FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO Clausole campione

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO. 1. Per l’anno 2019, sulla base dell’attuale organizzazione aziendale, si stima che non si farà ricorso agli istituti contrattuali che afferiscono al fondo (indennità, straordinario). 2. I residui, verificati a consuntivo sul fondo, andranno ad incremento delle risorse del Fondo per la retribuzione di risultato destinate agli obiettivi generali.
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO. 1. Il fondo è destinato al riconoscimento di voci accessorie quali l’indennità di pronta disponibilità, la retribuzione del lavoro straordinario prestato in regime di reperibilità, l’indennità di polizia giudiziaria, di servizio festivo e notturno, la corresponsione dei compensi per attività didattica, nonché di ogni altra voce prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. 2. Le indennità ricorrenti (polizia giudiziaria, pronta disponibilità, turno, servizio festivo e notturno ed altre analoghe) rappresentano la quota da garantire in relazione alle prestazioni erogate. 3. L’ammontare dell'indennità corrisposta per ogni turno di pronta disponibilità della durata di 12 ore viene quantificato per l'anno 2019 in € 30,00. Nei limiti delle eventuali disponibilità residue del fondo, l’indennità erogata in corso d’anno sarà incrementata a consuntivo fino alla misura massima di € 35,00 per ogni singolo turno espletato dai dirigenti medici e veterinari. Nelle ipotesi in cui durante il turno non si sia verificata alcuna chiamata in uscita, tale importo potrà essere incrementato fino ad € 40,00, sempre a consuntivo nei limiti della disponibilità del fondo. 4. Come previsto dall’art. 62, comma 5, del CCNL 5 dicembre 1996, nel caso in cui il fondo annuale non risulti integralmente utilizzato, le eventuali, ulteriori risorse residue quantificate a consuntivo saranno temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno cui si riferisce il residuo e, quindi, riassegnate al fondo di appartenenza a decorrere dall’esercizio finanziario dell’anno successivo. Le risorse residue saranno suddivise in proporzione rispetto ai Fondi di risultato afferenti alle due macroaree contrattuali (medici e veterinari).
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO. 1. La consistenza del fondo previsto dall’art. 55 C.C.N.L. 3.11.2005 e dall’art. 11 C.C.N.L. 5.07.2006 risulta dal prospetto di cui all’ Allegato “F” al presente Contratto Integrativo:
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO. (art. 11 CCNL 5 luglio 2008) 1. Il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, consolidato al 31.12.2008 (allegato 1/C), è pari ad € 644.353,83, per il personale dirigente in servizio al 31.12.2008, e tiene già conto degli incrementi previsti dall’art. 25, comma 2, del CCNL 17 ottobre 2008, fatta salva ogni successiva integrazione contrattualmente prevista in applicazione del contratto collettivo nazionale relativo al II biennio economico 2008-2009, nonché in conseguenza della quantificazione a regime del fondo per l’anno 2009 e successivi, per effetto dei previsti afferimenti dei presidi di Xxxxx Xxx Xxxxxxxx x di Cinisello Balsamo. 0. Il fondo è utilizzato per le finalità istituzionali previste dai vigenti CCNL.
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO. 1. Per l’anno 2020, sulla base dell’attuale organizzazione aziendale, si stima che non si farà ricorso agli istituti contrattuali che afferiscono al fondo (indennità, straordinario), attualmente quantificato in € 14.560,07.- Le risorse non utilizzate sono pertanto destinate alla retribuzione di risultato collegata agli obiettivi generali, come rappresentato al capitolo 3.
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO. (articolo 10 CCNL 6/5/2010) DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI MEDICI

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