Carta della qualità dei servizi Clausole campione

Carta della qualità dei servizi. 1. AMA SpA si obbliga ad emanare, la Carta della qualità dei servizi resi, in conformità a quanto disposto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 (“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”), dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008, art. 2, c. 461), dal D.lgs. 150/2009 (“Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, dalla delibera CiVIT 88/2010 (linee guida per la definizione degli standard di qualità), dalla delibera CiVIT 3/2012 (linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici) e dal D.Lgs n. 33/2013 (cd. Decreto Trasparenza). AMA SPA, previo accordo con l’Amministrazione Capitolina, potrà modificare la Carta dei Servizi ai fini dell’ottimizzazione del servizio e comunque nel rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dalla direttiva di cui all’art. 8 D.L. 1/12 (convertito con Legge 24/03/2012, n. 27) e linee guida di cui all’accordo 26 settembre 2013 (“Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'art. 2, c. 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”) Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto la Carta della qualità dei servizi deve essere aggiornata e pubblicizzata in conformità a quanto previsto nel protocollo di intesa tra Roma Capitale, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici (di seguito denominata Agenzia), da una parte, e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla normativa di legge, dall’altra, sottoscritto in data 13 aprile 2015, secondo lo schema approvato con DGC n. 67 del 13 marzo 2015. La Carta della qualità dei servizi dovrà essere aggiornata ogni qualvolta ne ricorra la necessità e/o opportunità in relazione a sostanziali modifiche da apportare ai servizi da erogare alla cittadinanza. La Carta della qualità dei servizi dovrà riportare: - gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel presente Contratto, (Allegato 1) “Schede tecniche dei servizi resi” e Allegato 7) “Carte municipali”), nonché l’aggiornamento periodico di indicatori sintetici in grado di consentire un accurato monitoraggio. In particolare la carta dovrà garanti...
Carta della qualità dei servizi. 1. Nell’Allegato 4 sono riportate le linee guida per la redazione della “Carta della Qualità dei Servizi”. La Carta sarà redatta in conformità alla normativa vigente, con i contenuti del Contratto di Servizio ed in accordo con le Associazioni di tutela dei consumatori e con la Regione Lazio
Carta della qualità dei servizi. 1) La Società è obbligata ad erogare i servizi nel rispetto dei principi di eguaglianza, d'imparzialità e continuità, di partecipazione e di tutela delle esigenze degli utenti e ad operare secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Carta della qualità dei servizi. I contenuti qui illustrati, essendo a solo scopo esemplificativo, sono focalizzati sui punti salienti, omettendo per brevità una serie di specifiche e di dettagli che comunque, e immancabilmente, saranno presenti nella pubblicazione vera e propria. Ciò a partire dallo schema pubblicato quale documento di gara, che qui deve intendersi come integralmente richiamato.
Carta della qualità dei servizi. 1. VELA S.p.A. deve procedere, entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio, per i servizi oggetto del presente atto, alla pubblicazione e alla applicazione della propria Carta della Qualità dei Servizi ai sensi dell'art 2 comma 461 della L. 244/2007.
Carta della qualità dei servizi. 1. AMA si obbliga ad emanare, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, la Carta della Qualità dei Servizi, in conformità a quanto disposto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 ("Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"), dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008, art. 2, e. 461 ), dal D.lgs. 150/2009 (“Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”) e dal D.lgs. n. 33/2013 (cd. Decreto Trasparenza).
Carta della qualità dei servizi. 1. Trenitalia elabora la Carta della qualità dei Servizi in conformità alla normativa vigente e secondo standard e obiettivi allineati a quelli del presente Contratto. Trenitalia si impegna a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno la Carta sul proprio sito internet.
Carta della qualità dei servizi. (art. 13)
Carta della qualità dei servizi. 1. La Carta sarà redatta in conformità alla normativa vigente, nel rispetto delle indicazioni del Dipartimento Mobilità e Trasporti e dei contenuti del Contratto di Servizio, in conformità ad intese con le Associazioni di tutela dei consumatori.
Carta della qualità dei servizi. 1) Le prestazioni connesse ai servizi resi dal concessionario dovranno essere erogate nel pieno rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, contenente i principi sull’erogazione dei servizi pubblici, e di quanto disposto all’art. 2, comma 461, della legge n. 244/2007. Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, il concessionario si obbliga a redigere una “Carta della qualità dei servizi” e a rispettarne i contenuti. La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata ai sensi dell’art. 2, comma 461, lett. a) della legge n. 244/2007. La Carta dovrà essere predisposta entro 180 giorni dalla data di stipula del contratto e dovrà essere trasmessa, entro lo stesso termine, al Comune di Mondragone.