CAPO I
REGOLAMENTO
PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI - MODALITA’ DI ACCESSO
Art. 1
I. Il personale dell’Azienda viene assunto in servizio nel rispetto delle norme di legge comprese, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento, dello Statuto aziendale e del presente Regolamento.
II. Le procedure di assunzione del personale devono svolgersi nell’osservanza dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati.
Art. 2
I. L’accesso agli impieghi, sia a tempo pieno che a tempo parziale, avviene nel limite dei posti determinati dal Consiglio di amministrazione, esclusivamente con le seguenti modalità:
a) assunzione per concorso pubblico per la copertura di posti per i quali la legge o lo Statuto aziendale stabiliscano tale modalità;
b) assunzione diretta per la copertura dei posti per i quali non vige l’obbligo del concorso pubblico. L’assunzione diretta viene effettuata previo espletamento di procedura selettiva, nell’osservanza delle tipologie di accesso all’impiego appresso indicate:
b.1 - selezione pubblica;
b.2 - corso-concorso pubblico;
b.3 - chiamata numerica e convenzioni con il Centro per l’Impiego per l’assunzione di disabili;
b.4 - mobilità di personale;
b.5 - assunzione a tempo determinato;
b.6 - contratto di fornitura per prestazioni di lavoro temporaneo (somministrazione di lavoro, lavoro interinale);
b.7 - tirocini formativi, stages, borse di studio e pratica professionale;
b.8 - contratto di lavoro a distanza o telelavoro;
b.9 - contratto di inserimento;
b.10 - contratto di apprendistato;
b.11 - chiamata diretta.
II. Il piano delle assunzioni di personale tiene conto delle riserve a favore dei disabili o equiparati.
III. Per l’assunzione del Direttore dell’Azienda si applicano le specifiche disposizioni previste dallo Statuto aziendale, nonché le norme di principio previste all’art. 1 e le norme di carattere procedurale previste dal presente Regolamento in quanto applicabili. In caso di assunzione diretta del Direttore dell’Azienda, si procede comunque previo avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità all’incarico di Direttore dell’Azienda. Con tale avviso vengono acquisite le manifestazioni di interesse all’incarico da parte di soggetti interni ed esterni e non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, né parimenti è prevista alcuna graduatoria di merito.
IV. Il personale da assumere, qualunque sia la tipologia di reclutamento, deve essere in possesso dei requisiti di accesso al posto previsti agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.
Art. 3
Concorso pubblico – Selezione pubblica
I. Il “Concorso pubblico” e la “Selezione pubblica”, sono modalità di assunzione del personale a tempo indeterminato consistenti nella valutazione dei titoli presentati dal concorrente e nell’effettuazione, in base alla tipologia di assunzione prescelta, di una o più prove a contenuto teorico e teorico-pratiche, sia scritte che orali.
II. Le prove devono mirare alla verifica non solo della base culturale e di conoscenze del candidato ma anche della eventuale esperienza professionale, nonché dello spirito di iniziativa e della specifica attitudine a svolgere i compiti inerenti il posto da coprire.
III. La prova scritta può consistere nella stesura di un tema, di una relazione, di uno o più quesiti a risposta sintetica, nella redazione di atti amministrativi o tecnici, in uno o più quesiti a risposta multipla con un minimo di tre ad un massimo di cinque alternative di risposta già predisposte.
IV. La prova teorico-pratica può consistere in studi di fattibilità relativi a progetti, a soluzioni di casi concreti, ad elaborazione di schemi di atti, in una o più preparazioni galeniche (per i farmacisti), seguiti da enunciazioni teoriche o inquadrati in un contesto teorico.
V. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate dal bando di concorso e tende a valutare complessivamente i livelli di preparazione culturale e/o teorico-pratica del candidato.
VI. Qualora partecipino alla procedura un numero di concorrenti superire a 30, la Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 22 effettuerà una preselezione mediante quiz con almeno 30 domande a risposta multipla nelle materie d’esame e di cultura generale. Verranno ammessi alle prove concorsuali i concorrenti che avranno dato almeno il 60% di risposte esatte ai quiz.
Art. 4
I. Il “Corso-concorso pubblico” è una modalità di assunzione del personale a tempo indeterminato costituita da un procedimento in cui sono presenti forme di selezione dei concorrenti associate ad un corso di formazione professionale. Le fasi del corso-concorso sono le seguenti:
- Preselezione
- Selezione
- Corso ed eventuali verifiche intermedie
- Verifica finale e formazione della graduatoria di merito.
II. La Preselezione viene effettuata unicamente quando il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento del corso-concorso in tempi rapidi. Essa consiste in una prova a quiz finalizzata a verificare le conoscenze da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e della applicazioni informatiche più diffuse e/o di una lingua straniera. La prova tiene conto delle risposte esatte fornite ai quesiti proposti ed è finalizzata a formulare una graduatoria di idonei da ammettere alla successiva fase.
III. La Selezione per l’ammissione al corso consiste in una o due prove scritte, teoriche o teorico-pratiche, sulla materie indicate dal bando ed è finalizzata alla verifica delle conoscenze specialistiche proprie del posto messo a concorso. La Selezione deve concludersi con la formazione della graduatoria dei candidati idonei da ammettere al successivo corso nella misura stabilita dal bando.
IV. Il Corso, da svolgersi nei termini e con le modalità indicate dal bando, verterà su materie attinenti il profilo professionale del posto da coprire. Nel bando dovrà essere precisata, in particolare, la frequenza minima necessaria all’ammissione alla prova finale e le eventuali verifiche intermedie, nonché le materie relative al programma formativo.
V. La Prova finale consiste in due prove (una scritta ed una orale) ovvero di una sola prova orale, a cui fa seguito la graduatoria del corso-concorso.
VI. La Preselezione, la Selezione, il Corso e la Prova finale, nonché la redazione della graduatoria di merito degli idonei, sono espletate dalla Commissione giudicatrice prevista al successivo art. 22.
VII. L’attività formativa (Corso) dovrà essere descritta in apposito registro numerato e vidimato dall’Azienda, da redigersi a cura della Commissione di cui al preceddnte comma. Al termine del Corso tale registro, sottoscritto da tutti i componenti della Commisione, dovrà essere allegato agli atti del concorso.
VIII. Nel bando si devono indicare le specifiche fasi in cui si articola il corso-concorso
Art. 5
Chiamata numerica e Convenzioni con il Centro per l’Impiego
I. Le assunzioni obbligatorie dei disabili di cui all’art. 1 della legge 12/03/1999 n. 68 avvengono, nel rispetto dei posti da coprire come determinati all’art. 4 delle stessa legge, delle disposizioni di cui alla delibera della Giunta Regione dell’Umbria n. 1248 del 03/09/2003 e delle norme del presente Regolamento in quanto applicabili, mediante stipula di apposita Convenzione fra l’Azienda ed il Centro per l’Impiego.
II. Nella Convenzione dovrà essere prevista una procedura per la selezione dei concorrenti, finalizzata alla verifica dell’idoneità alla mansione ai sensi della legge 68/1999.
Art. 6
I. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la copertura a tempo indeterminato, mediante mobilità, di posti vacanti nella Tabella numerica del personale, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto aziendale.
II. In tale caso al personale trasferito si applica, dalla data di assunzione del servizio presso l’Azienda, il c.c.n.l. per dipendenti da Aziende Farm.che Xxxx.xx.
III. Il trasferimento viene effettuato a parità di qualifica o di qualifica equivalente, previo confronto delle declaratorie contrattuali fra il contratto collettivo nazionale di provenienza e quello applicato dall’Azienda.
Art. 7
Assunzione a tempo determinato
I. Le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato sono consentite per ragioni tecniche, produttive e organizzative, ai sensi delle disposizioni di legge e delle norme del CCNL tempo per tempo vigenti. Per le assunzioni a tempo determinato si osserva il procedimento indicato al successivo art. 29.
Art. 8
Contratto di fornitura per prestazioni di lavoro temporaneo
I. Il Consiglio di amministrazione può stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o cadenza periodica o collegate a situazioni d’urgenza cui non possa far fronte con il personale in servizio o attivando le normali procedure di reclutamento.
II. La spesa per i contratti di fornitura non deve gravare sui conti relativi al personale dipendente dell’Azienda.
III. Gli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali, compreso l’obbligo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fanno carico all’impresa fornitrice.
IV. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso l’Azienda i diritti e le libertà sindacali e possono partecipare alle assemblee del personale dell’Azienda medesima.
V. L’agenzia che fornisce il lavoro interinale viene scelta mediante procedura ristretta.
VI. L’Azienda, una volta acquisitio dall’agenzia il nominativo del lavoratore accerta che lo stesso sia in possesso dei requisti di accesso al posto previsti dal presente Regolamento e lo sottopone a colloquio al fine di accertare l’idoneità a svolgere le mansioni, con le modalità indicate al comma V, lettera c), dell’art. 29.
Art. 9
borse di studio e pratica professionale
I. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l’Azienda può stipulare convenzioni con i Soggetti promotori previsti dalla normative vigenti, per la realizzazione di:
I.a - tirocini estivi di orientamento promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, ai sensi dell’ art. 60 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
I.b - tirocini curriculari o di orientamento, stages e borse di studio a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive modificazioni ed integrazioni (studenti universitari, laureandi e neo-laureati);
I.c – altre tipologie di esperienze lavorative per disoccupati/inoccupati previste dalla norme di legge o da bandi della Provincia e di altri soggetti pubblici deputati allo sviluppo dell’occupazione.
II. Ai tirocinanti è garantita una copertura assicurativa, a carico del Soggetto promotore o dell’Azienda secondo quanto previsto dalle Convenzioni, con riferimento alle seguenti tipologie di danni:
I.a - per i danni subiti in caso di invalidità permanente o morte (assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro presso INAIL);
I.b - per i danni arrecati a terzi (Responsabilità civile) con assicurazione stipulata presso idonea compagnia assicurativa.
III. Gli estremi delle assicurazioni devono essere riportate nella convenzione e nel progetto formativo.
IV. L’Azienda garantisce comunque gli adempimenti relativi alle condizioni di sicurezza ed igiene, previste dalla normativa vigente, nonchè la formazione al tirocinante rispetto alla prevenzione antinfortunistica.
V. Le convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo non devono comportare di norma oneri economici a carico dell’Azienda, salvo disposizioni di legge o regolamentazioni regionali, ovvero particolari situazioni aziendali da motivare in sede di adozione dell’atto deliberativo di approvazione della convenzione.
VI. Le convenzioni, inoltre, stabiliscono idonee procedure selettive nel caso in cui il numero dei tirocinanti sia superirore al numero dei posti da coprire o sia richiesto dalle Convenzioni con i Soggetti promotori.
VII. La pratica professionale, finalizzata a far conseguire il titolo necessario al trasferimento di farmacia, viene effettuata ai sensi dell’art. 6 della legge 22/12/84 n. 892 a totale beneficio del praticante, per un orario minimo di 20 ore settimanali, senza alcun obbligo di subordinazione e di diligenza e senza corresponsione di compensi o retribuzioni di alcun titolo. Prima dell’ammissione alla pratica professionale, il praticante deve stipulare a proprio carico specifiche polizze assicurative per responsabilità verso terzi per colpa nello svolgimento del praticantato e per infortuni durante la pratica medesima.
Art. 10
Lavoro a distanza o telelavoro
I. L’Azienda - allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economia di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, sia in sede di stipula iniziale del contratto di lavoro individuale nelle ipotesi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 11 e 12 del presente Regolamento, sia durante il rapporto di lavoro - può avvalersi di forme di lavoro a distanza o telelavoro.
II. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’Azienda e al di fuori del controllo diretto di un capo servizio.
III. Il telelavoro è disciplinato dalla L. 191 del 1998 e successivo regolamento di attuazione (D.P.R. 08.03.99, n. 70) e da accordi sottoscritti in sede aziendale fra l’Azienda e la rappresentanza sindacale aziendale.
IV. L’assegnazione ai progetti di telelavoro non muta la tipologia del rapporto di lavoro.
V. L’orario di lavoro, qualunque sia la forma di telelavoro adottata, viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione alle attività da svolgere ferma restando la durata massima della prestazione oraria che è identica a quella prevista per il restante personale.
VI. Il lavoratore, deve comunque, essere a disposizione dell’Azienda e quindi deve garantire la sua presenza nella postazione di telelavoro, per le necessarie comunicazioni di servizio, per almeno due periodi di un’ora ciascuno fissati nell’ambito dell’orario di servizio.
VII. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, il telelavoratore non può svolgere prestazioni di lavoro straordinario né usufruire della disciplina dei permessi brevi con obbligo di recupero; il medesimo è altresì escluso dall’applicazione delle disposizioni che consentono una riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 11
I. Il contratto di inserimento - regolato dalle disposizioni dall’art. 54 all’art. 59 delle legge 276/2003, dal’accordo interconfederale del 11/02/2004 e l’art. 7 del CCNL - mira all’inserimento (o reinserimento) lavorativo di alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo al contesto dei servizi aziendali.
II. Momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la cosiddetta specifici momenti di formazione.
III. Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e contenere l'indicazione precisa del progetto individuale di inserimento. La definizione del progetto individuale di inserimento deve avvenire con il consenso del lavoratore e nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali. Le linee guida per la definizione del progetto individuale di inserimento sono dettate dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 21/7/2004.
IV. Nelle 16 ore che devono essere dedicate alla formazione del lavoratore, devono essere impartite nozioni di prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale.
V. Il contratto di inserimento viene stipulato previo espletamento di selezione pubblica con i criteri previsti dall’art. 3 del presente Regolamento.
Art. 12
I. L’Azienda può stipulare contratti di apprendistato al fine di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento di qualifiche relative ai livelli contrattuali dall’ A1 al C1.
II. L’apprendistato - disciplinato dal Decreto Lgs. 276/2003, dalla normativa regionale relativa a tale istituto e dall’art. 7 del CCNL - è un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo in virtù del quale, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista, non solo una retribuzione ma, anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale o di una qualifica tecnico professionale nell’ambito delle qualifiche relative ai livelli indicati al precedente comma.
III. L’Azienda può stipulare:
a) il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48 D.Lgs. 276/2003, e successive modifiche e integrazioni), finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Possono essere assunti con tale tipo di contratto i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto i 16 anni, per una durata variabile a seconda della qualifica da conseguire e delle precedenti esperienze formative;
b) il contratto di apprendistato professionalizzante (art. 49). Tale contratto può essere stipulato con i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per una durata massima di 6 anni in funzione della qualificazione da conseguire attraverso la formazione sul lavoro e la formazione formale, interna od esterna all’azienda;
c) il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50) riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
IV. La retribuzione dell’apprendista è quella relativa al livello di inquadramento.
V. Le ore di insegnamento complementare sono comprese nell’orario normale di lavoro.
VI. Il contratto di apprendistato viene stipulato previo espletamento di selezione pubblica con i cirteri previsti dall’art. 3 del presente Regolamento.
Art. 13
II. Il Consiglio di ammnistrazione - ai sensi del Protocollo Governo Parti sociali del 23 luglio 2007 – può stabilire la chiamata diretta a tempo indeterminato del lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso l’Azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi in una delle qualifiche ove la legge non prescrive il pubblico concorso; tale diritto di precedenza opera a condizione che l’assunzione a tempo indeterminato sia riferita alle mansioni già espletate senza demerito in esecuzione dei rapporti a termine, che l’assunzione medesima venga effettuata entro 12 mesi a partire dalla data di maturazione del periodo indicato nel Protocollo e che, all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato, il lavoratore mantenga il possesso dei requisiti generali di accesso al posto previsti al successivo art. 14.
III. Qualora il numero dei lavoratori aventi diritto all’assunzione ai sensi del precedente comma, sia superiore al
numero dei posti da coprire, l’Azienda procederà ad effettuare, fra gli aventi diritto, una selezione per titoli ed esami (una prova scritta ed una prova orale).
Capo II
REQUISITI GENERALI – BANDI –PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Art. 14
I. Possono accedere all’impiego presso l’Azienda i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/2/94 n. 174;
b) età non inferiore agli anni 18. Il dipendente, all’atto dell’accesso al posto, non dovrà avere raggiunto il limite massimo di età o l’anzianità massima di servizio, previsti dalla normativa per il collocamento in quiescenza;
c) idoneità psico-fisica all’impiego. L’Azienda ha facoltà di sottoporre a visita medica il personale da assumere, per accertare l’idoneità psico-fisica in relazione alle mansioni da espletare;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) assenza di condanne penali;
f) non essere stato destituito da impiego pubblico o dispensato dal servizio per persistente insufficiente rendimento
o dichiarato decaduto dall’impiego presso aziende o società comunali per l’esercizio di farmacie o presso pubbliche amministrazioni;
g) essere in posizione regolare nei confronti degli eventuali obblighi di leva;
h) possesso dei requisiti specifici per il posto da coprire.
II. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione, ad eccezione del limite di età che deve essere posseduto alla data del bando medesimo.
Art. 15
Titolo di studio, professionali e di abilitazione
I. Possono accedere all’impiego presso l’Azienda i soggetti che possiedono - in relazione al profilo professionale del posto da coprire e salvo specifiche disposizioni di legge, di statuto o contrattuali - i seguenti titoli:
Profilo professionale: “ Dirigenti”
Lavoratori che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’azienda.
a) Direttore dell’Azienda:
Titoli di studio: è sempre richiesta la Laurea in Economia aziendale o Laurea in Economia e commercio o Laurea in Economia e gestione dei Servizi o Laurea in Economia e legislazione per l’Impresa o Laurea in Scienze economiche e bancarie ovvero le corrispondenti Lauree equiparate per legge (Laurea specialistica relativa all’ordinamento DM 509/99 e Laurea Magistrale relativa all’ordinamento DM 270/04)”;
Anzianità di servizio: specifiche e documentate competenze manageriali nella gestione dell’impresa commerciale ovvero, a titolo esemplificativo, di competenze manageriali nei settori dell’amministrazione generale, della contabilità, della gestione fiscale, finanziaria e commerciale, delle nuove tecnologie dell’informazione, delle comunicazioni e dell’informazione digitale, della customer satisfaction, dell’e-commerce, del marketing, dei processi di innovazione tecnologica ed organizzativa, dei business plan e dei budgets, della analisi e della gestione dei conti economici, del controllo di gestione, del sistema degli appalti e dei contratti.
b) altri Dirigenti:
Titoli di studio: è sempre richiesta la Laurea in Economia aziendale o Laurea in Economia e commercio o Laurea in Economia e gestione dei Servizi o Laurea in Economia e legislazione per l’Impresa o Laurea in Scienze
economiche e bancarie ovvero le corrispondenti Lauree equiparate per legge (Laurea specialistica relativa all’ordinamento DM 509/99 e Laurea Magistrale relativa all’ordinamento DM 270/04);
Anzianità di servizio: minimo tre anni di servizio in posizione di responsabilità prestati in aziende pubbliche o enti pubblici o in aziende private (dirigente o area/livello immediatamente inferiore).
Documentati curricula manageriali da stabilirsi a cura del Consiglio di amministrazione.
Profilo professionale: “Area dell’alta professionalità “
Lavoratori che svolgono mansioni richiedenti alta professionalità per l’espletamento delle quali occorre una specifica preparazione nonché iniziativa ed autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità professionali ovvero i lavoratori che, con specifiche capacità e conoscenze tecnico/amministrative svolgono mansioni di particolare rilievo e complessità e compiti di coordinamento operativo di altri lavoratori.
Per la copertura del posto di “Farmacista collaboratore” e di “Farmacista coadiutore” è comunque previsto l’obbligo del possesso della Laurea in Farmacia oppure Laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche, della Abilitazione di Stato all’esercizio della professione di farmacista e della Iscrizione all’Ordine dei farmacisti.
Anzianità di servizio: per le qualifiche ove non è prevista la Laurea in Farmacia e la Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, occorre il possesso di almeno un anno in posizione direttiva o di concetto maturata in aziende pubbliche o enti pubblici o in aziende private. Per la copertura del posto di “Farmacista collaboratore” o di “Farmacista coadiutore” occorre il possesso di almeno sei mesi di servizio continuativo prestato in qualità di farmacista non titolare in qualunque condizione professionale maturata (a tale fine è considerato servizio la pratica professionale effettuata ai sensi dell’art. 6 della legge 22/12/84 n. 892 e lo stage effettuato ai sensi della normativa statale, regionale, provinciale purchè certificabile da una pubblica amministrazione).
Profilo professionale: “Area tecnico–amministrativa”
Lavoratori con mansioni di carattere tecnico ed amministrativo in grado di programmare e gestire il proprio lavoro nell’espletamento dei compiti di fiducia e responsabilità o di compiti di controllo e coordinamento di altri lavoratori. Titoli di studio (diploma di scuola media superiore) e documentati curricula professionali da stabilirsi a cura del Consiglio di amministrazione in relazione al posto da coprire.
Profilo professionale: “Area esecutiva”
Lavoratori che svolgono attività esecutive.
Titolo di studio: Licenza di scuola media inferiore. Altri titoli: patente di guida cat. B.
II. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere ai concorrenti il possesso di ulteriori requisiti quali:
a) conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più diffuse;
b) conoscenza di una o più lingue straniere;
c) altri requisiti in relazione al posto da ricoprire.
Art. 16
I. I concorsi e le selezioni pubbliche, di ogni ordine e grado, sono indetti con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Azienda. Il relativo bando deve contenere:
a) la tipologia del rapporto di lavoro (es.: contratto a tempo pieno, contratto a tempo parziale, contratto di apprendistato, contratto di inserimento, contratto di lavoro ripartito, contratto di telelavoro, ecc.);
b) il numero delle prove d’esame e la relativa tipologia (prova scritta, prova orale, prova pratica, prova teorico- pratica, test tecnico-professionali, test psico-attitudinali), nonchè l’indicazione delle materie oggetto delle prove;
c) la possibilità che venga effetuata la preselezione prevista al comma VI dell’art. 3 del presente Regolamento.
II. Il bando, inoltre, deve contenere:
a) il numero dei posti da coprire, la qualifica professionale e l’inquadramento;
b) requisiti che il candidato deve possedere per l’ammissione al concorso o alla selezione;
c) il termine perentorio entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione da parte dei concorrenti e le modalità di presentazione delle domande medesime;
d) le modalità di comunicazione della sede e del diario delle prove;
e) le categorie di titoli valutabili ai fini del punteggio e della posizione in graduatoria;
f) la tipologia del soggetto che effettua la valutazione dei concorrenti: commissione giudicatrice aziendale, struttura esterna specializzata;
g) il trattamento economico e normativo annesso al posto da ricoprire;
h) eventuali riserve, precedenze, preferenze.
III. Al bando viene allegato il modello obbligatorio, predisposto dall’Azienda, per la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione.
Il predetto modello è elaborato nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
IV. Il bando deve, altresì, contenere:
a) la citazione della legge 10/8/91 n.125 che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
b) l’indicazione della possibilità, per i candidati portatori di handicap, di specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
c) la facoltà prevista agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, che consente al concorrente di presentare, in sostituzione delle normali certificazioni, dichiarazioni circa stati, qualità personali o fatti, nei modi e nei limiti ivi previsti;
d) la precisazione che l’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata;
e) l’informativa prevista dal decreto legislativo 196/2003 e l’obbligatorietà del conferimento dei dati da parte dei concorrenti ai fini della partecipazione al concorso o alla selezione;
f) la precisazione della riserva dell’Azienda in merito alla proroga, riapertura, modifica o revoca del bando;
g) l’accettazione, da parte del candidato, delle norme previste dal bando e, in particolare, di quelle relative alla riserva in capo all’Azienda del diritto di proroga, riapertura, modifica o revoca del bando;
h) eventuali altre informazioni.
V. La firma del concorrente, da apporre in calce alla domanda, non è soggetta ad autenticazione.
VI. Nel bando deve essere indicato l’importo che il concorrente deve versare per contributo spese concorsuali.
Art. 17
I. Il bando è pubblicato:
a) all’Albo Pretorio del Comune di Terni per un periodo di almeno 30 giorni di calendario;
b) sul sito web dell’Azienda.
II. Il bando inoltre viene inviato, per conoscenza, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni ed alla stampa locale.
II. Per la pubblicazione del bando di concorso per il posto di “Direttore dell’Azienda” si applicano le disposizioni contenute all’art. 32 del D.P.R. 04.10.86 n. 902.
Art. 18
Xxxxxxx, riapertura, modifica o revoca del bando
I. E’ facoltà dell’Azienda:
a) prorogare, prima della scadenza, il termine di presentazione delle domande di partecipazione. Di tale provvedimento viene data pubblicità secondo le modalità indicate nel precedente articolo;
b) procedere alla riapertura del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze. Di tale provvedimento viene data pubblicità secondo le modalità indicate nel precedente articolo;
c) procedere, con provvedimento motivato, all’aumento o alla diminuzione dei posti da conferire, decorso il termine di presentazione delle domande e prima dell’ammissione dei candidati. Tale provvedimento viene comunicato a tutti i candidati che hanno presentato domanda;
d) procedere, con provvedimento motivato, alla revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento concorsuale. Il provvedimento viene comunicato a tutti i candidati che via hanno interesse.
Art. 19
Presentazione della domanda di partecipazione
I. Le domande di ammissione ai concorsi ed alle selezioni devono devono essere redatte dai concorrenti esclusivamente su modello obbligatorio in carta libera predisposto dall’Azienda e allegato al bando di concorso. Il concorrente è tenuto a compilare in ogni sua parte e a sottoscrivere tale modello (verranno escluse eventuali domande non compilate sul modello allegato al bando di concorso o mancanti di una o più dichiarazioni o prive di documenti richiesti dal bando o mancanti della sottoscrizione).
II. Le domande devono essere indirizzate e presentate direttamente o inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore dell’A.s.F.M. di Terni (Vico Politema n 3, 05100 Terni), entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio. Se il termine cade in un giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
III. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e data dell’Ufficio postale accettante ovvero, se la domanda è presentata direttamente, dalla data del protocollo di ricezione dell’Azienda.
CAPO III
Art. 20
I. Nelle assunzioni di personale opera la riserva a favore dei disabili o equiparati ai sensi della legge 68/99 nella misura di legge.
II. Nei concorsi indetti dall’Azienda deve essere precisato il numero dei posti eventualmente assoggettati a riserva.
III. Le preferenze a parità di punteggio nelle graduatorie degli idonei dei concorsi e delle selezioni sono stabilite dalle normative vigenti e sono le seguenti:
1. Gli insigniti di medaglia al valor militare
2. I mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti
3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra
4. I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
5. Gli orfani di guerra
6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra
7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
8. I feriti in combattimento
9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa
10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
11. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
13. I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
14. I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra
15. I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
17. I coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
18. Gli invalidi ed i mutilati civili
19. Aver prestato servizio nel profilo del posto messo a concorso nell’ambito dei “Lavori socialmente utili”
20. I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
IV. A parità di punteggio e/o di titoli di preferenza, la stessa è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
V. Del diritto di preferenza, spettante a parità di punteggio, se ne terrà conto dopo aver soddisfatto l’eventuale diritto di precedenza.
CAPO IV
SVOLGIMENTO DELLE PROVE – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – PROCESSI VERBALI – SELEZIONE MEDIANTE STRUTTURA ESTERNA.
Art. 21
I. L’avviso per la presentazione a ciascuna prova – contenente la sede, la data e l’ora in cui i concorrenti sono chiamati a sostenere l’esame - deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima.
II. E’ fatto obbligo alla Commissione giudicatrice di determinare il contenuto della prova/prove nelle ore immediatamente antecedenti l’orario fissato per l’inizio delle prove medesime.
III. Nell’ora stabilita per la prova/prove, si procede alla verifica dei candidati presenti e all’identificazione degli stessi mediante accertamento della loro identità personale, verificando la rispondenza dei dati anagrafici contenuti nei documenti di identità con quanto indicato in apposito tabulato recante i nominativi dei partecipanti alla procedura concorsuale. Nei verbali della Commissione si dà atto dei candidati assenti a tale accertamento e della loro esclusione dalla procedura concorsuale.
IV. Per quanto riguarda i candidati disabili, la Commissione provvederà preventivamente ad adeguare le modalità di svolgimento delle prove, secondo quanto richiesto dagli interessati nella domanda di partecipazione ed in ottemperanza a quanto già previsto dal bando di concorso, in modo da garantire agli stessi di concorrere in effettive condizioni di parità.
Art. 22
per le assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato
I. Le commissioni giudicatrici per l’assunzione di personale presso l’Azienda sono nominate dal Consiglio di amministrazione.
II. Tali commissioni sono composte da:
▪ un Presidente, scelto fra esperti nelle materie d’esame;
▪ due Membri, scelti anch’essi fra esperti nelle materie d’esame;
▪ un segretario, scelto fra il personale di livello pari o superiore al posto da coprire.
III. Per la nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per l’accesso al posto di “Direttore dell’Azienda” si applicano le disposizioni contenute all’art. 10 dello Statuto dell’Azienda.
IV. La commissione giudicatrice del concorso pubblico per l’accesso al posto di “Direttore di farmacia” e di “Farmacista collaboratore”, è così composta:
▪ Presidente: delegato dal Presidente del Consiglio di amministrazione e scelto fra esperti nelle materie d’esame;
▪ Membro: il responsabile del servizio farmaceutico della ASL n. 4 o suo delegato;
▪ Membro: un funzionario dell’amministrazione civile dell’Interno, designato dal Prefetto;
▪ Membro: un farmacista, scelto dal Consiglio di amministrazione fra estranei all’Amministrazione del Comune o dell’Azienda;
▪ Membro: un chimico, scelto dal Consiglio di amministrazione fra estranei all’Amministrazione del Comune o dell’Azienda;
▪ Segretario: da un impiegato amministrativo dall’Azienda di livello pari o superiore al posto da coprire.
V. La Commissione espleta i propri lavori alla presenza di tutti i suoi componenti.
VI. La Commissione delibera a maggioranza di voti e le votazioni avvengono in forma palese e contemporanea. Non è ammessa l’astensione. Il commissario che dissenta dalla maggioranza ha diritto di richiedere la verbalizzazione dei motivi del proprio dissenso.
VII. Nel caso in cui uno o più componenti della Commissione giudicatrice siano impediti a partecipare ai lavori oppure per giustificati motivi non possano più assicurare la propria presenza, viene disposta la sostituzione, individuando altre persone idonee. Nel caso di sostituzione di componenti della Commissione, conservano validità tute le operazioni concorsuali precedentemente espletate; la Commissione, nella sua nuova composizione, fa propri, dopo averne preso cognizione, i criteri già fissati e le operazioni concorsuali già svolte in precedenza.
VIII.Nel caso di selezione effettuata con l’ausilio di struttura esterna specializzata, non si dà luogo alla nomina della commissione giudicatrice.
IX. Il verbale delle sedute e delle operazioni concorsuali deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
Art. 23
I. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici:
a) i componenti del Consiglio di amministrazione dell’Azienda e del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda;
b) coloro che ricoprono cariche politiche o sono membri delle giunte e dei consigli degli enti locali e delle aziende o società da essi dipendenti;
c) i rappresentanti sindacali ed i rappresentanti delle associazioni professionali;
d) i parenti ed affini fino al IV grado civile o i soggetti legati da vincoli di coniugio nell’ambito della medesima Commissione Giudicatrice;
e) i parenti ed affini entro il IV grado civile o i soggetti legati da vincoli di coniugio con alcuno dei concorrenti;
f) coloro il cui rapporto d’impiego, sia pubblico che privato, sia stato risolto per motivi disciplinari o per decadenza dall’impiego.
II. All’atto della nomina il commissario deve dichiarare all’Azienda di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste alle lettere a), b), c), d), f) del presente articolo.
III. Parimenti, nella prima seduta della Commissione Giudicatrice, i commissari devono accertare l’assenza di incompatibilità con i concorrenti, come previsto alla lettera e) del presente articolo.
IV. L’esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo alla automatica decadenza del commissario interessato ed alla sua sostituzione con un nuovo commissario; analogalmente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta.
V. Le cause di incompatibilità e le procedure previste dal presente articolo sono estese anche al segretario della commissione.
Art. 24
Punteggio delle prove e dei titoli
I. Il Presidente ed ii Membri della Commissione giudicatrice dispongono dei seguenti punteggi per la valutazione delle prove e dei titoli:
a) concorso composto da prova unica e titoli: 120 punti per la prova unica e 30 punti per i titoli. La prova s’intende superata ed il candidato viene collocato in graduatoria se riporta una votazione di almeno 61/120;
b) concorso composto da più prove e titoli: 60 punti per ciascuna prova e 30 punti per i titoli. Per essere ammesso alla prova successiva il candidato deve conseguire almeno 31 punti nella prova precedente. Ciascuna prova s’intende superata se il candidato riporta una votazione di almeno 31 punti a prova.
II. I titoli vengono suddivisi nelle seguenti macro-categorie: titoli di studio, titoli di servizio, titoli vari.
III. La Commissione Giudicatrice, nel definire i criteri di valutazione dei titoli di servizio ed i loro punteggi, determina a parità di titolo un peso maggiore, pari al 30%, per l’attività di lavoro subordinato, pratica professionale e stage prestati presso l’Azienda.
Art. 25
Adempimenti della commissione giudicatrice
I. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, accerta la regolarità della propria costituzione e l’assenza di casi di incompatibilità con i concorrenti.
II. La Commissione stabilisce quindi quanto segue:
a) i criteri ed i punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove;
b) le modalità e le cautele da osservarsi nelle varie fasi della procedura concorsuale e, segnatamente, durante le prove;
c) i termini per la consegna finale dei verbali e dei risultati della selezione al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.
III. Dopodiché la Commissione:
a) procede nell’istruttoria delle domande di partecipazione;
b) verifica il possesso dei requisiti previsti dal bando;
c) delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei concorrenti al concorso o alla selezione.
IV. Al termine del procedimento previsto al precedente comma, il Presidente della Commissione giudicatrice comunica ai candidati, con lettera raccomandata, l’ammissione o l’esclusione con relativa motivazione dalle procedure concorsuali.
X. Xxx concorsi ove sono previste più prove d’esame, le stesse vengono effettuate nel seguente ordine: prova scritta, prova pratica, prova teorico-pratica, prova scritta tecnico/teorica, prova orale.
VI. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.
VII. Il voto finale è dato dalla somma dei punteggio per prove con il punteggio per titoli.
VIII. La graduatoria finale dovrà essere composta nell’ordine: dai concorrenti dichiarati vincitori e dai concorrenti eventualmente risultati idonei, previa osservanza delle riserve, precedenze e preferenze di legge.
IX. Il Presidente della Commissione giudicatrice, conclusa la procedura concorsuale, rimette la relativa documentazione al Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda per i successivi provvedimenti di competenza.
Art. 26
Selezione mediante struttura esterna specializzata
I. Il Consiglio di Amministrazione – nel caso di assunzione di personale a tempo indeterminato - valuta l’opportunità di affidare l’espletamento di una parte o dell’intero procedimento selettivo ad aziende specializzate nella selezione di personale, mediante il sistema dei test a carattere psico-attitudinale e/o tecnico-professionale.
II. Le norme e le cautele per l’effettuazione del procedimento concorsuale sono indicate in apposito bando deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda.
III. Il contenuto dei test deve essere coerente con la tipologia del posto da coprire.
IV. L’ammissione o l’esclusione dei concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura prevista al presente articolo è disposta dal Direttore dell’Azienda sulla base dell’istruttoria effettuata dall’ufficio personale dell’Azienda. L’elenco degli ammessi è comunicato alla struttura esterna specializzata, incaricata di svolgere la selezione, entro 10 giorni dalla data del provvedimento di ammissione adottato dal Direttore.
CAPO V
APPROVAZIONE VERBALI - VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE - ASSUNZIONE
Art. 27 Approvazione della graduatoria e termini di validità delle graduatoria
I. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono approvati i verbali delle procedure concorsuali e le graduatorie finali.
II. Il Direttore dell’Azienda provvede a dare comunicazione degli esiti della procedura concorsuale, ai vincitori ed ai candidati risultati idonei.
III. Le graduatorie concorsuali, una volta approvate, rimangono efficaci per un periodo di due anni a decorrere dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, ferma restando la facoltà del Consiglio di amministrazione dell’Azienda di procedere al loro utilizzo per la eventuale copertura di posti vacanti ovvero di procedere alla indizione di nuovo concorso.
Art. 28
I. Con delibera del Consiglio di amministrazione è approvata l’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, secondo l’ordine della graduatoria.
II. I vincitori sono invitati, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in prova, previa visita medica per l’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione, qualora richiesta dall’Azienda, e previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione.
III. L’assunzione dovrà avvenire in tempi brevi, una volta espletate le formalità di rito. Per la durata del periodo di prova si fa riferimento ai CCNL di categoria.
IV. Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Capo VI
MODALITA’ DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO – NORME VARIE E FINALI
Art. 29 Modalità di assunzione a tempo determinato
I. L’assunzione a tempo determinato alle dipendenze dell’Azienda viene effettuata mediante selezione per titoli e colloquio e relativa graduatoria dinamica, a seguito di specifica istanza di assunzione pervenuta all’Azienda con le modalità indicate nel presente articolo.
II. La graduatoria viene aggiornata man mano che pervengono all’Azienda le istanze di assunzione ed il candidato ottiene l’idoneità all’assunzione, con relativo punteggio, a seguito del prescritto colloquio.
III. Decorso un anno dalla data di presentazione dell’istanza all’Azienda per la partecipazione alla selezione, come attestata dal timbro del protocollo aziendale, l’istanza ed il realtivo colloquio perdono efficacia e l’istante viene depennato dalla graduatoria.
IV. Il concorrente utilmente collocato in graduatoria, nel corso dell’anno di validità dell’istanza di partecipazione alla selezione, può presentare ulteriori titoli e documenti ai fini della loro valutazione e della relativa posizione nella graduatoria dinamica.
V. La convocazione del candidato per l’effettuazione del colloquio viene fatta dall’Azienda mediante lettera a.r. o e-mail o fax o altro mezzo equivalente che consenta di lasciare traccia dell’avvenuta convocazione.
VI. Perde il diritto ad entrare in graduatoria il candidato che, convocato per il colloquio, non abbia risposto alla chiamata nei termini previsti dalla lettera di convocazione.
VII. Perde diritto, inoltre, all’assunzione ed alla posizione nella graduatoria il candidato che non abbia accettato l’assunzione o quello che non abbia preso regolare servizio secondo le disposizioni della lettera di assunzione.
VIII. L’assunzione viene effettuata secondo l’ordine della graduatoria in vigore al momento dell’adozione della delibera di assunzione in servizio a tempo determinato.
IX. I modelli relativi alle istanze di assunzione sono predisposti dall’Azienda tenendo conto dei requisiti di accesso al posto previsti dal presente Regolamento e costituiscono modulario obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione. I predetti modelli possono essere scaricati dal sito web dell’Azienda o ritirati direttamente dagli interessati presso gli uffici amministrativi dell’Azienda. Nei modelli il candidato dichiara, ai sensi delle disposizioni sull’autocertificazione (Legge 445/2000), il possesso dei requisiti di accesso al posto, nonché tutte le informazioni utili per la selezione e la valutazione dei titoli. La produzione di istanze di assunzione su carta libera o su stampati diversi da quelli indicati nel presente comma, comporta l’esclusione del candidato dalla procedura di assunzione.
X. La selezione consiste - per ciascuna qualifica d’organico - nella valutazione dei titoli (autocertificati e/o allegati alla domanda di assunzione), nella valutazione del colloquio e nella redazione di una graduatoria dinamica ove la posizione del candidato è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti per i titoli e per il colloquio. A parità di punteggio fra due o più candidati la preferenza nella graduatoria è determinata dalla maggiore età.
XI. Il punteggio complessivo che può essere attribuito è di 90 punti, suddiviso fra i titoli (max 30 punti) ed il colloquio (max 60 punti), secondo la classificazione seguente:
a) Xxxxxx di studio (il punteggio massimo attribuibile per tale categoria è di 10 punti).
Il titolo di studio di base, richiesto per l’accesso al posto, viene valutato sulla base del voto di laurea conseguito come appresso precisato (max punti 3):
• 0 punti: per voto fino a 90/110,
• 2 punti: per voto da 91/110 a 100/110
• 2,5 punti per voto da 101/110 a 110/110
• 3 punti: per voto 110 e lode
• Per il dottorato di ricerca ed il master: viene attribuito 1,5 punto (per un max di 4 titoli, pari a 6 punti complessivi).
• Per altri titoli di studio e formazione, da valutarsi in relazione al posto da coprire: vengono attribuiti 0,5 punti (per un max di 2 titoli, pari a 1 punto complessivo).
b) Xxxxxx di servizio (il punteggio massimo attribuibile per tale categoria è di 20 punti).
• L’esperienza lavorativa nella qualifica inferiore al posto da occupare non viene valutata.
• L’esperienza lavorativa nella medesima qualifica o in qualifica superiore al posto da occupare, viene valutata in mesi, con un punteggio pari a 0,5 per ogni mese di servizio prestato fuori dall’Azienda, fino ad un massimo di 12 mesi (pari a max 6 punti compessivi).
• L’esperienza lavorativa nella medesima qualifica o in qualifica superiore al posto da occupare, viene valutata in mesi, con un punteggio pari a 1 punto per ogni mese di servizio prestato presso l’Azienda, fino ad un massimo di 14 mesi (pari a max 14 punti compessivi).
• Le frazioni di mese, anche se relative a più rapporti di lavoro, si sommano:
- ogni 30 giorni si computa 1 mese;
- eventuale resto superiore a 15 giorni viene conteggiato come mese intero.
• Il servizio a tempo parziale viene valutato proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa.
• Il servizio militare e civile viene equiparato all’esperienza lavorativa.
c) Colloquio (punteggio massimo pari a 60 punti):
Il colloquio tende ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni relative al posto da coprire presso l’Azienda. Più precisamente, il colloquio deve accertare
1. - per il personale dei livelli contrattuali dal Q1 all’ A2: il possesso da parte del candidato di approfondite conoscenze tecnico-professionali;
- per il personale dei livelli contrattuali dal B1 al B2: il possesso da parte del candidato di conoscenze tecnico-professionali di base;
- per il personale del livello contrattuale C1: il possesso da parte del candidato di conoscenze di cultura generale;
2. le motivazioni e gli interessi individuali del candidato nei confronti del ruolo che dovrebbe coprire;
3. le capacità di espressione e di concettualizzazione del candidato.
XII. Il punteggio da assegnate nell’ambito del colloquio è così determinato:
- per le conoscenze di cui al n. 1, max 30 punti;
- per motivazioni ed interessi di cui al n. 2, max 15 punti;
- per capacità di cui al n. 3, max 15 punti.
L’ingresso del concorrente nella graduatoria degli idonei è subordinato al conseguimento di un punteggio non inferiore a 40 punti complessivi nel colloquio.
XIII. L’Azienda si riserva di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato nei limiti e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 30
I. E’ consentito l’accesso a tutti gli atti della procedura concorsuale nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.
II. I verbali della Commissione giudicatrice, una volta approvati dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda, possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
III. La tutela della riservatezza dell’autore non può giustificare il diniego di accesso agli elaborati dello stesso.
IV. I candidati hanno diritto di accesso ai documenti e possono prendere visione ed ottenere copia degli elaborati degli altri candidati previo pagamento delle sole spese di riproduzione.
Art. 31
I. Ai sensi dell’art. 77 del DPR 237/64, come modiciato dall’art. 22 della legge 958/86, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di riafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, sono valutati nei concorsi pubblici con lo stesso punteggio che le commissioni giudicatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Art. 32
Nomina personale dell’area quadri
I. Per l’accesso all’area quadri si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché del CCNL per quanto attiene alla declaratoria delle mansioni.
II. Per il personale da inquadrare nella categoria “Quadri” si provvede come segue:
a) per la copertura del posto di “Direttore di farmacia” a tempo indeterminato la società procede mediante pubblico concorso per titoli ed esami. A tale fine oltre ai titoli di legge (laurea, abilitazione e iscrizione all’ordine professionale), la società indicherà nel bando gli ulteriori titoli e requisiti professionali e le ulteriori competenze che dovranno possedere i candidati per l’ammissione al concorso;
b) per la copertura degli altri posti della categoria “Quadri”, la società provvede nell’ordine: alla nomina mediante selezione interna, sulla base dei titoli e requisiti da stabilirsi di volta in volta; alla nomina mediante pubblico concorso per titoli ed esami stabilendo, anche in tale caso, i titoli ed i requisiti professionali e le ulteriori competenze che dovranno possedere i candidati per l’ammissione al concorso.
III. Per l’incarico temporaneo nelle funzioni di “Direttore di farmacia” - in attesa di concorso per la copertura del posto vacante o in maniera saltuaria per esigenze di servizio o per sostituzione di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto – la società provvede assegnando l’incarico “intuitu personae”, nel rispetto dei requisiti di legge per l’accesso a detta qualifica e scegliendo il dipendente da incaricare in base alle caratteristiche e alle qualità personali del dipendente e, segnatamente della competenza professionale, del livello di dedizione al lavoro e del possesso del requisito della sicura affidabilità, avuto riguardo altresì delle segnalazioni interne, anche non formalizzate per iscritto, relative al comportamento in servizio del dipendente.
Art. 33
I. Le Commissioni giudicatrici possono avvalersi di personale di vigilanza, messo a disposizione dall’Azienda, durante le prove di concorsi e selezioni a cui partecipa un numero elevato di concorrenti.
II. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono determinati, per tutti i tipi di concorso e di selezione, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni giudicatrici.
III. Per quanto non previsto dal presente Regolamento - in materia di reclutamento ed assunzione del personale - si rinvia alle norme contenute nella legge, nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nello Statuto aziendale.
Art. 34
I. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’A.s.F.M. di Terni.
II. Da tale data sono abrogate le precedenti norme, in ogni loro parte, contenute nel Regolamento per le assunzioni di personale approvato con delibera del C. di A. n. 5 del 20/01/2012.