Costi e commissioni. 12.1. XTB ha il diritto di addebitare costi e commissioni per i servizi che fornisce.
12.2. Le informazioni dettagliate concernenti i costi e le commissioni sono consultabili nelle Tabelle delle Condizioni.
Costi e commissioni. DEGIRO addebita al Cliente (i) i costi sostenuti da DEGIRO in relazione ai servizi forniti al Cliente e (ii) le commissioni concordate tra le Parti per i servizi forniti al Cliente da DEGIRO e dal SPV. DEGIRO addebita questi importi dal Credito Scritturale ogni volta che sono dovuti. Per una panoramica dei costi e delle commissioni addebitati da DEGIRO (sia in termini di tipi che di importi), si prega di fare riferimento al documento Programma commissioni nelle Informazioni sui Servizi di Investimento.
Costi e commissioni. L’erogatore non è tenuto a pagare alcuna commissione né a sostenere alcun costo connesso all’incasso dei Buoni di Acquisto. Ciò in forza del fatto che TreCuori addebita i costi del servizio di gestione dei Buoni di Acquisto all’Azienda che adotta il piano di Welfare Aziendale.
Costi e commissioni. Nella Pagina Commissioni di Vivid NL (che si trova all’indirizzo xxx.xxxxx.xxxxx/en-de/legal-documents/) , il Cliente può trovare tutte le informazioni relative alle commissioni e costi applicate da Vivid NL al Cliente per l’utilizzo dei Servizi di Investimento e di eventuali servizi aggiuntivi. Vivid NL si riserva il diritto di modificare le commissioni e i costi in qualsiasi momento e con effetto immediato. In tal caso, cercheremo sempre di informare il Cliente di tali modifiche in anticipo. La Pagina Commissioni pubblicata sul Sito, nell’App Invest e nel Terminale Web mostra sempre le commissioni e i costi correnti in relazione all’Ordine.
Costi e commissioni. 1. Finlombarda e gli Intermediari A non richiederanno ai Soggetti beneficiari alcuna commissione e/o spesa di istruttoria fatto salvo quanto previsto ai punti 5.3. e 5.5.
Costi e commissioni. 1. Per effetto della Cessione pro-soluto del credito, il Soggetto beneficiario dovrà riconoscere all’Intermediario B:
(i) nel caso di Cessione a titolo definitivo, una commissione pari a un tasso base (ad esempio Euribor 3 mesi) maggiorato di un margine su base annua non superiore a 350 basis points a valere sul valore nominale dei crediti ceduti. La commissione sarà determinata tenendo conto dei termini di incasso previsti contrattualmente;
(ii) nel caso di Cessione con liquidazione a termine, un tasso di interesse pari a un tasso base (ad esempio Euribor 3 mesi) maggiorato di un margine su base annua non superiore a 350 basis points, a valere sul valore dell’anticipazione finanziaria. Il tasso di interesse sarà applicato sulla durata finanziaria intercorrente tra la data di erogazione dell’anticipazione finanziaria e la data di incasso prevista contrattualmente per i crediti oggetto di cessione.
Costi e commissioni. Finlombarda e le Banche convenzionate non richiederanno alle Imprese alcuna commissione e/o spesa di istruttoria, in relazione al Finanziamento, salvo quanto previsto nel caso di ricorso al Fondo Centrale di Garanzia di cui al predetto art. 6.6.
Costi e commissioni. Le Banche convenzionate e Finlombarda non richiederanno alle PMI alcuna commissione e/o spesa di istruttoria, in relazione al Finanziamento, salvo quanto previsto nel caso di ricorso al Fondo Centrale di Garanzia di cui al predetto art. 6.6.
Costi e commissioni. Le parti concordano che le spese ed i costi di natura ordinaria (compresi quelli dei professionisti nominati) sostenuti in ciascuna di esse saranno, in prima istanza, pagabili attingendo ai fondi disponibili nell'attivo a disposizione di ciascuna parte.
Sezione I Scopo e struttura del modello di protocollo europeo
X. Xxxxx del modello di protocollo europeo
B. Struttura del Modello di Protocollo Europeo
Costi e commissioni. Nel corso dell'amministrazione di una procedura d'insolvenza transfrontaliera possono essere sostenute delle spese relative all'indagine dei beni del debitore, alla remunerazione dell'amministratore dell'insolvenza, alle spese della procedura e così via. A tal proposito, la clausola sulle spese lascia le stesse all'interno dell'ordinamento in cui si sono verificate, così seguendo il principio generalmente accettato secondo cui i costi sostenuti dall’amministratore dell'insolvenza devono gravare sulla rispettiva massa fallimentare. Per quanto riguarda i costi di cooperazione e comunicazione tra le procedure, sebbene questo principio generale non sia esplicitamente contemplato a livello generale, esso trova conferma nell'EIR 2015/848 con riferimento al gruppo di società ai sensi dell'articolo 59, in quanto i costi di cooperazione e comunicazione previsti dagli articoli da 56 a 60 sostenuti da un amministratore dell'insolvenza o da un tribunale sono considerati come costi e spese sostenuti dalla relativa procedura. Fermo restando l'articolo 7(2)(l) EIR 2015/848 secondo cui la lex concursus prevede anche chi debba sostenere i costi e le spese occorse nella procedura di insolvenza, quando un accordo riguardi procedure di insolvenza parallele, la ripartizione dei costi tra di esse può trovare espressa regolamentazione, adottando ad esempio le CoCo Guidelines. In particolare, secondo la linea guida 11.2, nei casi di procedure principali e secondarie, si raccomanda che gli obblighi e gli onorari sostenuti dall’amministratore dell'insolvenza nella procedura principale prima dell'apertura di qualsiasi procedura non principale, ma riguardanti beni da includere in tale massa, vadano a gravare sulla massa corrispondente alla procedura secondaria.