METRO
METRO
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
RACCOLTA DELLA
CONTRATTAZIONE AZIENDALE
(accordi realizzati fino al 2006)
La storia contrattuale della più grande impresa Cash & Carry (vendite all’ingrosso) operante in Italia.
Il 27 luglio 2012, purtroppo, l’azienda ha operato la disdetta unilaterale di tutta la contrattazione aziendale.
Ad ottobre è stato definito il nuovo Contratto Integrativo Aziendale.
Il presente documento rimane, quindi, a testimonianza di una lunga
e positiva esperienza contrattuale realizzata in oltre 30 anni nella Grande Distribuzione Organizzata.
SFERA DI APPLICAZIONE 6
(Verbale di incontro 15.05.1978: chiarimenti al CIA 1978) 6
(CIA 1981) 6
(CIA 1985) 6
(CIA 1988) 8
(CIA 1993) 9
(CIA 1999) 10
(CIA 2004) 10
(Verbale di Incontro 3.12.2004) 11
POLITICHE GENERALI – SVILUPPO 13
(CIA 1978) 13
(CIA 1981) 13
(Verbale di riunione 22.05.1991) 14
(CIA 1993) 16
(CIA 1999) 17
(Accordo 2-3.09.1999) 18
(Lettera Azienda 3.09.1999) 21
(Accordo 20.09.1999 – Ipotesi di Accordo 2-3.09.1999) 21
(Accordo 28.03.2001) 23
(CIA 2004) 25
(Accordo 27.07.2006) 27
(Accordo 27.07.2006) 28
RELAZIONI SINDACALI – DIRITTI DI INFORMAZIONE 32
(CIA 1981) 32
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
(CIA 1985) 32
(CIA 1988) 32
(CIA 1993) 33
(CIA 1999) 34
(Lettera Azienda 25.01.1999) 35
(CIA 2004) 35
CLASSIFICAZIONE – INQUADRAMENTO – INDENNITA’ 37
(Accordo 21.02.1973) 37
(Accordo 4.02.1974) 37
(CIA 1978) 38
(Verbale di incontro 15.05.1978: chiarimenti al CIA 1978) 39
(CIA 1981) 39
(CIA 1985) 39
(CIA 1988) 40
(Verbale di riunione 22.05.1991) 41
(Accordo 5.11.1992) 41
(Lettera Azienda 30.07.1993) 42
(Lettera Azienda 30.07.1993) 42
(CIA 1999) 42
(Lettera Azienda 25.01.1999) 42
(CIA 2004) 43
(Interpretazioni – Integrazioni contrattuali 27.07.2006) 43
AZIONI POSITIVE – PARI OPPORTUNITA’ 44
(CIA 1988) 44
(CIA 1993) 44
FORMAZIONE PROFESSIONALE 45
(CIA 1988) 45
(CIA 1993) 45
(CIA 1999) 46
(CIA 2004) 47
XXXXXXX XXX XXXXXX 00
(XXX 1978) 48
(CIA 1981) 48
(CIA 1988) 48
(CIA 1993) 49
MERCATO DEL LAVORO: CONTRATTI A TERMINE 49
(CIA 1978) 49
(CIA 1981) 49
(CIA 2004) 49
(Interpretazioni – Integrazioni contrattuali 27.07.2006) 50
MERCATO DEL LAVORO: XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX 00
(XXX 2004) 50
MERCATO DEL LAVORO: PART TIME 50
(CIA 1978) 50
(CIA 1981) 50
(CIA 1985) 51
(CIA 1988) 51
(CIA 1993) 52
(CIA 2004) 52
(Interpretazioni – Integrazioni contrattuali 27.07.2006) 52
TERIARIZZAZIONE 54
(CIA 1988) 54
(Verbale di riunione 22.05.1991) 54
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
(Accordo 5.11.1992) 54
(CIA 1993) 55
(CIA 2004) 55
(Verbale di Incontro 3.12.2004) 55
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – UTILIZZO IMPIANTI - ORARIO DI LAVORO (Xxxxx, Pir, Straordinario) 56
(Accordo 5.01.1973) 56
(Accordo 4.02.1974) 56
(CIA 1978) 56
(Accordo 27.10.1978) 57
(Lettera Azienda 27.10.1978) 57
(Verbale di incontro 28.04.1980) 57
(CIA 1981) 58
(CIA 1985) 59
(Protocollo d’Intesa 2.12.1983) - Allegato al CIA del 12.06.1985 61
(CIA 1988) 63
(Verbale di riunione 22.05.1991) 64
(Accordo 5.11.1992) 64
(Lettera Azienda 30.07.1993) 65
(CIA 1993) 65
(Lettera Azienda 14.10.1993) 68
(CIA 1999) 68
(Lettera Azienda 25.01.1999) 70
(CIA 2004) 70
(Verbale di Incontro 3.12.2004) 72
(Interpretazioni – Integrazioni contrattuali 27.07.2006) 73
LAVORO NOTTURNO 74
(CIA 2004) 74
LAVORO FESTIVO 75
(CIA 1993) 75
(Verbale di Incontro 30.01.1996) 75
(CIA 1999) 76
(CIA 2004) 76
(Verbale di Incontro 3.12.2004) 77
(Interpretazioni – Integrazioni contrattuali 27.07.2006) 77
DIRITTI e TUTELE 79
MALATTIA – INFORTUNIO – MATERNITA’ 79
(Accordo 4.02.1974) 79
(Accordo 7.02.1975) 79
(CIA 1978) 79
(CIA 1981) 79
(CIA 1985) 79
(CIA 1993) 80
(CIA 1999) 80
(Lettera Azienda 25.01.1999) 80
(CIA 2004) 80
ASPETTATIVA 81
(CIA 1988) 81
(CIA 1993) 81
(CIA 2004) 81
VISITE SPECIALISTICHE 81
(CIA 1981) 81
LIBRETTO SANITARIO 81
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
(CIA 1988) 81
(CIA 1999) 81
(Lettera Azienda 25.01.1999) 82
(CIA 2004) 82
CRAL 82
(CIA 1988) 82
(CIA 1993) 82
(Lettera Azienda 25.01.1999) 82
(CIA 2004) 82
SCONTI AI DIPENDENTI 83
(Lettera Azienda 30.07.1993) 83
MENSA 83
(Accordo 4.02.1974) 83
(Accordo 7.02.1975) 83
(CIA 1978) 83
(Verbale di incontro 15.05.1978: chiarimenti al CIA 1978) 84
(CIA 1981) 84
(CIA 1985) 85
(CIA 1988) 85
(CIA 2004) 86
(Verbale di Incontro 3.12.2004) 86
TRASFERIMENTI - TRASFERTE 86
(Accordo 4.02.1974) 86
(Lettera Azienda 20.05.1981) 86
(Lettera Azienda) – Allegata CIA 12.06.1985 87
(CIA 1988) 87
(Verbale di riunione 22.05.1991) 88
(CIA 2004) 88
DIRITTO ALLO STUDIO 88
(Accordo 4.02.1974) 88
(CIA 1978) 88
(CIA 1981) 88
HANDICAP 89
(Lettera Azienda 20.05.1981) 89
ASSISTENZA INTEGRATIVA 89
(CIA 1993) 89
PREVIDENZA INTEGRATIVA 89
(CIA 1993) 89
SALARIO 90
(Accordo 5.01.1973) 90
(Accordo 4.02.1974) 90
(Accordo 7.02.1975) 90
(CIA 1978) 90
(Verbale di incontro 15.05.1978: chiarimenti al CIA 1978) 91
(CIA 1981) 91
(CIA 1985) 93
(CIA 1988) 94
(Accordo 5.11.1992) 96
(CIA 1993) 96
(Verbale di riunione 3.04-6.05-15.04.1996 – Commissione Paritetica Produttività “Xxxxxxxxx”) 000 (XXX 1999) 104
(Lettera Azienda 25.01.1999) 108
(CIA 2004) 108
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
(Verbale di Incontro 3.12.2004) 113
(Interpretazioni – Integrazioni contrattuali 27.07.2006) 113
SALUTE E SICUREZZA 115
(Accordo 7.02.1975) 115
(CIA 1978) 115
(CIA 1981) 115
(CIA 1988) 115
(Verbale di riunione 22.05.1991) 116
(CIA 1993) 116
DIRITTI SINDACALI 117
(Accordo 4.02.1974) 117
(CIA 1978) 117
(CIA 1981) 117
(CIA 1993) 117
(CIA 2004) 117
SFERA DI APPLICAZIONE
(Verbale di incontro 15.05.1978: chiarimenti al CIA 1978)
Nell'incontro intervenuto il 15.05.1978 si è convenuto quanto segue:
(…)
4. Magazzini Metro di eventuale prossima apertura
Il presente Accordo verrà applicato anche alle nuove eventuali unità Metro.
(CIA 1981)
Il 20 maggio 1981 in Roma, presso la sede della Confcommercio fra le Società:
- Metro Lombarda
- Metro Ceb
- Metro Padana
- Metro Xx.Xx
- Metro Piemonte
- Metro Latina
- Metro Inco
- Metro Toscana
- Metro Veneto
- Metro Liguria
- Metro Levante
- Metro Commerciale
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
- Metro Igd
rappresentato dai Sigg.ri Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e
- Filcams/Cgil Nazionale rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxx
- Fisascat/Cisl Nazionale rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
- Uiltucs/UIL Nazionale rappresentata dai Sig.. Xxxxxxxx Xxxxxxx
presenti le rispettive Segreterie regionali e il. Coordinamento Nazionale dei Lavoratori
in applicazione di quanto previsto dall'art. 135 del CCNL 17.12.1979, ed in ordine alle richieste delle OO. SS. per la contrattazione integrativa aziendale, formulate con la piattaforma del 25.03.1981, si è convenuto quanto segue: (…)
Art. 9 Magazzini Metro di prossima apertura
Il presente Accordo verrà applicato al personale di nuove unità Metro. (…)
Art. 11 Decorrenza e durata
Il presente accordo entra in vigore il 1.05.1981 ed avrà validità fino al 30.04.1984.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che il presente Contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.
Lo stesso sostituisce, pertanto, ad ogni effetto, per gli istituti o parte di essi qui considerati, le norme di tutti i precedenti contratti, accordi, usi e consuetudini, fatte salve le norme esplicitamente richiamate nel presente Contratto e riportate in allegato.
(CIA 1985)
Il 12.06.1985 in Roma, presso la sede della Confcommercio fra le Società
Metro Lombarda Metro Ceb Metro Padana Metro Al. It.
Metro Piemonte Metro Veneto Metro Toscana Metro Latina Metro Inco Metro Liguria
Metro Commerciale Metro Igd
rappresentate dai Sigg.ri Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e
- la Filcams/Cgil Nazionale rappresentata dai Sigg.ri Xxxxx Xxxxxxx e Satvatore Xxxxx
- la Fisascat/Cisl Nazionale rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
- la Uiltucs/Uil Nazionale rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, (*)
presenti le rispettive Segreterie Regionali e Comprensoriali ed il Coordinamento Nazionale dei Lavoratori Metro.
(*) in nome e conto dei lavoratori di tutti i magazzini ad esclusione di quelli dipendenti dai Magazzini di Roma 1 e Roma 2 fino alla stipula di un accordo sui sabati.
Dichiarazione a verbale
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
La Filcams-Cgil e la Fisascat-Cisl sulla base delle decisioni espresse dal Coordinamento Nazionale sottoscrivono il presente Accordo e ritengono inoltre di dover avviare rapidamente la verifica dei contenuti contrattati con tutti i lavoratori a partire dal confronto con i dipendenti di Roma 1 e Roma 2.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 144 de1 CCNL 18.03.1983 ed in ordine alle richieste delle OO. SS. per la contrattazione integrativa aziendale, formulate con la piattaforma del 18.02.1985, si è convenuto quanto segue:
Si conferma il complesso dei contenuti dei seguenti accordi intercorsi tra le parti come modificati dal negoziato precedente l'attuale Contratto:
• Contratto Integrativo Aziendale Nazionale - Roma - 19.6.1981
• Accordo Territoriale Metro Veneto - Mestre - 23.12.1982
• Protocollo d'Intesa Nazionale - Roma - 2.12.1983
• Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo d'Intesa - Xxxxx Xxxxxxxxxx - 6.04.1984
• Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo d'intesa Regionale Lombardo - Cesano Boscone - 4.05.1984
• Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo d'Intesa - Torino - 25.06.1984
• Verbale d'Accordo Metro-Liguria - Roma - 13.09.1984.
(…)
Art. 9 Magazzini Metro di prossima apertura
Il presente Accordo verrà applicato al personale di nuove unità Metro. (…)
Decorrenza e durata
Il presente Accordo entra in vigore il 1.06.1985 salvo le decorrenze diversamente richiamate nel testo ed avrà validità a tutto il 31.05.1988.
Le parti si danno atto che il presente Contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.
Lo stesso sostituisce pertanto, ad ogni effetto, per gli istituti o parte di essi qui considerati, le norme di tutti i precedenti contratti, accordi, usi e consuetudini, fatte salve le norme esplicitamente richiamate nel presente contratto e riportate in allegato.
Allegati
• Accordo Territoriale Metro Veneto 23.12.1981
• Protocollo d'Intesa nazionale 2.12.1983, Testo Aggiornato
• Verbale Accordo Metro Liguria 13.09.1984
• Contratto Integrativo Nazionale, Roma 19.06.1981
• Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo di Intesa – Xxxxx Xxxxxxxxxx 6.04.1984
• Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo di Intesa Regionale Lombardo – Xxxxxx Xxxxxxx 0.00.0000
• Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo di Intesa – Torino 25.06.1984
(CIA 1988)
Il 6 dicembre 1988 in Firenze fra le Società:
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Metro Lombarda Metro Ceb Metro Padana Metro Xx.Xx Metro Piemonte Metro Latina Metro Inco Metro Toscana Metro Veneto Metro Liguria Metro Levante
Metro Commerciale Metro Igd
rappresentate dai Sigg.ri Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e
- Filcams/Cgil Nazionale rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxx
- Fisascat/Cisl Nazionale rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
- Uiltucs/Uil Nazionale rappresentata dai Sig.. Xxxxxxx Xxxxx presenti:
- le rispettive Segreterie regionali e comprensoriali e/o territoriali
- il Coordinamento Nazionale dei Lavoratori Metro
in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 - Prima Parte - del CCNL del 28.03.1987, ed in ordine alle richieste delle OO. SS. per la contrattazione integrativa aziendale, formulate con la piattaforma del 20.09.1988, si è convenuto quanto segue:
Si conferma il complesso dei contenuti dei seguenti accordi intercorsi tra le parti:
- Contratto Integrativo Aziendale Nazionale - Roma 19.06.1981
- Accordo Territoriale Metro Veneto - Mestre 23.12.1982
- Protocollo d'Intesa nazionale – Roma 2.12.1983
- Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo d'intesa- Xxxxx Xxxxxxxxxx 6.04.1984
- Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo d'Intesa Regionale Lombardo – Cesano Boscone 4.05.1984
- Accordo sulle modalità di applicazione del Protocollo d'Intesa - Torino 25.06.1984
- Verbale di Accordo Metro Liguria- Roma 13.09.1984
- Contratto Integrativo Aziendale nazionale- Roma 12.06.1985
- Verbale d'Accordo Metro INCO - Roma 03.02.1987
- Verbale d'Accordo Metro Latina - Roma 09.06.1987
(…)
XIII Decorrenza e durata
Il presente Accordo entra in vigore dal 06.12.1988 e avrà validità fino a tutto il 30.11.1991 e, comunque, fino a stipula di nuovo CIA. Le parti si danno atto che il presente Contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e per tutto il periodo di validità sopra menzionato deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile. Il presente CIA sostituisce ove previsto ed integra ad ogni effetto tutti i precedenti CIA e relativi accordi, protocolli e verbali fino ad oggi stipulati.
(CIA 1993)
Il giorno 12.10.1993 in Genova, tra le imprese Metro Commerciale SpA
Igd Centrale Acquisti SpA Metro self-service all’ingrosso:
Lombarda SpA Veneto SpA
Ceb SpA Liguria SpA
Xx.Xx SpA Levante SpA
Piemonte SpA Aurelia SpA
Latina SpA Dolomiti SpA
Inco SpA Prealpi SpA
Toscana SpA Adige SpA
Padana SpA Emilia SpA Sebino SpA
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
rappresentate dai Sigg.ri: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx e con la partecipazione del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx della Direzione Internazionale Metro Baar
- la Filcams - Cgil rappresentata dal Sig. Xxxx Xxxxxxxx
- la Fisascat - Cisl rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxx
- la Uiltucs - Uil rappresentata dai Sig.. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
con la partecipazione della Delegazione in rappresentanza del Coordinamento Sindacale nazionale dei lavoratori Metro, vista la piattaforma per il rinnovo del CIA presentata in data 23.02.1993, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 1^ parte del vigente CCNL 14.12.1990 si è stipulato il seguente CIA (…)
XIII Collazione
In occasione del primo incontro informativo a carattere nazionale del 1994 la Direzione presenterà alle OO. SS. Nazionali un "testo unico" delle normative vigenti sugli istituti aziendali. Una commissione mista si incontrerà sul tema entro il 31.10.1993. Entro il 1994 copia del documento sarà distribuita a ciascun lavoratore. (…)
XV Ambito di applicazione
Il presente Contratto si applica per i Magazzini Cash & Carry e Junior.
XVI Metro Sebino
Le parti convengono che per Metro Self-Service all'ingrosso Sebino SpA prima della firma attuativa della presente Ipotesi di Accordo attiveranno, in concorso con le OO. SS. interessate, un negoziato al fine di definire le modalità di erogazione nell'arco della vigenza del presente CIA del Premio Aziendale e della quota Utilizzo Impianti 1993. Inoltre nello stesso negoziato si stabiliranno le modalità di attuazione delle normative in essere nel Gruppo Metro.
XVII Decorrenza e durata
Il presente Accordo entra in vigore dalla data della firma dello stesso (eccettuati gli istituti con specifica decorrenza) e avrà validità fino al 30.04.1997.
Le parti si danno atto che il presente Contratto nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è complessivamente migliorativo e per tutto il periodo di validità sopra menzionato deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.
Il presente CIA collazionato con i precedenti Accordi, sostituisce tutte le precedenti intese aventi oggetto le stesse materie, firmate nelle varie Società/unità di vendita.
(CIA 1999)
Il giorno 22.01.1999 in Milano tra le imprese
- Metro Commerciale SpA
- Metro Centrale Acquisti SpA
- Metro Servizi Logistici SpA
- Metro Italia Cash And Carry SpA
- Metro Self Service all'ingrosso:
- Xxxx XxX
- Parma SpA
- Elmas SpA
- Modena SpA
- Udine SpA
rappresentate dai signori: Sig. Xxxx Xxxx Xxxxxx, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
- la Filcams-Cgil rappresentata dal Dr. Xxxxxxx Xxxxxx
- la Fisascat-Cisl rappresentata dalla D.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
- la Uiltucs-Uil rappresentata dal Dr. Xxxxx Xxxxxxx
con la partecipazione della "Delegazione trattante" in rappresentanza del Coordinamento Sindacale Nazionale dei Lavoratori Metro si è concluso il Contratto Integrativo Aziendale Metro (…)
Decorrenza e durata
Il presente Accordo entra in vigore dalla data della firma dello stesso e avrà validità fino al 31.12.2002. Le parti si danno atto che il presente CIA nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è complessivamente migliorativo e per tutto il periodo di validità sopra menzionato deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.
(CIA 2004)
Il giorno 19.10.2004, in Milano tra le imprese
- Metro Italia Cash and Carry SpA
- Metro self service all’ingrosso:
- Xxxx XxX
- Modena SpA
- Metro Servizi Logistici SpA
rappresentate dai signori: Dr. Xxxxx Xxxxxxxx, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Sig. Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, D.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, Sig.Ra Xxxxxx Xxxxxxxxxx, D.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, D.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, Dr. Xxxxx Xxxxxxx e
- la Filcams-Cgil rappresentata dal sig. Xxxxxxxx Xxxxxx
- la Fisascat-Cisl rappresentata dal sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx
- la Uiltucs-Uil rappresentata dal dr. Xxxxx Xxxxxxx
con la partecipazione della “Delegazione trattante” in rappresentanza del Coordinamento sindacale nazionale dei lavoratori Metro e delle strutture territoriali delle OO. SS. firmatarie
si è concluso il Contratto Integrativo Aziendale Metro (…)
II Ambito di applicazione
Alla luce di quanto esposto al punto precedente, che prevede uno sviluppo significativo della rete con formule differenziate nell’ambito di una strategia comune, si condivide l’esigenza di una armonizzazione delle condizioni di lavoro e dei trattamenti praticati.
Il presente CIA si applica ai punti di vendita presenti e futuri delle società del Gruppo Metro Italia Cash and Carry operanti sul territorio nazionale con le formule “Classica” e Junior. Per i Cash & Carry gestiti dalla società Smaller Cash & Carry SpA secondo la formula ECO, in relazione alle esigenze di assestamento organizzativo, di presenza commerciale e di consolidamento economico- finanziario, le parti hanno definito modalità applicative particolari per gli istituti aziendali e per il salario variabile con le relative gradualità indicate al capitolo IV. Tali norme e le relative modalità applicative saranno valide anche per le future aperture realizzate con la formula ECO. (omissis…vedi in DIRITTI SINDACALI)
IV Tutele e diritti
Gli istituti normativi di miglior favore oggi esistenti nei magazzini Classici (ind. cella/tessera sanitaria /CRAL/malattia/ricovero ospedaliero/infortunio/astensione facoltativa post partum/trasferte) saranno integralmente applicati nei magazzini Junior esistenti, entro il 01.01.2005; per il magazzino di Pozzuoli la decorrenza sarà dal 01.01.2006, mentre per tutti gli altri magazzini decorrerà dopo il secondo anno pieno di esercizio. (omissis…vedi in DIRITTI E TUTELE – CRAL)
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Per quanto si riferisce ai magazzini ECO – Smaller Cash and Carry SpA, a decorrere dal 01.01.2006 sarà applicata una parte degli istituti normativi di miglior favore (infortunio/ind. cella/tessera sanitaria/Cral) e dal 01.07.2006 un’altra parte (malattia/ricovero ospedaliero/astensione facoltativa post partum/trasferte). Dal 01.01.2005 verrà introdotto nella suddetta Società il salario variabile (Premio di Produttività) ai punti vendita con almeno due anni di esercizio pieno, applicato in relazione ai parametri secondo quanto previsto dal CIA. (…)
VIII Testo unico
Le norme del presente CIA saranno armonizzate con le precedenti contrattazioni integrative applicate dal Gruppo Metro nella prospettiva di una redazione condivisa di un Testo Unico valido per tutte le Unità operative del Gruppo. A questo proposito si creerà un apposito Gruppo di lavoro che completerà il documento entro il primo semestre del 2005. In attesa della definizione del Testo Unico le norme dei contratti integrativi preesistenti mantengono la loro efficacia se non espressamente e specificamente modificate da successive contrattazioni aziendali.
IX Decorrenza e durata
La presente Ipotesi di Accordo è da considerare immodificabile e verrà sottoposta alla approvazione nella sua interezza alla verifica delle assemblee o a referendum.
A seguito dell’esito espresso dalla consultazione sarà sciolta la riserva e si ratificherà l’Accordo definitivo entro il 30.09.2004.
L’Accordo entra in vigore dalla data della firma dello stesso (salve le specifiche decorrenze indicate per singoli istituti) e avrà validità fino al 31.12.2007; in caso di disdetta esso resterà in vigore, finché non sia stato sostituito dal successivo.
Le parti si danno atto che il presente CIA nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è complessivamente migliorativo e per tutto il periodo di validità sopra menzionato deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.
(Verbale di Incontro 3.12.2004)
(…) hanno discusso in data odierna i seguenti argomenti: Gruppo di lavoro “testo unico”
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Si è stabilito di procedere al più presto alla nomina dei tre componenti di parte sindacale e dei tre di parte aziendale, al fine di avviare i lavori previsti al Capitolo VIII del CIA 2004.
POLITICHE GENERALI – SVILUPPO
(CIA 1978)
In applicazione di quanto previsto dall'art. 127 del CCNL 16.09.1976 e in ordine alle richieste delle OO. SS. per la contrattazione integrativa aziendale formulate con la piattaforma del 7.12.1977, si è convenuto quanto segue:
Politiche commerciali e di sviluppo
Nell'ambito e in relazione all’art. 129 del vigente CCNL l'Azienda informerà tempestivamente e si confronterà con le OO. SS. a livello nazionale e territoriale relativamente a investimenti, processi di sviluppo e nuovi insediamenti.
In tale quadro i programmi di sviluppo dell'Azienda saranno esaminati dalle OO. SS. in relazione ad uno sviluppo razionale e programmato del settore commerciale nel territorio ed in relazione alle prospettive di incremento dell'occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile.
L'Azienda, in relazione all'offerta di assortimenti organici, equilibrati e competitivi per prezzo e qualità, dichiara la propria disponibilità ad instaurare rapporti di approvvigionamento con strutture associate e cooperative nonché la propria disponibilità ad approvvigionamenti su mercati pubblici locali e si impegna ad una razionale politica degli altri approvvigionamenti.
L'Azienda dichiara inoltre di voler perseguire la costante competitività, sul mercato, del proprio assortimento attraverso il massimo contenimento dei prezzi, con particolare riguardo ai generi di prima necessità.
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L'Azienda dichiara di utilizzare lo strumento pubblicitario per una corretta informazione della clientela al fine di metterla in condizione di operare le proprie scelte in modo documentato e consapevole.
Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente a livello nazionale e a livello territoriale per verificare l'applicazione degli impegni sopra indicati, In tali occasioni l'Azienda fornirà le informazioni opportune.
Le OO. SS., nell'ambito della propria linea unitaria definita sulla trasformazione del settore commerciale, collocano il ruolo delle aziende di cash and carry nell'ambito di un pluralismo di forze che debbono concorrere a tale obiettivo.
(CIA 1981)
Art. 2 Politiche commerciali e di approvvigionamento
L'Azienda riconferma quanto, in tema di politiche commerciali e di approvvigionamento, è stato concordato nel corrispondente titolo dell'Accordo integrativo nazionale 24.03.1978.
Su richiesta delle OO. SS. l'Azienda conferma la propria disponibilità ad attuare una politica commerciale che dedichi particolare attenzione alle forme cooperative ed associate, ai mercati locali ed ai rapporti diretti con i produttori, ferme restando le condizioni di salvaguardia del rapporto qualità/prezzo/servizio.
La società riconferma anche che i rapporti coi fornitori comprendono attività promozionali e di merchandising di carattere saltuario all'interno dei punti di vendita.
All. 1 Politiche commerciali e di sviluppo
Nell'ambito e in relazione all'art. 129 del vigente CCNL l'Azienda informerà tempestivamente e si confronterà con le OO. SS. a livello nazionale e territoriale relativamente a investimenti, processi di sviluppo e nuovi insediamenti.
In tale quadro i programmi di sviluppo dell'Azienda saranno esaminati dalle OO. SS in relazione ad uno sviluppo razionale e programmato del settore commerciale nel territorio ed in relazione alle
prospettive di incremento dell'occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile.
L'Azienda, in relazione all'offerta di assortimenti organici, equilibrati e competitivi per prezzo e qualità, dichiara la propria disponibilità ad instaurare rapporti di approvvigionamento con strutture associate e cooperative su mercati pubblici locali e si impegna ad una razionale politica degli altri approvvigionamenti.
L'Azienda dichiara inoltre di voler perseguire la costante competitività, sul mercato, del proprio assortimento attraverso il massimo contenimento dei prezzi, con particolare riguardo ai generi di prima necessità.
L'Azienda dichiara di utilizzare lo strumento pubblicitario per una corretta informazione della clientela al fine di metterla in condizione di operare le proprie scelte in modo documentato e consapevole.
Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente a livello nazionale e a livello territoriale per verificare l'applicazione degli impegni sopra indicati. In tali occasioni l'Azienda fornirà le informazioni opportune.
Le OO. SS., nell'ambito della propria linea unitaria definita sulla trasformazione del settore commerciale, collocano il ruolo delle aziende di Cash and Carry nell'ambito di un pluralismo di forze che debbono concorrere a tale obiettivo.
(Verbale di riunione 22.05.1991)
Negli incontri del 5.03.1991, 10.05.1991, 22.05.1991 la Direzione aziendale ha presentato alle OO. SS., presenti il Coordinamento nazionale dei delegati, le linee guida del piano di sviluppo del Gruppo Metro Italia che prevede nei prossimi 4/5 anni:
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1a) il potenziamento della presenza nel canale Cash and Carry attraverso nuove aperture, possibili acquisizioni e attraverso anche diversificazioni commerciali. Si prevede un sensibile incremento di fatturato per poter competere con concorrenti interni ed esterni che già oggi sono di dimensioni di fatturato superiori a Metro Italia.
Questa scelta comporterà nel periodo indicato, un incremento dei livelli occupazionali di circa 1.000 addetti. La prima concreta iniziativa consisterà nell’apertura di un magazzino a Brescia in autunno che occuperà, a regime, circa 150 addetti;
1b) lo studio e la realizzazione di nuove tipologie di Cash and Carry più adeguate ai nuovi mercati e ai bacini di utenza in cui lo sviluppo fisico si realizzerà;
1c) riorientamento delle politiche commerciali nella rete esistente e futura, dando impulso a nuove merceologie (prodotti freschi, forniture professionali).
2) La ricerca di un migliore equilibrio della gestione commerciale si incentrerà su:
2a) un incremento del fatturato anche per abbassare l’incidenza dei costi fissi e semivariabili.
2b) il miglioramento dei margini anche riallineando il mix di vendita.
2c) lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche e della informatizzazione dei processi con particolare attenzione al ricevimento merci.
2d) attività innovative su strutture, sistemi e progetti per permettere di controllare meglio l’attività e minimizzare i rischi.
3a) Al fine di rafforzare la sua presenza rispetto alla concorrenza, la Metro Italia ritiene prioritario porsi l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio al cliente operando anche attraverso un accrescimento della professionalità complessiva di tutti gli addetti e reimpostando l’organizzazione del lavoro nei settori e all’interno di essi.
Si allega copia del progetto aziendale della nuova struttura organizzativa per i confronti opportuni e la relativa realizzazione a livello di magazzino in merito a: organizzazione del lavoro, carichi di lavoro, organici, mobilità interna, professionalità e formazione.
Detti incontri si terranno entro il 15 giugno per consentire l’avviamento del progetto entro il 1.07.1991.
In tale contesto le iniziative di carattere organizzativo saranno anche finalizzate ad un riequilibrio del part time con l’ottica di favorire il suo inserimento nei diversi regimi di orario presenti in Azienda, fatto salvo quanto previsto, in merito, dalla legge 863.
3b) in riferimento al punto 3a) e in conformità a quanto previsto nel vigente CIA la Metro Italia ha predisposto progetti di formazione e aggiornamento professionale che coinvolgeranno tutti i lavoratori Metro. Il progetto di massima viene allegato al presente Verbale.
A livello territoriali o di magazzino verranno illustrate le metodologie per l’attuazione pratica della formazione nonché la verifica dell’attuazione del programma.
3c) le parti si danno atto che la riorganizzazione dei settori e i nuovi modelli di organizzazione del lavoro, per meglio sviluppare gli obiettivi di cui al punto 3a) si danno come presupposti:
- lo sviluppo delle informazioni e delle conoscenze in termini diffusi per tutti gli addetti;
- l’individuazione di momenti organizzati di incontro tra responsabili, addetti e delegati sulle tematiche inerenti alla qualità e andamento del lavoro e del servizio e alla qualità dell’ambiente di lavoro. Le modalità pratiche di attuazione di ciò saranno concordate a livello di magazzino.
- l’accrescimento dei contenuti professionali delle singole posizioni.
3d) le parti si incontreranno a livello nazionale entro e non oltre il 30.04.1992 per una verifica complessiva al fine di predisporre riferimenti omogenei alla luce delle esperienze maturate, nonché per un approfondimento in merito alle coerenze dei nuovi ruoli professionali rispetto ai livelli di inquadramento di appartenenza in ottemperanza con quanto è previsto dal capitolo VII del CIA 1988.
4) per quanto attiene la piena applicazione del CIA 1988 si conviene che:
4a) la direzione Metro conferma di attuare in concreto quanto concordato nel CIA 1988 al punto 3); in particolare l’Azienda dichiara di voler valorizzare l’occupazione femminile in una logica di crescita e sviluppo professionale;
4b) (omissis…vedi in TERZIARIZZAZIONE);
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4c) si concorda l’applicazione di quanto previsto dal CCNL vigente in materia di trattamento economico del lavoro supplementare del part time;
4d) (omissis… vedi in SALUTE e SICUREZZA);
4e) (omissis… vedi in ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – ORARIO DI LAVORO);
4f) (omissis… vedi in CLASSIFICAZIONE – DIRITTI E TUTELE: TRASFERTE);
4g) la Metro Italia dichiara la sua precisa scelta di intervento di ristrutturazione dei magazzini di Cesano Boscone e Mestre con i relativi investimenti.
Progetti, tempi e investimenti saranno presentati ai Consigli di Azienda interessati in appositi incontri.
4h) entro il giugno 1991 le parti si incontreranno a livello locale per definire gli accordi relativi al periodo natalizio.
Accorpamenti Food
Nel settore Food l’accorpamento degli originari reparti dà vita a 5 Aree (in realtà 4 perché ortofrutta rimane invariato):
1. Conserve – Alimentari – Dolciumi
2. Detersivi – Bevande
3. Carni
4. Specialità
5. Ortofrutta
Accorpamenti Non Food
Nel settore Non Food si originano 13 reparti 7 Aree (magazzini con galleria)
1. Giocattoli – Autoaccessori
2. Casalinghi
3. Confezioni – Calzature – Sport
4. Piccoli mobili – Elettrodomestici – Radio TV
5. Gioielleria – Foto ottica
6. Ufficio
7. Tessile
Nei magazzini con solo piano terreno 6 Aree:
1. Tessile – Confezioni – Calzature
2. Sport – Giocattoli
3. Casalinghi – Autoaccessori
4. Radio TV – Elettrodomestici – Piccoli mobili
5. Gioielleria – Foto ottica
6. Ufficio (CIA 1993) Informazione
Premessa
Il settore della distribuzione attraversa un momento di vivace cambiamento caratterizzato da processi di internazionalizzazione e concentrazione, dalla crescita della concorrenza con l'arrivo di nuovi competitori, dalla diversificazione della clientela e delle sue esigenze, dall'aumento della domanda di qualità e di servizio.
In questo quadro la Metro intende attivarsi attraverso il rilancio della formula Cash & Carry con l'ampliamento dell'offerta (freschi, settori professionali, catering) e con l'allargamento della presenza sul territorio anche per mezzo di una nuova tipologia di punti di vendita organizzati in chiave specialistica per particolari categorie di clienti ed adeguati ai bacini di utenza.
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Metro intende sviluppare una cultura del cliente come centro motore di tutto il sistema aziendale, nell'ottica di un miglioramento del servizio teso alla "fidelizzazione" e ad un maggior contributo del cliente allo sviluppo del fatturato.
In funzione di ciò i collaboratori Metro costituiscono la risorsa fondamentale. Con la qualificazione del personale per mezzo di iniziative formative e di sviluppo e con gli adeguamenti dell'organizzazione, Metro si propone di realizzare il coinvolgimento e la partecipazione dei propri collaboratori in un sistema dinamico, orientato al raggiungimento di obiettivi variabili, attraverso processi e metodologie di lavoro capaci di garantire un efficace adattamento alle mutevoli situazioni di mercato.
Strategie e politiche per il medio termine
Il piano di sviluppo della Metro per i prossimi 5 anni prevede:
▪ Potenziamento della presenza nel mercato all'ingrosso attraverso l'apertura di 10 Magazzini Junior e 3 Classici con un saldo occupazionale di circa 1.300 posti di lavoro con significativa localizzazione al Centro-Sud e Isole, legato anche alla realizzazione dei punti successivi ed all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative.
▪ Estensione dei reparti freschi (pesce e carni a servizio) in tutti i magazzini ove il mercato lo richieda.
▪ Sviluppo dell'offerta ad alberghi, ristoranti, bar
▪ Sviluppo delle forniture per ufficio e attrezzature per utilizzatori professionali
▪ Riallineamento alle esigenze della clientela dei mix di vendita nei settori Food/Non food
▪ Accordi con altre Società o acquisizioni per migliorare le capacità contrattuali verso la produzione.
Sul piano della organizzazione interna verranno sviluppate attività volte al recupero di efficienza, nell'ottica di realizzare una offerta complessivamente più competitiva. In questo quadro si innestano le innovazioni tecnologiche, l'informatizzazione dei processi e le attività riguardanti le strutture, i sistemi ed i progetti tesi a minimizzare i rischi e a migliorare la reattività del sistema.
Rientrano in questo ambito anche le iniziative volte a rafforzare la "core competence" concentrando le energie aziendali sull'attenzione al cliente mediante il trasferimento di risorse alla
vendita e la razionalizzazione o la terziarizzazione di attività non fondamentali, secondo quanto previsto dal presente CIA e precedenti.
Verrà ulteriormente potenziata l'attività formativa di tipo manageriale, specialistico e quella relativa alla qualità del servizio con i progetti più avanti specificati che coinvolgeranno l'insieme delle figure professionali.
Investimenti
Non considerando gli eventuali impegni finanziari legati ad acquisizioni societarie, si prevede per il prossimo quinquennio un investimento totale di circa 500 miliardi di lire per due terzi destinati alle nuove aperture (significativamente localizzate al Centro - Sud e Isole) e per un terzo rivolti alle ristrutturazioni delle aree di vendita e dei servizi e all'inserimento di nuovi reparti, alla introduzione di nuove tecnologie e di supporti logistici, ad interventi vari nelle entità di vendita relativi ad impianti, attrezzature, mezzi di trasporto.
In particolare per l'anno 1993 sono previsti investimenti per 22 miliardi: 4 Md per ristrutturazioni ed inserimenti di nuovi reparti, 10 Md per tecnologia e logistica, circa 8 Md per interventi manutentivi ed impiantistici nelle varie unità di vendita (vedi dettaglio allegati).
(CIA 1999)
Informazione Premessa:
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E' ormai in pieno sviluppo nel nostro Paese il processo di internazionalizzazione e di concentrazione nel settore della Grande Distribuzione, con operazioni di grande rilievo già avvenute ed altre in fase di definizione: l'arrivo di nuovi competitori nel Non Food, in particolare nel settore del mobile ed oggettistica per la casa, del fai da te, del giocattolo, se da un lato va incontro alle esigenze del consumatore, dall'altro pone problemi di posizionamento e di strategie innovative per le imprese generaliste.
In questo quadro che si fa sempre più difficile Metro deve primariamente risolvere i problemi dei magazzini "Classici", afflitti dal decremento dei fatturati e da una dinamica dei costi che penalizza la sua formula di vendita a prezzi il più possibile contenuti ad operatori professionali; deve perciò ricercare uno spazio caratterizzato per il Food da una offerta sempre più segmentata e rivolta verso i bisogni delle varie categorie di clienti, fra i quali emerge per importanza la ristorazione, senza dimenticare ove ancora possibile il supporto alla rete distributiva del dettaglio alimentare.
Più complessa appare la situazione del Non Food, in cui la posizione aziendale sul mercato deve confrontarsi sempre più frequentemente con la competizione dei c.d. category killers e dei centri commerciali/ipermercati.
Le azioni che a tale proposito Metro intende sviluppare nei prossimi anni non possono prescindere da un rilancio dell'immagine di convenienza del Cash, con un assortimento mirato sulle specificità della clientela.
Per affrontare questo impegnativo scenario competitivo l'Azienda deve puntare sul miglioramento dei processi di approvvigionamento (dagli accordi per raggiungere la massa critica di acquisto al marketing di acquisto, alla logistica), di presentazione delle merci e di lay-out (ristrutturazioni e check-out unico), fino all'implementazione di un sistema informativo nuovamente all'avanguardia dell'Information Technology.
Presupposto per il raggiungimento di questi traguardi è in ogni caso la mobilitazione di tutte le energie del personale che dovrà improntare la sua condotta al servizio al cliente Metro, che costituisce il vero patrimonio aziendale ed è la pietra angolare dello sviluppo.
Sviluppo e strategie
Il piano di sviluppo della Metro per i prossimi 5 anni prevede:
- ampliamento della rete attraverso l'apertura di almeno 15 Magazzini Junior con un impatto occupazionale di circa 1500 posti di lavoro FTE, con prevalente localizzazione al Centro - Sud e
Xxxxx subordinatamente alla sollecitudine delle autorità preposte alla concessione delle autorizzazioni.
- una politica commerciale più incisiva giocata su una migliore combinazione delle leve di marketing mix e su una costante attenzione al cliente, per riaffermare le caratteristiche distintive della Metro nel business del Cash.
- un riesame dei processi e delle attività svolte con l'obiettivo della ottimizzazione delle risorse e del miglioramento dell'efficacia dei risultati tramite la semplificazione e l'informatizzazione delle operazioni: ciò non solo in una ottica gestionale dell'esistente ma anche in un contesto in cui l'innovazione costituisca l'elemento propulsore della crescita.
- un crescente e costante coinvolgimento del personale negli obiettivi aziendali, utilizzando gli strumenti contrattuali e le possibilità di comunicazione istituzionali per contribuire al successo dell'attività informativa e formativa, in un quadro di consapevolezza e di responsabilizzazione.
Investimenti
Le azioni previste nel prossimo quinquennio comportano un investimento totale di circa 600 miliardi di lire prevalentemente destinati alle nuove aperture nel Centro Sud/Isole e per una parte invece necessari per le ristrutturazioni delle aree di vendita e dei servizi, per il miglioramento della Logistica e della Information Technology, per interventi vari nelle unità di vendita relativi ad impianti, attrezzature, mezzi di trasporto, anche per l'adeguamento alla legge 626/1994.
(Accordo 2-3.09.1999)
La Direzione Metro Italia Cash and Carry SpA rappresentata dai Sigg.: Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, X. Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx,
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
le OO. SS. Filcams - Cgil: Sig. Xxxxxxx Xxxxxx Fisascat – Cisl: Sig. X. Xxxxxxx Uiltucs - Uil: Sig. Xxxxx Xxxxxxx
con la partecipazione dell’Organismo Bilaterale Metro e delle strutture sindacali
premesso che:
in data 25.06.1999 l'Azienda ha attivato la procedura di licenziamento per riduzione di personale relativa a 169 dipendenti, distribuiti nelle 17 unità produttive della Società;
nella giornata di oggi è stata raggiunta tra le parti un’Ipotesi di Accordo, che verrà formalizzata presso il Ministero del Lavoro entro il 20.09 p.v., per la collocazione in mobilità di 123 lavoratori che aderiranno volontariamente, in un’ottica di accompagnamento al trattamento pensionistico; questa operazione è condizione necessaria per il risanamento dei magazzini c.d. “Classici”, che costituiscono al presente l’asse portante della struttura produttiva di Metro Italia Cash and Carry SpA;
convengono che:
l’azione di rilancio del magazzino Classico si fonda sulla definizione di nuovi obiettivi e lo studio e la realizzazione di nuove strategie coerenti e finalizzate al loro raggiungimento, secondo quanto di seguito specificato:
Piano per il rilancio del magazzino Classico e per la gestione delle conseguenze organizzative della mobilità
1) Missione e posizionamento
La Società si pone l’obiettivo di raggiungere nel medio periodo, in un quadro di profittabilità almeno in linea con quello dei principali concorrenti della GD, una quota del 50% (circa 4500 md) nel mercato cash & carry, presentandosi come il grossista partner privilegiato di categorie di utilizzatori professionali. Ciò sarà realizzato attraverso un piano di sviluppo interno con l’espansione della rete di magazzini, utilizzando il concetto di magazzino Metro nel formato più adatto alla realtà del mercato locale (Classico, Junior, nuove tipologie attualmente in sperimentazione o in studio) ed
attraverso il rilancio del concetto del magazzino Classico (oggi penalizzato da ambiguità di posizionamento) che dovrà invece incentrarsi sul ricupero della identità originaria del cash, ovviamente aggiornata alle esigenze del mercato e dei clienti, in una logica di category killer nel Food e di multispecialista nel Non Food.
2) Acquisti
Dalla nuova impostazione della missione aziendale discende la necessità di adottare una politica di razionalizzazione degli assortimenti Food e Non Food, mirando a conseguire un miglior servizio al cliente in un quadro di riduzione della complessità gestionale e di conseguenza di una migliore efficienza. Ciò sarà possibile con l’applicazione dell’Assortment structure, cioè l’identificazione ed il vaglio delle referenze strategiche in termini di ampiezza, qualità, convenienza per il cliente e di margine di contribuzione per l’Azienda, in uno stretto collegamento con le tecniche di Space Management (gestione degli spazi di vendita in un’ottica di ottimizzazione dei risultati economici) che devono guidare il magazzino nell’esposizione più profittevole delle referenze.
La riduzione del numero dei fornitori e delle referenze porteranno ad una semplificazione dei processi di acquisto, logistici e di manipolazione all’interno dei punti vendita, ad una più snella gestione degli aspetti amministrativi/contabili degli approvvigionamenti e ad un aumento degli indici di rotazione con positive ripercussioni sulle giacenze di stock e sui relativi risultati finanziari. Altro importante obiettivo che si pone Metro è di potenziare ulteriormente la leadership nel settore dei freschi, cercando di migliorare ancora le capacità di acquisto e quelle gestionali, per incrementarne l’incidenza sul fatturato totale Food e conseguire margini più elevati.
Per quanto riguarda i prodotti secchi dovrà essere aumentato il ruolo dei marchi propri, che consentono di eludere un confronto troppo diretto con i retailer classici e che costituiscono una interessante alternativa alle marche nazionali per il dettagliante e per il catering.
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3) Logistica
Il settore della Logistica, ancora oggi strutturato su una prevalenza di consegne dirette dai fornitori ai magazzini, dovrà accrescere la sua efficienza: ciò avverrà, anche in virtù dell’inserimento di nuove competenze, attraverso una successione di fasi che vedrà in prima battuta la messa a punto della piattaforma Cidem, poi il miglioramento della logistica dei freschi e da ultimo la razionalizzazione della logistica diretta dai fornitori ai magazzini; si valuterà anche l’opportunità di aumentare ulteriormente la quota dei prodotti gestiti da piattaforma per realizzare un livello di servizio ottimale verso i magazzini, oltre che per cogliere le opportunità in termini di prezzi di acquisto offerte dai grandi quantitativi. In questa luce, anche in previsione di futuri sviluppi della rete al Sud, si studierà la fattibilità di una seconda piattaforma secchi per il Centro Sud. L’evoluzione di questo processo verrà seguita nell’ambito degli incontri informativi previsti dal vigente CIA.
4) Information technology
Proseguono le attività del settore informatico, che è stato al centro negli ultimi anni di un piano di potenziamento quali-quantitativo eccezionale, per potersi presentare preparati agli appuntamenti dell’euro e dell’anno 2000, oltre che per l’approntamento di sistemi operativi più avanzati al servizio delle vendite e degli acquisti.
5) Vendite
I risultati delle attività sopra menzionate e localizzate nelle varie funzioni dell’Azienda confluiranno nel concetto di nuovo magazzino “Classico”, fermo restando quanto previsto dal vigente CIA. Il progetto sarà concretamente realizzato presso il magazzino di Firenze già nei primi mesi dell’anno venturo, a conclusione di una fase di studio che si completerà entro l’anno in corso. I risultati saranno disponibili per una valutazione nell’autunno del 2000. L’avanzamento del progetto sarà monitorato sia a livello territoriale che a livello di Organismo Bilaterale già a partire dalle prime fasi di studio.
Alla nuova configurazione del magazzino Classico contribuirà, man mano che le acquisizioni concettuali saranno rese disponibili, discusse e approvate, testate e controllate, anche l’analisi in corso sui flussi informativi e delle merci nei magazzini, con lo scopo di ridurre i costi, di equilibrare ritmi e turni di lavoro, di focalizzare le attività sulle operazioni veramente importanti e sulla centralità della relazione col cliente. Un ruolo non indifferente sarà giocato, come già accennato, dal ricupero di efficacia e di efficienza, in una logica di rispetto degli orari di lavoro (da ritagliare su orari di apertura eventualmente riducibili se ciò fosse commisurato alle esigenze del cliente) e di parametri oggettivi legati alle buone pratiche di benchmarking interno tra magazzini o comunque del settore distributivo, sia nel Gruppo Metro che dentro ad altre realtà di successo della distribuzione commerciale.
6) Formazione
La nuova missione Metro comporterà una riconversione delle modalità e dei contenuti della collaborazione prestata dal personale, in chiave di adeguamento delle competenze e di rivitalizzazione delle motivazioni. In funzione di questo passaggio alla Metro del terzo millennio, sarà essenziale una campagna di formazione e di addestramento che, non trascurando gli aspetti del coinvolgimento negli obiettivi dell’Azienda, si concentri sia sulle skill a carattere trasversale come la conoscenza dell’uso del computer, sia su quelle specialistiche delle singole competenze merceologiche di prodotto e di marketing/merchandising.
Le azioni per migliorare la percezione da parte del personale della customer satisfaction e la scuola dei freschi, in particolare il progetto di inserimento degli apprendisti, costituiscono esemplificazioni concrete della politica aziendale sul tema della formazione, per una rinnovata cultura Metro adeguata alle sfide del nuovo millennio.
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Entro il 31.03.2001 le parti si incontreranno per definire in relazione al nuovo assetto organizzativo derivante dalle modifiche alla Odl dei magazzini ed alle disponibilità degli studi sui flussi delle merci e delle informazioni, un piano dettagliato di inserimento di apprendisti, in particolare nei reparti freschi.
Un’iniziativa sperimentale sarà messa a punto già nel corso dell’anno 2000 per i magazzini della piazza di Milano; essa sarà finalizzata alla costruzione di professionalità specifiche nell’area dei reparti freschi e freschissimi.
Gli obiettivi della formazione saranno:
• perfezionare la professionalità dei lavoratori Metro “tradizionali”, al fine di migliorare le loro competenze sul complesso delle attività da svolgere nella loro area professionale, valorizzando al meglio competenze acquisite nel coso della loro attività in Metro;
• contribuire a fornire specie ai nuovi assunti le competenze per operare al meglio nell’area professionale più idonea alle loro caratteristiche, anche di percorso scolastico e/o lavorativo precedente, con l’obiettivo di acquisire competenze “orizzontali” e “verticali”.
7) Interventi organizzativi
Le parti si danno reciprocamente atto che qualunque intervento effettuato o in progetto nel campo dell’organizzazione del lavoro all’interno dei magazzini coinvolti nella procedura di mobilità continuerà ad essere definito nell’ambito dei criteri, delle regole, delle procedure e dei contenuti fissati con il CIA 1999.
Nell’ambito di tale contesto, le parti si danno atto che, vista la procedura di mobilità conclusa in data 20.09.1999, per l’anno seguente la firma del presente Accordo nelle unità di vendita direttamente interessate alla procedura non si utilizzeranno strumenti quali Pip, stages, tirocini e similari. Si potrà ricorrere al contratto a termine e/o al lavoro temporaneo previo accordo con le RSU e le strutture territoriali. Nel corso dei dodici mesi di cui sopra, si procederà al monitoraggio dell’occupazione, così come descritto al punto “Diritti di informazione” del presente Accordo.
Al termine dei dodici mesi, salvo eventuali anticipi a livello di magazzino, si contratterà, sempre a livello di magazzino, con la partecipazione delle strutture territoriali, la trasformazione delle ore di prestazioni strutturali di straordinario, supplementari e dovute a contratti a termine, in ore
aggiuntive, da attribuire vuoi sotto forma di incrementi anche non lineari delle ore del personale a part time, previa adesione volontaria, vuoi sottoforma di nuovi ingressi, a tempo pieno o parziale.
8) Diritti di informazione
Con cadenza semestrale, nei mesi di settembre e di febbraio, l’Azienda fornirà alle RSU dei singoli magazzini, alle strutture territoriali di Filcams, Fisascat, Uiltucs per i punti vendita di loro competenza e alle Segreterie Nazionali firmatarie del presente Accordo, i dati necessari allo scopo di monitorare le ricadute degli interventi sull’organico. Lo schema della nota informativa è il medesimo utilizzato per la fornitura di informazioni nell’ambito della procedura ex art. l. 223/91 aperta dall’Azienda il 25.06.1999.
La scheda di settembre conterrà i dati relativi al primo semestre dell’anno posti a confronto del corrispondente periodo dell’anno precedente. La scheda di febbraio conterrà i dati complessivi dell’anno appena concluso posti a confronto con quelli dell’anno precedente. Si procederà altresì al monitoraggio delle ferie arretrate e delle ore eccedenti l’orario contrattuale non rientranti nelle ore straordinarie e supplementari.
Inoltre, entro il mese di settembre, l’Azienda fornirà alle OO. SS. nazionali copia del bilancio di esercizio annuale relativo ai 17 magazzini oggetto della procedura di mobilità, allo scopo di permettere la verifica degli effetti esercitati sul conto economico aziendale dalle misure commerciali, operative, gestionali ed organizzative effettuate nel corso dei prossimi mesi ed anni. Sull’evoluzione e sull’andamento dei progetti e delle realizzazioni che danno vita al piano, l’Azienda informerà le RSU e le strutture sindacali, sia a livello locale che a livello nazionale, quest’ultimo rappresentato dall’Organismo Bilaterale Metro.
(Lettera Azienda 3.09.1999)
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Oggetto: Precisazioni a margine degli Accordi del 2/3.09.1999 sulla procedura di mobilità e sul piano commerciale/organizzativo per il rilancio dei magazzini Classici
Con riferimento a quanto convenuto in fase di definizione degli Accordi in oggetto, Vi confermiamo che i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità saranno la volontarietà e la
maggior distanza relativa all’accesso al pensionamento per anzianità o vecchiaia.
Vi diamo atto che il numero di persone collocate in mobilità in base ai criteri su citati non potrà superare la percentuale del 10% dell’organico, salva la possibilità di riequilibri tra magazzini.
Cordiali saluti.
(Accordo 20.09.1999 – Ipotesi di Accordo 2-3.09.1999)
Il giorno 20.09.1999, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx e del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx si sono incontrate la Metro Italia Cash and Carry SpA rappresentata dai Sigg.: Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx; le OO. SS. Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uiltucs – Uil, nelle persone dei Sigg. Xxxxxxx Xxxxxx, X. Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, in rappresentanza anche delle strutture sindacali territoriali e delle RSU;
premesso che:
in data 25.06.1999 l'Azienda ha attivato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge 223/1991 relativamente a 169 lavoratori, con motivazioni sostanzialmente riconducibili a:
- insufficiente crescita del fatturato complessivo;
- calo in termini reali del fatturato Non Food;
- incidenza elevata del costo del lavoro rispetto al fatturato.
Tali situazioni sono conseguenti alla ristrutturazione del sistema distributivo che ha visto nel corso di dieci anni una riduzione di circa il 50% dei negozi tradizionali (da sempre il cliente principale del cash & carry), una competitività sempre più accentuata sul territorio delle varie formule commerciali, ad una struttura dell’organico non ottimale; esse hanno portato a risultati economici negativi negli ultimi anni, nonostante siano stati realizzati sulla rete investimenti per inserimenti di
nuovi e ristrutturazioni del layout dei reparti di vendita e del check out con un impegno di spesa di oltre 150 miliardi.
Nel corso dei diversi incontri fino ad oggi effettuati ed in quello odierno, sono state ampiamente analizzate le motivazioni a monte del provvedimento e ricercate tra le parti soluzioni finalizzate a conseguire un riequilibrio economico possibilmente già con effetti nel presente esercizio, individuando ed adottando gli strumenti di legge e di contratto idonei alla riduzione strutturale ed anche congiunturale del costo del lavoro, secondo modalità tali da evitare impatti traumatici sui lavoratori.
E’ stato altresì illustrato dalla Direzione Metro il piano strategico a medio termine della Società, con interventi ed azioni sulle aree di attività dell’impresa relative ad acquisti, logistica, sistema informativo: in particolare, è stato rappresentato il programma delle iniziative commerciali, volte al consolidamento della presenza sul mercato e di quelle relative alla Odl, dettagliati nell’Accordo sul piano di rilancio dei magazzini Classici.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE
1. Ricorso alla mobilità
A partire dal mese di ottobre 1999 ed entro il 28.02.2000, la Società risolverà il rapporto di lavoro con 123 (centoventitre) lavoratori, nel rispetto dei termini del periodo di preavviso contrattuale, con la loro contestuale collocazione in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991 e dell’art 8, comma 4 della legge 236/93.
L’Azienda dichiara la propria disponibilità ad erogare ai lavoratori eccedenti, che accetteranno di essere messi in mobilità rinunciando all’impugnazione del licenziamento, un sostegno economico sotto forma di incentivazione all’esodo nella misura prevista dalla tabella allegata.
Il criterio in base al quale i lavoratori saranno collocati in mobilità è l’accettazione volontaria della stessa in un’ottica prevalente d'accompagnamento alla pensione (di anzianità o vecchiaia).
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Nel caso in cui normative di legge relative al trattamento di quiescenza erogato dall'Inps, intervenute successivamente alla firma del presente Accordo, dovessero comportare per i lavoratori messi in mobilità in seguito all'Accordo di cui sopra spostamenti dei limiti d'età/anzianità per ottenere il diritto alla pensione, pregiudizievoli per gli stessi lavoratori, le parti s'incontreranno, entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento, per definire i trattamenti più idonei a salvaguardare i diritti eventualmente in discussione.
2. Mobilità geografica verso altre aziende del Gruppo
L'Azienda conferma di volersi attivare anche presso aziende del Gruppo per procurare ai lavoratori eventualmente interessati offerte di lavoro a tempo indeterminato.
3. Riduzione della durata della prestazione lavorativa
Ai lavoratori full time che accetteranno entro il 28.02.2000 la trasformazione definitiva del loro rapporto a tempo parziale verrà erogata una somma una tantum nella misura di dieci milioni.
4. Organizzazione del lavoro nei magazzini
Le parti si danno atto che l’operazione di mobilità, adeguata l’organizzazione interna nel rispetto delle norme contrattuali sottoscritte e delle procedure e modalità ivi contenute, non deve pregiudicare l’operatività dei magazzini ed il livello di servizio al cliente.
Le parti si danno atto che con il presente Accordo si intendono adempiuti gli obblighi previsti dalla legge 223/91.
ALLEGATO TABELLA 1 MOBILITA’ | |
PASSAGGIO DA FULL TIME A PART TIME | 10 MIO. LIT. NETTI |
INCENTIVO ALL’ESODO | |
1 ANNO MOBILITA’ | 15 MIO. LIT. NETTI |
2 ANNI MOBILITA’ | 20 MIO. LIT. NETTI |
3 ANNI MOBILITA’ | 25 MIO. LIT. NETTI |
Gli importi sopra indicati si riferiscono ai lavoratori a Full time e saranno riproporzionati per i part time in base al loro orario.
(Accordo 28.03.2001)
Il giorno 28.03.2001, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, della dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx e del xxxx. Xxxxx Xxxxxxx si è tenuta una riunione tra la Direzione Metro Italia Cash and Carry SpA rappresentata dai Sigg.: Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore del Personale, con l'assistenza dei Sigg.ri: Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e i Segretari Nazionali:
- Filcams - Cgil: Sig. Xxxxxxx Xxxxxx
- Fisascat – Cisl: Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
- Uiltucs - Uil: Sig. Xxxxx Xxxxxxx
con la partecipazione dell’Organismo Bilaterale Metro e delle strutture sindacali territoriali,
premesso che:
in data 10.01.2001 l'Azienda ha attivato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge 223/1991 relativamente a 75 lavoratori, di cui 25 nel magazzino di Venezia-Mestre, 32 nel magazzino di Genova e 18 nel magazzino di Bari, con motivazioni sostanzialmente riconducibili a:
- risultati economici negativi e in costante peggioramento;
- calo del fatturato in termini correnti e reali;
- incidenza incrementale dei costi, in particolare del costo del lavoro rispetto al fatturato.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Nel corso dei diversi incontri fino ad oggi effettuati ed in quello odierno, sono state ampiamente analizzate le motivazioni a monte del provvedimento e ricercate tra le parti soluzioni finalizzate a conseguire un riequilibrio economico già con effetti nel presente esercizio, individuando ed adottando gli strumenti di legge e di contratto idonei alla riduzione strutturale del costo del lavoro, secondo modalità tali da evitare impatti traumatici sui lavoratori.
E’ stato altresì illustrato dalla Direzione Metro un piano di rilancio per il biennio 2001-2002, il cui asse portante è costituito dalla riconversione dalla formula indifferenziata del mass-market all'ingrosso alla formula specialistica della vendita segmentata per specifiche fasce di clientela professionale: l'azione si articolerà attraverso una complessa ridefinizione delle leve del servizio in chiave dell'assortimento e della sua profondità, del posizionamento del prezzo, delle modalità espositive, dei tempi d'apertura dell'impianto.
Coerentemente l'Azienda deve razionalizzare le proprie strutture adeguandole alla diversa caratterizzazione della sua attività, al fine di mantenere sui mercati di riferimento la propria presenza attraverso una equilibrata ed efficiente forza operativa.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE
1. Ricorso alla mobilità
A partire dal mese di aprile 2001 ed entro il 31.12.2002, la Società risolverà, nei tre magazzini citati e sulla base dei criteri di seguito indicati, il rapporto di lavoro con 45 (quarantacinque) lavoratori full time equivalenti, nel rispetto dei termini del periodo di preavviso contrattuale, con la loro contestuale collocazione in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991 e dell’art 8, comma 4 della legge 236/93.
L’Azienda dichiara la propria disponibilità ad erogare ai lavoratori eccedenti, che accetteranno di essere messi in mobilità rinunciando all’impugnazione del licenziamento, un sostegno economico sotto forma di incentivazione all’esodo nella misura prevista dalla tabella allegata.
Il criterio in base al quale i lavoratori saranno collocati in mobilità è l’accettazione volontaria della messa in mobilità, in un’ottica prevalente d'accompagnamento alla pensione (d'anzianità o vecchiaia).
Nel caso che normative di legge relative al trattamento di quiescenza erogato dall'Inps, intervenute successivamente alla firma del presente Accordo, dovessero comportare per i lavoratori messi in mobilità in seguito all'Accordo di cui sopra, spostamenti dei limiti d'età/anzianità per ottenere il
diritto alla pensione, pregiudizievoli per gli stessi lavoratori, le parti s'incontreranno entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento per definire i trattamenti più idonei a salvaguardare i diritti eventualmente in discussione.
2. Mobilità geografica verso altre aziende del Gruppo
L'Azienda conferma di volersi attivare anche presso aziende del Gruppo per procurare offerte di lavoro a tempo indeterminato ai lavoratori eventualmente interessati.
3. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Ai lavoratori full time che accetteranno entro il 31.12.2002 la trasformazione definitiva del loro rapporto a tempo parziale verrà erogata una somma una tantum nella misura di cui all'allegata tabella.
4. Contratto di solidarietà difensiva
Premesso che le eccedenze residue alla data odierna, in termini di full time equivalenti, sono quantificate in 7 a Mestre-Venezia, 7 a Genova, e 16 a Bari, le parti contraenti realizzeranno nei magazzini di Mestre-Venezia, Genova, Bari, con decorrenza 02.04.2001 e per la durata di 19 mesi una riduzione di orario di lavoro pro full time equivalenti (con conseguente riduzione della retribuzione) per 74 settimane comprese nel periodo, pari a 3 ore settimanali per i magazzini di Mestre-Venezia e Genova e a 4 ore settimanali per il magazzino di Bari, realizzando un orario ridotto rispettivamente a 35 e a 34 ore settimanali nei periodi Aprile-Ottobre 2001 e Gennaio- Ottobre 2002. La parametrazione su un totale di 3116 ore lavorative nel periodo risulta pari ad una misura massima complessiva di 296 ore a Bari e di 222 per Mestre-Venezia e Genova. La percentuale di riduzione sull'orario medio settimanale dell'intero periodo sarà pari al 7,1 % per Mestre-Venezia e Genova e al 9,5 % per Bari.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
L'Azienda nelle forme di legge (art. 1 d.l. 726/84 convertito nella legge 863/84 e art. 5 d.l. 148/93 convertito nella legge 236/93) chiederà a favore dei lavoratori interessati alla riduzione d'orario il trattamento d'integrazione salariale.
Alla Società si applica il CCNL dipendenti aziende del terziario, distribuzione e servizi del 3.11.1994, rinnovato il 20.09.1999 che prevede una durata contrattuale dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali ,secondo le disposizioni dell'art.33 parte II, che stabilisce per specifiche tipologie di aziende commerciali, come nel caso in esame, un orario effettivo medio settimanale di 38 ore, articolate su turni giornalieri distribuiti su 6 giorni per un minimo di 32 settimane e su 5 giorni per un massimo di 20 settimane.
La riduzione dell'orario a copertura delle residue esuberanze avverrà, a giornate intere, attraverso la concentrazione delle prestazioni su cinque giorni, secondo schemi articolati dal lunedì al sabato con bilanciamento settimanale.
La distribuzione dell'orario ridotto dovrà essere finalizzata al più razionale impiego delle forze, per non pregiudicare l'azione di rilancio del magazzino, comunque nel rigoroso rispetto delle disposizioni dei CIA. Le eventuali deroghe individuali all'orario ridotto calendarizzato avverranno in via eccezionale ed a fronte di improrogabili impegni e comunque nell'ambito di un'inderogabile compensazione nella settimana seguente, per realizzare in ogni caso l'orario ridotto.
Nel periodo interessato dal contratto di solidarietà non verranno effettuate nei magazzini indicati operazioni di terziarizzazione di attività.
Al contratto di solidarietà saranno interessati tutti i lavoratori cui si applica il CCNL eccezion fatta, in considerazione del loro particolare regime di orario e del loro ruolo, di coloro che sono inquadrati nella categoria dei quadri; il personale di coordinamento e controllo operativo e commerciale aderirà al contratto di solidarietà secondo modalità da definire a livello di punto vendita.
L'elenco nominativo allegato fa parte integrante del presente Accordo.
Il trattamento economico e normativo sarà in tutto conforme al disposto di cui al comma 2° del già citato art. 1 legge 863/84, così come successivamente modificato dall'art. 13 comma 1 legge 223/91 e dall'art. 5 comma 4 legge 236/93.
Per la suindicata riduzione di orario tutti gli istituti contrattuali e legali saranno riproporzionati alla effettiva prestazione eccezion fatta per il Tfr, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1 legge 297/82 e al comma 5 dell'art. 1 legge 863/84.
Anche il personale con rapporto a tempo parziale ridurrà la propria prestazione in misura proporzionale tra il proprio orario contrattuale e l'orario di lavoro del tempo pieno. Conseguentemente nel magazzino di Bari i part time a venti ore ridurranno la prestazione lavorativa di 156 ore; quelli a 24 ore ridurranno la loro prestazione di 187; quelli a 28 ore ridurranno la loro prestazione di 218 ore e quelli a 30 ore di 234 ore. Nei magazzini di Genova e Mestre la riduzione sarà rispettivamente di 117, 140, 164 e 175 ore.
Le parti contraenti s’incontreranno nel mese di novembre 2001 e nel mese di aprile 2002 per stabilire, in relazione ad eventuali ulteriori adesioni alla mobilità o altri fatti significativi (quali ad esempio trasferimenti, dimissioni volontarie, trasformazioni a part time, ecc.) che contribuiscono alla riduzione strutturale degli esuberi, i conseguenti decrementi delle ore di integrazione salariale e le loro modalità applicative.
Le parti si danno atto in ogni caso che eventuali modifiche alle normative di legge in tema di contratti di solidarietà, che dovessero sostanzialmente mutare il quadro di riferimento su cui si è costruito il presente accordo, daranno luogo a una valutazione congiunta tesa al superamento degli eventuali problemi.
In applicazione dell'art. 5, commi 10 e 11 Legge 236/93, nei limiti dell'orario contrattuale, qualora dovessero verificarsi temporanee esigenze collettive di maggior lavoro settimanale le direzioni dei magazzini daranno preventiva informazione alle rispettive RSU del ripristino dell’orario pieno, nonché del periodo per il quale lo stesso si protrarrà.
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Nel periodo natalizio, in funzione delle esigenze connesse alla tutela del patrimonio aziendale e al presidio dei punti di pagamento, i magazzini potranno ricorrere all'utilizzo di personale di supporto con contratto a termine, secondo le modalità di cui al d.l. 876/77 convertito nella legge 18/78 e successive proroghe.
L’Azienda anticiperà ai lavoratori la quota di integrazione di competenza dell’Inps, fermo restando il conguaglio sui contributi previdenziali dovuti all’Istituto. L'Azienda è disposta ad erogare, ai lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà e che ne facciano formalmente richiesta, un anticipo in un'unica soluzione del trattamento di fine rapporto commisurato all'importo della retribuzione annua non corrisposta nel biennio di validità del contratto di solidarietà, a seguito della riduzione d'orario e non coperto dall'intervento della Cigs.
Le parti si danno atto di aver esperito e concluso la procedura di cui all'art. 4 legge 223/91 nonché dell'art. 1 d.l. 726/84 convertito dalla legge 863/84 nonché dell'art. 5 d.l. 148/93 convertito dalla legge 236/93 e dell’art. 6 della legge 608/96.
ALLEGATO TABELLA 1 MOBILITA’ | |
PASSAGGIO DA FULL TIME A PART TIME 24 ore settimanali | 11,2 MIO. LIT. NETTI |
INCENTIVO ALL’ESODO | |
1 ANNO MOBILITA’ | 16,8 MIO. LIT. NETTI |
2 ANNI MOBILITA’ | 22,4 MIO. LIT. NETTI |
3 ANNI MOBILITA’ | 28 MIO. LIT. NETTI |
Gli importi sopra indicati si riferiscono ai lavoratori a Full time e saranno riproporzionati per i part time in base al loro orario contrattuale.
(CIA 2004)
Premessa
Il CIA del Gruppo Metro Cash and Carry 2004-2007 si colloca in un periodo caratterizzato dalla complessità dei fenomeni economici, politici, sociali, con continue trasformazioni che richiedono comportamenti dinamici e regole flessibili per la gestione dei processi aziendali; è necessario che
questi ultimi si sviluppino con la sintonia di organizzazione e forza lavoro, in un momento storico in cui i confini materiali ed intellettuali del lavoro tendono ad avvicinarsi , ricomponendosi in nuove professionalità e modalità di prestazione di servizio, adeguate ad una realtà fortemente competitiva, contrassegnata da esigenze spesso mutevoli del mercato. Anche in questo quadro in evoluzione occorre comunque puntare sul coinvolgimento e sulla motivazione delle persone, valorizzando le capacità personali e professionali e favorendone la crescita e lo sviluppo.
In questo contesto le relazioni sindacali in Metro trovano nel CIA 2004 nuove occasioni di rafforzamento, confermando l’impegno del metodo ed individuando nel confronto a livello centrale e territoriale lo strumento con cui affrontare e risolvere i problemi della trasformazione.
Informazione, confronto, sintesi negoziale sono i capisaldi del reciproco riconoscimento, senza alcuna sovrapposizione di ruoli, per sviluppare un sistema fluido e non burocratico di relazioni sindacali qualificate; queste consentiranno di superare i problemi aziendali tramite le strategie di crescita professionale, della formazione e dello sviluppo, in un’ottica di benefici per l’Azienda, per chi vi opera e per l’ambiente esterno. Le parti si danno reciproco affidamento sulla condivisione del metodo del dialogo e della concertazione, privilegiando la ricerca di convergenze nella gestione equilibrata dei rispettivi interessi.
I. Strategie ed investimenti
Negli anni intercorsi dalla stipula del precedente CIA il processo di internazionalizzazione e di concentrazione nel settore della Grande Distribuzione si è delineato in tutta la sua valenza competitiva; si stanno ormai formulando altre operazioni societarie e commerciali che affideranno a pochi gruppi il ruolo di protagonisti sul mercato nazionale.
In Metro, sulla base di accordi tra le parti, si sono realizzati interventi diretti all’ottimizzazione della gestione aziendale, con un consistente incremento della produttività della Odl: essi hanno contribuito a superare le difficoltà del periodo.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
In questa prospettiva Metro si è attrezzata per reggere l’ondata della concorrenza, lungo tutta la propria catena del valore; dalle alleanze con altri gruppi in Mecades, divenuta ormai centrale di acquisto di rilevanza nazionale ad una struttura logistica all’avanguardia, articolata su piattaforme per prodotti secchi, freschi e freschissimi, strategicamente collocate sul territorio; dalla realizzazione di un efficace sistema informativo per il riordino, a nuove tecniche di relazione col cliente attraverso il web; da un controllo dei costi lungo tutta la filiera, in particolare di quelli dei materiali ed amministrativi, alla razionalizzazione organizzativa che mira a ricuperi di produttività nei magazzini; dall’introduzione di sofisticati strumenti informatici di conoscenza e di qualificazione delle esigenze della clientela (Datamart), alla diversificazione mirata alle più importanti categorie di utilizzatori anche di un mezzo/simbolo come il Metropost; da politiche maggiormente aggressive nei vari settori Non Food, che pur in presenza di sacrifici sui margini vede i fatturati in crescita, alle ristrutturazioni dei magazzini “Classici” che, sulla scia del progetto pilota di Firenze, si sviluppano, migliorando la formula col trarre vantaggio dalla più recente esperienza di ristrutturazione (entro il 2007 sono in programma dieci ristrutturazioni con un investimento stimato in circa 80 milioni di €); dall’attenzione al segmento della ristorazione, ove sembra distinguersi la categoria dei bar, ad una rivalutazione dei retailers ed una maggior considerazione dei Complementary Business Users (CBU’s). Ovviamente Metro non può prescindere da una strategia di aperture di nuovi punti vendita C&C nelle aree del Paese ove ancora non è presente, in particolare al Centro ed al Sud con la formula Junior e nelle aree caratterizzate da grande densità di clientela Xx.xx.xx. con il format Eco, anche per riequilibrare l’assetto del fatturato che vede ancora prevalenti i magazzini “Classici”, letteralmente assediati dalle nuove strutture distributive (ipermercati e centri commerciali) e dalle grandi superfici specializzate: si prevedono nei prossimi quattro anni (2004-2007) otto aperture, oltre alle due realizzate nel 2003, per un totale di circa 650 posti di lavoro ed un investimento di circa 140 milioni di €.
Metro ritiene di avere i mezzi e le capacità per affrontare con successo le sfide impegnative che le vengono proposte; ribadisce la volontà di impegnare le proprie risorse finanziarie per incrementare la quota nel settore del commercio all’ingrosso - Cash and Carry; mira ad attrarre, sviluppare e
mantenere collaboratori sempre più qualificati e motivati; confida che con l’impegno di tutti l’Azienda sarà in grado di rispondere alle sempre crescenti attese del cliente.
(Accordo 27.07.2006)
Tra la Direzione METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A., rappresentata dai signori X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxx, X.Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxx, X.X.Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, e le OO. SS. Filcams – Cgil Sig. X.Xxxxxx, Fisascat – Cisl Sig. X.Xxxxxxxx, Xxxxxxx – Xxx Xxx. X.Xxxxxxx con la partecipazione dell’Organismo Bilaterale Metro e delle Strutture Sindacali,
Premesso che:
• In data 27 Giugno 2006 l'Azienda ha attivato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge 223/1991, riguardante 110 lavoratori full time equivalenti, di cui dodici in ciascuno dei magazzini di Roma La Rustica e Roma Laurentina, dieci in ciascuno dei magazzini di Torino, Mestre, Castellanza, Bari, otto nel magazzino di Cinisello Balsamo, sette in ciascuno dei magazzini di Cesano Boscone, San Xxxxxx Xxxxxxxx, Verona, sei nel magazzino di Roma Aurelia, cinque nel magazzino di Moncalieri, tre in ciascuno dei magazzini di Firenze e Bolzano, con motivazioni sostanzialmente riconducibili a:
risultati e produttività in costante peggioramento;
- calo del fatturato in termini correnti e reali;
- crescita dell’incidenza dei costi, in particolare del costo del lavoro rispetto al fatturato.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Nel corso dei diversi incontri fino ad oggi effettuati ed in quello odierno, sono state ampiamente analizzate le motivazioni a monte del provvedimento e ricercate tra le parti soluzioni finalizzate a conseguire un riequilibrio economico possibilmente già con effetti nel presente esercizio, individuando ed adottando gli strumenti di legge e di contratto idonei alla riduzione strutturale ed anche congiunturale del costo del lavoro, secondo modalità tali da evitare impatti traumatici sui lavoratori.
È stato altresì illustrato dalla Direzione Generale Metro il piano industriale per il triennio 2006- 2008, il cui asse portante è costituito dalla segmentazione della clientela in categorie di mestiere che rappresentano fasce di clientela professionale, progettando un’offerta di prodotti, servizi e soluzioni professionali che realizza una concreta e duratura partnership tra Azienda e Cliente, con l’obiettivo di riconquistare fasce di retailer e CBU’s e confermare il trend positivo sulle varie categorie HORECA.
Coerentemente l'Azienda deve razionalizzare le proprie strutture adeguandole alla diversa caratterizzazione della sua attività al fine di mantenere sui mercati di riferimento la propria presenza attraverso un’equilibrata ed efficiente forza operativa.
Tutto ciò premesso si concorda quanto segue
1. Ricorso alla mobilità
A partire dal mese di agosto 2006 ed entro il 31.01.2007 la Società risolverà il rapporto di lavoro con al massimo 110 (centodieci) lavoratori FTE , nel rispetto dei termini del periodo di preavviso contrattuale, con la loro contestuale collocazione in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991 e dell’art 8, comma 4 della Legge 236/93; la distribuzione degli esodi avverrà tra i 14 magazzini indicati, in relazione alle esigenze produttive ed organizzative del singolo punto vendita ed anche in funzione di una migliore gestione economica dell’intero canale, da realizzarsi attraverso un bilanciamento delle uscite in un’ottica di compensazione tra i punti vendita con particolare riferimento alle aree metropolitane.
L’Azienda dichiara la propria disponibilità ad erogare ai lavoratori eccedenti, che accetteranno di essere messi in mobilità rinunciando all’impugnazione del licenziamento, un sostegno economico sotto forma di incentivazione all’esodo nella misura prevista dalla tabella allegata.
Il criterio in base al quale i lavoratori saranno collocati in mobilità è l’accettazione volontaria del provvedimento di risoluzione del rapporto, in un’ottica prevalente d’accompagnamento alla pensione (di anzianità o vecchiaia).
Nel caso che normative di legge in tema di trattamento di quiescenza erogato dall'INPS, intervenute successivamente alla firma del presente Accordo, dovessero comportare per i lavoratori messi in mobilità in seguito all'Accordo di cui sopra, spostamenti dei limiti di età/anzianità per ottenere il diritto alla pensione, pregiudizievoli per gli stessi lavoratori, le Parti si incontreranno entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento per definire i trattamenti più idonei a salvaguardare i diritti eventualmente in discussione.
Il periodo di preavviso contrattuale sarà di norma prestato in servizio; durante il preavviso il lavoratore smaltirà i residui di ferie, PIR, ricuperi.
2. Mobilità geografica verso altre aziende del Gruppo.
L'Azienda conferma di volersi attivare presso aziende del Gruppo o anche terze per procurare, a lavoratori eventualmente interessati, offerte di lavoro a tempo indeterminato, anche attraverso la modalità del distacco.
3. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Ai lavoratori full time che accetteranno entro il 31.01.2007 la trasformazione definitiva del loro rapporto a tempo parziale (24 ore settimanali) sarà erogata una somma una tantum nella misura di 5.160 €.
Le parti si danno atto di aver esperito e concluso la procedura di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
(Allegato)
Tabella 1 - Mobilità
Passaggio da full time a part time | 5160 € NETTI | |
Incentivo all’esodo | 1 anno mobilità | 7.230 € NETTI |
2 anni mobilità | 10.840 € NETTI | |
3 anni mobilità | 14.460 € NETTI |
Gli importi sopra indicati si riferiscono ai lavoratori a full time e saranno riproporzionati per i part time in base al loro orario.
(Accordo 27.07.2006)
La Direzione Metro Italia Cash dnd Carry S.p.A. rappresentata dai sigg.: X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X.Xxxxxx, X.Xxxxxx, X.Xxxxxxx, X.Xxxxxxx, X. Xxxxxx, M.C. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx e le OO. SS. Filcams - Cgil sig. X.Xxxxxx, Fisascat - Cisl sig. X.Xxxxxxxx, Xxxxxxx - Uil sig. X.Xxxxxxx con la partecipazione dell’Organismo Bilaterale Metro e delle Strutture Sindacali
Premesso che
• in data 27.06.2006 l'Azienda ha attivato la procedura di licenziamento per riduzione di personale relativa a 110 lavoratori FTE distribuiti in 14 magazzini classici
• nella giornata di oggi è stata raggiunta tra le Parti un’ipotesi di accordo per la collocazione in mobilità di 110 lavoratori che aderiranno volontariamente, in un’ottica di accompagnamento al trattamento pensionistico;
• questa operazione è condizione necessaria per il risanamento dei magazzini c.d. “ classici ”, che costituiscono al presente l’asse portante della struttura produttiva di Metro Italia Cash and Carry S.p.A
convengono che
l’azione di rilancio del magazzino classico si fonda sulla definizione di nuovi obiettivi e lo studio e la realizzazione di nuove strategie coerenti e finalizzate al loro raggiungimento, secondo quanto di seguito specificato:
Piano per il rilancio del magazzino classico e per la gestione delle conseguenze organizzative della mobilità:
1) Missione e posizionamento
La Società si pone l’obiettivo di raggiungere nel medio periodo, in un quadro di profittabilità almeno in linea con quello dei principali concorrenti della GD, una quota del 40 % (circa 3 MD €) nel mercato del Cash & Carry, presentandosi come il grossista partner privilegiato di categorie di utilizzatori professionali.
Ciò sarà realizzato attraverso un piano di sviluppo interno con l’espansione della rete di magazzini, utilizzando il concetto di magazzino Metro nel formato più adatto alla realtà del mercato locale (classico, Junior, ECO) ed attraverso il rilancio del concetto del magazzino classico che dovrà invece incentrarsi sul ricupero della identità originaria del Cash, ovviamente aggiornata alle esigenze del mercato e dei Clienti , in una logica di category killer nel Food e di multispecialista nel Non Food.
2) Acquisti
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Dalla nuova impostazione della missione aziendale discende la necessità di adottare una politica di razionalizzazione degli assortimenti food e non food, mirando a conseguire un miglior servizio al Cliente in un quadro di riduzione della complessità gestionale e di conseguenza di una migliore efficienza, anche attraverso razionalizzazioni di attività e l’eliminazione di sovrapposizione di funzioni.
Ciò sarà possibile con l’applicazione diffusa del Category Management, cioè con l’identificazione dei bisogni specifici di particolari categorie di clienti, in un’ottica di segmentazione che colga le opportunità professionali e quelle complementari di ciascun Cliente. Particolare attenzione sarà riservata al processo logistico che tenderà al just in time, per ridurre il peso degli stock e le necessità di manipolazione nei punti vendita.
Altro importante obiettivo che si pone Metro è di potenziare ulteriormente la leadership nel settore dei freschi, cercando di migliorare ancora le capacità di acquisto e quelle gestionali , per incrementarne l’incidenza sul fatturato totale food e conseguire margini più elevati.
Per quanto riguarda i prodotti secchi dovrà essere aumentato il ruolo dei marchi propri, che consentono di eludere un confronto troppo diretto con i retailer tradizionali (Superette, Supermercati, Superstore, Ipermercati) e che costituiscono una interessante alternativa alle marche nazionali per il dettagliante e per il catering; abbiamo già verificato che sarà comunque indispensabile ricuperare nei costi risorse da investire sui prezzi dei prodotti di marca, che costituiscono ancora circa il 90 % dell’assortimento (referenze) e del giro d’affari.
3) Logistica
Dopo aver proceduto negli anni a costituire ed implementare un sistema di piattaforme food, distribuito sul territorio ed in grado di rispondere alle esigenze di tempestività e di qualità del prodotto sia per i freschi /freschissimi che per i secchi, appare oggi non più rinviabile il miglioramento della catena logistica riguardante i prodotti non food.
La riprogettazione del sistema logistico NF si baserà sulla caratteristica della domanda, sul riordino, sul flusso logistico e mirerà a raggiungere i seguenti obiettivi: maggiore tempestività nell’aggiornamento dell’offerta, maggior presenza dei prodotti a scaffale, riduzione tempi riordino/consegna al punto vendita e drastica riduzione dello stock. Punto centrale della strategia sarà la modifica del sistema di riordino in una logica push –pull sulla base della tipologia
/stagionalità del prodotto, insieme ad un diverso meccanismo di gestione dei flussi logistici, con una più accentuata centralizzazione degli ordini in logistica.
4) Information technology
Pur senza raggiungere i livelli d’investimento degli ultimi anni del decennio scorso, nei quali fu esercitato uno sforzo gigantesco, volto a dotare Metro di un sistema informativo di assoluta avanguardia, nel prossimo triennio saranno effettuati investimenti notevolmente superiori a quelli del periodo 2003/2005, per oltre 30 mio di €, allo scopo di mantenere l’Azienda nella posizione di testa rispetto alla concorrenza.
5) Vendite
Sul piano delle vendite, proseguono gli sforzi volti a ridare efficienza alla struttura operativa di magazzino, operando sia sulle strutture organizzative del punto vendita sia sugli staff di centrale in una logica di razionalizzazione e di responsabilizzazione. In tale contesto sono previsti investimenti sui punti vendita, che per sole ristrutturazioni prevedono un budget di oltre 30 mio di €.
6) Formazione
Nel quadro delle iniziative volte a creare il Cash & Carry degli anni 2010 non può mancare lo strumento di supporto alle strategie aziendali, costituito dalla formazione del personale che anche a seguito di accordi convenuti con le OO. SS, riguarda negli ultimi tempi anche tutto il personale operativo e non solo la gerarchia aziendale ed il gruppo dei professional. L’investimento formativo è volto a consolidare le oltre centomila ore di formazione erogate nel 2005 e sono già operativi o in fase di studio, anche nell’ambito della Commissione Paritetica Formazione, una serie di nuovi progetti, con focus su attività core del business e della sicurezza ambientale.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
L’Azienda investirà sull’assunzione di apprendisti, ritenendo che essi rappresentino, in relazione alle proprie esigenze organizzative, un elemento centrale dell’attività formativa. I contratti di apprendistato sostituiranno gradualmente i contratti a termine che resteranno però in rapporto alla peculiare alternanza di periodi di grande attività ad altri di minor impegno che caratterizza il nostro business.
7) Interventi organizzativi
Le Parti si danno reciprocamente atto che qualunque intervento effettuato o in progetto nel campo dell’organizzazione del lavoro all’interno dei magazzini coinvolti nella procedura di mobilità sarà portato tempestivamente a conoscenza delle rappresentanze sindacali con attivazione del confronto secondo gli accordi e le prassi in atto.
Nell’ambito di tale contesto, le Parti si danno atto che, vista la procedura di mobilità conclusa in data 27.07.2006, per l’anno seguente la firma del presente Accordo nelle unità di vendita direttamente interessate alla procedura non si utilizzeranno strumenti quali PIP e Stages.
Si potrà ricorrere al contratto a termine e/o al lavoro temporaneo/contratto di somministrazione, nel rispetto delle normative contrattuali in materia.
Nel corso dei dodici mesi di cui sopra, si procederà al monitoraggio dell’occupazione.
Al termine dei dodici mesi, salvo eventuali anticipi a livello di magazzino, si contratterà, sempre a livello di magazzino, con la partecipazione delle Strutture territoriali, la trasformazione delle ore di prestazioni strutturali di straordinario, supplementari e dovute a contratti a termine, in ore aggiuntive, da attribuire vuoi sotto forma di incrementi anche non lineari delle ore del personale a part time, previa adesione volontaria, vuoi sotto forma di nuovi ingressi, a tempo pieno o parziale.
8) Diritti di informazione
Con cadenza semestrale, nei mesi di settembre e di febbraio, l’Azienda fornirà alle RSU dei singoli magazzini, alle strutture territoriali di Filcams, Fisascat, Uiltucs per i punti vendita di loro competenza e alle Segreterie Nazionali firmatarie del presente Accordo, i dati necessari allo scopo di monitorare le ricadute degli interventi di riduzione sull’organico.
La scheda di settembre conterrà i dati relativi al primo semestre dell’anno posti a confronto del corrispondente periodo dell’anno precedente. La scheda di febbraio conterrà i dati complessivi dell’anno appena concluso posti a confronto con quelli dell’anno precedente.
Si procederà altresì al monitoraggio delle ferie arretrate e delle ore eccedenti l’orario contrattuale non rientranti nelle ore straordinarie e supplementari.
Inoltre, entro il mese di settembre, l’Azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali Nazionali copia del bilancio di esercizio annuale relativo ai magazzini oggetto della procedura di mobilità, allo scopo di permettere la verifica degli effetti esercitati sul conto economico aziendale dalle misure commerciali, operative, gestionali ed organizzative effettuate.
9) Interpretazioni\Integrazioni contrattuali
Nel corso della trattativa sulla mobilità e per il rilancio dei magazzini classici sono stati affrontati e risolti alcuni problemi interpretativi-integrativi del CIA 2004, secondo le modalità indicate nelle 8 schede allegate che costituiscono parte integrante del presente Accordo e del CIA 2004.
Con il presente Accordo le Parti si danno reciprocamente atto che si sono chiariti in via definitiva i temi aperti relativi al CIA 2004 ad eccezione del punto C della successiva scheda “Trattamento Domeniche-Festività.
Sull’evoluzione e sull’andamento dei progetti e delle realizzazioni che danno vita al Piano, l’Azienda informerà le RSU e le Strutture sindacali, sia a livello locale che a livello nazionale, quest’ultimo rappresentato dall’Organismo Bilaterale Metro.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
(Allegati n. 8 schede)
RELAZIONI SINDACALI – DIRITTI DI INFORMAZIONE
(CIA 1981)
Art. 1 Diritti sindacali
Le parti, in relazione all'art. 137 del CCNL 17.12.1979, confermano la validità dei confronti succedutisi nei precedenti anni nelle varie sedi in tema di informazioni, di politiche commerciali e di sviluppo, di cui al CIA 24.03.1978.
Le parti convengono altresì che le informazioni, salve le normali esigenze di riservatezza su specifiche materie aziendali - quali, a titolo di esempio, i problemi societari, le acquisizioni immobiliari nonché quelle iniziative che possono avere interesse per la concorrenza - siano preventive e si sviluppino ai seguenti livelli:
a) Livello nazionale: annualmente, verranno fornite le informazioni di carattere generale sui piani di investimento e di sviluppo, sulle vendite e sulle sue prospettive, sulle innovazioni tecnologiche, sull'occupazione e sulla formazione professionale.
b) Livello territoriale: periodicamente, o su richiesta verranno fornite le informazioni di rilievo e specificità territoriale e che comunque non siano state oggetto di informazioni a livello nazionale e/o che necessitino di un confronto a livello territoriale.
c) Livello dei singoli magazzini: periodicamente (bimestralmente e semestralmente) verranno fornite le informazioni che attengono a situazioni specifiche inerenti alla gestione dei magazzini interessati, con particolare riferimento all'andamento effettivo rispetto agli obiettivi commerciali del magazzino, alla organizzazione del lavoro e problematiche connesse.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
(CIA 1985)
1. Diritto d'informazione
Le parti, nel confermare quanto previsto a questo titolo nel CIA del 19.06.1981, riaffermano che una corretta gestione del diritto di informazione rappresenta lo strumento più adeguato a favorire lo sviluppo di valide relazioni sindacali.
Per quanto attiene l'informazione a livello di ogni singolo magazzino, le parti convengono di consolidare la prassi esistente che consiste nel fornire alle strutture sindacali aziendali le sottoindicate notizie:
con periodicità bimestrale
- astensioni obbligatorie
- maternità
- diritto allo studio
- malattie e infortuni
- assemblee e permessi sindacali
- straordinario
- organico risultante a libro paga suddiviso per sesso, contratti a termine, contratti part— time, per reparti
con periodicità semestrale
- fatturato consuntivo totale e suddiviso food/non food al 30 Giugno e al 31 Dicembre
- colli consuntivi 'totali e suddivisi food/non food al 30 Giugno e al 31 Dicembre
- con periodicità annuale
- fatturato annuale previsto totale è suddiviso food/non food
- colli annuali previsti totali e suddivisi food/non food di norma a cadenza annuale
- innovazioni tecnologiche e di informatica che possono comportare riflessi sulla forza lavoro.
(CIA 1988)
I Diritti di informazione
Le parti nel confermare quanto già previsto a questo titolo nel CIA del 19.06.1981 e nel CIA del 12.06.1985, concordano sulla importanza dei diritti di informazione quale strumento adeguato a favorire e sviluppare relazioni sindacali più mature e consapevoli.
Le parti convengono di consolidare la prassi già esistente e, in occasione delle periodiche riunioni previste, saranno fornite alle strutture sindacali aziendali, a livello di singolo magazzino i sottoelencati dati:
Informazioni periodiche
1. Con periodicità bimestrale
- astensioni obbligatorie
- maternità
- diritto allo studio
- malattie e infortuni
- assemblee e permessi sindacali
- straordinario
- organico articolato per reparti e suddiviso per sesso, contratti a termine, contratti part time.
2. Con periodicità semestrale (dati al 30.6 ed al 31.12)
- fatturato e colli consuntivi suddivisi per Food deperibili e non deperibili, e per Non Food vendita a libero servizi e vendita assistita
- ore di lavoro prestate suddivise in normali, supplementari e straordinarie, riferite a ciascun mese del semestre (ciò previa predisposizione di nuove procedure EDP)
- ore di lavoro straordinario articolate per livello e per numero di addetti, suddivise per ciascun mese del semestre (ciò previa predisposizione di nuove procedure EDP)
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
- organico articolato per livello di inquadramento, per full time equivalenti e suddiviso per sesso.
3. Con periodicità annuale
- tutte le informazioni previste a livello bimestrale e semestrale, sia a livello di magazzino che a livello di Gruppo.
Le informazioni verranno fornite per iscritto prima dei confronti ed includeranno anche la Metro Commerciale e la Metro IGD.
Innovazione tecnologica e informatica
Le parti concordano di attuare a livello di Magazzino incontri tra delegati del CdA e la Direzione di Magazzino con l'obiettivo di affrontare progetti significativi di innovazione tecnologica e di informatica.
Tali incontri avranno cadenza almeno semestrale e saranno, comunque, preventivi all'attuazione dei singoli progetti.
(CIA 1993)
Livelli e materie per il confronto
Le parti ribadiscono l'importanza del diritto di informazione e di consultazione sia allo scopo di supportare il confronto negoziale che al fine di ricercare il consenso dei lavoratori.
Pertanto si conviene che i livelli, materie e tempi di confronto siano i seguenti:
* Livello Nazionale (Segreterie Nazionali + Coordinamento Sindacale)
- Andamento economico Metro Italia
- Strategie generali
- Politiche commerciali
- Sviluppo e investimenti
- Processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale/Odl
- Dinamica occupazionale quantitativa/qualitativa
- Innovazione tecnologica
- Strategie e progetti formativi
- Tipologie di occupazione da legge e CCNL
- Appalti e terziarizzazione
- Andamento produttività/redditività a livello di Gruppo/magazzino
- Andamento vendite complessive e per singolo magazzino
* Livello unità produttiva e/o territoriale
- Andamenti vendite
- Mercato
- Odl: adeguamenti a specificità locali (flussi, picchi, flessi)
- Organici e loro dinamica
- Occupazione P.T. e lavoro supplementare/straordinario
- Calendario annuo (utilizzo impianti, programmazione attività (lavorativa/ferie))
- Progetti di ristrutturazione dell'unità
- Attuazione orario di lavoro (Capitolo I Odl lettera B)
- Andamento della produttività/redditività
- Programmi di formazione
- Ambiente di lavoro/Antinfortunistica
Si conferma quanto altro previsto in tema di diritti d'informazione all'omonimo capitolo del CIA 6.12.1988 e precedenti.
METODOLOGIA DEL CONFRONTO "ISTITUZIONALE"
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Livello I° II° Nazionale Marzo / Aprile Settembre / Ottobre
Segreterie Nazionali Coordinamento Sindacale Direzione Metro
Unità / Territoriale Marzo Settembre CdA/RSU
Segreterie Territoriali Direzione di Magazzino
Procedura di relazioni sindacali nei magazzini
Allo scopo di prevenire o comporre, attraverso uno sforzo comune di dialogo, i momenti di conflitto potenziale o in atto a livello di unità operativa, si conviene di strutturare le relazioni sindacali a livello di magazzino, secondo le seguenti modalità e procedure:
• di xxxxx, incontro mensile
• impegno delle parti a non assumere iniziative unilaterali senza il preventivo confronto
In caso di conflitto in atto, non dovuto all'adozione di autonome decisioni di una della parti, ove non sia possibile raggiungere a livello locale una soluzione, verranno attivate le strutture sindacali territoriali e la Direzione del Personale per un approfondimento sul tema. Salvo situazioni di forza maggiore, l'incontro tra CdA-RSU/OO. SS. Territoriali/Direzione Personale/Direzione locale dovrà avvenire entro 5 giorni dalla convocazione scritta (fax o raccomandata a mano). durante questo periodo e fino ad incontro avvenuto, resteranno sospese le iniziative unilaterali.
Ad incontro avvenuto, nel caso che non sia stato possibile raggiungere una soluzione concordata, ove le parti non ritengano di deferire il problema a livello di Segreterie Nazionali/Direzione del Personale, ciascuna parte riprenderà libertà di comportamento.
(CIA 1999)
Relazioni sindacali
Le parti riconfermano il comune interesse ad un sistema di relazioni sindacali basato sull'osservanza degli accordi stipulati ai vari livelli contrattuali e sulla correttezza dei rapporti personali ed istituzionali, nel rispetto dei rispettivi ruoli; sottolineano l'importanza internamente al punto vendita di una dialettica serena tra la struttura di Direzione e le Rappresentanze dei lavoratori con lo scopo di ricercare le soluzioni più idonee a migliorare le performance aziendali, nel rispetto dei diritti dei lavoratori.
Le parti riconfermano nella sua sostanza l'impianto previsto nel CIA 1993 per ciò che attiene alla distribuzione delle materie del confronto.
Nell'ottica del decentramento delle decisioni, allo scopo di incrementare la partecipazione dei lavoratori e per rendere sempre più reale il diritto di informazione e di consultazione dei lavoratori in particolare sulla materia dell'Odl, che permea tutta la vita operativa del punto vendita, viene costituita in ciascun magazzino una Commissione Paritetica Odl composta di tre membri scelti all'interno della RSU e di tre membri nominati dalla Direzione: si tratta di un organo consultivo che deve studiare ed approfondire le problematiche della Odl e trasmettere gli accordi realizzati in materia all'Organismo Bilaterale Metro.
L'Organismo Bilaterale è composto per la parte sindacale da 15 componenti (RSU e Strutture territoriali) oltre ai Segretari Nazionali e per la parte aziendale di 9 componenti (AM/SM/CUP) oltre alla DRU e costituisce l'organo tecnico dell'informazione strutturata che prevede due incontri annuali, uno in primavera a carattere prevalentemente informativo ed uno autunnale in cui potranno essere esaminate e validate proposte su tematiche di Odl, formazione, ecc .
(Lettera Azienda 25.01.1999)
Precisazioni a margine dell'Accordo per il rinnovo del CIA 1999.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Facciamo seguito alle intese intercorse in sede di firma del CIA 1999 il 22 u.s., per confermarVi quanto segue: (…)
7) Precisiamo che gli accordi di cui alla sestultima riga di pag. 6 (Relazioni sindacali) sono quelli tra RSU e Direzione di magazzino.
8) Vi diamo atto che dell'Organismo Bilaterale di cui a pag. 6 (Relazioni sindacali) fanno parte i membri della Commissione Produttività.
(…)
(CIA 2004)
III Diritti sindacali e bilateralità
L’Azienda si impegna a trasmettere alle OO. SS. ed alle RSA/RSU con cadenza trimestrale i dati aggregati relativi alle ore lavorate / assenze in ciascun magazzino e alle varie tipologie contrattuali praticate (lavoratori FT/PT, lavoratori somministrati/apprendisti/contratti di inserimento/altri). Sulla base dei dati trasmessi, le parti a livello locale si incontreranno con cadenza annuale, per valutare gli assetti occupazionali, anche in vista di una possibile stabilizzazione.
Verranno inoltre fornite le informazioni previste dalla legge 125/1991 in tema di pari opportunità.
(omissis…vedi in MERCATO DEL LAVORO – CONTRATTI DI INSERIMENTO)
Allo scopo di migliorare le relazioni sindacali a livello di punto vendita, si definisce che, con cadenza trimestrale, vengano fornite dagli SM e CUP alle OO. SS. territoriali e alle RSA/RSU informazioni aggregate sugli andamenti commerciali (comprese le differenze inventariali), sull’impiego delle varie tipologie contrattuali di lavoratori, sui dati di assenze, sulle prestazioni straordinarie e supplementari, secondo un format unico per tutte le unità del Gruppo (vedi allegato). Sulla scorta di tali informazioni le parti si incontreranno a livello territoriale con la presenza di RSA/RSU al fine di realizzare il confronto sulle informazioni ricevute.
Viene costituita una Commissione Paritetica Pari Opportunità, composta di tre membri di parte sindacale e di tre per la parte aziendale, con il compito di proporre iniziative e soluzioni idonee a ridurre la disparità tra i sessi all’interno dell’azienda; prioritaria sarà l’elaborazione di un codice di
condotta per la tutela della dignità personale, con riferimento alle molestie a carattere e contenuto sessuale.
Sarà inoltre formata una Commissione Paritetica Formazione, anch’essa composta di tre membri per parte, con il compito di contribuire alla definizione degli indirizzi formativi e dei contenuti della formazione, raccogliendo le proposte provenienti dai magazzini in merito ad esigenze formative del personale operativo ( in particolare per quanto riguarda le dodici ore di formazione annuale di cui al cap. V “Odl” riguardanti il personale a tempo indeterminato) e presentando alle parti contraenti eventuali iniziative formative di qualificazione e riqualificazione, per le quali Metro potrà avvalersi dei fondi europei e nazionali per la formazione; essa avrà inoltre la funzione di validare i progetti formativi, e per quelli finanziati in particolare, di formalizzarne l’approvazione e l’inoltro agli Enti di controllo; curerà inoltre l’informazione in merito ai progetti a livello di unità produttiva.
Saranno fornite alle RSA/RSU informazioni sulla presenza del personale “stagista” e copia della convenzione stipulata con l’Ente proponente.
Nel caso di interventi organizzativi riguardanti i punti vendita, l’Azienda fornirà preventivamente alle RSU e alle OO. SS. territoriali informazioni relative al progetto. (omissis…vedi in TERZIARIZZAZIONE)
Restano confermati composizione e compiti della Commissione Paritetica Produttività, già operante a seguito dei CIA 1993 e 1999 che viene allargata per i primi due anni alle Segreterie Nazionali; i dati e le informazioni oggetto del confronto sui meccanismi di produttività di norma dovranno pervenire alla parte sindacale almeno un mese prima della data dell’incontro, per consentire, su richiesta sindacale, l’approfondimento dei dati forniti dall’Azienda.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
L’Organismo Bilaterale è composto per la parte sindacale da 18 componenti (RSU e Strutture territoriali) oltre ai Segretari Nazionali, più i membri della Commissione Produttività e per la parte aziendale di 9 componenti (AM/SM/CUP) oltre alla DRU; esso costituisce l’organo tecnico dell’informazione strutturata che prevede due incontri annuali, uno in primavera a carattere prevalentemente informativo ed uno autunnale in cui potranno anche essere esaminate e validate proposte su tematiche di Odl, ecc. In occasione dell’incontro autunnale l’Azienda fornirà alle OO. SS. copia dei bilanci delle Società preposte alla gestione operativa dei magazzini.
I tempi necessari al funzionamento delle Commissioni e dell’Organismo Bilaterale rientrano nel monte ore sindacale dei magazzini, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda; restano invece a carico della Società le spese di viaggio e soggiorno nell’ambito di quanto previsto dalla vigente normativa trasferte (procedura n. 27).
Nei magazzini, nello spazio messo a disposizione delle RSA/RSU per la loro attività, sarà collocato un computer da tavolo, collegato ad una stampante ed abilitazione alla posta elettronica, oltre ad una linea telefonica abilitata alle chiamate vocali esterne.
CLASSIFICAZIONE – INQUADRAMENTO – INDENNITA’
(Accordo 21.02.1973)
Addì 21.02.1973, tra la Direzione della SpA Metro self service all'ingrosso e le RSA, è stato raggiunto il presente Accordo aziendale con decorrenza dal 1.03.1973.
Il personale del ricevimento merci, reparti di vendita, nastri, decorazione e centralino, attualmente inquadrato nelle categorie Dl, D2 e C4, viene passato alla categoria C3, parametro 116, ferme restando l'attuale retribuzione complessiva e le mansioni svolte nella categoria di provenienza.
Il personale addetto alle pulizie ed al servizio di ristorante passerà alla categoria D2, parametro 112, fermo restando le attuali mansioni.
(Accordo 4.02.1974)
L'anno 1974 il giorno 4 del mese di febbraio, tra la Direzione della Metro SpA, rappresentata dai Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxx, e la RSA unitaria della stessa e le OO. SS. che di seguito si sottoscrivono, è stato raggiunto il seguente Accordo:
Classifica e livelli
Per le qualifiche eventualmente non contenute nel prospetto che segue, valgono le indicazioni del CCNL 21.11.1973.
2° livello
Capo reparto vendita Capo reparto cucina
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Responsabile ufficio personale Contabile di concetto
3° livello
Assistente capo reparto 1° Operatore IBM
1° Addetto manutenzione Acquisitore
Addetto cassa centrale 2° cuoco
4° livello Operatore IBM Cassiera
Addetto manutenzione Decoratore
Contabile d'ordine Addetto ufficio paghe
Commesso e rifornitori di banco (con più di 18 mesi di anzianità) 5° livello con passaggio in 4°
Commesso e rifornitore di banco (fino a 18 mesi di anzianità) Addetti ai nastri "
Addetto ritiro carrelli "
Addetto ricevimento merci "
Xxxxxxx ingresso clienti "
Preparatori di cartelli aiuto decoratore (fino a 18 mesi di anzianità) Addetti controllo fatture e variazioni "
Cassiere mensa "
Addetto montaggio mobili "
Addetti controllo finale "
5° livello fisso Perforatrici meccanografiche Centralinisti
Archivisti Addette mensa
6° livello Fattorino
7° livello Addetto pulizie
N.B. Per quanto riguarda le mansioni comprese nel 4° livello e nel 5° livello con passaggio al 4°, esse sono intercambiabili, con richiamo anche all'art. 68 del CCNL. del 21.11.1973 e, ai fini del passaggio al livello superiore, vale l’anzianità maturata in Azienda nell'ambito delle rispettive qualifiche.
(CIA 1978)
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
(omissis… vedi in ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO)
Le qualifiche del personale del CED, per il quale sono in corso di applicazione miglioramenti tecnologici, risultano così costituite:
1 Capo Centro
3 Primi Operatori
6 Operatori/Kimballisti/Perforatrici.
Su richiesta delle OO. SS. si conviene che al personale, il quale abbia compiuto il 18° mese di anzianità aziendale in qualità di operatore di macchine perforatrici e/o verificatrici ed un periodo di
3 mesi in mansioni promiscue di operatore meccanografico e Kimballista, verrà attribuito il 4° livello, con assorbimento di eventuali superminimi individuali. Resta inteso che i dipendenti inquadrati al 4° livello (operatori/kimballisti/perforatrici) svolgeranno promiscuamente le mansioni relative alle stesse figure professionali. (omissis… vedi in ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO)
Il personale addetto al centralino telefonico e all'archivio verrà classificato al 4° livello dopo 18 mesi di anzianità aziendale nell'effettivo esercizio delle stesse mansioni, con assorbimento degli eventuali superminimi individuali, ferma restando la sua disponibilità ad essere impiegato anche in mansioni classificate nel 4° livello.
Gli "addetti alla Tavola Calda" dei magazzini della Metro Inco e Metro Latina verranno classificati al 5° livello, ferme restando le loro attuali mansioni, con decorrenza 1.05.1978.
(omissis…vedi in SALARIO) CED - Lavoro notturno
Al personale dei CED viene riconosciuto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, in caso di lavoro notturno, il seguente trattamento economico:
per un intero turno di lavoro (dalle ore 22.00 alle ore 6.00): L. 2.000 lorde, per ogni effettiva giornata di lavoro nel suddetto turno;
L. 250, lorde per ogni ora in caso di prestazioni parzialmente cadenti tra le ore 22.00 e le ore 6.00. Eventuali trattamenti precedentemente erogati dall'Azienda a titolo di "indennità lavoro notturno" saranno assorbiti.
(Verbale di incontro 15.05.1978: chiarimenti al CIA 1978)
2. Perforatrici/Kimballiste
Coloro i quali hanno compiuto alla data del 1.05.1978 diciotto mesi di anzianità in azienda nella mansione conseguiranno il 4° livello dopo tre mesi di effettivo addestramento nelle mansioni promiscue di operatore meccanografico/kimballista/perforatrice e riceveranno alla scadenza di detto periodo la differenza retributiva tra il 5° e il 4° livello in un'unica soluzione, ciò limitatamente ai tre mesi di addestramento.
Resta inoltre inteso che per le perforatrici e kimballiste con anzianità inferiore ai diciotto mesi alla data del 1.05.1978 i tre mesi di effettivo addestramento saranno effettuati entro i diciotto mesi di anzianità.
(CIA 1981)
f) Inquadramento
Le parti convengono che agli addetti alla tavola calda, che abbiano compiuto il 18° mese di anzianità aziendale, verrà attribuito il 4° livello, con assorbimento di eventuali superminimi individuali.
Resta inteso che gli addetti di cui sopra inquadrati al 4° livello svolgeranno promiscuamente tutte le mansioni inerenti al funzionamento della tavola calda.
Le parti convengono inoltre che al personale addetto alla manutenzione, che abbia compiuto il 18° mese di anzianità aziendale, verrà attribuito il 3° livello, con assorbimento di eventuali superminimi individuali.
Le parti si danno atto che gli acquisitori di clientela sono inquadrati al 3° livello.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Le parti convengono altresì che gli addetti alla mansione aziendalmente denominata "decorazione" siano inquadrati al 3° livello dopo 18 mesi di anzianità aziendale nella mansione, con assorbimento di eventuali superminimi individuali.
Anche in relazione ai nuovi inquadramenti di cui sopra si richiamano tutte le intese precedenti in materia di passaggi livello e di qualifica di natura collettiva, ribadendo che essi non modificano i contenuti delle mansioni in atto così come previsto dall'art. 70 del CCNL 17.12.1979. (…)
Art. 8 – Retribuzione
(omissis…vedi in SALARIO)
f) CED lavoro notturno
L'indennità di lavoro notturno riconosciuta al personale dei centri elaborazione dati, viene elevata, con decorrenza 1.05.l981, a L. 4.000 per ogni giornata effettiva di lavoro prestata nel turno di notte (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) pari a L. 500 per ogni ora in caso di prestazioni non straordinarie parzialmente cadenti tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Chiarimento a verbale
L'Azienda dichiara la propria disponibilità ad esaminare in sede locale eventuali richieste tendenti a limitare il numero delle ore di lavoro notturno, compatibilmente con le necessità di servizio.
g) Indennità transitoria celle frigorifere macelleria
In relazione a quanto previsto nell'art. 4 "Ambiente e salute" viene riconosciuta, con decorrenza 1.05.1981 in xxx xxxxxxxxxxx, xx personale occupato nei reparti macelleria, il quale per lo svolgimento delle proprie mansioni utilizza le celle frigorifere a zero gradi o a temperature inferiori, una indennità di L. 2.000 per ogni giornata di lavoro prestato.
(CIA 1985)
f. Inquadramento
1. Il personale che ricopre la posizione di Assistente Capo Reparto, inquadrato al 3° livello, nell'ambito delle aree Ricevimento Merci - Conserve - Alimentari - Dolciumi - Specialità - Bevande Detersivi - Carni - Ortofrutta - Tavola Calda -Tessili - Confezioni - Piccoli Mobili - Giocattoli/Camping -Radio TV – Elettrodomestici - Autoaccessori - Casalinghi - Calzature - Gioielleria - Cine/Foto/Ottica - Sport e che abbia compiuto 3 anni di anzianità aziendale nella mansione verrà classificato a decorrere dal 1.06.1985, nel 2° livello con assorbimento, fino a concorrenza di eventuali assegni "ad personam" e/o di compensi forfettari per eventuale lavoro straordinario. Verranno comunque garantite almeno L. 30.000, mensili lorde. Restano immutate peraltro le attuali distinzioni di ruolo tra Capi Reparto e Assistenti Capi Reparto.
2. Le parti convengono che i responsabili della Manutenzione siano inquadrati al 2° livello a decorrere dal 1.06.1985 con assorbimento di eventuali superminimi individuali.
3. Con la stessa decorrenza le impiegate/i addette/i all'ufficio Ricevimento merci, all'Ufficio Controllo Fatture Preliminare e all'Ufficio del Disponente, che abbiano compiuto 3 anni di anzianità aziendale nella mansione, saranno inquadrate al 4° livello Super con la paga base del 4° Livello maggiorata di L 20.000.
4. Con la stessa decorrenza il 1° Controllore Finale di ogni turno con 3 anni di anzianità aziendale nella mansione, sarà inquadrato al 3° livello.
(…)
8. Retribuzione
(omissis…vedi in SALARIO)
g) Indennità celle frigorifere macelleria
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
L'indennità, riconosciuta al personale dei reparti macelleria che utilizza le celle frigorifere a zero gradi o a temperature inferiori, è elevata a L. 2.750 lorde per ogni giornata di lavoro prestato a decorrere dal 1.06.1985.
Indennità lavoro cassa promiscuo
Le parti convengono che venga riconosciuta a decorrere dal 1.06.l985 una "Indennità lavoro cassa promiscuo" mensile di L 20.000 lorde per 12 mensilità/anno al personale dei reparti Cine-Foto- Ottica, e Gioielleria, inquadrato al 4° livello dopo i primi 18 mesi si servizio, nonché al personale addetto alle Casse, in relazione all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita comprendenti anche le funzioni di incasso e di rifornimento dei banchi.
L'indennità lavoro cassa promiscuo verrà corrisposta ai lavoratori così come individuati al comma precedente, con esclusione del personale che svolge mansioni di cassa in via saltuaria o ausiliaria. La predetta indennità sarà corrisposta anche ai lavoratori con contratto a part time, inquadrati al 4° livello, che svolgono le mansioni di cui al 1° comma, in proporzione al relativo orario individuale.
Quadri
In aderenza a quanto stabilito dalla recente legge sui quadri le parti convengono di incontrarsi per avviare l'esame dell'argomento in oggetto entro il 30.09.1985.
(CIA 1988)
VII Professionalità
(omissis…vedi in FORMAZIONE PROFESSIONALE)
Inquadramento
In relazione alla verifica della classificazione di determinate figure professionali si conviene quanto segue:
Lavoratori attualmente inquadrati nel 4° livello (dopo i primi 18 mesi di servizio) dei reparti cine- foto-ottica e gioielleria, nonché personale addetto alle casse, in relazione all'insieme delle
operazioni ausiliarie alla vendita comprendenti anche le funzioni di incasso e di rifornimento dei banchi: inquadramento al livello 4° S. Tale passaggio comporterà l'assorbimento ad ogni effetto della ex indennità "lavoro cassa promiscuo" di L. 20.000.
Venditori, sistemisti e tecnici computer del settore Computer-Shop. La figura professionale viene inquadrata al 2° livello del vigente CCNL purché i lavoratori abbiano maturato le necessarie conoscenze ed esperienze tecnico-professionali e comunque non oltre 24 mesi di anzianità nelle mansione.
Lavoratori addetti al Controllo Fatture Preliminare: inquadramento al 3° livello del vigente CCNL dopo 18 mesi di anzianità nella mansione.
Lavoratori addetti all'Archivio con tenuta di registri obbligatori di carico e scarico: inquadramento al livello 4° S dopo 12 mesi di anzianità nella mansione.
Acquisitori: inquadramento al livello 3° S con aumento di lire 20.000 sul minimo contrattuale del 3° livello del vigente CCNL. Nell'ambito della generale evoluzione qualitativa e quantitativa dell'Azienda la funzione "Acquisizione" verrà incrementata di nuovi contenuti operativi e professionali. L'inquadramento della funzione verrà pertanto riesaminato una volta realizzato tale sviluppo. (…)
VIII Quadri
L'Azienda fornirà informazioni relative al numero dei Quadri ed alle posizioni per le quali, in applicazione a quanto previsto dal vigente CCNL, tale qualifica è stata riconosciuta.
(Verbale di riunione 22.05.1991)
(omissis… vedi in POLITICHE GENERALI)
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
4) per quanto attiene la piena applicazione del CIA 1988 si conviene che: (…)
4f) in relazione alla figura professionale dell’acquisitore, in ottemperanza con quanto previsto dal vigente CIA, le parti entro il 30.04.1992, si incontreranno per definire soluzioni in merito. A tale riguardo si procederà anche ad una precisazione di responsabilità – attività in coerenza con l’attività formativa programmata. (omissis.. vedi in DIRITTI –TRASFERTE)
Analogamente, in tale ambito, si individueranno soluzioni per i dipendenti in trasferta, che nei limiti del CIA, meglio rispondano alle problematiche presenti;
(Accordo 5.11.1992)
Presso la ConfCommercio si sono incontrati la Direzione Metro nelle persone dei Sigg. Dr. Truglia, Dr. X. Xxxxxxx e le Segreterie Nazionali della Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil rappresentate dai Sigg. X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx nonché la Commissione del Coordinamento Nazionale Metro per esaminare alcune questioni aperte: (…)
5) Acquisitori
Le parti concordano sull’opportunità di completare l’analisi per verificare il corretto inquadramento entro il 30.03.1993. per il futuro particolare attenzione sarà dedicata all’impiego in occasione di nuove aperture o riacquisizioni in vecchi magazzini, contemperando l’esigenza di presidio nei magazzini di appartenenza e la necessità di operare con professionalità adeguata ai diversi progetti di acquisizione.
(Lettera Azienda 30.07.1993)
Alle Segreterie Nazionali Filcams – Cgil
Fisascat – Cisl Uiltucs – Uil
Indennità di cella
Si precisa che l’indennità di cella frigorifera (temperatura -20c) viene erogata al personale della macelleria o del reparto carni a servizio che sia abitualmente disponibile ed impiegato nelle celle frigorifere. Il personale della pescheria percepisce invece una indennità di disagio d’importo pari alla indennità di cella.
(Lettera Azienda 30.07.1993)
Alle Segreterie Nazionali Filcams – Cgil
Fisascat – Cisl Uiltucs – Uil
Organizzazione reparto pescheria
La attuale struttura organizzativa del reparto pescheria presenta in chiave di contenuti tecnico- professionali richiesti ai lavoratori addettivi una sostanziale equivalenza con quelli richiesti ai lavoratori addetti ai reparti freschi/carni e ortofrutta.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Pertanto la classificazione del personale del suddetto reparto seguirà la stessa logica di inquadramento.
(CIA 1999)
Collazione Inquadramento
A decorrere dal 1.01.1999 il livello di inquadramento degli addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita comprese le mansioni di incasso, trascorsi i 18 mesi previsti dal CCNL nel quinto livello, sarà il quarto per tutti i magazzini Classici e Junior: le 20.000 lire lorde mensili costituenti il beneficio economico del livello salariale Super per chi ne è in possesso, saranno conglobate nella voce "superminimo non assorbibile".
A decorrere dal 1.01.1999 il livello di inquadramento dei promotori commerciali (ex acquisitori di clientela) viene stabilito nel terzo livello CCNL in tutti i magazzini: ai lavoratori già in possesso del livello retributivo Super di cui ai CIA 12.06.1985 – 6.12.1988, le 20.000 lire lorde mensili costituenti il beneficio economico del livello stesso saranno conglobate nel superminimo non assorbibile.
Il livello di inquadramento dello Specialista/Primo addetto è il terzo livello in tutti i magazzini.
Trattamenti normativi dei magazzini Junior
2) Il trattamento normativo relativo alla c.d. indennità cella entra in vigore all'atto dell'assunzione, per chi opera nelle celle a temperature tra meno 15 e meno 20 gradi centigradi. (omissis…vedi in DIRITTI E TUTELE: LIBRETTO SANITARIO e MATERNITA’)
(Lettera Azienda 25.01.1999)
Precisazioni a margine dell'Accordo per il rinnovo del CIA 1999.
Facciamo seguito alle intese intercorse in sede di firma del CIA 1999 il 22 u.s., per confermarVi quanto segue: (…)
11) A pag. 19 (Collazione) il trattamento normativo dei magazzini Xxxxxx si intende esteso al magazzino di Brescia.
Cordiali saluti.
(CIA 2004)
IV Tutele e diritti
Gli istituti normativi di miglior favore oggi esistenti nei magazzini Classici (ind. cella/tessera sanitaria /CRAL/malattia/ricovero ospedaliero/infortunio/astensione facoltativa post partum/trasferte) saranno integralmente applicati nei magazzini Junior esistenti, entro il 01.01.2005; per il magazzino di Pozzuoli la decorrenza sarà dal 01.01.2006, mentre per tutti gli altri magazzini decorrerà dopo il secondo anno pieno di esercizio. (omissis…vedi in DIRITTI E TUTELE – CRAL)
Per quanto si riferisce ai magazzini ECO – Smaller Cash and Carry SpA, a decorrere dal 01.01.2006 sarà applicata una parte degli istituti normativi di miglior favore (infortunio/ind. cella/tessera sanitaria/Cral) e dal 01.07.2006 un’altra parte (malattia/ricovero ospedaliero/astensione facoltativa post partum/trasferte).
(Interpretazioni – Integrazioni contrattuali 27.07.2006)
Indennità cella
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Il CIA del 1981 prevede che l’indennità venga erogata “a giornata”. La voce è stata interpretata in modo estensivo intendendo per “giornata” le 4 ore di un pt. La voce sarà prevista anche per i contratti a termine abitualmente impiegati nei reparti interessati.
AZIONI POSITIVE – PARI OPPORTUNITA’
(CIA 1988)
III Parità e pari opportunità uomo/donna
Nel pieno rispetto del divieto di ogni forma di discriminazione uomo/donna e nel confermare la piena parità nell'opportunità di progressione di carriera, l'Azienda continuerà ad operare tenendo conto, nella sua politica di assunzione , di collocamento all'interno della propria organizzazione e di sviluppo professionale, del principio di pari opportunità.
I corsi di formazione di cui al punto VII "Professionalità" terranno conto di quanto sopra.
Nel corso degli incontri annuali previsti al punto I "Diritti di Informazione" verranno fornite informazioni sulla suddivisione dei dipendenti in uomini e donne, articolati per livello di inquadramento.
Momenti di verifica a livello territoriale verranno attuati tra delegati del CdA e la Direzione di Magazzino.
(CIA 1993)
X Pari opportunità e azioni positive
Con riferimento a quanto già citato nel capitolo Formazione e Qualità la Direzione conferma la volontà di erogare una formazione diffusa, non elitaria e non discriminatoria. Nel corso della vigenza contrattuale verranno attuati e completati corsi di formazione riservati al personale femminile per promuovere l'accrescimento della professionalità per un prevedibile sviluppo verso posizioni di capo Area, Capo Servizio.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
La pianificazione e l'organizzazione dei corsi saranno portati a conoscenza delle OO. SS. nazionali: i programmi verranno illustrati a livello territoriale/unità di vendita ai CdA/RSU e alle OO. SS.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
(CIA 1988)
VII Professionalità Formazione professionale
L'Azienda si propone uno sviluppo qualitativo della sua posizione di mercato potenziando correttamente la sua attività commerciale e di servizio. In coerenza a ciò le parti concordano nel riconoscere come fondamentale la formazione per la crescita professionale dei lavoratori.
L'obiettivo della formazione è:
- il miglioramento della prestazione professionale nelle funzioni;
- formare livelli di professionalità adeguati alle posizioni che progrediranno qualitativamente;
- realizzare premesse per uno sviluppo di carriera interna.
In coerenza a ciò si potranno verificare evoluzioni di. inquadramento dei lavoratori interessati, di cui verrà richiesta la collocazione nelle nuove posizioni.
Ciò premesso le parti convengono sulla necessità che il programma pluriennale predisposto dall'Azienda si ispiri fra l'altro anche ai seguenti criteri e indicazioni:
- che coinvolga la generalità dei lavoratori della rete
- che i programmi di formazione siano basati su contenuti interdisciplinari quali ad esempio:
- finalità e funzionamento del sistema distributivo e organizzativo Metro
- tecniche di comunicazione sociale
- tecniche di vendita marketing e merchandising, gestione e rotazione stock etc.
- sistema contabile e amministrativo
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
- la salute e la sicurezza
- conoscenza delle caratteristiche merceologiche e/o tecnologiche dei prodotti.
- che i corsi siano mirati alle aree di attività di vendita, di gestione e/o coordinamento di risorse e della area dell'organizzazione; a tali corsi possono richiedere di partecipare anche lavoratori di reparti non direttamente interessati.
- che indichi un programma operativo di realizzazione per le varie aree e magazzini e relativi tempi indicativi.
- che possibilmente prefiguri eventuali nuove figure professionali
Tale programma di formazione verrà presentato alle OO. SS. Nazionali nell'ambito degli incontri annuali e sarà oggetto di confronto tra le parti. Per la realizzazione dei corsi, di formazione, e per la valutazione finale l'Azienda potrà avvalersi dell'apporto di Enti esterni.
La pratica realizzazione a livello di Magazzino verrà presentata ai CdA interessati.
(CIA 1993)
III Formazione
1) Premesso che nell'ambito del primo incontro informativo a livello nazionale verrà costituita una Commissione ad hoc che opererà per individuare le eventuali esigenze di formazione, l'Azienda conferma che i contenuti e le modalità dei piani di formazione, definiti utilizzando tutte le opportunità offerte dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, verranno preventivamente portati a conoscenza delle OO. SS.: a livello locale i programmi di formazione che interessano il territorio e l'unità di vendita verranno illustrati e verificati dai sindacati territoriali e dai CdA/RSU
2) L'Azienda conferma che l'attività di formazione si propone di accrescere l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei lavoratori in un quadro di partecipazione e di coinvolgimento.
3) L'attività di formazione si sviluppa lungo quattro direttrici fondamentali:
- la formazione manageriale tesa allo sviluppo delle capacità organizzative, commerciali, economiche e gestionali;
- la formazione specialistica che mira ad aggiornare le competenze specifiche dell'area professionale, rivolta ai lavoratori di tutti i livelli;
- la formazione di base indirizzata ai nuovi assunti per fornire conoscenze del settore del commercio, sull'Azienda, sull'organizzazione, sul servizio, sul merchandising, sui contratti e sul ruolo del sindacato, sull'antinfortunistica ecc;
- qualità, presente in tutta l'attività formativa, con priorità ai lavoratori a diretto contatto con il cliente e allo sviluppo del miglioramento continuo quale modo di operare dell'Azienda.
4) I Gruppi di Miglioramento sono un elemento nella strategia aziendale che costituisce uno strumento per concretizzare nella realtà di ogni giorno il processo di miglioramento continuo della qualità.
I Gruppi di Miglioramento della Qualità devono operare con continuità: obiettivo della Azienda è di avere costantemente due Gruppi di Miglioramento funzionanti in ogni unità operativa. Gli elementi distintivi e caratteristici dei Gruppi di Miglioramento sono:
a) vengono costituiti per affrontare tematiche concrete/specifiche e circoscritte nelle materie, e con tempi di durata in funzione limitati alla definizione di una proposta di soluzione;
b) hanno una funzione esclusivamente consultiva/propositiva, non sono cioè abilitati a decidere autonomamente cambiamenti organizzativi e procedurali;
c) per la loro composizione, che deve essere basata sulle competenze rispetto ai problemi, il CdA/RSU può proporre almeno un componente. Vi partecipano con pari dignità collaboratori con diverso livello;
d) svolgono la loro attività in orario di lavoro;
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
e) le proposte di soluzioni del problema al centro dell'attenzione sono sottoposte al vaglio della struttura aziendale e presentate al CdA/RSU
(CIA 1999)
Formazione
In una realtà come quella dei servizi, caratterizzata da un livello di cambiamento continuo e dinamico, la formazione si pone come uno degli elementi fondamentali per assicurare la rispondenza della nostra organizzazione alle sfide del mercato.
Il piano formativo aziendale dei prossimi anni sarà oggetto di confronto con le OO. SS. nell'ambito dei diritti di informazione ed è centrato sulla "professione Metro" e mira a valorizzare il patrimonio aziendale di competenze, cioè in concreto che cosa si fa e come lo si fa: esso prevede programmi per neoassunti e risorse in sviluppo per facilitare l'inserimento nell'organizzazione aziendale e preparare le risorse che sostengano lo sviluppo della rete di vendita.
La formazione specialistica e manageriale di mestiere fornisce ad ogni responsabile gli strumenti operativi necessari per realizzare al meglio il suo ruolo, ma è anche previsto uno sforzo particolare per migliorare i rapporti interfunzionali allo scopo di conseguire performance aziendali più brillanti (Progetto "Fila").
Verrà realizzata anche un'iniziativa formativa per diffondere la conoscenza e l'uso degli strumenti tecnologici di cui l'Azienda sta dotandosi, sia per quanto riguarda i nuovi progetti che per quanto si riferisce ai mezzi più continuativi e di base.
Nel corso della vigenza contrattuale verrà completata in tutti i magazzini la formazione congiunta tra Xxxxxx di magazzino e componenti RSU, nata con l'obiettivo di creare un linguaggio comune: è stata apprezzata dai partecipanti e giudicata utile dalle parti.
Nell'ambito dell'Organismo Bilaterale Metro si raccoglieranno le proposte provenienti dai magazzini in merito ad esigenze formative del personale operativo e si presenteranno alle parti contraenti eventuali iniziative format di qualificazione e riqualificazione, per le quali Metro potrà avvalersi dei fondi Europei e Nazionali per la formazione.
(CIA 2004)
V Organizzazione del lavoro
(omissis…vedi in ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO)
Formazione teorica nei magazzini
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Le parti condividono l’esigenza di un costante aggiornamento del bagaglio professionale di ciascun lavoratore con contratto a tempo indeterminato (compresi contratti d’inserimento e d’apprendistato) FT o PT impegnato nella vendita nei magazzini Classici e Junior, con particolare riguardo alla conoscenza merceologica dei prodotti, delle procedure operative concernenti la corretta modalità di movimentazione delle merci sia manuale che meccanica, alla più efficace esposizione dei prodotti (space allocation), alla puntuale osservanza delle procedure di fatturazione e d’incasso anche nell’ottica della riduzione della differenze inventariali; sulle base degli orientamenti ed indicazioni della Commissione Paritetica Formazione, devono essere realizzati, per ciascun anno di vigenza contrattuale, interventi formativi destinati al personale operativo, nella misura di almeno 12 ore annue pro capite.
MERCATO DEL LAVORO
(CIA 1978)
Occupazione
Il mantenimento ed il possibile sviluppo dei livelli di occupazione, in un quadro di compatibilità economica ed organizzativa aziendale, con particolare riferimento al lavoro femminile e giovanile, costituiscono obiettivo prioritario comune alle parti che nel presente Contratto viene ribadito e riconfermato.
I problemi riguardanti i livelli occupazionali ed il conseguente impiego della forza lavoro nelle sue articolazioni (maschile/femminile; fissa/part-time/contratti a termine), nonché l'esigenza di pervenire ad una più equa ripartizione dei carichi e ritmi di lavoro, ed in questo contesto la verifica di eventuali problemi di carenze o di eccedenze e per queste ultime la individuazione delle idonee soluzioni, quali la mancata sostituzione del turn over e la mobilità, saranno oggetto di confronto con le OO. SS. ed i CdA in ogni unità aziendale, in correlazione con il confronto sull'organizzazione del lavoro. L'andamento dei livelli complessivi di occupazione nelle sue articolazioni (m/f; fissa; part; contratto a termine) sarà oggetto di verifica periodica tra le parti a livello nazionale nell'ambito della verifica dell'attuazione delle altre parti del presente Accordo. (vedi in altri capitoli)
Occupazione giovanile
L'Azienda in relazione alle proprie necessità di personale, si impegna a valutare in concreto ed a verificare con le OO. SS. la possibilità di attingere dalle liste speciali previste dalla legge n. 285 sulla occupazione giovanile.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
(CIA 1981)
Art. 3 Organizzazione del lavoro
(omissis…vedi in ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO)
a) Organici
Confronti sugli organici di magazzino, su proposta di una delle parti, saranno realizzati tra l'Azienda e le strutture sindacali competenti, tenendo conto dell'andamento commerciale del magazzino stesso rispetto a parametri oggettivi di riferimento utilizzabili in concorso tra loro come orientamento per valutare l'adeguatezza degli organici quali:
- struttura fisica del magazzino
- tipologia del magazzino
- tecnologia impiegata
- servizio alla clientela
- organizzazione del lavoro in atto
- consistenza e distribuzione delle presenze effettive dei lavoratori
- volume delle merci vendute e loro modalità di movimentazione.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che i parametri di cui sopra verranno comunicati alle strutture sindacali competenti con la frequenza richiamata al punto e) dei diritti d'informazione e consolidata dalla prassi in atto. Confermano altresì che gli stessi verranno utilizzati ai fini di un confronto costruttivo. Le OO. SS. dichiarano la propria consapevolezza sulla riservatezza dei dati forniti dall'Azienda e pertanto ne eviteranno la divulgazione.
(CIA 1988)
II Mercato del lavoro
Si conferma il pieno rispetto delle leggi che regolano le assunzioni ed in particolare modo di quanto previsto dalla legge 863/84 in merito alle assunzioni numeriche e nominative.
Si conferma che nelle selezioni relative alle assunzioni nominative i criteri di selezione adottati dall'Azienda sono in linea di principio i seguenti:
- professionalità
- esperienza
- attitudine
Ulteriori criteri di selezione previsti nella eventualità di convenzioni stipulate con le OO. SS, per le situazioni per le quali tali convenzioni sono prescritte, verranno precisati da parte dell'Azienda, di volta in volta, all'interno di dette convenzioni.
Per le assunzioni relative ad aperture di nuovi Magazzini di vendita, le parti concordano di stipulare, a livello territoriale, convenzioni preventive che, compatibilmente con le normative vigenti e con le esigenze organizzative dell'Azienda, terranno in considerazione la realtà del mercato del lavoro locale e che interesseranno giovani, donne, part time nelle diverse tipologie, full time, categorie protette, lavoratori in cassa integrazione, contratti a termine.
(CIA 1993)
II Mercato e politiche del lavoro
In linea di massima l'Azienda privilegerà l'assunzione di personale che gode di facilitazioni contributive (Cfl, personale proveniente da liste di mobilità, ecc.) e utilizzerà tutti gli strumenti previsti dalle nuove normative sul mercato del lavoro, con l'intento di una parte di aiutare le fasce occupazionali meno privilegiate e dall'altra di ridurre i propri costi gestionali.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
MERCATO DEL LAVORO: CONTRATTI A TERMINE
(CIA 1978)
Organizzazione del lavoro
(omissis…vedi in ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO)
Nell'ambito della legge n. 18 del 3.02.1978 le OO. SS. riconoscono l'esigenza dell'Azienda di assumere personale a termine per sostituzione ferie e per far fronte alle punte stagionali di lavoro, con particolare riguardo alla campagna natalizia.
(CIA 1981)
Art. 3 Organizzazione del lavoro
(omissis…vedi in ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO)
e) Contratto a termine
Le parti confermano la validità delle intese intercorse in tema di assunzioni con contratto a tempo determinato per sostituzioni e per fronteggiare le punte stagionali di lavoro estive, connesse alla chiusura per ferie delle ditte fornitrici, e prenatalizie di cui al CIA 24.03.1978, nell'ambito delle legge 3.02.1978 n. 18 prorogata con legge 26.11.1979 n. 598.
(CIA 2004)
IV Tutele e diritti
(…)
Sarà inoltre riconosciuto un diritto di priorità per le nuove assunzioni a tempo indeterminato in mansioni fungibili ai lavoratori con contratto a tempo determinato i quali ne facciano richiesta, decorso un periodo continuativo di 18 mesi oppure suddiviso in più contratti di almeno 12 mesi, previa valutazione delle competenze professionali. (…)
Tali materie saranno oggetto di informazione e confronto nell’ambito degli incontri periodici previsti a livello territoriale.
(Interpretazioni – Integrazioni contrattuali 27.07.2006)
Graduale sostituzione dei contratti a tempo determinato
Creare una base stabile e solida di personale qualificato per il Cash & Carry
Alla metà del periodo formativo è previsto un momento di verifica (con successiva comunicazione scritta all’interessato) che può portare l’apprendista ad un’accelerazione del percorso di carriera.
Xxxx apprendisti saranno applicati i trattamenti retributivi e normativi previsti dai contratti integrativi aziendali.
MERCATO DEL LAVORO: CONTRATTO DI INSERIMENTO
(CIA 2004)
III Diritti sindacali e bilateralità
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
(omissis…vedi in RELAZIONI SINDACALI – DIRITTO DI INFORMAZIONE)
Per quanto si riferisce ai contratti di inserimento di cui al Dlgs 276/2003 art. 54, l’Azienda fornirà al lavoratore, nel corso di un incontro collocato a metà del percorso di inserimento, informazioni sull’andamento del progetto e valutazioni sui risultati conseguiti.
MERCATO DEL LAVORO: PART TIME
(CIA 1978)
Part time
L'Azienda conferma che, a fronte delle particolari caratteristiche della propria attività, farà ricorso alle prestazioni di lavoro a part time in misura contenuta.
L'utilizzo e la distribuzione del lavoro a tempo parziale, dovrà conciliare l'esigenza del servizio alla clientela e quella del lavoratore.
L'Azienda conferma altresì che non intende impiegare lavoro part time per far fronte alle esigenze che possono essere efficientemente soddisfatte con lavoro a tempo pieno.
L'Azienda verificherà periodicamente con le OO. SS. ed i CdA la quantità e le modalità di utilizzo del lavoro a part time in relazione a quanto definito nei paragrafi sull'occupazione e organizzazione del lavoro.
(CIA 1981)
Art. 3 Organizzazione del lavoro
(omissis…vedi in ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO)
d) Part time
Fermo restando quanto in materia di lavoro a tempo parziale è stato sottoscritto nel CIA 24.03.1978, si conviene che lo stesso venga utilizzato nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e quindi anche in eventuali gruppi di lavoro.
Il personale con contratto di lavoro part time che ne faccia espressa richiesta scritta, avrà la priorità per il passaggio a tempo pieno per mansioni di analogo livello. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa non comporta di per sé novazione dello stesso.
L'orario di lavoro per il personale part-time non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali.
Il personale con contratto part time potrà consumare il pasto giornaliero alla tavola calda del magazzino a "prezzo dipendente".
(CIA 1985)
Part time
Le parti convengono che l'utilizzo del lavoro a part time su base giornaliera, settimanale, mensile e/o annuale nelle sue varie forme "verticale/orizzontale/mista" conferisce alla organizzazione del lavoro una maggiore elasticità al fine di sopperire all'andamento non uniforme dei flussi della clientela e delle consegne dei colli. A tale scopo avranno luogo incontri a livello di magazzino nell'ambito del confronto sugli organici di cui all'articolo 3 lettera a) del CIA 19.06.1981.
Le parti riconoscono inoltre, anche a questi fini e in presenza di eventi particolari e/o occasionali, l'esigenza di far ricorso a prestazioni supplementari, come previsto dall'art.5 comma 4 della legge 19.12.1984, n. 863.
Il ricorso a prestazioni supplementari non dovrà comunque essere finalizzato alla sostituzione di manodopera occupabile stabilmente, fermo restando che l'incidenza di tali eventuali prestazioni supplementari sarà oggetto di confronti tra le parti, a livello di unità produttiva.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Fermo restando quanto previsto allo stesso titolo nel CCNL 18.03.1983, che qui si richiama, le parti convengono, per quanto attiene in particolare la durata della prestazione individuale, di fare esclusivo riferimento all'art. 29, punto 2) dello stesso CCNL in sostituzione della norma di cui all'art. 3, punto d), comma 3°, del CIA 19.06.1981.
L'Azienda si impegna ad esaminare l'utilizzo di formule di rapporto di lavoro a part time annuale, di cui al presente titolo, a parziale sostituzione di prestazioni di lavoro a tempo determinato, qualora ciò risulti fattibile tenuto conto delle compatibilità economiche e di efficienza.
Ciò premesso le parti convengono che tale utilizzo è garantito per una soglia minima di 16 ore su base settimanale, di 70 ore su base mensile e di 832 su base annua.
Le prestazioni dei lavoratori part time a base mensile od annuale potranno comprendere settimane a 40 ore e settimane a 0 ore, nonché settimane con un numero di ore compreso tra 0 e 40.
Il trattamento economico e normativo di tutti i suoi istituti sarà commisurato alla effettiva prestazione lavorativa.
(CIA 1988)
IV Part time
Ad integrazione ed a parziale modifica del CIA del 12.06.1985 punto d) Part time le cui premesse vengono qui riconfermate, si conviene quanto segue:
Si conferma il rispetto di tutta la legislazione esistente ed in particolar modo della legge 863/84 in materia di part time.
In tema di rapporto occupati part time su occupati full time, l'Azienda prevede indicativamente che questo si svilupperà nei magazzini di nuova apertura per non oltre il 40%. Relativamente ai magazzini esistenti, l'eventuale modifica dei rapporti attuali sarà vista nell'ambito dei confronti sull'organizzazione del lavoro tra Direzione di magazzino e CdA, di cui al punto VI "Orario di lavoro". Compatibilmente con le esigenze di utilizzo ottimale degli impianti, e con gli impegni contrattuali individuali preesistenti, potranno essere previste forme di turnazione.
Si concorda, ferme restando le opportune verifiche, di realizzare forme di utilizzo dei lavoratori part time tali da consentire la copertura contributiva delle 52 settimane. Le modalità di tali realizzazioni verranno definite nell'ambito dei confronti di magazzino sulla organizzazione del lavoro.
Nell'eventualità di passaggio da part time a full time si conferma, fermo restando quanto già convenuto in alcuni magazzini, di rispettare i criteri stabiliti dalla legge 863/84. Si conviene che verificandosi le suddette eventualità, e ferma restando l'equivalenza del livello di inquadramento, le priorità di passaggio verranno definite app1icando i criteri della anzianità aziendale e della data della richiesta. Nel caso di parità aziendale, prevarrà l’anzianità aziendale della richiesta.
Le parti concordano nel riconoscere il beneficio della riduzione di orario previsto dal successivo punto VI "Orario di lavoro" anche ai part time, sotto forma di proporzionale adeguamento della retribuzione oraria.
L’Azienda dichiara la propria disponibilità a verificare nel progetto di organizzazione del lavoro la compatibilità di un aumento del monte ore annuo di utilizzo dei part time.
Si conviene inoltre che, salvo quanto previsto dal CIA 12.06.1985 ed in applicazione dell’art. 5 della legge 19.12.1984 n. 863, il lavoro supplementare per i part time è ammesso a fronte di eventi straordinari prevedibili, quali deroghe natalizie e pasquali, ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie, inventari, previo accordo con il CdA, nonché per improvvise ed impreviste brevi assenze di rilevanti entità e per eventi straordinari imprevedibili, salvo successiva verifica con il CdA.
Si conferma che alle ore di lavoro supplementare corrispondono proporzionali accantonamenti di maggiorazione validi per tutti gli istituti contrattuali e di legge. Tali accantonamenti saranno evidenziati sui prospetti di retribuzione, previa modifica delle attuali procedure EDP.
(CIA 1993)
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
II Mercato e politiche del lavoro
(…)
C. Personale part time
Le parti concordano, anche in relazione a quanto stabilito nel capitolo Organizzazione del Lavoro che l'utilizzazione del part-time è funzionale ad una efficace organizzazione del lavoro.
A partire dal 1994 i lavoratori part time, escluso il loro periodo feriale, fruiranno di 6 sabati liberi all'anno da stabilire nel calendario annuo.
Nella logica di cui al capitolo Organizzazione del Lavoro i confronti xxx previsti affronteranno il tema del miglioramento del rapporto tra il regime di orario dei FT e quello dei PT.
(CIA 2004)
IV Tutele e diritti
(…)
In caso d’assunzioni a tempo indeterminato di personale FT, i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale operanti in mansioni fungibili avranno un diritto di priorità, previa valutazione delle competenze professionali. (…)
Tali materie saranno oggetto di informazione e confronto nell’ambito degli incontri periodici previsti a livello territoriale.
(Interpretazioni – Integrazioni contrattuali 27.07.2006)
Clausole di flessibilità
Le parti, a fronte delle considerazioni espresse, definiscono, in applicazione di quanto previsto all’art. 82 CCNL Terziario 2.07.2004, di sottoporre ai lavoratori a tempo parziale interessati, la sottoscrizione delle clausole di flessibilità.
A fronte della sottoscrizione delle citate clausole al lavoratore sarà corrisposta un’indennità annuale pari a 120,00 Euro da corrispondere per quote mensili.
Entrambe le parti sottoscrittrici, Azienda e lavoratore, potranno recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese senza necessità alcuna da parte del lavoratore di attenersi alle modalità previste all’art. 82 CCNL nel denunciare il patto.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Fermo restando quanto sopra previsto, le clausole di flessibilità che saranno sottoscritte avranno validità sino al 30.06.2007; le Parti si incontreranno entro aprile 2007 per valutare risultati e benefici dell’istituto e consolidarne l’applicazione. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente accordo le parti rimandano a quanto disciplinato in materia nel citato CCNL Terziario 2.072004.
TERIARIZZAZIONE
(CIA 1988)
I Diritti di informazione
(omissis…vedi in RELAZIONI SINDACALI – DIRITTI DI INFORMAZIONE)
Merchandiser e dimostratici
Le parti concordano sulla necessità di definire da parte aziendale i criteri di utilizzo delle attività dei merchandiser e delle dimostratici, che verranno presentati alle OO. SS in occasione del prossimo incontro annuale. Tali criteri si baseranno sul principio che dette attività non dovranno comportare sostituzioni di utilizzo di lavoratori dipendenti.
Informazioni sull'utilizzo delle figure sopra citate verranno fornite con cadenza annuale a livello di magazzino.
(Verbale di riunione 22.05.1991)
(omissis…vedi in POLITICHE GENERALI)
4) per quanto attiene la piena applicazione del CIA 1988 si conviene che:
(…)
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
4b) per quanto attiene il merchandise, nel riconfermare strettamente quanto previsto dal CIA 1988 e dal profilo professionale allegato, l’Azienda si impegna a presentare entro tre mesi, ai Consigli di Azienda il relativo resoconto dell’utilizzo su base mensile e annuale di dette figure, evidenziato per reparto, per ore totali e per numero di addetti; (…)
Merchandiser
Contribuisce, nell’interesse del produttore da cui dipende, allo sviluppo di una linea di prodotti con attività di tipo promozionale, in relazione anche alle caratteristiche tecniche-stagionali e alle campagne pubblicitarie della casa produttrice; trasferisce inoltre la sua esperienza conoscitiva al produttore stesso con indicazioni quali/quantitative di trends consumi e quindi inputs per un miglioramento del ciclo produttivo.
La sua attività si esplicita attraverso:
- visite programmate xx xxxxxxxxx
- assistenza ed informazione al Capo reparto sugli aspetti tecnici e funzionali del prodotto
- verifica qualitativa della merce e del rispetto delle condizioni contrattuali (packaging, marcazione, ecc) al limite sostituendo il prodotto o surrogando carenze
- consulenza ed assistenza nella sistemazione della merce a banco e nel riordino, nel rispetto di un aggressivo e dinamico visual selling e presenza merce
- suggerimenti e raccomandazioni gestionali al Capo reparto per il riordino della merce in relazione a stagionalità, campagne promozionali, situazioni di magazzino del produttore.
Dimostratore
Contribuisce nell’interesse del produttore alla diffusione conoscitiva e promozionale di una linea di prodotti.
A questo scopo nello spazio di vendita dedicato alla promozione a tempo determinato, attiva contatti con i clienti per la illustrazione delle caratteristiche tecniche e frizionali del prodotto stesso, proponendo altresì prove di utilizzo o di assaggio.
(Accordo 5.11.1992)
Presso la ConfCommercio si sono incontrati la Direzione Metro nelle persone dei Sigg. Dr. Truglia, Dr. X. Xxxxxxx e le Segreterie Nazionali della Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil rappresentate dai
Sigg. X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx nonché la Commissione del Coordinamento Nazionale Metro per esaminare alcune questioni aperte: (omissis…vedi in SALARIO e in ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO)
4) Merchandisers
Il Sindacato richiede una periodica informazione sulla situazione dei merchandisers per quanto attiene numero, attività svolte, ore presenza.
La Direzione Metro conferma che l’utilizzo del merchandiser è condizione sempre più frequente nella politica commerciale dei fornitori. D’altra parte la situazione delle presenze e del carico di attività illustrata ai Sindacati evidenziano trattarsi di un fenomeno non significativo dal punto di vista organico equivalente. La Direzione Metro ha sottolineato l’esigenza della Società di avvalersi di un servizio specialistico che viene molto più ampiamente utilizzato dai propri competitori. I magazzini consegneranno ai CdA bimestralmente in via sperimentale la situazione come richiesto. La Direzione impartirà precise direttive alle unità produttive per assicurare il rispetto degli accordi in materia che le OO. SS. riconfermano.
(CIA 1993)
II Mercato e politiche del lavoro
(…)
D. Terziarizzazione
1. Ferma restando l'assunzione di responsabilità solidale della Società nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti, l'Azienda dichiara che renderà noti i capitoli di appalto ai CdA/RSU e conferma che nella definizione dei nuovi contratti verrà stabilito il divieto del ricorso al subappalto.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
2. Le parti convengono che l'eventuale ricorso a forme di terziarizzazione avverrà nel rispetto delle normative vigenti e previo confronto negoziale con le OO. SS. Nazionali, CdA/RSU e Territoriali.
(CIA 2004)
(omissis…vedi in RELAZIONI SINDACALI – DIRITTO DI INFORMAZIONE) L’Azienda si impegna ad avviare un confronto preventivo su tutte le problematiche organizzative relative al personale ed anche all’utilizzo di imprese esterne. I contratti di appalto saranno stipulati nel rispetto di leggi e contratti, con imprese in regola con licenze ed autorizzazioni richieste per l’esercizio della attività, con l’impegno all’applicazione del CCNL di riferimento ed alla garanzia del rispetto delle norme del Dlgs 626/94. Nel caso di ricorso a cooperative l’Azienda inserirà nel capitolato d’appalto l’obbligo dell’applicazione del CCNL di riferimento e nel caso di operatori in qualità di soci il rispetto della Legge 142/01.
(Verbale di Incontro 3.12.2004)
(…) hanno discusso in data odierna i seguenti argomenti: (…)
11) Terziarizzazione rifornimento notturno
A richiesta delle Segreterie Nazionali, l’Azienda ha dato atto al Sindacato che le trattative a livello locale per l’eventuale introduzione della squadra notturna esterna per il rifornimento notturno si sono svolte in linea con quanto previsto dal CIA 2004 e che non c’è stato in merito alcun accordo a livello di Direzione e Segreterie Nazionali.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – UTILIZZO IMPIANTI - ORARIO DI LAVORO (Ferie,
Pir, Straordinario)
(Accordo 5.01.1973)
Addì 5.01.1973 presso la sede dell'Unione del commercio e del turismo della provincia di Milano tra i rappresentanti della direzione della Società Metro self service all'ingrosso SpA, le RSA presso la Società stessa con la partecipazione delle OO. SS. dei lavoratori che di seguito si sottoscrivono, è stato raggiunto il presente Accordo aziendale che avrà decorrenza dal 1.01.1973 in applicazione dell'art. 154 del CCNL 31.07.1970.
Orario di lavoro del personale turnista
L'orario di lavoro sarà articolato tra le ore 6 e le 22 in due turni, ciascuno dei quali di complessive ore 8,15 giornaliere, comprensive di un intervallo di mezz'ora ciascuno che verrà regolarmente retribuito.
Carichi di lavoro
La direzione della Società si impegna ad esaminare con le RSA qualora queste lo ritengano opportuno, i problemi relativi ai carichi di lavoro, nonché quelli eventuali concernenti la classificazione del personale.
(Accordo 4.02.1974)
(…)
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
3) Orario di lavoro
L'orario di lavoro si realizza in 40 ore settimanali per 5 giorni, salvo circostanze modificative non dipendenti dalla volontà dell’Azienda. Quest'ultima ha previsto la sistemazione di alcune macchine automatiche di distribuzione di bevande al piano di vendita, con l'intesa che, di tale servizio, i lavoratori potranno beneficiare senza intralcio per la normale attività aziendale.
(CIA 1978)
Organizzazione del lavoro
Le parti, ferme restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO. SS., si danno atto che modifiche della condizione dei lavoratori, conseguenti a mutamenti nell'organizzazione del lavoro, saranno oggetto di confronto tra l'Azienda e le OO. SS. e i CdA.
Premesso che la realizzazione di “gruppi di lavoro” presuppone l'accordo tra le parti, che ne escludono l'applicazione unilaterale, si conviene che sono obiettivi ditale concetto organizzativo: miglioramento delle condizioni di lavoro ed arricchimento della professionalità del lavoratore articolata su di una più ampia gamma di funzioni appartenenti al ciclo commerciale; intercambiabilità delle mansioni nell'ambito della miglior esecuzione delle atti-vità commerciali dei magazzini ai fini di un miglior servizio reso alla clientela e di una equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro.
L'applicazione sperimentale di tale concetto verrà concordata territorialmente tra le parti.
(omissis…vedi in CLASSIFICAZIONE e in MERCATO DEL LAVORO – CONTRATTI A TERMINE)
L'organizzazione del lavoro nell'ambito dei CED avviene su tre turni. (omissis…vedi in CLASSIFICAZIONE)
Orario
L'Azienda dichiara che una estensione dell'apertura al Sabato, con particolare riferimento al periodo 1° ottobre/31 dicembre costituisce un importante contributo all'incremento delle vendite al fine di realizzare un'efficace gestione aziendale. Le OO. SS. prendono atto di tale dichiarazione.
Le parti convengono che proposte di variazione dell'attuale orario di apertura dei magazzini anche in relazione a modificazioni che intervenissero nella vigente normativa legislativa in materia e all'obiettivo di nuove assunzioni, in particolare di manodopera giovanile, saranno esaminati con le OO. SS. a livello territoriale al fine di individuare tempestivamente le idonee soluzioni.
Le parti, a livello nazionale, esamineranno i risultati di tali confronti nell'ambito della verifica dell'attuazione delle altre parti del presente Accordo.
Straordinari
L'Azienda si impegna ad utilizzare il lavoro straordinario nei casi particolari ed in quelli che rivestono carattere di urgenza, nei limiti consentiti dalla contrattazione vigente.
Il lavoro straordinario non sarà comunque sostitutivo di mano d'opera occupabile stabilmente e l'Azienda dichiara la propria disponibilità a verificare con le OO. SS. e i CdA il rispetto dei criteri succitati.
(Accordo 27.10.1978)
Il 27.10.1978, in Roma, presso la sede della Confcommercio fra le Società:
Metro Lombardia “ CEB
“ ALIT.
“ Piemonte
“ Latina
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
“ INCO
“ Toscana
“ Padana
“ Commerciale
“ IGD
MGG
rappresentate dai Sigg.: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxx rappresentata dalla Sig. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx; Uiltucs Uil rappresentata dal Sig. X. Xxxxxxx; Fisascat Cisl rappresentata dal Sig. X. Xxxxxxxxxx ed il Coordinamento dei lavoratori, si è convenuto quanto segue: per l’anno 1978 nel rispetto dell’Accordo raggiunto in materia il 16.05.1977 ed in attesa di nuove pattuizioni da concordare a livello confederale, ciascuna delle festività soppresse di cui alla legge 5.03.1977 n. 54 sarà recuperata con altrettante giornate di riposo.
(Lettera Azienda 27.10.1978)
In relazione agli Accordi intercorsi in data odierna, Vi confermiamo che restano esclusi dall’applicazione dell’Accordo stipulato in data odierna i dipendenti che in occasione delle ricorrenze ex festive si trovano assenti per astensione facoltative, servizio militare, aspetto e assenze non retribuite.
(Verbale di incontro 28.04.1980)
Apertura negozi in periodo natalizio
Le OO. SS. ed il Coordinamento Nazionale dei lavoratori della società Metro prendono atto della volontà dell'Azienda di proseguire l'esperienza delle aperture al sabato nel periodo natalizio.
Le OO. SS. ed il Coordinamento Nazionale, al fine di evitare il ripetersi di comportamenti diversificati rispetto alla apertura al sabato da parte di ciascuna delle unità Metro, decidono di
attenersi tutti ad aperture al sabato legate strettamente al periodo natalizio per 64 ore lavorative pari a 4 sabati interi, salvo diversa distribuzione realizzata o/e realizzabile in sede locale.
Le condizioni per la realizzazione di tale apertura (organici, assunzioni a termine, chiusure alternative, recuperi ecc.) saranno oggetto di trattativa in sede locale con le rispettive direzioni aziendali.
(CIA 1981)
Art. 3 Organizzazione del lavoro Premessa
Le parti convengono che l'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata al rafforzamento dei rapporti con i clienti, all'offerta di un servizio adeguato, al raggiungimento di più elevati livelli di efficienza e produttività, ad una equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, all'utilizzo degli organici, al miglioramento e valorizzazione della professionalità individuale e collettiva applicata alla gestione delle merci, alle vendite ed al miglioramento della qualità del lavoro, in un quadro di riferimento volto al mantenimento dell'equilibrio gestionale.
In particolare, ferme restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO. SS., le parti convengono che: (omissis… vedi in MERCATO DEL LAVORO)
b) Gruppi di lavoro
Le parti si danno atto che modifiche della condizione dei lavoratori, conseguenti a mutamenti nell'organizzazione del lavoro saranno su proposta di una delle due parti oggetto di confronti tra l'azienda e le OO. SS. ai vari livelli.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Le parti convengono che le finalità indicate all'art. 3 del presente Accordo possono essere perseguite anche mediante la costituzione sperimentale di gruppi di lavoro in cui siano favoriti processi di aggregazione di gruppi merceologici volti all'individuazione di aree omogenee più ampie che contribuiscano al recupero della professionalità, al miglioramento della produttività, all'equa distribuzione dei carichi di lavoro mediante l'intercambiabilità delle mansioni e allo sviluppo di partecipazione a tutti i livelli.
A tale scopo le parti si dichiarano disponibili ad esaminare, in appositi incontri, le proposte di costituzione di gruppi di lavoro per i quali esprimono la concreta volontà alla realizzazione sperimentale.
La realizzazione dei "gruppi di lavoro" presuppone peraltro l'accordo tra le parti che ne escludono l'applicazione unilaterale.
c) Nastri orari, turni di lavoro, utilizzo degli impianti
Premesso che un adeguato livello di produttività implica un equilibrio tra presenza effettiva dei lavoratori, anche mediante l'intercambiabilità interna e delle mansioni di cui al punto b) del presente titolo da una parte ed attività di magazzino dall'altra, le parti convengono che nella presente situazione di mercato gli attuali nastri orari di lavoro su 5 giorni per settimana (6-14; 14- 22 alternati e 8-17) sono funzionali all'utilizzo degli impianti. (omissis…vedi in DIRITTI – MENSA) Resta inteso che l'utilizzo dei nastri orari diversi dai turni alternati (6-14 e 14-22) e dell'orario giornaliero (8-17) sarà oggetto di confronto preventivo con le strutture sindacali aziendali.
Considerati i problemi del periodo natalizio a fronte del particolare afflusso di clienti che comunemente si registra nei mesi che precedono le festività di cui sopra, i magazzini resteranno aperti alla vendita nelle giornate di sabato, immediatamente precedenti il natale, per un totale di 64 ore lavorative. Le parti convengono che in sede locale avverranno degli incontri per definire le seguenti modalità di esecuzione:
- recupero delle giornate lavorate assicurando ai lavoratori la possibilità di accorporarle fra loro e/o di collegarle con eventuali residui ferie da godersi di massima dopo le operazioni inventariali;
- eventuali chiusure alternative;
- contratti a termine (numero e date di inizio e cessazione);
- utilizzo delle 64 ore lavorative.
I lavoratori (incluso il personale specificamente assunto a tempo determinato per tale occasione) presenti al lavoro nelle giornate di sabato prenatalizie riceveranno le seguenti somme a titolo di compenso straordinario "una tantum":
- 40.000 per il 1981
- 45.000 per il 1982
- 50.000 per il 1983
I lavoratori assenti in una o più delle predette giornate riceveranno la somma di cui sopra in misura proporzionalmente ridotta.
Dichiarazione ricettizia
L'Azienda dichiara che, in via transitoria, per il magazzino di Mestre, considerata la particolare situazione e nell'intento di pervenire a soddisfacenti risultati di vendita, idonee soluzioni saranno ricercate, in sede locale, con le strutture sindacali competenti.
Art. 8 Retribuzione
(omissis…vedi in SALARIO)
A far tempo dal 1.06.1981 le ore straordinarie che, in relazione alle esigenze aziendali, potranno essere richieste al personale inquadrato al 3° livello, saranno retribuite con conteggio specifico.
Tali prestazioni saranno retribuite con le modalità previste dall'art. 29 del CCNL e la somma corrispondente assorbirà fino a concorrenza l'importo corrisposto mensilmente a titolo di "compenso forfettario per lavoro straordinario", in conformità del contratto di lavoro individuale.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Si conviene inoltre che la retribuzione globale in atto di detto personale resterà immutata ancorché il valore calcolato per le ore straordinarie effettivamente prestate nel mese non raggiungesse l'importo a forfait corrisposto a tale titolo.
Con decorrenza 1.06.1981 gli importi corrisposti a tale titolo al personale di 3° livello in forza ai magazzini non subiranno variazioni in aumento.
Si conviene altresì che per le assunzioni successive al 1.06.1981 di personale inquadrato al 3° livello o promosso a partire da tale data non si farà luogo a corresponsione di compensi forfettari per prestazioni di lavoro straordinario, ma troverà applicazione quanto sopra previsto. (…)
All. 2 Straordinari
L'Azienda si impegna ad utilizzare il lavoro straordinario nei casi particolari ed in quelli che rivestono carattere di urgenza, nei limiti consentiti dalla contrattazione vigente.
Il lavoro straordinario non sarà comunque sostitutivo di mano d'opera occupabile stabilmente e l'azienda dichiara la propria disponibilità a verificare con le OO. SS. e i CdA il rispetto dei criteri succitati.
(CIA 1985)
3.c Nastri orari — turni di lavoro e utilizzo degli impianti
Fermo restando quanto sottoscritto in materia al punto 3 lettera c) del CIA 19.06.1981, le parti confermano la validità delle intese intercorse sull'ampliamento dell'orario settimanale di apertura alla vendita, così come recepite nel Protocollo d'Intesa 2.12.1983 e relativi accordi territoriali di applicazione.
I suddetti accordi vengono pertanto recepiti - quale parte integrante del CIA - con le modifiche riguardanti:
a) l'ammontare del "Premio/Indennità di Presenza" di cui al successivo titolo "8",
b) la durata, che si intende estesa alla durata del presente contratto.
Il Protocollo d'Intesa del 2.12.1983, con le modifiche suddette, costituisce pertanto allegato e parte integrante del presente Contratto.
Nel contesto di un migliore utilizzo degli impianti finalizzato al problema occupazionale, a quello della ottimizzazione dei diversi fattori aziendali, eventuali modifiche dell'attuale assetto degli orari potranno essere realizzate con tempi e modalità da definire a livello di ogni singolo magazzino. (omissis…vedi in DIRITTI – MENSA)
8 Retribuzione
(omissis…vedi in SALARIO)
Rimborso spese
Il rimborso spese di cui al punto 3. del Protocollo d’Intesa 2.12.1983 e successivi accordi territoriali, verrà aumentato a decorrere dal 1.06.1985 a L. 600.000 lorde annue, convenzionalmente pari a L. 40.000 lorde per ogni sabato lavorato e verrà erogato con periodicità mensile.
I lavoratori attualmente in forza, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ivi compresi quelli con contratto a part time orizzontale, verticale misto, e il cui orario settimanale di lavoro è articolato dal lunedì al sabato compreso, riceveranno il rimborso spese pro-rata di tempo e di orario di lavoro nella misura massima, ragguagliabile ad anno di L. 600.000 lorde.
Il presente titolo si applica al personale dei magazzini in attività, che effettuano un orario di apertura alla vendita non inferiore alle 88 ore settimanali con esclusione di Genova, Mestre e Xxxxx Xxxxxxxxxx.
I. Mestre
Per quanto riguarda il magazzino di Mestre, le parti hanno inteso regolamentare separatamente il rimborso spese, così come espressamente previsto al comma c) 1. del presente titolo.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
II. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Preso atto dell'Accordo 6.04.1984, stipulato a livello territoriale tra la Metro Self—Service all'Ingrosso Toscana SpA e la Federazione Filcams/Cgil-Fisascat/Cisl-Uiltucs/Uil di Firenze col quale il rimborso spese di cui al Protocollo d’Intesa 2.12.1983 è stato sostituito da una "Indennità di presenza", la stessa indennità verrà aumentata a L. 50.000 mensili + 3.200 per effetto aritmetico delle deduzioni per assenze e corrisposta per 12 mesi all'anno a decorrere dal 1.06.1985 per la durata di validità del presente CIA.
c 1) Magazzino di Mestre
In relazione al "rimborso spese" di cui al punto 3. del Protocollo d'Intesa 2.12.1983, considerata la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni a far tempo dal 17.01.1983, in conformità dell'Accordo intervenuto localmente il 23.12.1982, 1e parti convengono di riconoscere il "rimborso spese" al personale del magazzino di Mestre, il cui orario di lavoro sia distribuito su 6 giorni per settimana, con la seguente gradualità e nella sottoindicata misura:
L. 273.000 annue con decorrenza 1.05.1985
ripartite in L. 160.000 da corrispondersi in dicembre e L. 40.000 da corrispondersi mensilmente per
n. 11 mesi all'anno.
L. 546.000 annue con decorrenza dal 1.01.1986
ripartite in L. 160.000 da corrispondersi in dicembre e L. 35.091 da corrispondersi mensilmente per
n. 11 mesi all'anno.
L. 600.000 annue con decorrenza dal 1.01.1987
ripartite in L.160.000 da corrispondersi in dicembre e L. 40.000 da corrispondersi mensilmente per
n. 11 mesi all'anno.
Il personale con contratto a part time riceverà il "rimborso spese" in proporzione all'orario di lavoro individuale. Fermo il resto del Protocollo d'Intesa 2.12.1983.
c 2) Magazzino di Genova
25% | a far tempo dal | 1.01.1987 | in 12 quote mensili/anno |
25% | “ | 1.07.1987 | “ |
25% | “ | 1.01.1988 | “ |
25% | “ | 1.05.1988 | “ |
Il rimborso spese di cui al punto 8. c del presente Accordo verrà erogato al personale del magazzino di Genova che presta la propria opera al sabato con la seguente gradualità:
Il personale part time riceverà il rimborso spese in proporzione alle ore lavorate. (…) Dichiarazione a verbale
Sviluppo, investimenti, occupazione
L'Azienda conferma la volontà di continuare l'azione già in essere di ammodernamento delle sue strutture sia quantitativo sia qualitativo sui punti di vendita esistenti finalizzando anche le problematiche dell'organizzazione del lavoro a questo obiettivo.
L'Azienda conferma la volontà di realizzare un programma di sviluppo territoriale per la cui realizzazione l'apertura al sabato è condizione irrinunciabile.
Quanto sopra è destinato a tutelare la propria presenza sul mercato ai fini di assicurare la stabilità d'impiego alla forza lavoro esistente nonché a creare le premesse per realizzare occupazione aggiuntiva.
(Protocollo d’Intesa 2.12.1983) - Allegato al CIA del 12.06.1985
PROTOCOLLO D'INTESA
Il 2.12.1983 in Roma, presso la sede della Confcommercio, si sono incontrate le Società:
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
- Metro Lombarda
- Metro CEB
- Metro Padana
- Metro Xx.Xx.
- Metro Piemonte
- Metro Toscana
- Metro Latina
- Metro INCO
- Metro Veneto
rappresentate dai Sigg. Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx e
- la Filcams/Cgil Nazionale rappresentata dai Sigg. Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx;
- la Fisascat/Cisl Nazionale rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
- la Uiltuc5/Uil Nazionale rappresentata dai Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
presenti le rispettive Segreterie Regionali e Provinciali ed il Coordinamento Nazionale dei Lavoratori, ed hanno redatto il presente Protocollo d'Intesa.
Premessa
Durante gli incontri relativi all'esercizio del Diritto di Informazione a livello nazionale avvenuti a Roma il 5 ed il 20.05.1983, è emerso:
- un calo di vendite particolarmente nell'area Non Food;
- un accentuarsi della concorrenza che grandi aziende sempre più esercitano nelle varie aree geografiche utilizzando il Decreto Marcora disponendo nel concreto di un ampliamento del monte ore di vendita settimanale;
- l'esigenza di prevenire ed invertire la tendenza negativa attuale attraverso l'apertura dei sabati tutto l'anno e per tutti i magazzini ciò anche per non bloccare i processi di sviluppo e impedire eventuali ripercussioni sull'occupazione.
L'Azienda ha pressantemente rinnovato la richiesta, già più volte precedentemente fatta, di ampliare l'attuale orario di apertura settimanale estendendolo alla giornata del sabato al fine di poter far fronte alle mutate condizioni concorrenziali del mercato.
A seguito di ciò, si è sviluppato un particolare confronto sui temi in premessa e si è convenuto sull'opportunità:
- che l'Azienda segua l'evoluzione del mercato e gli sviluppi della concorrenza in maniera da mantenere ed accrescere l'attrattiva della propria offerta;
- che l'Azienda continui ed intensifichi l'azione, già in essere, di ammodernamento delle proprie strutture tramite una politica di investimenti qualitativi sui punti di vendita esistenti finalizzando anche le problematiche dell'organizzazione del lavoro a questo obiettivo;
- che l'Azienda continui ad applicare con vigore i criteri di offerta e di prezzo descritti nel capo "Politiche Commerciali e di Sviluppo" previsti nel CIA del 19.06.1981, tema al quale, durante gli incontri sull'informativa, sarà dedicata specifica attenzione;
- che l'Azienda attui un programma di sviluppo territoriale per la cui realizzazione l'Azienda ha dichiarato che l'apertura al sabato è condizione pregiudiziale irrinunciabile.
Si è inoltre convenuto quanto segue:
1. I Magazzini Metro, con eccezione di quello di Mestre e di Genova, modificheranno l'orario di vendita e l'orario di lavoro come segue:
Orario di apertura alla vendita | |||
Lunedì - Venerdì: | 6.00 - 22.00 | 16 x 5 | = 80 |
Sabato: | 9.00 - 17.00 (*) | 8 x 1 | = 8 |
Totale ore apertura per settimana (*) in via preferenziale | = 88 |
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Fanno eccezione le 4 settimane precedenti il Natale, durante le quali i magazzini osserveranno l'orario di apertura dalle ore 6.00 alle 22.00 per sei giorni settimanali (dal lunedì al sabato) in modo da permettere l'effettuazione di 96 ore settimanali di apertura con le modalità di cui al CIA 19.06.198l.
Sono fatte salve diverse pattuizioni locali per i magazzini che pratica vano una distribuzione delle 64 ore su 8 settimane.
Orario di lavoro
per settimana | ||||||
1° turno | Gruppo A | 06.00-14.00 | 8 x | 5 = | 40 | |
(50% ca.) | ||||||
Gruppo B | 08.00-14.00 | 09.00-17.00 | 6 x | 5 = | 30 | |
(50% ca.) | 8 x | 1 = | 8 | |||
38 | ||||||
2° turno | 14.00-22.00 | 8 x | 5 = | 40 |
Lunedì-Venerdì Sabato Ore GG Totale ore
In alternativa alla riduzione di orario può essere pattuito negli accordi territoriali di applicazione il riposo settimanale compensativo in un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì.
L'orario di 38 ore settimanali ripartito su 6 giorni di cui al Gruppo "B" del 1° turno riguarderà alternativamente il 25% circa del personale di ciascun Magazzino.
Un criterio analogo verrà stabilito per un'aliquota del personale che non opera nei turni di cui sopra.
2. Permessi retribuiti e riduzione d'orario
Il personale godrà dei permessi retribuiti previsti dai CCNL 1979 e 1983 a partire dalle rispettive date di maturazione. A ciò fa eccezione il personale che ha effettuato l'orario di 38 ore settimanali il quale godrà i permessi retribuiti di cui sopra diminuiti delle ore di riduzione dell'orario settimanale usufruite.
3. Rimborso spese
Al personale in forza nei magazzini, presente al lavoro nelle giornate di sabato, conformemente alle intese previste nel presente Protocollo verranno corrisposti gli importi precisati al Titolo 8) c- c1- c2 del CIA 18.06.1985.
Il rimborso spese di cui al presente articolo non è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti. dell'art. 1 della legge 297 del 29.05.1982.
Ai lavoratori assenti per qualunque causa in uno o più sabati, la somma di cui sopra sarà corrisposta proporzionalmente ai sabati effettivamente lavorati, salvo recupero in altro/altri sabati. Per i lavoratori part time presenti al lavoro nelle giornate di sabato, la somma di cui al 1° capoverso del presente articolo sarà corrisposta proporzionalmente all'orario di lavoro individuale, fermo restando anche in questo caso l'applicazione dei commi precedenti.
Il presente titolo non si applica al personale di nuovi magazzini.
(CIA 1988)
VI Orario di lavoro
Fermo restando che modifiche alla distribuzione dell'orario di lavoro sono oggetto di contrattazione preventiva a livello di Magazzino tra la Direzione e CdA si conviene quanto segue:
- le parti confermano la premessa generale al punto 3. c del C.I.A. 12.06.1985
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
- l'Azienda si impegna a presentare a livello nazionale entro il 28.02.1989 un progetto di organizzazione del lavoro improntata sui seguenti criteri:
- 38 ore settimanali
- distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni
- presenza al sabato per ciascun dipendente, compresa tra un minimo di 1 ed un massimo di 2 sabati al mese da gennaio a novembre
- apertura nei 4 sabati prenatalizi secondo le modalità previste nel Protocollo di Intesa 2.12.1983, aggiornato al 12.06.1985, recepito nel CIA del 12.06.1985 e successivi accordi in materia
- eventuale aumento del monte ore dei part time, qualora compatibile
- nuova turnazione e distribuzione dei nastri orari
- diverso utilizzo dei part time
- miglioramento dell'efficienza e dell'utilizzo degli impianti
- livelli occupazionali adeguati
Sulla base del progetto predisposto dall'Azienda si attiveranno confronti e contrattazioni .a livello territoriale su tutti i magazzini al fine di realizzare intese, in mancanza delle quali, resteranno in vigore le intese in atto.
Si concorda che comunque, indipendentemente dall'esito dei confronti relativi al progetto, la riduzione dell'orario a 38 ore la settimana, come previsto dal vigente CCNL, verrà attuata a decorrere dal 1.07.1990, previo confronto con i CdA sulle modalità di applicazione
La realizzazione delle 38 ore settimanali avverrà attraverso il prelievo di 2 ore per ogni settimana effettivamente lavorata attingendo dal monte-permessi dell'art. 28 punto c) del vigente CCNL. Nell'eventualità di future e diverse modalità di applicazione a livello di CCNL le parti si impegnano fin d'ora a rivedere quanto sopra concordato. In ogni caso le parti convengono di incontrarsi sulla stessa materia entro il 1° luglio 1990.
Relativamente agli orari di apertura per i nuovi magazzini, l'Azienda, nell'ambito dei confronti relativi alle singole convenzioni previste nel capitolo "Mercato del Lavoro" presenterà lo schema di distribuzione degli orari settimanali di apertura su 6 giorni relativi a tutto l'arco dell'anno.
(Verbale di riunione 22.05.1991)
(omissis… vedi in POLITICHE GENERALI)
4) per quanto attiene la piena applicazione del CIA 1988 si conviene che: (…)
4e) fermo restando quanto previsto in tema di orari di lavoro nel vigente CIA a cui si dà piena applicazione con concreto impegno delle parti firmatarie, si conviene che in coincidenza della riduzione dell’orario settimanale di lavoro a 38 ore, così come è previsto dal vigente CIA, l’Azienda applicherà le maggiorazioni previste per le ore di lavoro straordinario dal vigente CCNL, a partire dalla 39° ora; (…)
(Accordo 5.11.1992)
Presso la ConfCommercio si sono incontrati la Direzione Metro nelle persone dei Sigg. Dr. Truglia, Dr. X. Xxxxxxx e le Segreterie Nazionali della Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil rappresentate dai Sigg. X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx nonché la Commissione del Coordinamento Nazionale Metro per esaminare alcune questioni aperte: (…)
2) Turni lavorativi al sabato
Il Sindacato sostiene che nel caso di festività coincidente con il sabato in cui il lavoratore avesse dovuto prestare servizio in regime di orario normale di lavoro, questi ha diritto al recupero compensativo del pari orario.
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Il Sindacato afferma inoltre che la festività coincidente con la giornata compensativa della prestazione del sabato in regime normale, dà diritto allo spostamento dello stesso in altro periodo. Dopo ampia e approfondita discussione, che ha preso in esame le finalità e il trattamento legale e contrattuale dell’istituto della festività infrasettimanale, si è addivenuti alla seguente risoluzione: la festività coincidente con il sabato per lavoratori impegnati in regime normale, darà diritto al recupero compensativo della giornata (o frazione) nell’ambito della settimana.
Nel caso della coincidenza di malattia con la giornata di recupero compensativo: non si avrà diritto allo spostamento dello stesso, dal momento che l’assenza è già coperta ad altro titolo non cumulabile. Mentre lo spostamento del recupero compensativo è dovuto in caso di coincidenza con la festività infrasettimanale. La presente soluzione supera quanto convenuto a livello di magazzino o territoriale sino ad eventuali ulteriori chiarimenti da definire a livello nazionale. La decorrenza è fissata a far tempo dal 1.01.1993.
3) Permessi retribuiti ex art. 64 4° comma vigente CCNL
Il Sindacato rivendica l’attribuzione della prima tranche (4 ore) degli ulteriori permessi individuali introdotti dal CCNL 1990.
La Direzione Metro, con riferimento alla lettera del 10.02.1992 inviata alle Segreterie Nazionali, ha illustrato il parere “pro veritate” di un esperto giuslavorista che ha supportato la tesi aziendale favorevole alla non attribuzione dei nuovi permessi, in considerazione del fatto che i lavoratori Metro già godono di un intervallo retribuito ricompresso nel normale orario di lavoro.
Dopo ampia e approfondita discussione, valutato che la questione appare di pura interpretazione contrattuale, le parti hanno convenuto di ricorrere ad una soluzione negoziale da definire entro il 30.03.1993.
In pendenza di tale soluzione l’Azienda riconoscerà invia eccezionale 4 ore di permesso retribuito del contratto con decorrenza 1.01.1992, al personale in forza alla data del presente Xxxxxxx.
(Lettera Azienda 30.07.1993)
Alle Segreterie Nazionali Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uiltucs – Uil
La Direzione Metro nel 1991 aveva già sostenuto che le ore di permesso retribuito previste dall’art. 64 del CCNL del 14.12.1990 nella misura di 4 per il 1992, 4 per il 1993, 8 per il 1994 non spettano al lavoratore Metro, che già fruisce di una pausa giornaliera retribuita per il pasto (30’ per FT /15’ per PT e per i lavoratori degli uffici e servizi); ciò sulla base del 3° comma dello stesso articolo che dispone l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti dal CCNL in materia di riduzione, permessi e ferie. La Direzione ha supportato la propria posizione anche con pareri legali ed in occasione della trattativa del novembre 1992 ha riconosciuto in via eccezionale la loro spettanza (4 ore) dell’anno 1992. L’Azienda riconferma la propria opinione in merito, evidenziando gli elementi di costo aggiuntivo, sia in caso di fruizione che di pagamento delle 16 ore in questione, ad una partita di conto che può già oggi valutarsi intorno ad un 7% di maggior costo rispetto ai concorrenti.
Nondimeno la Direzione, a puro titolo transattivo, allo scopo di contribuire allo stabilimento di un clima di collaborazione nei magazzini, dichiara la propria disponibilità a concedere le ore di permessi del 1993 e del 1994.
(CIA 1993)
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
A fronte della esplicitazione degli obiettivi strategici della Metro, funzionali allo sviluppo dell'Azienda, all'occupazione e alla qualità del lavoro e del servizio, le parti convengono nella seguente strumentazione contrattuale necessaria per concorrere alla loro attuazione:
I Organizzazione del lavoro
* Le parti si danno reciprocamente atto che la costruzione, il mantenimento e lo sviluppo del rapporto con la clientela costituiscono l'obiettivo essenziale di tutto il sistema organizzativo aziendale in funzione del quale si devono concretizzare il contributo e l'apporto del collaboratore.
* La sede appropriata per il confronto in materia di organizzazione del lavoro è il livello territoriale e/o di magazzino in considerazione della specificità di ogni singolo mercato locale.
* Le parti convengono di definire in sede nazionale un quadro comune di riferimento delle linee guida come di seguito indicate. Sulla loro base, a livello di ogni magazzino si definiranno le soluzioni più rispondenti alle sue specifiche esigenze.
* Nell'ambito degli incontri infrannuali previsti a livello nazionale verrà costituita una Commissione paritetica ad hoc che dedicherà una particolare attenzione ai problemi della Odl al fine di raccogliere, esaminare, approfondire ed infine sottoporre alle parti le eventuali ipotesi di organizzazione del lavoro inserite in questo quadro di finalità.
A. Calendario annuo aperture aree di vendita
Le parti convengono che l'Azienda debba cogliere tutte le opportunità di essere presente sul mercato con l'apertura in tutte le giornate lavorative dell'anno (da lunedì a sabato).
Di norma entro il mese di gennaio di ogni anno la Direzione e il CdA/RSU si incontreranno per definire il calendario annuo delle aperture sulla base di quanto previsto dal vigente CCNL art. 33, nonché le operazioni inventariali e tutto quanto programmabile per l'anno in corso. Sulla base del calendario programmato si dovranno definire: carichi e ritmi di lavoro, organici di riferimento e loro composizione professionale quali/quantitativa, distribuzione annua dell'orario di lavoro, ferie e permessi ivi compresi quelli del CCNL, tipologie di impiego e composizione quali/quantitativa. Le verifiche operative saranno affrontate negli incontri mensili previsti.
B. Articolazione settimanale orario contrattuale
1) L'orario settimanale resta distribuito su 5 giorni salvo diverse distribuzioni definite a livello locale.
2) Per quanto riguarda la presenza dei lavoratori al sabato si conviene:
- a partire dall'anno 1994 i sabati prestati (nel senso di programmati) da ciascun lavoratore saranno complessivamente 22, comprensivi anche del periodo natalizio (2 sabati natalizi, come in precedenza, a regime straordinario) nei magazzini di CI - CE - CA - TO1 - RM2 - RM1 - FI - SD.
I restanti Magazzini mantengono l'attuale articolazione del numero dei sabati lavorati, due dei quali nel periodo natalizio.
Per fare fronte alle riconosciute diverse specificità dei settori Food - Non Food, fermo restando il numero complessivo dei sabati da prestare da ciascun lavoratore, le parti convengono che il personale del settore Food potrà prestare attività nel settore Non Food per parte o per l'intera giornata del sabato, secondo necessità e con programmazione da definire preventivamente tra Direzione e CdA/RSU.
C. Struttura organizzativa
Le parti si impegnano a rendere pienamente efficace l'organizzazione per aree, promuovendo il lavoro di squadra e sviluppando le abilità e le competenze commerciali/merceologiche dei Capi Area e degli Addetti.
Dichiarazione a verbale dell'Azienda
L'Azienda nel fare presente la imprescindibilità per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di una organizzazione del lavoro che unisca efficienza, efficacia e qualità ribadisce l'esigenza che:
• gli orari di apertura dei magazzini, al di là delle specificità locali, debbano fornire un servizio significativo e riconosciuto dal cliente. Pertanto:
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
a) apertura del settore Non Food alle ore 8.00 in tutti i magazzini
b) chiusura del sabato alle ore 20.00 per tutti i magazzini che oggi chiudono alle 19.00
c) apertura nei quattro sabati antecedenti il Natale con orario 8.00 - 21.00
• si realizzi l'apertura per quattro domeniche e la festività dell'otto dicembre per promuovere le vendite natalizie in un'ottica di pari confronto coi competitori;
• le turnazioni debbono essere le più idonee ad assicurare il miglior servizio al cliente
• in relazione a quanto previsto sopra, gli addetti Non Food la mattina inizino l'attività alle ore 8.00
• l'utilizzo delle squadre notturne possa avvenire in relazione alle esigenze straordinarie di carattere commerciale (manifestazioni promozionali/campagne natalizie) o in occasioni di ristrutturazioni, con modalità da definire a livello locale (Unità/Territorio) e possano anche essere definite modalità di prestazione a 4 o 6 ore, al fine di massimizzare l'efficienza dell'intervento e ridurre l'impegno in ore notturne.
Dichiarazione a verbale del Coordinamento e OO. SS.
Il Coordinamento nazionale dei delegati e le OO. SS. nel prendere atto della Dichiarazione a verbale dell'Azienda di cui sopra ribadiscono che le esigenze ivi enunciate, se rappresentate ai CdA/RSU, saranno oggetto di confronto negoziale nello spirito del presente Accordo.
II Mercato e politiche del lavoro
X. Xxxxx assunti negli attuali magazzini:
Premio aziendale 60% all'atto dell'assunzione. residuo 40% in tre rate uguali al
12° - 18° - 24° mese dall'assunzione
"Utilizzo impianti CIA 1993" secondo scaglionamento previsto per il Magazzino Sabati lavorati: Trattamento come Part Time (vedi punto C)
B. Nuovi assunti nei nuovi magazzini:
Si conviene che le formule di sviluppo del Cash & Carry Metro in Italia potranno assumere in futuro diverse connotazioni organizzative. Una, cosiddetta "Classica", identica agli attuali magazzini ed altre cosiddette "Junior" diverse per dimensione, potenziale di mercato, assortimenti, organizzazione interna, servizi al cliente ecc.;
• Nei nuovi magazzini "Classici" per i nuovi assunti si conviene quanto segue:
Premio aziendale importo coma attuali Magazzini da erogare in tre rate uguali al
10° - 20° – 30° mese dall'assunzione
Xxxxxx lavorativi 4 su 4 (tutti)
Orario settimanale 38 ore di effettivo lavoro
• Nei nuovi magazzini "Junior" per i nuovi assunti si conviene quanto segue:
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Premio aziendale importo a regime 185.000 mensili lorde al 4° livello
riparametrato, da erogare in quattro rate uguali al 12° - 18° - 24° - 30° mese dall'assunzione
Xxxxxx lavorativi: 4 su 4 (tutti)
Orario settimanale 38 ore di effettivo lavoro
In occasione delle nuove aperture la Direzione incontrerà, almeno tre mesi prima dell'inizio dell'attività, le OO. SS. locali e le Segreterie Nazionali per definire le problematiche relative al mercato del lavoro, all'organizzazione del Lavoro, e alle relazioni sindacali. Dopo il primo anno di apertura, le parti si incontreranno per esaminare l'andamento dell'unità, le problematiche organizzativa, atri trattamenti normativi, ferma restando la regolamentazione innanzi stabilita. (…)
IV Rimborso spese sabati
In relazione a quanto definito nel capitolo "Organizzazione/articolazione settimanale dell'orario contrattuale" si stabilisce quanto segue:
1) le parti riconoscono che la prestazione lavorativa nella giornata di sabato diviene sempre più necessaria per poter fornire un adeguato servizio al cliente, per competere sullo stesso piano di efficacia della concorrenza.
2) ciò premesso si conviene di sopprimere al 31.12.1993 l'istituto aziendale della c.d. indennità "Rimborso spese per il sabato" (intendendosi per tale il rimborso di tutti i sabati annuali, prenatalizi compresi) con le modalità e le decorrenze di seguito indicate.
3) per il personale in servizio alla data del 30.07.1993 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia percepito il rimborso spese sabati viene istituita una voce retributiva denominata Assegno Personale Speciale, concorrente agli effetti di tutti gli istituti di legge e di contratto. Per i personale part time la misura dell'assegno personale speciale sarà proporzionale all'orario di lavoro contrattualmente praticato.
4) la misura dell'assegno viene fissata in L. 80.000 mensili lorde (x14) con decorrenza 1.01.1994 per i seguenti magazzini:
CI/CE/CA/TO1/RM2/RM1/FI/SD/MESTRE/GE
- La misura dell'assegno viene fissata in L. 70.000 mensili lorde (x14) con decorrenza 1.01.1994 per il Magazzino di Bari.
- La misura dell'assegno viene fissata in L. 60.000 mensili lorde (x14) con decorrenza 1.01.1994 per il Magazzino di Roma 3.
Ai lavoratori provenienti da altre Società Metro i quali già oggi godono di un trattamento superiore a quello dei lavoratori assunti direttamente a Roma Xxxxxxx si applicherà la misura dell'assegno indicata per i vecchi magazzini.
- La misura dell'assegno è determinata in L. 50.000 mensili lorde (x14) con decorrenza 1.01.1994 per i magazzini di BZ/TO2.
- La misura dell'assegno è determinata in L. 40.000 mensili lorde (x14) con decorrenza 1.1.1994 per i Magazzini di VR/BO.
Resta inteso che i lavoratori che non abbiano mai percepito importi a titolo indennità rimborso sabato rimangono esclusi da tutta la regolamentazione sopra indicata.
5) sempre con decorrenza dal 1994 viene istituita una quota a titolo "Utilizzo Impianti CIA 1993" che verrà corrisposta a tutti i lavoratori di cui al punto 3 in forza al 30.07.1993, secondo le modalità e le gradualità di seguito indicate:
- Magazzini di CI - CE - CA - TO1 - RM2 - RM1 - FI - SD
lire 70.000 mensili lorde (x14) a decorrere dal 1.01.94.
- Magazzini di Mestre - Genova - Bari - RM3 - BZ - TO2 - VR - BO
lire 25.000 mensili lorde a decorrere dal 1.07.1994 ulteriori lire 15.000 mensili lorde a decorrere dal 1.01.1995 ulteriori lire 15.000 mensili lorde a decorrere dal 1.06.1995 ulteriori lire 15.000 mensili lorde a decorrere dal 1.01.1996
UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx
Per il Magazzino di RM3 vale il sistema differenziato tra le due tipologie di dipendenti come indicato al punto 4.
Per il personale PT la misura della quota sarà proporzionale all'orario di lavoro contrattuale praticato.
A decorrere dall'1.01.1994 viene a decadere l'efficacia di ogni accordo e/o contratto e/o prassi extra CCNL, di Gruppo/Aziendale e/o di singolo Magazzino/Società in materia di trattamenti economici comunque denominati specifici per le prestazioni lavorative effettuate nelle giornate di sabato.
Le parti si danno altresì atto che con tale sistemazione si è raggiunta una intesa che ha dato adeguata soluzione alla problematica della abolita "Indennità rimborso spese sabati". La regolamentazione di cui al punto 5 con le modalità previste verrà applicata a tutti i lavoratori che, per le loro mansioni e relativo inquadramento, verranno stabilmente impiegati nella vendita con prestazioni al sabato.
(Lettera Azienda 14.10.1993)
Alle Segreterie Nazionali Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uiltucs Uil
In relazione alle intese intercorse, Vi confermiamo che l’Assegno Personale Speciale di cui al paragrafo 3 Capitolo IV del CIA 12.10.1993 sarà mantenuto agli aventi diritto a tutti gli effetti di legge e di contratto, ivi compresi i passaggi di livello.
Per quanto riguarda i permessi retribuiti ex art. 64 del vigente CCNL gli incrementi relativi all’anno 1993