Obbligo di installazione del contatore Clausole campione

Obbligo di installazione del contatore. 1. Tutti gli utenti della pubblica fognatura, che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all’installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura del volume delle acque prelevate, ritenuti idonei dell’Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.
Obbligo di installazione del contatore pag. 8 Art. 26 - Accertamenti e controlli. pag. 8
Obbligo di installazione del contatore. Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all’installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall’A.G.A.C., (oltre a farne denuncia alle autorità di cui all’art.10 legge n.650/1979). Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con l’A.G.A.C. che verifica l’idoneità tecnica dell’apparecchio e dell’impianto e procede poi all’applicazione del sigillo di controllo. Il contatore deve essere installato n posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento. L’A.G.A.C. può imporre, a spese dell’utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente. La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all’A.G.A.C. xxxxxx e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere al personale dell’A.G.A.C. la sua riapposizione a riparazione o manutenzione avvenuta. Fermo restando l’obbligo di cui al primo comma terzo alinea del successivo art.60 sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi del presente dell’art.93 del X.X. 00 dicembre 1933, n.1775, i proprietari di un fondo i quali estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee del proprio fondo e le imprese familiari coltivatrici.sono compresi negli usi domestici l’innaffiamento dei giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l’abbeveraggio del bestiame. Le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l’acqua per uso agricolo, sono tenute esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi. Resta fermo quanto disposto dall’art.10 della legge n.650/1979 per l’installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
Obbligo di installazione del contatore. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate, che hanno per recapito la pubblica fognatura. l contatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore al quale compete la verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto e dell'apparecchio proposto e procede all'apposizione del sigillo di controllo. Tali utenti sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al Gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo. Modalità di esercizio: Prima dell'attivazione degli attingimenti, gli interessati dovranno comunicare al Gestore: • il tipo di contatore installato • la marca • la matricola • il numero di cifre • il diametro della tubazione Il Gestore provvederà per mezzo di propri incaricati alla sigillatura del misuratore il quale che non potrà essere manomesso se non previa autorizzazione rilasciata dal Gestore.
Obbligo di installazione del contatore. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura. I contatori devono essere installati a spese degli utenti, con tipologia indicata dal Gestore e successivo collaudo dello stesso, con manutenzione a cura dell'utente o direttamente dal Gestore con addebito dei costi all'utente. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento. Il Gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente. Tali utenti sono obbligati a mantenere integro il sigillo di controllo, consentendo al personale autorizzato dal Gestore l'accesso alla verifica e lettura del suddetto contatore e a segnalare tempestivamente eventuali guasti o blocchi, mantenendo integro il sigillo di controllo, e consentendo al personale autorizzato dal Gestore l'accesso alla verifica e lettura del suddetto contatore.

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