STATUTO
STATUTO
ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO SINDACALE DEL 20 SETTEMBRE 2016
Impegnati per far crescere le Imprese e le maestranze edili che faranno crescere il settore delle costruzioni della Provincia di Rovigo
Comitato Paritetico Territoriale
- Rovigo -
Ente Scuola Edile
- Rovigo -
Progettazione ed erogazione di servizi professionali formativi e consulenziali certificati in qualità
STATUTO DELL’ENTE PARITETICO ASSISTEDIL - ROVIGO
ART. 1 - DENOMINAZIONE Facciata 1
ART. 2 - COSTITUZIONE Facciata 1
ART. 3 - ISCRIZIONE E ASSOCIAZIONE Facciata 1/2
ART. 4 - PARTECIPAZIONE AL SISTEMA PARITETICO PER LA FORMAZIONE E
LA PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Facciata 2
ART. 5 - SCOPI STATUTARI Facciata 2/3
ART. 6 - ATTIVITÀ DELL’ENTE Facciata 3/5
ART. 7 - INTERVENTO SUI LUOGHI DI LAVORO Facciata 5/6
ART. 8 - SEDE E DURATA Facciata 6
ART. 9 - RAPPRESENTANZA LEGALE Facciata 6
ART. 10 - ENTRATE Facciata 6/7
ART. 11 - USCITE Facciata 7
ART. 12 - PATRIMONIO SOCIALE Facciata 7
ART. 13 - ORGANI Facciata 8
ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Facciata 8/10 ART. 15 - PRESIDENTE-VICE-PRESIDENTE-COMITATO DI PRESIDENZA Facciata 10 ART. 16 - CONSIGLIO GENERALE Xxxxxxxx 11/12
ART. 17 - COMMISSIONI Facciata 12
ART. 18 - COLLEGIO SINDACALE Facciata 12/13
ART. 19 - DIRETTORE Facciata 13
ART. 20 - PERSONALE DELL’ENTE Facciata 14
ART. 21 - ESERCIZIO E BILANCI Facciata 14
ART. 22 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Facciata 15
ART. 23 - MODIFICHE DELLO STATUTO Facciata 15
ART. 24 - CONTROVERSIE Facciata 15
ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE Facciata 15
XXXXXXXXXX - XXXXXX
ENTE PARITETICO TERRITORIALE UNIFICATO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, LA SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO ED I SERVIZI AL LAVORO
STATUTO
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Denominazione
• L’Ente paritetico unificato ASSISTEDIL, già costituito in data 1 Ottobre 2002, continua la propria attività con la medesima denominazione per i compiti fissati nel presente Statuto che sostituisce ad ogni effetto quello precedentemente in vigore.
ARTICOLO 2
Costituzione
1. Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituito, in forma di Associazione l’Ente paritetico territoriale unificato per la formazione professionale, la formazione per la prevenzione infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro ed i servizi al lavoro per il settore dell’edilizia ed affini della Provincia di Rovigo denominato ASSISTEDIL (di seguito indicato Ente).
2. L’Ente non ha scopo di lucro.
3. L’Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati in sede nazionale fra A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le Federazioni dei lavoratori: FeNEAL / U.I.L., FILCA / C.I.S.L. e FILLEA / C.G.I.L., nonché quelli stipulati in sede di contrattazione territoriale di secondo livello tra A.N.C.E. territoriale e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori: FeNEAL / U.I.L., FILCA / C.I.S.L. e FILLEA / C.G.I.L.
Le norme di costituzione e statutarie dell’Ente sono stabilite esclusivamente di predetti contratti ed accordi collettivi stipulati in sede nazionale e, nell’ambito di quanto ivi previsto, dai contratti ed accordi collettivi stipulati in sede di contrattazione territoriale di secondo livello.
I predetti contratti ed accordi collettivi determinano direttamente effetti nei confronti dell’Ente.
4. L’Ente costituisce per l’edilizia l’Organismo paritetico di cui all’art. 2 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 3
Iscrizione e associazione
1. Sono iscritti e associati all’Ente tutte le Imprese datrici di lavoro e tutti i lavoratori che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 2 e che versano le contribuzioni all’Ente stabilite dai medesimi contratti e accordi collettivi.
2. L’iscrizione e l’associazione del lavoratore all’Ente cessa:
a) per morte dell’iscritto;
b) per trasferimento dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato alla osservanza dei contratti ed accordi collettivi di cui all’articolo 2;
c) per cessazione dell’attività lavorativa dell’iscritto per qualsiasi motivo o causa.
3. L’iscrizione e l’associazione dell’Impresa all’Ente cessa:
a) per il venir meno dell’applicazione dei contratti ed accordi collettivi di cui all’articolo 2;
b) per cessazione dell’attività lavorativa per qualsiasi motivo o causa.
4. I contributi riscossi dall’Ente non sono trasmissibili ad altri soggetti per atto tra vivi e non sono rivalutabili.
5. In caso di cessazione dell’iscrizione, l’iscritto non ha diritto alla restituzione delle contribuzioni e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Ente.
6. Le Imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall’Ente.
7. Le Imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati hanno l’obbligo di versare le contribuzioni all’Ente stabilite dai contratti ed accordi collettivi di cui all’articolo 2.
8. Le Imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati sono rappresentati nel Consiglio di Amministrazione di cui all’articolo 14 e nel Consiglio Generale di cui all’articolo 16, nel rispetto del principio di pariteticità, rispettivamente dai componenti nominati dall’A.N.C.E. territoriale e dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori FeNEAL / U.I.L., FILCA / C.I.S.L. e FILLEA / C.G.I.L., secondo un principio di democrazia rappresentativa fondata sul mandato, in base alle regole statutarie delle medesime, che disciplinano i rispettivi rapporti associativi e garantiscono il principio di democraticità comprendente il diritto di voto dei rispettivi associati e il diritto di nomina dei rispettivi organi amministrativi.
ARTICOLO 4
Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L’Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione dal FORMEDIL nazionale e dalle sue articolazioni regionali e, per la prevenzione infortuni salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dalla C.N.C.P.T. e dai suoi coordinamenti regionali.
2. L’Ente fa parte del sistema bilaterale delle costruzioni SBC, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all’articolo 2 del presente Statuto.
3. L’Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai C.C.N.L. di settore e mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guida operative emanate dagli Enti nazionali di riferimento.
ARTICOLO 5
Scopi statutari
1. L’Ente attua ogni compito affidatogli dai contratti ed accordi collettivi di cui all’articolo 2 del presente Statuto.
2. L’Ente, nell’area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l’organizzazione e l’attuazione, nel proprio ambito territoriale, di:
⮚ iniziative di orientamento e obbligo formativo per i giovani in diritto-dovere di istruzione;
⮚ iniziative di formazione continua e superiore;
⮚ qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per apprendisti, operai, impiegati amministrativi e tecnici, quadri, giovani che entrano nel settore e liberi professionisti, secondo le esigenze di mercato del lavoro.
3. L’Ente inoltre fornisce consulenze alle Imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.
4. All’Ente sono attribuite altresì, funzioni nell’ambito dei servizi al lavoro allo scopo di attivare iniziative volte a favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro attraverso il sistema di autorizzazioni presso le competenti pubbliche amministrazioni. In tale ambito, l’Ente sviluppa i servizi di Borsa Lavoro (XXXX.xx), quale strumento di facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell’ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all’articolo 2 del presente Statuto.
5. L’Ente, nell’area della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro e in generale il miglioramento dell’ambiente di lavoro, attivando:
⮚ proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative;
⮚ lo sviluppo di servizi di supporto a Imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria
⮚ l’effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le Imprese, nell’individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro;
⮚ l’attuazione delle procedure dell’asseverazione con il rilascio del relativo attestato.
6. Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l’Ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di Xxxx e Aziende, attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle Imprese e dei lavoratori del settore.
7. L’Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità.
ARTICOLO 6
Attività dell’Ente
1. Per realizzare gli scopi e i fini di cui al precedente articolo 5, l’Ente si avvale:
⮚ della propria struttura tecnica;
⮚ delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell’edilizia, stipulato tra le Parti Sociali nazionali di cui all’articolo 2;
⮚ di soggetti pubblici e privati competenti in materia.
2. Tenuto conto anche delle normative nazionali e regionali, l’Ente può sviluppare collaborazioni strutturate, anche in forma di rete, con la Regione Veneto e altri Enti pubblici e privati nell’ambito della Regione del Veneto, al fine di integrare istruzione e formazione, rendere più efficaci i servizi all’impiego, migliorare le capacità di inserimento lavorativo, promuovere e favorire la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro e il miglioramento dell’ambiente di lavoro.
3. L’Ente nell’attuare ogni compito affidatogli dai contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 2 del presente Statuto, esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione del Veneto.
4. Le attività dell’Ente si esplicano principalmente in tre aree operative - formazione, sicurezza e salute, servizi al lavoro - strettamente integrate tra di loro.
5. In particolare, nell’area della formazione, l’Ente promuove, organizza e/o attua attività di orientamento e formazione, di cui al comma 2 dell’articolo 5, che saranno rivolte di massima a:
a) giovani in obbligo di formazione;
b) giovani inoccupati o disoccupati da avviare o da reinserire al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori comunitari ed extracomunitari;
c) giovani neo diplomati e neo laureati;
d) giovani assunti con contratti di apprendistato;
e) lavoratori somministrati od il cui contratto è disciplinato in base alla normativa vigente;
f) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente di Imprese edili;
g) lavoratori in mobilità;
h) lavoratori in disoccupazione;
i) lavoratori in C.I.G.;
l) datori di lavoro;
m) professionisti di settore.
6. Inoltre l’Ente promuove, organizza e/o attua attività di formazione specifica ed integrante per la sicurezza.
7. In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori cui aderiscono quelle territoriali di cui all’articolo 2, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, tale formazione si rivolge prioritariamente a:
a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
c) lavoratori somministrati od il cui contratto è disciplinato in base alla normativa vigente;
d) tecnici, caposquadra, capo cantiere e preposti;
e) lavoratori occupati;
f) tecnici dell’Ente;
g) soggetti interessati o comunque adibiti allo svolgimento delle specifiche funzioni di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni:
o coordinatori in materia di sicurezza e salute;
o responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
o rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
o addetti alla gestione delle emergenze;
o datori di lavoro.
8. Inoltre, in via eccezionale ed occasionale, l’Ente, con lo scopo di perseguire i fini statutari nell’ambito della formazione, può organizzare attività internazionale riferite a:
a) progetti di mobilità per studenti;
b) progetti di mobilità per personale e professionisti coinvolti nella formazione professionale;
c) partenariati strategici;
d) alleanze della conoscenza;
e) alleanze delle abilità settoriali.
9. Nell’area della sicurezza, di cui al comma 5 dell’articolo 5, l’Ente:
a) suggerisce l’adozione di iniziative dirette:
o allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica;
o all’introduzione e allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia;
o all’attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;
o a promuovere iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
b) esamina e studia i problemi inerenti la prevenzione, l’igiene e le condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, anche sulla base delle segnalazioni che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell’Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
c) esercita, con le procedure di cui al successivo articolo 7, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di Legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
d) sviluppa ogni attività di ricerca utile per la prevenzione, l’igiene del lavoro e il miglioramento dei luoghi di lavoro, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle Imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse;
e) svolge i compiti di organismo paritetico previsti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008; n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare quelli indicati dall’articolo 51 tra i quali il rilascio dell’attestazione
dell’asseverazione dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 dello stesso Decreto Legislativo;
f) organizza anche attività formative specifiche a favore di RLS e RLST.
10. L’Ente provvede all’istituzione e conservazione di una “anagrafe” dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell’Ente, e rilascia una certificazione dell’avvenuta formazione.
11. Nel campo dei servizi al lavoro, di cui al comma 4 dell’articolo 5, l’Ente:
a) svolge le attività ed i servizi della “BORSA DEL LAVORO (XXXX.xx) come previsto dal C.C.N.L. delle Imprese edili ed affini per la gestione e l’implementazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, rispondente alle esigenze del mercato e del settore;
b) svolge prestazioni di informazione e assistenza alle Imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali, l’orientamento della richiesta - offerta di lavoro dei lavoratori, la certificazione dei crediti formativi, l’ingresso dei lavoratori stranieri (attraverso la formazione all’estero, l’inserimento e il collocamento nel settore), la possibilità per le persone di consultare gratuitamente le offerte nonché la possibilità per le Imprese di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione pubblicati presso gli sportelli costituiti dall’Ente medesimo;
c) svolge prestazioni e servizi di informazione e accesso al sistema dei servizi al lavoro delle Regione Veneto, consulenza e mediazione per l’incontro domanda e offerta di lavoro che comprende sia attività specifiche per il lavoratore dalla presa in carico all’accompagnamento al lavoro, sia attività specifiche per il datore di lavoro dalla ricerca e raccolta di richieste di personale alla selezione dello stesso, di formazione professionale e di progetti individuali e misure di accompagnamento al lavoro. Per la realizzazione dei servizi l’Ente opera in regime di convenzione con i competenti Enti pubblici e operatori accreditati secondo la normativa vigente in materia di occupazione e mercato del lavoro;
d) fornisce le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e Imprese, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo;
e) svolge i propri servizi senza oneri per i lavoratori, osserva le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e al divieto di indagine sulle opinioni.
12. L’attività dell’Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti degli Organismi paritetici nazionali di coordinamento, e delle loro eventuali articolazioni regionali.
13. L’attività dell’Ente è rivolta a Imprese e lavoratori iscritti e associati all’Ente, di cui all’articolo 3.
14. Gli eventuali corrispettivi specifici non potranno superare i costi di diretta imputazione. In via non prevalente, l’attività dell’Ente può essere rivolta, verso corrispettivo, anche a soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente.
15. Per l’eventuale attività commerciale esercitata in via non prevalente, l’Ente ha l’obbligo di tenere apposita contabilità separata.
16. L’Ente, in tutte le materie di competenza, potrà essere editore di uno specifico notiziario periodico o di pubblicazioni da distribuire alle Imprese e ai lavoratori.
17. L’Ente può acquisire immobili, partecipare alla costituzione di Società di qualsiasi tipo, acquisire partecipazioni in Società, qualora tali operazioni siano finalizzate alla ottimizzazione degli scopi dell’Ente.
ARTICOLO 7
Intervento sui luoghi di lavoro
1. Per le attività nell’area della sicurezza di cui alla lettera d) dell’articolo 6, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento degli interventi sui luoghi di lavoro compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente e tenuto conto dei parametri minimi tali da garantire l’operatività degli Enti paritetici determinati dai contratti ed accordi collettivi stipulati in sede nazionale.
2. I tecnici incaricati della visita nei luoghi di lavoro, hanno il compito di fornire chiarimenti e consigli ai titolari o legali rappresentanti dell’Impresa e ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune indicando i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore dell’Ente.
3. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l’attuazione delle misure suggerite.
4. Sulle relazioni dei tecnici sono informati, tramite il Direttore, il Comitato di Presidenza, al quale compete di valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché alla apposita Commissione costituita ai sensi dell’articolo 17 del presente Statuto.
5. Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’articolo 2 per le iniziative del caso.
6. Le procedure di cui sopra non esonerano le Imprese dalle loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o precisazioni che fossero loro impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla Legge.
ARTICOLO 8
Sede e durata
1. L’Ente ha sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xx xx 00.
2. La durata dell’Ente è indeterminata nel tempo.
ARTICOLO 9
Rappresentanza legale
• La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO II CONTRIBUTI E PRESTAZIONI
ARTICOLO 10
Entrate
• Le entrate dell’Ente sono costituite da:
a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’articolo 2 e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori territoriali;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell’Ente;
e) contributi e finanziamenti di altri Enti paritetici e altri Enti privati, Enti pubblici nazionali ed internazionali, pubbliche Amministrazioni e Ministeri;
f) entrate da convenzioni con Ministeri, pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici;
g) eventuali corrispettivi derivanti da prestazione di servizi;
h) proventi derivanti da eventuali partecipazioni in Società ed Enti, interessi e proventi finanziari derivanti dall’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell’Ente.
ARTICOLO 11
Uscite
1. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione o il movimento di risorse finanziarie dell’Ente deve essere effettuato con firma congiunta del Presidente e del Vice-Presidente.
2. I singoli atti amministrativi dell’Ente concernente l’erogazione delle spese, l’incasso dei contributi, il loro movimento, le relative operazioni di banca, nonché la gestione e l’impiego delle risorse finanziarie devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vice-Presidente.
ARTICOLO 12
Patrimonio sociale
1. Il patrimonio dell’Ente è costituito da:
a) un Fondo di dotazione iniziale in deposito monetario di importo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00), che dovrà essere conservato integralmente nel suo ammontare;
b) un Fondo patrimoniale iniziale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia di terzi che instaurano rapporti con l’Ente, in deposito monetario di importo pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), che dovrà essere conservato integralmente nel suo ammontare;
c) altre poste di netto e riserve iniziali, di importo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), che potranno essere utilizzate per copertura di perdite di esercizio o destinate a formare speciali riserve.
2. Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per incrementare predetti Fondi e Riserve e/o per costituire nuove Riserve, secondo le modalità da determinarsi dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3. In relazione alle finalità dell’Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché Fondi, Riserve o Capitale, durante la vita dell’Ente;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organo di controllo di cui all’articolo 3 - comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n° 662.
4. Inoltre, è fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.
TITOLO III
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELL’ENTE
ARTICOLO 13
Organi
1. Sono Organi dell’Ente:
• il Presidente;
• il Vice-Presidente;
• il Comitato di Presidenza;
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Consiglio Generale;
• il Collegio Sindacale.
2. Gli Organi dell’Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
ARTICOLO 14
Consiglio di Amministrazione
A) COMPOSIZIONE
• L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da 12 (dodici) componenti, nominati rispettivamente in rappresentanza delle Imprese datori di lavoro e dei lavoratori:
⮚ 6 (sei) dall’A.N.C.E. territoriale di cui all’articolo 2;
⮚ 6 (sei) dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori: Fe.X.X.X.X.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di cui all’articolo 2.
B) DURATA DELL’INCARICO
1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
È data però facoltà alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori designati di provvedere alla loro sostituzione per gravi motivi anche prima dello scadere del mandato.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per 3 (tre) volte consecutive non partecipino alle sedute.
C) GRATUITÀ DELLE CARICHE
• Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto indicato all’articolo 16 - lettera D).
D) ATTRIBUZIONI
1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.
2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:
2.1. predispone il Bilancio Consuntivo, con una relazione sulla gestione e la proposta sul risultato di esercizio, nonché il Piano Previsionale delle entrate e delle uscite dell’Ente, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale;
2.2. definire il piano generale delle attività dell’Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati sulla base delle disponibilità finanziarie dell’esercizio e sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione;
2.3. amministrare i contributi contrattuali per la formazione e la sicurezza territoriale ed il patrimonio dell’Ente;
2.4. gestire l’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell’Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto;
2.5. costituire Commissioni ai sensi del successivo articolo 17 - comma 4, cui demandare lo studio preliminare e la valutazione di ogni questione che il Consiglio stesso ritiene rilevante ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente Statuto e richiederne l’elaborazione di proposte;
2.6. emanare ogni adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all’articolo 2;
2.7. stabilire, su proposta del Comitato di Presidenza, l’organigramma e l’organico del personale; assumere e licenziare il personale dell’Ente;
2.8. deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali, compresi gli incarichi a docenti, tecnici e consulenti;
2.9. accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d’ogni sorta nei pubblici Registri ipotecari censuari e del Gran Libro del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali; transigere o compromettere in arbitri o amichevoli compositori; promuovere o sostenere liti, recederne, appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili; costituire Società, acquisire e alienare partecipazioni, qualora tali operazioni siano finalizzate all’ottimizzazione degli scopi dell’Ente.
Le relative deliberazioni saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;
2.10. promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell’Ente;
2.11. compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.
3. Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei componenti, può decidere di sottoporre alle decisioni del Consiglio Generale alcuni argomenti.
E) CONVOCAZIONI
1. il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vice-Presidente o da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale;
2. la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno;
3. l’avviso può essere redatto sia su supporto cartaceo che magnetico e può essere spedito, oltre che via posta, anche mediante fax o posta elettronica;
4. In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 2 (due) giorni;
5. alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma, il Direttore.
F) DELIBERAZIONI
1. per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti;
2. ciascun componente ha diritto ad 1 (uno) voto;
3. le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti;
4. delle adunanze viene redatto verbale dal Direttore o da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vice-Presidente.
ARTICOLO 15
Presidente - Vice-Presidente - Comitato di Presidenza
PRESIDENTE
Uno fra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall’A.N.C.E. territoriale di cui all’articolo 2 assume, su designazione dell’Associazione medesima, la funzione di Presidente sia del Consiglio di Amministrazione che del Consiglio Generale di cui all’articolo 16 e seguenti;
1. spetta al Presidente di:
a) rappresentare l’Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
b) sovraintendere all’applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale e presiedere le adunanze;
2. il Presidente ha la firma sociale;
3. in caso di necessità, assenza o impedimento, il Presidente può delegare per iscritto parte delle sue funzioni ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall’A.N.C.E. territoriale di cui all’articolo 2.
VICE-PRESIDENTE
Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori: Fe.X.X.X.X.-U.I.L., F.I.L.C.A.-
C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di cui all’articolo 2 assume, su designazione di queste, la funzione di Vice-Presidente sia del Consiglio di Amministrazione che del Consiglio Generale di cui all’articolo 16 e seguenti;
1. spetta al Vice-Presidente di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni;
2. in caso di necessità, assenza o impedimento, il Vice-Presidente può delegare per iscritto parte delle sue funzioni ad altro componente il Consiglio di Amministrazione, fra quelli designati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all’articolo 2
COMITATO DI PRESIDENZA
1. il Presidente e il Vice-Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza;
2. il Presidente, come già specificato nel presente articolo, ha la rappresentanza legale dell’Ente;
3. il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:
a) curare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione seguendone l’esecuzione;
b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell’Ente;
c) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore di cui al successivo articolo 19;
d) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, l’organigramma e l’organico del personale con relative assunzioni o licenziamenti;
e) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei docenti, tecnici e consulenti;
f) sovrintendere al lavoro delle Commissioni di cui al successivo articolo 17;
4. gli atti di gestione delle risorse finanziarie dell’Ente sono firmati congiuntamente dal Presidente e dal Vice- Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
5. per la durata dell’incarico del Comitato di Presidenza, valgono le disposizioni previste dall’articolo 14 del presente Statuto relative al Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 16
Consiglio Generale
A) COMPOSIZIONE
1. Il Consiglio Generale è costituito complessivamente da 18 componenti nominati rispettivamente in rappresentanza delle Imprese datori di lavoro e dei lavoratori:
⮚ 9 (nove) dall’A.N.C.E. territoriale di cui all’articolo 2;
⮚ 9 (nove) dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori: Fe.X.X.X.X.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., di cui all’articolo 2.
2. Sono membri del Consiglio Generale i componenti del Consiglio di Amministrazione.
B) DURATA DELL’INCARICO
1. Il Consiglio Generale dura in carica 3 (tre) anni.
2. I membri del Consiglio Generale possono essere riconfermati.
È data però facoltà alle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori designanti di provvedere alla loro sostituzione per gravi motivi anche prima dello scadere del mandato.
I membri del Consiglio Generale nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio Generale che, senza giustificato motivo, per 3 (tre) volte consecutive non partecipa alle sedute.
C) GRATUITÀ DELLE CARICHE
Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto indicato alla lettera D) - punto 2, del presente articolo.
D) COMPITI
1. Spetta al Consiglio Generale:
a) approvare il bilancio consuntivo dell’Ente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
b) decidere in merito al risultato di esercizio;
c) approvare i regolamenti;
d) approvare le modifiche statutarie;
e) decidere lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del suo patrimonio;
f) decidere sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione abbia sottoposto alla decisione del Consiglio Generale.
2. Il Consiglio Generale potrà deliberare di corrispondere ai suoi membri, o a quelli che costituiscono il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Presidenza o le Commissioni di cui all’articolo 17, rimborsi spese solo dietro giustificativi a piè di lista.
E) CONVOCAZIONI
1. La convocazione del Consiglio Generale è fatta dal Presidente mediante avviso da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.
2. L’avviso può essere redatto sia su supporto cartaceo che magnetico e può essere spedito, oltre che per via posta, anche mediante fax o posta elettronica.
3. In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 2 (due) giorni.
4. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa di norma il Direttore.
F) DELIBERAZIONI
1. Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
2. Ciascun componente ha diritto ad 1 (uno) voto.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti.
4. Delle adunanze viene redatto verbale dal Direttore o da un incaricato del Presidente che deve essere approvato dal Consiglio Generale e sottoscritto dal Presidente e dal Vice-Presidente.
ARTICOLO 17
Commissioni
1. Per il perseguimento degli scopi e dei fini di cui all’articolo 5, all’interno del Consiglio di Amministrazione sono costituite, nel rispetto dei criteri di pariteticità, una Commissione Formazione e Orientamento e una Commissione Sicurezza e Salute.
2. Le suddette Commissioni valutano i risultati dei progetti e delle iniziative che, in ordine al raggiungimento dei fini statutari, gli competono negli ambiti di cui al citato articolo 5.
3. Le Commissioni elaborano e propongono al Consiglio di Amministrazione le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell’Ente. Il Consiglio di Amministrazione ne terrà conto ai fini della definizione del piano generale delle attività dell’Ente da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale.
4. I componenti delle Commissioni sono scelti dalle Organizzazioni territoriali di cui all’articolo 2, tra i consiglieri in carica.
5. Il Comitato di Presidenza sovrintende al lavoro delle Commissioni.
6. Alle riunioni delle Commissioni partecipa il Direttore.
ARTICOLO 18
Collegio Sindacale
A) COMPOSIZIONE
1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi designati rispettivamente:
⮚ 1 (uno) dall’A.N.C.E. territoriale di cui all’articolo 2;
⮚ 1 (uno) dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori: Fe.X.X.X.X.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., di cui all’articolo 2, in accordo tra loro;
⮚ il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all’articolo 2.
2. I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali.
3. In mancanza dell’accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Rovigo.
B) COMPENSI
• Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio Generale in sede di approvazione del bilancio preventivo.
C) DURATA
• I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
D) ATTRIBUZIONI
1. Il Collegio Sindacale ha i doveri di cui agli artt.: 2403 - comma 1, 2404, 2405, 2407 e 2409 del Codice Civile, in quanto applicabili.
2. In particolare il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Ente e del suo concreto funzionamento.
3. I Sindaci devono riferire subito al Consiglio di Amministrazione eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.
4. Il Collegio Sindacale esercita inoltre la revisione legale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n° 39/2010 nel caso in cui essa non sia affidata ad una società di revisione. In particolare, in questo caso, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sul risultato di esercizio.
5. Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni 90 (novanta) giorni ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
6. I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.
TITOLO IV PERSONALE
ARTICOLO 19
Direttore
1. Il Direttore, scelto all’infuori del Consiglio di Amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri ispirati al principio della professionalità.
2. Il Direttore, sotto la vigilanza del Comitato di Presidenza, è responsabile del buon funzionamento dell’Ente e svolge, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza stesso, in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
3. In particolare il Direttore:
a) valuta l’organizzazione degli uffici e l’organico dell’Ente, e riferisce al Comitato di Presidenza;
b) organizza e dirige il personale dell’Ente, sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Comitato di Presidenza;
d) compila materialmente, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale delle attività dell’Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative, per la sicurezza e per i servizi al lavoro da svolgere con i relativi costi;
e) cura l’attuazione del piano generale delle attività dell’Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
f) cura, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
g) attiva, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, relazioni con Enti pubblici e privati, con il Formedil, la C.N.C.P.T., la S.B.C. ed eventuali articolazioni territoriali;
h) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale e delle Commissioni.
4. Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 20
Personale dell’Ente
1. L’assunzione del personale dell’Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione riferita esclusivamente ai criteri di professionalità.
2. Al personale dell’Ente deve essere assicurato un trattamento economico conforme a contratti collettivi di lavoro vigenti e alle normative di Xxxxx.
3. Il trattamento economico e normativo del personale dell’Ente è stabilito del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, nell’ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V
ESERCIZIO - BILANCI E RISULTATI DI GESTIONE
ARTICOLO 21
Esercizio e Bilanci
1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha decorrenza dal 1° Ottobre di ciascun anno e termina al 30 Settembre dell’anno successivo.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio Consuntivo, da approvarsi da parte del Consiglio Generale, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3. Entro lo stesso termine deve essere compilato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Consiglio Generale il Piano Previsionale delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo.
4. Nella compilazione del Bilancio Consuntivo e del Piano Previsionale delle entrate e delle uscite deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Organizzazioni Nazionali di cui all’articolo 2.
5. Il Bilancio Consuntivo ed il Piano Previsionale delle entrate e delle uscite devono essere redatti evidenziando le attività formative e quelle di prevenzione e sicurezza, di cui va tenuta contabilità separata.
6. Il Bilancio Consuntivo è composto da un rendiconto economico e finanziario, nonché dalla situazione patrimoniale.
7. Sia il Bilancio Consuntivo che il Piano Previsionale delle entrate e delle uscite, accompagnati dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e da quelle del Collegio Sindacale ed eventualmente da quello della Società di certificazione, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito, alle Organizzazioni territoriali di cui all’articolo 2, nonché agli Organismi di coordinamento nazionali di cui all’articolo 4.
8. Nel periodo intercorrente tra il 1° Ottobre di ogni anno e la data di approvazione del Piano Previsionale delle entrate e delle uscite relativo all’esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell’Ente, in via provvisoria, sulla base del Piano Previsionale delle entrate e delle uscite approvato per l’esercizio precedente.
TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO 22
Scioglimento e liquidazione
1. Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Ente è disposto dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti.
2. Nell’ipotesi di messa in liquidazione, il Consiglio Generale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
3. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto, qualunque sia la causa dello scioglimento dell’Ente, ad altra Organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, come sarà indicato dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’articolo 2, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3 - comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n° 662.
ARTICOLO 23
Modifiche dello Statuto
• Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio Generale con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 24
Controversie
1. Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto è deferita all’esame del Consiglio Generale.
2. In caso di mancato accordo, la controversia è rimessa alle Organizzazioni nazionali e territoriali di cui all’articolo 2, che decidono in via definitiva.
ARTICOLO 25
Entrata in vigore
Il presente Xxxxxxx entra in vigore il giorno della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ente ASSISTEDIL.