PERSONALE DEL CONCESSIONARIO Clausole campione

PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario dovrà garantire lo svolgimento del servizio con proprio personale, professionalmente adeguato e in numero idoneo per il regolare svolgimento del servizio, che dovrà indossare idonea divisa ed essere almeno in numero minimo pari a quanto sotto e comunque tale da assicurare l'igienicità, l'efficienza nonché la celerità del servizio stesso; - scuola dell’infanzia: n. 1 Capo cuoco a 40 ore settimanali n. 1 Cuoco a 35 ore settimanali n. 2 Addetto mensa a 15 ore settimanali - scuola primaria: n.1 direttore a 10 ore settimanali e comunque sempre disponibile a chiamata n. 1 dietista a 5 ore settimanali e comunque sempre disponibile a chiamata n. 1 Capo cuoco a 40 ore settimanali n. 1 Cuoco a 35 ore settimanali n. 1 Addetto mensa a 30 ore settimanali n. 2 Addetto mensa a 20 ore settimanali n. 1 Addetto mensa a 15 ore settimanali L’allegato A/14 mostra il personale con le relative qualifiche attualmente impiegato nel servizio dei due impianti. Si sottolinea che il personale impiegato dovrà essere in numero pari a quanto previsto dall’allegato A/14, pena la rescissione del contratto. In ogni cucina il servizio deve essere diretto da un cuoco diplomato con esperienza nell'ambito della ristorazione scolastica. Subentrando alla ditta che attualmente gestisce il servizio di ristorazione scolastica, il Concessionario si impegna ad assumere il personale della ditta cessante, attualmente impegnato nell’erogazione del servizio, fatto salvo quanto espressamente indicato dalla cosiddetta “clausola sociale” prevista dal CCNL Turismo (Parte speciale Ristorazione collettiva). Il concessionario si obbliga ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore Turismo (Parte speciale Ristorazione collettiva) ed eventuali accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o reduce da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dal comune o ad esso segnalata dall'ispettorato del lavoro, comporterà il sequestro della cauzione, previa contestazione dell'in...
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. La forma di affidamento della gestione di cui alla presente convenzione risponde alla volontà del Concedente di attuare il principio della partecipazione all’organizzazione ed erogazione dei servizi. L’attività di volontariato nell’organizzazione e nella gestione che il Concessionario assicura, dovrà costituire una parte di tutta l’attività necessaria all’intera gestione. Il Concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente. L’Amministrazione comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il concessionario ed il personale da esso dipendente o socio volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione. Il concessionario si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale, anche eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare ai medesimi durante le attività di cui sopra o che possono essere causate agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito. Il concessionario in qualità di datore di lavoro, dovrà attenersi a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dalle assicurazioni degli operai, dai contratti di lavoro e da tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro ed in particolare è tenuto a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.. Il Concessionario risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. 1) Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, così come indicato all’art. 8 del D.M. 289/00, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario del servizio dovrà garantire l’impiego di personale specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle ulteriori abilitazioni previste dalla vigente normativa; dovrà inoltre ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente. Il concessionario si obbliga a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali e aziendali, ferma restando l’applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore). Il concessionario ha l’obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori. Il personale impiegato dovrà essere amministrato dal concessionario, dovrà essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (DPI) previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario deve comunicare alla Provincia, prima dell’attivazione dei servizi (gestione del Museo e gestione dell’attiità ricettiva) , l’elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, tra cui il nominativo del Responsabile di cui al D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In tale elenco dovranno essere specificati i relativi titoli e qualifiche professionali e il possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 8 e 9; tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. II personale addetto alle attività di cui al presente contratto, che potrà comprendere sia lavoratori subordinati che persone incaricate sotto altro titolo, lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva direzione del Concessionario. Pertanto, l'Amministrazione rimarrà del tutto estranea a qualsiasi contestazione fra Concessionario ed il predetto personale che, nell'ambito dell'esecuzione del servizio, dovrà attenersi alle disposizioni che disciplinano il comportamento del personale dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario di sostituire gli addetti al servizio per qualsiasi motivata ragione. Il Concessionario si obbliga, per tutta la durata del contratto di concessione, ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni. In caso di inadempienza contributiva o retributiva, l'amministrazione applicherà quanto previsto dall’art. 174 del Codice.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. Prima dell’inizio della gestione dovrà essere consegnato al Comune di Ferrara l’elenco dei nominativi del personale che sarà adibito alla gestione del servizio, con le rispettive qualifiche e dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato. Il Comune potrà richiedere l’allontanamento dal servizio di un dipendente, per motivate ragioni. Tutto il personale adibito ai servizi di cui alla presente concessione lavorerà alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del Concessionario, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Ferrara. In particolare il Concessionario sarà responsabile dell’osservanza delle leggi sulle assicurazioni obbligatorie e di tutte le altre vigenti, fatta eccezione per l’assicurazione infortuni e previdenziale dell’eventuale personale del Comune in servizio presso il Concessionario. Il Comune di Ferrara si riterrà estraneo ad ogni rapporto fra il Concessionario e il suo personale. Detto personale, tuttavia, dovrà essere sottoposto alle disposizioni disciplinari dell’Amministrazione.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. Il personale destinato dal concessionario alle attività necessarie alla gestione delle strutture e delle attrezzature, dovrà essere, per numero e qualifica, adeguato alle lavorazioni da eseguire e alle modalità di esecuzione di tali attività. E’ obbligo del concessionario osservare le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, comunicando, entro i 30 giorni successivi all’avvio delle attività, gli estremi delle iscrizioni previste agli Enti previdenziali e assicurativi di competenza. Annualmente il Concessionario ha l’obbligo di presentare idonea documentazione da cui risulti l’avvenuto assolvimento, per l’anno precedente, di tutti i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge a favore del personale. Tutti i dipendenti del concessionario sono tenuti ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, igiene, salute e tutela dei visitatori.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. 1) Il concessionario garantisce lo svolgimento del servizio di sorveglianza e di controllo delle aree di sosta a pagamento con un adeguato numero di unità di personale proprio e per l’intero periodo della concessione. Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente. L’Amministrazione comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il concessionario ed il personale da esso dipendente o socio volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione. Il concessionario si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale, anche eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare ai medesimi durante le attività di cui sopra o che possono essere causate agli utenti, esonerando il Concedente da ogni responsabilità in merito. Il concessionario in qualità di datore di lavoro, dovrà attenersi a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dalle assicurazioni degli operai, dai contratti di lavoro e da tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro ed in particolare è tenuto a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.. Il Concessionario risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario.