Domanda di autorizzazione allo scarico Clausole campione

Domanda di autorizzazione allo scarico. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati. La domanda deve essere presentata al Gestore del Servizio Idrico Integrato o all’ente competente nei casi disciplinati dal D.P.R. n° 59/2013 (procedura AUA), e dal Titolo III bis Parte III D.Lgs.152/2006 (procedura AIA), comunque in tutti i casi secondo quanto previsto dalla modulistica predisposta dal Gestore, integrata, nei casi di AUA e AIA, dalla modulistica presente sulle piattaforme informatiche a servizio degli SUAP. Nel caso di scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, la domanda di autorizzazione deve altresì indicare: - la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alle medesime tabelle, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi; - il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo. Per i nuovi allacciamenti la domanda di autorizzazione allo scarico può essere presentata contestualmente alla richiesta di allacciamento di cui all'articolo precedente. Il Gestore applica i diritti di istruttoria previsti dal “Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza” che il richiedente è tenuto a pagare quale condizione di procedibilità della domanda. Nei casi di scarico “industriale” non soggetto ad AUA o AIA il rilascio dell’autorizzazione allo scarico avviene entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte del richiedente. Eventuali integrazioni richieste dal Gestore, o la mancanza del versamento dei diritti di istruttoria, comportano la sospensione dei termini di cui al comma precedente Nei casi di scarichi soggetti ad AUA o AIA, le tempistiche di autorizzazione sono quelle previste dal D.P.R. n. 59/2013 (procedura AUA), dal Titolo III bis Parte III D.Lgs.152/2006 (procedura AIA) e dalla L. 241/1990 (procedure di approvazione coinvolgenti più enti).
Domanda di autorizzazione allo scarico. I proprietari degli stabili e insediamenti domestici e industriali che intendono allacciare le relative opere fognarie interne alla rete fognaria consortile, devono presentare domanda a Consorzio dopo aver provveduto al versamento della somma fissata intesa come tariffa d’accesso di cui al successivo articolo 62. Negli stabili che ospitano più di una civile abitazione e/o attività produttiva, sebbene l’allaccio alla fognatura sia unico, ogni singolo utente deve presentare domanda di allaccio separatamente. In tale occasione l’Utente verrà messo a conoscenza delle norme e prescrizioni a cui si deve attenere nello scarico dei propri reflui. La domanda d'autorizzazione deve essere presentata su apposito modulo, predisposto dal Consorzio, completo in tutte le sue parti e di tutti gli allegati relativi al tipo d'insediamento da cui proviene lo scarico. La domanda deve, altresì, essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni sottoscritte dal titolare dell’utenza: ▪ impegno ad osservare le norme statali e regionali in materia di protezione delle acque dall’inquinamento ▪ impegno a rispettare le norme del regolamento fognario consortile ▪ impegno a versare, nella misura dovuta, la tariffa relativa al servizio fognario e depurativo ▪ impegno a consentire l’accesso al personale addetto al pozzetto per ispezione dello scarico ▪ impegno a comunicare tutte le variazioni inerenti la titolarità dello scarico e la modifica sostanziale della qualità e quantità delle acque scaricate che dovesse intervenire, successivamente alla concessione della autorizzazione Qualora l’Utente disattenda agli impegni presi con la suddetta dichiarazione, il Consorzio si riserva la facoltà di revocare temporaneamente l’Autorizzazione allo scarico sin tanto che l’Utente non provveda a regolarizzare la propria posizione. La richiesta d'allacciamento per chi realizza nuove costruzioni o ristrutturazioni d'edifici va presentata alla Autorità competente successivamente al rilascio della concessione edilizia. Non potranno allacciarsi altre parti degli insediamenti, e tanto meno altri stabili, attraverso l’allaccio autorizzato, ancorché della stessa proprietà; in ogni caso ampliamenti o modifiche delle reti interne sottese all’allaccio, dovranno essere assoggettati a preventiva autorizzazione comunale o Consortile.
Domanda di autorizzazione allo scarico. 1) La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali/assimilate deve essere redatta secondo la modulistica di cui all’Allegato A e accompagnata: - dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e, in particolare, la portata massima di punta, la portata massima giornaliera e la portata complessiva annua, nonché una analisi di caratterizzazione del refluo da scaricare; - dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse (compresa la planimetria delle reti di scarico in scala adeguata sottoscritta da tecnico abilitato con l’individuazione di tutti i punti di connessione al/ai terminale/i di allacciamento da prevedere nell’atto autorizzativo e, per ognuno di questi, della tipologia di acqua di scarico da autorizzare); - dalla descrizione dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi; - dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico; - dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione; - dalla dichiarazione di assenza di sistemi di stoccaggio e/o diluizione tali da modificare le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico proveniente dal ciclo di lavorazione, salvo diversa prescrizione del Gestore in merito a sistemi di equalizzazione.
Domanda di autorizzazione allo scarico. La domanda di autorizzazione con il parere della Società deve essere inoltrata - tramite gli uffici della medesima - al Comune, secondo le modalità e la documentazione prevista dalle apposite schede in allegato.
Domanda di autorizzazione allo scarico. 1. L'autorizzazione allo scarico proveniente da insediamenti di tipo non domestico, deve essere richiesta all’Autorità competente, previo parere vincolante del Gestore, ai sensi dell’art. 124, D.lgs. n. 152/2006, di allacciamento alla fognatura, ottenuta prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, che ne assume obblighi e diritti.
Domanda di autorizzazione allo scarico. La domanda di autorizzazione va inoltrata al Gestore, secondo le modalità e la documentazione prevista alla apposita scheda riportata in allegato.
Domanda di autorizzazione allo scarico. La presentazione degli elaborati progettuali prescritti dal presente Regolamento, rispettosi delle specifiche tecniche previste per gli allacciamenti di insediamenti industriali, deve essere accompagnata dalla domanda di autorizzazione allo scarico, a firma del legale rappresentante, dalla quale risultino:
Domanda di autorizzazione allo scarico. L’autorizzazione allo scarico è rilasciata dall’Autorità di Xxxxxx e salvo delega di questa, dal Gestore, al titolare dell’attività industriale, artigianale, commerciale. (modello allegato).
Domanda di autorizzazione allo scarico. 1. Tutti gIi scarichi di acque refIue industriaIi devono essere preventivamente autorizzati.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;