Ricorso all’autorità giudiziaria Clausole campione

Ricorso all’autorità giudiziaria. Il Cliente per poter fare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Con riferimento a quanto delineato al comma 2, tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all’Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), sia nei casi di ricorso all’ABF o all’ACF, in quanto espressamente previsti dall’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.
Ricorso all’autorità giudiziaria. Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (“Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”), chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto. Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa: • all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx); • ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx).
Ricorso all’autorità giudiziaria. Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (“Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”), chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.  all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx);  ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx).
Ricorso all’autorità giudiziaria. 22.6 Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo), chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto, ovvero uno dei procedimenti osservati dagli Organi menzionati nei precedenti Articoli. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ricorso all’autorità giudiziaria. 23.4 Il Cliente può ricorrere all’autorità giudiziaria in conformità a quanto previsto dall’Articolo 18 (“Reclami, esposti e ricorsi stragiudiziali”) del Capitolo 1 (“Condizioni Generali di Contratto”) del presente Contratto.
Ricorso all’autorità giudiziaria. Il Cliente per poter fare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, secondo le modalità in esso previste, rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all’Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), sia nei casi di ricorso all’ABF o all’ACF, in quanto espressamente previsti dall’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010. Spettabile Io sottoscritto/a: Ragione sociale Via n. Città CAP Tel. Conto corrente / dossier numero: Filiale intendo presentare un reclamo segnalando quanto segue: Allego inoltre: Firma: FIRMA PER RICEVUTA Il Regolamento dell'Ufficio Reclami della Banca prevede che il cliente riceva una risposta entro 60 giorni dalla data in cui questa ha ricevuto il reclamo, ovvero 15 giorni lavorativi nel caso di servizi di pagamento. Se il Cliente non è soddisfatto dell’esito del reclamo o non ha ricevuto adeguata risposta entro i termini ha a disposizione i seguenti sistemi di tutela alternativi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per tentare di pervenire ad un accordo che risolva la controversia: - “Arbitro Bancario Finanziario” (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca; - “Arbitro per le Controversie Finanziarie” (ACF) per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all’ACF si può consultare il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx oppure chiedere alla Banca;
Ricorso all’autorità giudiziaria. Il Cliente per poter fare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, secondo le modalità in esso previste, rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo.

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