PROVINCIA DI CASERTA)
Città di Mondragone
(PROVINCIA DI CASERTA)
Area V – Corpo di Polizia Municipale
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
UBICATE NEL COMUNE DI MONDRAGONE
Capitolato d'Oneri del Servizio
SOMMARIO pag.
Art. 1 - Ente concedente 3
Art. 2 - Oggetto della concessione 3
Art. 3 - Durata e ammontare della concessione 3
Art. 4 - Canone di concessione per la gestione dei parcheggi 3
Art. 5 - Corrispettivo a favore del concessionario 4
Art. 6 - Zone di sosta 4
Art. 7 - Servizi aggiuntivi 5
Art. 8 - Parcometri 5
Art. 9 - Orari, tariffe, abbonamenti ed esenzioni 6
Art. 10 - Sportello per l’utenza 7
Art. 11 - Personale del concessionario 7
Art. 12 - Soggetti ammessi alla gara 8
Art. 13 - Requisiti di partecipazione 8
Art. 14 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese 10
Art. 15 - Modalità di gara 10
Art. 16 - Sicurezza sul luogo di lavoro 13
Art. 17 - Sopralluogo 13
Art. 18 - Carta della qualità dei servizi 14
Art. 19 - Penali 14
Art. 20 - Risoluzione 15
Art. 21 - Assicurazione 16
Art. 22 - Cauzioni 16
Art. 23 - Divieto di cessione - subappalto 16
Art. 24 - Registrazione e spese contrattuali 16
Art. 25 - Disposizioni finali e controversie 17
Art. 26 - Trattamento dei dati personali 17
Allegato A) - Arterie stradali, aree, tariffe e abbonamenti Centro Urbano 18
Allegato B) - Arterie stradali, aree, tariffe e abbonamenti Zona Lido 20
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO UBICATE NEL COMUNE DI MONDRAGONE
Codice identificativo gara (C.I.G.): 6932904D5B CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area V - Corpo di Polizia Locale di Mondragone n. del 2017
Procedura di affidamento: procedura aperta - concessione di servizi di cui alla parte III del D.Lgs. 50/2016
Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016
ART. 1
Ente concedente
1) Comune di MONDRAGONE (CE) – Partita IVA 01031710617 – Viale Margherita n. 93 – 81034 MONDRAGONE (CE) Telefono 0823/774244 - 978100 Fax 0823/971510 – xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx - PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
ART. 2
Oggetto della concessione
1) Il presente capitolato disciplina la gestione in concessione delle aree di sosta a pagamento ubicate nel territorio del Comune di Mondragone. CPV (Vocabolario Comune degli appalti): 98351000-8 Servizi di gestione dei parcheggi, categoria dei servizi n. 27; l’importo è stimato in € 330.000,00 per la durata della concessione di anni due. Tale concessione riguarda la fornitura, l’installazione, lo scassettamento di parcometri, l’approntamento della segnaletica verticale e orizzontale, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e la fornitura di personale di sorveglianza per l’accertamento delle violazioni e la gestione dell’attività amministrava relativa all’oggetto della concessione.
ART. 3
Durata e ammontare della concessione
1) La concessione ha la durata di anni due a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna delle aree, da redigersi in contradditorio fra le parti. Eventuali modifiche alla concessione, possono essere apportate secondo quanto disposto dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016.
2) Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la concessione anticipatamente secondo quanto disposto dal presente capitolato.
3) L’ammontare della concessione, secondo quanto previsto dall’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è stimato in relazione alla media degli incassi netti ed è quantificato complessivamente in € 330.000,00 per la durata di due anni.
ART. 4
Canone di concessione per la gestione dei parcheggi
1) Il servizio viene accordato previo versamento al Comune, qualunque sia l’incasso derivante dalla gestione, di una percentuale annua minima del 20,00% sugli importi accertati del servizio, rivalutato come da offerte al rialzo in sede di gara. La percentuale di cui sopra è calcolata sull’importo, IVA esclusa, delle somme incassate dalla concessionaria. Per somme incassate devono intendersi sia quelle rivenienti dai parcometri sia tutte le altre eventualmente introitate con gli altri sistemi di pagamento previsti nel presente capitolato. Il canone corrisposto al Comune non è da assoggettarsi ad IVA, essendo la gestione attuata nell’ambito di un regime giuridico implicante da parte dell’Amministrazione l’uso dei poteri di carattere autoritativo, mentre vanno assoggettate ad IVA le somme pagate dall’utenza e introitate dal concessionario (risoluzione 36/E del 12.03.04 dell’Agenzia delle Entrate).
2) L’impresa dovrà presentare i giustificativi sugli importi incassati dai terminali e, comunque, verificabili dalla stazione appaltante attraverso consultazione del software di centralizzazione e messa a disposizione delle chiavi di accesso ai parcometri per eventuali verifiche ispettive a campione sugli stessi. L’impresa dovrà, inoltre, comunicare le date in cui saranno effettuati i singoli svuotamenti dei terminali al fine di consentire opportune verifiche e dovrà rilasciare all’ente copia controfirmata delle strisciate di cassa rilasciate ai sensi della UNI EN12414 relative ad ogni svuotamento e contenenti le indicazioni sul numero progressivo di svuotamento, l’incasso parziale e totale ed il numero di biglietti
emessi. Nel caso si rendano necessari interventi di sostituzione di componenti interni dei terminali che abbiano funzione di memoria in relazione ai dati contabili, si dovrà segnalare prima di tale sostituzione la data di intervento e concordare lo stesso in presenza di un funzionario della stazione appaltante. L’impresa provvederà al versamento degli incassi effettuati ed alla contestuale presentazione del riepilogativo di cassa entro il 15 del mese di ogni trimestre successivo all’avviamento del servizio
3) Gli operatori addetti al maneggio di tali proventi dovranno essere preventivamente segnalati, con apposito elenco scritto, al Comune di Mondragone. Il ritardo nel versamento del canone di concessione al Comune di Mondragone, comporterà il pagamento di interessi di mora.
4) Il concessionario risponde delle somme non versate al Comune anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro prelevato dai parcometri.
ART. 5
Corrispettivo a favore del concessionario
1) L’Amministrazione concedente, a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese, attribuirà al concessionario, per tutta la durata della concessione, il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di gestione dei parcheggi pubblici, conformemente alle condizioni minime stabilite dal presente capitolato e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall’aggiudicazione.
ART. 6
Zone di Sosta
1) La sosta è consentita, nelle aree delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, a norma del Codice della Strada vigente, ad autovetture, ai mezzi di trasporto anche a tre ruote e, comunque, ad altri tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo stallo.
2) Gli stalli in aree di sosta a pagamento oggetto della presente concessione ammontano complessivamente a circa n. 2.500. La precisa ubicazione dei predetti stalli è rinvenibile negli Allegati A e B approvati rispettivamente con deliberazione di G.C. n. 73 del 30.04.2013 e n. 57 del 03.04.2015. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di poter assegnare ulteriori spazi e/o aree di parcheggio a pagamento all’appaltatore dell’affidamento in questione: in tal caso, il concessionario avrà l’obbligo di provvedere alla realizzazione degli stalli, all’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, all’installazione degli ulteriori parcometri (da concordare con l’Ente in ordine al numero e al posizionamento), al servizio di manutenzione, scassettamento ecc. alle stesse condizioni previste nel presente capitolato
3) Spetta all’aggiudicatario l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché la relativa manutenzione, conformemente al programma offerto in gara e nel rispetto delle previsioni del Codice della Strada, previo accordo con il Comando di Polizia Locale di Mondragone; al Concessionario competono altresì le eventuali modifiche all’anzidetta segnaletica che si rendessero necessarie per il miglior svolgimento del servizio.
4) Il concessionario dovrà altresì provvedere al rifacimento totale della segnaletica orizzontale in tutte le aree date in concessione entro il termine indicato nell’offerta tecnica di gara e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna delle aree.
5) Il Comune di Mondragone conserva il diritto di utilizzare le aree di sosta a pagamento a propria discrezione, previa adozione di provvedimenti formali, in ogni caso in cui siano ravvisabili motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 48 ore, salvo che ricorrano motivi di urgenza. Dovrà pertanto essere garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni e/o iniziative a vario titolo autorizzate dall’Amministrazione Comunale, nonché l’esecuzione delle occupazioni di suolo pubblico debitamente autorizzate che si rendessero necessarie per consentire lavori a favore di edifici pubblici o privati, ovvero per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione dei servizi. E’ da intendersi ricompresa nelle iniziative promosse dal Comune anche la proposta di gratuità delle aree in occasione di manifestazioni particolari. Nei suindicati casi vi sarà la sospensione del regime di pagamento e nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta concessionaria a titolo di indennizzo e/o rimborso di qualunque genere.
6) Il Comune si riserva in qualsiasi momento di ridurre o variare temporaneamente le aree adibite a sosta a pagamento per comprovata esigenza di carattere pubblico o motivi indipendenti dalla volontà dell’Ente, senza che l’aggiudicatario possa rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune.
7) La segnaletica che il concessionario appronterà nelle aree date in gestione rimarrà di proprietà del Comune di Mondragone alla scadenza del contratto, con l’obbligo per il concessionario medesimo di consegnarla in perfetta efficienza.
8) Il concessionario dovrà, inoltre, vigilare affinché nelle aree di sosta a pagamento non si verifichino situazioni che possano compromettere la sicurezza dei cittadini, provvedendo, nel qual caso, ad informarne il Comando della Polizia Locale.
9) Al concessionario è fatto obbligo di mantenere in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza le aree di sosta date in gestione.
10) Nel caso di inadempienza nel mantenimento del decoro e nell’ipotesi di mancato rispetto delle normative vigenti in materia di segnaletica orizzontale e verticale, il Comune si attiverà in via sostitutiva rivalendosi nei confronti del concessionario inadempiente.
11) In tutte le aree di sosta a pagamento le eventuali segnalazioni per l’esecuzione del servizio di spazzamento stradale meccanico prevalgono sugli orari indicati per l’applicazione della tariffa di sosta.
12) Per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, ai sensi del vigente Regolamento comunale, la relativa tariffa per le aree date in concessione verrà deliberata con apposito atto dell’Amministrazione
ART. 7
Servizi aggiuntivi
Il Concessionario, oltre alla gestione delle aree di sosta a pagamento, dovrà assicurare anche i seguenti servizi aggiuntivi:
1) Manutenzione del verde aree delimitate
La Ditta appaltatrice provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico di tutte le aree di sosta delimitate, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi della villa comunale in piazza Schiappa;
2) Manutenzione e pulizia degli arenili comunali
Luogo di svolgimento del servizio che sarà svolto: da piazza della Repubblica fino al limite nord in località Fiumarella.
Le attività di pulizia dell’arenile devono comprendere le seguenti lavorazioni:
- Rastrellamento e setacciamento dell’arenile, da eseguirsi con l’uso di trattore gommato; da eseguirsi a mano:
- Sorveglianza ambientale delle spiagge libere anche mediante richiamo verbale degli utenti sorpresi ad abbandonare rifiuti sulla spiaggia;
- Pulizia, raccolta nei siti indicati dall’Amministrazione dei rifiuti raccolti sulle spiagge;
- Raccolta per l’avvio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti eventualmente spiaggiati sull’arenile;
- Raccolta dei rifiuti abbandonati dai bagnati o portati sull’arenile dal moto ondoso;
- Posizionamento negli appositi contenitori dei sacchetti vuoti per la raccolta dei rifiuti.
I rifiuti raccolti dovranno essere posizionati nei negli appositi punti individuati preliminarmente dall’amministrazione. L’arenile ogni 15 giorni deve essere setacciato con macchina pulisci spiaggia.
I predetti servizi di pulizia e manutenzione, saranno svolti secondo il seguente calendario:
- quotidianamente, con continuità, senza alcuna interruzione, dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno;
- ogni dieci gg. nei mesi di aprile e maggio di ogni anno e comunque prima dei periodi festivi;
- una volta al mese per la restante parte dell’anno.
Resta inteso che in caso di pioggia persistente e/o altro impedimento non programmabile il servizio sarà temporaneamente sospeso, per poi riprendere successivamente.
I servizi di cui al periodo precedente si svolgeranno nei sottoindicati tratti di spiaggia libera del lungomare cittadino:
1. Tratto dalla Fiumarella al Lido Patrizia;
2. Tratto dal Lido Patrizia al Lido Kursaal;
3. Tratto dal lido Medusa all’area Pescatori;
4. Tratto dall’area pescatori alla foce del torrente.
ART. 8
Parcometri
1) Sono a carico del concessionario la fornitura e l’attivazione dei parcometri necessari per un’efficiente gestione del servizio, secondo quanto offerto in sede di gara e risultante dall’aggiudicazione in ordine al numero e al posizionamento degli stessi. La Stazione Concedente si riserva la facoltà di indicare siti diversi per la collocazione dei parcometri in presenza di preminenti esigenze di sicurezza e viabilità, su proposta del Comando di Polizia Locale di Mondragone. In ogni caso, il concessionario del servizio dovrà prevedere la fornitura nella misura minima adeguata al numero di posti auto (1 ogni cento metri sulle strade ed 1 ogni 50 posti auto nelle aree delimitate).
I parcometri devono essere tutti dello stesso modello e possedere le seguenti caratteristiche minime:
− omologazione ministeriale nel rispetto del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
− rispondenza alla normativa UNI EN 12414;
− conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 476/92 in ordine alla compatibilità elettromagnetica;
− certificazione di qualità rilasciata secondo le norme ISO 9001-2008;
− ammissibilità di pagamenti effettuati attraverso carte di debito, in conformità al disposto di cui all’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
Detti parcometri devono inoltre essere connotati dalle caratteristiche di ordine estetico, funzionale, ambientale, ecc. risultanti dall’offerta tecnico-qualitativa presentata in sede di gara.
Il concessionario dovrà produrre, prima della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore che attesti la corrispondenza degli apparecchi prodotti ai requisiti minimi richiesti e alle caratteristiche offerte in sede di gara, anche con riferimento alle innovazioni proposte per facilitare l’accesso dell’utenza al servizio e ai pagamenti da remoto.
I parcometri dovranno essere dotati di kit modem GPRS/GSM in grado di trasferire i dati del parcometro al sistema di centralizzazione dati presso computer remoto installato al Comando P.M. tramite idoneo software gestionale. Il sistema dovrà consentire all’Ente di ottenere i report dei dati statistici e contabili dell’attività gestionale e sul contenuto delle casseforti poste all’interno dei parcometri stessi. Il sistema dovrà altresì consentire una programmazione flessibile, da remoto, per impostare e/o modificare l’importo delle tariffe, la durata massima della sosta consentita, i tempi di sosta, nonché per acquisire i dati sull’occupazione, rotazione, incassi e altri indicatori inerenti l’utilizzo degli stalli. Il concessionario avrà l’onere di adeguare i parcometri alle esigenze eventualmente introdotte da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. Rimane nella facoltà del concessionario apportare alle suddette apparecchiature le migliorie derivanti da eventuali innovazioni tecnologiche.
2) Il concessionario dovrà gestire il servizio di raccolta degli incassi, mediante scassettamento dei parcometri, la relativa rendicontazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature, ivi compresi gli interventi di ripristino conseguenti ad atti di vandalismo.
3) L’attivazione dei parcometri dovrà essere completata entro il termine offerto in gara e risultante in sede di aggiudicazione.
4) Il corrispettivo pagato dal fruitore del servizio (utente) dovrà risultare sull’apposito tagliando rilasciato dal parcometro. Il tagliando dovrà contenere l’indicazione dell’Ente concedente, l’intestazione del concessionario, il numero dell’impianto, la data e l’orario di rilascio ed il periodo di validità.
5) Il concessionario avrà l’onere di disattivare i parcometri alla scadenza del contratto, evidenziando agli utenti il loro mancato funzionamento. Entro quindici giorni successivi alla data di scadenza del contratto, il concessionario avrà altresì l’onere di rimuovere le apparecchiature installate. In caso di inadempienza provvederà il Comune con spese a carico del gestore inadempiente.
6) Il concessionario dovrà provvedere al controllo periodico dei parcometri, per la verifica del corretto funzionamento degli stessi. In caso di guasto o malfunzionamento dei parcometri, il concessionario dovrà assicurare l’intervento del proprio personale tecnico entro il termine offerto in gara e risultante in sede di aggiudicazione; nell’ipotesi di guasto non immediatamente riparabile sul posto, o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico, il concessionario dovrà installare a sue spese, entro il termine offerto in gara, un parcometro avente le medesime caratteristiche di quello sostituito. Il livello massimo tollerabile di guasti per anno di concessione (esclusi quelli derivanti da atti vandalici o eventi eccezionali) relativamente a ciascun parcometro è di 50 ore di fermo macchina, da computarsi all’interno dell’arco orario a pagamento dei giorni di servizio previsti. Il superamento di tale limite potrà comportare l’applicazione della penale prevista nel successivo art. 20.
ART. 9
Orari, tariffe, abbonamenti ed esenzioni
1) Gli orari, le tariffe, gli abbonamenti e i casi di esenzione dal pagamento dei parcheggi sono indicati negli Allegati A e B approvati rispettivamente con deliberazione di G.C. n. 73 del 30.04.2013 e n. 57 del 03.04.2015. Le tariffe potranno essere variate, in aumento o in diminuzione, dall’Amministrazione Comunale con proprio formale atto. Il concessionario sarà in tal caso tenuto ad adeguare, idoneamente e tempestivamente, gli impianti e i titoli di pagamento, secondo le prescrizioni dettate dal Comune di Mondragone e senza oneri per il Comune medesimo. Gli abbonamenti ed i ticket rilasciati a mano dal Concessionario agli utenti, dovranno essere preventivamente vidimati dal Comando di Polizia Municipale.
2) Rientra tra le facoltà dell’Amministrazione, d’intesa con il gestore aggiudicatario della concessione, quella di variare, anche per periodi limitati e per zone limitate, gli orari previsti, le zone da sottoporre a pagamento e le agevolazioni/esenzioni, nel rispetto della normativa vigente.
3) Il Gestore dovrà farsi carico di pubblicizzare, mediante depliant, le aree di parcheggio oggetto del presente capitolato d’oneri, le relative tariffe, gli orari, le modalità di fruizione del servizio, in conformità a quanto prodotto con l’offerta tecnico-qualitativa e risultante dall’aggiudicazione; eventuali modifiche nelle forme e nelle modalità di divulgazione dovranno, comunque, essere preventivamente assentate dall’Amministrazione Comunale.
ART. 10
Sportello per l’utenza
1) Il Concessionario è tenuto ad istituire a sue spese e per tutta la durata della concessione un ufficio di recapito ubicato nel territorio comunale, dedicato al servizio di sportello per l’utenza. L’ufficio di recapito deve essere opportunamente segnalato con una targa recante la scritta “DENOMINAZIONE DELLA DITTA CONCESSIONARIA” – CONCESSIONARIO DEL COMUNE DI MONDRAGONE – SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI IN AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.
2) L’ufficio deve essere strutturato secondo l’articolazione degli orari di apertura al pubblico proposti in sede di gara e deve garantire lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa degli abbonamenti e di informazione all’utenza, in conformità a quanto prodotto con l’offerta tecnico-qualitativa e risultante dall’aggiudicazione.
3) Ogni eventuale diversa articolazione dell’orario e/o modifica nelle modalità di gestione delle attività di sportello, dovuta a circostanze sopravvenute, deve essere preventivamente segnalata ed autorizzata dall’Ente Concedente.
4) Presso l’ufficio di recapito va esposta la documentazione informativa relativa alle aree di parcheggio oggetto del presente capitolato d’oneri, alle relative tariffe, agli orari, alle modalità di fruizione del servizio.
ART. 11
Personale del concessionario
1) Il concessionario garantisce lo svolgimento del servizio di sorveglianza e di controllo delle aree di sosta a pagamento con un adeguato numero di unità di personale proprio e per l’intero periodo della concessione. Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016.
2) Le attività di gestione amministrativa degli abbonamenti e di rapporto con l’utenza del servizio vengono svolte presso l’ufficio di recapito istituito ai sensi dell’art. 10 del presente capitolato speciale, secondo le modalità operative proposte nell’offerta tecnico-qualitativa e risultanti dall’aggiudicazione.
3) Il concessionario è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dal contratto collettivo di lavoro di categoria (si ritiene applicabile quello per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore Terziario, Commercio e Servizi) e dagli eventuali accordi integrativi vigenti; provvede agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge e all’osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l’Amministrazione. Il Comune di Mondragone rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso lo stesso.
4) Il concessionario dovrà comunicare per iscritto al Comune di Mondragone, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, i nominativi delle persone impiegate; in caso di sostituzione di detto personale dovrà preventivamente essere data comunicazione scritta al Comune.
5) Al suddetto personale, con provvedimento del Sindaco del Comune di Mondragone, verranno conferite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, secondo quanto stabilito nell’art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/97 e nell’art. 68 della legge n. 488/99, previa verifica del possesso della necessaria preparazione.
6) Le violazioni alla disciplina della sosta dovranno essere rilevate attraverso la compilazione di apposita modulistica in più copie, predisposta dal concessionario e concordata con il Comune di Mondragone, attestante l’accertata violazione da parte dell’utente. Il concessionario provvederà a segnalare l’infrazione al Comando di Polizia Locale, anche tramite la generazione e la trasmissione giornaliera di un flusso informatico per il caricamento dell’applicativo gestionale della Polizia Locale, secondo un formato che sarà indicato dalla stessa.
7) E’ esclusa la riscossione di sanzioni amministrative da parte del personale del concessionario. Si precisa che la gestione del contenzioso derivante dall’accertamento delle violazioni in materia di sosta è di competenza esclusiva del Comando di Polizia Locale.
8) Il personale di sorveglianza e controllo dovrà indossare, durante il periodo di servizio, apposita divisa, di foggia tale da impedire ogni confusione con gli appartenenti al Comando di Polizia Locale e dovrà possedere un idoneo contrassegno di riconoscimento e di identificazione. Le caratteristiche della divisa dovranno essere concordate con il Comune di Mondragone.
9) Qualora l’Ente concedente accertasse che il comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza non fosse soddisfacente o fosse incompatibile con la funzione assegnatagli, potrà richiederne al concessionario l’immediata sostituzione.
10) Il personale dipendente del concessionario provvederà a segnalare al competente Comando di Polizia Locale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
11) Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato e a quanto offerto in sede di gara e risultante dall’aggiudicazione, il concessionario avrà l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali aventi attinenza con il servizio oggetto del presente atto.
ART. 12
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, salvo i limiti e i divieti espressamente indicati nella citata normativa.
ART. 13
Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione alla gara è indispensabile che i concorrenti siano in possesso, pena esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti:
13.1 Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
- condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati (l’esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata):
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b)delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità' europee;
d)xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità' di contrattare con la pubblica amministrazione;
- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più' soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità' contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
- presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- qualora l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- qualora l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità' o affidabilità' (..significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
- presenza di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- qualora l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
- circostanza in cui l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- qualora l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
L'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016, devono essere dichiarate dai soggetti interessati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000.
Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
13.2 Requisiti di idoneità professionale, economica e finanziaria e tecnica di cui all’art. 83 del D.lgs 50/2016 e allegato XVII parte II comma a) lett. ii del D. Lgs. 50/2016:
Al fine di essere ammessi a partecipare alla gara, i soggetti dovranno essere in grado di fornire la seguente documentazione:
1) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per l'esercizio dell'attività inerente l'appalto. Per le ditte con sede in uno Stato appartenente all'Unione
Europea, iscrizione nel relativo Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza, in attività idonee al servizio in appalto.
2) la capacità finanziaria ed economica dell’impresa concorrente deve essere dimostrata mediante la produzione di un a dichiarazione rilasciata in originale da almeno 2 due istituti di Credito e/o intermediari finanziari in grado di fornire idonee referenze. In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio è richiesta la dimostrazione del possesso di due referenze per la Mandataria e di una per ogni Mandante;
3) il possesso del requisito della capacità tecnica dovrà essere dimostrato mediante la produzione di un elenco dei principali servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del Bando, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, per un importo almeno pari a € 330.000,00.
4) Certificazione di Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell’appalto.
ART. 14
Raggruppamenti Temporanei di Imprese
1) In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa già costituito (in breve RTI) o di costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in breve CRTI), i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti del Raggruppamento, ad esclusione del requisito di capacità economico-finanziario già specificato e del requisito di capacità tecnica, il cui possesso dovrà essere dimostrato in misura maggioritaria dalla Capogruppo mentre la restante parte dalle Mandanti.
2) I predetti requisiti devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Le imprese concorrenti in RTI non potranno concorrere, al contempo, anche autonomamente, o in più di un Raggruppamento, pena l'esclusione.
Nel caso di partecipazione in RTI/CRTI, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai Titolari di tutte le imprese raggruppate. I Raggruppamenti possono essere già costituiti e, in tale caso, occorre allegare alla domanda di partecipazione l'atto costitutivo del raggruppamento redatto nelle forme di legge. In caso di Raggruppamenti da costituire va dichiarata, pena l'esclusione dalla gara, l'intenzione di costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione, con indicazione della impresa mandataria e delle mandanti, la partizione dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti e le quote di partecipazione.
ART. 15
Modalità di gara
La gara si terrà nella forma della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 95 co. 2 del citato decreto, ovvero a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati. La stazione appaltante procede alla verifica prevista dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Il punteggio massimo è pari a 100 punti ed è così ripartito:
a – Offerta tecnica qualitativa > punti 70 b – Offerta economica > punti 30
a) L’offerta tecnica qualitativa è valutata fino a un massimo di 70 punti, assegnati in base ai criteri sottoelencati:
N. | Criterio | Sub criterio | Sub peso | Peso |
1 | QUALITA’ DEI PARCOMETRI | 1.1 Caratteristiche costruttive Allegare relazione max 3 facciate | 5 | 13 |
1.2 Funzionalità Allegare relazione max 3 facciate | 4 |
max punti 13, così suddivisi: | 1.3 Affidabilità Allegare relazione max 3 facciate | 4 | ||
2 | QUALITA’ DEL SERVIZIO max punti 47, così suddivisi: | 2.1 Organizzazione del servizio Allegare relazione max 3 facciate | 8 | 47 |
2.2 Rapporti con l’utenza Allegare relazione max 3 facciate | 10 | |||
2.3 Manutenzione aree sosta e segnaletica Allegare relazione max 3 facciate | 15 | |||
2.4 Collocazione parcometri Allegare relazione max 3 facciate | 6 | |||
2.5 Statistiche e sistemi di telecontrollo. Allegare relazione max 3 facciate | 8 | |||
3 | PROPOSTE MIGLIORATIVE/SERVIZI AGGIUNTIVI max punti 10, così suddivisi: | 3.1 Migliorie utili all’utenza Allegare relazione max 3 facciate | 6 | 10 |
3.2 Migliorie utili al servizio Allegare relazione max 3 facciate | 4 | |||
TOTALE PUNTEGGIO | 70 | 70 |
Il punteggio relativo all’OFFERTA TECNICA sarà attribuito in ragione della seguente formula:
V(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] dove:
• V(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a);
• n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)
• Σn= sommatoria
• Wi = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi di valutazione (i);
• V(a)i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi di valutazione (i) dell’offerta (a).
I coefficienti V(a)i saranno determinati, per la valutazione dell’offerta tecnica, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, ovvero i singoli Commissari attribuiranno, per ogni elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0 e 1, con un numero massimo di decimali pari a 2 con la seguente gradualità:
insufficiente 0,00
sufficiente da 0,01 a 0,20
discreto da 0,21 a 0,40
buono da 0,41 a 0,60
distinto da 0,61 a 0,80
ottimo da 0,81 a 1,00
Con riferimento ai criteri motivazionali a cui la Commissione si atterrà per attribuire i punteggi prestabiliti, si precisa quanto segue:
Con riferimento al criterio 1) QUALITA’ DEI PARCOMETRI
1.1) Verranno valutate le caratteristiche costruttive (materiali utilizzati, fattori estetici, resistenza agli agenti atmosferici, ecc.);
1.2) Verrà valutata la semplicità di utilizzo da parte dell’utente e la gamma dei mezzi di pagamenti ulteriori a quelli minimi indicati all’art. 8 del presente Capitolato;
1.3) Verrà valutato il livello di affidabilità contro guasti, frode, furto e scasso, e l’eventuale presenza di sistemi rapidi di controllo funzionalità, diagnosi e riparazione.
Con riferimento al criterio 2) QUALITA’ DEL SERVIZIO
2.1) Verrà valutata la capacita di svolgere il servizio di controllo della sosta in modo costante e capillare, tenendo conto della congruità del numero dei turni proposti per ogni zona, l’adeguatezza del numero degli ausiliari proposti per ogni turno e per ogni zona (per adeguatezza si intende la capacita di copertura delle zone di sosta che non deve essere insufficiente, ma nemmeno eccessiva), il numero totale degli ausiliari, le modalità di sostituzione degli ausiliari, le modalità di coordinamento con il Comando di Polizia Locale;
2.2) Verranno valutate l’organizzazione del rapporto concessionario/utenza, le modalità operative di funzionamento dell’ufficio di recapito, le attività di front office e di gestione amministrativa connesse al servizio dato in concessione, con indicazione del numero di unità preposte al servizio;
2.3) Verrà valutato il programma (modalità e frequenza) di cura e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree adibite a sosta e della relativa segnaletica (rifacimento strisce delimitazione aree sosta, sostituzione segnaletica verticale danneggiata e/o usurata, ecc.);
2.4) Verrà valutata l’adeguatezza del piano di collocazione dei parcometri nelle aree oggetto di concessione, con indicazione del numero dei parcometri offerti e dell’ubicazione degli stessi;
2.5) Verranno valutate le modalità e la frequenza di trasmissione dati e statistiche del servizio, e l’eventuale fornitura all’Ente di sistemi di telecontrollo.
Con riferimento al criterio 3) PROPOSTE MIGLIORATIVE/SERVIZI AGGIUNTIVI
3.1) Verranno valutate le eventuali innovazioni e proposte migliorative atte a facilitare l’accesso dell’utenza al servizio e ai pagamenti da remoto;
3.2) Verrà valutato l’apporto qualitativo e quantitativo delle eventuali proposte migliorative rispetto agli standard individuati nel capitolato speciale di gara per la gestione del servizio dei parcheggi su strada con particolare riguardo al controllo della sosta e al sanzionamento delle violazioni al codice della strada.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui singoli criteri o sub-criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la “c.d. riparametrazione”, assegnando, per ogni singolo criterio o sub-criterio qualitativo, al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto, ed altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente. Pertanto, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare, per ciascuna delle componenti qualitative, la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, mediante l’applicazione della seguente formula:
V(a)i = Pi/Pmax
dove:
V(a)i = Coefficiente da assegnare al singolo concorrente(a) relativo a ciascun elemento(i); P(i) = media della somma attribuita dai Commissari al singolo concorrente per l’elemento; Pmax = Media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai Commissari per l’elemento.
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito nel seguente modo:
1) L’offerta economica è valutata fino a un massimo di 30 punti;
2) L’offerta del concorrente è relativa all’incremento percentuale rispetto alla percentuale posta a base di gara pari al 20% sugli introiti netti da corrispondere alla Stazione Concedente (va pertanto indicato solo l’incremento percentuale). Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite la seguente formula, cosiddetta di “interpolazione lineare”, ai sensi delle Linee Guida n. 2 del’ANAC:
V(a)i = R(a)/Rmax
dove:
V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 R(a) = Incremento percentuale dell’aggio offerto dal concorrente (a)
Rmax = Incremento percentuale dell’aggio più conveniente
Per il concorrente (a) che non effettua alcun rialzo sulla percentuale posta a base di gara, R(a) assume il valore 0, così come il coefficiente V(a)i; mentre per il concorrente che offre il maggiore rialzo V(a)i assume il valore 1. Al concorrente che offre l’incremento percentuale più conveniente per la stazione appaltante sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti.
L’offerta economica dovrà essere corredata dal piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione. A titolo esemplificativo andranno elencate in modo analitico le seguenti voci:
Spese:
− Costo del personale (qualifica, numero addetti, costo orario, costo annuale);
− Costo attrezzature (parcometri e sistema tecnologico);
− Costo manutenzione parcometri;
− Costo manutenzione orizzontale e verticale;
− Oneri finanziari;
− Altre spese generali;
− Qualunque altra spesa inerente la gestione della concessione;
Introiti:
− Tariffe per sosta a pagamento;
− Eventuali altri introiti.
Il piano economico finanziario non è soggetto a valutazione per l’individuazione della migliore offerta, ma è funzionale a saggiare la fattibilità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta complessivamente più vantaggiosa, risultante dalla sommatoria dei valori assegnati ed eventualmente riparametrati singolarmente all’offerta tecnica qualitativa e dei valori scaturenti dall’offerta economica. In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti, la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio all’esame dell’offerta tecnica qualitativa.
In caso di ulteriore parità, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. Il Comune concedente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, nel caso sia pervenuta anche una sola offerta valida.
ART. 16
Sicurezza sul luogo di lavoro
1) L’elaborazione del D.U.V.R.I. non è necessaria per la presente concessione, in quanto il servizio non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Ente concedente, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per possibili concomitanti interventi di manutenzione sulla segnaletica o sulla sede stradale.
Il concessionario è pertanto tenuto, prima di ogni intervento, ad informarsi presso gli uffici comunali dell’esistenza di eventuali altri contemporanei lavori di competenza comunale.
2) E’ fatto obbligo per il concessionario di predisporre, prima dei lavori di manutenzione e/o installazione, un piano operativo di sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza che l’aggiudicatario stesso intende adottare per la manutenzione e/o installazione suddetta.
3) I rischi sono dovuti alla presenza di traffico ed alla possibile localizzazione di sottoservizi (gas, energia elettrica, acquedotto, illuminazione pubblica) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dall’aggiudicatario ai vari gestori prima dell’inizio dei lavori.
ART. 17
Sopralluogo
1) A pena di inammissibilità, le imprese concorrenti sono tenute ad allegare alla documentazione amministrativa della domanda di partecipazione l’attestazione di presa visione dei luoghi, che sarà rilasciata dal Responsabile dell’Area X xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx - Xxx.xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, o suo delegato. I concorrenti, pertanto, sono tenuti a visitare preliminarmente la zona in cui si svolgerà il servizio, in modo da valutare la congruità della propria offerta e la sua effettiva possibilità di realizzazione.
Le imprese interessate sono tenute a concordare preventivamente con la Polizia Municipale la data e l’ora del sopralluogo.
2) Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare della ditta o il legale rappresentante della società, o suo delegato munito di delega e di copia del documento di identità del delegante. Al termine del
sopralluogo, sarà rilasciata l’attestazione di avvenuta presa visione dei luoghi da allegare in originale ai documenti amministrativi della domanda di partecipazione.
3) La stazione appaltante rilascerà l’attestazione di sopralluogo fino al terzo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
ART. 18
Carta della qualità dei servizi
1) Le prestazioni connesse ai servizi resi dal concessionario dovranno essere erogate nel pieno rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, contenente i principi sull’erogazione dei servizi pubblici, e di quanto disposto all’art. 2, comma 461, della legge n. 244/2007. Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, il concessionario si obbliga a redigere una “Carta della qualità dei servizi” e a rispettarne i contenuti. La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata ai sensi dell’art. 2, comma 461, lett. a) della legge n. 244/2007. La Carta dovrà essere predisposta entro 180 giorni dalla data di stipula del contratto e dovrà essere trasmessa, entro lo stesso termine, al Comune di Mondragone.
2) Essa dovrà sancire il rispetto da parte del concessionario dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, nel pieno rispetto della citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e contenere i principi sull’erogazione dei servizi pubblici, ai quali dovranno attenersi scrupolosamente tutti i dipendenti ed i collaboratori del concessionario.
3) La Carta dovrà contenere, in particolare, ai sensi dell’art. 2 comma 461 lett. a) della legge n. 244/2007:
− gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate;
− le modalità di accesso alle informazioni garantite;
− le modalità per proporre reclamo;
− le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie;
− le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
La mancata redazione e/o trasmissione della Carta al Comune di Mondragone entro il termine di cui sopra o la redazione della stessa in modo non conforme a quanto sopra disciplinato verrà considerata inadempimento contrattuale con conseguente applicazione delle penali di cui all’articolo seguente del presente capitolato.
ART. 19
Penali
1) Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli ed ispezioni a mezzo del personale a ciò incaricato, sul rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato speciale e dall’offerta tecnica risultante in sede di aggiudicazione.
2) Per eventuali inadempienze contrattuali da parte del concessionario, che non comportino per la loro gravità la risoluzione del contratto, si applicheranno, fino ad un massimo dell’uno per mille dell’intero importo contrattuale, le penali qui di seguito analiticamente indicate:
Descrizione inadempienza Importo penale
- Inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di efficacia del contratto per la predisposizione della Carta di Qualità del Servizio
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo
- Mancata collaborazione nella fase di subentro del nuovo gestore al termine della concessione
- € 300,00
- Mancata attivazione dei parcometri negli stalli già realizzati
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo entro il termine offerto in sede di gara
- Mancato rifacimento totale della segnaletica orizzontale in tutte le aree in concessione entro il termine offerto in sede di gara
- € 150,00 per ogni giorno di ritardo
- Mancato intervento in caso di malfunzionamento dei parcometri entro il termine offerto in sede di gara
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo
- Inosservanza dei tempi offerti in sede di gara per la sostituzione del parcometro in caso di guasto non riparabile
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo
- Guasti comportanti un fermo macchina superiore a 50 ore relativamente al singolo parcometro (alle condizioni meglio specificate nell’art. 5)
- € 20,00 per ogni ora eccedente il tempo massimo consentito
- Mancato invio di documentazione analitica relativa agli incassi secondo modalità e tempi offerti in sede di gara
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo
- Inosservanza dei termini e delle modalità di segnalazione dei verbali di accertamento al Comando di Polizia Locale
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo
- Inosservanza delle modalità di vigilanza e controllo su strada offerte in gara
- € 200,00 per ogni violazione
- Inosservanza delle modalità operative di funzionamento dell’Ufficio di recapito offerte in gara
- € 50,00 per ogni violazione
- Rilascio a mano di abbonamenti e ticket non vidimati dal Comando di Polizia Municipale
- € 100,00 per ogni violazione
- Mancato rispetto del programma offerto in gara (modalità e frequenza) di cura e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e della segnaletica
- € 200,00 per ogni violazione
3) Le eventuali suddette inadempienze saranno contestate al concessionario dal Comune di Mondragone in forma scritta, mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC. Entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione la concessionaria dovrà far pervenire scritti difensivi atti a dimostrare l’insussistenza della violazione, ovvero la non riconducibilità del fatto a proprie responsabilità. In assenza di scritti difensivi, ovvero qualora questi non venissero accolti perché ritenuti insufficienti e/o carenti, sia in fatto che in diritto, il funzionario competente applicherà le anzidette penali, indicando un termine massimo di 30 giorni per il pagamento.
Il provvedimento di irrogazione della penale sarà inviato al concessionario mediante raccomandata
A.R. o tramite PEC. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia proceduto al pagamento, verrà escussa quota parte della cauzione definitiva. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima.
ART. 20
Risoluzione
1) Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata A.R. o tramite PEC al concessionario nei seguenti casi:
- ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune di Mondragone;
- disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
- impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
- infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
- gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ufficio Comunale;
- mancata predisposizione della Carta della Qualità dei Servizi con ogni spesa a proprio carico e con gli obblighi di cui all'art. 2 comma 461 della L. 244/2007 (previo nulla-osta da parte dell'Amministrazione), cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale;
- mancata reintegrazione entro dieci giorni lavorativi della cauzione definitiva, escussa in tutto o in parte;
- mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.
2) In caso di risoluzione del contratto il Comune di Mondragone avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti.
ART. 21
Assicurazione
1) Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno che dovesse verificarsi nei confronti degli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività, qualora imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni e si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Mondragone da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo.
2) E fatto obbligo al concessionario di stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente capitolato, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per sinistro e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi assunti.
3) In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente capitolato, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dal concessionario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per sinistro, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
ART. 22
Cauzioni
1) Per la partecipazione alla gara, le imprese partecipanti dovranno produrre idonea cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
2) L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, a garanzia definitiva dell’osservanza degli obblighi assunti con il contratto di gestione dei parcheggi a pagamento, è tenuto a costituire garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, incrementabile in funzione dell’offerta, in conformità alle disposizioni del disciplinare di gara e all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
3) La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Mondragone, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4) La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di reintegrarla, sino all’importo convenuto, entro il termine di 10 giorni.
5) Il Comune di Mondragone ha il diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.
ART. 23
Divieto di cessione - subappalto
1) Il servizio affidato in concessione è qualificabile come servizio pubblico e deve, pertanto, essere svolto con continuità, senza interruzioni.
2) Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. La concessione non può essere ceduta, a pena di nullità, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 175 del D. Lgs. 50/2016. Il subappalto è disciplinato dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 24
Registrazione e spese contrattuali
1) Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, e l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall’Amministrazione Comunale.
2) Tutti gli oneri derivanti dal contratto, comprese le spese di stipula e di registrazione dello stesso, saranno a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario.
ART. 25
Disposizioni finali e controversie
1) Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara, si rinvia a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3) L’entità del canone di occupazione suolo e spazi pubblici, e le modalità di pagamento, saranno successivamente disciplinate dall’Amministrazione Comunale.
4) Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria sarà esclusivamente quello di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere (CE). Per gli aspetti pubblicistici e per le controversie demandate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione di Napoli, Indirizzo postale: Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, Xxxxx: Napoli, Codice postale: 80133, Paese: Italia, Telefono: x00-0000000000, Posta elettronica certificata: na_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga- xxxx.xx.
ART. 26
Trattamento dei dati personali
1) I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente concedente conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
ALLEGATO A - CENTRO URBANO
(approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 30.04.2013)
ARTERIE URBANE
1. Xxxxx Xxxxxxxxxx
0. Xxx Xxxxxxx
0. Xxxxx Xxxxxxx
0. Xxx Xxxxxx
0. Xxxxxx Xxxxxxx
0. Xxx Xxxxxxx
0. Xxx X. Xxxxxxxx
0. Xxx XX Xxxxxxxx
0. Xxx Xxxxxxxxxxxxxx
00. Xxx Xxxx
00. Xxx Xxxxxxxx
00. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (xx esclusione del periodo dal 1 giugno al 30 settembre)
13. Xxxxx Xxxxxx
00. Xxxxx Xxxxxxxx
00. Xxxxx Xxxxxx
00. Xxx Xxxxxxx
00. Xxx xxxxx Xxxxxxxxx
00. Xxxxx Xxxxxxxxxx
00. Xxx Xxxxxx
00. Via Domiziana
AREE DELIMITATE
1. Parcheggio xxx Xxxxxx
0. Parcheggio via Alemanno
3. Parcheggio via XI Febbraio
4. Parcheggio Cimitero
5. Xxxxxxxxxx xx Xxxxx (xxx Xxxxxxxxx)
0. Xxxxxx Xxxxxxx
0. Xxxxxx Xxxxxxx
0. Xxxxxx X. Xxxxxxxxx
0. Xxxxxx Xxxxxxxx
00. Piazza Xxxxx X. Xxxxx (ad esclusione del periodo dal 1 giugno al 30 settembre)
AREA MERCATO DOMENICALE
1. Parcheggio Mercato Domenicale
2. Via Fiumara
ORARI
Lungo le arterie urbane l’attività di parcheggio a pagamento viene svolta tutti i giorni feriali e festivi, con orario:
− dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (dal 1 ottobre al 31 maggio)
− dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00 (dal 1 giugno al 30 settembre).
Nelle aree delimitate e nelle piazze l’attività di parcheggio a pagamento viene svolta tutti i giorni feriali e festivi con orario:
− dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (dal 1 ottobre al 31 maggio)
− dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00 (dal 1 giugno al 30 settembre). Nell’area Mercato e Via Fiumara l’attività di parcheggio a pagamento viene svolta tutti i giorni del mercato e di eventuali manifestazioni, con orario:
− dalle ore 07,00 alle ore alle ore 14,00
TARIFFE ORARIE
ARTERIE STRADALI ZONA MERCATO E VIA FIUMARA
Tempo Tariffa in Euro Tariffa in Euro 20 minuti 0,20 0,20
1 ora 0,50 0,50
Fraz. di ora successiva 0,50 0,50
Dalle 07:00 alle 14:00 solo nella zona Mercato domenicale e via Fiumara - € 3,00
ABBONAMENTI
Abbonamenti residenti e dipendenti Pubblica Amministrazione: € 10,00 per 1 autoveicolo PER QUATTRO MESI (Validi senza limiti di orario nella via di residenza dell’abbonato, nelle aree delimitate e nelle piazze adibite a parcheggio. Validi con disco orario per un massimo di 60 minuti nelle restanti vie non di residenza dell’abbonato).
Abbonamenti pensionati ultra 65enni intestatari del veicolo: € 5,00 per 1 autoveicolo PER QUATTRO MESI(Validi senza limiti di orario nella via di residenza dell’abbonato, nelle aree delimitate e nelle piazze adibite a parcheggio. Validi con disco orario per un massimo di 60 minuti nelle restanti vie non di residenza dell’abbonato).
Abbonamenti non residenti € 20,00 mensili per 1 autoveicolo (Validi solo nelle aree delimitate e piazze adibite a parcheggio. Validi con disco orario per un massimo di 60 minuti nelle restanti vie). Tutti gli abbonamenti non sono validi nel parcheggio dell’area mercato e in Via Fiumara nei giorni di mercato e di eventuali manifestazioni.
Sono esentati dal pagamento:
− i veicoli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia e Pubbliche Amministrazione immediatamente individuabili;
− i veicoli di soccorso, compresi i veicoli a servizio di medici in visita che espongono apposito contrassegno;
− i veicoli appartenenti all’Ente erogatore del servizio;
− i veicoli di donne in gravidanza e neomamme con un bimbo di età inferiore a 1 anno residenti nel Comune di Mondragone, i cui stalli di sosta sono delimitati da strisce rosa e riservati in numero e in aree da definire. E' comunque possibile parcheggiare le auto anche sulle strisce blu, senza dover pagare la tariffa, esponendo un apposito contrassegno;
− I veicoli d’epoca con iscrizione ASI;
− i veicoli elettrici.
Per i veicoli di persone con limitata capacità motoria in possesso del contrassegno “H” di cui alla figura V4 art. 381 del D.P.R. 495/92 regolarmente esposto in originale, saranno predisposti stalli di sosta riservati in numero di almeno 1 per ogni 50 posti auto espletati.
ALLEGATO B - ZONA LIDO
(approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 03.04.2015)
ARTERIE URBANE (dal 1° giugno al 30 settembre)
1. Tutte le arterie ubicate nell’area urbana compresa tra la via Domitiana e lungomare Xxxxxxx Xxxxxxxx
AREE DELIMITATE (dal 1° giugno al 30 settembre)
1. Parcheggio ex Campo Sportivo
2. Parcheggio angolo Via Doria - Via Lungomare Xxxxxxx Xxxxxxxx (compresa l’area di nuova realizzazione)
3. Parcheggio Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx
0. Piazza Xxxxx X. Xxxxx
ORARI
Dal 1° aprile al 30 settembre l’attività di parcheggio a pagamento lungo le arterie urbane e nelle aree delimitate sopra indicate viene svolta tutti i giorni feriali e festivi, dalle ore 8,00 alle ore 24,00 del giorno successivo.
TARIFFE ORARIE ARTERIE STRADALI/AREE DELIMITATE
1 ora/fraz. di ora successiva € 1,00
dalle ore 8,00 alle 12,00 € 3,00
dalle ore 12,00 alle 16,00 € 3,00
dalle ore 16,00 alle 20,00 € 3,00
dalle ore 20,00 alle 24,00 € 3,00
giornaliero (dalle ore 8,00 alle 24,00) € 5,00
ABBONAMENTI
Abbonamenti residenti € 10,00 per 1 autoveicolo PER UN MESE Abbonamenti pensionati ultra 65enni € 5,00 per 1 autoveicolo intestato PER UN MESE Abbonamenti non residenti € 30,00 per 1 autoveicolo PER UN MESE L’abbonamento di cui sopra è valido solo lungo le arterie e aree sopra descritte
Gli utenti già in possesso dell’abbonamento per le arterie e le aree del centro urbano, di cui all’allegato A, devono dotarsi di un nuovo abbonamento per poter usufruire della sosta nella zona lido nel periodo dal 1 giugno - 30 settembre.
Sono esentati dal pagamento:
− i veicoli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia e Pubbliche Amministrazione immediatamente individuabili;
− i veicoli di soccorso, compreso i veicoli a servizio di medici in visita che espongono apposito contrassegno;
− i veicoli appartenenti all’Ente erogatore del servizio;
− i veicoli elettrici.