Adempimenti della Commissione Giudicatrice Clausole campione

Adempimenti della Commissione Giudicatrice. La Commissione Giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e li consegna al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito Web dell’Ateneo xxxx://xxx.xxxxx.xx alla Sezione Concorsi e mobilità. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. c) della Legge 240/2010, qualora i candidati siano in numero superiore a sei, la Commissione, al fine dell’individuazione dei candidati ammessi alla discussione pubblica di cui all’art. 9 del presente bando, procede preliminarmente alla valutazione degli stessi, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei parametri e dei criteri di cui al medesimo articolo ed al D.M. 25.05.2011 n. 243.
Adempimenti della Commissione Giudicatrice. 1. Il seggio e la commissione giudicatrice hanno la responsabilità della procedura della gara da esperire nel giorno, luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella lettera di xxxxxx.
Adempimenti della Commissione Giudicatrice. La valutazione degli studenti verrà effettuata da una Commissione nominata con Decreto Rettorale, composta da tre membri effettivi individuati tra i docenti dei corsi di laurea e dal personale dell’ufficio Orientamento & Job Placement nonché due supplenti. La procedura per l’assegnazione dell’incarico di collaborazione si svolge in due fasi: la prima concerne la definizione di una graduatoria, per ciascun Ambito, degli studenti idonei valutati in base a requisiti di merito (a parità di condizioni di merito prevalgono gli studenti con una situazione economica più disagiata); la seconda prevede un colloquio di selezione che si terrà nel mese di settembre 2022, a cui saranno ammessi 30 studenti, così suddivisi: ⮚ I primi 12 studenti per l’Ambito di Psicologia; ⮚ I primi 6 studenti per l’Ambito di Economia; ⮚ I primi 6 studenti per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) ⮚ I primi 6 studenti per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Ambito di Storia); ⮚ I primi 6 studenti per il Corso di Laurea Triennale in Turismo e valorizzazione del territorio (Ambito di Storia); L’elenco degli studenti idonei verrà redatto sulla base di criteri di merito che terranno conto sia dei crediti formativi universitari acquisiti dallo studente, sia della media ponderata conseguita al momento della presentazione della presentazione della domanda. Ai fini della definizione delle cinque graduatorie, saranno sommati per ciascuno studente i due coefficienti di merito, di seguito specificati:
Adempimenti della Commissione Giudicatrice. La Commissione predetermina i criteri per la valutazione del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n.243 del 25 maggio 2011. I criteri adottati sono pubblicati sul sito web della Scuola. La Commissione effettua la valutazione esprimendo un motivato giudizio analitico del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. Sono ammessi alla discussione tutti i candidati se il numero totale degli stessi è pari o inferiore a sei; in caso contrario, in base ai risultati della valutazione preliminare, sono ammessi i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del totale, e comunque in numero non inferiore a sei unità. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione al profilo internazionale della Scuola; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Le adunanze della Commissione giudicatrice potranno svolgersi con l’ausilio dei mezzi telematici di lavoro collegiale. La Commissione potrà riunirsi nella modalità di conversazione Skype o mediante piattaforma zoom o in altra forma telematica a distanza atta a garantire l’effettiva compartecipazione di tutti i membri, la contemporaneità delle decisioni, la possibilità immediata di visionare gli atti, di intervenire alla discussione, di scambiare documenti, di approvare i verbali. La Commissione giudicatrice, nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto d’autore, utilizza le pubblicazioni presentate dai candidati esclusivamente ai fini della presente procedura. I lavori della Commissione si concludono con l’individuazione del candidato comparativamente migliore e proponibile per la chiamata.
Adempimenti della Commissione Giudicatrice. La Commissione giudicatrice nella prima seduta predetermina i criteri di massima per:
Adempimenti della Commissione Giudicatrice. I. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, accerta la regolarità della propria costituzione e l’assenza di casi di incompatibilità con i concorrenti.
Adempimenti della Commissione Giudicatrice. Alla Commissione Giudicatrice competono, durante la prima seduta pubblica, le seguenti operazioni volte ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa:
Adempimenti della Commissione Giudicatrice. 1. La commissione giudicatrice in fase preliminare:
Adempimenti della Commissione Giudicatrice. La Commissione nel corso della prima seduta, presieduta dal componente con maggiore anzianità accademica, elegge il Presidente e il segretario. La Commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e li consegna al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul Portale dell’Università. I criteri sono pubblicizzati almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. La valutazione dei candidati a cura della Commissione prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei parametri e dei criteri di cui al D.M. 25.5.2011 n. 243. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non meno di sei, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei: in tale caso la Commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni senza esprimere alcun giudizio.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.