Deposito delle firme autorizzate. 1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
Deposito delle firme autorizzate. 1. Il Cliente deposita la propria firma presso la Banca al fine di consentire a quest’ultima di verificare la conformità della sottoscrizione olografa apposta sui documenti che non costituiscono documento informatico. La Banca darà seguito alle disposizioni impartite solo previa verifica di conformità della firma ricevuta rispetto a quella depositata.
Deposito delle firme autorizzate. 9.1 Le firme dell’Investitore e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati adoperare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
Deposito delle firme autorizzate. 1. Il Cliente e i soggetti di cui alla Sezione I, articolo 16. sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).
Deposito delle firme autorizzate. 1. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, deve depositare preventivamente presso il Tesoriere le firme autografe con la generalità e la qualifica delle persone autorizzate dal Regolamento di Contabilità a sottoscrivere detti ordinativi di incasso e mandati di pagamento, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui gli ordinativi di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituiti autorizzati con firma preventivamente depositata, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza od all’impedimento dei titolari.
Deposito delle firme autorizzate. 1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima. 0.Xx cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalie leggi vigenti (quali la firma elettronica).
Deposito delle firme autorizzate. La SII deve trasmettere preventivamente all’appaltatore le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare i mandati di pagamento, nonché le eventuali variazioni che potranno intervenire.
Deposito delle firme autorizzate. 1. Il Cliente deposita la propria firma all’atto dell’apertura dei rapporti con la Banca firmando il Modulo di Richiesta.
Deposito delle firme autorizzate. 1. Le firme autografe del Titolare e del rappresentante sono depositate presso la Banca.
Deposito delle firme autorizzate. 1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la sede della Banca. Salvo che lo specimen di firma non sia depositato in forza di separato atto o contratto sottoscritto contestualmente o successivamente al presente contratto, vale come firma depositata quella apposta dal medesimo sul Modulo di apertura rapporti.