Risorse aggiuntive regionali Clausole campione

Risorse aggiuntive regionali. La quota attribuita all’A.S.S. n. 1 viene integralmente finanziata dalla Regione, appar n. DGR n. 576 dd. 13.04.2012.
Risorse aggiuntive regionali. Le Risorse Aggiuntive Regionali seguono, sia per quanto riguarda la tempistica che la quantificazione delle stesse, le disposizioni contenute nella Preintesa RAR – anno 2020 e formalizzata con DGR XI/3225 del 09.06.2020, nonché l’accordo aziendale sottoscritto con le XX.XX. in data 11.06.2020.
Risorse aggiuntive regionali. I progetti RAR coinvolgono tutto il personale e ad essi vengono correlati i compensi stabiliti dalla Preintesa del 20.05.2020, con le modalità ivi riportate.
Risorse aggiuntive regionali. La distribuzione tra gli aventi diritto avviene, come per gli anni passati, in modo selettivo, differenziato a seconda del raggiungimento dei progetti assegnati ed a seguito di specifica valutazione. La validazione da parte del Nucleo di Valutazione è avvenuta in data 19.01.2021.
Risorse aggiuntive regionali. In applicazione a quanto previsto dagli AIR 2021, si concorda di ripartire la Quota RAR 2021 assegnata, pari a € 1.239.888 oneri esclusi, sulla base delle seguenti previsioni di spesa: a) Bilanci di salute regionali (1,4,9,10) € 340.000 b) PPIP (esclusa M-CHAT) € 680.000 c) Attività a supporto della presa in carico € 219.888 Si specifica che per “attività a supporto della presa in carico” si intende la disponibilità a garantire la presa in carico dei bambini 0-5 anni con aumento del proprio carico assistiti (vedi progetto di copertura assistenziale di minori in età di esclusiva e circolare applicativa) e l’impegno proattivo del pediatra all’invito dei propri piccoli assisiti per l’effettuazione dei bilanci di salute previsti in questa fascia di età. Resta intenso che i comparti a), b) e c) sono mutualmente compensabili tra di loro, ed ulteriori eventuali utilizzi del comparto c) possono essere finalizzati a finanziare prioritariamente le eventuali differenze tra assegnazione regionale 2021 e il consuntivo 2021 relativamente alle indennità di forme associative e di collaboratore di studio/infermiera già riconosciute ed a seguire, ulteriori impegni come precisato nel successivo capitolo ulteriori finanziamenti.
Risorse aggiuntive regionali. (accordo regionale dd. 09.03.2012) 1. Le parti prendono atto che le risorse aggiuntive regionali assegnate per l’esercizio 2012 all’A.S.S. n. 1 “Triestina” sono complessivamente pari a € 776.839,64, ripartite come di seguito descritto: risorse importi per 2012 personale turnista/OTA-OSS e tutor 328.000,00 risorse regionali 448.839,64
Risorse aggiuntive regionali. Gli obiettivi collegati alle risorse aggiuntive regionali, stanziate per l’anno 2005 sulla base di un valore medio regionale pari a €. 510,00 per dipendente, sono definiti nell’accordo regionale del 16 settembre 2004 , al quale le parti fanno espresso riferimento. Le risorse aggiuntive 2005 finalizzate agli obiettivi di interesse regionale ed aziendale di cui al summenzionato accordo, saranno erogate in rapporto all’effettiva percentuale di raggiungimento certificata per ciascun progetto. La determinazione dei compensi e la valutazione dell’apporto individuale sono disciplinate dalle regole stabilite dal presente accordo in tema di remunerazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.
Risorse aggiuntive regionali. 1. Sulla base delle linee di indirizzo ex art. 5, C.C.N.L.17.10.2008, approvate con D.G.R. n. 9- 11625 del 22.06.2009, l’erogazione delle risorse aggiuntive regionali, acquisite e consolidate nella disponibilità del fondo di cui all’art. 27, del medesimo Contratto, comporta l’attribuzione ai Dirigenti dell’area Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa di obiettivi prestazionali ai quali è correlato un impegno orario aggiuntivo. 2. L’impegno orario, aggiuntivo rispetto al debito di cui all’art. 7 comma 1 e correlato alla corresponsione delle risorse aggiuntive regionali viene quantificato all’inizio di ogni anno in relazione al numero dei Dirigenti in servizio e comunicato ai Responsabili delle strutture interessate. 3. In ogni caso per accedere alla corresponsione delle risorse aggiuntive regionali tutti i dirigenti, compresi i Direttori di Struttura Complessa, devono aver reso annualmente il debito orario complessivo di cui ai precedenti commi 1 e 2; è fatta salva ogni eventuale diversa interpretazione derivante da successive comunicazioni regionali. 4. Ai Dirigenti ad impegno ridotto vengono attribuite le risorse regionali sulla base di un impegno orario aggiuntivo proporzionato all’orario di lavoro ridotto. Le risorse aggiuntive regionali non vengono erogate al personale a tempo determinato, con esclusione degli incarichi di cui all’art. 15 septies del D. Lgs. 502/92, nonché al personale in maternità anticipata e obbligatoria e durante il periodo di riduzione oraria per allattamento. 5. Le risorse aggiuntive regionali vengono erogate in 12 mensilità nella misura attualmente percepita, fermo restando il recupero a consuntivo delle somme indebitamente percepite qualora il dirigente non abbia realizzato l’obiettivo prestazionale assegnato e il correlato debito orario; eventuali residui saranno corrisposti unitamente alla liquidazione a saldo della retribuzione di risultato, previa specifica verifica.
Risorse aggiuntive regionali. La Regione Piemonte ha mantenuto gli incrementi dei fondi contrattuali previsti da accordi precedenti, legandoli a obiettivi prestazionali, cui è correlato un impegno orario aggiuntivo determinato in 30 ore/dirigente medico. Tale impegno orario aggiuntivo è valorizzato nella misura della tariffa oraria prevista dall’art. 14, comma 6, del CCNL 3/11/2005, pari a € 60,00. Tali ore devono essere registrate con apposito codice di timbratura.
Risorse aggiuntive regionali. I progetti RAR coinvolgono tutto il personale e ad essi vengono correlati i compensi stabiliti dalla Preintesa regionale, con le modalità ivi riportate.