Separazione degli scarichi Clausole campione

Separazione degli scarichi. 1. Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue (nere) da quelle meteoriche (bianche), che non dovranno essere più convogliate nella fognatura nera.
Separazione degli scarichi. Per le nuove costruzioni o per le costruzioni esistenti oggetto di intervento di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia, è fatto obbligo di predisporre misure idonee a separare le acque reflue (nere) da quelle meteoriche (bianche). Tale obbligo sussiste altresì per tutte le costruzioni esistenti, nel caso in cui il Gestore intervenga a separare la preesistente rete fognaria di tipo misto. Nelle zone servite con sistema fognario separato, è obbligo dell’Utente finale immettere nella fognatura nera solo le acque nere in quanto è fatto divieto di immettere le acque bianche nelle fognature costruite e dedicate esclusivamente per il trasporto delle acque nere.
Separazione degli scarichi. 1. Per gli scarichi di acque reflue industriali è fatto obbligo separare le acque di processo da quelle di raffreddamento e dalle acque reflue domestiche.
Separazione degli scarichi. 1. A seguito della realizzazione ed entrata in esercizio di reti fognarie separate, dotate di sistemi di depurazione finale, i titolari degli scarichi già allacciati alla fognatura pubblica mista, devono provvedere a propria cura e spese alla separazione delle fognature nere e bianche all’interno della proprietà privata fino al punto di consegna. In questo caso il Gestore provvede a proprie spese ai collegamenti degli scarichi dal punto di consegna alle nuove condotte fognarie.
Separazione degli scarichi. Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue. Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo di separare le acque reflue (nere) da quelle di dilavamento meteorico (bianche). Tale obbligo riguarderà altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Gestore dovesse separare la preesistente rete fognaria a sistema misto. Il Gestore, per particolari condizioni tecniche o ambientali, potrà valutare l'emissione di diverse prescrizioni o deroghe.
Separazione degli scarichi. 1) Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i Titolari di scarichi in rete fognaria, di separare nel sistema fognario interno le acque di origine meteorica dalle acque reflue di origine diversa. In particolare è assolutamente vietato lo scarico delle acque reflue in fognatura bianca.
Separazione degli scarichi. Nelle zone servite da reti fognarie separate, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature è fatto obbligo di separare le acque reflue. Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto d’interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo di separare, fino ai rispettivi pozzetti da realizzarsi immediatamente a monte dell’immissione nel collettore fognario, le acque reflue (nere) da quelle di dilavamento meteorico (bianche). Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque meteoriche, in alcune zone del complesso produttivo, potrà essere richiesta la raccolta separata ed il successivo convogliamento nelle fognature, con modalità de definirsi caso per caso. Invece l’immissione nel collettore fognario avverrà, salvo prescrizioni della Società, tramite un’unica tubazione. Tale obbligo di separazione, fino ai rispettivi collettori fognari, riguarderà altresì tutti gli insediamenti esistenti nel caso in cui la Società dovesse separare la preesistente rete fognaria a sistema misto. La Società, per particolari condizioni tecniche o ambientali, potrà valutare l’emissione di diverse prescrizioni o deroghe.
Separazione degli scarichi. Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubbliche fognature di separare le acque reflue salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte dell’A.G.A.C. Tale separazione dovrà essere già attuata per gli insediamenti che si allacciano alla fognatura pubblica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il 19 agosto 1985 per gli insediamenti già allacciati alla fognatura. In particolare le acque bianche (pluviali, acque di raffreddamento, drenaggio, ecc.) dovranno essere immesse separatamente nella rete bianca. È comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.
Separazione degli scarichi. 1. NeIIe zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbIigo, a tutti i titoIari di scarichi in pubbIiche fognature, di separare Ie acque refIue (nere) da queIIe meteoriche (bianche), che non dovranno essere più convogIiate neIIa fognatura nera.
Separazione degli scarichi. Nella progettazione delle nuove urbanizzazioni e delle fognature private le reti di raccolta delle acque bianche e nere devono essere separate, salvo diverse prescrizioni o deroghe consentite dal Gestore del Servizio idrico integrato Per le aree di nuova edificazione che determinano un aumento delle portate di acque bianche incompatibile con il sistema fognario preesistente, dovranno essere adottati i provvedimenti previsti all’art. 18 per ricondurre lo scarico entro i limiti di accettabilità. In caso di rischi di sovraccarico idraulico alle pubbliche fognature, il Gestore del servizio può prescrivere: - lo smaltimento delle acque meteoriche per dispersione nella aree private scoperte. In tali situazioni il Gestore del servizio può anche richiedere che la pavimentazione delle aree cortilive venga realizzata con materiali e tecniche che consentano il drenaggio delle acque piovane attraverso il terreno; - l’installazione di sistemi di sicurezza anti-riflusso sulle fognature nere private. La manutenzione di tali sistemi è a carico del titolare dello scarico; conseguentemente il Gestore del servizio non risponde dei danni dipendenti dal malfunzionamento dei dispositivi suddetti. È fatta salva la facoltà del Gestore del Servizio di proporre al Sindaco o chi per esso delegato, l’emissione di ordinanze di separazione degli scarichi esistenti quando si renda necessario limitare l’afflusso di acque meteoriche in tratti fognari con limitata portata idraulica, o quando sia necessario regolamentare la qualità dello scarico per il corretto funzionamento dell’impianto di trattamento terminale.