FINLOMBARDA S.P.A.
FINLOMBARDA S.P.A.
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE PMI – INIZIATIVA FINLOMBARDA-BEI - LINEA GENERALE1
1. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
Con l’iniziativa di cui al presente avviso, Finlombarda S.p.A., in attuazione di quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura (DCR n.56 del 28 settembre 2010), intende sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti in Lombardia (di seguito, per brevità, "PMI") finanziando il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario, di finanziamenti chirografari.
A tal fine, in attuazione dell'Accordo Quadro siglato tra la Banca Europea degli Investimenti (di seguito, per brevità, "BEI") e la Regione Lombardia in data 21 dicembre 2009, Finlombarda S.p.A. ha sottoscritto, in data 25 luglio 2011, un contratto di finanziamento con BEI, in virtù del quale quest'ultima ha aperto a favore della prima una linea di credito dell'importo di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), da destinare ad interventi finanziari a favore delle PMI lombarde.
Nel contempo, con deliberazione n. IX/2048 del 28 luglio 2011, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'istituzione, presso Finlombarda S.p.A., di un fondo denominato "abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI", finalizzato all'abbattimento degli oneri finanziari a carico delle PMI derivanti da interventi finanziari concessi in attuazione dell'Accordo Quadro (di seguito, per brevità, il "Fondo in conto interessi").
L’iniziativa prevede l’utilizzo della linea di credito concessa da BEI a Finlombarda S.p.A. pari a Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) per la costruzione di un plafond massimo pari a Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), di cui 300.000.000,00
1 Si evidenzia che il presente documento costituisce il testo dell'Avviso coordinato con le modifiche apportate dall'Avviso di Modifica che Finlombarda ha pubblicato in data 5/12/2012 sul BURL n. 49 ed efficace dalle ore 10:00 del 21 dicembre 2012 per dare attuazione alla D.G.R. n. IX/3848 del 25 luglio 2012. Si precisa pertanto che il presente documento è stato redatto a soli fini di chiarezza e di agilità di lettura.
(trecentomilioni/00) a valere su provvista del sistema bancario (di seguito, per brevità, il "Plafond"), il tutto con il supporto del Fondo in conto interessi.
L'iniziativa, attuata mediante la costruzione del Plafond e l'utilizzo del Fondo in conto interessi, è finalizzata alla concessione di finanziamenti chirografari alle PMI, in cofinanziamento con le banche che hanno deciso di aderire convenzionandosi con Finlombarda S.p.A.
Con deliberazione n. IX/2411 del 26/10/2011, la Giunta della Regione Lombardia, dando atto di quanto sopra, ha istituito tre linee di intervento, denominate Linea "Generale", Linea "Aggregazione d'Impresa" e Linea "Attrattività" e ha demandato a Finlombarda S.p.A. la ripartizione del Plafond, seppur con possibilità di rimodulazione in funzione dell'effettivo utilizzo, come di seguito specificato: 50% Linea "Generale", 25% Linea "Aggregazione d'Impresa" e 25% Linea "Attrattività".
Con la medesima deliberazione, la Giunta della Regione Lombardia ha individuato i criteri attuativi delle predette Linee di intervento, precisando che solo la Linea “generale” è immediatamente attiva, mentre l’attuazione delle linee “Aggregazione d’Impresa” e “Attrattività” viene rimandata in attesa della definizione delle specifiche modalità operative.
Con decreto Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione n. 11068 del 23 novembre 2011, Regione Lombardia ha ulteriormente specificato i criteri attuativi delle linee di intervento di cui alla deliberazione n. IX/2411 del 26 ottobre 2011.
Con deliberazione n. IX/3848 del 25 luglio 2012 (di seguito la "D.G.R. n. IX/3848"), la Giunta Regionale ha modificato la D.G.R. n. IX/2411 del 26 ottobre 2011, in particolare a) rimandando l'attuazione delle linee di intervento "Aggregazione d'impresa" e "Attrattività" e dedicando il 100% del Plafond alla Linea Generale in considerazione del perdurare della crisi economica e della forte difficoltà delle PMI a reperire le risorse economiche necessarie per il finanziamento aziendale; b) riservando sulla Linea Generale una quota pari a Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) da impiegare su contratti/ordini in lingua estera nell'ottica di sostenere il bisogno del capitale circolante e di favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese lombarde e c) riservando sulla Linea Generale una quota pari a Euro 10.000.000 (diecimilioni/00) alle PMI lombarde colpite dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, applicando un abbattimento del contributo in conto interessi di 3 punti percentuali a valere sull'onerosità del finanziamento.
Con il presente Avviso alle imprese, Finlombarda S.p.A. intende dare attuazione alla Linea di intervento "Generale", la cui dotazione finanziaria (pari al 100% del Plafond) - sulla base dei criteri attuativi di cui alla citata D.G.R. n. IX/2411 del 26/10/2011, al decreto Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione n. 11068 del 23 novembre 2011, nonché alla D.G.R. n. IX/3848 - è destinata alle PMI di cui al successivo art. 3) del presente Avviso alle imprese.
2. DEFINIZIONI
Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Avviso alle imprese-Linea Generale il significato loro attributo nelle seguenti definizioni, che formano parte integrante del presente Avviso.
Avviso alle imprese-Linea Generale o Avviso: si intende il presente Avviso alle imprese, con i relativi allegati;
Banche convenzionate: si intendono le banche che aderiscono alla presente Iniziativa sottoscrivendo l'apposita convenzione. L’elenco delle Banche convenzionate è disponibile sul sito di Finlombarda S.p.A. all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
Contratto di finanziamento: si intende il contratto che verrà sottoscritto dalla Banca convenzionata con la PMI ai fini dell'erogazione del Finanziamento;
Contratto di fornitura: si intende il contratto avente ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi stipulato tra una PMI fornitrice che richiede l'Intervento finanziario ed un committente;
Contributo in conto interessi: si intende il contributo a valere sul Fondo in conto interessi finalizzato alla riduzione degli oneri finanziari a carico delle PMI derivanti dai Finanziamenti concessi;
Elenco dei Comuni: si intende l'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, allegato alla D.G.R. n. IX/3848 ed al presente Avviso - ALLEGATO 1;
ESL: si intende l’Equivalente Sovvenzione Lordo, ossia il valore attualizzato dell’aiuto rappresentato dal Contributo in conto interessi;
Finanziamento: si intende il finanziamento chirografario che verrà concesso da Finlombarda
S.p.A. e dalla Banca convenzionata alla PMI ai sensi dell’Avviso alle imprese-Linea Generale;
Finlombarda: Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge la funzione di promotore e attuatore della presente Iniziativa;
Fondo Centrale di Garanzia: si intende il Fondo di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ss.mm.ii.;
Fondo in conto interessi: si intende il Fondo “abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI” istituito con D.G.R. n. IX/2048 del 28 luglio 2011, con dotazione iniziale pari ad Euro 23.000.000,00 (ventitremilioni/00) al lordo degli oneri di gestione; Iniziativa Finlombarda-BEI o Credito Adesso: si intende la destinazione del Plafond, con il supporto del Fondo in conto interessi, alla concessione, da parte di Finlombarda e delle Banche convenzionate di Finanziamenti alle PMI lombarde;
Iniziativa-Linea Generale: si intende l'Iniziativa Finlombarda-BEI connessa alla linea di intervento denominata Linea "Generale" di cui alla D.G.R. n. IX/2411 del 26/10/2011 ed alla
D.G.R. n. IX/3848;
Intervento finanziario: si intende l’intervento costituito da un Finanziamento e da un Contributo in conto interessi;
Impresa in difficoltà: si intendono le imprese individuate ai sensi della Comunicazione della Commissione recante “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 244 del 1 ottobre 2004 e prorogata con comunicazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 156 del 9 luglio 2009; rettifica della proroga in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 174 del 28 luglio 2009);
Linee Guida del Finanziamento: si intendono le Linee Guida che le Banche convenzionate sono tenute a rispettare nella sottoscrizione del Contratto di finanziamento. Le Linee Guida del Finanziamento sono disponibili sul sito di Finlombarda all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx; Ordine di fornitura accettato: si intende l'ordine, avente ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi che rechi la firma per accettazione o che sia corredato da relativa lettera di accettazione da parte della PMI fornitrice che richiede l'Intervento finanziario;
PMI: si intendono le micro, piccole e medie imprese che rientrano nei parametri stabiliti nell’Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;
PMI Colpite dal Sisma: si intendono le PMI, aventi i requisiti di cui all'art. 4.1.1, titolate ad avvalersi della riserva di cui all'art. 3.2, lett. b, dell'Avviso;
Plafond: si intende il plafond massimo pari a Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), di cui Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) da provvista BEI e Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) a valere su provvista delle Banche convenzionate;
Sistema di procedura Informatica: si intende il sistema per la gestione operativa di tutte le fasi previste dal presente Avviso, quali, a titolo esemplificativo, la presentazione della domanda, le istruttorie formali e di merito creditizio. Il Sistema di procedura Informatica è accessibile dai seguenti indirizzi telematici: xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx - menù “Servizi” - “Finanziamenti on line” oppure xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/;
Soggetti richiedenti: si intendono le PMI che richiedono l’Intervento finanziario in qualità di fornitrici di beni e/o servizi;
Soggetti beneficiari: si intendono le PMI che hanno presentato domanda di partecipazione al presente Xxxxxx e, in esito all'istruttoria, sono state ammesse all'Intervento finanziario
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
3.1 Dotazione finanziaria dell’Iniziativa Finlombarda-BEI
Le risorse finanziarie di cui all'Iniziativa Finlombarda-BEI ammontano:
a) per i Finanziamenti, ad Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) di cui Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) a carico di Finlombarda ed Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) a carico delle Banche convenzionate;
b) per i Contributi in conto interessi, ad Euro 23.000.000,00 (ventitremilioni/00).
3.2 Dotazione finanziaria dell’Iniziativa-Linea Generale
Le risorse finanziarie da destinare ai Finanziamenti di cui all’Iniziativa-Linea Generale ammontano al 100% del Plafond, ossia Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00).
Della predetta dotazione Finanziaria:
a) Euro 50.000.000 (cinquantamilioni/00) sono riservati ai Contratti di fornitura/Ordini di fornitura accettati in lingua estera, nell'ottica di sostenere il bisogno di capitale circolante e di favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese lombarde, così come meglio specificato al successivo art. 5, ultimo paragrafo;
b) Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) sono riservati alle PMI Colpite dal Sisma, così come meglio specificato al successivo art. 4.1.1.
Nel caso di esaurimento delle riserve di cui ai precedenti punti a) e b), al fine di garantire la continuità delle azioni, si potrà attingere alla Linea Generale utilizzando le risorse ivi disponibili.
I Contributi in conto interessi saranno determinati a valere sulla dotazione di cui al precedente punto 3.1 lett. b).
4. SOGGETTI RICHIEDENTI- REQUISITI SOGGETTIVI
4.1 Soggetti ammessi
Possono essere ammesse all'Iniziativa-Linea Generale, le PMI aventi i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso:
a) PMI singole e in qualunque forma costituite, ivi comprese le imprese artigiane;
b) sede operativa in Lombardia;
c) iscritte al registro delle imprese;
d) operative da almeno 24 (ventiquattro) mesi;
e) appartenenti ad uno dei seguenti settori:
1) settore manifatturiero, codice ISTAT Primario - ATECO 2007, lett. C;
2) settore dei servizi alle imprese avente come codice primario uno dei seguenti codici ATECO 2007:
− J62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
− J63: attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici;
− M69: attività legali e contabilità;
− M70: attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale;
− M71: attività di studi di architettura e di ingegneria collaudi ed analisi tecniche;
− M72: ricerca scientifica e di sviluppo;
− M73: pubblicità e ricerche di mercato;
− M74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche;
− N78: attività di ricerca, selezione, fornitura del personale;
− N82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;
− H49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;
− H52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
3) settore del commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai gruppi con codice primario ATECO 2007:
− G46.2: commercio all'ingrosso di materie prime, agricole e di animali vivi;
− G46.3: commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco;
− G46.4: commercio all'ingrosso di beni di consumo finale;
− G46.5: commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT;
− G46.6: commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture;
− G46.7: commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti.
4) settore delle costruzioni, codice ISTAT Primario – ATECO 2007, lett. F.
4.1.1. Soggetti ammessi alla riserva di cui all'art. 3.2, lett. b) - PMI Colpite dal Sisma Possono godere della riserva di cui all'art. 3.2, lett. b), le PMI che - oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente art. 4.1 - abbiano sede operativa in uno dei Comuni di cui all'Elenco dei Comuni e che presentino, nei termini e nei modi di cui al successivo art. 9, la dichiarazione di rilevazione del danno subito attraverso la scheda RASDA C2 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20486 del 7 febbraio 2005.
4.2 Soggetti esclusi
Sono escluse dall'Iniziativa-Linea Generale le PMI:
a) che rientrano nel campo di esclusione di cui agli artt. 1 e 2 del Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (cd. Regolamento "de minimis");
b) in difficoltà al momento della concessione dell’aiuto (Contributo in conto interessi);
c) che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
d) che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale o che siano collegate/controllate ai sensi del 2359 c.c. da altre imprese nelle medesime condizioni;
e) che non siano in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzioni degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
f) che svolgano le seguenti attività:
- produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia, nonché equipaggiamenti o infrastrutture che possano limitare i diritti e le libertà personali degli individui (x.xx. penitenziari e centri di detenzione di ogni tipo) ovvero possano risultare in una violazione dei diritti umani;
- gioco d’azzardo e attrezzature correlate;
- fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
- attività che implichino l’utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
- attività il cui impatto ambientale non risulti attenuato e/o compensato tramite misure appropriate;
- settori considerati eticamente o moralmente discutibili, x.xx. ricerca sulla clonazione umana;
- attività di puro sviluppo immobiliare;
- attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).
4.3 Condizioni di partecipazione
Ai fini della partecipazione all'Iniziativa-Linea Generale, si precisa che ciascun Soggetto richiedente può presentare, fatto salvo quanto di seguito precisato, una sola domanda a valere sul presente Avviso alle imprese-Linea Generale. Domande successive potranno essere presentate dallo stesso Xxxxxxxx richiedente esclusivamente qualora ricorrano i seguenti casi:
a) il Finanziamento concesso a valere sulla precedente domanda sia stato completamente rimborsato, senza che sussistano debiti di alcuna natura da parte del Soggetto beneficiario in relazione al predetto Intervento finanziario;
b) il Soggetto richiedente abbia rinunciato formalmente alla precedente domanda di partecipazione o all’Intervento Finanziario concesso;
c) la precedente domanda di partecipazione non sia stata ammessa.
5. CARATTERISTICHE DEGLI ORDINI E DEI CONTRATTI DI FORNITURA - REQUISITI OGGETTIVI
Possono essere ammessi all'Iniziativa-Linea Generale uno o più Ordini accettati o Contratti di fornitura di beni e/o servizi aventi un importo complessivo minimo pari a Euro 100.000,00 (centomila/00) al netto di IVA. Si precisa che non è previsto che l'Ordine accettato o il Contratto di fornitura abbiano importo massimo, fermo restando che l'eventuale Finanziamento verrà concesso nel limite massimo di cui al successivo punto 6.2.
I singoli Ordini accettati o i singoli Contratti di fornitura devono essere antecedenti massimo 3 (tre) mesi alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso. Ai fini della verifica del presente requisito farà fede la data di accettazione, contestuale o
mediante lettera di accettazione, dell’Ordine o di sottoscrizione del Contratto di fornitura.
I singoli Ordini accettati o i singoli Contratti di fornitura devono essere inevasi: ciò significa che la data prevista per la consegna dell’ultimo dei beni o per la prestazione dell’ultimo dei servizi devono essere successivi alla data di presentazione della domanda e che l’integrale consegna dei beni o l'integrale prestazione dei servizi non siano ancora intervenute alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso.
I singoli Ordini accettati o i singoli Contratti di fornitura devono essere regolari: ciò significa che devono recare l'indicazione della data di accettazione o sottoscrizione, della data prevista di consegna dei beni e/o di prestazione dei servizi, dell'oggetto della fornitura, del committente, della PMI fornitrice che richiede l'Intervento finanziario e dell'ammontare della fornitura.
Si precisa che, nel caso in cui l'Ordine accettato costituisca esecuzione di un più ampio rapporto di fornitura (per es. contratto quadro), i requisiti oggettivi di cui al presente articolo dell'Ordine accettato potranno essere, in tutto o in parte, verificati in relazione al più ampio rapporto di fornitura (per es. contratto quadro), fermo restando che il requisito della suindicata antecedenza massima pari a 3 (tre) mesi verrà in ogni caso verificato in relazione al singolo Ordine accettato.
Si precisa altresì che i singoli Xxxxxx accettati o i singoli Contratti di fornitura devono essere in lingua italiana, o in mancanza dovrà essere allegata al singolo Ordine accettato o al singolo Contratto di fornitura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000 sottoscritta dalla PMI richiedente e contenente gli elementi utili alla verifica dei requisiti oggettivi di cui al presente articolo.
6. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO
L'Intervento finanziario è costituito da un Finanziamento e da un Contributo in conto interessi.
6.1 Forme tecniche del Finanziamento
Alle PMI ammesse all'Iniziativa-Linea Generale viene concesso, da parte di Finlombarda e della Banca convenzionata nel rispetto delle rispettive percentuali di partecipazione alla costruzione del Plafond, un Finanziamento, a valere sulla dotazione finanziaria di cui al precedente art. 3.2, con rimborso amortizing, rata semestrale a quota capitale costante (alle scadenze fisse del 30 aprile e del 31 ottobre di ogni anno) e senza preammortamento (ad
eccezione di quello tecnico necessario a raggiungere la prima scadenza fissa utile).
6.2 Ammontare del Finanziamento
L'importo di ogni singolo Finanziamento verrà determinato, in base all'esito dell'istruttoria di cui al successivo art. 10, entro i seguenti limiti:
- importo minimo: Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- importo massimo: Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
6.3 Copertura finanziaria
Ogni singolo Finanziamento sarà pari al massimo al 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare degli Ordini accettati o dei Contratti di fornitura ammessi all’Intervento finanziario.
6.4 Durata del Finanziamento
La durata di ogni singolo Finanziamento verrà determinata in base all'esito dell'istruttoria, fermo restando che ciascun Finanziamento avrà la durata o di 24 mesi o di 36 mesi, oltre il preammortamento tecnico finalizzato all’allineamento delle scadenze.
6.5. Tassi di interesse applicati
Il Finanziamento produrrà interessi al tasso Euribor a 6 mesi oltre a un margine che varierà in funzione della classe di rischio assegnata alla PMI sulla base di quanto di seguito stabilito:
Classe di rischio | Margine massimo applicabile |
1 | 325 bps p.a. |
2 | 375 bps p.a. |
3 | 450 bps p.a. |
4 | 525 bps p.a. |
5 | 600 bps p.a. |
Ai fini del presente articolo "Euribor" indica il tasso Euribor per periodi corrispondenti al periodo di interessi pertinente al Finanziamento – arrotondato, ove necessario, per eccesso a 1/1.000 – denominato “Euro Inter Bank Offered Rate”, quale rilevato alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles) di un giorno che cade 2 (due) giorni lavorativi immediatamente precedenti la data di inizio del relativo periodo di interessi, e pubblicato sul circuito Reuters sulla pagina
Euribor 01, o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, un'altra pubblicazione di livello paragonabile scelta per tale scopo da Finlombarda e dalla Banca convenzionata.
Ciascun periodo di interessi relativo all'erogazione di un Finanziamento sarà calcolato come segue:
(i) il primo periodo di interessi decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento (inclusa), fino alla data del 30 aprile e del 31 ottobre (esclusa) più vicina alla data di erogazione;
(ii) il secondo e i successivi periodi di interessi avranno durata semestrale scadente rispettivamente al 30 aprile e al 31 ottobre di ogni anno;
(iii) l'ultimo periodo di interessi scadrà in ogni caso alla data finale di rimborso del relativo Finanziamento.
I contenuti della tabella di cui al presente articolo potranno subire modifiche, rispetto a quanto indicato nel presente Avviso, fermo restando che le predette modifiche potranno avere effetto limitatamente ai Finanziamenti per i quali non sia ancora intervenuta la delibera di Finlombarda e della Banca convenzionata.
Di tali variazioni Finlombarda darà tempestiva comunicazione sul proprio sito internet all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
6.6 Garanzie
Ai fini della concessione del Finanziamento non è richiesta alcuna garanzia di natura reale, ivi inclusi, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Soggetto beneficiario del Finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto.
A garanzia di qualsiasi obbligazione pecuniaria derivante o comunque connessa al Contratto di finanziamento nei confronti della Banca convenzionata, anche nell'interesse di Finlombarda, potranno essere richieste in relazione a ciascun Finanziamento e per l’intero importo (quota Finlombarda e quota Banca convenzionata):
a) garanzie personali (ivi incluse quelle rilasciate dai Confidi ex articolo 107 del TUB);
b) garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia.
In tale ultimo caso, qualsivoglia onere a titolo di commissione che dovesse essere applicato in relazione alla concessione di tale garanzia diretta, se e nella misura in cui sia applicabile alla relativa operazione di Finanziamento, è a carico esclusivo della PMI, che, pertanto, sarà
tenuta a rimborsare alla Banca convenzionata tutti gli oneri sostenuti a titolo di commissione a favore del Fondo Centrale di Garanzia.
6.7 Caratteristiche del Contributo in conto interessi
A parziale copertura degli oneri connessi al Finanziamento, Finlombarda concede un contributo in conto interessi, a valere sul Fondo in conto interessi, nella misura pari a 100 basis points in termini di minore onerosità del Finanziamento.
Alle PMI Colpite dal Sisma, Finlombarda concede un contributo in conto interessi, a valere sul Fondo in conto interessi, nella misura pari a 300 basis points in termini di minore onerosità del Finanziamento.
Il Contributo in conto interessi è determinato, in termini di ESL, sull’importo del Finanziamento concesso, come differenziale degli interessi calcolati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti di capitale e di durata pari a quella contrattuale, calcolato sia al tasso di interesse contrattuale che al tasso contrattuale al netto di 100 basis points, ovvero di 300 basis points per le PMI Colpite dal Sisma e comunque non superiore al tasso applicato. Nella determinazione del Contributo in conto interessi non si terrà conto dell’eventuale preammortamento tecnico.
La somma dei differenziali degli interessi relativi alle singole scadenze di ammortamento verrà attualizzata al tasso di riferimento indicato nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19.01.2008).
7. COSTI E COMMISSIONI
Le Banche convenzionate e Finlombarda non richiederanno alle PMI alcuna commissione e/o spesa di istruttoria, in relazione al Finanziamento, salvo quanto previsto nel caso di ricorso al Fondo Centrale di Garanzia di cui al predetto art. 6.6.
8. REGIME DI AIUTO
Si precisa che il Contributo in conto interessi sarà concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea di data 15 dicembre 2006 (cd. Regolamento “de minimis”).
9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al presente Avviso costituisce piena accettazione del contenuto del presente Avviso nonché dei suoi Allegati.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente on line a partire dalle ore 10.00 del 9 gennaio 2012 sul Sistema di procedura Informatica accessibile dai seguenti indirizzi telematici: xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx - menù “Servizi” - “Finanziamenti on line” oppure xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/.
Per presentare la domanda di partecipazione, il Soggetto richiedente dovrà registrarsi e ottenere i codici personali (login/password) sul predetto sito all'apposita sezione del Sistema di procedura Informatica, su cui sono disponibili le modalità di registrazione e di presentazione della domanda.
9.2. Contenuto della domanda di partecipazione: sezioni ed allegati
La domanda on line di partecipazione contiene le seguenti sezioni:
a. Registrazione domanda
b. Notizie sull’azienda
c. Dati economici
d. Personale
e. Elenco Soci
f. Soci e titolari di cariche e qualifiche
g. Partecipate
h. Sede Operativa
i. Rappresentante Legale
j. Referente operativo per l’impresa
k. Soggetto esterno delegato da contattare
l. Notizie sull’attività
m. Xxxxxx accettati / Contratti di fornitura
n. Finanziamento / Contributo in conto interessi richiesto
o. Fidi a breve
p. Finanziamenti medio/lungo termine
q. Leasing
r. Proprietà immobiliari
s. De Minimis / ESL
t. Documenti da scaricare
u. Documenti da allegare
v. Autodichiarazioni
Tutte le singole sezioni, fatta eccezione per la sezioni k), t), u) di cui alla precedente lettera devono essere compilate in ogni loro parte, pena l’inammissibilità della domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione al presente Xxxxxx dovrà essere obbligatoriamente corredata elettronicamente, pena l’inammissibilità della domanda stessa, dai seguenti documenti che dovranno essere caricati nella sezione di cui alla precedente lettera u):
a) dichiarazione sul/sui titolare/i effettivo/i del soggetto richiedente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio firmato con firma digitale (il format è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera t);
b) documento di identità in corso di validità del/dei titolare/i effettivo/i;
c) documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
d) copia del/degli Ordine/i accettato/i o del/dei Contratto/i di fornitura, ivi inclusa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 2000 per gli Ordini accettati o i Contratti di fornitura in lingua diversa dall'italiano, da cui siano evincibili gli elementi di cui al precedente articolo 5;
e) documentazione relativa al rapporto di fornitura di cui l'Ordine accettato costituisce esecuzione, per i casi di cui al precedente articolo 5 (tale documentazione è obbligatoria se necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi dell’Ordine accettato);
f) copia degli ultimi due bilanci d’esercizio antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione, che devono essere completi, approvati e depositati (tale documentazione è obbligatoria se si tratta di società di capitali);
g) bozza del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, ma ancora da approvare alla data di presentazione della domanda di partecipazione, firmato digitalmente e con dicitura “bozza” sul testo cartaceo (tale documentazione è obbligatoria per le società di capitali, il cui bilancio non sia stato approvato e/o depositato ancorché chiusosi l’esercizio precedente);
h) ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente e con dicitura “definitivo” sul testo cartaceo (tale documentazione è obbligatoria per le società di persone e le ditte individuali);
i) situazione economico-patrimoniale non ancora contabilmente chiusa, firmata digitalmente e con dicitura “bozza” sul testo del cartaceo (tale documentazione è obbligatoria per le società di persone e le ditte individuali laddove non siano state ancora effettuate le scritture di rettifica ed assestamento ancorché chiusosi l’esercizio precedente).
j) delega al soggetto esterno delegato da contattare (tale documentazione è obbligatoria se il soggetto richiedente ha indicato nella apposita sezione della domanda on line di partecipazione un soggetto esterno delegato da contattare);
k) copia della scheda RASDA C2 di rilevazione del danno subito dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 depositata presso i competenti uffici comunali, con relativa dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante della PMI (tale documentazione è obbligatoria se il soggetto è una PMI Colpita dal Sisma; il format della dichiarazione di conformità è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera t);
l) documento di stima degli effetti del sisma del maggio 2012 sull'operatività aziendale (tale documentazione è obbligatoria se il soggetto è una PMI Colpita dal Sisma; il format è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera t).
9.3 Perfezionamento della domanda di partecipazione
Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione e prima del caricamento definitivo della stessa, il Sistema di procedura Informatica genererà un modulo di domanda di partecipazione che dovrà essere opportunamente sottoscritto, pena l’inammissibilità della domanda di partecipazione, mediante l’apposizione della firma digitale o elettronica da parte del Legale Rappresentante del Soggetto richiedente.
Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno essere trasmesse e protocollate elettronicamente a seguito di completo caricamento di tutti gli elementi necessari per la regolare presentazione della domanda: ovvero dei dati relativi alla domanda di partecipazione, della relativa sottoscrizione, del completo caricamento del modulo di domanda di partecipazione, del completo caricamento degli allegati elettronici, nonché dell'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo.
L’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo deve essere effettuato con carta di credito. I circuiti abilitati sono quello VISA e quello MASTERCARD.
Si precisa che la firma elettronica o digitale dovrà essere apposta utilizzando la carta
regionale dei servizi (CRS) o, in alternativa, apposita smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale.
9.4 Cause di inammissibilità della domanda di partecipazione
Sono cause di inammissibilità della domanda di partecipazione:
a) la presentazione di una domanda di partecipazione in violazione delle modalità di presentazione prescritte dal presente articolo;
b) la presentazione di una domanda di partecipazione incompleta;
c) la mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla domanda di partecipazione nel rispetto di quanto prescritto dal presente articolo.
Finlombarda effettuerà il monitoraggio costante delle domande presentate tramite il Sistema di procedura Informatica e, sulla base dell'ammontare degli Interventi finanziari richiesti, potrà procedere alla chiusura dell’Avviso per esaurimento delle risorse disponibili. In tali casi, Finlombarda ne darà adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione sul proprio sito internet all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
10. ATTIVITA’ DI ISTRUTTORIA E CONCESSIONE
10.1 Attività di istruttoria formale e di merito creditizio
L'istruttoria delle domande presentate è effettuata da Finlombarda e dalle Banche convenzionate con le seguenti modalità:
a) istruttoria formale: Finlombarda, entro 10 (dieci) giorni dalla data di protocollazione on line di ciascuna domanda di partecipazione all'Iniziativa-Linea Generale, verificherà, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione, a pena di inammissibilità, la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi (di cui al precedente articolo 4) e oggettivi (di cui al precedente articolo 5), anche sulla base delle autodichiarazioni fornite da ciascun Soggetto richiedente e ne darà tempestiva comunicazione alla Banca convenzionata tramite il Sistema di procedura Informatica;
b) istruttoria di merito creditizio: a cura di Finlombarda e della Banca convenzionata. La Banca convenzionata, entro 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione di Finlombarda di cui alla precedente lettera a), svolgerà l'istruttoria di merito creditizio delle domande che hanno superato l’istruttoria formale e comunicherà l’esito della propria delibera a Finlombarda, tramite il Sistema di
procedura Informatica, definendo, in caso di delibera positiva, le condizioni finanziarie e la classe di rischio assegnata al Soggetto richiedente;
c) delibere: Finlombarda, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione di ciascuna delibera positiva di cui alla precedente lettera b) e in conseguenza dell'esito della propria istruttoria, delibererà, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle predette delibere positive, a sua volta la concessione o meno dell'Intervento finanziario. In entrambi i casi, Finlombarda ne darà tempestiva comunicazione alla Banca convenzionata.
Nell'ambito dell'istruttoria di merito creditizio, di cui alle precedenti lett. b) e c), Finlombarda e la Banca convenzionata potranno richiedere al Soggetto richiedente tutta la documentazione che ritengano utile per lo svolgimento dell'istruttoria stessa.
10.2 Esiti e comunicazioni
Si precisa che, nel caso di esito negativo dell'istruttoria di merito creditizio a cura della Banca convenzionata o di Finlombarda, il Soggetto richiedente non verrà ammesso all'Iniziativa- Linea Generale.
Sarà cura di Finlombarda informare tempestivamente il Soggetto richiedente, a mezzo del Sistema di procedura Informatica e a mezzo di raccomandata a/r, dell'esito dell'istruttoria e, quindi, della ammissione o non ammissione all'Iniziativa-Linea Generale.
In ogni caso, l'Intervento finanziario verrà concesso fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
11. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 10.2, il Soggetto beneficiario sottoscriverà con la Banca convenzionata un Contratto di finanziamento nel quale saranno obbligatoriamente trasferite integralmente le previsioni contrattuali, obbligazioni e impegni di cui alle Linee Guida del Finanziamento disponibili sul sito di Finlombarda (xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
In tale sede verrà inoltre acquisita ogni eventuale garanzia di cui al precedente art. 6.6. o formalizzata ogni previsione indicata in sede di delibera.
Tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla Linee Guida del Finanziamento saranno disciplinati dai singoli Contratti di finanziamento che le Banche convenzionate stipuleranno con i Soggetti beneficiari.
12. EROGAZIONE DELL’INTERVENTO FINANZIARIO
12.1 Erogazione del finanziamento
L’erogazione del Finanziamento avverrà in un’unica soluzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
12.2 Erogazione del Contributo in conto interessi
Il Contributo in conto interessi verrà erogato da Finlombarda in un’unica soluzione al Soggetto beneficiario entro 45 (quarantacinque) giorni dall’erogazione del Finanziamento, previa:
a) acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido al momento dell’erogazione utile alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi (si precisa che la data di validità del DURC è pari a 30 giorni);
b) verifica di quanto previsto dall’art. 48bis del DPR 602/2003 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a €10.000,00.
Il Contributo in conto interessi è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Finlombarda erogherà l'importo al netto della ritenuta di legge, se dovuta, operata ai sensi del D.P.R. n. 600/1973.
Si precisa altresì che sarà richiesta al Soggetto beneficiario la compilazione di un questionario di customer satisfaction finalizzato a valutare il livello di servizio percepito dal Soggetto beneficiario.
12.3 Rideterminazione del Contributo in conto interessi
Nel caso di rimborso anticipato volontario del Finanziamento da parte del Soggetto beneficiario, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Contratto di finanziamento, Finlombarda rideterminerà il Contributo in conto interessi concesso al Soggetto beneficiario, con l'obbligo per quest'ultimo, di restituire a Finlombarda la parte del Contributo in conto interessi ricevuta e non più dovuta in conseguenza della predetta rideterminazione.
12.4 Disciplina transitoria per le PMI Colpite dal Sisma
Possono godere della riserva di cui all'art. 3.2, lett. b) e del relativo Contributo in conto interessi di cui all'art. 6.7 anche le PMI che a) abbiano presentato una domanda di
partecipazione all'Avviso già deliberata alla data del 21 dicembre 2012 o b) abbiano presentato una domanda di partecipazione all'Avviso ancora in fase istruttoria alla data del 21 dicembre 2012 e che abbiano indicato di avere sede operativa in uno dei comuni di cui all'Elenco dei Comuni. A tal fine, Finlombarda procederà nei modi e nei termini di cui al successivo punto 12.4.1.
12.4.1 Richiesta da parte di Finlombarda
Entro il 10 gennaio 2013 per le PMI di cui al precedente punto a) ovvero nel corso dell'istruttoria di cui all'art. 10.1 dell'Avviso per le PMI di cui al precedente punto b), Finlombarda chiederà mediante comunicazione scritta alle PMI di cui al precedente art. 12.4 se intendano avvalersi della riserva di cui all'art. 3.2, lett. b) e dunque del relativo Contributo in conto interessi di cui all'art. 6.7, nonché l'integrazione documentale nel seguito prevista.
12.4.2. Integrazioni documentali
Le PMI di cui ai precedenti punti a) e b), che intendano usufruire della riserva di cui all'art. 3.2, lett. b) e dunque del relativo Contributo in conto interessi dovranno trasmettere entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di Finlombarda copia della scheda RASDA C2 di rilevazione del danno subito nel sisma del 20 e 29 maggio 2012 depositata presso i competenti uffici comunali con relativa dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della PMI, nonché la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sugli aiuti di stato ("de minimis") concessi e predisposta in conformità al modello inviato da Finlombarda. Qualora si tratti di PMI la cui domanda di partecipazione sia ancora in fase istruttoria, dovrà essere altresì trasmesso anche il documento di stima degli effetti del sisma del maggio 2012 sull'operatività aziendale predisposto in conformità al modello inviato da Finlombarda.
12.4.3 Verifica dei requisiti ed erogazione del Contributo in conto interessi
Entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della documentazione da parte della PMI, Finlombarda verificherà la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4.1.1 e, in caso di esito positivo, erogherà il Contributo in conto interessi nel rispetto dei seguenti termini:
a) nel caso di PMI che abbiano presentato una domanda di partecipazione all'Avviso già deliberata e che abbiano già ottenuto l'erogazione del Contributo in conto interessi nella misura di 100 basis points: entro 45 giorni dalla conclusione della predetta verifica, previa, se necessaria, l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) e la verifica di quanto previsto dall’art. 48bis del D.P.R. 602/2003 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e Finanze. Ai fini dell'erogazione del Contributo in conto interessi nella misura di 300 basis points, si terrà conto del Contributo in conto interessi già erogato;
b) nel caso di PMI che abbiamo presentato una domanda di partecipazione già deliberata ma non abbiano ancora ottenuto l'erogazione del Contributo in Conto interessi nella misura di 100 basis points e nel caso di PMI che abbiano presentato una domanda di partecipazione ancora in fase istruttoria: con le modalità di cui all'art.
12.2 dell'Avviso. Si precisa che, per le PMI che abbiano presentato una domanda di partecipazione già deliberata, il Contributo in conto interessi verrà rideterminato, in uno con l'intensità dell'aiuto, tenendo conto della nuova percentuale di abbattimento del tasso di interesse e lasciando invariati gli altri parametri finanziari originariamente applicati; il differenziale di aiuto come sopra determinato avrà efficacia a decorrere dalla relativa comunicazione effettuata da Finlombarda alla PMI.
12.4.4 Principi applicabili alla disciplina transitoria per le PMI Colpite dal Sisma Ai fini di quanto previsto dal presente art. 12.4, valgono i seguenti principi:
a) qualora la PMI non trasmetta a Finlombarda la documentazione richiesta nei modi e nei termini di cui al paragrafo 12.4.3, si intenderà rinunciata dalla PMI la possibilità di godere della riserva di cui all'art. 3.2, lett. b) e dunque del relativo Contributo in conto interessi come quantificato dall'art. 6.7 dell'Avviso;
b) nel caso di PMI che abbiano presentato una domanda di partecipazione all'Avviso già deliberata ma non abbiano ancora ottenuto l'erogazione del Contributo in Conto interessi ovvero che abbiano presentato una domanda di partecipazione ancora in fase istruttoria, il necessario espletamento delle attività di cui all'art. 12.4 potrebbe comportare un prolungamento delle tempistiche istruttorie finalizzate alla concessione degli Interventi finanziari.
13. RINUNCIA E REVOCA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO
13.1 Rinuncia
Il Soggetto beneficiario può rinunciare all’Intervento finanziario in qualsiasi momento successivo alla concessione e prima dell’erogazione del Finanziamento, mediante comunicazione scritta indirizzata a Finlombarda e alla Banca convenzionata.
13.2 Revoca
L’Intervento finanziario viene revocato da Finlombarda:
a) qualora vengano meno i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 4.1 lett. b), c), d), e);
b) in caso di mancato adempimento delle obbligazioni e dei vincoli prescritti nel Contratto di finanziamento;
c) qualora il Soggetto beneficiario venga posto in stato di liquidazione o venga sottoposto a procedura concorsuale.
Nel caso di revoca dell’Intervento finanziario già erogato, il Soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo percepito nelle modalità ed nei tempi indicati nella comunicazione di Finlombarda di revoca e contestuale richiesta di restituzione.
Con riferimento al Contributo in conto interessi, l’importo verrà restituito incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE alla data dell’ordinativo di pagamento.
13.3 Decadenza
Qualora il Soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli previsti in sede di delibera di Finlombarda o della Banca convenzionata ai fini dell’erogazione, decade dall’Intervento finanziario.
14. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI
Copia integrale del presente Avviso alle imprese-Linea Generale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui seguenti siti: xxx.xxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Si fa presente che Finlombarda non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile in caso di eccezionali e gravi malfunzionamenti del Sistema di procedura Informatica.
15. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Commissione recante C 244 del 1 ottobre 2004 e s.m.i.;
• Regolamento CE n. 1998/2006 “de minimis”;
• Regolamento CE n. 800/2008 e s.m.i.;
• X.X.X. x. 00 xxx 00/00/0000;
• X.x.x. x. XX/0000 xxx 28/07/2011;
• D.g.r. n. IX/2411 del 26/10/2011;
• Decreto Direzione Generale Industria, Artigianato Edilizia e Cooperazione n. 11068 del 23/11/2011.
• L.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 "Strumenti per la competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia;
• D.g.r. n. IX/3848 del 25/7/2012.
16. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E PUNTI DI CONTATTO
Le risposte alle richieste di chiarimento più frequenti saranno rese pubbliche sotto forma di FAQ presso il sito internet di Finlombarda: xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Per l’assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Lombardia Informatica S.p.A. al numero Verde 800.131.151 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati e le informazioni, acquisiti in esecuzione del presente Avviso, verranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I dati forniti a Finlombarda S.p.A. e alla Banca convenzionata, per quanto di rispettiva competenza, saranno oggetto di trattamento anche mediante l’inserimento e l’elaborazione in supporti informatici protetti.
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha i diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.
Titolari del trattamento dei dati sono Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A. e la Banca convenzionata.
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento delle presente Iniziativa viene individuato nel dirigente dell’Ufficio Credito di Finlombarda S.p.A., xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx.
Finlombarda S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento