Strumenti Clausole campione
Strumenti. 1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente accordo, convengono sulla necessità di attuare una significativa riorganizzazione del servizio sanitario attraverso le seguenti scelte:
a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete integrata di servizi finalizzati all'erogazione delle cure primarie al fine di garantire la continuità dell'assistenza, la individuazione e la intercettazione della domanda di salute con la presa in carico dell'utente e il governo dei percorsi sanitari e sociali, in una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità economica. Ciò consentirà al territorio, di soddisfare, nella misura massima possibile, la domanda di salute a partire dal primo intervento perseguendo anche l'obiettivo di ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;
Strumenti. 1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente Accordo, convengono sulla necessità di attuare una significativa riorganizzazione del servizio sanitario attraverso le seguenti scelte:
a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete integrata di servizi finalizzati all’erogazione delle cure primarie con le specificità proprie dell’assistenza pediatrica, al fine di individuare e intercettare la domanda di salute con la presa in carico dell'utente e il governo dei percorsi sanitari e sociali, in una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità economica. Ciò consentirà al territorio, di soddisfare la domanda di salute a partire dal primo intervento perseguendo anche l’obiettivo di ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;
b) a tal fine convengono sulla necessità di costituzione di una organizzazione distrettuale e territoriale integrata per l’assistenza primaria con lo sviluppo della medicina e pediatria associata prevedendo la sperimentazione, definita in sede regionale d’intesa con le XX.XX., di strutture operative complesse, organizzate dagli stessi professionisti e fondate sul lavoro di gruppo con sede unica, composte da pediatri di famiglia e anche da medici di medicina generale (assistenza primaria e medici di continuità assistenziale) e, con la presenza di specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie, in un quadro di unità programmatica e gestionale del territorio di ogni azienda sanitaria,in coerenza con l’intesa Stato - Regioni del 29.07.04;
c) la nuova organizzazione avrà come suo presupposto la piena valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti all’interno del sistema. I pediatri di libera scelta avranno, sulla base di quanto definiranno le regioni, un ruolo di partecipazione diretta nella definizione dei modelli organizzativi, nella individuazione dei meccanismi di programmazione e controllo e nella definizione degli obiettivi di budget;
d) in proposito dovrà essere garantita la presenza delle forme partecipative nelle strutture territoriali, previste dall’atto aziendale;
e) questa riorganizzazione avrà come suo fondamento l’informatizzazione del sistema, secondo standard condivisi definiti a livello nazionale e regionale, che dovrà coinvolgere tutti i soggetti operanti nel territorio, per una ottimale interrelazione fra professionisti sanitari, strutture organizzative territoriali, ...
Strumenti. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'Organismo nazionale bilaterale potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, Associazioni od enti, previa apposita delibera dell'Assemblea. L'istituzione di Organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall'Assemblea che ne regola il funzionamento con apposito regolamento. L'Organismo nazionale bilaterale potrà promuovere, con delibera assembleare, la costituzione di Organismi regionali/territoriali approvandone il regolamento e le norme di finanziamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, 2° comma.
Strumenti. Per la miglior realizzazione dei propri scopi istituzionali, OBT potrà avviare, partecipare e/o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto oind'i'retto'ne permetta e/o ne faciliti il raggiungimento, anche costituendo e/o partecipando a soggetti terzi (enti, istituti, associazioni, etc.) su apposita delibera dell'Assemblea. L'istituzione di eventuali organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento di scopi sociali, Previsti dall'art. 6 è deliberata dall'Assemblea che ne regola, ove opportuno, il funzionamento con appositi regolamenti o istruzioni.
Strumenti. 1. Al fine di conservare e valorizzare la documentazione del lavoro svolto e di diffondere il materiale raccolto e prodotto, verrà creata un sito web che possa agevolare la condivisione di esso e il coordinamento del lavoro della rete
2. Le scuole aderenti si impegnano con il presente accordo a mettere a disposizione della rete tutti gli strumenti in loro possesso utili a supportare il lavoro della rete stessa sia a livello organizzativo che operativo
Strumenti. (Contrattazione a livello nazionale)
Strumenti. 5.1 Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dell’autonomia, e nella distinzione delle competenze datoriali e delle organizzazioni sindacali, è pertanto regolato sulle seguenti forme di relazioni e rapporti sindacali: - Contrattazione collettiva a livello nazionale; - Contrattazione integrativa o di secondo livello; - Consultazione - Informazione; - Interpretazione autentica degli accordi.
Strumenti. 1. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:
a. Informazione preventiva e successiva attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione;
b. Esame congiunto attraverso accordi e/o intese;
c. Contrattazione integrativa d’ istituto attraverso la sottoscrizione del contratto avente per oggetto le materie di cui all’art. 6 del CCNL 2006/2009;
d. Conciliazione attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.
Strumenti. 1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione risorse, anche finanziarie, appropriate, nei limiti delle proprie capacità e attraverso i rispettivi canali. A tale proposito, le Parti approveranno, nella misura del possibile, un programma pluriennale e ne fisseranno le priorità, tenendo conto dei bisogni e del livello di sviluppo dei paesi centroamericani.
2. Fatti salvi i poteri delle rispettive autorità competenti, le Parti adottano tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attività della Banca europea per gli investimenti in America centrale, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento nonché delle leggi e delle normative delle Parti.
3. I paesi dell'America centrale concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro delle attività di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro firmate dalla Comunità europea e da ciascuno dei paesi dell'America centrale.
Strumenti. Libri di testo, schede, materiale in fotocopia; audiovisivi; computer; attività curriculare ; attività di recupero, stage aziendali; visite aziendali; laboratori specifici; incontri con esperti.