Scarichi di sostanze pericolose Clausole campione

Scarichi di sostanze pericolose. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tab. 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, SMAT nel parere per il rilascio dell’autorizzazione può prescrivere l'installazione di adeguati strumenti di misura o di campionamento automatico per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste da SMAT dovranno essere installati a cura e spese dell'Utente. L'Utente è responsabile del loro regolare funzionamento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento. Ai fini di cui all’art. 78 del D. Lgs. 152/06, per monitorare la presenza negli scarichi delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 1/A, 1/B dell’allegato 1 e Tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, il titolare di scarichi contenenti sostanze pericolose, con cadenza quinquennale, devono compilare e sottoscrivere l’apposta dichiarazione conforme all’Allegato 5 del presente Regolamento.
Scarichi di sostanze pericolose. 1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 131 del D. Lgs. 152/06 e smi. Per tali scarichi, contenenti sostanze pericolose, il Gestore può indicare prescrizioni, a carico del titolare degli scarichi, e l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore per un periodo non inferiore a tre anni. Gli strumenti devono essere installati a cura e spese del titolare dello scarico. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili per il controllo del Gestore. L’utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.
Scarichi di sostanze pericolose. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell' allegato 5 del d.lgs. n. 152/06 ed all’allegato 2 della d.g.r. 1053/03 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche in uso all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/06 o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell' allegato 5 del medesimo decreto. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bio-accumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, il Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la copresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 152/06. Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell' allegato 5 del d.lgs. n. 152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell' allegato 5 del d.lgs. n. 152/06, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo (vedasi anche allegato 2). Il Comune competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152/06 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi del d.lgs. n. 152/06. Qualora, nel caso di cui all'art. 124, comma 2, secondo periodo del d.lgs. n. 152/06, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152/06, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione il Comune competente dovrà ridurre o...
Scarichi di sostanze pericolose. 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere. L’accertamento della presenza delle suddette sostanze è a carico del titolare dello scarico, con obbligo di darne comunicazione al Gestore ed agli Enti competenti al rilascio dell’autorizzazione.
Scarichi di sostanze pericolose. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle B e D (1) e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore della legislazione vigente o dei successivi aggiornamenti (2) Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente (Comune o Provincia) in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la coopresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati dalla vigente legge (3); Per le sostanze di cui alla tabella B (1), derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella D (4), il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L’autorità competente (Comune o Provincia) può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella D (4) siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Qualora (5) l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella D (4) riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l’autorità competente (Comune o Provincia) dovrà ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella A (6) per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella D (4), tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi. Fermo restando le disposizio...
Scarichi di sostanze pericolose. 1. Nel caso di scarichi di sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A, dell’allegato 5, del D.Lgs. 152/99 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la domanda dovrà essere completata con quanto previsto dal sopracitato fac-simile allegato n.6 per la parte relativa.
Scarichi di sostanze pericolose. 1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano, ai sensi degli artt. 108 e ss. del D.Lgs. 152/2006, agli stabilimenti per i quali siano contemporaneamente verificate le due condizioni concorrenti sottoesposte:
Scarichi di sostanze pericolose. 1. Sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli che recapitano in rete fognaria o in corpi idrici superficiali derivanti dagli stabilimenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze indicate nelle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B, allegate alla presente direttiva e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di tali sostanze in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento vigenti. Qualora dagli accertamenti effettuati dall’Autorità di controllo o dagli autocontrolli effettuati dal titolare dello scarico, emerga la presenza di sostanze pericolose al disopra del limite di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione, il titolare dello scarico dovrà presentare, entro 60 giorni dall’accertamento della presenza di sostanze pericolose, all’Autorità competente, tramite il SUAPE del Comune territorialmente competente, l’istanza di AUA, per lo scarico di sostanze pericolose. Tale richiesta non deve essere presentata per tutti quei casi in cui la sostanza pericolosa rilevata sia già presente nelle acque di approvvigionamento a concentrazioni confrontabili con quelle rilevate nello scarico.
Scarichi di sostanze pericolose. Per le acque di processo contenenti le sostanze di cui all'ALLEGATO 2, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento, qualora esistente, a servizio dello stabilimento medesimo. Nell'autorizzazione può essere richiesto che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D. L.vo 152/99 e successive modifiche e integrazioni riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente dovrà ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 al D. L.vo 152/99 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.
Scarichi di sostanze pericolose. Si applicano integralmente le norme contenute negli artt. 108, 124 (comma 8), 131 e all’allegato 5 (parte III) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché tutte le norme contenute nei regolamenti attuativi emanati in materia dalla Regione Lombardia. Si considerano presenti sostanze pericolose all’interno dello scarico di acque reflue industriali qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: • utilizzate nel ciclo produttivo (ivi compresi tutti gli impianti complementari al ciclo produttivo stesso) e con contatto diretto con le acque di scarico e/o con possibile contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento; • rilevabili analiticamente nello scarico. Non sono da considerarsi scarichi con sostanze pericolosi quelli derivanti da eventi accidentali.