Costi e commissioni. 12.1. XTB ha il diritto di addebitare costi e commissioni per i servizi che fornisce.
Costi e commissioni. DEGIRO addebita al Cliente (i) i costi sostenuti da DEGIRO in relazione ai servizi forniti al Cliente e (ii) le commissioni concordate tra le Parti per i servizi forniti al Cliente da DEGIRO e dal SPV. DEGIRO addebita questi importi dal Credito Scritturale ogni volta che sono dovuti. Per una panoramica dei costi e delle commissioni addebitati da DEGIRO (sia in termini di tipi che di importi), si prega di fare riferimento al documento Programma commissioni nelle Informazioni sui Servizi di Investimento.
Costi e commissioni. L’erogatore non è tenuto a pagare alcuna commissione né a sostenere alcun costo connesso all’incasso dei Buoni di Acquisto. Ciò in forza del fatto che TreCuori addebita i costi del servizio di gestione dei Buoni di Acquisto all’Azienda che adotta il piano di Welfare Aziendale.
Costi e commissioni. Finlombarda e le Banche convenzionate non richiederanno alle Imprese alcuna commissione e/o spesa di istruttoria, in relazione al Finanziamento, salvo quanto previsto nel caso di ricorso al Fondo Centrale di Garanzia di cui al predetto art. 6.6.
Costi e commissioni. 12.1. A fronte dei servizi prestati in favore del cliente, XTB ha il diritto al pagamento dei costi e delle commissioni.
Costi e commissioni. Le Banche convenzionate e Finlombarda non richiederanno alle PMI alcuna commissione e/o spesa di istruttoria, in relazione al Finanziamento, salvo quanto previsto nel caso di ricorso al Fondo Centrale di Garanzia di cui al predetto art. 6.6.
Costi e commissioni. Le parti concordano che le spese ed i costi di natura ordinaria (compresi quelli dei professionisti nominati) sostenuti in ciascuna di esse saranno, in prima istanza, pagabili attingendo ai fondi disponibili nell'attivo a disposizione di ciascuna parte. Il regolamento europeo relativo alle procedure d'insolvenza (rifusione) - EIR 2015/848 - stabilisce doveri generali di comunicazione e di coordinamento per i gestori delle procedure nei casi di insolvenza transfrontaliera agli articoli 41-44 per i casi relativi ad un unico debitore e agli articoli 56-59 per i casi relativi a gruppi societari. Quale conseguenza di tale atto normativo, la base giuridica per la cooperazione trova ora un riconoscimento a livello europeo. La cooperazione non opera né su base volontaria né richiede un protocollo al fine di stabilire consensualmente tali obblighi. Invero, dal 2017, esiste già un "quadro di principi generali per affrontare le questioni che si prevede possano sorgere in relazione alle procedure di insolvenza transfrontaliere" nell'ambito di applicazione territoriale dell'EIR 2015/848. Ad ogni modo, il quadro delineato nell'EIR 2015/848 presenta alcune lacune. Gli articoli e i considerando del regolamento non forniscono disposizioni specifiche sugli strumenti di cooperazione e sono carenti di una descrizione precisa dei limiti dei reciproci doveri. In effetti, l'ultimo paragrafo del considerando 48 fa esplicito riferimento alle migliori pratiche in materia contenute "nei principi e orientamenti in materia di comunicazione e cooperazione delle organizzazioni europee e internazionali operanti nel settore del diritto fallimentare, e in particolare nei pertinenti orientamenti preparati dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale (UNCITRAL)". Inoltre, il considerando 49 consiglia agli amministratori delle procedure di insolvenza e ai giudici di concludere "accordi e protocolli allo scopo di facilitare la cooperazione transfrontaliera in caso di procedure d'insolvenza multiple in Stati membri diversi riguardanti lo stesso debitore o società facenti parte dello stesso gruppo di società, laddove ciò sia compatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura". È evidente che il legislatore europeo mira a promuovere la cooperazione tra gli organi tecnici che ricoprono un ruolo ufficiale in casi transfrontalieri, anche se fa solo un riferimento astratto al contenuto e alla portata di tale cooperazione. I protocolli sono uno strumento chiave per fornire m...
Costi e commissioni. Nel corso dell'amministrazione di una procedura d'insolvenza transfrontaliera possono essere sostenute delle spese relative all'indagine dei beni del debitore, alla remunerazione dell'amministratore dell'insolvenza, alle spese della procedura e così via. A tal proposito, la clausola sulle spese lascia le stesse all'interno dell'ordinamento in cui si sono verificate, così seguendo il principio generalmente accettato secondo cui i costi sostenuti dall’amministratore dell'insolvenza devono gravare sulla rispettiva massa fallimentare. Per quanto riguarda i costi di cooperazione e comunicazione tra le procedure, sebbene questo principio generale non sia esplicitamente contemplato a livello generale, esso trova conferma nell'EIR 2015/848 con riferimento al gruppo di società ai sensi dell'articolo 59, in quanto i costi di cooperazione e comunicazione previsti dagli articoli da 56 a 60 sostenuti da un amministratore dell'insolvenza o da un tribunale sono considerati come costi e spese sostenuti dalla relativa procedura. Fermo restando l'articolo 7(2)(l) EIR 2015/848 secondo cui la lex concursus prevede anche chi debba sostenere i costi e le spese occorse nella procedura di insolvenza, quando un accordo riguardi procedure di insolvenza parallele, la ripartizione dei costi tra di esse può trovare espressa regolamentazione, adottando ad esempio le CoCo Guidelines. In particolare, secondo la linea guida 11.2, nei casi di procedure principali e secondarie, si raccomanda che gli obblighi e gli onorari sostenuti dall’amministratore dell'insolvenza nella procedura principale prima dell'apertura di qualsiasi procedura non principale, ma riguardanti beni da includere in tale massa, vadano a gravare sulla massa corrispondente alla procedura secondaria.
Costi e commissioni. 1. Finlombarda e gli Intermediari A non richiederanno ai Soggetti beneficiari alcuna commissione e/o spesa di istruttoria fatto salvo quanto previsto ai punti 5.3. e 5.5.
Costi e commissioni. 1. Per effetto della Cessione pro-soluto del credito, il Soggetto beneficiario dovrà riconoscere all’Intermediario B: