Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. 1. L'art. 52, commi 1 e 2 e l’art. 9 comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000 previsto per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L'ammontare dei fondi ivi indicati sono quelli consolidati al 31.12.2001. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5 lettere a) e b) del citato art. 52 che, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2002.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, dell’art. 52 citato al comma 1 sono, pertanto, confermati: - i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8; - il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è disapplicato. Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dagli artt. 41, 42 e 43, il fondo è decurtato degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato utilizzata per ciascun dirigente dei quattro ruoli indicati nei medesimi articoli, commi 2 e 3 terzo alinea.
4. In caso di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 12, comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. 1. L'art. 12 del CCNL del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari è confermato. L'ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2005. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo le quali, comunque, costituiscono ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2006, ai sensi del comma 3.
2. In relazione alla necessità di proseguire nell’impegno, già precisato all’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996, di correlare la retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture ed al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, il fondo del presente articolo è così incrementato: - per l’anno 2007 di €112,25 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. - per l’anno 2008 di €208,46 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l’incremento previsto per l’anno 2007.
3. Si conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 12 del CCNL 5 luglio 2006.
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. Art. 13 Obiettivi e retribuzione di risultato
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. Art. 57 Risorse economiche regionali
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. Art. 52 Fondi per la dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. 1. L'art. 52, commi 1 e 2 e l'art. 10, comma 2 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, i e ii biennio economico, che prevedono i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari sono confermati. L'ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2001. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al comma 4 lettere b) e e) ed al comma 5 lettere a) e b) del citato art. 52 che, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2002
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, dell'art. 52 citato al comma 1 sono, pertanto, confermati: - i commi 4, lettere b) e e), 5, 6 e 8; - il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è disapplicato. Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dall'art. 41, il fondo è decurtato, per ciascun dirigente medico e veterinario a rapporto esclusivo e non esclusivo, degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato indicati nel medesimo articolo, commi 2 e 3 terzo alinea.
4. In caso di passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 12, comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso.
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. 1. La consistenza del fondo previsto dall’art. 56 C.C.N.L. 3.11.2005 e dall’art. 12 C.C.N.L. 5.07.2006 risulta dal prospetto di cui all’ Allegato “G” al presente Contratto Integrativo:
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. 28 CCNL del 3 novembre 2005
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.
7. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 6 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001.29 29 d.lgs. n. 165 del 2001. Articolo 46 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessario all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di predisposi...
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. 1. L' art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008, relativo al fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari è confermato. L’ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2007, tenuto anche conto degli incrementi effettuati ai sensi dell’art. 26, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 17/10/2008. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui all’art. 26 comma 1 ultimo periodo del CCNL del 17 ottobre 2008, le quali comunque costituisco ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2008 ai sensi del comma 3.