Raggruppamenti temporanei di imprese Clausole campione

Raggruppamenti temporanei di imprese. Sono ammessi a partecipare alla gara consorzi e imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 157/1995 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 65/2000. Nel caso di raggruppamenti d'impresa o consorzi, la documentazione di cui al punto III.2 del bando di gara, richiamata dal precedente articolo 2 del presente disciplinare lettere da a. a m., deve essere relativa a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ad eccezione dei punti h. e i. la cui documentazione è da presentarsi a cura della capogruppo. Deve, altresì, essere presentata una dichiarazione di raggruppamento temporaneo di imprese, utilizzando anche il modello allegato al presente disciplinare, dalla quale risulti la composizione del raggruppamento (con la specifica della ragione sociale, della sede e del nominativo del legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata) e la dichiarazione che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese raggruppate si conformeranno alla disciplina dell’art. 11, D.Lgs. 157/1995 e s.m.i., conferendo mandato speciale alla capogruppo, che deve essere specificamente individuata nella dichiarazione stessa. Devono, inoltre, essere indicate le parti di servizio curate da ciascun componente il raggruppamento stesso. La dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese componenti il raggruppamento; le firme devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero, deve essere allegata la fotocopia di idonei documenti di identità dei sottoscrittori. Non è consentito, pena l'esclusione dalla gara, che un'impresa partecipi contemporaneamente in forma singola e quale componente di un raggruppamento di imprese o di un consorzio ovvero sia presente in più raggruppamenti di imprese o consorzi. Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in raggruppamento o consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei raggruppamenti o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenz...
Raggruppamenti temporanei di imprese. Sono ammessi alle gare i raggruppamenti temporanei ed i consorzi. La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinati dall’art. 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che testualmente recita: 1. omissis 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. 3. omissis 4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
Raggruppamenti temporanei di imprese. In base alla definizione di cui all'art. 3, comma 20, del Codice dei contratti, si intende per "
Raggruppamenti temporanei di imprese. Sono ammessi a presentare offerta imprese temporaneamente riunite ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) e 48, che risultino in possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare. La capogruppo/mandataria dovrà presentare tutta la documentazione di cui sopra unitamente all’atto di costituzione del Raggruppamento. Le mandanti dovranno presentare - quando la natura delle stesse lo richieda - tutta la documentazione di cui al suddetto punto I.1 ad esclusione di quella prevista ai punti I.1.3, I.1.4. e I.1.5. Dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali/parti di lavoro che ogni singolo soggetto intende assumere. Sono ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del X.X.xx 50/2016, che risultino in possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare e assumano l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei ed essere conformi a quanto disposto dal citato art. 48 comma 8.
Raggruppamenti temporanei di imprese. Sono ammessi alle gare i Raggruppamenti Temporanei ed i Consorzi. La costituzione e le modalità di partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese sono disciplinati dagli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n° 50/2016.
Raggruppamenti temporanei di imprese. Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la RDO intenda presentare offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l'operatore iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti al XX.XX. al momento della presentazione dell'offerta. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La capogruppo/mandataria dovrà presentare, oltre a tutta la documentazione di cui alla presente lettera di invito, l’atto notarile di costituzione del Raggruppamento (qualora trattasi di RTI Costituito).
Raggruppamenti temporanei di imprese. Art. 15: Quantità e tipologia delle apparecchiature Art. 16: Offerta economica
Raggruppamenti temporanei di imprese. Si evidenzia in primo luogo che i bandi di gara non dovrebbero prevedere in generale il divieto di RTI cd “sovrabbondanti”, ovvero quelle forme di partecipazione in forma aggregata create da imprese che sono in grado, già singolarmente, di soddisfare i requisiti tecnico-economici richiesti per la partecipazione. Questa Autorità, relativamente ai possibili effetti anticoncorrenziali della partecipazione alle gare delle RTI sovrabbondanti, ha già evidenziato che detta tipologia di raggruppamenti non possa ritenersi vietata in senso assoluto e preventivo, ma solo con specifico riferimento a ciascuna singola gara ed a condizione che, in concreto, una tale forma aggregativa possa determinare un’indebita e sproporzionata compressione della concorrenza13. Ciò è stato confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa14. Accanto a queste considerazioni di carattere generale, se ne devono aggiungere altre di ordine specifico che portano anche a mettere in dubbio il concetto di RTI sovrabbondante in un mercato, quale quello dei servizi postali, caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente limitato di operatori in grado di coprire l’intero territorio nazionale o una parte rilevante dello stesso e da una pluralità di operatori di dimensioni ridotte, che operano in contesti territoriali limitati. In questo caso, ad esempio, operatori che possiedono formalmente i requisiti tecnici ed economici (spesso legati al fatturato) per partecipare alla gara potrebbero aver bisogno di consorziarsi con altri operatori, che pure possiedono tali requisiti formali, per garantire l’effettiva copertura del territorio presente nel lotto. La stazione appaltante dovrà comunque valutare ogni volta, caso per caso, se il raggruppamento costituito dalle imprese che singolarmente sarebbero in grado di partecipare alla gara sia finalizzato ad escludere altri concorrenti e quindi rappresentare un possibile accordo in danno della concorrenza, dandone segnalazione alle autorità competenti. Gli operatori del settore hanno evidenziato, inoltre, come alcune stazioni appaltanti di rilievo nazionale, dotate di strutture periferiche, affidino i servizi postali con gare suddivise in più lotti, cui corrispondono diverse aree geografiche di destinazione della corrispondenza. In queste gare viene frequentemente introdotto l’obbligo per i concorrenti plurisoggettivi di mantenere inalterata la composizione del RTI da un lotto all’altro.
Raggruppamenti temporanei di imprese. Ai sensi dell’art. n. 37 comma 1 e successivi, del D.Lgs. 163/2006, sono ammesse a presentare offerte anche le Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, nonché i consorzi ordinari di concorrenti. In tal caso le Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, dovranno attenersi a quanto previsto dal succitato art. n. 37, specificando inoltre, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Raggruppamenti temporanei di imprese. Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite nei successivi punti del presente articolo: