Garanzie Assicurate Clausole campione

Garanzie Assicurate. Le garanzie sono operanti se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Garanzie Assicurate. Il Contraente stipula la presente Polizza Collettiva al fine di consentire agli Assicurati di beneficiare, nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, delle Coperture Assicurative di seguito dettagliatamente descritte. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta di Adesione, l’Assicurato può scegliere tra due diverse tipologie di copertura denominate, rispettivamente, Prodotto Base “Easy” e Prodotto Completo “Full”.
Garanzie Assicurate. (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELL’ELENCO VEICOLI CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA)
Garanzie Assicurate. La presente Convenzione prevede le seguenti garanzie: La prestazione consiste nell'impegno di CNP, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che si verifichi nel corso di validità della Copertura Assicurativa dal quale derivi un'invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale e ferme restando le esclusioni all'art. 41, di pagare una prestazione in capitale come dettagliata all'art. 26 delle Condizioni di Assicurazione. CNP, ove l'Assicurato si trovi in degenza ininterrotta a causa di un infortunio o malattia ferme restando le esclusioni all'art. 41, corrisponde una somma pari all'ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, dopo il periodo di franchigia, durante il restante periodo di ricovero ospedaliero come meglio indicato dalle Condizioni di Assicurazione previste per tale garanzia (artt. 27, 28 ,29 e 30). CNP, ove l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia durante il periodo contrattuale dai quali derivi un'inabilità temporanea in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria normale attività lavorativa, per il periodo di inabilità, fermo restando le esclusioni all'art. 41, garantisce la corresponsione di una somma pari all'ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, dopo il periodo di franchigia, durante il restante periodo dell'inabilità stessa come meglio indicato dalle Condizioni di Assicurazione previste per tale garanzia (artt. 31, 32, 33 e 34). CNP, in caso di perdita d'impiego, fermo restando le esclusioni all'art. 41, corrisponde una somma pari a quella delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, dopo il periodo di franchigia, durante il restante periodo della disoccupazione come indicato dalle Condizioni di Assicurazione previste per tale garanzia (artt. 35, 36, 37 e 38).
Garanzie Assicurate caso invalidità permanente pari o superiore al 50%
Garanzie Assicurate. Il presente Contratto di Assicurazione assicura quanto segue (nei limiti dei Massimali indicati nella “Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi” riportata nell’articolo precedente):
Garanzie Assicurate. Il Contraente ha stipulato la presente Polizza Collettiva al fine di consentire ai propri Clienti che dovessero aderirvi, di beneficiare nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, delle Coperture Assicurative per il Key Man da loro designato quale Assicurato. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, verrà proposta all’Aderente la versione di prodotto che maggiormente soddisfi le esigenze di tutela del Key Man. La Polizza prevede due diverse tipologie di coperture a scelta dell’Aderente: - Versione Base: Garanzia Assicurativa Vita: Decesso tutte cause - Versione Completa: Garanzia Assicurativa Vita: Decesso tutte cause
Garanzie Assicurate. (Operanti se richiamate sulla scheda di polizza) PREMESSA: Nel seguente testo i termini “somma assicurata” e “indennità giornaliera” si riferiscono sempre alla somma assicurata prevista per la singola persona assicurata corrispondente all’importo calcolato secondo i criteri indicati all’art. 2.2 “Persone assicurate”. La validità della copertura prevista dal presente contratto è subordinata alla presentazione del certificato del Pronto Soccorso Ospedaliero - ad eccezione del caso morte - emesso entro e non oltre 3 giorni dalla data dell’infortunio.
Garanzie Assicurate. Art.2.1 Oggetto dell’assicurazione
Garanzie Assicurate. Dal momento in cui l’Assicurato venisse a trovarsi nello stato di non autosufficienza, Reale Mutua erogherà mediante una polizza Vita non rivalutata, una rendita in rete mensili di € 480 ciascuna per un periodo di 5 anni. La rendita è corrisposta al termine del differimento di 90 giorni,a condizione che l’Assicurato permanga in vita e perduri lo stato di non autosufficienza; diversamente vale quanto indicato al punto 5.2.