LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE Clausole campione

LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE. I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE. I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. 17.
LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE. I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non sono soggetti a limite prefissato. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE. 1. Il risarcimento del danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni costituenti il pacchetto turistico ed i relativi termini di prescrizione sono disciplinati dagli art. 43 – 46 del Codice del Turismo e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del Codice Civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE. II ris arcim enti d i cui ag li artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi term in i di prescrizione, s ono disciplinati da quanto in es so previsto e com unque nei lim iti s tabiliti dalle Convenzioni In ternazionali che disciplinano le prestazioni che form ano oggetto del pacchetto turis tico nonché dag li artico li 1783 e 1784 del cod ice civile , ad eccezione dei danni alla pers ona non s oggetti a lim ite prefiss ato.
LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE. I risarcimenti e le riduzioni del prezzo di cui agli artt. 43 e 46 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo) e relativi termini prescrizionali sono regolati in ossequio alle disposizioni ivi richiamate (art. 43 cit. commi 7 e 8 ed art. 46 cit. comma 2), e comunque nei limiti di cui agli artt. 1783 e 1784 c.c. nonché nei limiti stabiliti dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del contratto di pacchetto turistico. Il risarcimento dovuto dall’Viaggi nel Mondo , salvo che per i danni alla persona o per quelli causati intenzionalmente o per colpa, è in ogni caso limitato al triplo del prezzo totale del pacchetto turistico.
LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE. I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di pre- scrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE. I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del Pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di Pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza; il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel Pacchetto turistico. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’Organizzatore. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore.
LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE. I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto, nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile e comunque nei limiti stabiliti dalle Conven- zioni Internazionali che L’indirizzo web del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. a Tutela dei Viaggiatori è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.
LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE. I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termi- ni di prescrizione, sono disciplinati da quan-to in esso previsto, e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le presta-zioni che formano oggetto del pacchetto tu- ristico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni inter- nazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non sono soggetti a limite pre-fissato. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pac-chetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggia-tore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dal-le disposizioni che regolano i servizi com- presi nel pacchetto.