PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario deve comunicare alla Provincia, prima dell’attivazione dei servizi (gestione del Museo e gestione dell’attiità ricettiva) , l’elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, tra cui il nominativo del Responsabile di cui al D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In tale elenco dovranno essere specificati i relativi titoli e qualifiche professionali e il possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 8 e 9; tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee.
2. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Provincia ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dal concessionario.
3. Il concessionario dovrà provvedere al funzionamento del Museo e della struttura ricettiva Gonna II tramite una dotazione di personale in grado di assicurare sia il pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, sia il rispetto delle norme in materia di gestione delle strutture ricettive.
4. Per l’intera durata del contratto, la dotazione di personale in servizio dovrà essere correlata alla tipologia e all’entità dei beni culturali oggetto dei servizi erogati, al flusso dei visitatori presenti nel museo, al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al numero e alla tipologia delle attività realizzate all’interno delle strutture e a qualunque altra variabile possa incidere sul perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il numero minimo di addetti in servizio all’interno del plesso museale, durante tutto il periodo di apertura al pubblico, dovrà essere quello derivante dall’attuazione delle norme e disposizioni in materia di sicurezza da adottare all’interno del Museo. Il Concessionario provvederà all’elaborazione del documento di valutazione del rischio e al piano di emergenza così come previsto al successivo art. 21 co. 2.
6. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite dal concessionario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.
7. La Provincia non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, fatto salvo quanto previsto ai commi 10,11 e 17 dell’articolo 105 del Codice in combinato disposto con le previsioni dell’art...
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario è tenuto a comunicare alla Provincia di Savona, prima dell’inizio del servizio, i nominativi del personale addetto ai rifornimenti ed alla manutenzione dei distributori automatici, nonché dei mezzi autorizzati al trasporto dei prodotti. E’ fatto obbligo al personale addetto al servizio di indossare sempre idonea tenuta di lavoro, fornita a cura e spese della Ditta aggiudicataria, di portare ben visibile una tessera di riconoscimento contenente l’indicazione delle generalità della Ditta, il nominativo e la foto del dipendente, al fine di un’agevole identificazione da parte dell’utenza e di mantenere un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta. La Provincia è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’esecuzione del servizio. Il concessionario è tenuto ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi fiscali, previdenziali ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche, assumendone gli oneri relativi. Il concessionario deve altresì applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi provinciali integrativi, in tutte le parti normative ed economiche. Il concessionario si impegna ad esibire su richiesta dell'Amministrazione concedente la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti. Il personale della Ditta aggiudicataria è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, conformandosi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione concedente.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. 1) Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, così come indicato all’art. 8 del D.M. 289/00, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
2) Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.
3) Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento unico dei rischi di interferenza) ai sensi delll’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in quanto non sono presenti interferenze nello svolgimento dei servizi tra il personale del Comune e quello del Concessionario.
4) Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il proprio personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
5) Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, adottato con D.M. 28.11.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10.4.2001, e s.m.i. e nel codice di comportamento del Comune approvato, con deliberazione di Giunta n. 176 del 17/12/2016 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione trasparente;
6) Qualora il Comune ritenga che un dipendente del Concessionario, adibito al servizio in oggetto, sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale idoneo e adeguato.
7) Il Concessionario è integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti e dei diversi soggetti da esso incaricati.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario del servizio dovrà garantire l’impiego di personale specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle ulteriori abilitazioni previste dalla vigente normativa; dovrà inoltre ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente. Il concessionario si obbliga a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali e aziendali, ferma restando l’applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore). Il concessionario ha l’obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori. Il personale impiegato dovrà essere amministrato dal concessionario, dovrà essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (DPI) previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. Prima dell’inizio della gestione dovrà essere consegnato al Comune di Ferrara l’elenco dei nominativi del personale che sarà adibito alla gestione del servizio, con le rispettive qualifiche e dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato. Il Comune potrà richiedere l’allontanamento dal servizio di un dipendente, per motivate ragioni. Tutto il personale adibito ai servizi di cui alla presente concessione lavorerà alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del Concessionario, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Ferrara. In particolare il Concessionario sarà responsabile dell’osservanza delle leggi sulle assicurazioni obbligatorie e di tutte le altre vigenti, fatta eccezione per l’assicurazione infortuni e previdenziale dell’eventuale personale del Comune in servizio presso il Concessionario. Il Comune di Ferrara si riterrà estraneo ad ogni rapporto fra il Concessionario e il suo personale. Detto personale, tuttavia, dovrà essere sottoposto alle disposizioni disciplinari dell’Amministrazione.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. Il personale addetto alle attività di cui alla presente concessione, che potrà comprendere sia lavoratori subordinati che persone incaricate sotto altro titolo, lavorerà sotto l'esclusiva direzione del Concessionario. Nei confronti del personale con rapporto di lavoro subordinato, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali meccaniche e/o commerciali e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa dovrà essere sempre in regola con il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali; in caso contrario l’Amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 30, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. II personale addetto alle attività di cui al presente contratto, che potrà comprendere sia lavoratori subordinati che persone incaricate sotto altro titolo, lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva direzione del Concessionario. Pertanto, l'Amministrazione rimarrà del tutto estranea a qualsiasi contestazione fra Concessionario ed il predetto personale che, nell'ambito dell'esecuzione del servizio, dovrà attenersi alle disposizioni che disciplinano il comportamento del personale dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario di sostituire gli addetti al servizio per qualsiasi motivata ragione. Il Concessionario si obbliga, per tutta la durata del contratto di concessione, ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni. In caso di inadempienza contributiva o retributiva, l'amministrazione applicherà quanto previsto dall’art. 174 del Codice.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. 2. Il concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione di servizi oggetto di concessione.
3. Il concessionario è direttamente responsabile dell’operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi, potrà essere sostituito previa richiesta dell’Amministrazione Comunale.
4. L’Amministrazione Comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed il suo personale, pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. Il personale destinato dal concessionario alle attività necessarie alla gestione delle strutture e delle attrezzature, dovrà essere, per numero e qualifica, adeguato alle lavorazioni da eseguire e alle modalità di esecuzione di tali attività. E’ obbligo del concessionario osservare le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, comunicando, entro i 30 giorni successivi all’avvio delle attività, gli estremi delle iscrizioni previste agli Enti previdenziali e assicurativi di competenza. Annualmente il Concessionario ha l’obbligo di presentare idonea documentazione da cui risulti l’avvenuto assolvimento, per l’anno precedente, di tutti i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge a favore del personale. Tutti i dipendenti del concessionario sono tenuti ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, igiene, salute e tutela dei visitatori.
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente. L’Amministrazione comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il concessionario ed il personale da esso dipendente o socio volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione. Il concessionario si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale, anche eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare ai medesimi durante le attività di cui sopra o che possono essere causate agli utenti, esonerando il Concedente da ogni responsabilità in merito. Il concessionario in qualità di datore di lavoro, dovrà attenersi a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dalle assicurazioni degli operai, dai contratti di lavoro e da tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro ed in particolare è tenuto a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.. Il Concessionario risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario.