RECESSO DEL VIAGGIATORE. (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratt...
RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto: • 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della data della partenza; • 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della data della partenza; • 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della data della partenza; • 80% della quota di partecipazione da 9 giorni lavorativi a 5 giorni lavorativi prima della data della partenza; • 100% de...
RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il 8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
RECESSO DEL VIAGGIATORE. (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 0.Xx caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente l’8%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
RECESSO DEL VIAGGIATORE. (ART. 41 CdT)
RECESSO DEL VIAGGIATORE. Il viaggiatore o ADV che hanno prenotato un pacchetto turistico con TUSCIA INCANTATA che recedano dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate ai punti A), B) e C) del precedente art. 8), si addebiteranno (indipendentemente dall’acconto di cui all’art. 6) penali di annullamento in forma proporzionale al tempo intercorrente tra la data di partenza e la data di comunicazione del recesso come di seguito:
RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1) Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate all’art. 8, saranno addebitati, indipendentemente dal pagamento dell’acconto: la quota di iscrizione, i premi assicurativi, il costo per l’ottenimento di eventuali visti e l’intero importo (a tariffa non rimborsabile) di biglietti aerei/ferroviari/navali già emessi, il costo dell’adeguamento carburante anche se espresso fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione e supplementi, si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base a quanti giorni prima del giorno di inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento: Dal momento della conferma fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 15% della quota di partecipazione e dei supplementi; Da 29 a 20 giorni lavorativi: 25% della quota di partecipazione e dei supplementi; Da 19 a 11 giorni lavorativi: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi; Da 10 a 4 giorni lavorativi: 75% della quota di partecipazione e dei supplementi; Dopo tale termine: 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
RECESSO DEL VIAGGIATORE. 1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
a. aumento del prezzo in misura eccedente l'8%;
b. modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e tale modifica risulti espressamente non accettata dal viaggiatore;
c. non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall'Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: a.accettare la proposta alternativa ove formulata dall'organizzatore;
RECESSO DEL VIAGGIATORE. 4. Nel caso in cui il viaggiatore dovesse richiedere le eventuali modifiche alla prenotazione in un termine inferiore a 4 giorni (4) di utenti e terzo fornitore (hotel, organizzatori turistici, società 3. Per le prenotazioni non rimborsabili, il saldo dovrà essere versato dalla data di inizio del soggiorno Xxxxxxxxxxxxx.xx, operando io gestione alberghiera, ecc.). In relazione all'acquisto del serviz entro i termini indicati nella mail di opzione di prenotazione. esclusivamente in qualità di intermediario/venditore, si riserverà di al turistico, la responsabilità del terzo Fornitore sarà regolata d 4. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, gestire detta richiesta compatibilmente con le disponibilità presenti, va e vizi ile in co contratto stipulato da questo con l'utente nonché dalla normati applicabile. Xxxxxxxxxxxxx.xx, in merito all'accuratezza l'aggiornamento delle informazioni sul proprio sito relativi ai ser turistici descritti ed offerti, non ne può essere ritenuto responsab in caso di imprecisione, inesattezza o comunque non veridicità ( particolare riguardo a: descrizione dell'offerta, sistemazione, distanza e accessibilità rispetto ad altri luoghi turistici e/o ai mezzi di trasporto scelti dall'utente, servizi pagabili in loco, ecc.) poiché tali informazioni gli sono fornite dai terzi fornitori dei servizi turistici. Gli hotel, i villaggi, gli organizzatori turistici, le società di gestione alberghiera e comunque ogni terzo Fornitore di servizio turisti costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto, ex art. 1456 cod. civ., a favore dell’Organizzatore da comunicarsi per iscritto, via fax o via pec, all’Agenzia intermediaria e, al Viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all’Intermediario.