CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER ADVANCED
(Tariffa 60048)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SOMMARIO
I. PRESTAZIONI ASSICURATIVE 3
Articolo 1 - Prestazioni contrattuali 3
Articolo 2 - Rischio di morte 3
II. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO 3
Articolo 3 - Conclusione del contratto e decorrenza dell’assicurazione 3
Articolo 4 – Revoca della proposta e diritto di ripensamento 3
Articolo 5 - Modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto 4
III. ASPETTI GENERALI 4
Articolo 6 - Disciplina del Contratto 4
Articolo 7 - Dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati (incontestabilità) 4
Articolo 8 - Limiti di età e durata del contratto 4
Articolo 9 - Beneficiari 4
Articolo 10 - Cessione, pegno e vincolo. 5
IV. VERSAMENTO E DESTINAZIONE DEI PREMI – INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI ESEGUITE – COSTI 5
Articolo 11 - Premi 5
Articolo 12 - Modalità di pagamento premi 5
Articolo 13 - Destinazione dei premi 6
Articolo 14 - Valorizzazione della quota. 6
Articolo 15 - Modifica del paniere di OICR Esterni disponibili 7
Articolo 16 - Operazione di passaggio tra diversi OICR Esterni(“switch”). 7
Articolo 17 - Operazioni in conflitto di interessi 7
Articolo 18 - Informazioni sulle operazioni eseguite 8
Articolo 19 - Comunicazione in caso di perdite 8
Articolo 20 - Rendicontazione 8
Articolo 21 - Costi 8
Articolo 22 - Conto utilità e costi 9
V. ESTINZIONE DEL CONTRATTO ED OPZIONI A SCADENZA 9
Articolo 23 - Estinzione del contratto 9
Articolo 24 - Capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato 9
Articolo 25 - Capitale assicurato liquidabile in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale 10
Articolo 26 - Diritto di riscatto 10
Articolo 27 - Riscatto totale 10
Articolo 28 - Riscatto parziale 10
Articolo 29 - Opzioni a scadenza 11
Articolo 30 - Pagamenti di Credemvita (“liquidazioni”) 11
VI. DISPOSIZIONI FINALI 12
Articolo 31 - Imposte e tasse 12
Articolo 32 - Modifica alle condizioni di assicurazione 12
Articolo 34 - Indicazioni relative al regime legale in vigore alla data di stipulazione del contratto 12
Articolo 35 - Validità e rinunce 13
Articolo 36 - Foro competente 13
Articolo 37 - Legislazione applicabile 13
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I. PRESTAZIONI ASSICURATIVE Articolo 1 - Prestazioni contrattuali
1. Il presente contratto è un’assicurazione di tipo unit linked che, a fronte del pagamento di un primo
premio e di eventuali premi aggiuntivi da parte del Contraente, prevede la liquidazione di un capitale alle condizioni di seguito indicate.
2. In caso di decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, ovvero alla scadenza nel caso di sopravvivenza dell’Assicurato a tale scadenza, Credemvita si impegna a versare al/i Beneficiario/i designato/i un importo come meglio dettagliato al capo V delle presenti condizioni.
3. L’ammontare del capitale liquidabile a scadenza ovvero al decesso dell’Assicurato ovvero in caso di riscatto totale dipende dal numero delle quote degli OICR attribuite al contratto (di seguito, “OICR Esterni”) e dal valore unitario delle quote stesse degli OICR Esterni.
4. L’andamento del valore unitario delle quote degli OICR Esterni dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie nei quali gli OICR stessi sono investiti e di cui le quote sono rappresentazione.
5. Credemvita non offre alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o dei premi versati. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’eventuale andamento negativo del valore delle quote. Il valore liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato ovvero alla scadenza contrattuale ovvero in caso di riscatto, potrebbe quindi, in funzione dell’andamento finanziario degli attivi inclusi negli OICR Esterni, risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti (tenendo in considerazione gli eventuali riscatti parziali effettuati).
6. Le caratteristiche degli OICR Esterni, nei quali il Contraente può investire i premi versati, sono illustrate nel Documento Informativo, che è stato preventivamente consegnato al Contraente. Credemvita si riserva la facoltà di ampliare il paniere degli OICR Esterni, oggetto di correlazione, come previsto al successivo art. 15.
Articolo 2 - Rischio di morte
1. Il rischio di morte e’ coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
II. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Articolo 3 - Conclusione del contratto e decorrenza dell’assicurazione
1. Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione per accettazione da parte di Xxxxxxxxxx della proposta di assicurazione sottoscritta dal Contraente.
2. La sottoscrizione in nome e per conto di Xxxxxxxxxx può essere effettuata anche dall’incaricato per la verifica della firma e dei poteri di Xxxxxxxxxx o dall’intermediario abilitato all’intermediazione assicurativa incaricato da quest’ ultima (di seguito l’”Operatore”) intervenuto nella conclusione del contratto. In tal caso, l’Operatore, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza di Credemvita, in virtù di espressi poteri all’uopo conferiti dalla stessa.
3. Ferma restando la data di conclusione del contratto che coincide con il momento della sottoscrizione per accettazione da parte di Xxxxxxxxxx della proposta di assicurazione sottoscritta dal Contraente, come indicato al precedente paragrafo 1, il Contraente prende atto che, solo laddove non sussistano per Xxxxxxxxxx impedimenti normativi al rapporto, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, che comporteranno la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione, la decorrenza del contratto e la copertura assicurativa avranno inizio dal Giorno di Determinazione, come definito al successivo art. 14. che sarà riferito alla settimana successiva a quella in cui il Contraente abbia:
- provveduto al pagamento del primo premio e Credemvita abbia ricevuto notizia certa dell’avvenuto pagamento;
- siano decorsi i seguenti termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nel proposta di assicurazione:
• bonifico bancario: stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita dalla banca ordinante;
• assegno circolare, assegno postale o assegno bancario: due giorni lavorativi dalla data di versamento.
Articolo 4 – Revoca della proposta e diritto di ripensamento
1. La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 dicembre 2005,
n. 209). Più precisamente, la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Il
Contraente prende atto che la conclusione del presente contratto avviene con la sottoscrizione per accettazione da parte di Xxxxxxxxxx della proposta di assicurazione sottoscritta dal Contraente (vd. art. 3) e che, pertanto, da tale momento la proposta di assicurazione non è più revocabile.
2. Laddove il contratto sia stato concluso “fuori sede”, ai sensi dell’art. 30, D. Lgs. n. 58/98, ossia in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di Credemvita o dell’intermediario assicurativo l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. Entro il termine predetto di 7 giorni il Contraente può comunicare a Credemvita, o al promotore finanziario o al diverso addetto abilitato il proprio recesso senza spese né corrispettivo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: Credemvita restituirà gli eventuali premi lordi già incassati.
Articolo 5 - Modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto
1. Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è stato concluso ai sensi del precedente articolo 3.1.
2. Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Xxxxxx – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).
4. Credemvita, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente un importo dato dalla somma di:
a. premi lordi già versati corretti della differenza, positiva o negativa, tra il controvalore delle quote attribuite al contratto alla data di efficacia del recesso (come indicata al paragrafo 3 del presente articolo) ed i premi destinati all’investimento. Il controvalore di tali quote è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario riferito al Giorno di Determinazione, così come definito al successivo art. 14 delle presenti condizioni di assicurazione, della settimana successiva a quella di ricevimento della comunicazione di recesso;
b. eventuali utilità già accreditate alla polizza in base a quanto previsto all’art. 22 delle presenti condizioni di assicurazione.
5. Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente e resterà dunque a esclusivo carico dello stesso solo il “rischio finanziario” tra la data di decorrenza di cui al precedente art. 3.3 e quella di effetto della comunicazione di recesso.
6. Nel caso in cui la comunicazione del recesso giunga prima della determinazione della data di decorrenza, verrà restituito l’ammontare dei premi lordi già versati.
III. ASPETTI GENERALI
Articolo 6 - Disciplina del Contratto
Gli obblighi di Xxxxxxxxxx risultano esclusivamente dalla proposta di assicurazione, dalle presenti condizioni di assicurazione e dalle eventuali appendici sottoscritte dalle parti. Per quanto non previsto, valgono inoltre le norme legislative italiane in materia.
Articolo 7 - Dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati (incontestabilità)
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Articolo 8 - Limiti di età e durata del contratto.
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione l’età anagrafica dell’Assicurato non potrà essere superiore agli 85 anni.
2. La durata del presente contratto è fissata in 7 anni.
Articolo 9 - Beneficiari
1. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
2. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 c.c.):
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all’ art. 1922 c.c..
3. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate a Credemvita per iscritto a mezzo lettera raccomandata ovvero mediante apposito modulo disponibile presso i soggetti incaricati della distribuzione (es. banca, agente assicurativo, ecc.), sottoscritti in originale dal Contraente. Le stesse possono essere altresì disposte per testamento.
4. Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
5. Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi (sia legittimi sia testamentari), ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte dell’assicurato la qualità di chiamati all'eredità di costui, risultando irrilevanti, al fine, la successiva rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.
6. Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi.
Articolo 10 - Cessione, pegno e vincolo.
1. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate. Credemvita può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto che spettano verso il Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile.
2. Tali atti diventano efficaci solo quando Credemvita, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
3. Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di recesso e riscatto richiede l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
IV. VERSAMENTO E DESTINAZIONE DEI PREMI – INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI ESEGUITE – COSTI
Articolo 11 - Premi
1. Il presente contratto di assicurazione sulla vita prevede il versamento di un primo premio di importo minimo pari a Euro 250.000,00.
2. E’ prevista la facoltà di integrare l’investimento iniziale con versamenti aggiuntivi, ciascuno di importo minimo pari a Euro 5.000,00.
3. Ad ogni effetto, il primo premio si intenderà altresì versato a fronte del perfezionamento di un’operazione di trasformazione di altro contratto di tipo unit linked che, alla data della richiesta di trasformazione, abbia un capitale assicurato (controvalore delle quote), non inferiore all’importo indicato al comma 1 del presente articolo.
Articolo 12 - Modalità di pagamento premi
1. Il pagamento dei premi può essere effettuato:
a. mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:
- Credito Xxxxxxxx XxX su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
- Banca Euromobiliare SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
b. mediante assegno circolare, bancario o postale intestato a Credemvita S.p.A. – con clausola di non trasferibilità.
2. Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il primo premio assicurativo mediante bonifico bancario, ovvero nell’ipotesi in cui sussistano per Credemvita impedimenti normativi al rapporto o all’operazione, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto.
Laddove l’insoluto, al quale non faccia seguito il bonifico conseguente alla comunicazione di mancato incasso di cui al paragrafo precedente, ovvero gli impedimenti normativi sopra citati riguardino il
pagamento di premi aggiuntivi, l’operazione del Contraente rimarrà priva di efficacia sin dalla data della sua disposizione da parte del Contraente e, anche in tal caso, in relazione a siffatta operazione, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure nell’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto.
Nel caso di insoluti, resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita di agire per ottenere il risarcimento dei danni.
Il pagamento del premio eseguito dal Contraente in buona fede all'intermediario assicurativo incaricato dell’offerta del presente contratto (es. agente, banca, SIM, ecc.) o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente a Credemvita.
Articolo 13 - Destinazione dei premi
1. Il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione individua uno o più OICR Esterni nei quali investire il primo premio, indicando l’importo (ovvero la percentuale del premio lordo) destinato a ciascuno degli OICR stessi. L’elenco degli OICR Esterni disponibili è riportato nel Documento Informativo.
2. Nel caso di conferimento di un premio aggiuntivo, il Contraente individua gli OICR Esterni nei quali investire tale premio e il relativo ammontare.
3. E’ facoltà del Contraente modificare in qualsiasi momento la propria scelta, come previsto al successivo art. 16.
4. Sulla polizza potranno essere tempo per tempo detenute quote di un massimo di 15 OICR Esterni, scelti dal Contraente nell’ambito delle operazioni di cui ai precedenti paragrafi.
5. Il primo premio e gli eventuali premi aggiuntivi corrisposti dal Contraente vengono investiti negli OICR Esterni al netto dei costi indicati nel successivo art. 21
6. Credemvita provvede ad assegnare le quote degli OICR Esterni ad ogni polizza dividendo l’ammontare del premio destinato all’investimento in ciascuno OICR Esterno selezionato per il corrispondente valore della quota dell’OICR Esterno. I valori delle quote degli OICR Esterni utilizzati per il calcolo sono quelli riferiti:
- in caso di primo premio, al Giorno di Determinazione che, come indicato all’art. 3.3, coincide con la data di decorrenza del contratto;
- in caso di premi aggiuntivi, al Giorno di Determinazione della settimana successiva a quella in cui Credemvita ha ricevuto notizia certa dell’avvenuto pagamento e siano decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione.
7. Il Giorno di Determinazione è definito al successivo art. 14.
Articolo 14 - Valorizzazione della quota.
1. Il “Giorno di Determinazione” è il secondo giorno lavorativo di ogni settimana (normalmente, dunque, il martedì).
2. Il Giorno di Determinazione, Credemvita inoltra per ogni OICR Esterno individuato dal Contraente gli ordini di sottoscrizione, rimborso delle quote del medesimo OICR Esterno. Tali ordini sono inoltrati entro le ore 24 del suddetto Giorno di Determinazione.
3. Il valore unitario della quota, riferito a tale Giorno di Determinazione, utilizzato ai fini del presente contratto corrisponde a quello riconosciuto dall’OICR Esterno a Credemvita per i suddetti ordini di sottoscrizione/rimborso.
4. Per quanto attiene le regole valutative del valore unitario della quota, si rimanda al Prospetto Informativo di ogni OICR Esterno che può essere richiesto a Credemvita in qualsiasi momento. A tale documentazione si rimanda altresì per la descrizione delle modalità operative previste da ogni OICR Esterno in caso di eventuale sospensione dell’operatività, di eventi di turbativa, e per ogni altra informazione.
5. Nell’ipotesi di cui al precedente art. 4, ove il contratto sia concluso “fuori sede” ai sensi dell’art. 30, D. Lgs. n. 58/98, il Giorno di Determinazione non potrà comunque essere antecedente all’ottavo giorno successivo alla data di conclusione del contratto.
6. Il valore unitario della quota di ogni OICR Esterno è pubblicato sul sito internet di Credemvita (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e sui quotidiani indicati nel Documento Informativo.
7. In caso di assenza di valorizzazione delle quote degli OICR Esterni dovuta ad autonome decisioni degli organi deliberativi degli OICR stessi, (a titolo esemplificativo, a causa di eventi di turbativa di mercato) o da decisioni delle competenti autorità di vigilanza, ai fini del presente contratto il valore riconosciuto al Contraente sarà quello riconosciuto a Credemvita dall'OICR Esterno interessato da tali eventi.
8. Credemvita non sarà responsabile nei confronti del Contraente qualora, avendo adempiuto all’esecuzione delle istruzioni impartite dal Contraente, la mancata, ovvero erronea, esecuzione di disposizioni ricevute dal Contraente stesso sia imputabile a cause di forza maggiore, ovvero da inadempimento di soggetti terzi. In particolare, resta esclusa la responsabilità di Credemvita ove la stessa abbia correttamente impartito le disposizioni di investimento/disinvestimento al soggetto abilitato responsabile della gestione dell’OICR Esterno e lo stesso non provveda correttamente, ovvero tempestivamente, alle conseguenti operazioni di investimento o liquidazione, ovvero non comunichi in tempo utile a Credemvita informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione delle operazioni stesse (es. sospensione del calcolo del valore delle azioni; sospensione delle sottoscrizioni/rimborsi).
Articolo 15 - Modifica del paniere di OICR Esterni disponibili
1. Credemvita, nell’esclusivo interesse del Contraente, si riserva successivamente alla stipulazione del contratto la facoltà di:
- ampliare il paniere di OICR Esterni disponibili per il presente contratto, dandone tempestivamente comunicazione scritta, e consegnando al Contraente copia del Documento Informativo aggiornato prima dell’effettuazione di operazioni di versamento o switch;
- non accettare ulteriori versamenti di premi e/o operazioni di switch in entrata su OICR Esterni che siano valutati da Credemvita non più idonei in base a proprie valutazioni, in relazione all’evoluzione delle caratteristiche qualitative e/o quantitative degli stessi OICR Esterni (ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo, forti riduzioni del patrimonio, modifiche rilevanti del profilo di rischio, eccetera). In tal caso Credemvita darà comunicazione scritta al Contraente di non aver proceduto alla esecuzione degli ordini di switch e/o di conversione in quote dei premi aggiuntivi.
2. Nel caso in cui una società istitutrice di un OICR Esterno comunichi a Credemvita di aver deliberato la liquidazione, anche a seguito di fusione, delle quote di tale OICR, Credemvita potrà effettuare, nell’esclusivo interesse dell’Investitore-Contraente, uno switch delle quote di tale OICR verso altro OICR, tra quelli disponibili per la tariffa, avente profilo di rischio non superiore a quello posto in liquidazione. Per tale operazione di switch non sarà applicato alcun costo. Credemvita invierà tempestivamente all’Investitore- Contraente una comunicazione contenente le informazioni relative all’operazione di switch e riportante le caratteristiche dell’OICR del quale verranno acquistate mediante tale operazione.
3. Nel caso in cui una società istitutrice comunichi a Credemvita di aver deliberato la chiusura di un OICR Esterno e di non accettare più sottoscrizioni di quote, Credemvita provvederà ad escludere tale OICR dal paniere e non sarà più possibile versare premi o effettuare lo switch delle quote verso tale OICR.
Articolo 16 - Operazione di passaggio tra diversi OICR Esterni(“switch”).
1. Il Contraente ha la facoltà di trasferire, anche parzialmente, il controvalore delle quote possedute di uno o più OICR Esterni verso uno o più altri OICR Esterni tra quelli disponibili alla data in cui viene impartito l’ordine.
2. Credemvita provvederà al disinvestimento delle quote e a convertire l’importo derivante, al netto dell’eventuale costo previsto all’art. 21 delle presenti condizioni di assicurazione, in quote del/i nuovo/i OICR Esterno/i secondo quanto disposto dal Contraente.
3. A tal fine:
- il controvalore delle quote disinvestite viene calcolato utilizzando i valori unitari delle quote riferiti al Giorno di Determinazione della settimana successiva a quella del ricevimento da parte di Credemvita della richiesta di switch del Contraente;
- il nuovo numero delle quote attribuite sarà calcolato utilizzando i valori unitari delle quote riferiti al Giorno di Determinazione della settimana successiva a quella in cui è stato calcolato il controvalore delle quote disinvestite.
4. Il passaggio tra diversi OICR Esterni comporta il ricalcolo delle quote acquisite dal Contraente. Pertanto, a seguito di ciascuna operazione di switch, Credemvita invierà al Contraente opportuna informativa di conferma dell’operazione con indicazione del numero di quote rimborsate e di quelle attribuite nonché dei rispettivi valori unitari del Giorno di Determinazione utilizzato per l’operazione di passaggio.
5. Nell’ultimo Giorno di Determinazione del mese di dicembre non saranno eseguite operazioni di disinvestimento derivanti da ordini di switch. Tali operazioni saranno effettuate nel primo Giorno di Determinazione del successivo mese di gennaio.
Articolo 17 - Operazioni in conflitto di interessi
1. Nell’esecuzione del contratto, Credemvita evita di effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di affari propri con Credito Xxxxxxxx
S.p.A. e/o con società appartenenti al gruppo Credito Xxxxxxxx (al quale appartiene anche Xxxxxxxxxx
S.p.A., il cui capitale sociale è interamente detenuto da Credito Xxxxxxxx X.x.X.). Qualora il conflitto non risulti evitabile, Xxxxxxxxxx opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
2. In ogni caso, Credemvita:
- effettua operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili (cd. “best execution”);
- si astiene dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
3. Credemvita ha posto in atto idonee procedure per l’individuazione e gestione dei conflitti di interesse.
Articolo 18 - Informazioni sulle operazioni eseguite
1. E’ inviata al Contraente una nota informativa, nei termini di legge, a fronte dell’esecuzione delle operazioni effettuate (esempio: investimento dei premi, riscatto e switch).
2. Credemvita mette a disposizione del Contraente che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in proprio possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Articolo 19 - Comunicazione in caso di perdite
1. Qualora in corso di contratto Credemvita accerti che il controvalore delle quote complessivamente detenute dal Contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, ne dà comunicazione per iscritto al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
Articolo 20 - Rendicontazione
1. Credemvita si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all’aggiornamento dei dati di cui al Documento Informativo, contenente le seguenti informazioni:
- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
- numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;
- numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento.
- saldo del “conto utilità e costi”, di cui al successivo art. 22, al 31 dicembre dell’anno precedente;
- importo delle utilità maturate a favore del contratto e dei costi calcolati da Credemvita per il contratto stesso nell’anno di riferimento;
- nuovo saldo del “conto utilità e costi” alla fine dell’anno di riferimento
Articolo 21 - Costi
1. Costo fisso per spese di emissione contratto: sul primo premio versato dal Contraente sarà applicato un costo fisso di 100,00 Euro a titolo di spese per emissione contratto. Sugli eventuali premi aggiuntivi versati dal Contraente non è prevista l’applicazione di alcun costo.
2. Costi per operazioni di riscatto parziale e switch: Verrà trattenuto un costo fisso di 100,00 Euro dalla prima operazione di switch ovvero di riscatto parziale valorizzata in ogni anno solare. Il costo verrà applicato:
a. sul capitale liquidabile al cliente, nel caso in cui la prima operazione sia di riscatto parziale;
b. sul controvalore delle quote disinvestite e destinate al reinvestimento sul/i nuovo/i OICR Esterno/i, nel caso in cui la prima operazione sia di switch.
Sulle eventuali ulteriori operazioni siano esse di switch ovvero di riscatto parziale valorizzate nel medesimo anno solare, non sarà applicato alcun costo.
Nell’anno solare in cui non venga valorizzata alcuna operazione di switch o di riscatto parziale, non sarà applicato alcun costo.
3. Costo di liquidazione contratto: all’atto della liquidazione del contratto alla scadenza contrattuale, ovvero in caso di riscatto totale anticipato, verrà applicato un costo fisso di 100,00 Euro. Tale costo di liquidazione viene applicato anche nel caso in cui nel medesimo anno solare sia già stato applicato il costo di cui al precedente paragrafo 2.
4. Costi gravanti sugli OICR Esterni: gli OICR Esterni nei quali il Contraente può investire prevedono costi che, riducendo il valore unitario della quota degli OICR stessi, vanno a gravare indirettamente sui Contraenti. I costi gravanti sugli OICR Esterni sono riportati nel Documento Informativo.
5. Costo di amministrazione e di gestione del contratto: Credemvita calcola, a copertura delle spese di amministrazione e gestione del contratto, un costo pari allo 0,0068493% giornaliero dei premi lordi versati, pari al 2,50% su base annua dei premi lordi stessi, da imputarsi secondo il principio della competenza. Il costo così calcolato viene effettivamente addebitato solo all’atto della chiusura del contratto (e, per una quota parte, al momento del riscatto parziale), secondo le modalità previste al successivo art. 22: pertanto non sarà in nessun caso prelevato in corso di contratto mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto stesso.
Il costo include una quota annua di 9,94 Euro per la copertura caso morte prestata da Credemvita.
Articolo 22 - Conto utilità e costi
1. Contestualmente al calcolo del costo di amministrazione e di gestione del contratto di cui al precedente art. 21, Credemvita calcola la quota parte delle utilità, derivanti dalla retrocessione di commissioni od altri proventi (c.d. “rebates”) da parte delle società di gestione degli OICR Esterni, di spettanza del contratto.
2. I costi di amministrazione e di gestione e le utilità calcolati alimentano un “conto utilità e costi” associato al contratto.
3. Al 31 dicembre di ogni anno solare, Credemvita determinerà il saldo contabile del “conto utilità e costi”, confrontando:
a. le utilità (posizione creditoria) rappresentate dai rebates ottenuti e imputati al contratto “per cassa”, ossia nel momento in cui siano stati effettivamente percepiti da Credemvita;
b. i costi (posizione debitoria), rappresentati dai costi di amministrazione e di gestione, calcolati e imputati secondo il principio di competenza
4. Il saldo, positivo o negativo, risultante da tale confronto, costituirà il nuovo saldo iniziale del “conto utilità e costi” per l’anno solare successivo.
5. All’atto della chiusura del contratto (per scadenza, per riscatto totale ovvero causa decesso dell’Assicurato) viene determinato il saldo contabile del “conto utilità e costi” a tale data. Credemvita procederà ad aumentare ovvero a diminuire la prestazione liquidabile a seconda che tale saldo abbia segno positivo (e quindi che le eventuali utilità di spettanza del Contraente siano superiori ai costi di amministrazione e di gestione di competenza di Credemvita) o negativo (e quindi che le eventuali utilità di spettanza del Contraente siano inferiori ai costi di amministrazione e di gestione di competenza di Credemvita).
V. ESTINZIONE DEL CONTRATTO ED OPZIONI A SCADENZA Articolo 23 - Estinzione del contratto
1. Il contratto si estingue a seguito di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento esso avvenga, purché successivo alla data di decorrenza degli effetti contrattuali (vedi art. 3), oppure a seguito di recesso (vedi art. 5), di riscatto totale (vedi art. 26), ovvero di trasformazione in uscita da parte del Contraente.
Articolo 24 - Capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato
1. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, Credemvita liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto alla data nella quale Credemvita ha ricevuto la documentazione comprovante il decesso dell’Assicurato (certificato di morte).
2. Il controvalore è ottenuto moltiplicando le quote attribuite al contratto per il rispettivo valore unitario, riferito al Giorno di Determinazione della settimana successiva a quella di ricevimento da parte di Credemvita della documentazione comprovante il decesso dell’Assicurato (certificato di morte).
3. Credemvita liquiderà inoltre l’eventuale differenza, se positiva, tra i premi investiti sul contratto, considerati al netto della parte eventualmente già liquidata a seguito di riscatti parziali, ed il controvalore del contratto. Tale integrazione verrà comunque riconosciuta da Credemvita entro i limiti definiti nella seguente tabella in funzione dell’età dell’Assicurato alla data del decesso:
Anni compiuti dall’Assicurato al decesso | Importo massimo dell’integrazione riconosciuta da Credemvita |
Fino a 50 | 2.000,00 € |
Tra 51 e 70 | 1.500,00 € |
Oltre 70 | 1.000,00 € |
4. Il capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato verrà infine aumentato ovvero diminuito anche del saldo, riferito al medesimo Giorno di Determinazione, del “conto utilità e costi” associato alla polizza.
5. Credemvita non offre alcuna garanzia ne’ di rendimento minimo ne’ di restituzione dei premi versati; pertanto in caso di liquidazione del contratto causa decesso dell’Assicurato le somme dovute potranno essere inferiori ai premi versati poiché il Contraente si assume interamente il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.
Articolo 25 - Capitale assicurato liquidabile in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale
1. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, Credemvita liquiderà agli aventi diritto un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto a tale data, al netto del costo di liquidazione contratto indicato al precedente art. 21.3 delle presenti condizioni di assicurazione.
2. Il controvalore è ottenuto moltiplicando le quote attribuite al contratto per il rispettivo valore unitario, riferito al Giorno di Determinazione della settimana successiva a quella della scadenza contrattuale.
3. Il capitale liquidabile verrà aumentato ovvero diminuito del saldo del “conto utilità e costi” associato alla polizza (riferito al medesimo Giorno di Determinazione).
4. In mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente, il Beneficiario caso vita della prestazione dovuta da Credemvita alla scadenza contrattuale, è il Contraente stesso.
5. Credemvita non offre alcuna garanzia ne’ di rendimento minimo ne’ di restituzione dei premi versati; pertanto, alla data di scadenza contrattuale, le somme dovute potranno essere inferiori ai premi versati poiché il Contraente si assume interamente il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.
Articolo 26 - Diritto di riscatto
1. Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un mese dalla decorrenza degli effetti del contratto, la liquidazione anticipata, totale o parziale, del contratto esercitando il diritto di riscatto.
Articolo 27 - Riscatto totale
1. Nel caso di riscatto totale, Credemvita liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto alla data di ricezione della richiesta di riscatto firmata dal Contraente.
2. Tale capitale sarà liquidato al netto del costo di liquidazione indicato all’art. 21 e verrà inoltre corretto dal saldo, positivo o negativo, del “conto utilità e costi”.
3. Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario riferito al Giorno di Determinazione della settimana successiva a quella di ricevimento da parte di Credemvita della richiesta di riscatto totale firmata dal Contraente. Non è prevista quindi alcuna penalizzazione per il riscatto anticipato, ferma restando l’applicazione dei costi indicati all’art. 21.3 delle presenti condizioni di assicurazione.
4. Il saldo del “conto utilità e costi” è quello relativo al suddetto Giorno di Determinazione.
5. L’operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto.
6. Attenzione, esiste l’eventualità che il valore di riscatto sia inferiore ai premi pagati dal Contraente, poiché il Contraente si assume interamente il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.
Articolo 28 - Riscatto parziale
1. Il riscatto parziale può essere richiesto a condizione che il controvalore delle quote rimanenti sul contratto sia di almeno 50.000,00 Euro. A seguito dell’operazione di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per le quote residue.
2. Nel caso di riscatto parziale, Credemvita liquiderà il capitale richiesto dal Contraente e a tal fine procederà alla vendita (ovvero alla richiesta di rimborso) di una parte delle quote attribuite al contratto dal/i OICR Esterno/i individuato/i dal Contraente.
3. Il numero di quote per le quali Credemvita procederà alla vendita (ovvero alla richiesta di rimborso) sarà tale che il controvalore delle stesse sia pari al capitale richiesto dal Contraente.
4. Il controvalore delle quote vendute è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario riferito al Giorno di Determinazione della settimana successiva a quella di ricevimento da parte di Credemvita della richiesta di riscatto parziale firmata dal Contraente.
5. Il capitale sarà liquidato al netto dell’eventuale costo previsto all’art. 21.2 delle presenti condizioni di assicurazione.
6. Al medesimo Giorno di Determinazione verrà inoltre calcolato il saldo del “conto utilità e costi”. Di tale saldo verrà calcolata la quota parte corrispondente a quella derivante dal rapporto tra l’ammontare del
riscatto parziale e quello dell’ipotetico riscatto totale. L’importo del saldo così calcolato andrà ad aumentare ovvero a diminuire l’importo della prestazione liquidata, a seconda che abbia segno positivo o negativo.
7. Successivamente all’operazione di riscatto parziale il costo per spese di amministrazione e gestione del contratto di cui al precedente art. 21.5, verrà addebitato sulla quota parte dei premi lordi versati non riscattata.
8. Attenzione, esiste l’eventualità che il valore di riscatto sia inferiore ai premi pagati dal Contraente, poiché il Contraente si assume interamente il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.
Articolo 29 - Opzioni a scadenza
1. Il presente contratto non prevede opzioni esercitabili alla scadenza.
Articolo 30 - Pagamenti di Credemvita (“liquidazioni”)
1. Per tutti i pagamenti di Credemvita devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:
- verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.
2. I documenti possono essere consegnati direttamente a Credemvita, oppure inviati alla stessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. In particolare, Credemvita per la liquidazione delle prestazioni assicurate richiederà i seguenti documenti:
a. decesso dell’ Assicurato:
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta dei Beneficiari aventi diritto di corresponsione del capitale con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l’indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
1. se il Contraente ha lasciato testamento;
2. se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autenticata, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato;
3. l’elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l’indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
4. l’eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario.
b. riscatto totale o parziale
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta scritta di liquidazione da parte del Contraente con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal Soggetto collocatore e con l’indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato; nel caso di esercizio del diritto di riscatto parziale dovrà inoltre essere indicato l’importo per il quale viene richiesto il suddetto riscatto parziale e gli OICR Esterni dai quali il Contraente desidera riscattare
c. scadenza contrattuale
- richiesta scritta di liquidazione, da parte degli aventi diritto, con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l’indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
- nel caso vi siano aventi diritto minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
4. Credemvita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione suddetta (completa e corretta). Decorso tale termine, saranno dovuti gli interessi moratori.
5. Credemvita esegue i pagamenti mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno di traenza.
VI. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 31 - Imposte e tasse
1. Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.
Articolo 32 - Modifica alle condizioni di assicurazione
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 15, Credemvita si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali, limitatamente a quelle non peggiorative per i contraenti.
In ogni caso, il presente contratto potrà subire variazioni laddove si verifichi:
a) un mutamento della legislazione applicabile al contratto che ne comporti una modifica della disciplina;
b) una variazione della disciplina fiscale applicabile al contratto, alla Compagnia o agli OICR Esterni.
Le variazioni suddette, saranno comunicate da Credemvita al Contraente con ogni mezzo ivi compresa la sola pubblicazione sul proprio sito internet.
2. Solo in presenza di un giustificato motivo (a titolo meramente esemplificativo disposizioni dell’Autorità Amministrativa/Organismi di Vigilanza, riorganizzazione societaria, etc.), Credemvita avrà altresì il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali, anche se dette dovessero risultare peggiorative per i contraenti.
3. Le variazioni di cui al precedente comma dovranno essere comunicate per iscritto ai contraenti con un preavviso pari a 15 giorni (salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione).Il Contraente che non intenda accettare le modifiche dovrà darne comunicazione a Credemvita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della variazione che non intende accettare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, esercitando l'opzione di riscatto, la quale, in tal caso, sarà possibile anche prima del decorso di un mese dalla decorrenza degli effetti, così come definita dall’art. 3. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
Articolo 33 - Comunicazioni
1. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni tra Contraente e Credemvita relative al presente contratto dovranno essere indirizzate per iscritto a:
Credemvita S.p.A. - Ufficio Gestione Clienti
Xxx Xxxxxxxxx, 0– 00000 Xxxxxx Xxxxxx (X.X.) - XXXXXX. Fax 0522/452704; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx
2. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Credemvita S.p.A. – Funzione REC Xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx, via fax al numero 0522/452704,
via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Articolo 34 - Indicazioni relative al regime legale in vigore alla data di stipulazione del contratto
1. Non pignorabilità e non sequestrabilità: ai sensi dell’art. 1923 c.c. le somme dovute da Credemvita in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.
2. Diritto proprio del Beneficiario: ai sensi dell’art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi della Società e, quindi, le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
3. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 35 - Validità e rinunce
1. L’invalidità di un articolo o di un parte di esso non avrà alcun effetto sulla totalità del presente contratto.
2. Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell’altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.
Articolo 36 - Foro competente
1. Per le controversie relative al presente contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto, a seconda del soggetto che promuove la causa.
Articolo 37 - Legislazione applicabile
1. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.
Edizione marzo 2012
Credemvita SpA
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 61.600.080 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
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Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi. I dati in questione potranno essere oggetto di una o più operazioni di loro combinate, con o senza l’ausilio di mezzi informatici e di automazione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tal riguardo, Xxxxxxxxxx S.p.A. fornisce al Contraente e all’Assicurato l’informativa prevista e richiesta dal Xxxxxx e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l’esecuzione dei contratti perfezionati con Xxxxxxxxxx S.p.A. L’informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle società terze che hanno concluso accordi commerciali con Credemvita S.p.A., il cui elenco è disponibile presso la sede legale di quest’ultima.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)
I Suoi dati personali sono necessari per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusionale del contratto, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemvita ovvero per l’adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Xxxxxxxxx.
In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l’esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio e dalle altre disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall’interessato, ove ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, potranno essere comunicate anche agli altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo Credito Emiliano – CREDEM nonché alle società controllanti Credem, controllate o collegate ed eventuali collegate e controllate da Credemvita.
Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5), comunque inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela (6), nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l’adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi:
1) saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem, adibiti e/o appartenenti a:
- servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia);
- attività di controllo aziendale e di governance;
- gestione delle segnalazioni delle operazioni “sospette” ai sensi della normativa Antiriciclaggio, anche nell’ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem.
2) possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (7).
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” e delle società appartenenti al Gruppo Credem, ovvero società collegate a Credemvita o da questa controllate, effettuati dai predetti soggetti .
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso anche per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Xxx sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nell’apposito spazio in calce.
Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:
- Titolare del trattamento: Credemvita S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxxxx, x. 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx;
Credemvita SpA
Il Direttore Generale
NOTE
1) Come previsto dall’art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.);soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, legali;
- società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale);
- società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;(v. tuttavia anche nota 10);
- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l’acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l’assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell’industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;
- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);
- nonché altri soggetti, quali: BANCA D’ITALIA; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Xxxxxxx, 00 - Xxxx); Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti è richiedibile gratuitamente al Servizio indicato in informativa.
8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società con le quali Credemvita risulta avere rapporti contrattuali, nonché alle eventuali società ad essi collegate, da essi controllate o controllanti delle stesse; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, intermediati assicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.
L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
12) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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Credemvita SpA
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