DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI
Ministero dell’Economia e delle ãinanze
Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI
UFFICIO VI
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO MATERIALE CARTACEO TRA LE SEDI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di XXX XX XXXXXXXXX, 00 XXXX E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALI VARI
CIG N. 8857265E4A
L’anno , il giorno del mese di
tra i sottoscritti contraenti:
⮚ Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito “MEF” o “stazione appaltante”) con sede alla Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 – Roma – codice fiscale 80415740580 rappresentato dalla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx – Dirigente dell’Ufficio VI della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e degli approvvigionamenti – munita dei necessari poteri di firma e di delega alla spesa con provvedimenti del Direttore Generale, prot. 11377 del 1 febbraio 2021 e prot. 13185 del 4 febbraio 2021
E
⮚ (di seguito “aggiudicatario”) con sede legale in , via , n. partita iva , codice fiscale , PEC
rappresentata dal sig.
domiciliato per la carica presso
PREMESSO CHE
✓ Con determinazione dirigenziale protocollo n. 97624 del 30 agosto 2021 è stata indetta una procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., per l’acquisizione del servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto di materiale cartaceo presente all’interno dell’Archivio del Debito Pubblico sito al piano sostruzioni scala E della sede centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in xxx XX Xxxxxxxxx, 00 Xxxx e di contestuale conferimento a discarica autorizzata di materiali di varia tipologia.
✓ Con RdO n. 2847504 del è stato rivolto invito a n. _ operatori economici individuati nell’elenco degli iscritti al portale nella categoria “Servizi di Traslochi, Facchinaggio e Movimentazione Merci”.
✓ Con Stipula del
procedura all’operatore economico
è stata effettuata l’aggiudicazione definitiva della
al prezzo di €
oltre iva
✓ Sono state espletate con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
1. Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e quanto in esse dichiarato e statuito, si intende a tutti gli effetti vincolante fra le Parti e qui integralmente riportato.
2. Oggetto del contratto
Il contratto ha per oggetto la prestazione del servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto di materiale cartaceo presente all’interno dell’Archivio del Debito Pubblico sito al piano sostruzioni scala E della sede centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in xxx XX Xxxxxxxxx, 00 Xxxx e di contestuale conferimento a discarica autorizzata di materiali di varia tipologia.
Il Servizio ha come obiettivo quello di garantire la corretta movimentazione di fascicoli, faldoni e materiale cartaceo in parte all’interno del Palazzo di Via XX Settembre in parte tra la sede di Via XX Settembre e l’archivio del MEF sito in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxxxxx (Xxxx), nonché lo smaltimento a discarica di materiali in legno e ferro.
Oggetto del presente appalto è quindi è la fornitura di maestranze, attrezzature e automezzi per l’espletamento delle predette attività di trasferimento, trasloco e facchinaggio e smaltimento.
L’importo contrattuale per lo svolgimento del servizio è di euro IVA .
3. Disciplina, modalità di esecuzione e durata del contratto
Le condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio per l’esecuzione del servizio sono quelle stabilite nel Capitolato tecnico allegato alla procedura e sottoscritto dall’offerente, nonché quelli previsti nella offerta tecnica ed in quella economica dell’impresa.
L’esecuzione dello stesso è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e in generale dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione, dalle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
La durata del servizio è di 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dello stesso.
La stazione appaltante si riserva comunque, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50 del 2016, la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.
4. Patto di legalità
Le parti si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, con assunzione di un espresso impegno anticorruzione e di tutti gli obblighi stabiliti dal “Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, consultabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/ 2015/operazione-trasparenza/Allegato_4.pdf e che si intende qui richiamato ed approvato in ogni sua parte.
5. Pagamenti
La fattura sarà emessa a conclusione del servizio.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, a seguito della presentazione di regolare fattura, mediante emissione di ordinativo diretto di pagamento a favore dell’impresa, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni rilasciata, dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti della Logistica e gli Affari Generali – Ufficio VI — (C.F. 80415740580 ) — Xxx XX Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx e riporterà le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
A tal fine, si comunicano le informazioni che devono essere indicate in via obbligatoria nella fattura elettronica:
1. Codice IPA DA0EC0
2. Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica 80415740580
3. Codice Identificativo Gara 8857265E4A
L’aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi, normativamente previsti, necessari a renderlo esecutivo.
6. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l’aggiudicatario si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
L’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, come previsto dall’art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 2009.
Ai sensi dell’art. 3 commi 8 e 9 della Legge n. 136 del 2010, l’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è previsto a pena di nullità assoluta del contratto.
7. Rapporti contrattuali
L’aggiudicatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, diligenza, trasparenza, correttezza e buona fede (artt. 1175, 1176, 1375 c.c.) e a non compiere alcun atto volto ad interferire illecitamente o a compromettere in qualsiasi modo la corretta esecuzione del contratto.
In applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza che devono essere garantiti nell’esecuzione degli appalti, come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 50 del 2016, il MEF, di norma e salvo diverse disposizioni, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e in generale, le comunicazioni riguardanti le attività oggetto del contratto attraverso un Direttore dell’esecuzione del contratto, designato dall’Amministrazione, a norma del comma 1 dell’art. 101 e del comma 2 dell’art. 111 del D.Lgs. 50 del 2016.
Le indicazioni per l’espletamento delle attività saranno impartite dal suddetto Direttore dell’esecuzione il quale avrà il compito di controllare che il servizio venga eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento.
Nel rispetto degli stessi principi l’aggiudicatario del servizio individua, a suo totale carico ed onere, un Referente del servizio in possesso di un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica con il compito di interfacciarsi e collaborare con la stazione appaltante.
Tutte le comunicazioni riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’applicazione di penali, le contestazioni ed ogni altra comunicazione dovranno essere fatte necessariamente per iscritto e trasmesse al Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai seguenti recapiti:
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx, telefono 00 0000 0000, mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx
8. Sospensione del servizio
È fatto divieto all’aggiudicatario di sospendere, in via unilaterale, il servizio, anche, qualora insorgessero controversie con il MEF.
Qualunque sospensione del Servizio, per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario, costituisce inadempienza contrattuale e comporta la risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il MEF procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta, comunque, salva la facoltà di
procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal MEF per un nuovo affidamento del Servizio.
9. Obblighi di riservatezza
L’aggiudicatario del servizio ha l’obbligo di mantenere riservati e non divulgare in alcun modo dati e informazioni di ogni genere di cui venga in possesso in conseguenza delle attività svolte in favore dell’amministrazione e di non utilizzarle, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
A tal fine, l’aggiudicatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze relative al MEF vengano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare che sia arrecato pregiudizio alle predette esigenze di riservatezza.
L’aggiudicatario è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
Tali obblighi dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il MEF ed in particolare, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Nell’ipotesi di violazione degli obblighi di riservatezza, il Ministero dell’economia e delle finanze avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, con eventuale richiesta di risarcimento di tutti i danni che da tale condotta dovessero derivare all’Amministrazione appaltante.
10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’aggiudicatario si obbliga a rispettare l’art. 2087 del Codice civile, le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e, in generale, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Fatto salvo, in ogni caso, il trattamento di miglior favore per il dipendente, l’aggiudicatario si obbliga ad applicare le disposizioni dei contratti collettivi, di cui al comma precedente, anche, dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’aggiudicatario, anche, nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
L’aggiudicatario si obbliga a dimostrare, dietro richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, l’Amministrazione acquisisce ex art. 16-bis della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti.
Nell’ipotesi di inadempimento documentato, anche, ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti il MEF si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’aggiudicatario (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% (dieci
per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, I.V.A. esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che l’aggiudicatario si sia posto in regola.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi ovvero ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la stazione appaltante ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
11. Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del d.lgs. 196 del 2003 e s.m.i., si precisa che i dati personali forniti dall’aggiudicatario verranno acquisiti dal MEF ai soli fini dello svolgimento della gara e dell’esecuzione del contratto e saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e del d. lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (c.d. Codice della privacy).
Il trattamento dei dati, in particolare, verrà effettuato in modo da garantirne la riservatezza e sarà realizzato anche attraverso strumenti, informatici e telematici, idonei a permetterne l’utilizzo nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dal d. lgs. 196 del 2003 e s.m.i. e dai regolamenti a tutela della riservatezza.
L’ affidatario, in qualità di interessato, è, inoltre, titolare dei diritti previsti dall’artt. 12 e ss. del Regolamento UE/2016/679 e del d.lgs. 196 del 2003 e s.m.i. e potrà esercitarli con le modalità previste nel citato Regolamento UE e decreto.
12. Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate all’esecutore di cui si accerti l’eccedenza rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016 determina la decadenza dell’affidamento.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 103 D.Lgs. 50 del 2016 a scelta dell’appaltatore dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Nel caso in cui, in fase di esecuzione del contratto, la garanzia sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario, essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze.
A fronte dell’inosservanza di tale obbligo, il Ministero dell’economia e delle finanze ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia, da intestare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate da autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).
13. Responsabilità per infortuni e danni
L’aggiudicatario è responsabile, in base ai principi generali, dei danni derivanti o comunque collegati all’esecuzione del servizio che siano cagionati all’Amministrazione o a terzi, in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
A norma dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50 del 2016, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una specifica polizza di assicurazione, che copra i danni subiti dall’Amministrazione nel corso dell’esecuzione del contratto.
L’importo della somma da assicurare corrisponde all’importo del contratto stesso.
La polizza deve anche assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di lavoro potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il lavoro svolto per conto del MEF, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000 (cinquecentomila/00 euro).
Resta inteso che l’esistenza e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa richiesta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
14. Penali
In caso di inadempienze o ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale variabile, calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto dall’Amministrazione. L’Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di quindici (15) giorni dalla
stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a giudizio del MEF, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’Aggiudicatario le penali di cui al comma precedente.
Nel caso di applicazione delle penali, il MEF provvederà a recuperare gli importi sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Fatto salvo quanto previsto dall’art 17 del presente contratto, le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto adempimento dell’impresa sia determinato da cause di forza maggiore, che dovranno tuttavia essere segnalate per iscritto al RUP e al DEC tempestivamente e comunque entro 5 giorni dal loro accadimento. In caso di mancata, comunicazione nel termine la causa maggiore non sarà presa in considerazione.
15. Risoluzione per inadempimento
La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto ove si verifichino gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, da parte dell’aggiudicatario, oltre che nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il MEF avrà facoltà di incamerare la garanzia definitiva e di procedere all’esecuzione nei confronti dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento per l’eventuale maggior danno.
In particolare la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi:
a) qualora il Contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ex art. 106 D. Lgs. n. 50 del 2016;
b) qualora risultino superate le soglie relative alle variazioni consentite, indicate dall’art. 106 e richiamate dall’art, 108, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;
c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del Contratto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
d) l’aggiudicatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le linee guida A.N.A.C.;
e) il Contratto non avrebbe dovuto essere stipulato in considerazione di una grave violazione, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;
f) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
g) qualora l’aggiudicatario, in esecuzione del Contratto, fornisca prestazioni che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Disciplinare, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del servizio;
h) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
i) nei casi di cui ai precedenti articoli 8 (Sospensione del Servizio), 9 (Riservatezza) e 13 (Responsabilità per infortuni e danni);
j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
Il MEF potrà risolvere di diritto il Contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento nei casi previsti e disciplinati dall’art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016.
Inoltre, il MEF si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell’aggiudicatario o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,.318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 2014.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il MEF avrà diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo corrispondente al Servizio. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Aggiudicatario, a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
Il MEF, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Per la risoluzione del Contratto, si osservano le disposizioni previste dalla normativa vigente (art. 108, D. Lgs. n. 50/2016). In ogni caso, l’aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore della stazione appaltante.
16. Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, il MEF ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, anche se non gravi.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull’esecuzione del Servizio o della prestazione dei servizi, la stazione appaltante potrà recedere unilateralmente dal Contratto, da comunicarsi all’aggiudicatario con lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo pec. In tali casi, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi 1 e 2, la stazione appaltante ha comunque diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata
A.R. o mezzo equipollente.
In tal caso il MEF sarà tenuto al pagamento:
- dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze;
- del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture;
- oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun pregiudizio al Ministero dell’economia e delle finanze.
Per l’esercizio del diritto di recesso, si osservano le disposizioni previste dalla normativa vigente (art. 109, D. Lgs. n. 50/2016).
17. Impossibilità sopravvenuta della prestazione
Fermo quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del D. Lgs. N. 50/2016, ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, ivi comprese ipotesi di calamità, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali che nazionali, ivi incluse leggi, ordinanze, norme e regolamenti, siano validi o non validi, e qualsiasi altra evenienza similare).
La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi delle circostanze di forza maggiore, gli effetti che le stesse hanno sulla possibilità di dar corso alle proprie pattuizioni contrattuali, nonché la loro cessazione. In tal caso, le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale evento.
Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore, o i suoi effetti, permangano, la parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni.
Durante il permanere dell’evento di forza maggiore, la parte adempiente potrà astenersi dall’eseguire alcune delle obbligazioni qui previste, se ed in quanto dette obbligazioni siano correlate con le obbligazioni dell’altra parte, la cui esecuzione è impedita dal verificarsi dell’evento di forza maggiore.
L'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. In tal caso ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 15 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.
18. Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto (art. 105 d.lgs. 50 del 2016) fatti salvi i casi di cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del d.lgs. 50/2016.
Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni della legge n. 52 del 1991. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Per quanto non espressamente previsto si rinvia integralmente all’art. 106 comma 13. In caso di inosservanza da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, il presente contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno.
19. Fallimento dell’esecutore, misure straordinarie di gestione, morte del titolare
Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’aggiudicatario ovvero procedura concorsuale di insolvenza o di liquidazione o di risoluzione del contratto ex art. 108 o di recesso ai sensi dell’art. 88 c. 4 ter d.lgs. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione di inefficacia del contratto il MEF provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, secondo l’ordine risultante dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del lavoro oggetto dell’appalto.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
20. Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione nei luoghi di lavoro
Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50 del 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze individua, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dell’esecuzione del contratto, preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto.
La verifica rispetto alla regolarità complessiva del servizio reso è effettuata ad insindacabile giudizio del Direttore dell’Esecuzione del Contratto cui è riconosciuta la possibilità di intervento operativo finalizzata alla verifica del rispetto delle norme contrattuali, dei programmi di lavoro e dei risultati del servizio e la facoltà di prendere accordi con l’incaricato referente dell'Impresa per assumere ogni altro provvedimento per la corretta esecuzione del contratto.
La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali verrà attestata dal certificato di regolare esecuzione (art. 102 D.lgs. 50 del 2016).
21. Obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le prestazioni dovranno essere eseguite in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e alle istruzioni impartite dal coordinatore per la sicurezza, riportate nel “fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti all’interno della sede” (si cfr. D.U.V.R.I. allegato al presente contratto).
L’aggiudicatario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà il servizio al fine di tutelarne la sicurezza. In merito a quanto sopra la stazione appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
22. Foro di competenza
Per le controversie sorte in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Roma. E’ escluso il ricorso all’arbitrato ed è vietato il compromesso.
23. Documenti allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
✓ Documento di stipula della RdO del
✓ Disciplinare amministrativo di gara
✓ Capitolato tecnico
✓ D.U.V.R.I.
✓ Offerta tecnica dell’impresa
✓ Garanzia fideiussoria n. rilasciata da a titolo di garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 di cui all’art. 12 del presente contratto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per il Ministero dell’Economia e delle Finanze Per l’aggiudicatario
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI
(Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx) Il rappresentante legale