DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO Clausole campione

DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parti di esso, fatti salvi i casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016. La cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione dell’Accordo Quadro è consentita e disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. E’ ammesso il subappalto con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 . Al ricevimento di ciascun ordine di servizio di cui all’art. 7 da parte del RUP, l’Appaltatore darà immediata comunicazione dell’impiego o meno del subappalto, preventivamente autorizzato, per l’esecuzione dei relativi lavori.
DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO. I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice dei Contratti 50/2016, eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 106, comma 1 lett. d). E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del Decreto Lgs. 50/2016.
DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO. E‘ vietata la cessione del contratto. E‘ fatto divieto alla Ditta appaltatrice di procedere al subappalto.
DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO. In materia di sub-appalto trova applicazione quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Nel caso di trasformazioni d’Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. d punto 2) del D.Lgs. 50/2016.
DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. In caso di risoluzione del contratto per tali motivi, l’Aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne la Stazione appaltante delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art.105 del D.Lgs 50/2016;
DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO. 1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto.
DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO. E’ fatto divieto alla Ditta di cedere, anche parzialmente, il contratto assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni accertati. Nell’eventualità che la Ditta intenda servirsi dell’istituto del subappalto la stessa dovrà conformarsi alla disciplina prevista del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni.
DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO. E’ vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Ente, salvo i maggiori danni accertati. Nell’eventualità che la ditta intenda servirsi dell’istituto del subappalto la stessa dovrà conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 16 del D. Lgs. 358/92 così come modificato dal D. Lgs. 402/98.
DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, a pena di nullità. E’ altresì fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare parte dei servizi, senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione e nei limiti consentiti dalla legge (art. 105 del D. lgs. 50/2016), pena l’immediata risoluzione del contratto. Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare a terzi parte del servizio, dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.