Discordanze negli atti contrattuali Clausole campione

Discordanze negli atti contrattuali. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico. Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni. Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.
Discordanze negli atti contrattuali. 1. Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l’aggiudicatario di ciascun lotto adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:
Discordanze negli atti contrattuali. Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, il F.S. adempirà eseguendo la prestazione che, nell’ordine, risulta indicata da:
Discordanze negli atti contrattuali. Qualora venissero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi: In ogni caso vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del principio fondamentale della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo. Per ogni altra evenienza, troveranno inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Discordanze negli atti contrattuali. Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, lfAppaltatore adempirn le prestazioni che, nellfordine, risultano indicate dae
Discordanze negli atti contrattuali. Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'Aggiudicatario dovrà adempiere eseguendo le prestazioni secondo la scelta dell’Azienda Speciale. Nel caso che più alternative si riscontrassero nei diversi atti contrattuali, l'Aggiudicatario adempirà eseguendo la prestazione che, nell'ordine, risulta indicata da:
Discordanze negli atti contrattuali. Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l’Appaltatore adempirà le prestazione che, nell’ordine, risultano indicate da: •Contratto; • Capitolato Tecnico ed Allegati; •Atti progettuali e servizi offerti in sede di offerta o redatti nel corso dell’Appalto; •Il presente Capitolato Speciale di Appalto; In caso di contenzioso tra l'Amministrazione e l’Appaltatore circa l’esecuzione di interventi manutentivi, l’Appaltatore è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dall’Amministrazione, salvo il diritto di riserva.
Discordanze negli atti contrattuali. Ordine di validita’ degli atti contrattuali
Discordanze negli atti contrattuali. Nel caso di discordanze o di disposizioni alternative che si dovessero riscontrare nei diversi atti contrattuali, l’Appaltatore adempirà eseguendo la prestazione che, nell’ordine, risulta indicata da:
Discordanze negli atti contrattuali. Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, si applicheranno nell’ordine: Il Contratto/Concessione; Il Capitolato delle caratteristiche del servizio e di gestione, e relativi allegati; servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’Appalto.