We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Strumenti Clausole campione

Strumenti. 1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente accordo, convengono sulla necessità di attuare una significativa riorganizzazione del servizio sanitario attraverso le seguenti scelte: a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete integrata di servizi finalizzati all'erogazione delle cure primarie al fine di garantire la continuità dell'assistenza, la individuazione e la intercettazione della domanda di salute con la presa in carico dell'utente e il governo dei percorsi sanitari e sociali, in una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità economica. Ciò consentirà al territorio, di soddisfare, nella misura massima possibile, la domanda di salute a partire dal primo intervento perseguendo anche l'obiettivo di ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;
Strumenti. 1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente Accordo, convengono sulla necessità di attuare una significativa riorganizzazione del servizio sanitario attraverso le seguenti scelte: a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete integrata di servizi finalizzati all’erogazione delle cure primarie con le specificità proprie dell’assistenza pediatrica, al fine di individuare e intercettare la domanda di salute con la presa in carico dell'utente e il governo dei percorsi sanitari e sociali, in una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità economica. Ciò consentirà al territorio, di soddisfare la domanda di salute a partire dal primo intervento perseguendo anche l’obiettivo di ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili; b) a tal fine convengono sulla necessità di costituzione di una organizzazione distrettuale e territoriale integrata per l’assistenza primaria con lo sviluppo della medicina e pediatria associata prevedendo la sperimentazione, definita in sede regionale d’intesa con le XX.XX., di strutture operative complesse, organizzate dagli stessi professionisti e fondate sul lavoro di gruppo con sede unica, composte da pediatri di famiglia e anche da medici di medicina generale (assistenza primaria e medici di continuità assistenziale) e, con la presenza di specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie, in un quadro di unità programmatica e gestionale del territorio di ogni azienda sanitaria,in coerenza con l’intesa Stato - Regioni del 29.07.04; c) la nuova organizzazione avrà come suo presupposto la piena valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti all’interno del sistema. I pediatri di libera scelta avranno, sulla base di quanto definiranno le regioni, un ruolo di partecipazione diretta nella definizione dei modelli organizzativi, nella individuazione dei meccanismi di programmazione e controllo e nella definizione degli obiettivi di budget; d) in proposito dovrà essere garantita la presenza delle forme partecipative nelle strutture territoriali, previste dall’atto aziendale; e) questa riorganizzazione avrà come suo fondamento l’informatizzazione del sistema, secondo standard condivisi definiti a livello nazionale e regionale, che dovrà coinvolgere tutti i soggetti operanti nel territorio, per una ottimale interrelazione fra professionisti sanitari, strutture organizzative territoriali, ...
Strumenti. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'Organismo nazionale bilaterale potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, Associazioni od enti, previa apposita delibera dell'Assemblea. L'istituzione di Organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall'Assemblea che ne regola il funzionamento con apposito regolamento. L'Organismo nazionale bilaterale potrà promuovere, con delibera assembleare, la costituzione di Organismi regionali/territoriali approvandone il regolamento e le norme di finanziamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, 2° comma.
Strumenti. Per la miglior realizzazione dei propri scopi istituzionali, OBT potrà avviare, partecipare e/o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto oind'i'retto'ne permetta e/o ne faciliti il raggiungimento, anche costituendo e/o partecipando a soggetti terzi (enti, istituti, associazioni, etc.) su apposita delibera dell'Assemblea. L'istituzione di eventuali organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento di scopi sociali, Previsti dall'art. 6 è deliberata dall'Assemblea che ne regola, ove opportuno, il funzionamento con appositi regolamenti o istruzioni.
Strumenti. 1. Al fine di conservare e valorizzare la documentazione del lavoro svolto e di diffondere il materiale raccolto e prodotto, verrà creata un sito web che possa agevolare la condivisione di esso e il coordinamento del lavoro della rete 2. Le scuole aderenti si impegnano con il presente accordo a mettere a disposizione della rete tutti gli strumenti in loro possesso utili a supportare il lavoro della rete stessa sia a livello organizzativo che operativo
Strumenti. (Contrattazione a livello nazionale)
Strumenti. 5.1 Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dell’autonomia, e nella distinzione delle competenze datoriali e delle organizzazioni sindacali, è pertanto regolato sulle seguenti forme di relazioni e rapporti sindacali: - Contrattazione collettiva a livello nazionale; - Contrattazione integrativa o di secondo livello; - Consultazione - Informazione; - Interpretazione autentica degli accordi.
Strumenti. 1. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti: a. Informazione preventiva e successiva attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione; b. Esame congiunto attraverso accordi e/o intese; c. Contrattazione integrativa d’ istituto attraverso la sottoscrizione del contratto avente per oggetto le materie di cui all’art. 6 del CCNL 2006/2009; d. Conciliazione attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.
Strumenti. 1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione risorse, anche finanziarie, appropriate, nei limiti delle proprie capacità e attraverso i rispettivi canali. A tale proposito, le Parti approveranno, nella misura del possibile, un programma pluriennale e ne fisseranno le priorità, tenendo conto dei bisogni e del livello di sviluppo dei paesi centroamericani. 2. Fatti salvi i poteri delle rispettive autorità competenti, le Parti adottano tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attività della Banca europea per gli investimenti in America centrale, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento nonché delle leggi e delle normative delle Parti. 3. I paesi dell'America centrale concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro delle attività di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro firmate dalla Comunità europea e da ciascuno dei paesi dell'America centrale.
StrumentiLibri di testo, schede, materiale in fotocopia; audiovisivi; computer; attività curriculare ; attività di recupero, stage aziendali; visite aziendali; laboratori specifici; incontri con esperti.