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RECESSO DEL VIAGGIATORE Clausole campione

RECESSO DEL VIAGGIATORE. (ART. 41 CdT) 1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. 2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. 5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratt...
RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il 8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizza- tore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte.Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue im- mediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occu- pazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto: - fino a 29 giorni prima della partenza il 10% - da 28 a 15 giorni prima della partenza il 25% - da 14 a 6 giorni prima della partenza il 70% - da 5 giorni prima della partenza, alla partenza 100% L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la localit...
RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il 8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
RECESSO DEL VIAGGIATORE. (ART. 41 CdT) 1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. 2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 0.Xx caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente l’8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare. 3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di prenotazione (C.I.P.) e i premi assicurativi. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione, supplementi, tasse aeroportuali, visti consolari ed escursioni si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio e avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio): - dal momento della conferma fino a 29 giorni prima della partenza: penale 20% sul totale degli importi; - da 28 a 21 giorni 30% sul totale degli importi; - da 20 a 11 giorni 50% sul totale degli importi; - da 10 a 3 giorni 75% sul totale degli importi; - dopo tali termini sarà addebitato il 100% degli importi. Le stesse somme dovranno essere corris...
RECESSO DEL VIAGGIATORE. 10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni. 10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. 10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contrattoo o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente l’8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Or- ganizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
RECESSO DEL VIAGGIATORE. Il viaggiatore o ADV che hanno prenotato un pacchetto turistico con TUSCIA INCANTATA che recedano dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate ai punti A), B) e C) del precedente art. 8), si addebiteranno (indipendentemente dall’acconto di cui all’art. 6) penali di annullamento in forma proporzionale al tempo intercorrente tra la data di partenza e la data di comunicazione del recesso come di seguito:
RECESSO DEL VIAGGIATORE. (ART. 41 CdT)