Modifiche dello Statuto Clausole campione

Modifiche dello Statuto. 1. Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate dalle fonti istitutive con le medesime modalità adottate per la sua formazione.
Modifiche dello Statuto. 1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori di cui al comma 1 dell'Art.1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.
Modifiche dello Statuto. Le modifiche allo Statuto della Cassa potranno essere apportate solamente su richiesta di una delle Organizzazioni previste al precedente art. 4, e su delibera dell'Assemblea con maggioranza di almeno 21 dei suoi componenti. Art. 19‌
Modifiche dello Statuto. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio Generale con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Modifiche dello Statuto. Il presente statuto sostituisce quello in vigore alla data odierna e potrà essere modificato mediante accordo fra i soci fondatori in osservanza di quanto previsto dall'art. 10, comma 11.
Modifiche dello Statuto. Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Modifiche dello Statuto. Modifiche al presente Statuto possono essere apportate d’intesa tra le Università convenzionate, su proposta del Direttore Scientifico, sentito il Consiglio Scientifico, o dei 2/3 degli aderenti al Centro, riuniti in assemblea.
Modifiche dello Statuto. La delibera di modifica del presente Xxxxxxx deve essere approvata dall’assemblea generale degli azionisti previa proposta del consiglio di amministrazione. Tale delibera deve essere approvata con il voto favorevole di almeno due terzi se in assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso.
Modifiche dello Statuto. Le modifiche allo Statuto della Cassa potranno essere apportate solamente su richiesta di una delle Organizzazioni previste al precedente art. 4, e su delibera dell'Assemblea con maggioranza di almeno 21 dei suoi componenti. La durata della Cassa è a tempo indeterminato. La liquidazione potrà essere proposta all'Assemblea su richiesta di una delle Organizzazioni pre- viste al precedente art. 4. La relativa delibera dell'Assemblea dei delegati, se approvata col voto favorevole di almeno 21 dei suoi componenti, sarà sottoposta alle assemblee di tutte le Organizzazioni partecipanti. Se la delibera stessa sarà approvata dalle assemblee della maggioranza delle Organizzazioni stesse, il Comitato esecutivo fisserà le modalità di liquidazione, nominerà i liquidatori ed i revisori, ne determinerà il numero e gli emolumenti.
Modifiche dello Statuto. 1. Lo Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, secondo quanto previsto all’art.10.