MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE. Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2. comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti a...
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE. 1. L’Amministrazione utente ha la facoltà di richiedere per iscritto modifiche in corso di esecuzione per far fronte ad eventuali nuove e diverse esigenze emerse in sede di attuazione.
2. Qualora le modifiche proposte riguardino il Piano di Migrazione di Dettaglio, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle richieste di modifica, il Concessionario presenterà all’Amministrazione utente un nuovo Piano di Migrazione di Dettaglio. L’Amministrazione provvederà all’accettazione secondo la procedura delineata dall’art. 7 del presente Contratto. Tali variazioni sono adottate in tempo utile per consentire al Concessionario di garantire l’erogazione dei servizi.
3. Qualora le modifiche proposte riguardino il Progetto del Piano dei Fabbisogni trovano applicazione, in quanto compatibili, gli art. 106, comma 2 e 175, comma 4 del Codice.
4. Nel caso in cui le modifiche proposte ai sensi del comma precedente non superino la soglia di cui al 10% (dieci per cento) del valore iniziale del Contratto, l’Amministrazione procederà con la presentazione al Concessionario di nuovo Piano dei Fabbisogni, sulla base del quale il Concessionario redigerà un nuovo Progetto del Piano dei Fabbisogni, che sarà poi accettato dall’Amministrazione utente secondo la procedura delineata all’art. 18 della Convenzione. Il Progetto del Piano dei Fabbisogni accettato dall’Amministrazione utente a norma del presente comma sostituirà il progetto originario allegato al presente Contratto. La predisposizione del Piano di Migrazione di Dettaglio conseguente segue la procedura delineata all’art. 7 del presente Contratto.
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE. 7.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le Gallerie Nazionali qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7.2. Sono ammesse, ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall’art. 106 comma 1 lett. a) le modifiche dovute alle variazioni degli elenchi dei prestiti e/o alle variazioni delle condizioni di prestito che siano state richieste, autorizzate e/o approvate dalle Gallerie Nazionali, in persona del RUP e che non alterino la natura generale del contratto.
7.3. Tutte le altre ipotesi di modifiche in corso di esecuzione sono ammesse nei casi e nei limiti di quanto prescritto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e xx.xx..
7.4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Aggiudicatario, se non è disposta e/o preventivamente approvata dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 106 D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.
7.5. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE. 9.1- Il Subappaltatore si obbliga ad eseguire le modifiche ordinate dall’Appaltatore nel corso dell’esecuzione.
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE. ART. 10 –
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE. Il Committente, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di far eseguire all’Appaltatore ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo stimato del contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni stabilite nel contratto stesso e remunerate ai prezzi unitari determinati in sede di gara. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo stimato del contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari determinati in sede di gara. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Tesoriere / Cassiere, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RES. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto e quindi della situazione originaria preesistente, a carico dell’esecutore, secondo le disposizioni dello stesso direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).