Modifiche dello Statuto. Le modifiche allo Statuto della Cassa potranno essere apportate solamente su richiesta di una delle Organizzazioni previste al precedente art. 4, e su delibera dell'Assemblea con maggioranza di almeno 21 dei suoi componenti. Art. 19
Modifiche dello Statuto. 1. Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate dalle fonti istitutive con le medesime modalità adottate per la sua formazione.
2. Le modifiche devono essere recepite da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvede a portarle a conoscenza dei soci, in modo da favorirne la più ampia diffusione, tramite il sito web del Fondo e/o con le modalità ritenute più idonee.
Modifiche dello Statuto. Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ente e degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.
Modifiche dello Statuto. Le modifiche al presente Statuto sono formalmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, in attuazione di specifiche intese collettive aziendali intervenute al riguardo. Sono altresì recepite mediante delibera del Consiglio le decisioni delle parti circa le misure di cui all’art. 26, comma 9. Limitatamente alle modifiche riguardanti le norme contenute nella Parte I del presente Statuto, con esclusione di quelle che abbiano un contenuto strettamente formale e/o che derivino da previsioni di legge ovvero da istruzioni della COVIP, le deliberazioni, di cui al comma che precede, sono sottoposte, all'approvazione degli iscritti, tramite referendum svolto a maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Il referendum di cui al comma precedente è indetto a cura del Consiglio della Cassa. Esperito il referendum, le modifiche statutarie sono soggette all’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza. Non costituiscono peraltro modifiche statutarie le variazioni delle tabelle allegato n. 2 e allegato n. 4.
Modifiche dello Statuto. Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Modifiche dello Statuto. 1. Lo Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, secondo quanto previsto all’art.10.
Modifiche dello Statuto. La delibera di modifica del presente Xxxxxxx deve essere approvata dall’assemblea generale degli azionisti previa proposta del consiglio di amministrazione. Tale delibera deve essere approvata con il voto favorevole di almeno due terzi se in assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso.
Modifiche dello Statuto. Modifiche al presente Statuto possono essere apportate d’intesa tra le Università convenzionate, su proposta del Direttore Scientifico, sentito il Consiglio Scientifico, o dei 2/3 degli aderenti al Centro, riuniti in assemblea.
Modifiche dello Statuto. Il presente statuto sostituisce quello in vigore alla data odierna e potrà essere modificato mediante accordo fra i soci fondatori in osservanza di quanto previsto dall'art. 10, comma 11.
Modifiche dello Statuto. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio Generale con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.