PATRIMONIO SOCIALE Clausole campione

PATRIMONIO SOCIALE. Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente art. 16 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto nazionale di lavoro di cui all’art. 1 del presente statuto e i suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposti dalla legge.
PATRIMONIO SOCIALE. Tutti i mezzi patrimoniali del Fondo, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 16 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità del Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità dei contratti nazionali di lavoro di dei settori della piccola industria e dell’artigianato e suoi rinnovi,, cui all’art.1, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio del Fondo, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità del Fondo. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio del Fondo, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’Ente sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso. E’ vietato distribuire anche in modo diretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione salva che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
PATRIMONIO SOCIALE. Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità dell'Ente, come indicato all’art. 13. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai Fondi comuni regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si dispone l’intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.
PATRIMONIO SOCIALE. Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità del Fondo. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio del Fondo, è quello applicato ai Fondi comuni regolamento per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I soci non hanno diritto ad alcuni titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso in ogni caso è vietata la distribuzione di utili ai soci.
PATRIMONIO SOCIALE. Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità dell'Ente. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai Fondi comuni regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
PATRIMONIO SOCIALE. Il patrimonio della Cassa è costituito: a) da beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo entrano in proprietà della Cassa; b) dagli avanzi di esercizio e dalle somme destinate a formare riserve ordinarie o straordinarie o speciali accantonamenti; c) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente. I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in valori mobiliari in regime di risparmio amministrato, per il tramite di istituti di credito, società di intermediazione mobiliare ed altri soggetti appositamente autorizzati, ed in regime di risparmio gestito, sotto forma di fondi comuni di investimento e gestioni patrimoniali, nonché in beni immobili destinati a funzioni sociali, nell’interesse dei lavoratori iscritti. Art.20 - RENDITE. Le rendite della Cassa sono costituite: a) dall’ammontare dei contributi ad essa spettanti ai sensi dell’art.4 lettera a); b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti; sul Fondo per ferie, gratifica natalizia e festività e su altri eventuali Fondi di cui la Cassa ha l’amministrazione, esclusi in ogni caso, i Fondi che essa gestisce ai sensi dell’art.4 lettera d; c) dagli eventuali residui attivi dei Fondi anzidetti esclusi sempre quelli di cui all’art.4 lettera d), dopo scaduti termini entro i quali i relativi importi possono essere richiesti dai datori di lavoro o dai lavoratori aventi diritto; d) dalle maggiorazioni contributive per ritardati versamenti da parte dei datori di lavoro delle somme di cui all’art.8 e dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate dal Comitato di Gestione nei casi di inadempienza; e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità, ogni qualvolta le somme stesse non siano espressamente destinate al patrimonio della Cassa; f) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano nelle disponibilità gestionali della Cassa.
PATRIMONIO SOCIALE. 1. Il patrimonio della societa` e` composto dai conferimenti e dalle riserve.
PATRIMONIO SOCIALE. 16.1. Tutti i mezzi patrimoniali dellʹEnte, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 15 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dellʹEnte, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dellʹEnte. 16.2. Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio dellʹEnte, è quello del ʺfondo comuneʺ regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. 16.3. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dellʹEnte sia durante la vita dellʹEnte sia in caso di scioglimento dello stesso. 16.4. In caso di scioglimento eventuali risorse verranno destinate ad EBIPAN.
PATRIMONIO SOCIALE. Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente Bilaterale, le sue rendite e i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'Ente, e così qualsiasi bene mobile e immobile che a qualsiasi titolo, previe occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati o acquisiti con le entrate di cui sopra e così i contributi versati per l'Ente Bilaterale medesimo in applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e i suoi rinnovi, nonché contributi eventualmente concessi da terzi, pubblici o privati, lasciti, donazioni, liberalità, a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale al patrimonio dell'Ente è quello di fondo comune regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci fondatori dalla previsione del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto a titolo alcuno, in nessun caso, sul patrimonio dell'Ente, sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
PATRIMONIO SOCIALE. (1) Il patrimonio sociale è costituito dal deposito ini- ziale di CHF 10'000.00 versato dai fondatori, dall'au- mento di accantonamenti e riserve propri della Fon- dazione e necessari all'esercizio, da eventuali dona- zioni di terzi nonché dai ricavi del patrimonio sociale. (2) Il patrimonio sociale risponde in primo luogo degli impegni della Fondazione che non risultano da diritti previdenziali. Per questi ultimi il patrimonio sociale ri- sponde soltanto se gli stessi non possono venire co- perti dal corrispondente patrimonio di previdenza a causa di mancanze intenzionali o colpose della Fon- dazione, del Consiglio di fondazione, della commis- sione degli investimenti, degli organi di controllo op- pure della sede centrale.