Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Multiprotezione R.C.
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
◼ Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
◼ Glossario
◼ Condizioni di Polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Indice
Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) pag. 2
Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative pag. 10
Modalità d’uso dei dati personali pag. 11
Diritti dell'interessato pag. 12
Glossario pag. 13
MULTIPROTEZIONE RC
Condizioni generali di contratto pag. 14
pag. 1
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I N D I C E
Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS).
Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni Generali
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni Sede e Direzione: Xxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx. 0
Telefono x00 00 00 00 00 - Fax x00 00 00 00 00 00
Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – (nr. verde 800.016611)
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984
Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014
Capogruppo del gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa*
Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 422,952.098 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 293,105.985 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.
“Avvertenza”
MULTIPROTEZIONE RC
Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 30 giorni prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto.
Termini e modalità per l’esercizio della medesima sono regolati dall’art. 7 della Sezione Condizioni Generali di Assicurazione.
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3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il Contratto qui descritto consiste in un Assicurazione a tutela dell’Assicurato per danni cagionati a terze persone per fatto derivante da una Responsabilità Civile inerente a fatti della Vita “privata”.
L’assicurazione è estesa anche a coprire le richieste di risarcimento derivante all’Assicurato per gli infortuni subiti sul lavoro da parte degli addetti mentre lavorano per conto dello stesso. Si rimanda agli articoli 1 e 2 delle norme che regolano la Sezione di Responsabilità Civile.
“Avvertenza”
Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli 3 - Persone non considerate nel novero di terzi, 4 - Esclusioni.
Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda all’art. 3 delle Condizioni Generali di assicurazione e alle previsioni dell’art. 1901 del Codice Civile.
“Avvertenza”
Il “Massimale” è l’importo contrattualmente stabilito e riportato in polizza che costituisce il limite entro il quale l’Impresa è obbligata a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
La polizza prevede ipotesi di sottolimiti, vale a dire in cui il limite entro il quale risponde viene ridotto rispetto al massimale pattuito: anche l’esistenza di sottolimiti è segnalata con carattere grassetto.
Tuttavia in accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza.
Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.
Esempio: Il massimale per la garanzia RCT è di 500.000 euro.
L’Assicurato, in conseguenza di un suo comportamento colposo che rientra nella garanzia prestata con la polizza, provoca ad un terzo un danno stimato in 828.000 euro.
L’Impresa assicuratrice corrisponde l’importo di 500.000 euro pari al massimale assicurato. L’Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori 328.000 euro (importo pari alla differenza tra l’ammontare del danno ed il massimale assicurato).
Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.
MULTIPROTEZIONE RC
La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’assicurato. Nel caso il danno venga liquidato per intero al terzo danneggiato, l’Impresa procederà al recupero della franchigia o scoperto richiedendola con apposito atto all’Assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.
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Richiamiamo in particolare l’attenzione sulle franchigie prevista dall’art. 1, che disciplina la Responsabilità civile verso i dipendenti: a differenza delle altre, non è espressa in un importo, ma in una percentuale di invalidità, ed a quanto indicato nel dettaglio agli art. 2 e 7 della Sezione Responsabilità Civile.
Esempio:
Franchigia
A) Franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 200,00 Indennizzo = 200,00 – 50,00 = € 150,00
B) Franchigia = € 50,00 Ammontare del danno = € 40,00
Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia Scoperto
A) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00 Indennizzo = 200,00 – 20,00 = € 180,00
B) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di € 30,00 Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00 Indennizzo = 200,00 – 30,00 = € 170,00
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo.
“Avvertenza”
Tuttavia in accordo tra le parti, per ogni sezione, possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio -
Nullità
“Avvertenza”
Il Contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.
MULTIPROTEZIONE RC
Si rimanda agli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.
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5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l’Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio.
In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni diverse, l’Impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.
Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.
Rimandiamo ai sopra citati articoli per gli aspetti di dettaglio.
“Avvertenza”
Non sono possibili esempi di aggravamento o diminuzione del rischio per la garanzia Responsabilità Civile prestata con il presente contratto
6. Premi
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.
A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.
Il premio è convenuto in cifra fissa ed è determinato in base al numero degli addetti.
“Avvertenza”
L’impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).
L’aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente:
• Frazionamento quadrimestrale: 4%
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• Frazionamento trimestrale: 5%
Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.
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E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore. “Avvertenza”
L’impresa o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell’Impresa medesima.
7. Rivalse
“Avvertenza”
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previsti dalla legge.
8. Diritto di recesso
“Avvertenza”
Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del Contraente sia in favore dell’Impresa.
Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 7 e 9, delle Condizioni Generali di Assicurazione e dell’art. 16 della nota informativa.
Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza.
Come specificato all’art. 17 della nota informativa, il contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.
Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
Nel caso di contratto poliennale Il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell’intero contratto.
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9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (parte legata all’esistenza della garanzia).
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L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa.
Ipotesi di decadenza contemplate in polizza.
La decadenza dal diritto all’indennizzo per i casi previsti all’art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
La decadenza dal diritto di disdettare il contratto o recedere dallo stesso qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza o fissato ai sensi di legge.
La decadenza dal diritto di disdettare il contratto per sinistro qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza o fissato ai sensi di legge.
10. Legge Applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.
11. Regime fiscale
Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.
Tassazione del Premio
Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del Contraente pari all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.
Detrazione Fiscale
Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE, RECLAMI E CONTROVERSIE RELATIVE AL CONTRATTO
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
“Avvertenza”
In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall’ articolo 8 e seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione.
13. Reclami
MULTIPROTEZIONE RC
Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 2 – 00000 Xxxxxx (e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – fax. 0000000000).
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X X X X
X X X O R M A T I V A
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx.
Devono essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:
a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.
In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all’Impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’Impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – xxx X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx;
d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
14. Arbitrato
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.
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Avvertenza
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:
• contattare il numero verde 800.016611;
• inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
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15. Mediazione obbligatoria
Per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati.
Si rimanda per dettagli all’articolo 9 “Foro competente e mediazione obbligatoria” .
16. Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx. In tal caso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
17. Facoltà dell’Impresa di modificare il premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente
Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l’impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza.
La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata dal Contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.
Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
MULTIPROTEZIONE RC
L’Amministratore Delegato
Xxxxxxx Xxxxxxx
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell’Impresa – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire:
- Codice fiscale (o Partita IVA);
- un indirizzo e-mail valido;
e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.
Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.01.66.11.
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Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
MULTIPROTEZIONE RC
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6).
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.
4 Sono i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., a Mapfre Asistencia S.a. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o all’Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
• ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
• organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati –, quali:
- assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 – Roma), per la
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Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.
Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità.
Modalità d’uso dei dati personali
I dati sono trattati (7) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
MULTIPROTEZIONE RC
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- assicurazioni R.C. generale: Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 – Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
• CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 00198 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
• commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
• IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, istituito ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012 n. 135;
• nonché altri soggetti, quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria – Banca d’Xxxxxx (Xxxxx Xxxxxx, 00 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Xxxxxxx Xxxxxxxx 38, 00143 - Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
• CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Xxxxxxx, 3 – Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216;
• Ministero del lavoro e della previdenza sociale (via Veneto, 56 – Roma), ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Xxxx il Grande, 21 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 – Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
• Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l’assicurato);
• Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.
7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
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Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).
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Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. Assistenza Clienti, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx (N° verde 800.016.611 e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) (10).
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti ”titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella
c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
10L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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Glossario
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Dimora abituale
Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.
Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
Impresa
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Risarcimento
La somma dovuta dall’Impresa ai terzi danneggiati in caso di sinistro.
Scoppio
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Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Vita privata
Tutte le attività, escluse quella lavorativa principale, secondaria ed occasionale.
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G L O S S A R I O
Condizioni generali di assicurazione
1 - Premessa
I fabbricati devono essere adibiti a dimora abituale e per almeno ¾ della superficie dei piani ad abitazioni civili e uffici.
2 - Forma delle comunicazioni
Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione dell’Impresa.
3 - Decorrenza dell’assicurazione
L’assicurazione decorre dalle ore 24 della data effetto indicata sul certificato di assicurazione sempreché risulti versato il relativo premio.
Per le rate successive alla prima valgono le condizioni previste dalla Legge (vedasi art. 1901 Cod. Civ).
4 - Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. Il mancato pagamento del premio determina la sospensione del contratto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
La sottoscrizione della presente polizza, indipendentemente dalla stipulazione di altre assicurazioni pubbliche o private, presenti o future, impegna il Contraente a mantenere in vita la polizza stessa per tutta la durata pattuita ed a pagare le rate di premio alle scadenze convenute.
5 - Modifiche dell’assicurazione e trasloco delle cose assicurate
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente/Assicurato deve darne preventivo avviso alla Vittoria Assicurazioni S.p.A.; in tale circostanza le garanzie di polizza, per un periodo massimo di 10 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente/Assicurato.
Trascorso tale termine le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione. Restano salve le esclusioni previste alle singole Sezioni.
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6 - Dolo e colpa grave
L’Impresa risponde dei danni indennizzabili/risarcibili a termini di polizza, determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge, compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato designato sulla polizza, nonché il personale domestico in genere.
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7 - Proroga della polizza
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.
8 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
9 - Foro competente e mediazione obbligatoria
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente
La parte che viene chiamata in mediazione (sia Xxxxxxxx, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (online), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
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Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
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10 - Possibile recesso dalla polizza a seguito di pagamento di sinistro
Dopo il secondo pagamento di sinistro, fino al 60° giorno dal pagamento stesso le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
L’Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla data di tale scadenza.
Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dall’Impresa messo a disposizione del Contraente.
11 - Possibilità dell’Impresa di adeguare le condizioni di premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente
Qualora le tariffe applicate dall’Impresa per la presente polizza subissero modificazioni, l’Impresa ha la facoltà di applicare le nuove tariffe a partire dalla scadenza annuale successiva al tempo in cui le modificazioni sono intervenute, comunicando al Contraente la variazione di premio almeno 60 giorni prima della predetta scadenza annuale.
Nel caso in cui il Contraente non accettasse le modificazioni di premio proposte, avrà la facoltà di risolvere il rapporto assicurativo astenendosi dal pagamento del premio; in caso contrario la polizza si intende rinnovata alle nuove condizioni di premio comunicate dall’Impresa.
12 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.
13 - Riduzione somma assicurata a seguito di sinistro
Qualora, a seguito di pagamento del sinistro una delle parti decidesse di recedere dalla polizza così come previsto al precedente art. 9 - Possibile recesso dalla polizza a seguito di pagamento di sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso l’Impresa mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa alla somma ancora assicurata e per il periodo di rischio non corso.
14 - Buona fede
MULTIPROTEZIONE RC
La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Sezione Responsabilità Civile
1 – Rischi assicurati
L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente ed i familiari con lui conviventi, fino ad un massimale di Euro 250.000,00 per sinistro e complessivamente per tutte le garanzie previste dalla Sezione Responsabilità Civile, fermo restando in ogni caso le esclusioni di cui al successivo art. 4 della presente Sezione, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni corporali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata.
L’assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:
• FIGLI MINORI, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri familiari. La responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi con il Contraente,si intende in questo caso assicurata;
• MINORI e PERSONE “ALLA PARI”, temporaneamente ospiti degli Assicurati;
• BABY SlTTER e ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI, anche se prestatori d’opera occasionali;
• INCAPACI DI INTENDERE E VOLERE (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli Assicurati.
Inoltre, per quanto relativo alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Impresa si obbliga nei limiti del massimale previsto:
a) al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare all’INAIL per l’azione di rivalsa spettante al predetto Istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 Febbraio 2000 n° 38;
b) al risarcimento in favore del prestatore di lavoro infortunato, o agli aventi causa di questi in caso di suo decesso, per le voci di danno ai predetti spettanti, purchè l’infortunio abbia determinato la morte od un’invalidità permanente, calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” approvata con Decreto Ministeriale 12 Luglio 2000, non inferiore al 6%;
c) al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, “personale a ore”, “baby sitter” e “persone alla pari”, non soggetti all’obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124.
2 - Precisazione circa la portata della garanzia
Fermo restando quanto convenuto al precedente art. 1 - Rischi assicurati, nonché al successivo art. 4 - Esclusioni, la garanzia opera anche per:
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• conduzione dei locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria, del Contraente, compresa l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi;
• danni derivanti da spargimento d’acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui al punto precedente;
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• proprietà ed uso di apparecchi domestici, compresi fonoaudiovisivi e - limitatamente alle lesioni corporali - i danni a terzi derivanti da incendio, scoppio ed esplosione degli stessi;
• intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande avariati;
• utenza della strada in qualità di pedone;
• proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l’assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purchè aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili, ma esclusi tutti i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n° 209 del 07 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni);
• pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito, compresi i danni derivanti da incendio, scoppio, esplosione, ma esclusi tutti i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n° 209 del 07 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni);
• partecipazione del Contraente o dei Familiari conviventi, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Xxxxxxxxxxx, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, intendendosi altresì compresa la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
• proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela;
• esercizio di attività ricreative non retribuite, escluse la pratica dell’aeromodellismo e l’attività venatoria;
• esercizio di sport in qualità di dilettante, esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici;
• proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro “a segno” e “a volo”, ma escluso l’uso delle stesse per l’attività venatoria;
• uso o guida da parte dei figli minori di veicoli o natanti a motore, non in usufrutto o di proprietà degli Assicurati, od agli stessi locati, nel caso di azione di rivalsa della società assicuratrice di tali mezzi;
• proprietà, uso o possesso di animali domestici.
a) PROPRIETÀ DI CANI E CAVALLI
La garanzia comprende anche i danni derivanti dalla proprietà, uso o possesso di cani e di cavalli, fatta eccezione per i danni subiti dal cavaliere.
La garanzia comprende altresì la responsabilità delle persone che, pur non risultando assicurate, hanno in consegna i predetti animali, ma non svolgono professione che comporti detta consegna.
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Relativamente alle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di volta in volta identificati da apposita ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE - Tutela dell'incolumità pubblica dall’aggressività di cani - la franchigia prevista al successivo art. 7 - Franchigie, si intende elevata da Euro 52,00 a Euro 200,00.
In caso di sinistro avvenuto in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora il proprietario o il detentore del cane non abbia utilizzato il guinzaglio o la
museruola, ovvero di entrambi, previsti dall’art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954 n. 320, la predetta franchigia viene elevata a Euro 500,00.
b) PROPRIETA’ DEL FABBRICATO
L’impresa si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, nei limiti del massimale previsto al precedente art. 1 - Rischi assicurati ed eccettuati i casi esclusi di cui al successivo art. 4 - Esclusioni, delle somme che gli stessi siano tenuti a pagare per la responsabilità civile loro derivante in qualità di proprietari dell’unità immobiliare indicata all’ubicazione del rischio.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al fabbricato stesso, ferma la franchigia di cui al successivo art. 7 - Franchigie.
Se l’abitazione fa parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali gli Assicurati devono rispondere in proprio, quanto la quota a loro carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.
La garanzia opera anche per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio della committenza, di lavori di straordinaria manutenzione (anche se rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96) dei locali di cui all'ubicazione del rischio indicata sul simplo di polizza.
Anche per la presente garanzia si intende confermato il disposto dell’art. 13 - Buona Fede delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Xxxxx restando quanto convenuto ai precedenti artt. 1 - Rischi Assicurati e 2 - Precisazione circa la portata della garanzia, lettera b) Proprietà del fabbricato, nonché al successivo art. 4 - Esclusioni, la garanzia opera anche per:
• i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, purché di superficie complessiva non superiore a 8.000 metri quadrati - anche tenuti a giardino o parco - e delle relative strade private, attrezzature per giochi, piscine, recinzioni in genere,compresi cancelli anche automatici, alberi anche di alto fusto;
• i danni cagionati a terzi: a seguito di caduta di neve non rimossa tempestivamente dalle coperture del fabbricato.
3 - Persone non considerate nel novero dei terzi Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione:
a) il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente;
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b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito al precedente art. 1 - Rischi Assicurati, limitatamente alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.
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4 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni derivanti da:
a) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
b) inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
c) furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo eccettuati, per i danni da incendio, quelli avvenuti durante la pratica del campeggio svolto come indicato al precedente art. 2 – Precisazioni circa la portata della garanzia;
d) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente art. 2 – Precisazioni circa la portata della garanzia;
e) pratica dell’aeromodellismo, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall’esercizio dell’attività venatoria;
f) proprietà di immobili diversi da quello indicato all’ubicazione del rischio;
g) espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96 (salvo quanto previsto alla Sezione Responsabilità Civile, se operante);
h) proprietà, uso e possesso di animali non domestici;
i) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
j) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
k) trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
L’assicurazione non vale per i danni:
l) a cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:
m) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
n) da campi elettromagnetici.
5 - Estensione territoriale
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L’assicurazione vale per i danni che si verifichino in tutto il mondo.
6 - Pluralità di assicurati
La garanzia viene prestata nel limite dei massimali convenuti in polizza per ogni sinistro, limite che resta a tutti gli effetti anche nel caso siano coinvolti più Assicurati.
Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per l’eccedenza, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati la garanzia opera solo a favore del primo.
7 - Franchigie
L’Impresa risarcisce i danni detraendo per ogni sinistro le seguenti franchigie:
• danni da spargimento d’acqua, Euro 52;
• proprietà o uso di cani e cavalli, Euro 52.
8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta ai danneggiati superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l’Impresa e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
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L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.
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Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers. - P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: Italia 20149 Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capo- gruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
PB 058.191RC.0312 - MULTIPROTEZIONE R.C.