Straordinari Clausole campione

Straordinari a) Il collaboratore è obbligato, in misura ragionevole, a pre- stare le necessarie ore di lavoro straordinario. Gli straor- dinari devono essere compensati, entro una scadenza utile, mediante tempo libero di par durata oppure devono essere pagati. Il datore di lavoro decide il genere di com- pensazione.
Straordinari potatura di contenimento; • potatura di ringiovanimento; • potatura di risanamento. Per quanto riguarda le potature straordinarie si definisce: - condizioni di bassa difficoltà: alberature ubicate in strade con poco traffico, parchi e giardini; - condizioni di media difficoltà: alberature ubicate in strade con medio o poco traffico; - condizioni di elevata difficoltà: alberature ubicate in strade con molto o elevato traffico e presenza di linee elettriche o altri ostacoli. E' vietata la capitozzatura. I tagli di potatura dovranno essere netti, con adeguata inclinazione e tali da rispettare il collare del ramo (NTP Natural Targhet Pruning e teoria della compartimentazione CODIT), praticando un taglio preliminare per evitare scosciature ed eseguendo poi, il taglio finale; non è ammesso l'uso di mastici cicatrizzanti (tranne che per i platani) e non dovrà essere lasciato nessun moncone o taglio slabbrato. Nel caso di esecuzione di potature a esemplari "sensibili", sarà cura della Ditta predisporre, su indicazione del Committente, opportune "piante campione" come modello per l'esecuzione delle potature; tale modello dovrà essere approvato dal Committente. Gli abbattimenti e le potature dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza appositamente previste nel Documento per la valutazione dei rischi, utilizzando personale specializzato e tutte le attrezzature necessarie atte a evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti (depezzature, uso di funi e carrucole per l'atterramento o per la caduta del materiale). In particolare, gli operatori con motosega dovranno essere forniti dell'attrezzatura essenziale di sicurezza: • tuta - pantaloni antitaglio; • casco con visiera paraocchi e cuffia; • guanti antitaglio; • calzature di sicurezza. che dovrà essere regolarmente indossata senza alcuna deroga. In caso d'intervento sulla pubblica via, la Ditta dovrà redigere uno schema della segnaletica di pericolo da predisporre che dovrà essere sottoposto a giudizio d'idoneità tecnica del Comando di Polizia Municipale. Qualora si rendesse necessaria la chiusura al traffico veicolare di strade o corsie, o la modifica della circolazione, la Ditta dovrà richiedere e ottenere il necessario nulla-osta da parte del Comando di Polizia Municipale e provvedere all'apposizione degli avvisi e dei segnali occorrenti. Gli interventi di abbattimento/potatura dovranno avvenire con il seguente ordine temporale: • impostazione del cantiere, sistemazione dei mezzi e del...
Straordinari. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro costituisce “straordinario” ed è effettuata su richiesta del responsabile, che provvede all’autorizzazione tramite la relativa procedura informatica, nel rispetto delle previsioni di legge e del CCNL ANIA. Gli straordinari saranno conteggiati solo se superiori ai 15 minuti. Non sarà possibile effettuare lavoro straordinario nelle giornate in cui si fruisca di permessi superiori alle 4 ore. Il limite annuo individuale degli straordinari è disciplinato dal CCNL ANIA. L’Impresa potrà definire politiche di superamento del limite vigente, nel rispetto dei limiti di legge, previo confronto con le RSA per l’esame e l’individuazione di eventuali soluzioni alternative. Il lavoro straordinario viene conteggiato e integralmente retribuito, fatto salvo quanto previsto al punto che segue in materia di banca ore. Le maggiorazioni dovute per lo straordinario nelle sue diverse fattispecie (feriale, festivo e notturno) sono corrisposte in base alle indicazioni contenute nel CCNL ANIA. In conformità a quanto previsto dall’art. 115 del CCNL ANIA, le prime 50 ore eccedenti il normale orario di lavoro, di cui al punto che precede, sono compensate con altrettante ore di permesso (c.d. “banca ore”) e non costituiscono lavoro straordinario. In proposito si concorda che: ✓ l’effettuazione della prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro - come definita al punto che precede - è preventivamente autorizzata dal dirigente o dal funzionario responsabile; ✓ la banca ore si alimenta con le ore di lavoro prestate oltre il normale orario giornaliero feriale; ✓ la banca ore può essere utilizzata a partire dal mese successivo alla sua maturazione; ✓ la fruizione della banca ore deve avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio ed essere autorizzata dal responsabile; ✓ la banca ore maturata può essere utilizzata sia a minuti che a intere giornate; ✓ la banca ore non può essere utilizzata unitamente ad altri tipi di permesso per giustificare l’assenza di un’intera giornata, ad eccezione del venerdì in cui è possibile abbinarla a mezza giornata di ferie; ✓ la maturazione della banca ore è su base annuale mentre il suo utilizzo è previsto fino alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo; eventuali ore non utilizzate entro tale termine saranno retribuite a valore di paga oraria ordinaria; ✓ le eventuali ore di lavoro straordinario notturno e festivo non concorrono ad alimentare la banca ore e sono retrib...
Straordinari. Le ore per il lavoro straordinario dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate per iscritto dalle Società. L’effettuazione dell’orario straordinario potrà iniziare solo dopo che il dipendente abbia prestato la propria attività per tutte le ore giornaliere dovute in base all’orario normale e abbia un saldo non negativo del monte ore. Nelle giornate del venerdì pomeriggio è consentito il recupero dell’orario normale, solo se autorizzato con la procedura e per le causali previste per l’effettuazione del lavoro straordinario. Il calcolo della prestazione straordinaria sarà effettuato a frazioni minime di mezz’ora. Il responsabile di settore deve precisare i motivi che rendano necessaria l’effettuazione del lavoro straordinario, indicando i dipendenti che lo dovranno effettuare e la durata prevista della prestazione. Le Società provvederanno a fornire alle R.S.A., in occasione della consegna degli elenchi nominativi, come previsto, dall’art. 103 CCNL vigente i chiarimenti necessari sulle cause che abbiano determinato il ricorso al lavoro straordinario dei singoli dipendenti. Tali elenchi saranno forniti in ordine decrescente di ore ed in ordine di Funzione, Servizio ed Ufficio. Gli importi erogati a titolo di lavoro straordinario non sono da imputarsi agli istituti contrattuali differiti nonché agli altri istituti previsti da contratti collettivi e norme vigenti (ad. es. TFR, ferie, mensilità aggiuntive, ecc.).
Straordinari. Esecuzione degli straordinari
Straordinari. 10.1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi azien­ dali di SWICA (servizio clientela ottimale, ecc.) può essere richiesto, a titolo transitorio, un impegno lavorativo straor­ dinario fino al tempo massimo di lavoro stabilito per legge, oltre all’orario lavorativo settimanale di 40 ore. Il superiore può richiedere al collaboratore di effettuare degli straordi­ nari, solo se – in buona fede – gli stessi non costituiscono un onere eccessivo. Gli straordinari devono essere compen­ sati, previo accordo con il superiore, da tempo libero della medesima durata entro 12 mesi. Se la compensazione con tempo libero non è possibile in questo arco di tempo, gli straordinari vengono indennizzati senza maggiorazione. Gli straordinari superiori alle 40 ore vengono bonificati con una maggiorazione del 25 %. Nel caso dei collaboratori a tempo parziale, gli straordinari vengono bonificati in modo analogo ai collaboratori a tempo pieno pro rata delle 40 ore lavorative, in base al rispettivo grado d’occupazione.
Straordinari. L'Azienda si impegna ad utilizzare il lavoro straordinario nei casi particolari ed in quelli che rivestono carattere di urgenza, nei limiti consentiti dalla contrattazione vigente. Il lavoro straordinario non sarà comunque sostitutivo di mano d'opera occupabile stabilmente e l'Azienda dichiara la propria disponibilità a verificare con le OO. SS. e i CdA il rispetto dei criteri succitati. (Accordo 27.10.1978) Il 27.10.1978, in Roma, presso la sede della Confcommercio fra le Società: Metro Lombardia “ CEB “ ALIT. “ Piemonte “ Latina UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx “ INCO “ Toscana “ Padana “ Commerciale “ IGD MGG rappresentate dai Sigg.: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxx rappresentata dalla Sig. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx; Uiltucs Uil rappresentata dal Sig. X. Xxxxxxx; Fisascat Cisl rappresentata dal Sig. X. Xxxxxxxxxx ed il Coordinamento dei lavoratori, si è convenuto quanto segue: per l’anno 1978 nel rispetto dell’Accordo raggiunto in materia il 16.05.1977 ed in attesa di nuove pattuizioni da concordare a livello confederale, ciascuna delle festività soppresse di cui alla legge 5.03.1977 n. 54 sarà recuperata con altrettante giornate di riposo. (Lettera Azienda 27.10.1978) In relazione agli Accordi intercorsi in data odierna, Vi confermiamo che restano esclusi dall’applicazione dell’Accordo stipulato in data odierna i dipendenti che in occasione delle ricorrenze ex festive si trovano assenti per astensione facoltative, servizio militare, aspetto e assenze non retribuite. (Verbale di incontro 28.04.1980) Apertura negozi in periodo natalizio Le OO. SS. ed il Coordinamento Nazionale dei lavoratori della società Metro prendono atto della volontà dell'Azienda di proseguire l'esperienza delle aperture al sabato nel periodo natalizio. Le OO. SS. ed il Coordinamento Nazionale, al fine di evitare il ripetersi di comportamenti diversificati rispetto alla apertura al sabato da parte di ciascuna delle unità Metro, decidono di attenersi tutti ad aperture al sabato legate strettamente al periodo natalizio per 64 ore lavorative pari a 4 sabati interi, salvo diversa distribuzione realizzata o/e realizzabile in sede locale. Le condizioni per la realizzazione di tale apertura (organici, assunzioni a termine, chiusure alternative, recuperi ecc.) saranno oggetto di trattativa in sede locale con le rispettive direzioni aziendali. (CIA 1981)
Straordinari. 19a. Definizione: ai sensi della legge sul lavoro per straordinari si intendono le ore che vanno oltre la durata della settimana lavorativa. La prestazione di simili ore è possibile solo a titolo eccezionale in un ambito ristretto e ai sensi delle prescrizioni vincolanti della legge sul lavoro.
Straordinari. Gli straordinari devono essere concordati con il proprio superiore e approvati dalla direzione.
Straordinari. L’Azienda si impegna ad utilizzare il lavoro straordinario nei casi particolari ed in quelli che rivestono carattere di urgenza, nei limiti consentiti dalla contrattazione vigente. Il lavoro straordinario non sarà comunque sostitutivo di mano d’opera occupabile stabilmente. L’Azienda conviene che la verifica degli organici esistenti nelle varie unità aziendali, ai fini di una loro definizione, potrà essere realizzata con le strutture sindacali competenti, tenendo conto della situazione economica e commerciale dell’unità stessa, sulla base di riferimenti specifici ed obiettivi, in concorso fra di loro: ▪ Tipologia dell’unità ▪ Struttura fisica dell’unità ▪ Superfici di vendita ▪ Consistenza e distribuzione delle presenze effettive ▪ Organizzazione del lavoro ▪ Quantità e qualità del lavoro ▪ Tecnologie ▪ Livello e qualità del servizio alla clientela nonché altri ulteriori elementi di valutazione finalizzati alla specificazione dei riferimenti di cui sopra. Successive verifiche dell’organico potranno avvenire su richiesta di una delle parti stipulanti, in relazione alla modifica dei criteri di valutazione sopra indicati ai fini di un eventuale conseguente riequilibrio. L’Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, conferma la propria disponibilità a proseguire una politica di trasferimenti tendente ad avvicinare il lavoratore alla propria abitazione, privilegiando l’ordine di presentazione delle domande. L’Azienda conviene che la verifica degli organici esistenti nelle varie unità aziendali, ai fini della loro definizione, sarà realizzata con le strutture sindacali competenti, tenendo conto della situazione economica e commerciale dell’unità stessa, sulla base di riferimenti specifici ed obiettivi, in concorso tra loro: - Tipologia dell’unità - Struttura fisica dell’unità - Superfici di vendita - Consistenza e distribuzione delle presenze effettive - Organizzazione del lavoro - Quantità e qualità del lavoro - Tecnologie - Livello e qualità del servizio alla clientela nonché altri ulteriori elementi di valutazione finalizzati alla specificazione dei riferimenti di cui sopra. Successive verifiche dell’organico potranno avvenire su richiesta di una delle parti stipulanti, in relazione alla modificazione dei criteri di valutazione sopra indicati ai fini di un eventuale conseguente riequilibrio.