Diritto di riscatto Clausole campione

Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. Prima di effettuare l’operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell’operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società CooperativaServizio Clienti – ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇), telefono ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, fax ▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇, e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero ▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, 1 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – Italia. La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto. a) che non abbia sottoscritto l’opzione “Liquidazione della rivalutazione annuale”; b) che il capitale riscattato non sia inferiore a 2.500,00 Euro; c) che il capitale residuo non sia inferiore a 5.000,00 Euro. Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.
Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ.. In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un importo pari al valore di riscatto maturato al netto dei costi di cui all’Art. 10 a) II). In considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto, prima di effettuare l’operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell’operazione rivolgendosi all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o a Società Cattolica di Assicurazione – Società CooperativaServizio Clienti - Lungadige Cangrande, 16 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇), telefono ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, fax ▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇, e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Il Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento alla Compagnia in forma scritta il valore della quota del fondo interno e i valori di riscatto; la Compagnia fornisce riscontro al Contraente entro venti giorni dalla richiesta. Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero ▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, 1 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – Italia. Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando una richiesta all'Intermediario con cui è stato stipulato il contratto o alla Compagnia con le modalità sopra specificate. Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata, in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la ▇▇, ▇▇▇, ▇▇▇, ▇▇▇ o 25a ricorrenza annuale del contratto opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata. Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la ▇▇, ▇▇▇, ▇▇▇, ▇▇▇ o 25a ricorrenza annuale del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in gestione separata. La garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali e switch in uscita richiesti precedentemente. Relativamente al capitale investito nei Fondi Interni, in caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito nei Fondi Interni. La ...
Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, in conformità all’art. 1925 C.C. “ In caso di riscatto totale o parziale la Compagnia applica i costi di cui all’Art. 8 B), variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto. In alcuni periodi sarà inibita al Contraente la possibilità di richiedere il Riscatto parziale, per rendere possibile l’esecuzione dell’operatività legata alle opzioni Stop Loss, Take Profit, Decumulo Finanziario, nonché all’Allocazione Life Cycle; per ulteriori dettagli si rimanda agli Articoli 16.2, 16.3 e 16.4. Il riscatto parziale è consentito: 1. per importi lordi non inferiori a 1.000,00 euro; 2. purché il capitale residuo, ossia il controvalore residuo sul contratto, risulti almeno pari a 5.000,00 euro. Nel caso in cui anche uno solo di questi limiti non sia rispettato, il riscatto parziale non sarà effettuato. Il Contraente deve espressamente indicare, nella propria richiesta, il valore del capitale investito nella Gestione Separata o il numero di Quote che intende riscattare. L’operazione di riscatto parziale deve comunque preservare il vincolo per cui il cumulo dei premi versati nella Gestione Separata, compreso il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà risultare superiore al 70% o inferiore al 10% del totale dei premi versati. L’operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione, dal Fondo selezionato, di un numero di Quote il cui controvalore equivale all’importo richiesto. Se invece il riscatto riguarda il capitale investito nella Gestione Separata, l’operazione comporterà la diminuzione del capitale rivalutato per un importo pari al capitale riscattato. Il riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte come definito all’Art. 1.1.
Diritto di riscatto. Premesso che l’adesione da parte di Telco ad eventuali offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute da Telco in TI è soggetta all’autorizzazione assembleare ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile e dell’art. 10.1 dello Statuto Telco, il Patto Parasociale richiama quanto previsto all’art. 28 dello Statuto Telco che prevede che ciascuna Azione Telco (sia ▇▇▇▇▇▇ A che Azione B che Azione C) sia riscattabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2437-sexies del codice civile (il "Diritto di Riscatto") da parte dell’azionista (o degli azionisti) dissenziente nell’assemblea ordinaria di Telco chiamata ad autorizzare l’adesione da parte di Telco ad eventuali offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute da Telco in TI. Il Diritto di ▇▇▇▇▇▇▇▇ potrà essere esercitato solo per tutte le azioni di Telco detenute dagli altri Azionisti, nel rispetto della procedura dettata nello statuto di Telco al prezzo indicato all’art. 28.3(iv) dello Statuto Telco in misura pari al patrimonio netto rettificato di Telco, diviso per il numero totale delle sue azioni. Il patrimonio netto rettificato di Telco sarà a tal fine determinato tenuto conto del maggiore tra (i) il corrispettivo offerto per le azioni TI oggetto dell’offerta pubblica d’acquisto, e (ii) il prezzo delle azioni detenute in TI calcolato sulla base delle medie aritmetiche dei prezzi ufficiali di borsa nei 30 giorni precedenti alla data la data della comunicazione di esercizio del Diritto di Riscatto.
Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero ▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, 1 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – Italia. Esiste l’eventualità che il valore sopra citato risulti inferiore ai premi versati. a) che il capitale riscattato non sia inferiore a 500,00 Euro; b) che il capitale residuo non sia inferiore a 2.500,00 Euro. In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato all’Art. 11. In caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.
Diritto di riscatto. Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla transazione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi ai riscatto. Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Diritto di riscatto. Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato. Il Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale in presenza delle seguenti condizioni: a) che il capitale riscattato non sia inferiore a 2.500,00 Euro; b) che il capitale residuo non sia inferiore a 2.500,00 Euro. Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia. In caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.
Diritto di riscatto. In conformità con quanto previsto dall’art. 1925 c.c. il Contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto, non essen- do soggetto a vincoli temporali, può essere richiesto dal Contraente in qualsiasi momento, durante la vita del contratto, decorsi i 30 giorni durante i quali il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso previsto al successivo art. 14. A tal fine il Contraente dovrà inviare comunicazione scritta alla Compagnia, mediante l’apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera racco- mandata A.R.. Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al controvalore delle quote dei Fondi interni posse- dute al momento del riscatto, diminuito dei costi per il riscatto specificati al precedente art. 11. Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscat- to parziale sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 1.500 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500. Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativi al giorno di riferimento, deter- minato secondo quanto previsto all’art. 8 del Regolamento dei Fondi interni. Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall’art. 16.
Diritto di riscatto. 33.1 Nel caso in cui (i) il consiglio di amministrazione non riesca ad approvare una proposta circa la materia di cui al precedente Articolo 29.3(h) a causa del mancato voto favorevole o dell’assenza di almeno due amministratori della Società nel corso di due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione e a condizione che gli amministratori assenti o che non hanno espresso voto favorevole siano stati tratti dalla lista presentata da Soci di Minoranza o (ii) l’assemblea dei soci non riesca ad approvare una proposta circa la materia di cui al precedente Articolo 24.4(b) o di cui al precedente Articolo 24.4(c) a causa dell’assenza o del mancato voto favorevole di Soci di Minoranza nel corso di due convocazioni successive dell’assemblea dei soci (ciascuno di tali eventi, la “Materia Oggetto di Stallo”), il Socio di Maggioranza e i Soci di Minoranza si incontreranno per discutere in buona fede della Materia Oggetto di Stallo durante i successivi 20 (venti) giorni lavorativi successivi al verificarsi della Materia Oggetto di Stallo (il “Periodo di Stallo”). Qualora i suddetti soci non raggiungano un accordo in relazione alla Materia Oggetto di Stallo entro il Periodo di Stallo (l’“Evento”), tutte, e non meno di tutte, le azioni della Società allora detenute dai Soci di Minoranza (rispettivamente, il “Socio Soggetto a Riscatto” e le “Azioni Soggette a Riscatto”) nonché gli eventuali finanziamenti soci non ancora rimborsati eventualmente concessi dai suddetti soci (i “Finanziamenti Soggetti a Riscatto”) saranno riscattabili dalla Società medesima o dal Socio di Maggioranza nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nei successivi paragrafi (il “Diritto di Riscatto”). 33.2 Qualora la Società o il Socio di Maggioranza esercitino il Diritto di Riscatto (la “Parte 33.3 Il Diritto di Riscatto dovrà essere esercitato ai seguenti termini e condizioni: (a) il Diritto di Riscatto dovrà essere esercitato dalla Parte Esercitante mediante invio al Socio Soggetto a Riscatto, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall’Evento, di una comunicazione scritta (“Avviso di Riscatto”) che dovrà indicare: (i) la propria volontà irrevocabile di esercitare il Diritto di Riscatto e, pertanto, di acquistare dal Socio Soggetto a Riscatto le Azioni Soggette a Riscatto, ivi incluso ogni eventuale Finanziamento Soci Soggetto a Riscatto; e
Diritto di riscatto. (omissis)