Deposito delle firme autorizzate. 1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
Deposito delle firme autorizzate. 1. Il Cliente deposita la propria firma presso la Banca al fine di consentire a quest’ultima di verificare la conformità della sottoscrizione olografa apposta sui documenti che non costituiscono documento informatico. La Banca darà seguito alle disposizioni impartite solo previa verifica di conformità della firma ricevuta rispetto a quella depositata.
2. Il Cliente è tenuto ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa, ovvero, previo accordo fra le parti, le altre forme di sottoscrizione riconosciute dalle vigenti leggi, quale la FD.
Deposito delle firme autorizzate. 1. Il Cliente e i soggetti di cui alla Sezione I, articolo 16. sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).
Deposito delle firme autorizzate. 9.1 Le firme dell’Investitore e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati adoperare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
9.2 L’Investitore e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
Deposito delle firme autorizzate. 1. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, deve depositare preventivamente presso il Tesoriere le firme autografe con la generalità e la qualifica delle persone autorizzate dal Regolamento di Contabilità a sottoscrivere detti ordinativi di incasso e mandati di pagamento, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui gli ordinativi di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituiti autorizzati con firma preventivamente depositata, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza od all’impedimento dei titolari.
Deposito delle firme autorizzate. 1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto. 2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. dispositivi di firma elettronica). Article 10 Filing authorised signature 1.The signature of the Customer and of any person authorised by the Customer to represent him/her in Bank transactions should be filed at the bank teller's counter where the services are carried out. 2. In its dealings with the Bank, the Customer and any authorised representatives as per the previous paragraph are obliged to use their own signature in writing corresponding to the signature on file, or if the parties have otherwise agreed, in any other form permitted by the laws in force (for example, electronic signature devices).
Deposito delle firme autorizzate. 1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con Webank sono depositate presso la sede della Banca.
2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa, ovvero, previo accordo fra le parti, le altre forme di sottoscrizione riconosciute dalle vigenti leggi (es. firma digitale).
Deposito delle firme autorizzate. 1. Il Cliente deposita la propria firma all’atto dell’apertura dei rapporti con la Banca firmando il Modulo di Richiesta.
2. Il Cliente è tenuto ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa, ovvero, previo accordo fra le parti, le altre forme di sottoscrizione riconosciute dalle vigenti leggi, quale la FD.
Deposito delle firme autorizzate. 1. Le firme autografe del Titolare e del rappresentante sono depositate presso la Banca.
2. Il Titolare ed il relativo rappresentante sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa ovvero – previo accordo tra le parti - le altre forme di sottoscrizione consentite dalle leggi vigenti (es. firma elettronica semplice, firma elettronica avanzata, firma digitale).
Deposito delle firme autorizzate. La SII deve trasmettere preventivamente all’appaltatore le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare i mandati di pagamento, nonché le eventuali variazioni che potranno intervenire.