POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA
Sezioni I Responsabilità Civile Auto Sezione II Auto Rischi Diversi
La presente polizza è stipulata tra
Comune di Ferrara |
Xxxxxx Xxxxxxxxx x.0 |
00000 Xxxxxxx |
C.F. 00297110389 |
CIG 63957682B8 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.12.2015 |
Alle ore 24.00 del : | 31.12.2018 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
31.12
Alle ore 24.00 di ogni
SOMMARIO
DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI
Art. 1 | Definizioni |
Art. 2 | Identificazione dei veicoli assicurati |
SEZIONE I) RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
Art. 1 | Oggetto dell’assicurazione |
Art. 2 | Esclusioni e rinuncia al diritto di rivalsa |
Art. 3 | Assicurazione amministrata a libro matricola |
Art. 4 | Massimali di garanzia |
Art. 5 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, aggravamento, diminuzione – Buona fede |
Art. 6 | Estensione territoriale |
Art. 7 | Pagamento del premio e regolazione premio |
Art. 8 | Durata e proroga del contratto – Adeguamento del premio |
Art. 9 | Periodo di osservazione della sinistrosità |
Art.10 | Determinazione del premio – comunicazioni del contraente |
Art.11 | Trasferimento della proprietà del veicolo |
Art.12 | Attestazione dello stato di rischio |
Art.13 | Duplicato del certificato e/o contrassegno e/o carta verde |
Art.14 | Modalità per la denuncia dei sinistri ed obblighi dell’assicurato |
Art.15 | Riparazioni |
Art.16 | Gestione delle vertenze |
Art.17 | Risoluzione copertura assicurativa per il furto del veicolo |
Art.18 | Cessazione di rischio per vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo |
Art.19 | Oneri a carico del contraente |
Art.20 | Rinvio alle norme di legge |
Art.21 | Foro competente |
Art.22 | Interpretazione del contratto |
Art.23 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.24 | Coassicurazione e delega |
Art.25 | Clausola Broker |
Art.26 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art.27 | Recesso per mancato adeguamento CONSIP |
Art.28 | Validità esclusiva delle norme del capitolato |
Art.29 | Trattamento dei dati |
ART. 30 | CONDIZONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA (SEMPRE OPERANTI) |
A | Formula tariffaria |
B | Appendici di vincolo |
ART. 31 | CONDIZONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA’ CIVLE – SEZIONE I – (SEMPRE OPERANTI) |
A | Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici e non meccanici |
B | Ricorso terzi da incendio |
C | Responsabilità civile dei trasportati |
D | Autoveicoli speciali per portatori di handicap |
E | Soccorso vittime della strada |
F | Danni da inquinamento |
G | Rimborso spese di custodia e parcheggio |
H | Rimborso spese trasporto in ambulanza |
I | Dolo e colpa grave |
L | Rinuncia al diritto di surrogazione |
M | Rischio statico |
N | Dispositivi di sicurezza |
O | Impianto antifurto e/o localizzazione satellitare |
P | Veicolo in sostituzione |
Q | Bagagli |
R | Garanzia cristalli |
S | Spese recupero, custodia, trasporto, rimpatrio |
T | Imbrattamento tappezzeria |
U | Perdita delle chiavi |
V | Rimborso spese di immatricolazione |
W | Garanzia contrassegno RCA e tassa automobilistica |
X | Dissequestro del veicolo |
Y | Assistenza ritiro patente |
Z | Guasti arrecati dalle Autorità |
SEZIONE II) RISCHI DIVERSI
Art. 1 | GARANZIE ASSICURATIVE (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELL’ELENCO VEICOLI CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA) |
A | Garanzie incendio |
B | Garanzie furto, rapina, estorsione |
C | Garanzie eventi sociopolitici |
D | Garanzie eventi naturali e diversi |
E | Garanzie kasko |
Art. 2 | Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie |
Art. 3 | Estensione territoriale |
Art. 4 | Denuncia dei sinistri |
Art. 5 | Liquidazione dei danni – nomina dei periti – pagamento dell’indennizzo |
Art. 6 | Determinazione dell’ammontare del danno |
Art. 7 | Esclusioni e delimitazioni |
Art. 8 | Imposte e tasse |
Art. 9 | Forma delle comunicazioni |
Art. 10 | Rinvio |
Art. 11 | CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (SEMPRE OPERANTI PURCHE’ ATTIVATE LE RELATIVE GARANZIE) |
A | Furto con ritrovamento |
DEFINIZIONI ED IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI/NATANTI ASSICURATI
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione. |
Polizza/contratto : | Il documento che prova l'assicurazione. |
Certificato e contrassegno di assicurazione | Il documento rilasciato e firmato dall'assicuratore che attesta l'adempimento dell'obbligo di assicurazione. |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione – in nome proprio e nell’interesse di chi spetta, riportato nel frontespizio della presente polizza, ovvero l’Ente. |
Assicurato : | La persona fisica o giuridica il cui interesse e/o la cui responsabilità sono protetti dall’Assicurazione. |
Società/Impresa/Compagnia : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici, e le agenzie di assicurazioni. |
Broker : | La AON S.P.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della intermediazione, gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Proprietario: | L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. |
Conducente: | La persona alla guida del veicolo. |
Tariffa: | La tariffa della Società in vigore al momento della prima stipulazione del contratto. |
Veicolo: | Mezzo di trasporto – comprese le parti di ricambio, gli accessori, gli optionals e gli audio-fono-visivi stabilmente fissati. |
Natante: | Unità da diporto, ovvero la costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto così come definite dalla Legge 11.2.71 n.50 e successive modificazioni, motore amovibile di qualsiasi potenza, motoscafo e imbarcazione di stazza lorda non superiore a 25 t adibiti ad uso privato o al servizio pubblico di trasporto persone, compresi gli accessori, parti di ricambio, gli optionals e gli audio-fono-visivi stabilmente fissati. |
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Garanzia: | la copertura dei rischi prestata dalla polizza |
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo/Risarcimento : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | La parte di danno espressa in misura fissa che il contraente o l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte di danno espressa in misura percentuale che il contraente o l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose/beni/enti: | Beni oggetto di copertura assicurativa. Essi sono detti anche enti assicurati. Nei beni rientrano anche animali e piante. |
Cristalli | Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini. |
Accessorio : | L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional. |
Optional : | L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. |
Audio-fono-visivi | La radio, il lettore di CD, il mangianastri, il registratore, il televisore, lettore DVD, navigatori satellitari, radiotelefoni, l’impianto HI-Fi di qualunque tipo, e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo assicurato forniti dalla casa costruttrice, comprese autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico. |
Valore commerciale | Valore del veicolo desunto da Quattroruote e/o altra rivista specializzata o da rivenditori autorizzati o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optionals |
Danno totale | Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l’entità del danno sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. |
Danno parziale | Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l’entità del danno sia inferiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. |
Degrado | Il deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del veicolo. |
Circolazione | Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché privata; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso. |
Legge : | Le leggi sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni e integrazioni, decreto legislativo n.209 del 7 settembre 2005 – Codice delle assicurazioni private e successive modifiche ed integrazioni |
Regolamento : | Regolamento di esecuzione (n. 254/206 e smi) della predetta legge e successive modifiche e integrazioni. |
Tariffa | la Tariffa, ovvero le condizioni di premio dell'Impresa applicate al presente contratto |
Attestato di rischio : | attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive variazioni e integrazioni, che la Compagnia è tenuta a rilasciare al contraente, nella quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato. |
Classe di merito di Conversione Universale (CU): | È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006 e ss.mm.ii |
Classe di merito dell’Impresa: | È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii |
Bonus/Malus: | Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel “Periodo di Osservazione” con regole evolutive fissate dall’Impresa |
Tariffa Fissa: | Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non prevede variazione di premio in funzione dell’accadere o meno di sinistri nel “Periodo di Osservazione” |
Tariffa a franchigia | Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l’applicazione di una franchigia fissa (il cui ammontare è indicato nel contratto) per sinistro, il cui importo deve essere rimborsato dall’Ente all’Impresa dopo la liquidazione del danno. |
Periodo di osservazione: | Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto |
Attività dell’Assicurato | L’esercizio delle attività e competenze dell’Assicurato e/o a lui consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di beni e/o strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di propri beni e/o strutture. |
Art.2 – Identificazione dei veicoli/natanti
Come da elenco in allegato e riportato in polizza.
RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
SEZIONE I
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli e natanti assicurati e descritti in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, particolari, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive e particolari.
Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per
i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.
La Società risponde dei danni determinati da colpa grave dell’assicurato. L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;
3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo, con esclusione dei mezzi cingolati;
5. per le Macchine Agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
7. per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive e particolari" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive e particolari" e delle sopra richiamate estensioni.
L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo/natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 – ESCLUSIONI E RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel predetto caso ed eventuali casi previsti dalla Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) – assicurato che del conducente nei seguenti casi:
- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest’ultimo;
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- se il conducente alla guida dei veicoli dotati di targa speciale risulta iscritto al corso, come risulta dagli atti della contraente e dalla dichiarazione in tal senso sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale dell'Ente in cui il cui conducente presta servizio, organizzato da soggetti pubblici o privati regolarmente autorizzati, propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale. La Società rinuncia altresì a rivalersi durante l'esame. La presente rinuncia vale solo per la prima iscrizione al corso e per successive iscrizioni nel caso di mancato superamento dell’esame di rilascio della patente speciale, con il massimo di due prove di esame.
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche;
- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3 – ASSICURAZIONE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA
L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli e natanti da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.
Sono ammesse sostituzioni di veicoli e natanti. In caso di sostituzione di veicolo il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito anche se ciò non avviene simultaneamente.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno di ricevimento del fax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
Si precisa che ogni conguaglio di premio sia attivo che passivo verrà conteggiato in sede di regolazione premio. Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.
Art. 4 – MASSIMALI DI GARANZIA
Nel rispetto del nuovo art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private, i massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza.
Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dall’Impresa per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.
I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa sono i seguenti per ogni singolo veicolo/natante:
• Euro 6.000.000,00 complessivi, di cui
• Euro 5.000.000,00 per danni alla persona;
• Euro 1.000.000,00 per danni alle cose.
Art. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, AGGRAVAMENTI, DIMINUZIONI – BUONA FEDE
Le mancate e/o inesatte dichiarazioni e/o le reticenze del dell’Ente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e/o a eventuali successivi aggravamenti, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che l’Ente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga dell’Art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società conteggerà il rimborso della corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse solo le imposte governative) in sede di regolazione del premio e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Art. 1897 di cui sopra.
Art. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L’assicurazione non vale, tuttavia, per gli stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo
giorno (o del maggior periodo contrattualizzato in polizza) dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Art. 7 - PAGAMENTO DEL PREMIO - REGOLAZIONE PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
La compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento del premio annuo, compresa la prima rata, entro 90 gg. successivi all’effetto di polizza. Tale termine di mora si intende operante anche per eventuali rinnovi, proroghe nonché variazioni e regolazioni onerose.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Tale previsione di pagamento vale anche per le proroghe e/o i rinnovi contrattuali.
Entro 90 giorni dalla scadenza annuale del contratto la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione premio sulla base delle variazioni intervenute.
Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate/rimborsate nei 90 giorni successivi al giorno di ricevimento da parte del Contraente dell'apposita e corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
Art. 8 – DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.
E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 180/360 del premio annuale.
In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.
Art. 9 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'
Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Particolari, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo/xxxxxxx, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
Art. 11 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO/NATANTE
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo/natante, fornendone idonea documentazione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro veicolo/natante - Conguaglio del premio
L'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo/natante alienato, può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo/natante di sua proprietà: in questo caso la Società procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo/natante in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) Alienazione del veicolo/natante senza sostituzione
In questo caso la Compagnia restituisce, in sede di regolazione del premio, il rateo di premio non goduto con decorrenza dal giorno in cui vengano consegnati alla Società o al Broker il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
Per i contratti amministrati a libro matricola non è prevista la cessione del contratto e/o la sua cessazione.
Art. 12 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini previsti dal regolamento IVASS (ex ISVAP), la Società deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:
- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- nel caso in cui il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva
determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993 e ss.mm.ii.;
- i dati della targa di riconoscimento o quanto questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo/natante per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo/natante assicurato.
Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
Art. 13 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO E/O DEL CONTRASSEGNO E/O DELLA CARTA VERDE
Nel caso in cui il Certificato e/o il Contrassegno e/o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, la Società rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente.
Se la perdita del Certificato e/o del Contrassegno e/o della Carta Verde è dovuta a sottrazione o a smarrimento, l’Assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.
Art. 14 - MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo apposito approvato dall’IVASS (ex ISVAP) ai sensi dell’art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio del Contraente competente alla gestione del contratto ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno.
Art. 15 - RIPARAZIONI
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro da parte del
Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, compresa la mediazione, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le Leggi vigenti lo prevedano.
Art. 17 - RISOLUZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER IL FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, ai sensi dell’art. 122, comma 3, del D. LGS. 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private” e smi, l’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. A deroga all’articolo 1896, comma 1, secondo periodo, del Codice Civile, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo S.S.N.
Art. 18 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:
- in caso di distruzione od esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore per la demolizione; ed in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo ad uno degli enti designati dalle norme in vigore o ad un terzo attestante la vendita.
Art. 19 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 21 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente oppure ove risiede l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs.132/2015.
Art. 22 - INTEPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
ART. 23 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società, entro 90 giorni da ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione del numero del sinistro e del nominativo della controparte);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero del sinistro, dell’importo a riserva e del nominativo della controparte);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero del sinistro, dell’importo liquidato e del nominativo della controparte);
d) sinistri senza seguito(con indicazione del numero del sinistro e del nominativo della controparte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
ART. 24 – COASSICURAZIONE E DELEGA (VALIDA SE RISCHIO RIPARTITO TRA PIU’ SOCIETA’)
Se l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Le Imprese assicuratrici hanno convenuto di affidare la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dal Broker, il quale tratterà con l'impresa Delegataria, quest’ultima provvederà ad informare le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta in Polizza.
Art. 25 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società AON S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Ai sensi di Xxxxx, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 2% del premio imponibile.
Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Xxxxxx, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.
ART. 26 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 27 – RECESSO PER MANCATO ADEGUAMENTO CONSIP
Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, e di contestuale mancato adeguamento alle predette condizioni da parte della Compagnia aggiudicataria.
Art. 28 – VALIDITA’ ESCLUSIVA DELLE NORME DEL CAPITOLATO
Tutte le eventuali condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con il presente capitolato si intendono abrogate.
La firma apposta dall’Ente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’eventuale Coassicurazione.
Art. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 30 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)
A) FORMULA TARIFFARIA
La polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie la cui tipologia è espressamente riportata alla voce “Definizioni” :
A) Bonus/Malus per le autovetture;
B) Xxxxxxx Xxxxx e/o a classi di merito per autocarri, motocarri, macchine operatrici, agricole, natanti, motocicli e ciclomotori.
Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Compagnia.
Viene riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all’annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.
Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede il Contraente.
B) APPENDICI DI VINCOLO
Nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.
Art. 31 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE (SEZIONE I) (SEMPRE OPERANTI)
Le garanzie sotto riportate sono prestate sino al limite, ove specificato, e senza l’applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia, per sinistro e per veicolo:
A) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI E NON MECCANICI
La Società assicura la responsabilità del Contraente e/o assicurato e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici e non meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
B) RICORSO TERZI DA INCENDIO
La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo per sinistro di Euro 1.000.000,00=., compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio.
C) RESPONSABILITA’ CIVILE DEI TRASPORTATI
L'Impresa assicura, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.
D) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio dei mezzi meccanici.
E) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall’autorità.
F) DANNI DA INQUINAMENTO
Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne il contraente e l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza a causa di circolazione e non.
G) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO
La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell’Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di € 1.000,00= per sinistro.
H) RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA
La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di € 500,00= per sinistro.
I) DOLO E COLPA GRAVE
La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di Legge.
L) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
A parziale deroga dell’art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di xxxxxxx nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo. La Società inoltre, in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi, rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti delle persone della cui opera il Contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l’assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.
M) RISCHIO STATICO
Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi, la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano e per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
N) DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:
- air bags;
- pretensionatori di cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio;
del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00= per sinistro.
Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.
O) IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE
Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:
- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;
del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00= per sinistro.
Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.
P) VEICOLO IN SOSTITUZIONE
La Società si obbliga a rimborsare, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta, le spese per il noleggio di un veicolo in sostituzione (esclusi carburanti e lubrificanti) a seguito della mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di un evento dannoso garantito in polizza, compreso il sequestro conseguente ad incidente stradale.
Si precisa che l’Assicurato, in caso di sequestro del veicolo, è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall’Autorità ed a precisare il luogo ove trovasi sequestrato il veicolo stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00= per sinistro.
Q) BAGAGLI
La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici, diversi, o danno da circolazione stradale.
La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell’Assicurato, dei suoi dipendenti e/o delle persone per le quali l’Amministrazione sia in grado di giustificarne la presenza sul veicolo.
Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00= per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 15.000,00.
R) GARANZIA CRISTALLI
La Società risarcisce i danni per riparare o sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi, fino ad un massimo indennizzo di € 1.500,00= per sinistro.
S) VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
La Società – limitatamente ai soli veicoli adibiti al servizio di Polizia Municipale – ed in conseguenza di danni da incendio o da danno accidentale, risarcisce i danni agli allestimenti
esterni, alla carrozzeria così come definiti dalle Leggi vigenti e riportati sulla carta di circolazione, fino ad un massimo indennizzo di € 2.000,00= per sinistro.
T) SPESE RECUPERO, CUSTODIA, TRASPORTO E RIMPATRIO
Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e diversi, kasko ed RCA, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero (traino compreso), custodia e rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.
Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dal conducente e dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio o residenza abituale, entro il limite di € 1.000,00 per sinistro. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.
Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell’Assicurato (compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.
U) PERDITA DELLE CHIAVI
L’Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall’assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio/sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o bloccaggio e/o sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata entro il limite di Euro 500,00 per sinistro previa presentazione di regolare fattura.
V) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE
La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione e/o passaggio di proprietà ad altro veicolo, sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo con il limite di Euro 500,00= per evento, qualora l’assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro.
W) GARANZIA CONTRASSEGNO RCA E TASSA AUTOMOBILISTICA
La Società, qualora l’assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
• al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento dei sinistro e la data dì scadenza della rata di premio pagata;
• alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
X) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA
L’Impresa rimborsa fino a € 500,00 per evento i danni che si verifichino all’interno dei veicoli assicurati a seguito del trasporto di vittime di incidenti o per soccorso di infermi e infortunati.
Y) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO
La Società si obbliga ad assistere a proprie spese (e/o a indennizzare) l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo/natante che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità Competente a seguito di un sinistro.
Z) IMPIANTI INSTALLATI ED ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI
Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo/natante è destinato, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche l’eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo e gli eventuali accessori audio-fono-visivi installati. Si intendono compresi in garanzia anche gli adesivi applicati ai veicoli.
AUTO RISCHI DIVERSI
SEZIONE II
ART. 1 – GARANZIE ASSICURATE (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELL’ELENCO VEICOLI CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA)
Per ciascuna delle garanzie sotto indicate la copertura è operante anche per i danni materiali e diretti subiti dalle parti interne del veicolo, dagli impianti, dalle attrezzature, dagli accessori, optionals ed audio-fono-visivi inerenti l’uso cui il veicolo è destinato.
La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo contro le perdite di, i danni di e/o in conseguenza di:
A) GARANZIE INCENDIO
• incendio
• fulmine, (anche senza successivo incendio)
• scoppio od esplosione, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso
• caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.
B) GARANZIE FURTO
• furto tentato o consumato;
• effrazione e/o scasso;
• rapina tentata o consumata;
• estorsione tentata o consumata;
E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.
La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina o della estorsione ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina o estorsione.
La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti e accessori non assicurati.
La garanzia si estende alle parti interne al veicolo.
C) GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI
Atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.
D) GARANZIE EVENTI NATURALI E DIVERSI
Allagamento, alluvione, esondazione, terremoto, bufera, caduta di sassi o di alberi e/o di rami, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione,
mareggiata, neve, ghiaccio, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina, e simili fenomeni atmosferici o naturali, caduta di oggetti e materiali, nonché di danni che le cose trasportate da detti fenomeni possono cagionare ai veicoli e/o alle cose assicurate. Sono garantiti i danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, il crollo di edifici e manufatti in genere, di ponti, sprofondamento di strade, possono cagionare ai veicoli e/o alle cose assicurate.
E) GARANZIE KASKO
Collisione (con veicoli, persone, cose, animali), urto contro qualsiasi ostacolo (compresi gli oggetti scagliati da altri veicoli) ribaltamento, uscita di strada, causa fortuita e violenta, il tutto per effetto della circolazione, traino attivo o passivo, nonché da manovra o a spinta o a mano.
ART. 2 – LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati per singolo veicolo e sinistro i relativi sotto limiti d’indennizzo, nonché scoperti e/o franchigie sempre per evento.
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO | SCOPERTI E/O FRANCHIGIE |
A) INCENDIO | valore assicurato | Nessuna |
B) FURTO/RAPINA/ESTORSIONE, ecc. | valore assicurato | Nessuna |
C) EVENTI SOCIOPOLITICI | valore assicurato | Franchigia €250,00 |
D) EVENTI NATURALI E DIVERSI | valore assicurato | Franchigia €250,00 |
E) KASKO | valore assicurato | Scoperto 10% minimo €250,00 |
ART. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.
ART. 4 - DENUNCIA DEI SINISTRI
A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio del Contraente competente alla gestione del contratto ne è venuto a conoscenza in forma scritta.
La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno.
Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari: in caso di incendio:
in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti.
In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. in caso di furto/rapina/estorsione:
in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti.
In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti.
in caso di danni da eventi sociopolitici:
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite In entrambi i casi copia della denuncia alle Autorità competenti
in caso di xxxxx xxxxx:
in caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. altri danni:
qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.
A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente e/o l’Assicurato sarà in grado di esibire.
ART. 5 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda
- mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che il Contraente ha prodotto la documentazione richiesta.
Qualora il recupero del veicolo o natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o natante stesso in conseguenza del furto.
Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.
Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo o natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Società e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo o natante recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o natante.
Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, il Contraente e/o Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Società o del Broker, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Il giudizio sull’idoneità della documentazione sopraindicata e sull’equità della spesa spetta alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.
La richiesta rende l’indennizzo non esigibile fino all’espletamento della procedura. L’assicurato ha l’obbligo di comunicare la data e il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L’assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L’accordo tra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.
In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.
ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata da Quattroruote o altra rivista specializzata, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.
In caso di danno parziale la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.
In ogni caso:
• se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato da Quattroruote o altra rivista specializzata, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione, salvo quanto indicato alla condizione particolare f) della presente sezione;
• non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
• dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
• non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
• dall’ammontare del danno è detratto il valore di recupero;
• si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l’ammontare del danno sia pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In tal caso la Società liquiderà il 100% del valore.
La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.
ART. 7 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI
Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
• determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
• subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
ART. 8 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti o futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inviate alla Società devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax e simili) con firma digitale indirizzata alla Direzione dell'Impresa oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure al Broker.
ART. 10 - RINVIO
Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente Sezione II valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.
ART. 11 - CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI (SEMPRE OPERANTI PURCHE’ ATTIVATA LA RELATIVA GARANZIA FURTO DI CUI ALL’ART.1 DELLA PRESENTE SEZIONE)
La garanzia sotto riportata è prestata sino al limite specificato e senza l’applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia per sinistro e per veicolo:
A) FURTO CON RITROVAMENTO
La Società in caso di furto totale dei veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:
• il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall’Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
• il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
• le spese di viaggio per sé e per trasportati eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina alla sede del Contraente fino alla concorrenza di Euro 300,00= complessive per sinistro.
NOTA BENE
Il parco veicoli/natanti dell’Ente così come descritto nella tabella allegata ai documenti di gara, è aggiornato alla data di pubblicazione della gara d’appalto e pertanto in sede di aggiudicazione verranno comunicate eventuali variazioni, nonché le classi di merito ed i valori da assicurare per l’annualità successiva all’effetto della presente polizza. Il suddetto parco veicoli/natanti potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto; pertanto l’offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzatasi nel mese di dicembre ed avente decorrenza il 31.12.2015.
Alla scadenza anniversaria di vigenza del contratto, ed in caso di proroga, dovranno essere aggiornati tutti i parametri per l’individuazione del premio di Responsabilità Civile Auto, con riferimento sia alla classe di merito o diversa formula tariffaria, che alle eventuali sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni del parco veicoli/natanti. Nel caso in cui alla suddetta data risultino delle sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all’automezzo sostituito o incluso.
Pertanto l’importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dalla data di effetto della medesima, delle predette eventuali variazioni.
Inoltre, con riferimento alla tabella allegata, qualora sia segnalato il valore commerciale del veicolo, le specifiche garanzie della Sezione II) Art. 1. “Auto Rischi Diversi” del capitolato tecnico (contrassegnate con le lettere A, B, C, D ed E), nonché Art.11. “Condizioni particolari auto rischi diversi” (contrassegnata con la lettera A), devono intendersi richieste ed attivate; pertanto la Società dovrà prevederne il relativo costo in sede di offerta.
Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l’applicazione delle garanzie assicurate di cui alla Sezione II) Art.1 “Auto Rischi Diversi” e conseguentemente Art. 11) “Condizioni Particolari Auto rischi diversi”, si conviene che il computo del premio per le predette garanzie sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell’elenco allegato denominato “Elenco veicoli”, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicolo e per ogni specifica garanzia.
Ciò premesso, ed in ragione delle future variazioni, si richiede di indicare nella tabella sottostante, in maniera distinta, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie Auto rischi diversi (comprensive del costo per le garanzie particolari auto rischi diversi), la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare.
Tipologia di veicolo | Incendio | Furto | Eventi Sociopolitici | Eventi Naturali e diversi | Kasko |
Autovetture | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Auto promiscui | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Autocarri | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Autoveicoli ad uso speciale | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Motocarri | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Ciclomotori | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Motocicli | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Macchine operatrici | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Macchine agricole | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Rimorchi | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Veicoli elettrici | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
Scuolabus | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |