MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE Clausole campione

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE. Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo il concedente si riserva la facoltà di far eseguire al concessionario ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto alle stime originarie oggetto della gara in base alle vigenti norme civilistiche. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concedente può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito del contratto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il concedente. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto. c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui il concedente aveva inizialmente aggiudicato il contratto a causa di una delle seguenti circostanze: 1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici; 2) nel caso in cui il concedente si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto...
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE. 7.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le Gallerie Nazionali qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 7.2. Sono ammesse, ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall’art. 106 comma 1 lett. a) le modifiche dovute alle variazioni degli elenchi dei prestiti e/o alle variazioni delle condizioni di prestito che siano state richieste, autorizzate e/o approvate dalle Gallerie Nazionali, in persona del RUP e che non alterino la natura generale del contratto. 7.3. Tutte le altre ipotesi di modifiche in corso di esecuzione sono ammesse nei casi e nei limiti di quanto prescritto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e xx.xx.. 7.4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Aggiudicatario, se non è disposta e/o preventivamente approvata dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 106 D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. 7.5. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE. 1. L’Amministrazione utente ha la facoltà di richiedere per iscritto modifiche in corso di esecuzione per far fronte ad eventuali nuove e diverse esigenze emerse in sede di attuazione. 2. Qualora le modifiche proposte riguardino il Piano di Migrazione di Dettaglio, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle richieste di modifica, il Concessionario presenterà all’Amministrazione utente un nuovo Piano di Migrazione di Dettaglio. L’Amministrazione provvederà all’accettazione secondo la procedura delineata dall’art. 7 del presente Contratto. Tali variazioni sono adottate in tempo utile per consentire al Concessionario di garantire l’erogazione dei servizi. 3. Qualora le modifiche proposte riguardino il Progetto del Piano dei Fabbisogni trovano applicazione, in quanto compatibili, gli art. 106, comma 2 e 175, comma 4 del Codice. 4. Nel caso in cui le modifiche proposte ai sensi del comma precedente non superino la soglia di cui al 10% (dieci per cento) del valore iniziale del Contratto, l’Amministrazione procederà con la presentazione al Concessionario di nuovo Piano dei Fabbisogni, sulla base del quale il Concessionario redigerà un nuovo Progetto del Piano dei Fabbisogni, che sarà poi accettato dall’Amministrazione utente secondo la procedura delineata all’art. 18 della Convenzione. Il Progetto del Piano dei Fabbisogni accettato dall’Amministrazione utente a norma del presente comma sostituirà il progetto originario allegato al presente Contratto. La predisposizione del Piano di Migrazione di Dettaglio conseguente segue la procedura delineata all’art. 7 del presente Contratto.
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE. 9.1- Il Subappaltatore si obbliga ad eseguire le modifiche ordinate dall’Appaltatore nel corso dell’esecuzione.
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE. ART. 10 –
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE. Il Committente, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di far eseguire all’Appaltatore ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo stimato del contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni stabilite nel contratto stesso e remunerate ai prezzi unitari determinati in sede di gara. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo stimato del contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari determinati in sede di gara. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Tesoriere / Cassiere, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RES. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto e quindi della situazione originaria preesistente, a carico dell’esecutore, secondo le disposizioni dello stesso direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).

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  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 4.2.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 4.2.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Il requisito di cui al precedente punto 4.2.2 deve essere posseduto per intero dalla mandataria.