Parcometri Clausole campione

Parcometri. 1) Sono a carico del Gestore la fornitura l’attivazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri necessari per una efficiente gestione del servizio, aventi necessariamente caratteristiche nel rispetto della normativa vigente in materia ed in grado di svolgere al meglio il servizio. E’ facoltà per il Gestore il miglioramento di tali apparecchiature in conseguenza di innovazioni tecnologiche; 2) i parcometri dovranno: − essere omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici, con data di certificazione antecedente al termine di presentazione delle offerte; − essere conformi alla norma UNI XXX XX 00000 ed essere prodotti da aziende in possesso di certificazione di qualità ISO 9001; − avere un grado di protezione da agenti atmosferici IP54; − avere funzionalità di diagnostica e reportistica, con la possibilità di avere dati statistici sugli importi incassati e sull’utilizzo della sosta, con interrogazione anche in modalità remota GSM/GPRS al fine di analizzare e/o archiviare i dati finanziari relativi ai prelievi, i dati di utilizzo e gli interventi manutentivi; − essere alimentati mediante un pannello ad energia solare integrato nel corpo del parcometro e batteria tampone. − avere la chiusura con differenti chiavi di sicurezza per vano tecnico e xxxx xxxxxxxxxx, essere dotati di una cassaforte blindata interna alla struttura con inaccessibilità alla moneta stessa per l’operatore che effettua il prelievo; − visualizzare le informazioni agli utenti su un display alfanumerico retroilluminato, con messaggi multilingua, obbligatoriamente in italiano, inglese e tedesco; − avere l’indicazione segnaletica “P” integrata nella struttura del parcometro stesso, un pannello di informazioni posto sul fronte del parcometro e uno spazio libero per applicazioni pubblicitarie con superficie disponibile di almeno 0,5 mq; − permettere il pagamento con monete corrispondenti ai coni euro 0,05-0,10- 0,20-0,50-1,00-2,00 (tagli da 0,01 e da 0,02 facoltativi); − avere la più ampia possibilità di programmazione delle tariffe in modalità remota GSM/GPRS, essere dotati di stampante termica e utilizzare carta termica per biglietti a stampa rapida; − avere una garanzia minima di 12 (dodici) mesi decorrenti dall’attivazione del parcometro; − i parcometri dovranno rilasciare appositi biglietti da esporre a cura dell’utente per comprovare l’effettuazione del pagamento. Gli stessi dovranno riportare in modo ben visibile: data e ora di rilascio, data e ora di scadenza, eventuali br...
Parcometri. Il Concessionario ha l’onere di installare complessivi n. 26 (ventisei) parcometri. I parcometri proposti dovranno essere conformi alle normative vigenti con relativa omologazione ministeriale così come richiesto dal Codice della Strada e relativi regolamenti di attuazione e avere le seguenti caratteristiche minime e specifiche tecniche o equivalenti: - omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - conformità alle Norme CEI ed essere prodotti da aziende certificate secondo le Norme Europee; - robusta carpenteria resistente alle alte temperature, agli agenti atmosferici e agli atti vandalici; - accettazione del pagamento mediante moneta euro nei tagli da € 0,05 a € 2,00; - accettazione dei pagamenti mediante tessere prepagate a microchip, carte bancarie attraverso terminale POS dotato di tecnologia NFC; - accettazione dei pagamenti mediante banconote; - funzione rendi resto in monete; - accettazione dei pagamenti mediante smartphon attraverso terminale POS dotato di tecnologia NFC; - modem GPRS/GSM integrato; - cassaforte monete alloggiata nel vano cassa accessibile con chiave dedicata e distinta da quella del vano tecnico, in cui sarà presente tutta l’elettronica, con terminale accessibile all’operatore su strada; - alimentazione mediante collegamento alla rete elettrica. - stampante termica con stampa di informazione sui biglietti in lingua italiana; - stampa di un numero progressivo non azzerabile su ogni biglietto emesso dai terminali durante la fase di scassettamento; - impostazione multilingue a pulsante per visualizzazione e stampa fino a 4 lingue; - impostazione multitariffa con possibilità di selezione tramite pulsante e visualizzazione sul display di almeno 4 (quattro) piani tariffari differenti; - visualizzazione su display retroilluminato e dedicato ai piani tariffari; - modulo di trasmissione dati in modalità GPRS o UMTS per la comunicazione con il software integrato di centrale del tipo di seguito descritto all’art.10.2; L’ubicazione dei parcometri dovrà essere concordata con il Comando di Polizia Locale e con l’ufficio tecnico del Comune.
Parcometri. E’ a carico del soggetto concessionario la fornitura e l’installazione di un numero minimo di 11 (undici) parcometri elettronici nuovi entro 45 giorni dalla consegna del servizio o dalla consegna delle aree se antecedente. Il concedente dovrà mantenere in perfetta efficienza, fino al termine del contratto, tutti i parcometri installati, provvedendo al ripristino o alla sostituzione di quelli non funzionanti o irrimediabilmente fuori uso. Tutte le spese di rimozione, ritiro e smaltimento dei parcometri sostituiti si intendono a carico del concessionario, compreso il ripristino dello stato dei luoghi, comprese opere murarie e pavimentazione stradali. E’ consentito l’eventuale mantenimento degli attuali sistemi di riscossione nel periodo transitorio compreso tra l’affidamento del servizio e l’installazione dei parcometri nuovi entro i tempi previsti dal primo capoverso del presente articolo.
Parcometri. I Parcometri, conformi alle normative vigenti in sede europea e nazionale, con relativa omologazione del Ministero delle Infrastrutture, così come richiesto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione. I parcometri dovranno rispondere alla normativa CE UNI EN 12414 relativamente alla compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alle temperature esterne (- 10 / + 55 °C) ed agli agenti atmosferici (IP 54 e IP33), essere conformi alle norme CEI ed essere prodotti da aziende certificate secondo le norme europee (ISO 9001-2000); Le caratteristiche tecniche minime del parcometro, pena l’esclusione, sono: 1. omologazione dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 2. resistenza in tutte le parti a condizioni estreme di freddo e caldo (- 10 / + 55 °C); 3. struttura in acciaio rinforzato con serrature e chiavi di sicurezza; 4. alimentazione con pannello solare/batteria ausiliaria; 5. selezione tramite pulsante esterno, con indicazioni multilingue sul visore; 6. possibilità di pagamento con tutti i tipi di conii metallici (a partire da 5 centesimi) e cartacei esistenti; 7. possibilità di pagamento mediante carte di credito/bancomat, telefono cellulare attraverso chiamata e/o sms, attivando/disattivando la sosta e con la possibilità di accedere all’applicazione di una tariffa a minuto, calcolata all’atto del ritiro del veicolo; 8. possibilità di gestire due tariffe differenti in relazione all’utenza e di annullare la transazione in corso attraverso appositi comandi su pannello frontale; 9. Accessibilità da parte delle persone portatrici di handicap. La ditta dovrà presentare in sede di gara una dichiarazione della casa costruttrice dei parcometri, nella quale si attesta che il parcometro offerto è corrispondente alle caratteristiche elencate. 10. Resteranno a carico del concessionario tutte le modifiche o gli adeguamenti degli impianti che si rendessero necessari per disposizioni del concedente o per sopravvenute normative di legge.
Parcometri. 1) Sono a carico del concessionario la fornitura e l’attivazione dei parcometri necessari per un’efficiente gestione del servizio, secondo quanto offerto in sede di gara e risultante dall’aggiudicazione in ordine al numero e al posizionamento degli stessi. La Stazione Concedente si riserva la facoltà di indicare siti diversi per la collocazione dei parcometri in presenza di preminenti esigenze di sicurezza e viabilità, su proposta del Comando di Polizia Locale di Mondragone. In ogni caso, il concessionario del servizio dovrà prevedere la fornitura nella misura minima adeguata al numero di posti auto (1 ogni cento metri sulle strade ed 1 ogni 50 posti auto nelle aree delimitate). 2) Il concessionario dovrà gestire il servizio di raccolta degli incassi, mediante scassettamento dei parcometri, la relativa rendicontazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature, ivi compresi gli interventi di ripristino conseguenti ad atti di vandalismo. 3) L’attivazione dei parcometri dovrà essere completata entro il termine offerto in gara e risultante in sede di aggiudicazione. 4) Il corrispettivo pagato dal fruitore del servizio (utente) dovrà risultare sull’apposito tagliando rilasciato dal parcometro. Il tagliando dovrà contenere l’indicazione dell’Ente concedente, l’intestazione del concessionario, il numero dell’impianto, la data e l’orario di rilascio ed il periodo di validità. 5) Il concessionario avrà l’onere di disattivare i parcometri alla scadenza del contratto, evidenziando agli utenti il loro mancato funzionamento. Entro quindici giorni successivi alla data di scadenza del contratto, il concessionario avrà altresì l’onere di rimuovere le apparecchiature installate. In caso di inadempienza provvederà il Comune con spese a carico del gestore inadempiente. 6) Il concessionario dovrà provvedere al controllo periodico dei parcometri, per la verifica del corretto funzionamento degli stessi. In caso di guasto o malfunzionamento dei parcometri, il concessionario dovrà assicurare l’intervento del proprio personale tecnico entro il termine offerto in gara e risultante in sede di aggiudicazione; nell’ipotesi di guasto non immediatamente riparabile sul posto, o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico, il concessionario dovrà installare a sue spese, entro il termine offerto in gara, un parcometro avente le medesime caratteristiche di quello sostituito. Il livello massimo tollerabile di guasti per anno di concessione (esclusi quelli...
Parcometri. La garanzia viene estesa, nei limiti di cui all’Art. 58 “Riepilogo Franchigie e Limiti”, al denaro che potrebbe trovarsi all’interno dei parcometri purché gli sportelli di protezione siano regolarmente chiusi. Sono esclusi eventuali ammanchi conseguenti a negligenze e/o errori involontariamente commessi dagli operatori nel caricamento/prelevamento del denaro.
Parcometri. I Parcometri, in numero pari ad almeno nove unità installate, dovranno essere di nuova costruzione, non dovranno essere mai stati installati in altre realtà, conformi alle normative vigenti in sede europea e nazionale, con relativa omologazione del Ministero delle Infrastrutture, così come richiesto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione. I parcometri devono essere oggetto di manutenzione costante per garantire efficienza e funzionalità e devono essere sostituiti, a cura e spese del concessionario, tutte le volte in cui ciò sia necessario o opportuno al fine di conseguire una migliore efficacia del servizio. I parcometri dovranno rispondere alla normativa CE UNI EN 12414 relativamente alla compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alle temperature esterne (- 10 / + 55 °C) ed agli agenti atmosferici (IP 54 e IP33), essere conformi alle norme CEI ed essere prodotti da aziende certificate secondo le norme europee (ISO 9001-2000) Le caratteristiche tecniche minime del parcometro, pena l’esclusione, sono: • Resistenza in tutte le parti a condizioni estreme di freddo e caldo (- 10 / + 55 °C) • adeguata robustezza del contenitore, preferibilmente a struttura metallica, in considerazione della possibilità anche di atti vandalici • adeguata sicurezza delle serrature, in considerazione della possibilità anche di atti vandalici.

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  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • FATTORI DI RISCHIO I vari comparti della SICAV possono essere esposti a rischi diversi in base alla loro politica d'investimento. Qui di seguito sono descritti i principali rischi a cui possono essere esposti i comparti. Ciascuna Scheda Tecnica riporta i rischi non marginali ai quali può essere esposto il comparto in questione. Il valore netto d’inventario di un comparto può aumentare o diminuire e gli azionisti possono non coprire l’importo investito né ottenere alcun rendimento sul loro investimento. La descrizione dei rischi che segue non pretende tuttavia di essere esaustiva e i potenziali investitori devono prendere conoscenza, da una parte del presente prospetto nella sua integralità e dall’altra parte "Profilo di rischio e di rendimento" contenuto nelle informazioni chiave per l’investitore. Si consiglia inoltre ai potenziali investitori di rivolgersi a consulenti professionali prima di procedere a un investimento.

  • Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

  • Proprietà intellettuale 6.1 I diritti di proprietà intellettuale, per tali intendendosi (i) diritti in relazione a brevetti, disegni registrati, diritti di design, marchi, nomi commerciali (compresi tutti gli avviamenti associati a qualsiasi marchio commerciale o nome commerciale), diritti d’autore, diritti morali, banche dati, nomi di dominio, diritti topografici e modelli di utilità, inclusi i benefici di tutte le registrazioni, le domande di registrazione e il diritto di richiedere la registrazione di uno qualsiasi degli elementi precedenti e tutti i diritti nella natura di uno degli elementi precedenti, ciascuno per la propria durata massima (comprese eventuali estensioni o rinnovi degli stessi) e ovunque nel mondo possano essere eseguiti; (ii) i diritti relativi alla concorrenza sleale e la possibilità di citare in giudizio per contraffazione; e (iii) segreti commerciali, riservatezza e altri diritti di proprietà, compresi i diritti relativi al know how e altre informazioni tecniche (“Diritti di Proprietà Intellettuale”) relativi ai Servizi forniti ai sensi del presente Accordo, nonché a qualsiasi miglioramento o modifica ai medesi- mi, appartengono a Vodafone (o ad un membro del Gruppo Vodafone) e ai suoi licenziatari, o a Partner. 6.2 Vodafone concede al Cliente e al Driver (ove applicabile) una licenza all’utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale nel limite di quanto necessario alla fruizione dei Servizi. Tale licenza è: (i) non trasferibile, non sub-licenziabile e non esclusiva; (ii) non è consentita alcuna attività di copia, modifica, reverse engineering, adattamento, traduzione, decompilazione, smontaggio o correzione degli erro- ri, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa applicabile; e (iii) termina al termine del Servizio cui accede. 6.3 Il Cliente riconosce che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale, relativi ai prodotti e ai Servizi forniti (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti relative alla Piattaforma e alle Box) nonché associati a tutti i documenti, le informazioni e le specifiche condivise con il Cliente, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di Vodafone (e/o dei suoi licenziatari), e il Cliente non avrà alcun diritto su di essi eccetto quelli espressamente previsti all’interno del presente Accordo. Qualora il Cliente dovesse acquisire (ora o in futuro) dei Diritti di Proprietà Intellettuale su o relativi ai Servizi (tra cui, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da eventuali miglioramenti o modifiche proposti a Vodafone in relazione agli stessi), il Cliente provvederà a trasferire tali Diritti a pieno titolo a Vodafone.

  • Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.