Art. 1 - Definizioni
Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrat- tuale, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:
•
“ATM” (Automated Teller Machine): sportello automatico, collocato general- mente presso gli sportelli bancari, che permette al Titolare di ottenere anticipi di denaro contante, nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio stato contabile.
•
“Autenticazione Forte del Cliente”: un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’ine- renza (qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione.
•
“Banca”: la banca che riceve la richiesta di emissione della Carta oggetto del Contratto.
•
“Beneficiario”: il soggetto previsto come destinatario finale dei fondi oggetto di un’Operazione di pagamento.
•
“Carta/e”: la/e carta/e di credito emessa/e da Nexi Payments SpA e regolamentata/e dal Contratto.
•
“Carta/e a Saldo”: la/e Carta/e per la/e quale/i il rimborso delle spese effettuate deve avvenire in un’unica soluzione e senza applicazione di tassi di interesse, se- condo quanto specificato all’art. 21.
•
“Carta/e ad Opzione”: la/e Carta/e con modalità di rimborso delle spese ef- fettuate a saldo, con facoltà del Titolare di richiedere di passare dalla modalità di rimborso a saldo a quella rateale e viceversa, secondo quanto specificato all’art. 21, e a cui è associata una linea di credito di tipo rotativo.
•
“Carta/e Revolving”: la/le Carta/e che permette/ono di rimborsare le spese ef- fettuate in rate mensili, secondo quanto specificato all’art. 21, e a cui è associata una linea di credito di tipo rotativo.
•
“Carta/e Supplementare/i”: la/e Carta/e Aggiuntiva/e e la/e Carta/e Familiare/i che può/possono essere richieste ai sensi dell’art. 37.
•
“Carte Rateali”: collettivamente, le Carte Revolving e le Carte ad Opzione, quando queste ultime vengono utilizzate con modalità di rimborso rateale delle spese effettuate.
•
“Circuito/i Internazionale/i”: il/i circuito/i internazionale/i il cui marchio è in- dicato sulla Carta.
•
“Codice del Consumo”: il D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifi- che e integrazioni.
•
“Contratto”: l’accordo tra il Titolare e l’Emittente per l’emissione della Carta, che si compone dei documenti indicati all’art. 2.
•
“Consumatore”: la persona fisica di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo.
“Documento Condizioni”: il documento che - oltre alle ulteriori informazioni richieste dalla normativa applicabile - riporta, in maniera personalizzata, le condi- zioni in vigore relative alla Carta, incluse quelle economiche, e più precisamente:
•
(i) il documento denominato “Documento di sintesi Carte di credito Nexi” per le Carte a Saldo, e (ii) i documenti denominati “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e “Documento di sintesi Carte di credito Nexi”, per le Carte Revolving e per le Carte ad Opzione.
•
“Emittente”: Nexi Payments SpA (Nexi), con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, soggetta ai controlli della Banca d’Italia.
•
“Esercente/i”: il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal/i marchio/i che contraddistin- gue/ono il/i Circuito/i Internazionale/i.
•
“Estratto Conto”: il rendiconto periodico inviato dall’Emittente al Cliente di cui all’art. 23.
•
“Giornata operativa”: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa.
•
“Limite di Utilizzo Residuo”: la disponibilità di spesa mensile residua, come de- terminata ai sensi dell’art. 6.
•
•
“Operazione di pagamento”: l’attività posta in essere dal Titolare o dal Benefi- ciario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipen- dentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario. “Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data dal Titolare o da un Benefi- ciario all’Emittente con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
“Parti”: congiuntamente, l’Emittente e il Titolare;
“PIN” (Personal Identification Number): codice da digitare, se richiesto dal POS o dall’ATM, per completare un’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante.
•
•
•
“POS” (Point of Sale): terminale collocato presso gli Esercenti, per l’accettazio- ne dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta.
•
“Prestatore/i di servizi di pagamento”: il/i soggetto/i rientrante/i nella defi- nizione di cui all’art. 4, n. 9) della Direttiva 2007/64/CE e successive modificazioni. “Regolamento Titolari”: il presente regolamento contrattuale.
“Servizio Clienti”: il servizio di assistenza dell’Emittente (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a disposizione dei Clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli rego- lamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente.
•
“Sito Internet dell’Emittente”: il sito xxx.xxxx.xx
•
“Supporto Durevole”: qualsiasi strumento che permette al Titolare di memo- rizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio, file .pdf).
•
“TAN Mensile”: il TAN annuale, calcolato sulla base dell’anno civile, previsto dal Documento Condizioni, diviso il numero dei giorni dell’anno di riferimento e moltiplicato per il numero di giorni del mese di riferimento.
“Testo Unico Bancario”: il D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifi- che e integrazioni.
•
“Titolare/i” o “Cliente/i”: il/i soggetto/i a cui viene rilasciata la Carta. “Titolare/i della/e Carta/e Supplementare/i”: il/i soggetto/i a cui viene rila- sciata la Carta Supplementare.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Il Contratto ha come oggetto l’emissione da parte dell’Emittente di una Carta del tipo prescelto dal Titolare, nonché l’erogazione di servizi ad essa collegati.
•
Il Contratto si compone del presente Regolamento Titolari che contiene le condi- zioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
•
•
per tutte le Carte, il documento denominato “Documento di sintesi Carte di cre- dito Nexi” che, per le sole Carte a Saldo, costituisce il frontespizio del Contratto; per le sole Carte Revolving e ad Opzione, il documento denominato “Informa- zioni europee di base sul credito ai consumatori”, che, in tali casi costituisce il frontespizio del Contratto;
•
il documento denominato “Modulo di Xxxxxxxxx” della Carta, comprensivo dei dati anagrafici e degli altri dati del Titolare e di eventuali Titolari di Carte Supple- mentari;
•
il documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati perso- nali carte di credito Nexi”;
il documento denominato “Sicurezza dei pagamenti via internet”, disponibile an- che sul Sito Internet dell’Emittente.
Le disposizione di cui al presente Contratto si applicano alle Operazioni di paga- mento e di prelievo di denaro contante secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 11/2010 e nelle disposizioni normative, tempo per tempo vigenti, applicabili ai servizi di pagamento.
Art. 3 - Emissione della Carta e conclusione del Contratto
La Banca che riceve la richiesta di emissione della Carta effettua autonomamen- te la relativa istruttoria, secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di carte di credito, restando nella sua piena discrezionalità il relativo inoltro all’Emittente. I dati contenuti nel Modulo di Xxxxxxxxx, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal Cliente e convalidato dalla Banca, vengono inviati all’Emittente. La Carta può essere rilasciata dall’Emittente, a proprio insindacabile giudizio, unicamente a persona fisica, residente o non residente, maggiorenne e non interdetta.
La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce la propo- sta contrattuale del Cliente. La richiesta si considera accettata dall’Emittente, ed il Contratto si considera pertanto perfezionato, nel momento della ricezione da par- te del Titolare del plico contenente la Carta, insieme con la lettera di accettazione dell’Emittente.
La Carta é di proprietà esclusiva dell’Emittente, al quale deve essere immediatamen- te restituita (tagliandola verticalmente in due parti), a fronte di richiesta motivata dello stesso e/o in caso di cessazione del Contratto.
Art. 4 - Diritto di ripensamento del Cliente
Il Cliente che riveste la qualifica di Consumatore ha facoltà di esercitare il proprio di- ritto di ripensamento, e quindi di recedere dal Contratto, entro 14 (quattordici) giorni
dalla data di conclusione dello stesso, determinata ai sensi del precedente art. 3, op- pure – se successivo – dal giorno in cui il Cliente riceve tutte le condizioni, insieme alle informazioni previste ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, del Testo Unico Bancario. Se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali ad esempio il telefono, internet o la posta elettronica, e quindi senza la presenza fisica e contemporanea del Cliente e del personale della Banca, ovvero è conclu- so fuori dai locali commerciali della Banca, il diritto di recedere dal Contratto può essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso determinata ai sensi del precedente art. 3, oppure – se successivo – dal giorno in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo.
Il Cliente può recedere, ai sensi del presente articolo, senza penali e senza dover indicarne il motivo, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all’Emittente, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 44. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l’Emittente ne viene a conoscenza.
Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso è tenuto a restituire all’Emittente l’importo dovuto in linea capitale e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto, oltre ad even- tuali somme non ripetibili corrisposte dall’Emittente alla Pubblica Amministrazione. Se il Cliente ritarda a pagare queste somme decorreranno interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni. Al Cliente che recede ai sensi del presente articolo non verrà addebitata alcuna parte della quota annuale di cui al successivo art. 5, e, se già addebitata, essa verrà stornata per intero. Inoltre, se in possesso della Carta, il Cliente deve provvedere alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all’Emittente. In caso diverso, l’Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito.
Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto di cui al suc- cessivo art. 36.
Art. 5 - Durata del Contratto e validità della Carta
Il Contratto ha durata indeterminata.
Tutte le Carte sono valide fino al termine di scadenza indicato su di esse e scadono l’ultimo giorno del mese indicato sulle stesse. Il periodo di validità delle Carte è pre- visto a solo scopo di sicurezza e per permettere la loro sostituzione periodica, e non incide sulla durata indeterminata del Contratto.
Di regola le Carte sono rilasciate per un periodo di 36 (trentasei) mesi e vengono rin- novate automaticamente, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvi i casi di risoluzione o recesso dal Contratto.
L’Emittente, d’intesa con la Banca, potrà prevedere periodi diversi di validità e/o rin- novo delle Carte.
In sede di emissione della Carta, così come per ogni annualità relativa al suo perio- do di validità e per ogni suo rinnovo, l’Emittente provvede all’addebito, in Estratto Conto, di una quota annuale e di una quota per il rinnovo, nella misura prevista dal- le condizioni economiche di tempo in tempo vigenti, e riportate nel Documento Condizioni.
Art. 6 - Limiti di utilizzo
L’ammontare del Limite di Utilizzo della Carta è stabilito dalla Banca, nell’ambito dell’istruttoria di cui all’art. 3, entro i limiti preventivamente indicati dall’Emittente, ed è riportato nel Contratto.
Per le Carte Rateali, il Limite di Utilizzo coincide con il limite di utilizzo della linea di credito revolving associata alle Carte stesse.
Il Titolare potrà concordare per iscritto con l’Emittente, tramite la Banca, eventuali variazioni del Limite di Utilizzo. L’inoltro della richiesta all’Emittente rientra nella pie- na discrezionalità della Banca. L’Emittente può valutare ed accettare tale richiesta a proprio insindacabile giudizio.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 21 e 34, su richiesta della Ban- ca, l’Emittente ha comunque la facoltà di variare il Limite di Utilizzo per giustificato motivo, in qualsiasi momento, comunicandolo al Titolare ai sensi dell’art. 43, e se vi sono i presupposti indicati al successivo art. 38.
Nel corso di ogni mese, il Limite di Utilizzo Residuo della Carta è determinato dalla differenza fra:
a) il Limite di Utilizzo;
b) gli Ordini di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante già ese- guiti, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo già contabilizzate e, per le Carte Rateali, il debito residuo.
Il Limite di Utilizzo Residuo si ripristina mensilmente fino all’importo del Limite di Utilizzo, decurtato delle eventuali Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non ancora inserite nell’Estratto Conto del mese precedente.
Per le Carte Rateali, la linea di credito concessa al Titolare è di tipo rotativo, ed il Cliente potrà immediatamente riutilizzare il credito di cui sia stato effettuato il rim- borso mediante i versamenti mensili di cui ai successivi artt. 20 e 21.
Il Titolare prende atto che per le operazioni di anticipo di denaro contante, le ban- che che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Internazionale possono im- porre limiti minimi e massimi di prelievo, applicabili per ciascuna operazione, e/o giornalieri , e/o mensili o altro.
Per motivi di sicurezza, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, l’Emittente può altresì stabilire limiti massimi di spesa per i singoli utilizzi effettuati dal Titolare presso gli Esercenti, che in tal caso saranno in- dicati nel Documento Condizioni. In ogni caso, per ulteriori informazioni in merito ai limiti massimi dei singoli utilizzi il Titolare può contattare in qualsiasi momento il Servizio Clienti.
Art. 7 - Uso della Carta
La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può in nessun caso e per nessun motivo essere ceduta o data in uso a terzi.
La Carta, entro il Limite di Utilizzo Residuo, consente al Titolare di:
a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pagamento in contanti. L’acquisto potrà avvenire con una delle seguenti modalità: (i) con la fir- ma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio scontrini emessi da terminali elettronici - POS, installati presso l’Esercente); (ii) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN; (iii) in modalità contactless, senza firma della memoria di spesa (o di documento equivalente) né digitazione del PIN. L’uso della Carta su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti determinate di volta in volta dall’Esercente (ad esempio, per il pagamento dei pedaggi autostradali, mediante semplice in- serimento della Carta nel terminale).
Per l’uso della Carta su internet potrà essere richiesta l’Autenticazione Forte del Cliente e/o l’iscrizione del Titolare a uno dei protocolli di sicurezza dei Circuiti In- ternazionali proposti dall’Emittente, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta. In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione. L’Emittente potrà attivare di iniziativa il protocollo di sicurezza “3D Secure” ai Titolari che avranno aderito ai servizi di messaggistica via SMS.
Per un uso consapevole ed in sicurezza della Carta su internet, si rinvia al docu- mento “Sicurezza dei pagamenti via internet” allegato al Contratto e disponibile su sito internet dell’emittente nella sezione Trasparenza.
Il Titolare può richiedere all’Emittente di inibire l’operatività della Carta su inter- net, ovvero di fissare un limite di spesa mensile per le operazioni di pagamento su internet; per le modalità di funzionamento del limite si rinvia alle regole operative comunicate al momento dell’attivazione del servizio;
b) ottenere anticipi di denaro contante da parte di banche aderenti al Circuito In- ternazionale in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Interna- zionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.
Se la tipologia di Carta prescelta lo prevede, inoltre, il Titolare può richiedere alla Banca di attivare sulla Carta una o più linee di credito aggiuntive (cui sarà associato un ulteriore fido) per l’accesso ad ulteriori servizi.
La richiesta di attivazione delle linee di credito aggiuntive deve avvenire mediante sottoscrizione da parte del Titolare del relativo contratto.
La richiesta deve essere diretta alla filiale della Banca, restando nella sua piena di- screzionalità il relativo inoltro all’Emittente. L’Emittente può valutare ed accettare la richiesta a proprio insindacabile giudizio.
In alternativa, la richiesta potrà essere inoltrata direttamente all’Emittente tramite i canali che potranno essere dallo stesso, di volta in volta, messi a disposizione (ad esempio, Area Personale) e resi noti al Cliente.
Art. 8 - Uso della Carta per addebiti ricorrenti
Il Titolare può utilizzare la Carta per il pagamento di spese ricorrenti, ad interval- li regolari, presso Esercenti (o altri Beneficiari) con i quali abbia stipulato appositi contratti per l’erogazione continuativa di beni e/o servizi (domiciliazione di utenze, abbonamenti, etc.) ed ai quali abbia rilasciato autorizzazione all’addebito di tali spe- se sulla Carta.
La revoca di detta autorizzazione dovrà essere effettuata dal Titolare direttamen- te nei confronti dell’Esercente/Beneficiario, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficiario. L’Emittente resterà estraneo ad ogni contestazione in merito all’efficacia della revoca stessa. Il Titolare prende atto che la revoca diverrà effettiva compatibilmente con i tempi tecnici ne- cessari, dipendenti dai sistemi degli Esercenti/Beneficiari.
In tutti i casi di cessazione del Contratto e/o di blocco e di invalidazione della Carta ai sensi del Contratto, il Titolare dovrà provvedere, a propria cura e spese, a revocare
l’autorizzazione nei confronti dell’Esercente/Beneficiario con la massima sollecitu- dine, e, ove possibile, prima che il rapporto contrattuale venga concluso e/o che la Carta divenga inutilizzabile.
In tutti i casi di sostituzione della Carta ai sensi del Contratto, il Titolare dovrà comu- nicare all’Esercente/Beneficiario, senza indugio e a propria cura e spese, i dati della nuova Carta emessa in sostituzione di quella precedente.
Art. 9 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento
Nel caso di utilizzo della Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, il Titolare presta il consenso all’Operazione di pagamento con le seguenti modalità:
a) con la firma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio scontrini emessi da terminali elettronici - POS, installati presso l’Esercente);
b) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
c) se l’acquisto avviene attraverso canali remoti, mediante inserimento o comuni- cazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro della Carta (nonché degli altri estremi della Carta richiesti), ovvero con le differenti modalità previste dall’Esercente medesimo;
d) per addebiti ricorrenti, mediante disposizione diretta dell’Esercente/ Beneficia- rio a cui il Titolare abbia rilasciato l’autorizzazione ai sensi del precedente art. 8.
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Cliente confer- ma di concludere l’Operazione di pagamento, riconosce che l’importo indicato sulla memoria di spesa, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevocabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo art. 10) ed all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.
L’autorizzazione deve essere concessa prima dell’esecuzione di un’Operazione di pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione può essere concessa dopo l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dall’Emittente, per conto del Cliente. L’Emittente addebita di volta in volta gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione al Titolare, salvo sua espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 25.
Art. 10 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il Cliente può revocare il consenso all’esecuzione di un’Operazione di pagamento o una serie di Operazioni di pagamento, trasmesso dal Cliente medesimo o indiret- tamente dal Beneficiario, fino a che l’Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dall’Emittente. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le diverse modalità previste dall’E- sercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.
Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento dovrà avve- nire direttamente nei confronti dell’Esercente/Beneficiario, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all’addebito sulla Carta da parte del Titolare, quest’ultimo può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficiario me- desimo, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Una volta ricevuto dall’Emittente, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e può essere revocato solo con il consenso dell’Emittente medesimo e, in caso di Ope- razioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. In tutti questi casi, l’Emittente si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura indi- cata nel Documento Condizioni, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall’Emittente.
Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui l’Emit- tente riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
Art. 11 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
L’Emittente può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente dal fatto che tali Xxxxxx di pagamento siano disposti dal Cliente o dal Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposi- zioni di diritto comunitario o nazionale.
Se l’Emittente rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori mate- riali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici
- POS, installati presso l’Esercente, il sito internet presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che l’Emittente può addebitare al Cliente spese ragionevoli per la co- municazione, nella misura indicata nel Documento Condizioni.
Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettiva- mente giustificati non è considerato ricevuto dall’Emittente.
Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare riconosce espressamente:
a) che l’Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia ac- cettata dagli Esercenti per cause ad esso non imputabili;
b) l’estraneità dell’Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercen- ti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell’Emittente per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comunque il diritto di rivolgersi all’Emittente al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d. “chargeback”) previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condi- zioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.
Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare potrà contattare il Servizio Clienti.
Art. 13 - Operazioni di prelievo e anticipo di denaro contante
Il Titolare può ottenere anticipi di denaro contante presso le banche aderenti al Cir- cuito Internazionale in Italia e all’estero, o attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito In- ternazionale.
Per le operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all’operazione di anticipo di denaro contante è prestato dal Titolare mediante la sottoscrizione di apposita distinta. Per le operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all’operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare digitando il PIN. Il Titolare espressamente accetta e riconosce che sono valide ed autorizzate, e che si riferiscono a sé stesso, le operazioni effettuate dopo avere utilizzato il PIN.
Il Titolare e l’Emittente attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle di- sposizioni effettuate tramite ATM che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.
L’Emittente non è in alcun modo responsabile se la Carta non viene accettata, se non viene erogato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazio- nale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contan- te entro limiti inferiori al Limite di Utilizzo Residuo.
Su tutti i prelievi e gli anticipi di denaro contante l’Emittente applica una commissio- ne nella misura prevista nel Documento Condizioni. A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’ero- gazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comuni- cate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
Art. 14 - Operazioni in valuta estera
Tutte le operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono comunque addebitate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento Condizioni. L’utilizzo all’estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 15 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa
Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illeci- to uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 31.
La firma apposta dal Titolare sulle memorie di spesa, o su documenti equivalenti, al momento dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro contante - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Xxxxxx- re sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve esse- re utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le operazioni di anticipo di denaro
contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il PIN, gene- rato elettronicamente, non è noto né al personale dell’Emittente né a quello della Banca e viene inviato direttamente dall’Emittente, in plico sigillato e separatamente dalla Carta, al domicilio del Titolare.
Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura. Il PIN deve restare se- greto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest’ul- tima o con documenti del Titolare.
In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è re- sponsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropria- zione indebita, falsificazione e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 31.
Art. 17 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante La banca presso la quale il Titolare chiede un anticipo di denaro contante e l’Eser- cente, all’atto dell’acquisto, hanno facoltà di chiedere al Titolare l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità e di annotarne gli estremi.
Il Titolare prende atto che, in tutti i casi in cui la Carta risulti essere legittimamente bloccata ai sensi del Contratto, la banca e l’Esercente possono trattenere ed invali- dare la Carta medesima.
Art. 18 - Servizi online sul Sito Internet dell’Emittente
Il Titolare può accedere ad un’area riservata del Sito Internet dell’Emittente (il “Area Personale”) dedicata a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assistenza, di sicurezza ed utilità.
Per usufruire dei servizi online, il Titolare dovrà preventivamente registrarsi al l’Area Personale inserendo le informazioni richieste.
Il Titolare autorizza sin da ora l’Emittente ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sull’Area Personale, che saranno utilizzabili dal Titolare con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dall’Emittente.
Art. 19 - Messaggi di sicurezza via SMS relativi agli Ordini di pagamento ed alle operazioni di anticipo di denaro contante
I servizi di messaggistica via SMS consentono, al Titolare che ne faccia richiesta, di essere informato per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di anticipo di de- naro contante richiesta sulla sua Carta.
L’attivazione dei servizi è facoltativa.
L’Emittente invierà un SMS contenente i dati necessari all’identificazione dell’Ordi- ne di pagamento e/o dell’operazione di anticipo di denaro contante.
Il Titolare ha l’obbligo di verificare la correttezza dei dati indicati nel SMS, e potrà così: (i) rilevare e comunicare tempestivamente al Servizio Clienti dell’Emittente, agli indirizzi/recapiti di cui al successivo art. 44, eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto al successivo art. 31, e/o (ii) effettuare la richiesta di rettifica di cui al successivo art. 25.
Il servizio di messaggistica di sicurezza è relativo a transazioni di importo pari o su- periore alla soglia definita dall’Emittente.
Per aderire a tale servizio il Titolare deve indicare il numero del telefono cellulare sul Modulo di Richiesta: in tal caso l’Emittente provvederà automaticamente all’attiva- zione del servizio. Qualora decida di aderire al servizio di messaggistica di sicurezza successivamente, il Titolare dovrà farne relativa richiesta tramite il Servizio Clienti o tramite accesso all’Area Personale.
Il servizio di messaggistica informativa è relativo a transazioni di ammontare infe- riore alla soglia definita dall’Emittente per il servizio di messaggistica di sicurezza. Il servizio può essere richiesto dal Titolare a seguito dell’attivazione del servizio di messaggistica di sicurezza. Il Titolare può attivare il servizio di messaggistica infor- mativa tramite il Servizio Clienti o tramite accesso all’ Area Personale, indicando l’importo minimo delle transazioni. In sede di attivazione di tale servizio, così come per ogni annualità, l’Emittente provvede all’addebito del canone in Estratto Conto nella misura prevista dalle condizioni economiche di tempo in tempo vigenti, e ri- portate nel Documento Condizioni.
Il regolamento dei servizi ed il valore della soglia della messaggistica di sicurezza sono consultabili sull’ Area Personale o possono essere chiesti al Servizio Clienti.
Il Titolare ha l’obbligo di segnalare all’Emittente eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare, in conformità a quanto previsto al successivo art. 43. I Servizi di messaggistica sono strettamente collegati al numero telefonico indicato.
Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del
numero telefonico, i Servizi SMS saranno fruiti dal cessionario, sotto l’esclusiva re- sponsabilità del Titolare cedente.
Art. 20 - Pagamenti
Il Titolare si obbliga a corrispondere all’Emittente l’importo indicato nell’Estratto Conto relativo a:
a) tutte le Operazioni di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante effettuate con la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici;
b) le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri, così come dettagliati nel Documento Condizioni.
Il Titolare autorizza espressamente l’Emittente ad addebitare, senza necessità di preavviso, tutti gli importi di cui sopra, che verranno registrati nell’Estratto Conto, sul conto corrente bancario indicato sul Modulo di Richiesta.
Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel Documento Condizioni e nell’Estratto Conto.
In caso di ritardato pagamento, decorreranno interessi di mora, oltre a spese e com- missioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 21 e 34, il Titolare prende atto che il mancato e puntuale pagamento dell’importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può comportare l’invio di qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l’inserimento dei dati relativi alla Carta e/o al Titolare nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) istituita presso la Banca d’Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità com- petenti. L’invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l’accesso al credito. Il Titolare sarà informato preventivamente rispetto al primo invio di infor- mazioni negative sul suo conto.
Art. 21 - Modalità di pagamento
Il Titolare è obbligato a pagare l’importo di cui al precedente art. 20, senza necessità di preavviso e comunque entro la valuta di addebito indicata nell’Estratto Conto, con la modalità dal medesimo prescelta sul Modulo di Richiesta e a seconda del tipo di Carta richiesto, tra una delle seguenti:
a) Carta a Saldo: pagamento a saldo, in un’unica soluzione e senza interessi;
b) Carta Revolving: pagamento rateale, mediante versamento di una rata mensile di importo concordato con l’Emittente ed indicato sul Modulo di Richiesta. In ogni caso, la rata mensile deve essere di importo minimo non inferiore a quanto indicato nel Documento Condizioni.
Non sono consentiti pagamenti inferiori alla rata mensile concordata con l’E- mittente. É facoltà del Titolare pagare importi superiori alla rata mensile. In tale ultimo caso, i pagamenti effettuati ridurranno il debito residuo, fermo restando l’obbligo del Titolare di versare la rata mensile nel corso del mese successivo, ove permanga del debito residuo.
In caso di pagamento rateale, è inoltre dovuto dal Titolare il pagamento di un interesse mensile, determinato applicando, al saldo giornaliero medio per valuta, il TAN Mensile. Il calcolo tiene conto del fatto che ogni utilizzo è addebitato con valuta pari alla data dell’utilizzo stesso, mentre ogni pagamento è accreditato con valuta pari alla data di registrazione.
La rata pagata dal Titolare viene imputata, nell’ordine, al pagamento di: (i) interes- si dovuti e (ii) debito residuo in linea capitale.
c) Carta ad Opzione: pagamento a saldo, in un’unica soluzione e senza interessi. Per le Carte ad Opzione è facoltà del Cliente richiedere, in qualunque momento, di modificare la modalità di pagamento, passando dalla modalità di rimborso a saldo di cui alla precedente lett. a) alla modalità di rimborso rateale di cui alla pre- cedente lett. b), e viceversa. La richiesta di modifica della modalità di rimborso delle spese deve essere diretta alla Banca, restando nella piena discrezionalità di quest’ultima il relativo inoltro all’Emittente. L’Emittente può valutare ed accettare la richiesta a proprio insindacabile giudizio.
In alternativa, la richiesta potrà essere inoltrata direttamente all’Emittente tra- mite i canali che potranno essere dallo stesso messi a disposizione (ad esempio, Area Personale e Servizio Clienti) e resi noti al Cliente.
•
Il Titolare prende atto che:
•
in caso di accettazione della richiesta, il cambio della modalità di pagamento diverrà effettivo compatibilmente con i tempi tecnici necessari, e che per- tanto l’Emittente può garantire che la nuova modalità sia recepita nell’Estrat- to Conto del mese in corso solo laddove la richiesta pervenga all’Emittente medesimo entro i 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la fine del mese. La nuova modalità resterà attiva sino a diversa e successiva richiesta del Titolare; in caso di passaggio dalla modalità a saldo a quella di tipo revolving, tutti gli importi dovuti - come specificati alle lett. a) e b) del precedente art. 20 - e non ancora registrati nell’ultimo Estratto Conto ricevuto - saranno rimborsati, con pagamento rateale, a partire dal primo Estratto Conto utile che recepisce il cambio di modalità. In tal caso gli interessi verranno calcolati a partire dalla data in cui è effettuata l’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante;
•
in caso di passaggio dalla modalità di tipo revolving a quella a saldo, tutti gli importi dovuti - come specificati alle lett. a) e b) del precedente art. 20 - e non ancora registrati nell’ultimo Estratto Conto ricevuto, incluso l’intero am- montare del debito residuo, saranno addebitati, in un’unica soluzione e senza interessi, nel primo Estratto Conto utile che recepisce il cambio di modalità.
Art. 22 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione
•
L’Emittente può:
•
dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine di rimborso rateale ai sensi dell’art. 1186 c.c.; ovvero
dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:
(i) mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qual- siasi titolo;
(ii) utilizzo della Carta oltre il Limite di Utilizzo;
(iii) mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 6 (Limiti di utilizzo), 15 (Fir- ma sulla Carta e sulle memorie di spesa), 16 (Codice personale segreto PIN: utilizzo e obblighi di custodia), 20 (Pagamenti), 23 (Comunicazioni perio- diche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di p gamento e di anticipo di denaro contante), 31 (Obblighi del Cliente in relazione all’utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropria- zione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione), 33 (Uso illecito della Carta), 43 (Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati per- sonali);
(iv) infedele dichiarazione dei dati del Titolare resi al momento della richiesta di emissione della Carta;
(v) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antirici- claggio e finanziamento al terrorismo;
(vi) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e fi- nanziamento al terrorismo;
(vii) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adem- pimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
L’Emittente invia al Titolare la comunicazione di decadenza dal beneficio del termi- ne e/o di risoluzione del Contratto a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all’art. 43. In caso di decadenza dal beneficio del termine, come pure di risolu- zione del Contratto, il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all’Emittente. In caso diverso, l’Emittente provve- derà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. Dalla data della dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto decorrono interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni.
Art. 23 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante
Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea di rendicon- tazione. L’Emittente produce e mette gratuitamente a disposizione del Titolare, sull’Area Personale, su Supporto Durevole, come di seguito meglio specificato, un Estratto Conto, con periodicità mensile, che riporta il dettaglio della posizione fi- nanziaria del Cliente ed, in particolar modo, le movimentazioni e le somme a qualsi- asi titolo registrate a debito/credito di quest’ultimo, nonché degli eventuali Titolari delle Carte Supplementari, il Limite di Utilizzo, il saldo debitore/creditore, l’importo dovuto e la relativa valuta di addebito, oltre al dettaglio di ogni singola Operazione di pagamento e di anticipo di denaro contante.
L’Estratto Conto viene prodotto solo se, nel mese di riferimento, si verifica almeno una delle seguenti ipotesi: a) sono state registrate Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante; b) in caso di addebito della quota annuale della Carta, qualora prevista; c) per le sole Carte Rateali, ove permanga del debito residuo, è dovuto il versamento della rata mensile concordata ai sensi dell’art. 21.
Fatto salvo ed in aggiunta a quanto sopra, l’Emittente provvede a mettere a dispo- sizione del Titolare, su Supporto Durevole, almeno una volta all’anno, un documen- to (il “Documento Condizioni Annuale”) che riporta, in maniera personalizzata, tutte le condizioni in vigore relative alla Carta ed evidenzia le eventuali modifiche intercorse.
La ritardata inclusione nell’Estratto Conto di addebiti relativi ad Operazioni di pa- gamento od operazioni di anticipo di denaro contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti - ed anche eventuali omis- sioni o ritardi nell’invio degli Estratti Conto - non legittimano il Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento.
Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della della notifica via e-mail della pubblica- zione dell’Estratto Conto sull’Area Personale senza che sia pervenuto all’Emittente un reclamo specifico per iscritto all’indirizzo di cui al successivo art. 45, l’Estratto Xxxxx si intenderà senz’altro approvato dal Titolare, con pieno effetto riguardo a
tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del documento. Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di contestare eventuali Operazioni di paga- mento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto nei termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 25.
Documenti di cui al presente articolo, sono resi disponibili dall’Emittente gratuita- mente sull’ Area Personale, su Supporto Durevole, previa registrazione ed iscrizione al servizio di rendicontazione elettronica sul Sito Internet dell’Emittente. Titolare riceverà via e-mail un avviso dell’avvenuta pubblicazione della comunicazione o del documento sull’Area Personale. Il Cliente può in ogni momento cambiare la tecni- ca di comunicazione utilizzata, tramite la specifica procedura disponibile sull’ Area Personale.
In particolare, Il Titolare ha la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produ- zione e l’invio dei documenti di cui al presente articolo in formato cartaceo a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento Condizioni. La relativa ri- chiesta deve essere effettuata contattando telefonicamente il Servizio Clienti.
Al fine di prendere visione e di conservare la documentazione di cui al presente ar- ticolo, il Titolare si obbliga a consultare periodicamente la propria casella e-mail e/o l’Area Personale al fine di prendere conoscenza dell’avvenuta pubblicazione delle comunicazioni periodiche. Relativamente alle comunicazioni di cui al presente ar- ticolo, il Titolare ha inoltre la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produ- zione e l’invio di ulteriori informazioni o più frequenti oppure la trasmissione in for- mato cartaceo, a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento Condizioni. La relativa richiesta deve essere effettuata contattando telefonicamente il Servizio Clienti.
Art. 24 - Utilizzo non corretto degli estremi della Carta o del PIN - Responsa- bilità dell’Emittente
Gli Ordini di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante si conside- rano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare.
Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dal Titolare non sono esatti, l’Emittente non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di paga- mento o dell’operazione di anticipo di denaro contante.
L’Emittente non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Or- dine di pagamento se il Titolare, all’atto del conferimento dell’Ordine del pagamen- to, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’Operazio- ne di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro contante.
L’Emittente che agisce per conto del Titolare compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento, e potrà eventual- mente addebitare al Titolare le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documento Condizioni, e che saranno comunque propor- zionate ai costi effettivi sostenuti dall’Emittente. Il prestatore di servizi di pagamen- to del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando all’Emittente ogni informazione utile.
Se non è possibile il recupero dei fondi, l’Emittente, su richiesta scritta del Titolare, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tu- tela. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione dell’Emittente di atti- varsi per recuperare i fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di risultato. L’Emittente è responsabile solo dell’esecuzione delle Operazioni di pagamento e delle operazioni di anticipo di denaro contante disposte con l’utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare, anche qualora quest’ultimo abbia fornito all’Emittente informazioni ulteriori rispetto a tali dati.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 25, 26, 27 e 28, qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento o un’operazione di anticipo di denaro contante già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere dell’Emittente provare che l’Operazione di pagamento o di antici- po di denaro contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure neces- sarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
A tal fine, resta inteso che nell’ambito dell’istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 25, l’Emittente avrà diritto di richiedere al Cliente l’esibizione dei documenti (quali, ad esempio memorie di spesa, scontrini emessi dai terminali elettronici installati presso l’Esercente, o documenti equivalen- ti) relativi all’Operazione di pagamento o all’operazione di anticipo di denaro con- tante di cui il Cliente richiede la rettifica.
Art. 25 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate o non correttamente eseguite
Il Titolare che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento o di anticipo di de- naro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto, può ot- tenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza all’Emittente chiamando il Servizio Clienti, confermando poi tale richiesta di rettifica all’Emittente mediante comunicazione scritta e mezzo lettera raccomandata A.R. o equivalente.
La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito.
Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se l’Emittente ha omesso di fornire o mette- re a disposizione le informazioni relative all’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di paga- mento e di anticipo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.
Art. 26 - Responsabilità dell’Emittente per Operazioni di pagamento e di an- ticipo di denaro contante non autorizzate - Rimborso
Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente art. 25, nel caso in cui un’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non risulti essere stata autorizzata, l’Emittente dispone in favore del Titolare il rimborso del relativo importo, entro e non oltre la fine della giornata operativa successiva a quella in cui la comunicazione di operazione non autorizzata perviene all’Emittente. Tale rimborso sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.
Il rimborso non preclude la possibilità per l’Emittente di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso, l’Emittente ha il diritto di ottenere dal Titolare la restituzione dell’importo rimborsato.
Fermo restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, l’Emittente può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione alla Banca d’Italia. Le Parti espressamente escludono il risarcimento degli ulteriori danni.
Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore, alle Operazioni di pagamento effettuate tramite Internet si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 62 del Codice del Consumo.
Art. 27 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Be- neficiario o per il suo tramite
Nel caso in cui un’Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente può chiederne il rimborso entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di pagamento direttamente al Beneficiario, e l’autorizzazione, al momento del rilascio, non specificava l’importo dell’Operazione di pagamento;
b) l’importo dell’Operazione di pagamento supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni contrattuali e le circostanze del caso.
Ai fini della precedente lett. b), il Cliente non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio indicato al precedente art. 14.
Su richiesta dell’Emittente, il Cliente fornisce documenti ed ogni elemento utile a sostenere l’esistenza delle condizioni di cui al precedente comma.
L’Emittente, entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della relativa richiesta dispone immediatamente in favore del Titolare il rimborso dell’intero importo dell’Operazione di pagamento, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile con data valuta dell’accredito non successiva a quella dell’addebito dell’importo, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Il Titolare, se non accetta la giustificazione fornita, ha diritto di presentare un esposto alla Banca d’Italia ovvero di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le modalità indicate nel relativo regolamento disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e senza presentare un preventivo reclamo alla Banca.
Il diritto del Cliente di richiedere il rimborso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, ai sensi del presente articolo, è escluso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di pagamento direttamente all’Emittente;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, limitata- mente al caso in cui l’autorizzazione del Cliente è stata data prima dell’esecuzio- ne dell’Operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Cliente, da parte dell’Emittente o del Beneficiario, almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
Art. 28 - Responsabilità dell’Emittente per la mancata, inesatta o tardiva ese- cuzione delle operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante
Nel caso in cui l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante è dispo- sta dal Titolare, fatto salvo quanto previsto agli artt. 24, 25, e 29, l’Emittente è respon- sabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine ricevuto, a meno che non sia in grado di dimostrare al Titolare ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento del
Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 24, 25 e 29, quando l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Presta- tore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette senza indugio l’Ordine di pagamento all’Emittente ed è responsabile della sua corretta trasmissione. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di pagamento.
Nel caso in cui l’Emittente riconosca di essere responsabile della mancata o ine- satta esecuzione dell’Ordine di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro contante, esso dispone senza indugio in favore del Titolare il rimborso del relativo importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.
In ogni caso, quando un’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, l’Emittente, indipendentemente dalla propria responsabilità, si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare, per rin- tracciare l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante, ed informa il Titolare del risultato.
Art. 29 - Circostanze anormali e imprevedibili
La responsabilità dell’Emittente prevista ai sensi del Contratto non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui l’Emittente abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 30 - Obblighi dell’Emittente in relazione alla Carta
L’Emittente deve:
a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Titolare, fatti salvi gli obblighi del Titolare indicati negli artt. 7 e 31;
b) astenersi dall’inviare Carte non specificamente richieste, a meno che la Carta già consegnata al Titolare debba essere sostituita;
c) assicurare che siano sempre disponibili il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la comunicazione di cui al successivo art. 31, nonché, nel caso di blocco di cui all’art. 34, per chiedere la riattivazione della Carta o l’emissione di una nuova Carta, se l’Emittente non vi abbia già provveduto;
d) impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comunicazione del Cliente di cui al successivo art. 31.
e) fornire al Titolare la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all’artico- lo 33, a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione della Carta.
Art. 31 - Obblighi del Cliente in relazione all’utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione
Il Titolare è obbligato alla custodia ed al buon uso della Carta, adottando misure di massima cautela, anche per la conservazione del PIN, attenendosi alle indicazioni fornite dall’Emittente ed a quanto riportato nel Contratto.
Il Titolare ha l’obbligo di co municare, non appena ne viene a conoscenza, direttamente all’Emittente qualunque anomalia o problema relativo alla Carta o al PIN, compresi incidenti sospetti o anomalie durante le sessioni di pagamento via Internet e/o possibili tentativi di social engineering e, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione degli stessi mediante telefonata al Servizio Clienti, dandone conferma – su richiesta dell’Emittente – mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli indirizzi/recapiti indicati nell’art. 44, oltre che a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.
Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione dell’Emittente per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, l’Emittente avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.
Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Cliente può richiedere all’Emittente di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.
A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, l’Emittente provvede a bloccare la Carta, vietandone l’utilizzo, e fornisce al Titolare una conferma dell’avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo. Pertanto la Carta, anche in caso di successivo ritrovamento, non potrà più essere utilizzata e dovrà essere immediatamente restituita (debitamente tagliata in due) alla Banca o all’Emittente. A seguito del blocco della Carta per i motivi di cui al presente articolo, l’Emittente provvede, di norma ed in automatico, ad emettere un duplicato ed ad inviarlo al Titolare all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato.
Qualora ciò non sia possibile, il Titolare sarà invitato a recarsi direttamente presso la Banca per l’emissione di una Carta sostitutiva.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare che rispetta gli obblighi e gli adempimenti di cui al presente articolo non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione di cui sopra.
In caso di smarrimento, furto o sottrazione indebita della Carta, fino al momento della ricezione da parte dell’Emittente della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall’utilizzo indebito, illecito o non autorizzato della Carta stessa per l’importo massimo di 50 (cinquanta) Euro. Tale importo non verrà in ogni caso addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS di cui al precedente art. 19, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad un Ordine di pagamento o un’operazione di anticipo di denaro contante che riconoscano come indebito/a o illecito/a, ne effettuino tempestiva segnalazione all’Emittente con le modalità indicate al secondo comma del presente articolo. Resta comunque ferma la sua piena responsabilità nel caso in cui egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le misure di sicurezza relative all’uso della Carta e del PIN di cui al Contratto, in tal caso il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante non autorizzate e non si applica il limite di 50 (cinquanta) Euro. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è inoltre responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, quando l’Emittente non ha adempiuto all’obbligo indicato al precedente art. 30 lett. c). Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un’autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato all’Emittente se non accettano l’autenticazione forte del cliente.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di una Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente se lo smarrimento, furto o l’appropriazione indebita non potevano essere notati dal Titolare medesimo prima di un pagamento.
Art. 31 - bis - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo Se un’Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l’importo dell’operazione nel momento in cui il Titolare presta il proprio consenso, l’Emittente può bloccare i fondi sul Limite di Utilizzo Residuo della Carta solo se il Titolare ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato. L’Emittente sblocca senza indugio i fondi bloccati nel momento della ricezione del- le informazioni concernenti l’esatto importo dell’Operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell’Ordine di pagamento.
Art. 32 - Sostituzione della Carta danneggiata
In caso di danneggiamento o smagnetizzazione della Carta, la sua sostituzione po- trà avvenire, dietro richiesta del Titolare all’Emittente, previa restituzione a quest’ul- timo o alla Banca della Carta inutilizzabile, debitamente tagliata in due. Le richieste di sostituzione della Carta dirette all’Emittente potranno essere effettuate telefo- nando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/ recapiti indicati nel successivo art. 44.
Art. 33 - Uso illecito della Carta
L’utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, ruba- ta, indebitamente sottratta, falsificata, contraffatta o comunque non più utilizzabile ai sensi del Contratto, costituisce illecito, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta. L’Emittente si riserva di perseguire, anche penal- mente, detti comportamenti illeciti.
Art. 34 - Blocco della Carta
L’Emittente ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza della Carta; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) un signifi- cativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento; d) il verificarsi delle ipotesi che comportano la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 22. L’Emittente informa immediatamente il Titolare del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è av- venuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per telegramma, e confermando successivamente la comunicazione su supporto cartaceo. Ove possi- bile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, l’Emittente provvede a riattivare la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad emettere un duplicato di quella pre- cedentemente bloccata. Diversamente, e se è necessario procedere all’emissione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata dal Titolare alla Banca. Xxx l’Emittente non vi abbia già provveduto, al venir meno del- la ragioni che hanno determinato il blocco, il Titolare potrà chiedere all’Emittente medesimo la riattivazione della Carta o l’emissione di un duplicato della Carta pre- cedentemente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato il bloc- co) telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 44.
Art. 35 - Recesso delle Parti
Recesso del Cliente
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, il Cliente ha facoltà di recedere dal Con- tratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, me- diante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all’Emittente, eventualmente anche tramite la Banca, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 44. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l’Emittente ne viene a conoscenza.
Recesso dell’Emittente
•
L’Emittente può recedere dal Contratto nei seguenti casi:
•
con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all’art. 43. Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell’esercizio del recesso da parte dell’Emittente.
per giustificato motivo, che verrà reso noto al Cliente, e solo nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, in qualsiasi momento - senza preavviso - senza alcun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all’art. 43. Il recesso si considera efficace nel momento in cui il Cliente ne viene a conoscenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giustificato motivo si intende il peggioramento del merito creditizio del Titolare o la sua insolvenza, l’accertamento di protesti cambiari, l’esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Cliente.
Diritti ed obblighi del Cliente in tutti i casi di recesso
•
Il Cliente, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente medesimo o dell’Emittente:
•
entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, deve provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all’Emittente. In caso diverso, l’Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito;
•
se ritarda a pagare le somme di cui al punto precedente, sarà tenuto al pagamento di interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni;
•
ha diritto al rimborso della quota annuale della Carta, in misura proporzionale ai mesi di mancato utilizzo della Carta. Parimenti, in caso di addebito di ulteriori spese periodiche, queste saranno dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso, e se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale;
qualora avesse autorizzato l’addebito sulla Carta di spese ai sensi del precedente art. 8, dovrà provvedere a revocare la/le relativa/e autorizzazione/i, con congruo anticipo rispetto all’esercizio del recesso (se il recesso è esercitato dal Cliente medesimo), o immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della comu- nicazione di recesso (se il recesso è esercitato dall’Emittente).
Ulteriori effetti del recesso
In tutti i casi di cui al presente articolo, il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
Art. 36 - Servizi accessori
L’Emittente può associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (ad esempio coper- ture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).
L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet dell’Emit- tente o contattando il Servizio Clienti. La documentazione informativa relativa alle coperture assicurative, offerte gratuitamente al Titolare (senza costi
aggiuntivi), è, inoltre, consegnata in fase di sottoscrizione del Modulo di Richiesta. I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni conte- nute nel relativo regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dal Titolare separatamente dal Contratto.
Art. 37 - Carte Supplementari
Il Titolare può chiedere, per il tramite della Banca, l’emissione di una o più Carte Supplementari a suo favore (“Carte Aggiuntive”), ovvero a favore di suoi familiari maggiorenni (“Carte Familiari”), che resteranno utilizzabili dai relativi intestatari (“Titolari di Carte Supplementari”) negli stessi limiti e modalità previsti dal Con- tratto.
In particolare, le Carte Supplementari sono emesse con scadenza pari a quella della Carta del Titolare (“Carta Principale”) e sono utilizzabili entro il Limite di Utiliz- zo complessivo assegnato al Titolare della Carta Principale. Il Titolare della Carta Supplementare acquista gli stessi diritti ed assume gli stessi obblighi previsti per il Titolare della Carta Principale. In tutti i casi di blocco per i quali non è prevista l’emis- sione di un duplicato e/o in caso di invalidazione della Carta Principale ai sensi del Contratto, la Carta Supplementare sarà automaticamente riqualificata come Carta Principale, con conseguente addebito, a decorrere dalla successiva annualità, della quota annuale nella misura prevista per la Carte Principali della tipologia a cui essa appartiene, così come riportato nel Documento Condizioni. Nel caso siano presenti più Carte Supplementari, sarà riqualificata come Carta Principale quella avente quo- ta annuale di importo maggiore.
Il Titolare della Carta Principale ed il Titolare della Carta Supplementare sono re- sponsabili in solido per tutte le obbligazioni rivenienti dall’uso della Carta Supple- mentare, essendo la stessa riconducibile al medesimo rapporto contrattuale relati- vo alla Carta Principale. Per tale motivo, tutti gli utilizzi della Carta Supplementare, le commissioni, gli interessi, le spese e gli oneri tutti ad essa relativi, vengono addebi- tati e descritti negli Estratti Conto della Carta Principale.
Art. 38 - Modifiche al Contratto
Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dall’Emittente, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.
La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all’art. 35, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica.
Eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo.
Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo.
Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effet- tuate con le modalità di cui all’art. 43 . Con le medesime modalità le suddette comu- nicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale.
Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Propo- sta di modifica unilaterale del Contratto”.
Art. 39 - Rimborso anticipato
Per le Carte Revolving il Cliente ha diritto di rimborsare in qualsiasi momento all’E- mittente, in tutto o in parte, ogni ragione di credito vantata nei suoi confronti dall’E- mittente medesimo anche prima della scadenza del Contratto, tramite richiesta co- municata telefonicamente al Servizio Clienti, pagando l’importo dovuto. In tal caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del Contratto.
Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, l’Emittente comunica al Cliente l’im- porto da pagare quale ammontare delle eventuali rate scadute e non pagate e del capitale residuo, degli interessi e di tutti gli altri oneri. Le modalità di pagamento dell’importo dovuto potranno essere concordate di volta in volta con l’Emittente. Non è previsto alcun indennizzo a favore dell’Emittente e/o del Soggetto Colloca- tore per il rimborso anticipato.
Art. 40 - Diritto ad ottenere copia del Contratto
Il Cliente ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Documento Condizioni aggiornato.
Art. 41 - Tempi massimi di chiusura del Contratto
I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Cliente, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Emittente della co- municazione di recesso.
Art. 42 - Cessione del Contratto/credito
L’Emittente potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso deri- vanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cliente ai sensi del successivo art. 43, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Cliente.
Art. 43 - Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali.
Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto dell’Emittente e del Cliente, sono effettuate in lingua italiana.
Tutte le comunicazioni per la quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte anche se inviate su Supporto Durevole.
Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, il Titolare può sempre richiedere che, in alternativa all’invio in forma scritta a mezzo posta, l’Emittente gli fornisca le co- municazioni di cui al Contratto mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole. L’Emittente può, ad esempio, utilizzare la posta elettronica - all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Titolare o al diverso indirizzo successivamente comunicato - il tele- gramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante di- spositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una co- municazione individuale. Le comunicazioni telefoniche tra l’Emittente e il Titolare possono essere registrate. L’Emittente può altresì mettere a disposizione le comu- nicazioni e le informazioni di cui sopra sul proprio Sito Internet nell’ Area Personale, dandone apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail. Resta ferma la pos- sibilità del Titolare di cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo all’Emittente con le modalità precedentemente indicate. Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente all’Emittente, eventuali va- riazioni di residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato personale comunicato all’Emittente e contenuto nel Modulo di Richiesta. Tale comunicazione potrà avvenire in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., mediante posta elettronica, ovvero telefonicamente al Servi- zio Clienti. In alternativa, la comunicazione può avvenire anche per il tramite della Banca.
Se il Titolare omette di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comuni- cazioni inviate all’ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci.
L’Emittente invia tutte le comunicazioni previste dal Contratto al solo Titolare in- testatario principale ed hanno effetto anche nei confronti di eventuali coobbligati o garanti.
Art. 44 - Comunicazioni all’Emittente
L’invio di comunicazioni per iscritto all’Emittente dovrà essere effettuato dal Xxxx- lare al seguente indirizzo: Nexi Payments SpA, Xxxxx Xxxxxxxx x.00, 00000, Xxxxxx. Per tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto, le domande, le richieste di supporto ed i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Con- tratto prevede l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e-mail, ecc.), il Titolare dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta.
Art. 45 - Reclami ricorsi e conciliazioni
Il Titolare può presentare reclami all’Emittente - Servizio Clienti, con comunicazio- ne scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispetti- vamente, ai seguenti recapiti: Nexi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente.
L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il proble- ma. Qualora l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sovra indicate, potrà sottoporre al Cliente una risposta inter- locutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a risponde- re entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determinato
l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al recla- mo entro 35 (trentacinque) giornate operative.
Se l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o se il Cliente non è comunque soddisfatto della risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario.
Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consul- tare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet dell’Emittente, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo all’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche).
In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di pro- cedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte dell’Emittente delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 11/2010 e successive modifiche).
In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del
D. Lgs. 11/2010 e successive modifiche).
Art. 46 - Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente
Il Contratto è redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana.
Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla vali- dità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto.
Se il Cliente non riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Art. 47 - Controlli
L’Emittente è soggetto ai controlli esercitati da Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx x.00, 00000, Xxxx.