Regolamento servizio idrico integrato
Regolamento servizio idrico integrato
Indice
Art. 1. Richiesta di somministrazione
Art. 2. Modalità per il perfezionamento del contratto di somministrazione
Art. 3. Concessione di nuove utenze Art. 4. Diritto alla somministrazione Art. 5. Tipologie di utenze
Art. 6. Trasferimento di proprietà – Subentro di utenza
Art. 7. Sistema di distribuzione dell’acqua
Art. 8. Acqua per servizi comunali
Art. 9. Tariffe
Art. 10. Misurazioni di consumi
Art. 11. Quota fissa
Art. 12. Contratti particolari
Art. 13. Opere di derivazione Art. 14. Spese per la derivazione Art. 15. Spese contratto
Art. 16. Ritardato pagamento
Art. 17. Anticipo sui consumi
Art. 18. Definizione dei tempi necessari all’erogazione dei servizi
Art. 19. Spese di riattivazione del servizio
Art. 20. Spese per la sospensione e riapertura del servizio su richiesta del cliente
Art. 21. Località di posa del contatore. Manutenzione della derivazione.
Art. 22. Tariffa uso bocca antincendio
Art. 23. Spese per verifica contatore
Art. 24 Divieto di sub-fornitura ed uso diverso dell’acqua
Art. 25 Interruzioni e irregolarità del servizio di distribuzione dell’acqua potabile
Art. 26. Recesso contratto di fornitura
Art. 27. Clausola risolutiva
TITOLO I - GENERALITÀ
Art. 28. Compiti ed attribuzioni Gestore del Servizio Idrico.
Art. 29 Oggetto del Regolamento
Art. 30 Scopo del Regolamento
Art. 31 Ambito ed efficacia del Regolamento
Art. 32 Definizioni
Art. 33 Rinvio alla normativa esistente
TITOLO Il - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Capo I - Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali assimilate alle domestiche Art. 34 Procedura di accettazione
Capo Il - Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali Art. 35 Scarichi di acque reflue industriali
Art. 36 Domanda di autorizzazione allo scarico
Art. 37 Modificazioni dell'insediamento
Art. 38 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 39 Ammissibilità
Art. 40 Criteri per l'accettazione degli scarichi
Art. 41 Divieto di diluizione degli scarichi
Art. 42 Scarichi di sostanze pericolose
TITOLO III - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
Capo I - Disciplina generale
Art. 43 Esecuzione dei lavori di allacciamento
Art. 44 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura
Art. 45 Separazione degli scarichi
Art. 46 Obbligo di installazione del contatore
Art. 47 Allacciamento di nuove reti fognarie
Capo Il - Modalità tecniche di allacciamento Art. 48 Generalità
Art. 49 Allacciamento alla fognatura separata
Art. 50 Allacciamento alla fognatura mista
Art. 51 Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature sprovviste di impianto di depurazione
Art. 52 Pozzetto di campionamento
TITOLO IV – VERIFICHE
Art. 53 Funzioni di vigilanza e controllo
Art. 54 Controllo sulla regolare esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi
Art. 55 Sversamenti accidentali
Art. 56 Prelievi di campioni
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 57 Tariffe
Art. 58 Prescrizione per l'autodenuncia annuale
Art. 59 Compenso per spese istruttorie
TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 60 Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi .
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 61 Disposizioni transitorie
TITOLO VIII - ELENCO PREZZI FOGNATURA
Art. 62 Disposizioni finali
ALLEGATI
Allegato A: Schema della “Domanda di allacciamento all’acquedotto comunale” .
• allegato 1: Valori limite di emissione di acque reflue industriali in pubblica fognatura
• allegato 2: Tabella 5 allegato 5 D. L.vo 152/99
• allegato 3: Elenco prezzi
• allegato 4: Autodenuncia annuale degli elementi per la determinazione delle tariffe da applicare agli scarichi di acque reflue industriali
• allegato 5: Lavori di allacciamento alla rete fognaria - Atto di sottomissione
• allegato 6: Richiesta di certificazioni
• allegato 7: Elenco documentazione da presentare unitamente alla domanda di allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alla pubblica fognatura
• allegato 8: Elenco documentazione da presentare unitamente alla domanda di allacciamento di acque reflue industriali
• allegato 9: Richiesta di assimilabilità di acque reflue industriali alle acque reflue domestiche
• allegato 10: Elenco documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e domanda di rinnovo (art. 46 D. L.vo 152/99)
• allegato 11: Indagine conoscitiva sull'utenza del servizio idrico integrato
Regolamento Servizio Idrico Integrato
Art. 1 Richiesta di somministrazione
La richiesta di somministrazione di acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall’Amministrazione e deve essere firmata dal proprietario o usufruttuario dell'immobile ovvero dal loro legale rappresentante, nonchè dall’eventuale affittuario.
E’ fatto assoluto divieto di sub – fornitura o rivendita dell’acqua ad altri soggetti che non siano quelli risultanti nel contratto di fornitura.
Art. 2 Modalità per il perfezionamento del contratto di somministrazione
Per ottenere la somministrazione il cliente deve provvedere al pagamento della spesa preventivata, dei contributi, delle tasse e dei depositi stabiliti oltre al rimborso del costo degli stampati e di quanto altro previsto, l’Amministrazione può decidere di addebitare tali costi direttamente in bolletta.
Art. 3 Concessione di nuove utenze
Alla domanda di somministrazione, corredata dal numero e dalla data del Permesso di Costruire (o DIA, quando prevista) rilasciata dall'ufficio tecnico comunale, devono essere allegati l'estratto di mappa catastale con le coerenze, i disegni del piano terreno, del piano tipo e della sezione dell'intero edificio con l'indicazione della rete idrica di distribuzione a partire dal contatore. Qualora nell'edificio esistessero reti di distribuzione di acqua provenienti dal pubblico acquedotto ed utilizzate per usi non esclusivamente potabili, dovranno essere indicati con colorazioni diverse i tracciati delle varie reti.
Art. 4 Diritto alla somministrazione
L'acqua per uso potabile è concessa dall’Amministrazione su richiesta dei proprietari ed usufruttuari (ovvero inquilini) di immobili situati lungo le vie percorse dalle condutture esistenti dell'acquedotto alle condizioni di cui alle Condizioni di fornitura dell'acqua potabile limitatamente alla quantità disponibile anche in relazione alla posizione altimetrica ed elevazione dei fabbricati, al prezzo stabilito dalla tariffa in vigore al momento dell'emissione di ciascuna bolletta.
Per i fabbricati in fregio a vie comunali e spazi pubblici non ancora percorsi da condotta di acqua potabile, l’Amministrazione può accordare la somministrazione provvedendo all'estensione del servizio a seguito del versamento da parte del cliente dell'importo determinato secondo le indicazioni di cui all'art.14.
Art. 5 Tipologie di utenze
Le utenze del servizio sono così distinte:
a) Utenze civili
- domestiche
- promiscue: riferite all'uso civile connesso ad attività produttive, commerciali (esercizi pubblici, artigiani, negozi, con consumi inferiori ai 1000 mc annui), orti e giardini.
- pubbliche: Enti ed uffici pubblici
b) Utenze Produttive e Commerciali (con consumi superiori a 1000 mc annui)
c) Utenze a carattere speciale
- usi comunali: scuole, fontanelle, uffici comunali
- bocche antincendio
- allevamenti (solo aziende agricole riconosciute, dotate di Partita I.V.A., con documentazione che dimostri l'attività produttiva di allevamento);
- uso provvisorio: xxxxxxxx xxxxx, iniziative sociali, culturali e ricreative (quali feste, sagre, mostre, mercati, manifestazioni culturali, giostre, circhi, ecc.);
- uso piscine.
Art. 6 Trasferimento di proprietà – Subentro di utenza
Il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà dell'immobile è causa di cessazione del contratto.
E' obbligo dell’utente - o degli eredi in caso di suo decesso - darne comunicazione, allegando copia dell'atto di trasferimento, all’Amministrazione che provvederà alla lettura e, ove necessario, alla asportazione del contatore.
In tutti i casi (incluso anche il subentro) l’utente rimane comunque obbligato al pagamento del corrispettivo del consumo, eventualmente in solido con chi altro avesse, di fatto, usufruito dell'acqua. L'accertato inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle intervenute variazioni da parte dell’utente o dei suoi eredi darà diritto all’Amministrazione di sospendere la somministrazione dell'acqua.
Il subentro all’interno dello stesso nucleo familiare, residente nel luogo della fornitura, può essere sottoposto a riduzioni secondo quanto stabilito da specifica deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 7 Sistema di distribuzione dell'acqua
La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato dal contatore. Sono ammesse forniture a forfait solo in casi particolari.
Art. 8 Acqua per servizi comunali
La fornitura di acqua per esclusivo servizio pubblico comunale è onerosa.
Art. 9 Tariffe
Il cliente è obbligato al pagamento dell' acqua secondo le tariffe vigenti in corso di contratto.
Le tariffe per i consumi sono stabilite dall’Amministrazione in applicazione delle disposizioni di legge in materia definite dal Comitato Provinciale Prezzi con le modalità stabilite dal Comitato Interministeriale Prezzi. Alle forniture destinate ad attività di allevamento di bestiame verranno applicate le tariffe delle utenze domestiche ridotte del 50%.
Art. 10 Misurazione dei consumi
L'acqua somministrata al cliente è misurata al contatore, di proprietà dell’Amministrazione, con letture ricorrenti e di norma commisurate al periodo di fisso impegnato e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla Carta Servizi.
Art. 11 Quota Fissa
All’utente va addebitata la quota fissa, quantificata dall’Amministrazione, nella misura di volta in volta stabilita con provvedimento dal C.I.P.E. (Comitato Interministeriale Programmazione Economica).
Art. 12 Contratti particolari
L’Amministrazione può somministrare acqua anche per usi diversi da quello civile compatibilmente con la disponibilità di acqua da erogare. Le tariffe che si applicheranno a questi contratti saranno: a consumo nei quantitativi di volta in volta convenuti, quelle di base e quelle di supero per l'eventuale eccedenza.
Art. 13 Opere di derivazione
I contatori installati sono di calibro proporzionale al consumo richiesto ed impegnato secondo la seguente tabella:
Calibro contatore | mc/quadrimestre |
13 mm (1/2") | fino a 700 |
20 mm (3/4") | fino a 1100 |
25 mm (1") | fino a 1600 |
30 mm (1"1/4) | fino a 2300 |
40 mm (1"1/2) | fino a 4500 |
50 mm (2") | fino a 7000 |
80 mm (3") | fino a 14000 |
100 mm (4") | fino a 21000 |
Qualora i consumi quadrimestrali di un intero anno registrano un valore superiore alla classe del contatore si procederà alla sostituzione dello stesso a spese del cliente.
Verrà installato un contatore per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.
Per il condominio è, di norma, previsto un contatore unico con licenza multipla in relazione alle utenze servite.
L’Amministrazione, per richiesta del cliente, può concedere il potenziamento e/o lo spostamento della derivazione; le somme occorrenti per l'effettuazione di tali lavori devono essere anticipate dall’utente.
La tubazione idrica, anche nella parte di proprietà del Cliente, non deve essere utilizzata come messa a terra dell'impianto elettrico. È concesso che la stessa venga collegata all'impianto di messa a terra del Cliente al fine della equipotenzializzazione delle masse e masse estranee. Il collegamento dovrà essere effettuato a valle del contatore, sulla tubazione del Cliente.
Art. 14 Spese per la derivazione
Tutte le spese per la realizzazione compiuta della derivazione dalla rete dell’acquedotto sono a carico dell’utente. A garanzia della corretta esecuzione delle opere è prevista l’applicazione di una cauzione pari al 10% dell’importo dei lavori.
Di norma i lavori idraulici sono eseguiti dall’idraulico incaricato dall’Amministrazione.
La specifica tubazione di derivazione dalla rete stradale al contatore resta di proprietà dell’Amministrazione; gli oneri per la manutenzione della presa, del contatore e dei pezzi speciali (riduttore, saracinesche, valvole di ritegno, ecc.) sono a carico dell’utente.
Il costo della derivazione è, di norma, individuato con un preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione Comunale. La disciplina del costo per la manutenzione della derivazione è individuata nell’Art. 21 .
A titolo indicativo, per definire l’ordine di grandezza dell’impegno di spesa, il costo della derivazione può essere determinato applicando la seguente tabella:
incrociando la linea che identifica il calibro del contatore con la colonna che quantifica la lunghezza della derivazione dalla rete stradale, si individua un valore, chiamato parametro.
Tabella per la definizione del parametro
Tipo di fornitura | Calibro del contatore in millimetri | Distanza in metri dal contatore al punto di derivazione | |||
1-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | ||
Servizi | Da 13 a 30 | 1150 | 1420 | 1920 | 2320 |
Da 30 a 80 | 1360 | 1650 | 2150 | 2600 | |
Antincendio | 50 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 |
80 | 1450 | 1750 | 2150 | 2950 | |
100 | 1950 | 2250 | 2650 | 3550 |
La spesa per ogni allacciamento può essere determinata da:
• prodotto del parametro per il valore di riferimento, fissato in € 0,45, nel caso in cui il Cliente provveda direttamente ai lavori di scavo, reinterro e ripristino asfalto.
• prodotto del parametro per il valore di riferimento, fissato in € 0,90, nel caso in cui l’Amministrazione provveda all'esecuzione di tutti i lavori necessari.
L'incidenza della manodopera e dei materiali è in ragione rispettivamente del 25% e del 75%.
Tali valori possono essere modificati annualmente o semestralmente, con apposito atto della Giunta Comunale, per adeguarli all'andamento dei costi.
Nel caso in cui la rete non serva la zona dove si trova il nuovo allacciamento, potrà essere realizzata un'estensione della rete.
La determinazione del costo è individuata a preventivo, come desumibile dallo specifico progetto analitico, redatto a spese dell’utente.
A titolo indicativo, si individua la seguente tabella tariffaria di costo al metro lineare, inerente alla posa in opera di nuove tubazioni su strade asfaltate per i casi di prolungamento e/o adeguamento della rete pubblica, non previste dalla precedente tabella per la definizione del parametro.
Tabella costi per estensione della rete
Descrizione | Tubo in PEad diam. 32-50 mm €/ml | Tubo in PEad diam. 90-110 mm €/ml | Tubo in PEad diam. 160 mm €/ml |
a) Scavo in terra, reinterro con sabbia, ripristino in binder, opere murarie | € 36,00 | € 41,50 | € 46,50 |
b) fornitura tubi e pezzi speciali | € 10,50 | € 15,50 | € 20,50 |
c) Posa in opera tubi e pezzi speciali | € 6,00 | € 7,50 | € 9,50 |
d) Formazione di tappeto di usura in asfalto | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
e) Trasporti, ricollegamenti rete esistente, disinfezione, ecc. | € 2,50 | € 5,50 | € 8,00 |
TOTALI | € 67,00 | € 82,00 | € 96,50 |
Per allacciamenti di tipo particolare (presenza di pavimentazione lapidea, roccia, ecc., nonchè per riattivazione di impianti esistenti non necessitanti di opere particolari, ovvero per la solo posa contatori ecc.) che non ricadono nella casistica sopra specificata, sarà effettuato il preventivo con apposito progetto analitico.
Nel caso in cui per l'esecuzione della derivazione fosse necessario l'adeguamento o il prolungamento della rete pubblica, tutti gli oneri relativi saranno a carico dell’utente.
Se le opere di estensione della rete principale si debbono eseguire su strade private o aree di proprietà privata, i costi dei lavori e delle concessioni di attraversamento sono a carico dell’utente.
Art. 15 Spese contratto
Le spese per la stipulazione del contratto di fornitura dell'acqua potabile corrispondono a € 50,00. Tale importo può essere modificato con provvedimento della Giunta Comunale.
Art. 16 Ritardato pagamento.
In caso di ritardato pagamento delle bollette viene applicata una indennità di mora costituita dalla somma delle seguenti componenti:
a) interesse sull'importo fatturato, per ogni giorno di ritardo, pari ad 1/365 del saggio degli interessi legali vigenti al momento del pagamento, maggiorato di 3 punti percentuali.
b) penale variabile da € 3,00 a € 6,00.
La penale, a copertura di tutte le spese di individuazione delle posizioni debitorie, viene fissata in via forfetaria in € 3,00 per le bollette di importo non superiore a € 50,00; per le rimanenti bollette viene determinata in € 6,00.
E’ fatto salvo quanto disposto nell’Art. 27 – Clausola risolutiva.
Art. 17 Anticipo sui consumi
E’ prevista la possibilità dell’istituzione del pagamento di un acconto dei consumi, secondo le modalità stabilite con specifica deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 18 Definizione dei tempi necessari all'erogazione dei servizi
Preventivo: il tempo massimo intercorrente tra la richiesta completamente documentata dell’Utente ed il momento in cui il preventivo di allacciamento alla rete idrica è a sua disposizione è di 20 giorni.
Esecuzione lavori: tra la data di accettazione formale del preventivo da parte del Cliente, che corrisponde al pagamento di quanto in questo definito, e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l'attivazione della fornitura idrica, che non necessiti di lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale, sono previsti:
• 25 giorni dal pagamento nel caso di intervento senza installazione del misuratore;
• 30 giorni dal pagamento nel caso di intervento con installazione del misuratore.
In tutti gli altri casi il tempo di esecuzione dell'allacciamento sarà indicato nel contratto, sulla base dei tempi necessari per la realizzazione dei lavori sulla rete.
Attivazione del servizio: fra la data di definizione del contratto di fornitura e l'avvio della fornitura stessa nel caso di attivazione della fornitura idrica, di riapertura del contatore senza modifica della sua portata o di riattivazione della fornitura nei casi di subentro, sono previsti:
• 10 giorni per la riattivazione della fornitura in caso di subentro senza variazione di portata;
• 15 giorni per l'attivazione della nuova fornitura e per la riattivazione con modifica della portata;
Cessazione del servizio: il tempo massimo a disposizione dell’Amministrazione per disattivare la fornitura idrica, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta del Cliente, salvo particolari esigenze dello stesso, è di 30 giorni.
Art. 19 Spese di riattivazione del servizio
Le spese di riattivazione del servizio sono fissate in € 50,00 e si riferiscono esclusivamente all'uscita del tecnico restando esclusi i costi dei materiali utilizzati.
Art. 20 Spese per la sospensione e riapertura del servizio su richiesta del cliente
Le spese di sospensione e riapertura del servizio su richiesta del Cliente sono stabilite in € 55,00 ad uscita e si riferiscono esclusivamente all'uscita del tecnico, restando esclusi i costi dei materiali utilizzati.
Art. 21 Località di posa del contatore. Manutenzione della derivazione
Contatori e presa di derivazione sono, di regola, collocati in apposita nicchia o pozzetto obbligatorio esterno sulla via pubblica. E’ obbligatorio lo spostamento dello stesso all’esterno dalla proprietà privata alla via pubblica in caso di manutenzione straordinaria, sostituzione o lavori edili in genere.
Tale pozzetto, da riservare esclusivamente al servizio acqua potabile, è costruito a spese dell’utente e posizionato all'ingresso della tubazione nella proprietà privata, secondo le prescrizioni previste dal servizio acquedotto. Tutti i pezzi speciali, compreso il riduttore di pressione e il filtro, sono a carico dell’Utente.
L’Amministrazione è responsabile della manutenzione della rete sul suolo pubblico, fino al contatore (escluso); l’utente è responsabile della sorveglianza e manutenzione dal contatore (incluso) e della rete idrica idraulicamente a valle del contatore e nella proprietà privata.
Tutti gli oneri, diretti e indiretti, per gli interventi di sorveglianza e manutenzione di cui l’utente è responsabile, sono interamente a carico dell’utente stesso. In particolare, anche i consumi impropri derivanti da rotture idrauliche, a valle del contatore, sono a carico dell’utente.
Art. 22 Tariffa uso bocca antincendio
E’, di norma, vietato l’uso della bocca antincendio per usi diversi.
L'utilizzo non giustificato della bocca antincendio comporta, relativamente all'acqua consumata, l'applicazione della tariffa massima vigente, oltre che una sanzione stabilita con specifica deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 23 Spese per verifica contatore
Nel caso di verifica del contatore, richiesta dal Cliente, qualora questa dia esito negativo per il Cliente stesso, nel senso che il contatore è regolarmente funzionante, sono addebitati all’Utente € 50,00 quale onere per la verifica e relativi incombenti.
Art. 24 Divieto di sub-fornitura ed uso diverso dell’acqua
E’ fatto assoluto divieto di sub-fornitura o rivendita dell’acqua ad altri soggetti che non siano quelli risultanti nel contratto di fornitura.
E’ inoltre vietato utilizzare gli impianti di distribuzione dell’acqua per uso diverso da quello indicato in contratto. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di somministrazione per colpa dell’Utente.
Art. 25 Interruzioni e irregolarità del servizio di distribuzione dell’acqua potabile
L’Amministrazione (o il Gestore del servizio) non ha responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione, limitazione di fornitura o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore, guasti ed incidenti, scioperi ed esigenze tecniche in genere.
In nessuno di tali casi l’Utente avrà comunque diritto ad abbuoni o risarcimenti danni.
Pertanto le utenze che per loro natura richiedono un’assoluta continuità del servizio, dovranno provvedere (a loro spese) all’installazione di un adeguato impianto di riserva, rispondente ai requisiti tecnici ed igienici (inclusa la potabilizzazione) previsti dalla normativa vigente, con progetto approvato dall’Amministrazione.
Parimenti i proprietari degli edifici aventi altezza superiore ai tre piani fuori terra, qualora la pressione di esercizio della linea al punto di consegna non sia sufficiente alla distribuzione diretta, sono tenuti, a loro cura e spese, all’installazione di idoneo impianto di autoclave.
Tutti gli oneri derivanti da questi interventi (inclusa la predisposizione del riduttore di pressione e dell’eventuale filtro) sono a carico dell’Utente.
Art. 26 Recesso Contratto di Fornitura
L’Utente che intende disdire il contratto di fornitura deve darne comunicazione all’Amministrazione; quest’ultima provvederà a fissare un sopralluogo durante il quale verrà rilevata la lettura finale. E’ obbligo del cessante provvedere al pagamento dei consumi fino alla data dell’avvenuta lettura finale; in mancanza della disdetta egli resta l’unico responsabile nei confronti dell’amministrazione e dei terzi, rispondendo per ogni implicazione di carattere civile, penale, nonchè per le bollette emesse nei suoi confronti. La disdetta dal contratto di fornitura di acque potabili comporta automaticamente la recessione dai ruoli dei servizi di fognatura e di depurazione, ad eccezione dei casi in cui l’Utente provveda all’approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto.
Art. 27 Clausola Risolutiva
E’ facoltà dell’Amministrazione dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura, senza ricorso all’Autorità Giudiziaria, per qualsiasi inadempienza agli obblighi contemplati nel contratto e dal presente regolamento, nonchè quando risulti non pagata, interamente o parzialmente, anche una sola fattura ovvero sia accertata l’elusione dal pagamento parziale. Analogamente sarà immediatamente risolto il contratto in caso di dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell’immobile da parte delle autorità competenti, o, comunque, per una comprovata illegittimità.
TITOLO I - GENERALITA'
Art. 28 Compiti ed attribuzioni Gestore del Servizio Idrico
Il Gestore ha tra i propri compiti e attribuzioni:
• la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso;
• il trasporto delle acque di rifiuto urbane ed industriali;
• l'allestimento e conduzione dei servizi di raccolta e allontanamento delle acque reflue;
• le funzioni di vigilanza e controllo.
Il Gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.
Art. 29 Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie, cosi come definite dal D. L.vo 152/1999 corretto ed integrato dal D. L.vo 258/2000.
Sono oggetto del regolamento:
a. il procedimento di autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
b. il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità degli stessi, e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
c. le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
d. la gestione amministrativa dell'utenza.
Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Igiene, Sanità Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.
Art. 30 Scopo del Regolamento
Il presente Regolamento ha lo scopo di fissare una disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi che recapitano nella pubblica fognatura gestita dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 e al D.P.C.M. 04.03.1996 n. 47 al fine di:
• tutelare le infrastrutture degli impianti di fognatura e di depurazione;
• promuovere l'allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura e, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nella adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
• raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione regionale per gli scarichi nelle pubbliche fognature;
• raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla Legge 05.01.1994 n. 36, per gli scarichi terminali nelle pubbliche fognature.
Art. 31Ambito di efficacia del Regolamento
Il Regolamento entrerà in vigore a seguito dell'avvenuta approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. 32 Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:
"abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi, oppure la produzione di 200 litri di acqua di scarico al giorno. Nel calcolo si farà riferimento a quel valore (BOD5 o volume di acqua di scarico) da cui risulterà il numero maggiore di abitanti equivalenti;
"acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
"acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
Le acque reflue industriali sono poi distinte tra quelle soggette alla disciplina specifica e quelle che sono assimilate alle acque reflue domestiche, e pertanto soggette alla normativa delle medesime.
Sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dalle seguenti attività:
a) da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
b) da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti per un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5 del D. L.vo 152/99 e successive modifiche e integrazioni. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;
c) da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.
f) alberghi, pensioni;
g) bar, ad esclusione di quelli con presenza di laboratorio di pasticceria;
h) ristoranti;
i) campeggi;
j) circoli ricreativi, luoghi di convegno o riunioni;
k) insediamenti scolastici, esclusi i laboratori annessi;
l) impianti sportivi;
m) mense aziendali;
n) uffici e studi tecnici, in presenza di scarichi provenienti dai soli servizi igienici;
o) negozi commerciali al dettaglio, in presenza di scarichi provenienti dai soli servizi igienici;
p) magazzini all'ingrosso o di commercio al dettaglio, in presenza di scarichi provenienti dai soli servizi igienici;
q) servizi igienici anche provenienti da stabilimenti industriali, purché separati da reflui del ciclo del processo tecnologico;
r) attività commerciali o industriali, che non comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella dell'Allegato 1.
"acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
"agglomerato": area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
"rete fognaria": il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
"scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati;
"fognature separate": la rete fognaria costituita da due condotte: una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca), che può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera);
"scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semi liquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
"acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
"stabilimento industriale" o, semplicemente, "stabilimento" : qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D. L.vo 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
"valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
Art. 33 Rinvio alla normativa esistente
Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione e alla normativa statale e regionale in materia di Igiene e Sanità Pubblica e di Tutela della qualità delle acque, non che alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e della futura Autorità di Ambito Territoriale Ottimale.
TITOLO Il - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Capo I - Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali assimilate alle domestiche
Art. 34 Procedura di accettazione
Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche sono ammessi in pubblica fognatura previa presentazione di apposita domanda, redatta dal proprietario dell'unità immobiliare originante lo scarico (ovvero dell'Amministratore in caso di condominio), secondo il modello riportato in allegato (Allegato 5).
Il Gestore si riserva la facoltà di prescrivere la procedura di autorizzazione allo scarico di cui al successivo art. 38, qualora, sulla scorta delle informazioni acquisite, ravvisi nell'insediamento civile diverso dall'abitativo caratteristiche meritevoli di più accurati e particolari controlli.
Ciò al fine di tutelare l'integrità del collettore e/o dell'eventuale impianto di depurazione.
Successivamente alla presentazione della domanda verrà comunicato al cliente l'importo del preventivo di spesa ovvero la dichiarazione di non eseguibilità dell'allacciamento. Il preventivo è formulato sulla base delle voci e dei prezzi stabiliti dal Gestore nel presente Regolamento.
Per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, deve essere presentata al Gestore, dal titolare dello scarico, una dichiarazione che certifichi che le attività commerciali o industriali, non comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella dell'Allegato 1, secondo il modello predisposto riportato in allegato.
Capo Il - Scarichi di acque reflue industriali
Art. 35 Scarichi di acque reflue industriali
Per gli scarichi di acque reflue industriali, va richiesta l'autorizzazione allo scarico, secondo quanto specificato all'Art. 36 "Domanda di autorizzazione allo scarico".
L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.
In caso di passaggio di titolarità dell'attività da cui si origina lo scarico, il nuovo titolare non può utilizzare l'autorizzazione rilasciata al precedente titolare, ma deve munirsi di una nuova specifica autorizzazione.
L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
Art. 36 Domanda di autorizzazione allo scarico
La domanda di autorizzazione va inoltrata al Gestore, secondo le modalità e la documentazione prevista alla apposita scheda riportata in allegato.
Art. 37 Modificazioni dell'insediamento
Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
Art. 38 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
l titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico.
La domanda di autorizzazione va inoltrata al Gestore, secondo le modalità e con la documentazione prevista dalla apposita scheda riportata in allegato.
A seguito di un sopralluogo ispettivo sullo stato del sistema fognario e sul sistema di approvvigionamento idrico, da acquedotto o da altra fonte, il Gestore potrà emettere notifiche di adeguamento e/o di messa a norma. In caso di inadempienza da parte del cliente, il Sindaco potrà emettere apposite ordinanze.
A seguito dell'esecuzione dei lavori e del collaudo degli stessi, il Gestore provvederà ad emettere l'autorizzazione allo scarico.
Art. 39 Ammissibilità
Gli scarichi di acque reflue industriali di stabilimenti industriali nuovi o esistenti sono ammessi purché i relativi titolari siano muniti di autorizzazione, ai sensi del D. L.vo n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni e del presente Regolamento.
Art. 40 Criteri per l'accettazione degli scarichi
I limiti per lo scarico in pubblica fognatura indicati nell'ALLEGATO 1 sono obbligatori in assenza di limiti adottati dall’Amministrazione e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile in base alle caratteristiche dell'impianto, o in mancanza di un impianto finale di trattamento, in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale.
l limiti diversi adottati dal Gestore, relativamente ai valori di emissione riferiti al singolo impianto di depurazione e definiti nei limiti delle caratteristiche di funzionamento dello stesso, devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota (2) dell'ALLEGATO 2, relativa a sostanze pericolose.
Art. 41 Divieto di diluizione degli scarichi
I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 dell'ALLEGATO 2, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti dal D. L.vo 152/99 e successive modifiche e integrazioni. L'autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento.
Art. 42 Scarichi di sostanze pericolose
Per le acque di processo contenenti le sostanze di cui all'ALLEGATO 2, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento, qualora esistente, a servizio dello stabilimento medesimo.
Nell'autorizzazione può essere richiesto che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche e integrazioni.
Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D. L.vo 152/99 e successive modifiche e integrazioni riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente dovrà ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 al D. L.vo 152/99 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.
TITOLO III - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
Capo I - Disciplina generale
Art. 43 Esecuzione dei lavori di allacciamento
Le opere necessarie all'esecuzione dell'allacciamento fognario in suolo pubblico sono, di norma, realizzate dall’Amministrazione (Gestore).
Il cliente che intenda provvedere autonomamente all'esecuzione delle opere di cui al primo comma dovrà:
• sottoscrivere l'atto di sottomissione (Allegato 5);
• premunirsi autonomamente di tutte le autorizzazioni necessarie;
• provvedere al pagamento dell'importo dovuto per l'allacciamento in pubblica fognatura.
Art. 44 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura.
Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono obbligati ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura, con spese interamente a carico dei titolari stessi e secondo le modalità e prescrizioni del presente Regolamento.
In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze, in esecuzione del presente articolo.
Per “località servita da pubblica fognatura”, deve intendersi quella prospiciente a pubblica via in cui sia presente una fognatura pubblica, o comunque quella gravitante idraulicamente su di essa (incluse, pertanto, le eventuali stazioni di pompaggio autonome), ad una distanza massima dall'insediamento così individuata:
• Fino a 5 abitanti residenti o equivalenti (in caso di scarichi di acque reflue industriali): obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista meno di mt. 50;
• Fino a 10 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista meno di mt. 100;
• Fino a 15 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista meno di mt. 150
• Fino a 20 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista meno di mt. 200
• Fino a 25 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista meno di mt. 250
• Fino a 30 abitanti residenti o equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista meno di mt. 300
Si intendono facenti parte di una stessa località l'insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50 m.
Nel caso in cui la località comprenda più fabbricati, dovrà essere elaborato, a cura degli utenti, un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario.
Tale progetto sarà sottoposto alla preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale.
Quest’ultima, entro i limiti previsti nel bilancio, valuterà la possibilità di intervenire con un contributo parziale
dell'opera o realizzando, a sue spese, una parte dell'opera stessa.
In relazione a quanto sopra, l’Amministrazione Comunale aggiornerà periodicamente la planimetria del territorio comunale con rappresentati i comprensori serviti da pubblica fognatura, entro i quali è fatto obbligo di allaccio alla pubblica fognatura. Ne segue che non sono ammessi specifici sistemi depurativi autonomi (fosse settiche o biologiche, filtri percolatori, “xxxxx xxxx”, ecc.) in sostituzione dell’allacciamento alla rete fognaria.
L'obbligatorietà di allacciamento potrà decadere solo nei casi in cui sia necessario l'attraversamento di strade statali o provinciali, torrenti, canali, che presentino particolare difficoltà tecnica o costi eccessivi non giustificabili.
La valutazione dell'obbligatorietà sarà di volta in volta definita unilateralmente dall’Amministrazione (Gestore).
Qualora l’Utente intendesse, al di fuori dei casi di obbligatorietà di allacciamento su esposti, eseguire l'allacciamento al collettore fognario, il Gestore potrà, entro i limiti previsti nel bilancio, valutare la possibilità di intervenire con un contributo parziale dell'opera o realizzando una parte dell'opera stessa.
Per i nuovi insediamenti, che diano luogo a scarichi di acque reflue domestiche o industriali, in zone servite dalla fognatura comunale, il Comune non rilascerà la licenza di agibilità e di abitabilità in mancanza di allacciamento alla pubblica fognatura.
Art. 45 Separazione degli scarichi
Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue.
Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo di separare le acque reflue (nere) da quelle di dilavamento meteorico (bianche).
Tale obbligo riguarderà altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Gestore dovesse separare la preesistente rete fognaria a sistema misto.
Il Gestore, per particolari condizioni tecniche o ambientali, potrà valutare l'emissione di diverse prescrizioni o deroghe.
Art. 46 Obbligo di installazione del contatore
Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate, che hanno per recapito la pubblica fognatura.
l contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore al quale compete la verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto e dell'apparecchio proposto e procede all'apposizione del sigillo di controllo.
Tali utenti sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al Gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo.
Modalità di esercizio:
Prima dell'attivazione degli attingimenti, gli interessati dovranno comunicare al Gestore:
• il tipo di contatore installato
• la marca
• la matricola
• il numero di cifre
• il diametro della tubazione
Il Gestore provvederà per mezzo di propri incaricati alla sigillatura del misuratore il quale che non potrà essere manomesso se non previa autorizzazione rilasciata dal Gestore.
Comunicazione di guasto:
In caso di guasto, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato al cliente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.
Art. 47 Allacciamento di nuove reti fognarie
Per il potenziamento e l'estensione della rete fognaria, con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, deve essere preventivamente trasmessa all’Amministrazione (Gestore) la richiesta di allacciamento alla rete esistente; tale richiesta sarà corredata dal progetto dell'opera, sul quale il Gestore esprimerà il parere di conformità tecnica.
Nella progettazione dovranno essere messe in evidenza tutte le caratteristiche peculiari della rete, ed in particolar modo la quantità e qualità dei liquami condottati, il calcolo per il dimensionamento, le caratteristiche dei materiali utilizzati, del tracciato, le pendenze, le opere speciali, non che l'ubicazione dei singoli pozzetti di ispezione, che dovranno essere posti ad ogni cambiamento di direzione e, nei tratti rettilinei, fino ad una distanza massima di 50 m uno dall'altro. Nei casi in cui particolari condizioni tecniche di tracciato, pendenze, dimensionamento lo giustifichino, il Gestore potrà variare tale distanza, mantenendo comunque la funzionalità per gli interventi manutentivi.
Qualora si tratti di area già parzialmente edificata, dovrà essere incluso l'elenco degli stabilimenti industriali, con descrizione delle relative attività e degli scarichi previsti, in termini di caratteristiche qualitative e quantitative.
Terminata la realizzazione dell'opera di fognatura, l'esecutore dell'opera richiederà la visita di verifica per la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato, a cui dovranno presenziare i proprietari o i loro rappresentanti di fiducia, per fornire le informazioni necessarie, nonché quant'altro richiesto per il controllo, come specificato dal presente Regolamento.
Nel caso di opere realizzate da privati, il Comune dovrà esprimere il parere di conformità dell'opera.
Capo Il - Modalità tecniche di allacciamento
Art. 48 Generalità
Chiunque intenda eseguire opere di allacciamento alla pubblica fognatura, nonchè di modifica, riparazione o sostituzione di allacciamenti esistenti, dovrà presentare domanda al Gestore secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
Per quanto possibile, le unità immobiliari limitrofe dovranno tendere a riunire i propri scarichi, pur tenendo separate le acque nere da quelle bianche, ed effettuare un unico allacciamento alla fognatura pubblica. Il Gestore valuterà le singole situazioni e darà disposizioni in merito.
l lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali, fino al pozzetto di consegna compreso, situato di norma al limite della proprietà privata in prossimità del collettore fognario, sono eseguiti a cura e spese dell’utente.
I lavori necessari dal pozzetto di consegna fino al collettore fognario, sono, di norma, eseguiti a cura del Gestore, dietro il pagamento da parte del cliente del contributo stabilito dal Gestore; in alternativa tali lavori potranno essere realizzati a cura del cliente, sotto il controllo del Gestore stesso e secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle specifiche che gli saranno comunicate, unitamente alle eventuali condizioni, per recapitare gli scarichi nei collettori esistenti.
Tutte le opere di scavo, rinterro, ripristino ed eventuali opere murarie in proprietà privata, sono sempre a carico dell’utente.
L'immissione degli scarichi potrà avvenire direttamente nel collettore stradale, senza necessità del pozzetto d'ispezione (“cameretta stradale”). Qualora l'allacciamento ricada nelle vicinanze di un pozzetto d'ispezione esistente, l'immissione dovrà avvenire direttamente in quest'ultimo. La tubazione privata dovrà corrispondere ai diametri degli imbocchi predisposti.
Solo in casi eccezionali e per comprovati motivi di ordine tecnico o igienico, il Gestore potrà far adottare accorgimenti tecnici in deroga alle norme di cui sopra.
Le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura, dovranno avere andamento esclusivamente rettilineo in sede stradale, salvo particolari deroghe che potranno essere concesse dal Gestore. L'immissione nel collettore principale dovrà avvenire, nel senso della confluenza, mediante un angolo non superiore a 45 gradi.
L’utente curerà ed ottempererà per i lavori a suo carico, a tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione, come l'autorizzazione comunale, i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonchè i provvedimenti in fatto di salvaguardia degli altri servizi tecnologici che dovessero interferire con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale.
Il Gestore vigilerà in modo che non sia compromesso il regolare funzionamento delle fognature pubbliche e che i manufatti siano conformi alle prescrizioni tecniche impartite.
Nel caso di costruzione o ripristino di fognature stradali, l’Amministrazione provvederà all'esecuzione in sede stradale delle opere per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati eventualmente non idonei. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni della Giunta Comunale, gli oneri di tali interventi sono totalmente a carico dell’utente, singolarmente o in forma associata.
POZZETTO DI CONSEGNA
Sulla proprietà privata, lungo il confine con la proprietà pubblica e in prossimità del collettore fognario, dovrà essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone e braga d'ispezione.
Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà privata, il Gestore potrà concordare detto posizionamento nella proprietà pubblica.
Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata, il pozzetto verrà collocato in posizione immediatamente adiacente al collettore fognario stesso.
La braga ispezionabile costituirà il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue: a monte, fino agli apparecchi di scarico, la competenza e la manutenzione spettano al proprietario; a valle, fino al collettore principale, la competenza e la manutenzione spettano al Gestore.
Il pozzetto di consegna, braga inclusa, sarà di competenza e manutenzione del proprietario.
Il manufatto dovrà essere di dimensioni tali da consentire un'agevole ispezionabilità da parte del personale addetto; il tappo di chiusura, costruito con materiali che permettano una facile rimozione, dovrà essere sempre accessibile in qualsiasi momento.
Art. 49 Allacciamento alla fognatura separata
FOGNATURA NERA
La canalizzazione delle acque nere, che all'interno della proprietà privata collega i discendenti con l'imbocco della pubblica fognatura, dovrà avere un diametro interno ottenuto mediante calcolo delle portate dei liquami afferenti, comunque mai inferiore a 110 mm, salvo disposizioni diverse del Gestore; essa dovrà inoltre avere pendenza idonea al normale scorrimento (senza presenza di alcuna contropendenza) ed il suo tracciato dovrà attraversare la minor quantità possibile di area fabbricata.
Tale canalizzazione dovrà essere realizzata con materiali idonei, secondo la normativa vigente, approvati in sede di progetto dal Gestore.
Nella costruzione delle canalizzazioni, all'interno delle proprietà private, devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta tenuta, sia alla penetrazione di acqua dall'esterno, sia alla fuoriuscita di liquami dall'interno, nelle previste condizioni di esercizio, nonchè nell'ipotesi di funzionamento in carico (anche in pressione) della pubblica fognatura. Dovranno essere previste anche le sifonature dei singoli apparecchi installati, nonchè i condotti di ventilazione. Tutte le opere dovranno in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica, unitamente a quanto previsto dal presente regolamento o prescritto dal Gestore.
Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili dovrà avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore al piano stradale; in situazioni non favorevoli dovrà essere, di norma, previsto un impianto autonomo di sollevamento.
Il Gestore potrà autorizzare l'uso di scarichi con bocche di immissione a livello inferiore al piano stradale, purché siano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita delle acque, qualora la condotta dovesse andare in pressione.
l danni che comunque potessero derivare agli immobili o alle cose proprie o di terzi, per effetto dell'esistenza di scarichi a livelli inferiori al piano stradale, saranno a carico dell’utente.
Nel caso di terreni cedevoli, dovrà essere realizzata una platea di calcestruzzo su cui dovranno essere poggiate le tubazioni. In caso di terreni fortemente cedevoli il cemento dovrà essere armato.
Gli innesti dovranno formare tra loro e la fognatura nel senso della confluenza un angolo non superiore a 45 gradi.
AI limite di proprietà privata, in prossimità del collettore fognario, dovrà essere predisposto un adeguato pozzetto di consegna, contenente sifone (possibilmente ventilato) e braga d'ispezione.
Nei casi previsti dalla normativa vigente, nella fognatura nera dovranno essere anche convogliate le “acque di prima pioggia”, con modalità approvate preventivamente dall’Amministrazione.
FOGNATURA BIANCA
Le acque meteoriche di dilavamento, provenienti da giardini, orti, cortili, tetti ecc. saranno scaricate in un apposito pozzo drenante (“pozzo perdente”), il cui scarico superiore di “troppo pieno”, sarà collegato alla rete di fognatura bianca.
Il volume del pozzo drenate e le dimensioni della tubazione di scarico, dovranno essere opportunamente progettati; prima dell’inizio dei lavori è necessaria la preventiva approvazione dall’Amministrazione Comunale.
È fatto assolutamente divieto in ogni caso di introdurre in questi tubi di raccolta scarichi diversi dalle acque meteoriche di dilavamento, e di utilizzarli come sfiato per qualsiasi rete di scarico.
Le modalità di allacciamento al collettore delle acque bianche, compresa la braga d’ispezione nel pozzetto di consegna, sono analoghe a quelle sopra descritte per la fognatura nera.
Sono, infine, auspicabili tutti gli interventi privati di recupero in loco dell’acqua piovana, per fini non potabili (irrigazione orti e giardini).
SOPPRESSIONE DI XXXXX XXXX, POZZI ASSORBENTI E IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE
Gli scarichi fognari comunali saranno collettati al costruendo impianto di depurazione sovracomunale nel Comune di Colonno, con tempistiche e modalità esecutive concordate con gli enti locali superiori (Comunità Montana Lario Intevese, Provincia e Regione).
Successivamente all’entrata in funzione del predetto impianto di depurazione e con specifico provvedimento della Giunta Comunale, i titolari degli scarichi in pubblica fognatura dovranno provvedere, entro il termine stabilito dal Comune, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei xxxxx xxxx, assorbenti e degli impianti di chiarificazione (biologiche, ecc.), e all'allacciamento della canalizzazione privata direttamente alla fognatura pubblica, separando le acque meteoriche di dilavamento dalle acque nere.
In via transitoria l’Amministrazione Comunale potrà decidere la continuità di funzionamento degli impianti di chiarificazione nell'ambito di particolari realtà esistenti, per esigenze tecniche, dovute alla conformazione dei luoghi o alle caratteristiche della pubblica fognatura. In tali casi gli impianti di chiarificazione devono essere mantenuti in condizione di perfetta efficienza, sotto la responsabilità degli utenti, mediante lo svuotamento periodico del comparto fanghi (con sistema pneumatico inodore), pulizia, disinfezione e quant'altro necessario per il corretto funzionamento depurativo.
Almeno una volta l’anno deve essere effettuato lo spurgo dei fanghi nelle specifiche discariche autorizzate; il titolare dell’impianto di chiarificazione (“fossa biologica”) dovrà conservare le ricevute degli avvenuti smaltimenti per le verifiche delle competenti autorità.
Art. 50 Allacciamento alla fognatura mista
Per l'allacciamento alla fognatura mista valgono le disposizioni contenute nell'Art. 49 "Allacciamento alla fognatura separata", mantenendo separati gli scarichi di acque nere da quelli convoglianti acque bianche.
Lo scarico delle acque bianche (nello specifico s’intende la tubazione del “troppo pieno” del pozzo perdente) potrà essere ricongiunto con lo scarico delle acque nere, per l'immissione nel collettore unico di fognatura, solo dopo il pozzetto di consegna, situato di norma al limite di proprietà, come previsto per gli scarichi di acque nere al precedente Art. 49.
Per le acque reflue domestiche, nel caso in cui la rete fognaria presenti caratteristiche costruttive (tipo di materiali, diametri, pendenze, ecc.) non idonee ad un regolare convogliamento, il Gestore potrà imporre impianti di chiarificazione, realizzati e dimensionati secondo quanto previsto al successivo Art. 51.
Art. 51 Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature sprovviste di impianto di depurazione
Per i nuovi insediamenti o insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi, è fatto obbligo di installare impianti di chiarificazione progettati e dimensionati secondo quanto previsto dall'allegato 5 della "Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento", del 4 Febbraio 1977.
In tali impianti non devono essere convogliate le acque meteoriche di dilavamento.
IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE (“fossa biologica”)
Gli impianti di chiarificazione devono essere costruiti in proprietà privata, a tenuta stagna e a perfetta regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, una idonea raccolta del fango nel secondo e l'uscita continua del liquame chiarificato.
Nelle fosse settiche tricamerali le acque provenienti da WC, latrine, orinatoi debbono essere immessi nella prima camera; le acque provenienti da lavelli, lavandini, acquai, lavatoi, docce, vasche da bagno o comunque saponose, devono invece essere immesse nella seconda camera.
CONDOTTI DI BY-PASS
AI fine di consentire un immediato allacciamento al sistema di fognatura separata, al momento della sua realizzazione, gli impianti di chiarificazione debbono essere dotati di condotto di by-pass, per l'esclusione degli impianti stessi e l'immissione diretta dei liquami nella rete fognaria delle acque nere.
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE
Gli impianti di chiarificazione devono essere mantenuti in condizione di perfetta efficienza, sotto la responsabilità degli utenti, mediante lo svuotamento periodico del comparto fanghi (con sistema pneumatico inodore), pulizia, disinfezione e quant'altro si rendesse necessario per il corretto funzionamento depurativo. Almeno una volta l’anno deve essere effettuato lo spurgo dei fanghi nelle specifiche discariche autorizzate; il titolare dell’impianto di chiarificazione (“fossa biologica”) dovrà conservare le ricevute degli avvenuti smaltimenti per le verifiche delle competenti autorità.
SOPPRESSIONE DEGLI IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE
All'entrata in esercizio del depuratore terminale, salvo diverse disposizioni del Gestore, gli impianti di chiarificazione dovranno essere disattivati secondo le modalità già previste al precedente Art. 49 "Allacciamento alla fognatura separata", a cui si rimanda integralmente.
Art. 52 Pozzetto di campionamento
Gli scarichi industriali devono far confluire tutte le loro acque in un unico tronco di fognatura, separatamente dalla rete delle acque bianche.
Gli scarichi derivanti dalle singole lavorazioni dovranno essere tenuti separati da quelli provenienti dai servizi (WC, lavandini, docce, mense, ecc.). Prima dell'immissione nel tronco di fognatura unico dovrà essere installato un apposito pozzetto di campionamento.
Il pozzetto di campionamento dovrà avere di norma una profondità pari al doppio del diametro dello scarico, misurata al di sotto del tubo di uscita dal pozzetto, salvo diverse prescrizioni emanate dal Gestore.
AI termine del tronco unico di fognatura, dovrà essere installato un pozzetto di consegna, collocato al limite della proprietà privata, contenente sifone e braga d'ispezione. .
Per gli insediamenti preesistenti, i titolari degli scarichi dovranno adeguarsi alle norme suddette entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di particolari difficoltà tecniche per l'attuazione, il Gestore detterà le prescrizioni del caso.
TITOLO IV - VERIFICHE
Art. 53 Funzioni di vigilanza e controllo
Il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, avvalendosi, ove necessario, di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Gli incaricati, di cui al precedente comma, assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 del Codice Penale.
Il Gestore o suo incaricato del controllo, è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore provvede, secondo la gravità dell'infrazione:
• alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
• alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
• alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui all'ALLEGATO 2, l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, non che le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
Fermo restando le competenze del Comune previste dal D. L.vo 152/99 e successive modifiche e integrazioni, il Gestore, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.
l controlli di cui al presente articolo comprendono, fra l'altro, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto.
Art. 54 Controllo sulla regolare esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi.
Oltre alla funzione di controllo sugli scarichi, il Gestore esercita il controllo sull'esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi in conformità alle norme previste dal Presente Regolamento.
In caso di difformità, tali da compromettere la funzionalità delle fognatura recettrice o la salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale ed igienico sanitaria, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, il Gestore non rilascerà l'autorizzazione allo scarico e trasmetterà all'autorità competente una relazione sul mancato rispetto delle prescrizioni.
Art. 55 Sversamenti accidentali
Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Gestore, prima telefonica, quindi scritta.
Tale comunicazione ha lo scopo di consentire una tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, al fine di contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.
l soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente e successivamente confermate per iscritto dal Gestore.
Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale ARPA competente per territorio.
Nel caso vi siano riflessi igienico sanitari, con la medesima procedura, si darà debita comunicazione direttamente all'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Amministrazione Sanitaria Locale competente per il territorio.
Art. 56 Prelievi di campioni
Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore o da soggetti da questi incaricati, per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto dall'Art. 42 "Scarichi di sostanze pericolose", si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognatura, tramite apposito pozzetto.
TITOLO V- DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 57 Tariffe
Ai sensi dell'art. 14 della L. 36/94:
1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione e l’utente sia servito dalla rete fognaria, secondo quanto disposto al precedente Art. 44 - Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura.
2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
3. AI fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.
4. Per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.
Per gli scarichi industriali, vale la tariffa definita dalla Regione Lombardia e dall’Autorità d’Ambito (ATO). Ai sensi dell'art. 15 della L. 36/94, per la riscossione della tariffa:
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato.
2. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione.
3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della Regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
Art. 58 Prescrizione per l'autodenuncia annuale
Sono tenuti all'autodenuncia annuale degli elementi necessari per la determinazione dei canoni relativi ai pubblici servizi di fognatura e depurazione, i soggetti sotto indicati, con le modalità di seguito specificate:
a) i titolari di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i seguenti dati:
• lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell'anno precedente;
• numero di metri cubi prelevati nell'anno precedente.
b) I titolari di scarichi di acque reflue industriali, sono tenuti a denunciare entro il 15 Febbraio di ogni anno, per l'anno precedente, gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe, facendo uso degli appositi moduli riportati in allegato, contenenti i seguenti termini:
• Elementi quantitativi: dovranno essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d'acqua emunti da pozzi di auto approvvigionamento idrico in dotazione all'insediamento, desunti dalla lettura di appositi contatori, gli eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di approvvigionamento, nonché i prelievi idrici complessivi. Oltre ai prelievi dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati in fognatura. Il Gestore potrà chiedere l'installazione di idonei strumenti di misura delle portate effettivamente scaricate nella pubblica fognatura.
• Elementi qualitativi: oggetto di autodenuncia sono i valori medi annuali relativi ai parametri riportati nella scheda di autodenuncia di cui all'ALLEGATO 4, da desumersi attraverso controlli periodici.
Il Gestore potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o delle pubbliche autorità territorialmente competenti, sia per quanto attiene ad aspetti quantitativi che a quelli qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme del presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico, secondo le modalità previste.
Art. 59 Compenso per spese istruttorie
Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente regolamento sono a carico del cliente.
Il Gestore, in via provvisoria, determina la somma che il cliente è tenuto a versare, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda; completata l'istruttoria, provvede all'emissione della fattura complessiva per l'importo dovuto, detraendo l'acconto versato.
Il Gestore definisce con apposito atto il tariffario per il servizio in questione.
TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 60 Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi.
Ai sensi dell'art. 54 del D. L.vo 152/99 e successive modifiche e integrazioni, valgono i seguenti commi per le sanzioni amministrative:
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 del D. L.vo 152/99, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 33, comma 1 o dell'articolo 34, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da € 2.600,00 a € 26.000,00.
2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 45, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da € 5.500,00 a € 55.000,00. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da uno a cinque milioni.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 13.000,00.
4. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando, al momento all'entrata in vigore del presente decreto, scarichi di acque reflue esistenti in base alla normativa previgente, non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 12 del D. L.vo 152/99, che prevede:
"coloro che effettuano scarichi già esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque, tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dalle regioni, dall'ente Gestore delle fognature e dalle altre autorità competenti in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente."
5. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a
€ 5.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta a un quinto.
6. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 13.000,00.
Ai sensi dell'art. 59 del D. L.vo 152/99 e successive modifiche e integrazioni, valgono le seguenti sanzioni penali previsti dai rispettivi commi:
1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 8.000,00.
2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi effettuando al momento di entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa preveggente non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 62, comma 12.
3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 dell'allegato 5 del D. L.vo 152/99, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
4 bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 52 è punito con la pena di cui al precedente comma 4;
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del D. L.vo 152/99, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda € 2.600,00 a € 26.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5 del D. L.vo 152/99, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 5.500,00 a € 105.000,00;
6-ter. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli art. 55 e 354 del codice di procedura penale.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 61 Disposizioni transitorie
Il Gestore si riserva di effettuare tutti i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi ritenuti necessari e/o opportuni, nonchè di valutare l'opportunità di richiedere, con atto motivato, in riferimento agli scarichi già autorizzati al momento del conferimento, di rinnovare la richiesta di autorizzazione.
In riferimento all'Art. 44 "Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura", nelle località servite da pubblica fognatura, è fatto obbligo l'esecuzione dell'allacciamento, con spese a carico dei titolari, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
In riferimento all'Art. 45 "Separazione degli scarichi", per gli insediamenti già allacciati alla rete fognaria, è fatto obbligo di separare le acque bianche da quelle nere entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
In riferimento al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico esistenti di acque reflue industriali, ai sensi dell'Art. 45 comma 4 del D. L.vo 152/99 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta di rinnovo deve essere inoltrata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
Ai sensi dell'art. 62 comma 11 del D. L.vo 152/99 modificato e integrato dal D. L.vo 258/00:
11. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal D. L.vo 152/99 modificato e integrato dal D. L.vo 258/00, i titolari degli scarichi esistenti devono tempestivamente adeguarsi alla disciplina. Tale obbligo vale anche nel caso di scarichi per i quali l’autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa. l titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del D. L.vo 152/99. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'articolo 45;
12. Coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal D. L.vo 152/99 modificato ed integrato dal D. L.vo 258/00, ad adottare le misure necessarie a evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti a osservare le norme, le prescrizioni e i valori limite stabiliti, secondo i casi, dalle normative regionali ovvero dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 33 vigenti alla data di entrata in vigore del D. L.vo 152/99, in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli introdotte dal D. L.vo 152/99 e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO VIIl - ELENCO PREZZI FOGNATURA
Art. 62 Disposizioni finali
1 ) Contributo di potenziamento impianti per allacciamenti alla pubblica fognatura (“Diritto di allacciamento”).
Il contributo di potenziamento impianti per allacciamenti alla pubblica fognatura (“Diritto di allacciamento”), con posa di un massimo di 5 ml di condotta fognaria, è così determinato:
a) per unità immobiliari di tipo abitativo € 285,00 Cad.
b) per altre utenze civili e per esercizi commerciali ed artigianali :
• fino a 100 mq di sup. utile coperta € 285,00 Cad.
• per sup. superiori a 100 mq € 3,00 al mq
c) per attività industriali: importo da definire caso per caso sulla base di parametri significativi di utenze che saranno oggetto di specifica deliberazione del Gestore.
Le somme di cui ai punti a) e b), nel caso sia necessario eseguire dei lavori, sono comprensive di:
• allacciamento al collettore fognario (braga sul collettore principale);
• posa, sino ad un massimo di 5 ml, di condotta fognaria esclusivamente in suolo pubblico (tratto di tubazione tra il collettore principale e il pozzetto di consegna al limite della proprietà); comunque, il totale
dei contributi versati afferibili allo stesso allacciamento dà diritto all'esecuzione del solo tratto di collettore fino ad un massimo di 5 ml, posato esclusivamente in suolo pubblico. Per la parte di collettore eccedente i 5 ml in suolo pubblico, l’utente dovrà sostenere l'intero costo dell'opera, valutato a preventivo dall’Amministrazione Comunale, secondo i prezzi correnti di mercato (e, indicativamente, secondo i prezzi dell'Allegato 3). .
Sono fatte salve tutte le disposizioni dell’Art. 44.
Il contributo di cui ai punti a) e b) è dovuto anche nel caso in cui la pubblica fognatura sia realizzata in proprietà privata.
Rifacimento, modifica e spostamento di allacciamenti fognari.
La spesa per il rifacimento, la modifica e lo spostamento di un allacciamento già esistente, è posto a completo carico dell’utente. Il Gestore predisporrà preventivo di spesa secondo i prezzi correnti di mercato.
2) Richiesta di certificazioni e dichiarazioni
Sono a carico dell’utente le spese per il rilascio dei seguenti atti:
a) Dichiarazione di esistenza dell'allaccio fognario € 32,00
b) Dichiarazione di fattibilità dell'allacciamento alla pubblica fognatura € 55,00
c) Dichiarazione di zona servita da pubblica fognatura ad uso integrazione pratica edilizia € 32,00
d) Istruttoria per l'accettazione di scarichi in pubblica fognatura.di acque reflue industriali ad esclusione delle analisi di laboratorio € 210,00
e) Analisi Costo commisurato ai parametri effettivamente analizzati
3) Modalità di pagamento
a) Per l'esecuzione di qualunque lavoro, l'interessato dovrà assumere l'impegno di accettazione dell'importo di spesa dovuto (oltre IVA e bolli ove dovuti) che potrà essere addebitato nella prima bolletta utile o richiesto anticipatamente dall’Amministrazione. Prima dell'esecuzione di qualsiasi lavoro richiesto dall'utenza per la posa di condotte interrate, ove sia necessaria l'autorizzazione di un Ente terzo, il cliente dovrà anticipare la somma di € 160,00 per l'istruzione della pratica amministrativa. Resta comunque inteso che, per l'esecuzione dei lavori, il cliente dovrà accettare la spesa complessiva da sostenere, il cui importo verrà addebitato in bolletta.
b) In caso di realizzazione di canalizzazioni fognarie interessanti vaste zone, il Gestore si riserva di stabilire modalità di pagamento diverse.
Tutti gli importi e diritti individuati in questo articolo potranno essere adeguati ai nuovi prezzi vigenti, mediante specifica deliberazione della Giunta Comunale.
ALLEGATI:
Allegato A:
Marca da bollo
€ 11,00
Oggetto: Domanda di allacciamento all’acquedotto comunale
Il sottoscritto _ _ , nato a il _, residente a in via n _ , CAP _, tel. _ , codice fiscale _ , in qualità di _ dell’edificio sito in via , n._ ,
CHIEDE
- l’autorizzazione ad effettuare l’allacciamento all’acquedotto comunale, previo sopralluogo del vostro personale tecnico in via _ , secondo quanto integralmente stabilito dal Regolamento del Servizio idrico integrato e dalle normative vigenti;
- l’autorizzazione per la rottura della pavimentazione stradale Comunale già asfaltata / non asfaltata in via _ _, nella misura di n. _ metri quadrati, per effettuare l’allacciamento in oggetto;
- l’installazione di un contatore da _ (pollici) per la misurazione del consumo dell’acqua distribuita dal pubblico acquedotto, da intestare al Sig. _ ;
In proposito si precisa che:
- l’immobile per il quale si richiede l’allacciamento è a destinazione:
□ civile abitazione □ industriale □ cantiere (Pratica edilizia n. _)
per n. _ unità immobiliari
- l’edificio in questione si approvvigiona:
□ soltanto dall’acquedotto comunale □ anche da pozzo, sorgente o altro
- le acque reflue verranno scaricate in:
□ fognatura pubblica □ vasca imhoff □ altro
Si allegano alla presente n. 2 copie del disegno illustrativo dello schema idrico di xxxxxxxx. Distinti saluti.
, lì _
In fede
(firma del richiedente)
Scheda Tecnica Esplicativa
Alle domande di allacciamento all’acquedotto comunale, dovrà essere allegato un elaborato grafico, in duplice copia, relativo alla pianta del piano terreno o della planimetria, con riportato lo schema idrico di approvvigionamento del fabbricato interessato e di eventuali aree annesse allo stesso.
Tale schema dovrà essere completo di tutte le reti idriche e dell’esatto posizionamento delle tubazioni orizzontali, dei pozzetti di ispezione, degli impianti di sollevamento ed eventuali vasche di raccolta.
L’elaborato grafico dovrà essere corredato da giusta simbologia atta ad identificare:
- la tubazione comunale, la tubazione in progetto, eventuale saracinesca;
- il tipo dei materiali con le relative dimensioni delle tubazioni;
- le opere da realizzare e da demolire;
- legenda esplicativa.
Allegato 1 - Valori limite di emissione di acque reflue industriali in pubblica fognatura (tabella 3 del D. L.vo 152/99)
Numero parametro | Parametro o sostanza | Unità di misura | Valore limite nello scarico in pubblica fognatura (*) |
1 | PH | 5,5-9,5 | |
2 | Temperatura | °C | 30 |
3 | Colore | Qualitativa | Non percepibile con diluizione 1:40 |
4 | Odore | Qualitativa | Non deve essere causa di molestie |
5 | materiali grossolani | Assenti | |
6 | Solidi sospesi totali | mg/l | 200 |
7 | BOD5 (come O2) | mg/l | 250 |
8 | COD (come O2) | mg/l | 500 |
9 | Alluminio | mg/l | 2,0 |
10 | Arsenico | mg/l | 0,5 |
11 | Bario | mg/l | - |
12 | Boro | mg/l | 4,0 |
13 | Cadmio | mg/l | 0,02 |
14 | Cromo totale | mg/l | 4,0 |
15 | Cromo IV | mg/l | 0,2 |
16 | Ferro | mg/l | 4,0 |
17 | Manganese | mg/l | 4,0 |
18 | Mercurio | mg/l | 0,005 |
19 | Nichel | mg/l | 4,0 |
20 | Piombo | mg/l | 0,3 |
21 | Rame | mg/l | 0,4 |
22 | Selenio | mg/l | 0,03 |
23 | Stagno | mg/l | - |
24 | Zinco | mg/l | 1,0 |
25 | Cianuri totali | mg/l | 1,0 |
26 | Cloro attivo libero | mg/l | 0,3 |
27 | Solfuri (come S) | mg/l | 2,0 |
28 | Solfiti (come SO2) | mg/l | 2,0 |
29 | Solfati (come SO3) | mg/l | 1000 |
30 | Cloruri | mg/l | 1200 |
31 | Fluoruri | mg/l | 12 |
32 | Fosforo totale (come P) | mg/l | 10 |
33 | Azoto ammoniacale (come NH4) | mg/l | 30 |
34 | Azoto nitroso (come N) | mg/l | 0,6 |
35 | Azoto nitrico (come N) | mg/l | 30 |
36 | Grassi e oli animali/vegetali | mg/l | 40 |
37 | Idrocarburi totali | mg/l | 10 |
38 | Fenoli | mg/l | 1,0 |
39 | Aldeidi | mg/l | 2,0 |
40 | Solventi organici aromatici | mg/l | 0,4 |
41 | Solventi organici azotati (4) | mg/l | 0,2 |
42 | Tensioattivi totali | mg/l | 4,0 |
43 | Pesticidi fosforiti | mg/l | 0,10 |
44 | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) | mg/l | 0,05 |
45 | Xxxxxx | mg/l | 0,01 |
46 | Dieldrin | mg/l | 0,01 |
47 | Endrin | mg/l | 0,002 |
48 | Isodrin | mg/l | 0,002 |
49 | Solventi clorurati (2) | mg/l | 2,0 |
50 | Escherichia coli | UFC/100 ml | |
51 | Saggio di tossicità acuta | Sopo24h il n°organismi immobili>80% totale |
(*) limiti per lo scarico in pubblica fognatura indicati in tabella 3 dell'Allegato 5 del D. L.vo 152/99, sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità d'ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall'ente Gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.
1. Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT
2. Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rientranti sotto il parametro 44, 45, 46, 47 e 48.
Allegato 2 - Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati nella tabella 3, per lo scarico in rete fognaria (1) (Tabella 5 D. L.vo 152/99)
1 | Arsenico |
2 | Cadmio |
3 | Cromo totale |
4 | Cromo esavalente |
5 | Mercurio |
6 | Nichel |
7 | Piombo |
8 | Rame |
9 | Selenio |
10 | Zinco |
11 | Fenoli |
12 | Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti |
13 | Solventi organici aromatici |
14 | Solventi organici azotati |
15 | Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) |
16 | Pesticidi fosforiti |
17 | Composti organici dello stagno |
18 | Sostanze di cui secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC) è provato il potere cancerogeno |
(1) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3 dell'Allegato 5 del D. L.vo 152/99, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2, l'ente Gestore può adottare per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.
Allegato 3 - ELENCO PREZZI servizio fognatura (aggiornati all’anno 2004)
PRESTAZIONI PER ALLACCIAMENTI E OPERE CONNESSE
A. Scavo a sezione obbligata per l'allacciamento di utenze acque nere e per il rifacimento di allacciamenti fognari esistenti eseguito a mano o a macchina in terreno di qualsiasi natura e consistenza, delle dimensioni e secondo le modalità stabilite dalla direzione lavori:
• Fino a m 10 successivi alle opere di cui al punto 1) dell'art. 35
1. Per profondità fino a m 1.00 €/ml 32,00
2. Idem c.s., per profondità da m 1.01 a m 2.00 €/mI 42,00
3. Idem c.s., per profondità oltre m 2.01 €/mI 62,00
• Per scavi superiori ai primi m 10 successivi alle opere di cui al punto 1) dell'art.35
4. Per profondità fino a m 1.00 €/ml 25,00
5. Idem c.s., per profondità da m 1.01 a m 2,00 €/mI 35,00
6. Idem c.s., per profondità oltre m 2.01 €/ml 50,00
B. Fornitura e posa in opera di tubi in PVC tipo 302, a norme UNI, per I' allacciamento di utenze acque nere e per il rifacimento di allacciamenti fognari esistenti:
1. Per DE 100 mm fino a 10 m successivi alle opere di cui al punto 1) art.35 | €/mI 16,00 |
2. Idem c.s., oltre i primi 10 m delle opere di cui al punto 1) art.35 | €/mI 13,00 |
3. Per DE 125 mm fino a 10 m successivi alle opere di cui al punto 1) art.35 | €/ml 18,00 |
4. Idem c.s., oltre i primi 10 m delle opere di cui al punto 1) art.35 | €/mI 14,00 |
5. Per DE 140 mm fino a 10 m successivi alle opere di cui al punto 1) art.35 | €/mI 19,00 |
6. Idem c.s., oltre i primi 10 m delle opere di cui al punto 1) art.35 | €/mI 15,00 |
7. Per DE 160 mm fino a 10 m successivi alle opere di cui al punto 1) art.35 | €/mI 22,00 |
8. Idem c.s., oltre i primi 10 m delle opere di cui al punto 1) art.35 | €/mI 18,00 |
C. Collegamento della tubazione privata alla conduttura fognaria pubblica da realizzarsi in corrispondenza del pozzetto x xxxxx esistenti, per tutti i diametri da 100 a 160 mm
€/mI 155
D. Collegamento della tubazione privata alla conduttura fognaria pubblica, da realizzarsi con costruzione di pozzetto di linea, ovvero costruzione di pozzetto di linea, ovvero costruzione di pozzetto di ispezione
€/mI 210
Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa
1. DE 600 mm €/cad. 78,00
2. DE 500 mm €/cad. 68,00
3. Quadrati da 300 x 300 mm €/cad. 37,00
E. Ripristino di pavimentazioni:
1. Risistemazione superficiale della area interessata esclusivamente dallo scavo, in assenza di qualsiasi tipo di pavimentazione preesistente €/ml 8,00
2. Ripristini di pavimentazione stradale con "binder" €/mI 16,00
3. Ripristini di pavimentazione stradale in calcestruzzo €/ml 27,00
4. Ripristini di pavimentazione stradale lastricati, porfido, ciottolati, ecc. €/mI 52,00
5. Realizzazione strato di usura o tappeto stradale in conglomerato bituminoso per spessore finito mm 30 al qI. €/ml 11,00
6. Ripristino di pavimentazione stradale costituito da un primo intervento provvisorio con conglomerato bituminoso a freddo, successiva scarifica e ripristino con binder €/mI 32,00
F. Costo orario del personale da impegnare per indagini, verifiche, ricerche, accertamenti da eseguire per conto di privati o Enti pubblici richiedenti:
1. Assistente €/ora 25,00
2. Operaio specializzato €/ora 23,00
3. Operaio qualificato €/ora 19,00
4. Operaio comune €/ora 16,00
X. Xxxxx orario per l'impiego degli automezzi speciali e da carico comprensivi di operatore autista e quanto necessario per il buon funzionamento:
1. Autocombinata €/ora 73,00
2. Canal-jet €/ora 52,00
3. Autocarro €/ora 42,00
4. Escavatore €/ora 42,00
Allegato 4 - Autodenuncia annuale degli elementi per la determinazione delle tariffe da applicare agli scarichi di acque reflue industriali
(Legge Regionale 30 maggio 1981, n.25, artt. 5 e 6) (Comune di _ )
SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA EFFETTUATI NELL'ANNO_
Autorizzazione allo scarico n. Rilasciata il
Titolare dello scarico _ Ragione sociale attività _ _ Via _ n°_ Localit à _
Telefono _ Fax _ _ E-mail_ _
Dai sistemi di misurazione dello scarico industriale, costituito da n. Contatori, risultano scaricati in pubblica fognatura mc con le seguenti caratteristiche chimiche:
• COD (mg/l) dopo un'ora di sedimentazione a pH 7 _
• BO05 (mg/l)
• MATERIALI IN SOSPENSIONE TOTALI (mg/l) dopo un'ora di sedimentazione a pH 7 _
Tale scarico avviene nella pubblica fognatura di Via _ località _
Laglio, li _
Firma
Allegato 5 - Lavori di allacciamento alla rete fognaria - Atto di sottomissione
Il sottoscritto _ nato a il _ Residente a _ _ via _
Codice fiscale _ _ nella sua qualità di _
COMUNICA
di voler procedere all'esecuzione delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura dell'immobile sito nel Comune di Via/n° _ _
a propria cura e spese ed a tale scopo
DICHIARA
di accettare che:
1. Tutti i permessi e le autorizzazioni saranno richiesti a cura e spese dello scrivente agli Enti titolari del suolo su cui si intende intervenire;
2. Le opere saranno realizzate a cura e spese dello scrivente secondo le disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale relativamente al punto di presa ed al punto di conferimento sulla linea fognaria ricevente;
3. La qualità dei materiali impiegati per la canalizzazione e le realizzazioni concernenti la protezione del tubo, riempimento dello scavo e ripristini stradali, saranno conformi a quelli previsti dall’Amministrazione Comunale per l'esecuzione degli stessi lavori;
4. Le opere saranno realizzate in conformità alle prescrizioni indicate e sotto la sorveglianza tecnica dell’Amministrazione Comunale, che potrà ritenerle non perfettamente eseguite e chiederne pertanto il rifacimento, ovvero non consentire l'allacciamento;
5. Tutte le opere di allacciamento realizzate su suolo pubblico passeranno in proprietà all’Amministrazione Comunale, che ne gestirà il funzionamento e la pulizia (nei limiti di cui all'art. 24 del Regolamento per il servizio di depurazione e fognatura), riservandosi il diritto di utilizzarle per allacciare altre utenze senza che, per questo, il costruttore abbia a pretendere rimborsi, risarcimenti e compensi vari ne dall’Amministrazione Comunale, ne da eventuali altri utenti che debbano, su indicazione dell’Amministrazione stessa, utilizzare l'allacciamento;
6. Per l' esecuzione dei lavori lo scrivente si impegnerà a corrispondere a favore dell’Amministrazione Comunale un importo di € comprensive delle spese di sorveglianza ed assistenza.
Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:
- che i parametri delle sostanze che verranno immesse nella fognatura pubblica rientrano tra quelle previste dalle tabelle dell’allegato 5 del D. L.vo 152/99;
- che i dati forniti rispondono a verità e di aver preso visione del regolamento per l’uso delle pubbliche fognature in vigore.
Laglio, li
Il Dichiarante
Allegato 6 - Richiesta di certificazioni
Il sottoscritto _ _ nato a _ il _
Residente a _ _ via _
Codice fiscale _ nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare di tipo: O Abitativo O Civile assimilabile all'abitativo O Produttivo
Sita in Comune di _ Via/n° _ .
CHIEDE
ai sensi del vigente Regolamento, il rilascio di:
O Dichiarazione di allacciamento alla Pubblica Fognatura;
O Dichiarazione di fattibilità dell'allacciamento alla Pubblica Fognatura; O Dichiarazione di zona servita da Pubblica Fognatura.
Laglio, li _ _ _
Il Richiedente
_
Il ritiro della Certificazione è subordinato al pagamento delle somme previste per oneri di istruttoria e/o sopralluogo.
Allegato 7 - Elenco documentazione da presentare unitamente alla domanda di allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche
e assimilate alla pubblica fognatura
1. Planimetria catastale in scala 1/1000 o 1/2000, con individuazione dell'insediamento da cui traggono origine gli scarichi da autorizzare (possibilmente digitalizzata in formato Autocad);
2. Planimetria generale dell'insediamento in scala 1/500 o 1/200, rappresentativa dei seguenti elementi:
• Percorso delle canalizzazioni degli scarichi e relativi pozzetti di ispezione fino alla fognatura comunale;
• Indicazione di eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico al di fuori del pubblico acquedotto;
3. Riferimenti utenza acquedotto:
Intestatario contratto di fornitura Sig.
Matricola contatore n°
Elenco degli utenti serviti dallo stesso contatore (per gli immobili condominiali)
Allegato 8 - Elenco documentazione da presentare unitamente alla domanda di allacciamento di scarichi di acque reflue industriali
1. Planimetria catastale in scala 1/1000 o 1/2000, con individuazione dell'insediamento da cui traggono origine gli scarichi da autorizzare (possibilmente digitalizzata in formato Autocad);
2. Planimetria generale dell'insediamento in scala 1/500 o 1/200, rappresentativa dei seguenti elementi:
• Destinazione d'uso degli edifici e/o locali dell'insediamento, con il posizionamento dei macchinari e l'indicazione delle colonne montanti di scarico e/o dei punti interni all'edificio, di prima formazione delle acque reflue;
• Schema planimetrico della rete o delle reti all'interno dell'area cortiliva e delle condotte di scarico delle acque meteoriche fino alla fognatura comunale;
• Percorso delle canalizzazioni degli scarichi e relativi pozzetti di ispezione fino alla fognatura comunale;
• Quote significative per l'individuazione della profondità della rete fognaria privata rispetto al piano di campagna e alla fognatura pubblica;
• Schema planimetrico delle condotte di adduzione idrica dall'acquedotto pubblico e di eventuali pozzi o altre fonti di approvvigionamento idrico.
3. Riferimenti utenza acquedotto: Intestatario contratto di fornitura sig.
_ Matricola contatore n° _
Elenco degli utenti serviti dallo stesso contatore (per gli immobili condominiali)
Allegato 9 - Richiesta di assimilabilità di acque reflue industriali alle acque reflue domestiche
A (Comune di )
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art.4 L.15/68):
Il sottoscritto _ _ nato a _ il _
Residente a _ _ via
in qualità di titolare della ditta individuale
oppure di legale rappresentante della società
avente sede in _ via
consapevole delle responsabilità penali previste dell'art. 26 L. 15/68 in caso di dichiarazioni mendaci, sentito il Tecnico competente,
DICHIARO
sotto la mia responsabilità, che nel locale sito in
via indirizzato all'attività di _ _
• Si originano scarichi di acque reflue che non superano in concentrazione i valori limite prescritti dall'Ente Gestore;
• l liquami xxxx recapitano nel collettore Comunale o di lottizzazione di fognatura nera esistente nella via;
• _ previo regolare sifone e braga;
• La fognatura bianca è separata dalla nera e recapita in _
• Gli allacciamenti fognari sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento di Fognatura.
Data _/ /
Il Dichiarante
NB: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se allegata alla domanda, potrà essere semplicemente sottoscritta; se invece verrà presentata successivamente, o ad integrazione della domanda stessa, dovrà essere
resa con le seguenti modalità:
• alla presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza;
• sottoscritta direttamente dall'interessato allegando fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Allegato 10 - Elenco documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e domanda di rinnovo (art. 46 D. L.vo 152/99 e successive modifiche e integrazioni)
DOCUMENTAZIONE TECNICA
1. Planimetria generale dell'insediamento in scala 1/500 o 1/200, rappresentativa dei seguenti elementi:
• Destinazione d'uso degli edifici e/o locali dell'insediamento, con il posizionamento dei macchinari e l'indicazione delle colonne montanti di scarico e/o dei punti interni all'edificio, di prima formazione delle acque reflue;
• Schema planimetrico della rete o delle reti all'interno dell'area cortiliva e delle condotte di eventuali reti;
• Quote significative per l'individuazione della profondità della rete fognaria privata rispetto al piano di campagna e alla fognatura pubblica;
• Schema planimetrico delle condotte di adduzione idrico dall'acquedotto pubblico e di eventuali pozzi o altre fonti di approvvigionamento idrico.
2. Certificazione delle caratteristiche quantitative e qualitative delle acque di scarico
3. Indicazione del punto di scarico in pubblica fognatura e del punto
4. Descrizione del sistema complessivo di scarico
5. Sistema di misurazione del flusso degli scarichi
6. Indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico
7. Sistemi di depurazione delle acque di scarico per rispettare i valori limite di emissione
8. Quantità dell'acqua prelevata nell'anno solare, come da tabella:
Approvvigionamento idrico Acquedotto | Estremi Autorizzazione | UTILIZZO | ||
Servizi civili (mc) | Processo lavorativo (mc) | Processi di raffreddamento(mc) | ||
Pozzi | ||||
Acque superficiali | ||||
Altro |
Allegato 11- Indagine conoscitiva sull'utenza del servizio idrico integrato
Titolare dell'utenza idrica _
Ubicazione dello scarico
NATURA DELL'INSEDIAMENTO
Attività alberghiera O
Attività turistica, sportiva o ricreativa Attività scolastica O
Attività sanitaria O
Azienda agricola O
Attività di macellazione O
Centri di ricerca pubblici e privati O
Prestazioni di servizi ( specificare) O
Attività produttiva ( specificare) O
Altro O
NATURA DELLO SCARICO
Proveniente esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense | O SI | O NO |
Scarico terminale non esclusivamente derivante da WC, cucine e mense | O SI | O NO |
DATI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITA’
Superficie totale coperta mc _
Fonti di prelievo idrico O Pubblico acquedotto O Fonti autonome O Specificare Numero scarichi:
O Acque nere n°_ _ O Acque bianche n°_ _ O Acque miste
O In fognatura
O In acque superficiali O Sul suolo
O Nel sottosuolo
Sistemi di depurazione ed abbattimento adottati:
Xxxxxx lavorativi anno:_
Numero dipendenti: O Fissi O Stagionali
Origine di eventuali scarichi non derivanti da servizi igienici, cucine, mense: _
DATI SPECIFICI
Per le attività alberghiere, sanitarie, scolastiche turistiche:
Presenze annue_ _ _
Ricettività (posti letto/posti alunno, ecc.) _
Per le attività Produttive e Prestazioni servizi:
Attività svolta: _ _
Cicli di lavorazione
Ore lavorative giorno
Presenza di sistemi di ricircolazione acque di processo e/o raffreddamento (descrivere il sistema di ricircolazione):
_
_ Percentuale di acqua ricircolata su quella prelevata
Impianti di trattamento e depurazione esistenti: indicare gli scarichi su cui sono installati, descrivere l'impianto (funzionamento, potenzialità, ecc.):
ALLEGATI:
O EVENTUALI ANALISI
O PLANIMETRIA SCALA 1:5000 contenente:
a) ubicazione immobile
b) rete fognaria interna
c) punti di scarico diversificati per qualità delle acque Laglio, il _ _ _
Il Richiedente
_
COMUNE DI LAGLIO
Prov. di Como