la formazione dello stesso, si utilizza il valore dell’ incarico di posizione che si andrà a ricoprire.
Nel caso di riduzione stabile della dotazione organica derivante da ristrutturazione con riduzione di attività o di settori, il fondo deve essere rideterminato in riduzione; l’entità del fondo rimane invece invariata qualora anche in caso di riduzione stabile della dotazione organica non variano i volumi di attività.
Art. 11
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. La consistenza del fondo previsto dall’art. 55 C.C.N.L. 3.11.2005 e dall’art. 11 C.C.N.L. 5.07.2006 risulta dal prospetto di cui all’ Allegato “F” al presente Contratto Integrativo:
▪ Trattamento accessorio – 2002;
▪ Trattamento accessorio – 2003;
▪ Trattamento accessorio – 2004
▪ Trattamento accessorio – 2005;
▪ Trattamento accessorio – 2006 (determinazione provvisoria in attesa del CCNL 2006/09.
A partire dall’1/1/2006 si utilizza il fondo per il trattamento accessorio anche per il pagamento delle ore di straordinario effettuato in pronta disponibilità o per garantire la continuità assistenziale in caso di riduzione provvisoria della dotazione organica per assenza del personale inferiore ai trenta giorni e non compensabile con accorgimenti organizzativi e per la maggiorazione di €. 50 per ogni turno di guardia notturna, secondo le disposizioni dell’art. 8 CCNL 5/7/2006. Conseguentemente non verranno più effettuate, a conguaglio, maggiorazioni per il notturno e per la pronta disponibilità.
Per l’anno 2006 si prevede, inoltre, l’utilizzo del fondo per remunerare il “ progetto continuità del sabato” come da delibera n. 280 del 24/7/2006.
Le eventuali risorse non utilizzate saranno temporaneamente trasferite al fondo per la retribuzione di risultato dello stesso anno.
In caso di variazione della dotazione organica presa a base di calcolo per la formazione del fondo, si utilizza, per il suo incremento, il valore medio ottenuto dividendo l’ammontare del fondo dell’anno precedente per il numero dei dirigenti presenti al 31 Dicembre dello stesso anno e moltiplicandolo per la differenza degli stessi dirigenti.
Nel caso di aumento di servizi debitamente documentati e verificabili, autorizzati dalla Regione, anche ad invarianza del numero complessivo della dotazione organica, si incrementa il fondo per il trattamento accessorio in base alla previsione delle indennità relative a notti, pronte disponibilità, festivi,……necessarie alla funzionalità del nuovo servizio.
Qualora ci fosse una riduzione stabile della dotazione organica derivante da ristrutturazione con riduzione di attività o di settori, il fondo deve essere rideterminato in riduzione; l’entità del fondo rimane invece invariata qualora anche in caso di riduzione stabile della dotazione organica non variano i volumi di attività
Art. 12
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. La consistenza del fondo previsto dall’art. 56 C.C.N.L. 3.11.2005 e dall’art. 12 C.C.N.L. 5.07.2006 risulta dal prospetto di cui all’ Allegato “G” al presente Contratto Integrativo:
▪ Retribuzione di risultato – 2002;
▪ Retribuzione di risultato – 2003;
▪ Retribuzione di risultato – 2004;
▪ Retribuzione di risultato – 2005;
▪ Retribuzione di risultato – 2006 (determinazione provvisoria in attesa del CCNL 2006/09).
In caso di variazione della dotazione organica presa a base di calcolo per la formazione del fondo, si utilizza, per il suo incremento, il valore medio ottenuto dividendo l’ammontare del fondo dell’anno precedente, decurtato delle risorse aggiuntive, per il numero dei dirigenti presenti al 31 Dicembre dello stesso anno e moltiplicandolo per la differenza degli stessi dirigenti.
Qualora ci fosse una riduzione stabile della dotazione organica derivante da ristrutturazione con riduzione di attività o di settori, il fondo deve essere rideterminato in riduzione; l’entità del fondo rimane invece invariata qualora anche in caso di riduzione stabile della dotazione organica non variano i volumi di attività.
Nell’ambito del Fondo previsto dal presente articolo, rientrano le Risorse Aggiuntive Regionali per la cui erogazione si rimanda al punto 8 dell’Allegato “B” al presente contratto integrativo.
Art. 13
Obiettivi e Retribuzione di risultato
Il processo di assegnazione degli obiettivi
La Direzione Generale definisce le linee programmatiche e gli obiettivi generali di riferimento per l’anno in accordo con la programmazione regionale .
Le linee programmatiche unitamente alla documentazione di supporto predisposta dal Controllo di Gestione vengono trasmesse ai Dipartimenti.
I Dipartimenti dopo opportuna discussione in sede collegiale e in accordo con l’ufficio qualità per gli aspetti “non economici” formulano le proposte di obiettivi.
Le proposte di obiettivi vengono discusse con la Direzione generale in modo da arrivare ad una definizione di obiettivi condivisi .
Trimestralmente vengono effettuati degli incontri tra Direzione generale e Dipartimenti per la verifica dell’andamento della gestione e l’individuazione di eventuali misure correttive
A fine anno il nucleo di valutazione valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi
La retribuzione di risultato viene corrisposta in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi secondo una percentuale predefinita
Tipologia degli obiettivi
Saranno definiti per dipartimenti e SOC e comprenderanno:
Umanizzazione/Qualità percepita: comprende obiettivi finalizzati al miglioramento delle condizioni di accesso, di fruizione dei servizi e di relazioni interpersonali;
Qualità tecnica professionale: comprende obiettivi relativi al miglioramento e alla razionalizzazione dei processi sanitari e amministrativi gestiti
Equilibrio economico: comprende obiettivi di perseguimento di condizioni di compatibilità economica finanziaria con il budget assegnato all’Azienda
Assegnazione e raggiungimento degli obiettivi
L’attribuzione degli obiettivi aziendali avviene a inizio anno con ampia informazione dei dirigenti, con valutazione periodica del raggiungimento degli stessi e con il versamento di un acconto sulla base alla valutazione effettuata, di norma non inferiore ai 3 mesi.
Sono previsti obiettivi individuali per il Direttore Dipartimento e il Direttore Struttura autonoma (complessa o semplice) ed obiettivi collettivi per la Dirigenza senza incarichi di Struttura autonoma.
Agli obiettivi vengono assegnati pesi diversificati per tipologia di centro di responsabilità e per ruolo del dirigente.
Nella ripartizione del fondo tra le varie XX.XX.XX. non vi deve essere una proporzione superiore al valore massimo di 3 a 1 considerando il valore medio per singolo dirigente. All’interno dell’equipe può essere individualmente riconosciuto un valore non superiore al 50% del valore medio .
LIBERA PROFESSIONE
Art. 14
Attività libero-professionale
La disciplina relativa all’attività libero – professionale è contenuta nel vigente Regolamento approvato con Deliberazione n. 648 del 19.9.2005.
Resta inteso che tale disciplina è soggetta alle eventuali modifiche normative che interverranno.
Saranno concordate con le Organizzazioni Sindacali adeguate misure alternative, nel caso in cui non fossero utilizzabili, almeno in parte, le camere messe a disposizione per la libera – professione, situate all’8° piano del Presidio “SS. Xxxxxxx e Xxxxxx”,
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 Copertura assicurativa
Le disposizioni in materia assicurativa sono pubblicate sul sito aziendale.
Art. 16
Tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro
Le parti convengono che l’ASO di Alessandria è impegnata nel dare piena attuazione alle norme di cui al D.lgs 626/1994 e successive modificazioni.
Le stesse convengono di incontrarsi periodicamente per la discussione delle relative problematiche, in particolare in rapporto alle implicazioni derivanti dall’ apertura di nuove realtà strutturali sanitarie e amministrative.
Art. 17 Innovazioni organizzative
Le parti concordano che in caso di variazione della dotazione organica per effetto delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi si applica quanto previsto dall’Accordo Regionale sottoscritto in data 7 marzo 2006 relativo all’art. 9 del CCNL 3 novembre 2005.
Allegato “A”
PROTOCOLLO D’INTESA
IN MATERIA DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO
Art. 1 – Campo di applicazione e finalità
Il presente protocollo si applica a tutti i Dirigenti medici a tempo indeterminato ed a tempo determinato, dipendenti dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “SS. Xxxxxxx e Xxxxxx e X. Xxxxxx” di Alessandria.
Il presente protocollo di intesa è stipulato in attuazione delle norme di cui alla L. 12/6/1990 n. 146 come mod. dalla L. 11/04/2000 n. 83 e dell’accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della Dirigenza Medica e Veterinaria del servizio sanitario nazionale, sottoscritto in data 26 settembre 2001.
Art. 2 – Durata
Il presente protocollo ha validità sino alla definizione dei nuovi accordi decentrati in materia, fatta salva l’eventuale entrata in vigore di ulteriori e diverse disposizioni legislative che stabiliscano diverse norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali.
L’azienda, come previsto dall’art. 2 comma 4 della L. 12/6/90 n. 146 come modificata con L. 11/4/2000 n. 83, trasmette copia del presente protocollo alla Commissione di Garanzia. Copia del protocollo è trasmessa inoltre alla Regione Piemonte.
Art. 3 – Servizi pubblici essenziali e contingenti del personale
Ai sensi delle norme legislative e regolamentari citate in premessa si definiscono quali servizi pubblici essenziali per l’azienda ospedaliera di Alessandria i servizi relativi all’assistenza sanitaria e alla protezione civile.
Nell’ambito dell’assistenza sanitaria le prestazioni vengono suddivise in prestazioni d’urgenza (A1), di assistenza ordinaria (A2) e di carattere organizzativo (A3).
Le prestazioni relative alla protezione civile sono comunque garantite secondo quanto previsto dal Piano di emergenza dell’Azienda ospedaliera di Alessandria. In particolare le azioni di sciopero dichiarate o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali e comunque in caso di proclamazione dello stato di allertamento (fase 3 del piano di Protezione civile) da parte della protezione civile.
Il contingente minimo previsto dovrà comunque garantire la disponibilità dei membri dell’unità di crisi a partecipare alle riunioni operative anche in caso di proclamazione della fase 2 (“attenzione”) da parte della protezione civile.
A1: “Assistenza d’urgenza”
Si definiscono come di seguito le prestazioni individuate come urgenti e le relative Strutture complesse deputate ad assicurarle:
Pronto soccorso medico e chirurgico Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx SS.Xxxxxxx e Xxxxxx
Effettuato dalle XX.XX.XX. di medicina d’urgenza (pronto soccorso medico, osservazione temporanea, settore di osservazione subintensivo), di chirurgia generale (pronto soccorso chirurgico al DEA), di ortopedia (pronto soccorso ortopedico,sala gessi), di ostetricia ginecologia (pronto soccorso ostetrico), di anestesia-rianimazione (interventi di rianimazione presso il DEA), di Neurochirurgia.
Sono confermati tutti i turni di servizio e di pronta disponibilità previsti per quel giorno per i dirigenti medici presso le strutture sopracitate.
Presidio ospedaliero X.Xxxxxx
Pronto Soccorso pediatrico assicurato dall’équipe all’uopo distaccata dalla S.O.C. di Pediatria. Sono confermati tutti i turni di servizio e di pronta disponibilità previsti per i dirigenti medici presso la struttura sopracitata.
Rianimazione, terapia intensiva
Presidio Ospedaliero SS.Xxxxxxx e Xxxxxx
Effettuato dalla S.O.C. di anestesia e rianimazione Presidio SS. Xxxxxxx e Xxxxxx presso la Rianimazione.
Sono confermati tutti i turni di servizio e di pronta disponibilità previsti per i dirigenti medici presso la struttura sopracitata.
S.O.C. Cardiochirurgia: sono confermati tutti i turni di servizio e di pronta disponibilità previsti per i dirigenti medici.
Presidio ospedaliero X.Xxxxxx
Effettuato dalla S.O.C. di anestesia e rianimazione Presidio X. Xxxxxx presso la Rianimazione neonatale-pediatrica e dalle S.O.C. di neonatologia e chirurgia pediatrica presso la terapia subintensiva collocata nella S.O.C. di chirurgia pediatrica (in attesa di Struttura centralizzata).
Sono confermati tutti i turni di servizio e di pronta disponibilità previsti per i dirigenti medici presso le strutture sopracitate.
Unità coronarica
Presidio Opedaliero SS.Xxxxxxx e Xxxxxx Effettuato dalla S.O.C. di cardiologia.
Sono confermati tutti i turni di servizio e di pronta disponibilità previsti per i dirigenti medici presso la struttura sopracitata (compresa emodinamica).
Terapia Subintensiva di Pneumologia Presidio Ospedaliero SS.Xxxxxxx e Xxxxxx Effettuato dalla S.O.C. di Pneumologia.
Sono confermati tutti i turni di servizio e di pronta disponibilità previsti per i dirigenti medici presso la struttura sopracitata.
Sarà inoltre disponibile un neurologo nella fascia oraria diurna con articolazione mattino- pomeriggio ad integrazione della pronta disponibilità notturna per le attività connesse ad eventuale prelievo di organi.
Emodialisi
Presidio Ospedaliero SS.Xxxxxxx e Xxxxxx Effettuato dalla S.O.C. di nefrologia e dialisi.
Viene mantenuto in servizio il personale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.
Centro dialisi ad assistenza limitata.
Viene mantenuto in servizio il personale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.
Prestazioni di ostetricia connesse ai parti Presidio Ospedaliero SS.Xxxxxxx e Xxxxxx
Effettuato dalla S.O.C. di ostetricia e ginecologia.
Viene mantenuto in servizio il personale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero presso la sala parto e la sala travaglio.
Presidio ospedaliero X.Xxxxxx
Effettuato dalla S.O.C. di anestesia e rianimazione per quanto concerne il trasporto neonatale d’emergenza.
Vengono mantenuti i turni di servizio e/o pronta disponibilità previsti per il giorno in cui si svolge lo sciopero.
Medicina neonatale
Presidio Ospedaliero SS.Xxxxxxx e Xxxxxx
Effettuato dalla S.O.C. di neonatologia presso il Nido collocato nella S.O.C. di ostetricia e ginecologia
Viene mantenuto in servizio il personale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.
Presidio ospedaliero X.Xxxxxx
Effettuato dalla S.O.C. di anestesia e rianimazione e dalla S.O.C. di neonatologia.
Va assicurata l’assistenza rianimatoria neonatale come previsto al punto b) del presente articolo. Viene mantenuto in servizio il personale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.
Servizio ambulanze, (compresa centrale operativa dell’emergenza), eliambulanze, trasporto infermi Presidio Opedaliero SS.Xxxxxxx e Xxxxxx
Vanno garantiti i turni previsti per la centrale operativa 118, l’elisoccorso e per l’ambulanza di soccorso del servizio 118, se attivata con personale dipendente dell’ASO di Alessandria.
Presidio ospedaliero X.Xxxxxx
La S.O.C. di anestesia rianimazione assicura il turno per il trasporto neonatale come previsto ai punti b) e f) del presente articolo.
Servizi di supporto all’attività di emergenza
1. servizi diagnostici
Presidio Ospedaliero SS.Xxxxxxx e Xxxxxx
S.O.C. Radioterapia : come in regime normale per assicurare il trattamento oncoterapeutico
S.O.C. Radiodiagnostica: 2 unità presenti nella fascia oraria diurna con articolazione mattino- pomeriggio; 1 unità in pronta disponibilità notturna, 2 medici per attività TAC/RNM con articolazione mattino-pomeriggio.
S.O.C. Laboratorio analisi: 2 unità al mattino. 1 unità al pomeriggio; 1 unità in pronta disponibilità notturna.
S.O.C. Anatomia patologica: 1 unità a copertura della fascia diurna normalmente prevista. S.O.C.Immunotrasfusionale: 2 unità presenti al mattino e 1 al pomeriggio. Confermata la pronta disponibilità notturna.
S.O.C. Medicina Nucleare: 1 unità a copertura della fascia oraria normalmente prevista (solo se necessario, su richiesta del Responsabile).
S.O.C. Microbiologia: 1 unità presente nella fascia oraria diurna normalmente prevista. Presidio ospedaliero X.Xxxxxx
S.O.C. Radiodiagnostica: 1 unità presente nella fascia oraria diurna con articolazione mattino- pomeriggio.
Sono garantite tutte le guardie attive ivi comprese quelle interdivisionali.
In caso di scioperi oltre le 24 ore e/o a ridosso dei giorni festivi va inoltre assicurata, in entrambi i Presidi, la presenza di un contingente che non potrà essere inferiore al 50% di quello mediamente presente per l’attività ordinaria di ciascuna S.S.O.O.C.C.
A2: “Assistenza ordinaria”
Vanno assicurati tutti i turni di servizio e/o pronta disponibilità integrativa e/o sostitutiva previsti per il giorno festivo.Viene assicurata la continuità terapeutica non dilazionabile compresi i trattamenti terapeutici e chemioterapici in regime di ricovero e l’esecuzione di esami specialistici urgenti per il DEA e le altre XX.XX.XX. All’uopo va garantita la presenza in servizio del personale per numero e tipologia previsto nei giorni festivi presso ciascuna XX.XX.XX. Per garantire la necessaria continuità delle prestazioni è previsto di mantenere 1 medico IN SERVIZIO presso la SOC di radioterapia – settore alte energie nella giornata in cui si svolge lo sciopero.I reparti chirurgici garantiscono l’attività operatoria d’urgenza. All’uopo vengono mantenuti i turni di servizio e di pronta disponibilità vigenti nelle 24 ore dei giorni festivi presso le sale operatorie e le XX.XX.XX chirurgiche. Il servizio di anestesia del presidio SS. Xxxxxxx e Xxxxxx e quello del Presidio X.Xxxxxx avranno, oltre a quanto previsto in regime normale dei giorni festivi, una unità aggiuntiva di personale medico al mattino ed una al pomeriggio. Le attività ambulatoriali, fatta eccezione per le visite/esami urgenti richieste dal DEA garantite attraverso i reparti di degenza, sono sospese.
Tale assetto è prevedibile solo per scioperi non superiori alle 24 ore e non a ridosso dei giorni festivi.
In caso di scioperi di durata superiore alle 24 ore e/o a ridosso di giornate festive va inoltre assicurata la presenza di un contingente che non potrà essere inferiore al 50% di quello mediamente presente per l’attività ordinaria in ciascuna S.O.C.
I SERVIZI CHE NON SVOLGONO ATTIVITA’ DURANTE LE GIORNATE FESTIVE
dovranno comunque prevedere una presenza di personale tale da assicurare l’attività per i pazienti ricoverati, per l’attività istituzionale per conto di Enti Pubblici/Tribunali e per i casi non ulteriormente differibili per ragioni cliniche.
La Direzione Sanitaria emanerà apposito ordine di servizio, sentiti i Direttori delle varie XX.XX.XX sulla base dei criteri sopraesposti.
A3: “Attività sanitaria di carattere organizzativo”
L’attività di accettazione d’urgenza è svolta regolarmente dal DEA e dal pronto soccorso pediatrico. L’attività di accettazione ordinaria è sospesa.
Presso la Direzione Medica dei Presidi saranno presenti 1 unità di personale medico per ognuno dei presidi ospedalieri.
In caso di scioperi oltre le 24 ore o a ridosso di giorni festivi sarà presente un contingente pari al 50% di quello previsto per l’attività ordinaria.
In caso di situazioni eccezionali o di allertamento da parte della protezione civile il medico in servizio presso la Direzione Medica di Presidio provvederà a chiamare in servizio, se necessario, tutto il personale in pronta disponibilità ed a attivare le procedure previste dal Piano di emergenza ospedaliero.
Art. 4 – Individuazione del personale
La Direzione generale ricevuta dai competenti uffici regionali la comunicazione ufficiale della proclamazione dello sciopero di livello nazionale o regionale, o acquisitane ufficialmente la notizia mediante altri canali istituzionali, informa tempestivamentele strutture aziendali per i dovuti adempimenti, in particolare informa:
Direzione Sanitaria Direzioni mediche di Presidi O.S.R.U.
(U.R.P.)
Amministrazione del Personale
Le Direzioni mediche di Presidio entro 5 gg dall’inizio dello sciopero individuano con ordine di servizio scritto, di norma con criteri di rotazione, i nominativi dei Dirigenti, che, essendo inclusi nei contingenti minimi, sono tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dalla effettuazione dello sciopero
Tali nominativi sono resi noti dalle Direzioni mediche di Presidio tramite i Direttori di XX.XX.XX., alle organizzazioni sindacali locali e ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. A tale istanza viene data risposta dai Direttori delle singole strutture entro il giorno immediatamente precedente a quello di effettuazione dello sciopero.
Ai fini della predisposizione dei necessari provvedimenti contabili ed amministrativi, tenuto conto anche delle direttive impartite in materia dalla Regione Piemonte, entro le ore 10.00 del primo giorno lavorativo successivo alla data di svolgimento dello sciopero la Direzione Sanitaria Ospedaliera trasmette prima con comunicazione telefonica e poi per iscritto alla S.O.C. Amministrazione del Personale il dato relativo al numero dei Dirigenti ospedalieri aderenti allo sciopero stesso. La comunicazione deve essere effettuata anche nei casi in cui nessun Dirigente abbia aderito allo sciopero. La SOC Amministrazione del Personale provvede alla comunicazione alla Regione Piemonte, al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Commissione di Garanzia. Nei giorni di sciopero (ad esclusione di scioperi proclamati da singole sigle) non possono essere autorizzate ferie, se riferite al giorno singolo, o recuperi ore salvo che il modulo di richiesta sia stato sottoscritto per autorizzazione dal Direttore/Responsabile prima della proclamazione dello sciopero stesso. Nel giorno di sciopero, sono viceversa consentite assenze giustificate con permessi retribuiti legati a finalità specifiche (es: motivi personali, concorsi ed esami, aggiornamento facoltativo), oltreché ovviamente per malattia e maternità.
Art. 5 – Norma per variazioni organizzative susseguenti
In caso di realizzazione di nuove modalità organizzative, ivi compreso l’inizio di attività di nuove strutture complesse, le stesse saranno soggette ai principi di contingentamento previsti dal presente
regolamento, secondo l’assetto organizzativo previsto all’atto della loro costituzione e senza necessità di modifiche formali del presente regolamento fatte salve specifiche richieste da parte delle OOSS del Comparto..
La Direzione Medica dei Presidi provvederà direttamente ad aggiornare il contingente minimo per lo sciopero sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.
Art. 6 – Modalità di effettuazione degli scioperi
La proclamazione di scioperi in ambito aziendale deve essere comunicata direttamente all’Amministrazione con un preavviso non inferiore a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dello sciopero.
Per le altre modalità di effettuazione degli scioperi, si osservano le disposizioni di cui al citato accordo nazionale del 26/9/2001.
Art. 7 – Rinvio ad altre norme
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla Legge 146/90 (e le relative modifiche), ed alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali firmate dalle XX.XX. nazionali della Dirigenza.
Allegato “B”
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:ORARIO DI SERVIZIO,GUARDIE, PRONTA DISPONIBILITA’ E MODALITA’ DI RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA. DISPOSIZIONI OPERATIVE
1. Premessa
L'orario di servizio del dirigente risponde a criteri di raziona!ità organizzativa di cui lo stesso dirigente si fa garante, fermo restando il necessario controllo da parte del Responsabile della Struttura Operativa.
Per questa ragione, alla luce della vigente normativa, la presenza in servizio dei dirigenti dovrà essere improntata al più razionale utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi assistenziali di continuità diagnostico- terapeutica e di risultato assegnati a ciascuna équipe.
Si stabiliscono, pertanto, linee guida organizzative di massima che andranno di volta in volta integrate, a cura dei Direttori dei Dipartimenti e dei Direttori delle XX.XX.XX, in base alle specifiche realtà organizzative, previa verifica congiunta con il Direttore del Presidio di riferimento.
2. Ore Diurne
Ogni Direttore di SOC deve garantire la copertura del servizio per attività diagnostiche e terapeutiche (garantendo la continuità diagnostico-terapeutica), mediante adeguata rotazione tra i dirigenti medici in dotazione ad ogni SOC nelle ore diurne dal lunedì al sabato, con orario 8/20 (o 7/19 per alcuni Servizi). Tutte le XX.XX.XX. di diagnosi e cura effettueranno, inoltre, un turno di Bozzaguardia dalle 8 alle 13 di tutti i giorni festivi.
Detta copertura potrà essere garantita anche attraverso la presenza di dirigenti impegnati in contemporanee attività ambulatoriali, fatta salva l'esigenza di assicurare sempre e comunque la continuità dell'assistenza ai pazienti ricoverati.
Va, inoltre, praticato ove possibile, un utilizzo integrato delle risorse, in particolar modo in ambito dipartimentale, per utilizzare dirigenti di diverse XX.XX.XX.. per la copertura dell'assistenza medica urgente ai pazienti ricoverati.
La continuità assistenziale del sabato delle XX.XX.XX. di area chirurgica e le reperibilità sostitutive (nelle ore diurne) del servizio di endoscopia digestiva (anche con il supporto della Gastroenterologia), delle XX.XX.XX. Immunotrasfusionale , Direzione di Presidio, Radiologia pediatrica e quelle relative al trasporto neonatale saranno riconosciute attraverso specifici progetti a cui verrà destinata una parte del fondo del trattamento accessorio. L’importo relativo a detti progetti non potrà superare quello contrattuale minimo previsto per la Pronta Disponibilità, (compreso quello relativo al trasporto neonatale).
3. Ore Notturne
Presidio SS. Xxxxxxx e Xxxxxx: è attivata per le urgenze internistiche notturne e diurne festive (13- 20) la guardia INTERDIV ISIONALE. Per le urgenze notturne chirurgiche è attiva la guardia chirurgica presso le relative XX.XX.XX di area chirurgica. Inoltre, è attiva una doppia guardia di Anestesia Rianimazione e una doppia Guardia di Medicina d'Urgenza presso il DEA.
Presidio X. Xxxxxx: è attivata per le urgenze notturne internistiche la guardia attiva presso la Soc di Pediatria/Neonatologia. Per le urgenze notturne chirurgiche è attiva la guardia presso la Soc di Chirurgia Pediatrica e una guardia di Anestesia Rianimazione per eventuali integrazioni .
Per i due Presidi è attivato il Servizio di Pronta Disponibilità sostitutiva, secondo lo schema di cui alla Deliberazione del Commissario n° 280 del 24 luglio 2006 .
Bozza
I Dirigenti in Guardia o in Pronta Disponibilità devono intervenire per tutte le esigenze urgenti segnalate da tutte le strutture sanitarie.
4. Guardie Divisionali e Interdivisionali
4.1. L’elenco sottoriportato in appendice (a pag. 20) identifica le XX.XX.XX che effettuano la guardia divisionale sulle 24 ore.
4.2. La guardia interdivisionale opera nelle fasce notturne 20-8 e nella fascia 13-20 dei giorni festivi per tutte le esigenze internistiche.
Le parti concordano sul principio che la Guardia interdivisionale notturna e festiva rientra nei compiti istituzionali di tutte le XX.XX.XX dotate di letti di degenza ordinari, in quanto garantisce la continuità diagnostico-terapeutica ai pazienti ricoverati. Nel caso si verifichino le fattispecie previste dall’ Accordo Regionale del 7.3.2006 relative alla riduzione temporanea del numero di dirigenti (per inabilità temporanea, trasferimenti, pensionamenti ecc.) tale da creare problemi all’implementazione dei turni sopraindicati, la Direzione del Presidio predispone un numero adeguato di turni con retribuzione ex art. 18 CCNL 3/11/2005 .
5. Disciplina orario di lavoro
I singoli Direttori delle XX.XX.XX..hanno depositato presso le rispettive Direzioni di Presidio, in base ai rispettivi organici e alle esigenze di servizio, una proposta base di orario di servizio per la propria SOC in cui è chiaramente identificabile la presenza minima necessaria e le relative integrazioni per attività operatorie, diagnostiche, terapeutiche, ambulatoriali ecc. Tale proposta andrà confermata (con possibili modifiche , se necessarie) alla Direzione Medica del Presidio di riferimento entro il 30 novembre di ogni anno, per ottenerne l’approvazione.
Sulla base della predetta proposta, ogni Direttore predispone mensilmente l'orario di servizio di tutti i dirigenti medici e sanitari della SOC, stabilendo per ogni dirigente un tipo di articolazione oraria predefinita ivi compresi i riposi e le assenze dal servizio programmate per ferie, aggiornamento ecc. Gli orari garantiscono la miglior organizzazione possibile utilizzando le ore disponibili per ciascun dirigente, evitando la concentrazione delle presenze in giorni consecutivi seguiti da lunghi periodi di recupero; le presenze sono articolate nelle varie fasce orarie in base alle esigenze cliniche e organizzative, evitando la concentrazione di presenze al mattino e prevedendo adeguate fasce orarie pomeridiane per attività ambulatoriali, diagnostiche e terapeutiche sia per pazienti ricoverati sia per pazienti ambulatoriali. Gli orari dovranno essere redatti rispettando le vigenti norme sull’orario lavoro, assicurando i dovuti riposi e non prevedendo turni programmati superiori alle 12 ore consecutive né copertura di fasce orarie giornaliere con pronta disponibilità ( esclusi festivi e sabati
);inoltre deve essere previsto obbligatoriamente il riposo compensativo dei festivi lavorati e dei turni notturni
I Responsabili delle XX.XX.XX.. articolano l'orario di servizio dei Dirigenti sul trimestre garantendo la continuità organizzativa e diagnostico-terapeutica e l’assistenza necessarie per la tipologia dei pazienti ricoverati.
5.bis Adempimenti correlati all’ orario
Gli orari di cui al punto 5 devono essere presenti e disponibili presso le varie XX.XX.XX. per il mese di competenza, ivi compresi i nominativi di chi effettua la guardia medica 8-20 (e 8-13 per i festivi). Ogni Direttore di Dipartimento deve depositare inoltre mensilmente, entro il 25 del mese precedente, presso la Direzione Sanitaria il calendario nominativo dei dirigenti che coprono la guardia notturna e festiva ed i turni di pronta disponibilità delle XX.XX.XX. ; gli stessi forniranno alla Direzione di Presidio i nomi relativi ai turni di guardia interdivisionale assegnati, entro 7 giorni
dal ricevimento della richiesta.
La corretta rispondenza delle presenze dei dirigenti rispetto all'organizzazione stabilita dal Responsabile di ogni SOC sulla base dei criteri sovraesposti, sarà testimoniata dalla firma del Direttore stesso apposta mensilmente sulla stampa del cartellino delle presenze relativo a ciascun dirigente. Alla fine di ogni mese deve pervenire al singolo dirigente il cartellino definitivamente approvato con il riepilogo mensile dell’orario effettuato il mese precedente.
Le ore di lavoro eccedenti anche l’orario negoziato potranno essere oggetto di compensazione anche a giornate intere se il monte ore residuo mensile risulta rilevante; l’eventuale sussistenza di un monte ore individuale residuo ( non retribuito e non recuperato ) per i Dirigenti sarà oggetto di monitoraggio da parte della Azienda e di verifica congiunta obbligatoria ove richiesto dalle predette organizzazioni sindacali.
L'orario di servizio viene articolato sul trimestre con scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre. A fine trimestre non sussisteranno ore eccedenti.
Dal cartellino di presenza, se l’orario di servizio è stato uguale o superiore a 6 ore nella giornata – nel rispetto dell’articolazione oraria predefinita mensilmente dal Direttore di Soc - dovrà risultare una pausa non inferiore ai 30’; in caso contrario la stessa verrà detratta dall’orario complessivo.
6. Orario dei Dirigenti di struttura complessa
I dirigenti di struttura complessa devono, per esigenze obiettive legate anche alle tutele non escluse quelle medico legali, utilizzare la timbratura in entrata ed uscita e segnalare le assenze a vario titolo; l’articolazione dell’orario non deve sottostare a particolari vincoli di durata minima e di tipologia di effettuazione. Ogni Dirigente deve impegnarsi ad articolare la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui è preposto. Deve altresì organizzare il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annualmente assegnati, nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
7. Remunerazione aggiuntiva delle ore eccedenti
Le ore eccedenti il normale orario di servizio risultanti alla fine di ogni trimestre, potranno essere oggetto di remunerazione solo se effettuate in pronta disponibilità o per garantire la continuità assistenziale in caso di riduzione provvisoria della dotazione organica per assenza del personale inferiore ai trenta giorni e non compensabile con accorgimenti organizzativi. Per la suddetta remunerazione si utilizza il fondo del trattamento accessorio con prelazione per le ore lavorate in pronta disponibilità. Il pagamento di eventuali ore non effettuate in pronta disponibilità è subordinato alla capienza del fondo. Per il 2006 si effettuerà una verifica congiunta a gennaio 2007 sulla base delle risultanze al 31 dicembre 2006 di eventuali eccedenze orarie; le stesse verranno remunerate sulla base dei criteri sopradescritti. Per gli anni successivi si definirà una previsione di massima sulla base dei risultati dell’anno precedente, con revisione periodica congiunta.
Nel caso di accertata carenza di organico, ovvero in caso di istituzione di nuovi servizi di guardie, o qualora si verifichino assenze superiori a 30 giorni o in caso di più assenze contemporanee è possibile il ricorso all’attività libero professionale ( ex. Art. 55 comma 2 CCNL 8/6/2000, art. 14 comma 6 e art 18 del CCNL 3/11/2005). Il tetto massimo delle guardie notturne retribuibili è pari al 12% delle guardie notturne complessivamente attivate in azienda al 31/12 dell’anno precedente. La tariffa per ogni turno di guardia notturna è pari a 480 €. Il ricorso alle prestazioni aggiuntive, ex art. 14 comma 6 CCNL 3/11/2005, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati, è consentito alle seguenti condizioni: preventivamente negoziato, concordato l’impegno orario aggiuntivo e accertata la reale carenza di organico. La tariffa oraria
prevista è pari a € 60.
Si precisa che la carenza di organico andrà determinata sulla base dei criteri formulati dall’apposita Commissione Regionale per la definizione di criteri standard per l’individuazione, a livello aziendale, dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto al dirigente. Nel caso in cui i lavori della suddetta commissione si protraessero oltre l’anno in corso, verrà effettuata un’analisi aziendale utilizzando le indicazioni di cui all’ articolo 2 lettera f del citato Accordo Regionale.
8. Risorse aggiuntive regionali
La Regione Piemonte ha mantenuto gli incrementi dei fondi contrattuali previsti da accordi precedenti, legandoli a obiettivi prestazionali, cui è correlato un impegno orario aggiuntivo determinato in 30 ore/dirigente medico. Tale impegno orario aggiuntivo è valorizzato nella misura della tariffa oraria prevista dall’art. 14, comma 6, del CCNL 3/11/2005, pari a € 60,00.
Tali ore devono essere registrate con apposito codice di timbratura.
NORMA TRANSITORIA PER IL 2006
Le risorse 2006 saranno utilizzate in parte per finanziare il 50% del progetto obiettivo per l’assistenza anestesiologica nelle sale operatorie aziendali (il restante 50% sarà a carico dell’Azienda) e per altri progetti concordati tra Dipartimenti e Direzione Aziendale e discussi con le OO. SS. Eventuali residui del suddetto fondo 2006 potranno essere utilizzati per progetti da effettuarsi nel 2007.
APPENDICE
ELENCO delle SOC CHE ESEGUONO GUARDIE 24 ORE SU 24
PRESIDIO SS.XXXXXXX E XXXXXX
CARDIOCHIRURGIA (TERAPIA INTENSIVA) CARDIOLOGIA (UNITA’ CORONARICA) DEA (ALMENO 2 MEDICI) NEUROCHIRURGIA
ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA OSTETRICIA-GINECOLOGIA PNEUMOLOGIA
TERAPIA INTENSIVA- RIANIMAZIONE
PRESIDIO X. XXXXXX
CHIRURGIA PEDIATRICA
TERAPIA INTENSIVA - RIANIMAZIONE PRONTO SOCCORSO
NEONATOLOGIA
Allegato “C”
Dirigenza Medica
C.C.N.L. integrativo 22.02.2001 Regolamento Aziendale relativo all’impegno ridotto
Il contratto integrativo nazionale 22.02.2001 dell’area della dirigenza medica ha dato attuazione all’art. 64 CCNL 08.06.2000 mediante regolamentazione dell’accesso ad un regime orario ridotto dei Dirigenti per comprovate e particolari esigenze familiari o sociali.
L’impegno ridotto è consentito alle seguenti condizioni:
- per il periodo di un anno, a far data dalla concessione, rinnovabile a richiesta del dirigente, e a fronte del mantenimento delle condizioni che hanno generato l’impegno ridotto;
- nel limite del 3% dei dirigenti medici presenti all’inizio di ogni anno, elevabile di un ulteriore 2% in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi e documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base.
L’Azienda nella ripartizione procede, di norma, in modo equilibrato tra le varie discipline al fine di evitare disservizi. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, verranno adottati i criteri fissati all’art. 2 comma 5 del succitato Contratto Integrativo Nazionale.
L’accesso all’impegno ridotto è consentito purché il Dirigente Medico:
- sia a rapporto esclusivo e a tempo indeterminato da almeno sei mesi presso questa Azienda ovvero senza soluzione di continuità presso le altre Aziende od Enti del Comparto nella medesima qualifica e disciplina;
- se a tempo determinato, sia titolare di incarico di durata non inferiore a tre anni;
- non sia titolare di incarico di Direzione di Struttura Complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di Struttura Complessa, ovvero a valenza dipartimentale.
I dirigenti assunti con impegno ridotto non vengono annoverati tra il personale presente ai fini del calcolo delle percentuali.
Tenuto conto della natura dell’attività istituzionale e nell’intento di salvaguardare le esigenze organizzative aziendali, si conviene altresì quanto segue:
- poiché al personale con impegno ridotto non è consentito svolgere servizio di pronta disponibilità, la richiesta di passaggio al rapporto di lavoro a tempo ridotto può non essere accolta se il/la richiedente appartiene ad un'equipe tenuta all’espletamento di tale servizio qualora la stessa risulti costituita, complessivamente includendo il personale dirigente medico e dirigente sanitario non medico, da sole tre unità ovvero sei, in caso di doppia reperibilità;
- potrà altresì non essere accolta la domanda di Part-Time di tipo “orizzontale” se avanzata da Dirigente appartenente ad équipe con servizio attivo nelle 24 ore, qualora nella struttura operativa sia prevista una sola ed unica copertura oraria giornaliera tramite turnazione di tutti i componenti l’équipe;
- nelle strutture articolate su 7 giorni settimanali l’articolazione del part-time dovrà seguire l’articolazione settimanale prevista, senza esclusione quindi di sabati, domeniche o festività infrasettimanali;
- di norma, in ogni struttura può essere concesso un solo part-time.
L’attività libero-professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per tutta la durata dell’impegno ad orario ridotto.
Il personale che potrà beneficiare dell’istituto contrattuale di che trattasi sarà chiamato a concordare con l’Azienda il regime dell’impegno orario ridotto nonché la sua decorrenza con le procedure di cui all’art. 13, comma 12, del C.C.N.L. 08 giugno 2000.
A regime, quanto sopra verrà definito entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza.
In fase di prima applicazione, tutti i dirigenti che già fruiscono di impegno ridotto devono ripresentare la domanda, dichiarando e attestando la sussistenza delle motivazioni ai sensi del CCNL integrativo 22/2/2001, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto.
I premi incentivanti sono collegati alla durata della prestazione lavorativa e di norma vengono erogati in misura proporzionale al regime orario adottato.
Nelle strutture ove sono assegnati dirigenti con impegno ridotto, gli eventuali risparmi sono ridistribuiti agli altri dirigenti della stessa Xxxxxxxxx.
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espressamente rinvio al CCNL Integrativo del 22/2/2001.
Allegato “D”
REGOLAMENTO CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO, IL MUTAMENTO, LA REVOCA E LA VALUTAZIONE DEGLI INCARICHI DELLA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA E DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
1. OGGETTO
Il presente regolamento contiene disposizioni concernenti la natura degli incarichi della dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, i criteri e la procedura per l’affidamento degli stessi nonché i tempi, le modalità, le competenze e le funzioni dei soggetti istituzionali e delle strutture aziendali preposte alla gestione e al coordinamento dell’intero sistema di valutazione e verifica del personale dirigenziale di cui al combinato disposto del D. Lgs. 286/99, del D. Lgs n.502/92 e s.m.i. nonché dei Contratti Collettivi 1998-2005.
I criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione si ispirano ai contenuti dell’Accordo Regionale sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica in data 7.3.2006 e con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa in data 23.3.2006 .
2. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi dirigenziali possono essere di direzione di struttura, complessa o semplice, ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, in attività ispettive o di verifica e di controllo, nonché incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (art.27, comma 1 C.C.N.L. 8.6.2000 aree dirigenziali).
Il conferimento degli incarichi dirigenziali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nel limite del numero degli incarichi e delle strutture stabilite dall’Azienda, ha luogo dopo la formalizzazione della graduazione delle funzioni dirigenziali cui correlare la retribuzione di posizione con atto scritto e motivato del Direttore Generale, cui fa seguito la sottoscrizione del contratto individuale (in mancanza della quale nessuno degli effetti giuridici ed economici connessi può attivarsi).
Gli incarichi di direzione di Struttura Semplice o gli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, in attività ispettive o di verifica e di controllo, sono conferiti ai dirigenti medici e sanitari con più di 5 anni di attività di servizio e ai dirigenti dei ruoli professionale tecnico e amministrativo decorso il periodo di prova, a seguito di valutazione positiva, mentre gli incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività possono essere attribuiti a tutti i dirigenti decorso il periodo di prova, con le seguenti modalità, :
1. Il Responsabile di S.O.C., informati i Dirigenti della Struttura Operativa sulla procedura in atto, propone il nominativo del dirigente cui affidare l’incarico con atto scritto e motivato
2. Il Direttore di Dipartimento esprime il proprio parere su tale proposta
3. Il Direttore Generale conferisce l’incarico sentito il Direttore Sanitario / Direttore Amministrativo secondo le rispettive competenze.
3. CRITERI PER IL CONFERIMENTO E DURATA DEGLI INCARICHI
Gli incarichi rientranti nelle tipologie di cui all’articolo precedente sono conferiti, nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt.28 e 29 dei CC.CC.NN.LL. 8/6/2000, avendo riguardo all’assetto organizzativo aziendale, ai programmi da realizzare, alla natura ed alle caratteristiche degli stessi, ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati, agli esiti riportati nelle valutazioni e verifiche di cui all’art.4 del presente regolamento, alle valutazioni dirette della Direzione Aziendale supportate da elementi documentali, nonché sulla base del curriculum dei dirigenti interessati e dei seguenti criteri, avuta presente la documentazione depositata nel fascicolo personale:
a) Attitudini personali e capacità professionali, con riferimento anche alle doti di leadership, di capacità di motivare e di supportare la crescita professionale dei dipendenti, di collaborare con gli altri dirigenti, nonché di disponibilità al cambiamento e all’assunzione di responsabilità;
b) Attività direzionali ed organizzative svolte in precedenza, risultati gestionali e/o professionali conseguiti, desumibili dalle verifiche disciplinate dal presente regolamento;
c) Ampiezza, vastità e complessità delle esperienze professionali già maturate e delle competenze acquisite in attività analoghe a quelle richieste;
d) Attività formative e di studio nell’ambito dell’area di appartenenza e coerenti con l’incarico da conferire;
e) Attuazione, ove possibile, del criterio di rotazione degli incarichi;
f) Inapplicabilità dell’art.2103, comma 1 del C.C., data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali;
g) Garanzia che il conferimento tenga conto dei profili professionali, corrispondenti alle diverse graduazioni di responsabilità professionali e gestionali, posseduti dagli interessati all’atto dell’inquadramento nell’unico livello e ruolo dirigenziale.
Il Direttore di Dipartimento – cui competono, ai sensi dell’art. 17 bis del novellato D. Lgs 502/92, responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione nonché responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti – è nominato dal Direttore Generale.
Gli incarichi dirigenziali disciplinati dal presente Regolamento hanno la durata di seguito specificata e possono essere rinnovati previa verifica da effettuarsi con le modalità previste dagli artt.4 e segg. del Regolamento stesso:
□ Incarichi di direzione di dipartimento = 2 anni;
□ Incarichi di direzione di struttura complessa = non inferiore a cinque anni e non superiore a sette;
□ Incarichi di direzione di struttura semplice e di tipo professionale = non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.
Sono fatte salve le successive modifiche che eventualmente verranno introdotte da disposizione legislative o contrattuali in tema di durata degli incarichi dirigenziali.
4. GLI ORGANISMI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE
La valutazione dei dirigenti, che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa, è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro, deve garantire, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione.
Il procedimento di valutazione è ispirato al principio della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente (valutatore di I istanza), della approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente (valutatore di II istanza), della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il contraddittorio.
Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono il Collegio Tecnico ed il Nucleo di Valutazione.
a) Al Collegio Tecnico compete la verifica e valutazione:
- di tutti i dirigenti, alla scadenza dell’incarico loro conferito, ai fini della conferma, revoca o l’attribuzione di nuovo incarico di maggior rilievo;
- la verifica sui dirigenti neo-assunti al termine del quinquennio, per la possibile assegnazione ad incarichi di maggiore rilievo (gestionali o professionali);
- dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale ultraquinquennale, in relazione all’indennità di esclusività.
b) Al Nucleo di Valutazione compete la verifica e valutazione annuale:
- dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa e di struttura semplice;
- dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
I risultati finali della valutazione annuale ed al termine dell’incarico sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi emessi dal Nucleo di Valutazione sono parte integrante degli elementi di valutazione che dovranno essere acquisiti dal Collegio Tecnico per l’attività di competenza.
Al fine di promuovere l’attivazione di un sistema permanente di valutazione, la Direzione Aziendale prevede, in Staff alla stessa, un’apposita struttura operativa di supporto agli organismi preposti alla valutazione della dirigenza e di coordinamento e raccordo con le altre strutture operative coinvolte nel processo di verifica.
5. LE MODALITA’ ED EFFETTI DELLA VALUTAZIONE POSITIVA DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
La valutazione annuale da parte del nucleo di valutazione riguarda:
1) Per i dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice:
a) la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati conseguiti;
b) ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base all'atto aziendale;
c) l'efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali;
2) Per tutti gli altri dirigenti:
a) l'osservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati in relazione all'incarico attribuito;
b) il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali – quantitativi espressamente affidati;
c) l'impegno e la disponibilità correlati all'articolazione dell'orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi.
L'esito positivo della valutazione di cui sopra comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all'art. 65, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996.
L'esito delle verifiche annuali concorre, inoltre, alla formazione della valutazione di competenza del Collegio Tecnico.
6. LE MODALITA’ ED EFFETTI DELLA VALUTAZIONE POSITIVA DA PARTE DEL COLLEGIO TECNICO
1. La valutazione dei Dirigenti, diretta alla verifica delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti, dev’essere ispirata ai principi di cui all’art.28 dei CC.CC.NN.LL. 3/11/2005.
L’oggetto di tale valutazione è costituito dai seguenti elementi:
a) collaborazione interna e livello di partecipazione multiprofessionale nell’organizzazione dipartimentale;
b) capacità organizzativa e di coordinamento (capacità di ottimizzare le risorse umane assegnate, di motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività attraverso l’equilibrata individuazione dei carichi di lavoro, etc.);
c) capacità di decisione e senso di responsabilità (capacità di decidere secondo le priorità aziendali anche in situazioni di crisi, emergenze e cambiamenti operativi, con relativa assunzione di responsabilità; capacità di analizzare i problemi presenti nella struttura ed elaborare piani specifici per la risoluzione degli stessi con autonomia e senso di responsabilità, etc.);
d) quantità delle funzioni svolte e qualità dell’apporto specifico (carichi assolti nella programmazione, capacità di elevare il livello qualitativo delle prestazioni proprie nonché della propria struttura, etc.);
e) esito delle procedure di controllo, appropriatezza, qualità delle prestazioni ed orientamento all’utenza servita (grado di appropriatezza degli interventi e delle prestazioni, apporto al miglioramento all’accoglienza, etc.);
f) grado di innovatività tecnologica (capacità di revisione dei processi e delle procedure, impegno della formazione dei collaboratori, etc.);
g) competenze ed attitudini professionali (grado di conoscenza professionale e di esperienza nell’espletamento dell’incarico, complessità delle competenze attribuite anche in relazione all’effettuazione di Xxxxxxx, etc.);
h) comportamento ed impegno globale nel lavoro (capacità di osservare e di far rispettare le disposizioni di servizio, compresa l’osservanza dell’orario di lavoro nel rispetto delle esigenze dell’utenza e degli altri dirigenti, propensione alla collaborazione all’interno della struttura di appartenenza, etc.);
i) stile relazionale (capacità di relazionarsi con utenti e colleghi in modo educato e disponibile, capacità di promuovere il decoro personale e l’immagine sia della struttura di appartenenza che dell’Azienda, capacità di comunicazione interna, esterna, capacità a far comunicare, etc.);
j) livello quali-quantitativo delle prestazioni (precisione, accuratezza e rapidità di esecuzione della prestazione richiesta, grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati, contributo offerto per migliorare la qualità dei servizi, etc.);
k) attitudine alla leadership e capacità organizzative (capacità di prendere decisioni chiare e precise su questioni rientranti nella propria sfera di competenza assumendone la piena responsabilità; capacità di elaborare proposte operative idonee alla soluzione di problemi specifici e mirate al raggiungimento degli obiettivi aziendali, etc.);
l) attività di formazione (livello di interesse per la formazione permanente, capacità di formare gli altri operatori, grado di partecipazione alla formazione obbligatoria e facoltativa);
m) rispetto del nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (pubblicato sulla G.U. n.84 del 10.4.2000 e allegato al C.C.N.L. 3.11.2005) e eventuali integrazioni e variazioni.
2. L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti:
a) per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico realizza la condizione per la conferma nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per gli altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale ed economico o di struttura semplice;
b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3 - comma 1, e 4 - comma 2 e art. 5 - comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
- l’attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici;
- l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore;
- la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale.
c) per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività al maturare dell’esperienza professionale richiesta (art. 5, comma 5 CCNL 8 giugno 2000, II biennio).
3. Il rinnovo, la conferma o il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), avviene nel rispetto della durata prevista dall’art.3 del presente Regolamento.
4. Le verifiche positive costituiscono un presupposto necessario ma non sufficiente per la concessione di incarichi diversi o superiori, in quanto il conferimento degli incarichi dirigenziali – che resta riservato, in ogni caso, alla sfera decisionale della Direzione Aziendale – è condizionato da fattori oggettivi quali la vacanza dell’incarico e la accertata disponibilità del fondo.
7. LA VALUTAZIONE NEGATIVA DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
1. L’accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito del processo di valutazione da parte del Nucleo di valutazione, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice l’accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica
annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni di cui all’art. 5 comma 1, punto 1 del presente regolamento, può determinare:
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca dell’incarico prima della sua scadenza e l’affidamento di altro tra quelli compresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 5. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell’indennità di struttura complessa;
c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell’art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l’applicazione del comma 6;
3. Per i dirigenti cui siano conferiti, gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure di cui al comma 1, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all’inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni dell’art. 5, comma 1 punto 2, del presente regolamento, può determinare:
a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca anticipata dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli previsti dall’art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4;
c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l’applicazione del comma 5.
4. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento di cui al comma 1, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali, dovuto all’inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni dell’art. 5, comma 1 punto 2 del presente regolamento, può determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica.
5. L’azienda o ente può disporre la revoca dell’incarico prevista dai commi 2 e 3, lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell’art. 26 C.C.N.L. 3.11.2005, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell’attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale.
6. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell’azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 23 del CCNL dell’8 giugno 2000, come integrato dall’art. 20 del C.C.N.L. 3 novembre 2005.
8. LA VALUTAZIONE NEGATIVA DA PARTE DEL COLLEGIO TECNICO
1. L’accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito del processo di valutazione da parte del Collegio Tecnico, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell’incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell’art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio comporta la perdita dell’indennità di struttura complessa ove attribuita e l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.
3. Nei confronti dei restanti dirigenti, compresi quelli con incarico di direzione di struttura semplice, il risultato negativo della verifica non consente la conferma nell’incarico già affidato e comporta l’affidamento di un incarico tra quelli della tipologia c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore economico nonché il ritardo di un anno nella attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività di cui all’art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ove da attribuire nel medesimo anno.
4. Per i dirigenti con meno di cinque anni, il risultato negativo della verifica del comma 1 al termine del quinquennio comporta il ritardo di un anno nell’eventuale conferimento di un nuovo incarico tra quelli compresi nelle tipologie b) e c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno nonché nell’applicazione degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 5 del CCNL in pari data, relativo al II biennio.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell’azienda o ente ai sensi dell’art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.
6. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica l’anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alle indennità. In presenza delle condizioni organizzative che lo consentono, è fatta salva la facoltà delle aziende ed enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta verifica, di conferire ai dirigenti del comma 4 uno degli incarichi di cui al l’art. 27, lettera c).
9. STRUMENTI
Lo strumento operativo attraverso il quale si articolano le procedure di verifica è costituito dall’apposita scheda di valutazione allegata.
Tale scheda viene redatta a cura del diretto responsabile del “valutando” (valutatore di I istanza) il quale, a sua volta, la presenta come “proposta” al Collegio Tecnico (valutatore di II istanza) che deciderà anche tenendo conto delle eventuali osservazioni espresse dal valutato al momento della sottoscrizione per presa visione della scheda medesima, nel pieno rispetto dei principi di cui all’art.25, comma 6 CC.CC.NN.LL. del 3.11.2005 delle aree dirigenziali.
Il Valutatore di I istanza non potrà, di norma, far parte del Collegio Tecnico.
In particolare:
▪ Per i dirigenti con incarico professionale, anche neo-assunti, nonché per i dirigenti professionali di alta specializzazione e per i responsabili di struttura semplice, la proposta di valutazione è formulata dal Responsabile della Struttura Complessa di cui fanno parte;
▪ Per i Responsabili di Struttura Complessa la proposta di valutazione è formulata dal Direttore del Dipartimento di appartenenza, se le figure coincidono verrà effettuata da Direttore Medico di Xxxxxxxx;
▪ Per i Direttori dei Dipartimenti Sanitari e i Dipartimenti Sanitari interaziendali la proposta di valutazione è formulata dal Direttore Medico di Presidio;
▪ Per i Direttori dei Dipartimenti Amministrativi la proposta di valutazione è formulata dal dal Direttore Amministrativo;
▪ Per il Direttore Medico di Presidio la proposta di valutazione è formulata dal Direttore Sanitario.
La scheda di valutazione, unica sia per i responsabili di struttura sia per i “professional”, prevede un moltiplicatore differenziato (da 0,5 a 2) a seconda del tipo di incarico del dirigente interessato affinché i contenuti della scheda medesima siano ponderati per le due diverse tipologie.
Ad ogni elemento di valutazione può essere attribuito un punteggio da 1 a 5 corrispondente ai seguenti giudizi sintetici (0 = insufficiente; 1 = scarso; 2 = mediocre; 3 = sufficiente; 4 = buono; 5 = ottimo).
Effettuato il calcolo della media di ciascuna delle “Aree di Valutazione”, di cui alla scheda allegata, si procederà ad apportare le correzioni applicando i seguenti coefficienti differenziati a seconda del tipo di incarico del dirigente da valutare:
“Professional” | Dirett.di Strutt. Semplice | Dirett. di Strutt. Complessa | |
1. COLLAB. E PARTECIPAZ.MULTIDISCIPLINARE | O,5 | 1 | 2 |
2. CAPACITA’ ORGANIZ. E DI COORDINAMENTO | 0,5 | 2 | 2 |
3. CAPACITA’ DI DECISIONE E SENSO DI RESP. | 0,5 | 2 | 2 |
4. QUANTITA’ E QUALITA’ DELLE FUNZ. SVOLTE | 1 | 0,5 | 0,5 |
5. ESITO DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
6. INNOVATIVITA’ TECNOLOGICA | 1 | 1 | 1 |
7. COMPETENZE E ATTITUDINI PROFESSIONALI | 2 | 1 | 0,5 |
8. COMPORTAMENTO E IMPEGNO NEL LAVORO | 2 | 1 | 1 |
9. STILE RELAZIONALE | 2 | 2 | 2 |
10. LIV. QUALI-QUANTIT. DELLE PRESTAZIONI | 2 | 0,5 | 0,5 |
11. ATTITUDINE ALLA LEADERSHIP | 1 | 1,5 | 1 |
12. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE | 2 | 1 | 1 |
13. RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO | 1 | 1 | 1 |
Applicando i coefficienti di cui sopra, la valutazione è positiva quando il dirigente consegue un punteggio di almeno 48 punti (sufficienza).
Le schede di valutazione, recanti gli esiti finali delle verifiche, sono inserite nel fascicolo personale nonché trasmesse al Direttore Generale cui spetta il giudizio definitivo.
10. IL COLLEGIO TECNICO
Il Collegio Tecnico è un organismo a composizione variabile che viene strutturato di volta in volta in relazione alla S.O.C. di appartenenza del soggetto da valutare. Ai sensi dell’art.15, comma 5 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., il Collegio è nominato dal Direttore Generale e presieduto dal Direttore del Dipartimento, cui afferisce il dirigente valutato.
In assenza di rigide indicazioni normative in merito alla composizione del Collegio Tecnico, si individuano dirigenti del S.S.N., appartenenti alla stessa area e disciplina ( o disciplina equipollente o affine) o ruolo del dirigente oggetto di valutazione quali componenti del predetto organismo, tenuto conto che il valutatore di I istanza non può, di norma, farne parte.
Si garantisce, in tal modo, la piena attuazione dei principi informatori di cui all’art. 25 dei CC.CC.NN.LL. 3.11.2005 delle aree dirigenziali.
Prioritariamente, sarà chiamato ad operare in seno al Collegio Tecnico il personale dirigenziale aziendale; il ricorso ad esperti esterni è subordinato alla verifica dell’effettiva assenza di analoghe figure professionali interne e/o nei casi di incompatibilità.
Alla luce dell’art.60 dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000, i compensi per le prestazioni rese in seno al Collegio Tecnico competono unicamente ai componenti esterni, ai quali verrà corrisposto, per ciascuna verifica, un importo forfettario, omnicomprensivo di ogni onere incluse le spese di trasferta, di € 129,00 ossia il 50% di quanto previsto dalla normativa concorsuale in materia (D.P.C.M. del 23.3.1995), considerato che non esiste valutazione delle prove d’esame.
11. LE COMPOSIZIONI DEL COLLEGIO TECNICO
Le composizioni del Collegio Tecnico, oltre al Direttore di Dipartimento che, in base alla vigente normativa, lo presiede di diritto, sono le seguenti:
Valutato:
Dirigente Professionale Direttore di Dipartimento
Direttore di Struttura Complessa di disciplina equipollente o affine designato dal Collegio di Direzione
Dirigente Responsabile di Struttura Semplice o di alta specializzazione della stessa disciplina o disciplina equipollente o affine designato dal Collegio di Direzione.
Dirigente Prof.alta Spec. Direttore di Dipartimento
Direttore di Struttura Complessa di disciplina equipollente o affine nominato dal Collegio di Direzione
Dirigente di Struttura Semplice afferente al Dipartimento designato dal Collegio di Direzione.
Dirigente Struttura Semplice Direttore di Dipartimento
Direttore di Struttura Complessa di disciplina equipollente o
Direttore di Struttura Complessa Ruolo sanitario
affine nominato dal Collegio di Direzione
Direttore di Struttura Complessa afferente al Dipartimento o Dirigente di Struttura Semplice afferente al Dipartimento designato dal Collegio di Direzione.
Direttore Medico di Presidio;
due Direttori di Struttura complessa della stessa disciplina, o di disciplina affine, interni o esterni designati dal Direttore Generale.
Direttore di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Direttore Sanitario Aziendale;
due Direttori di Struttura della medesima disciplina esterni designati dal Direttore Generale.
Direttore di Struttura Complessa Dirigenza professionale tecnica ed amministrativa
Direttore Amministrativo;
due Direttori di Struttura Complessa o due Direttori di Dipartimento esterni designati dal Direttore Generale.
La verifica del Direttore di Dipartimento – il cui incarico, ha cadenza biennale, compete, in funzione della natura prettamente gestionale ed organizzativa delle attività svolte, direttamente al Direttore Generale su proposta motivata del Direttore Sanitario o del Direttore Amministrativo (secondo le sfere di competenza) sulla base dei seguenti criteri:
1. Risultati conseguiti in materia clinico-organizzativa dal Dipartimento;
2. Risultati gestionali in ordine alla razionale e corretta gestione delle risorse assegnate al Dipartimento;
3. Raggiungimento degli obiettivi di budget assegnati al Dipartimento, con particolare riferimento al grado di coinvolgimento e di partecipazione del personale al budget;
4. Grado di partecipazione quali-quantitativa al Collegio di Direzione (n. di presenze registrate; livello di coinvolgimento attivo anche attraverso la formulazione e/o discussione di proposte, programmi e soluzioni organizzative rilevanti ai fini delle scelte aziendali)
5. Elementi e aspetti propositivi presentati nell’arco di tempo da valutare.
12. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Nucleo di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera è un organismo che opera in posizione di autonomia e riferisce in via riservata alla Direzione Generale sulle risultanze delle analisi effettuate.
Tale organismo svolge le attività di supporto alla Direzione Aziendale in ordine alla verifica annuale sul raggiungimento degli obiettivi ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o di parziale raggiungimento degli stessi, devono essere individuate le criticità e le eventuali giustificazioni oggettive, l’imputabilità o meno della responsabilità del dirigente nonché le eventuali irregolarità riscontrate nel processo gestionale. Le valutazioni del Nucleo – dirette alla verifica del raggiungimento dei risultati da parte di tutti i dirigenti ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato – costituiscono uno degli elementi su cui si basa il Collegio Tecnico ai fini delle complessive verifiche periodiche previste per tutti i dirigenti; esse rappresentano una componente della valutazione annuale generale e,
pertanto, vengono assorbite da quest’ultima.
13. ISTANZA DI XXXXXXX ED ATTIVITA’ ISTRUTTORIA
Il dirigente valutato, qualora all’atto della sottoscrizione per presa visione della scheda di valutazione non condivida il giudizio in essa formulato, può esprimere le proprie osservazioni in calce alla scheda medesima.
Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sottoscrizione della scheda, il dirigente interessato può proporre innanzi al Direttore Sanitario o Amministrativo per il settore di competenza un’istanza di riesame delle valutazioni effettuate corredata di tutta la documentazione necessaria a sostegno delle proprie ragioni.
A seguito della presentazione di tale istanza avrà luogo una fase istruttoria che sarà espletata, con assoluta libertà di forme e di procedure, dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo per la parte di competenza e da un esperto di sua scelta.
Nei casi in cui la scheda sia formulata dal Direttore Sanitario / Amministrativo, l’interessato potrà proporre istanza al Direttore Generale.
14. NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa nazionale e regionale vigente, nonché quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Allegato E
FINANZIAMENTO FONDO ART. 54 C.C.N.L. 3/11/2005 E ART. 10 CCNL 5/7/2006 PER LA DIRIGENZA MEDICA
Fondo Anno 2002:
Fondo anno 2001 (€ 6.723.858,60+€ 67.090,77) € 6.790.949,37
• Incremento da assegni personali di cui art. 54 c. 2 € 101.414,62
• Incremento RIA – art. 54 c. 3, pari a n. 115 dirigenti ex IX livello x
6.673.000 a decorrere dal 1° febbraio 2001 € 396.326,44
• Ammontare residuo fondo RIA al 31/12/2001 € 0,00
• Incremento ex art. 54 c. 4 per aumento parte fissa € 209.843,83
• Riduzione per finanziamento indennità di esclusività (art.47 c. 6 CCNL 8/6/2000)
€ - 62.250,41
Totale fondo anno 2002 € 7.436.283,85
Dal 1/1/2003 il fondo è così incrementato:
Fondo anno 2002 (6.790.949,37+209.843,83) € 7.000.793,20
• Incremento da assegni personali di cui art. 54 c. 2 € 111.308,73
• Incremento RIA – art. 54 c. 3, pari a n. 115 dirigenti ex IX livello x
6.673.000 a decorrere dal 1° febbraio 2001
€ 396.326,44
• Ammontare residuo fondo RIA al 31/12/2002 € 92.896,16
• Incremento ex art. 54 c. 4 per aumento parte fissa € 329.229,77
€ 7.930.554,30
• Decurtazione per conglobamento ex art. 54 c. 5 (€ 1.815.182,21/365) € - 4.973,11
• Decurtazione RIA ex art. 54 c. 5 (€ 60.454,49/365) € - 165,63
• Riduzione per finanziamento indennità di esclusività (art.47 c. 6 CCNL 8/6/2000)
€ - 66.841,97
Totale fondo anno 2003 € 7.858.573,59
Dal 1/1/2004 il fondo è così incrementato:
Fondo anno 2003 (€ 7.000.793,20+329.229,77) € 7.330.022,97
• Incremento da assegni personali di cui art. 54 c. 2 € 112.450,35
• Incremento RIA – art. 54 c. 3, pari a n. 115 dirigenti ex IX livello x
6.673.000 a decorrere dal 1° febbraio 2001
€ 396.326,44
• Ammontare residuo fondo RIA al 31/12/2003 (584.261,61-396.326,44) € 187.935,17
• Incremento ex art.5 c.1 II biennio per aumento posizione unificata da 1-1- 2004
€ 134.339,40
€ 8.161.074,33
• Decurtazione per conglobamento ex art. 54 c. 5 € - 1.815.182,21
• Decurtazione RIA ex art. 54 c. 5 € - 60.454,49
• Riduzione per finanziamento indennità di esclusività (art.47 c. 6 CCNL | € - 27.784,90 |
8/6/2000) | |
Totale fondo anno 2004 | € 6.257.652,73 |
Dal 1/1/2005 il fondo è così incrementato: | |
Fondo anno 2004 (7.330.022,97 – 1.815.182,21 – 60.454,49 + 134.339,40) | € 5.588.725,67 |
• Incremento da assegni personali di cui art. 54 c. 2 | € 126.149,86 |
• Incremento RIA – art. 54 c. 3, pari a n. 115 dirigenti ex IX livello x 6.673.000 a decorrere dal 1° febbraio 2001 | € 396.326,44 |
• Ammontare residuo fondo RIA al 31/12/2004 (658.016,92-396.326,44) | € 261.690,48 |
• Incremento ex art.5 c.2 II biennio per aumento posizione unificata da 1-2- 2005 per l’anno 2005 | € 156.284,28 |
• Incremento ex art.5 c.3 II biennio per aumento posizione unificata da 31-12- 2005 per l’anno 2005 | € 83,53 |
€ 6.529.260,26 | |
• Riduzione per finanziamento indennità di esclusività (art.47 c. 6 CCNL | € - 28.131,39 |
8/6/2000) | |
Totale fondo anno 2005 | € 6.501.128,87 |
Dal 1/1/2006 il fondo è così incrementato: | |
Fondo anno 2005 | € 5.588.725,67 |
• Incremento da assegni personali di cui art. 54 c. 2 | € 129.003,91 |
• Incremento RIA – art. 54 c. 3, pari a n. 115 dirigenti ex IX livello x 6.673.000 a decorrere dal 1° febbraio 2001 | € 396.326,44 |
• Ammontare residuo fondo RIA al 31/12/2005 (682.109,68 -396.326,44) | € 285.783,24 |
• Incremento ex art.5 c.2 II biennio per aumento posizione unificata da 1-2- 2005 per l’anno 2006 | € 169.307,97 |
• Incremento ex art.5 c.3 II biennio per aumento posizione unificata da 31-12- 2005 per l’anno 2006 | € 29.753,75 |
• Incremento di € 3,00 x 13 mesi x 327 dip. al 31-12-2003 (art. 10 c. 4) | € 12.753,00 |
€ 6.611.653,98 | |
• Riduzione per finanziamento indennità di esclusività (art.47 c. 6 CCNL | € - 23.434,19 |
8/6/2000) | |
Totale fondo anno 2006 determinato secondo la normativa vigente | € 6.588.219,79 |
Allegato F
FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER LA DIRIGENZA MEDICA (Art. 55 C.C.N.L. 3/11/2005 e art. 11 CCNL 5/7/2006)
ANNO 2002
• Fondo anno 2001 € 993.778,59
• Incremento per aumento dotazione organica al 31/12/2001 rispetto al 31/12/99
(n.321-324) – Art. 53 c. 1 CCNL 8/6/2000 € 0,00
Totale fondo anno 2002 € 993.778,59
ANNO 2003
• Fondo anno 2002 € 993.778,59
• Incremento per aumento dotazione organica al 31/12/2002 rispetto al 31/12/99
(n.333-324) – Art. 53 c.1 CCNL 8/6/2000 € 27.604,98
• Incremento ex art. 55 c. 3 (dip. Al 31/12/01 n. 321x € 16,44x12 mesi) € 63.326,88
Totale fondo anno 2003 € 1.084.710,45
ANNO 2004
• Fondo anno 2003 € 1.084.710,45
• Incremento per aumento dotazione organica al 31/12/2003 rispetto al 31/12/02
(n.327-333) – Art. 53 c. 1 CCNL 8/6/2000 € 0,00
Totale fondo anno 2004 € 1.084.710,45
ANNO 2005
• Fondo anno 2004 € 1.084.710,45
• Incremento per aumento dotazione organica al 31/12/2004 rispetto al 31/12/02
(n.343-333) – Art. 53 c.1 CCNL 8/6/2000 € 30.672,20
Totale fondo anno 2005 € 1.115.382,65
ANNO 2006
• Fondo anno 2005 (1.084.710,45+30.672,20) € 1.115.382,65
• Incremento per aumento dotazione organica al 31/12/2005 rispetto al 31/12/02
(n.343-343) – Art. 53 c.1 CCNL 8/6/2000 € 0,00
• Incremento art. 11 c.2 II biennio per finanziare maggiorazione dell’indennità
notturna (12.38+37.79=50.17 x 13mesi x n° 327 dip. Al 31/12/03) € 213.272,67
Totale fondo anno 2006 determinato secondo la normativa vigente € 1.328.655,32
Le risorse del fondo non utilizzate sono temporaneamente trasferite al fondo per la retribuzione di risultato dello stesso anno.
Allegato G
FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA MEDICA Art. 56 CCNL 3/11/2005 e art. 12 CCNL 5/7/2006
Fondo per la retribuzione di risultato
ANNO 2002
Il fondo utilizzabile per l’anno 2002 è determinato da:
- Fondo anno 2001 decurtato delle risorse aggiuntive anno 2001 (£ 1.718.717.988)
- Incremento per aumento dotazione organica al 31/12/2001 rispetto al 31/12/2000
(n. 321-324) – art. 53 c.1 CCNL 8/6/2000
- Risorse aggiuntive regionali disponibili per l’anno 2002 (dip. al 31/12/00 n.318x5000000 =
=1590000000 = € 821.166,46 -1,2% su monte salari ’97 di € 18.668.071,25
= € 224.016,86
€ 887.643,76
€ 0,00
€ 597.149,60
TOTALE FONDO PER ANNO 2002 | € | 1.484.793,36 |
ANNO 2003
Il fondo utilizzabile per l’anno 2003 è determinato da:
- Fondo anno 2002 € 887.643,76
- Incremento per aumento dotazione organica al 31/12/2002 rispetto al
31/12/2000
(n. 333-324) – art. 53 c.1 CCNL 8/6/2000
- Risorse aggiuntive regionali disponibili per l’anno 2003 (dip. al 31/12/01 n.321x5000000 =
£ 1605000000 = € 828.913,32 -1,2% su monte salari ’97 di € 18.668.071,25 =
€ 224.016,86
€ 24.656,85
€ 604.896,46
- Decurtazione art. 56 c. 3 (€ 402.212,52/365) € - 1.101,96
Totale fondo anno 2003 | € | 1.516.095,11 |
ANNO 2004
Il fondo utilizzabile per l’anno 2004 è determinato da:
- Fondo anno 2003 (€ 887.643,76+24.656,85) € 912.300,61
- Incremento per aumento dotazione organica al 31/12/2003 rispetto al
31/12/2002
(n. 327-333) – art. 53 c.1 CCNL 8/6/2000
- Risorse aggiuntive regionali disponibili per l’anno 2004 (dip. al 31/12/01 n.321 x € 2.582,28
= € 828.913,32) -1,2% su monte salari ’97 di € 18.668.071,25 = € 224.016,86
€ 0,00
€ 604.896,46
- Decurtazione art. 56 c. 3 € - 402.212,52
Totale fondo anno 2004 | € | 1.114.984,55 |
ANNO 2005
Il fondo utilizzabile per l’anno 2005 è determinato da:
- Fondo anno 2004 (€ 912.300,61 – 402.212,52) € 510.088,09
- Incremento per aumento dotazione organica al 31/12/2004 rispetto al
31/12/2002
(n. 343-333) – art. 53 c.1 CCNL 8/6/2000
- Risorse aggiuntive regionali disponibili per l’anno 2005 (dip. al 31/12/01
n.321 x €2582,28
= € 828.913,32) -1,2% su monte salari ’97 di € 18.668.071,25 = € 224.016,86
- Incremento derivante dal 20% delle economie realizzate nel 2004 conseguenti alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (20% di
€ 28.530,37)
art.5 CCNL integrativo siglato il 22/2/2001
€ 27.396,40
€ 604.896,46
€ 5.706,07
Totale fondo anno 2005 | € | 1.148.087,02 |
ANNO 2006
Il fondo utilizzabile per l’anno 2006 è determinato da:
- Fondo anno 2005 (510.088,09+27.396,40) € 537.484,49
- Incremento per aumento dotazione organica al 31/12/2004 rispetto al
31/12/2002
(n. 343-333) – art. 53 c.1 CCNL 8/6/2000
- Risorse aggiuntive regionali disponibili per l’anno 2006 (dip. al 31/12/01
n.321 x €2582,28
= € 828.913,32) -1,2% su monte salari ’97 di € 18.668.071,25 = € 224.016,86
- Incremento derivante dal 20% delle economie realizzate nel 2005 conseguenti alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (20% di
€ 65.651,41)
art.5 CCNL integrativo siglato il 22/2/2001
€ 0,00
€ 604.896,46
€ 13.130,28
- Incremento art. 12 c.3 II biennio (€ 12.72x13mesi x n.327 dip. al 31/12/03) € 54.072,72
Totale fondo anno 2006 determinato secondo la normativa vigente | € | 1.209.583,95 |
B) Fondo per il premio per la qualità della prestazione individuale
Anno 2002: €
30.234,40
Anno 2003: il fondo si intende riconfermato in €
30.234,40
Anno 2004: il fondo si intende riconfermato in €
30.234,40
Anno 2005: il fondo si intende riconfermato in €
30.234,40
Anno 2006: il fondo si intende riconfermato in €