Subappalti e subcontratti. Alle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983, nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. n. 159/2011. Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% della categoria prevalente oppure della/e eventuale/i categoria/e c.d. SIOS, calcolate con riferimento al prezzo del contratto. Sono interamente subappaltabili le categorie scorporabili e/o subappaltabili e/o affidabili a cottimo indicate nell'art. 17. L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto stesso. Qualora durante l'esecuzione l'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Esecutore possa avanzare pretese di risarcimento o di proroghe. L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L’Esecutore deve comunicare alla Società Assicuratrice che ha rilasciato la polizza CAR i lavori subappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. E dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto applicabile. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto. L’Esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%; nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente indicato l’importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subapp...
Subappalti e subcontratti. (qualora l’aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o lavori da subappaltare)
Subappalti e subcontratti. 1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto dell’articolo 105 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell’art. 89, comma 11 del Codice e del D.M. M.I.T. n. 248 del 10 novembre 2016, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Subappalti e subcontratti. Si precisa che con il termine “
Subappalti e subcontratti. Il ricorso a subappalti e subcontratti è ammesso con i limiti, le modalità e le condizioni
Subappalti e subcontratti. Data la natura e l’importo del servizio, nel caso specifico, viene fatto divieto di subappalto. =============================================== ART. 23 -
Subappalti e subcontratti. Sono assohutamente vietati, sotto pena di immediata risohuzione deh contratto per cohpa dehh'Esecutore e deh risarcimento in favore dehh’Appahtante di ogni danno e spesa, ha cessione deh contratto e h'affidamento in subappahto o in cottimo per ha reahizzazione dehh'intera prestazione o comunque per una quota superiore ah 40% dehh’importo comphessivo deh contratto. Non si configurano come attività affidate in subappahto he seguenti categorie di forniture o servizi, per he horo specificità:
Subappalti e subcontratti. Alle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983 nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. n. 159/2011 e dall’art. 105 D. Lgs 50/2016. Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. Non si configurano come attività affidate in subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità:
Subappalti e subcontratti. 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. (scegliere una delle seguenti opzioni)
Subappalti e subcontratti. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.