Diritto di riscatto Clausole campione

Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. Prima di effettuare l’operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell’operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società CooperativaServizio ClientiXxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 000000000, fax 000-0000000, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto. a) che non abbia sottoscritto l’opzione “Liquidazione della rivalutazione annuale”; b) che il capitale riscattato non sia inferiore a 2.500,00 Euro; c) che il capitale residuo non sia inferiore a 5.000,00 Euro. Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.
Diritto di riscatto. Il Contraente può richiedere il riscatto totale del contratto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza. Poste Vita S.p.A. pagherà al Contraente, in caso di riscatto totale, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto. Il contratto prevede una penalità dello 0,50% sul capitale assicurato e rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto in caso di riscatto totale richiesto nel secondo anno di polizza. Il riscatto parziale è consentito, purché siano trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del contratto, purché siano soddisfatte le condizioni sotto indicate: • l’importo lordo richiesto non deve essere inferiore a Euro 500,00; • il capitale residuo in polizza non deve essere inferiore a Euro 3.000,00. Nella stessa annualità di polizza possono essere effettuate più operazioni di riscatto parziale, fermi restando i precedenti limiti di importo. La volontà di riscattare il contratto deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera racco- mandata con avviso di ricevimento, alla quale devono essere allegati i documenti previsti all’Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione, indirizzata al seguente recapito: Eventuali richieste sull’importo dei valori di riscatto possono essere inoltrate direttamente: - a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito: - al Numero Verde: 800.316.181 Attraverso tale numero sarà possibile richiedere l’importo direttamente all’operatore o ricevere, via posta ordinaria o al numero di fax indicato dal Contraente l’estratto conto del Valore di Riscatto; - al numero di fax: 00.0000.00.00, indicando il numero di polizza; - all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, indicando il numero di polizza. Per l’illustrazione dell’evoluzione dei valori di riscatto si rinvia al Progetto esemplificativo delle prestazioni (Sezione E della presente Nota Informativa). Nel Progetto esemplificativo sono riportati i valori di riscatto relativi ad ogni anno di vita del contratto, con riferimento alle ipotesi di rendimento considerate. I valori puntuali, riferiti alle richieste del Contraente, saranno contenuti nel Progetto esemplificativo persona- lizzato.
Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. Esiste l’eventualità che il valore sopra citato risulti inferiore ai premi versati. a) che il capitale riscattato non sia inferiore a 500,00 Euro; b) che il capitale residuo non sia inferiore a 2.500,00 Euro. In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato all’Art. 11. In caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.
Diritto di riscatto. In conformità con quanto previsto dall’art. 1925 c.c. il Contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto, non essen- do soggetto a vincoli temporali, può essere richiesto dal Contraente in qualsiasi momento, durante la vita del contratto, decorsi i 30 giorni durante i quali il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso previsto al successivo art. 14. A tal fine il Contraente dovrà inviare comunicazione scritta alla Compagnia, mediante l’apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera racco- mandata A.R.. Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al controvalore delle quote dei Fondi interni posse- dute al momento del riscatto, diminuito dei costi per il riscatto specificati al precedente art. 11. Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscat- to parziale sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 1.500 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500. Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativi al giorno di riferimento, deter- minato secondo quanto previsto all’art. 8 del Regolamento dei Fondi interni. Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall’art. 16.
Diritto di riscatto. Premesso che l’adesione da parte di Telco ad eventuali offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute da Telco in TI è soggetta all’autorizzazione assembleare ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile e dell’art. 10.1 dello Statuto Telco, il Patto Parasociale richiama quanto previsto all’art. 28 dello Statuto Telco che prevede che ciascuna Azione Telco (sia Xxxxxx A che Azione B che Azione C) sia riscattabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2437-sexies del codice civile (il "Diritto di Riscatto") da parte dell’azionista (o degli azionisti) dissenziente nell’assemblea ordinaria di Telco chiamata ad autorizzare l’adesione da parte di Telco ad eventuali offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute da Telco in TI. Il Diritto di Xxxxxxxx potrà essere esercitato solo per tutte le azioni di Telco detenute dagli altri Azionisti, nel rispetto della procedura dettata nello statuto di Telco al prezzo indicato all’art. 28.3(iv) dello Statuto Telco in misura pari al patrimonio netto rettificato di Telco, diviso per il numero totale delle sue azioni. Il patrimonio netto rettificato di Telco sarà a tal fine determinato tenuto conto del maggiore tra (i) il corrispettivo offerto per le azioni TI oggetto dell’offerta pubblica d’acquisto, e (ii) il prezzo delle azioni detenute in TI calcolato sulla base delle medie aritmetiche dei prezzi ufficiali di borsa nei 30 giorni precedenti alla data la data della comunicazione di esercizio del Diritto di Riscatto.
Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. Il Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale in presenza delle seguenti condizioni: a) che il capitale riscattato non sia inferiore a 2.500,00 Euro; b) che il capitale residuo non sia inferiore a 2.500,00 Euro. Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia. In caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.
Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, in conformità all’art. 1925 C.C. “ In caso di riscatto totale o parziale la Compagnia applica i costi di cui all’Art. 8 B), variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto. In alcuni periodi sarà inibita al Contraente la possibilità di richiedere il Riscatto parziale, per rendere possibile l’esecuzione dell’operatività legata alle opzioni Stop Loss, Take Profit, Decumulo Finanziario, nonché all’Allocazione Life Cycle; per ulteriori dettagli si rimanda agli Articoli 16.2, 16.3 e 16.4. Il riscatto parziale è consentito: 1. per importi lordi non inferiori a 1.000,00 euro; 2. purché il capitale residuo, ossia il controvalore residuo sul contratto, risulti almeno pari a 5.000,00 euro. Nel caso in cui anche uno solo di questi limiti non sia rispettato, il riscatto parziale non sarà effettuato. Il Contraente deve espressamente indicare, nella propria richiesta, il valore del capitale investito nella Gestione Separata o il numero di Quote che intende riscattare. L’operazione di riscatto parziale deve comunque preservare il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, compreso il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% o inferiore al 10% del totale dei premi versati. L’operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione, dal Fondo selezionato, di un numero di Quote il cui controvalore equivale all’importo richiesto. Se invece il riscatto riguarda il capitale investito nella Gestione Separata, l’operazione comporterà la diminuzione del capitale rivalutato per un importo pari al capitale riscattato. Il riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte come definito all’Art. 1.1.
Diritto di riscatto. Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla transazione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi ai riscatto. Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Diritto di riscatto. (omissis)
Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. L’ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori è: Società Cattolica di Assicurazione – Società CooperativaServizio ClientiXxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 000000000, fax 000- 0000000, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto. Non è prevista la possibilità per il Contraente di esercitare il riscatto parziale.