SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZI D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PERIZIA GEOLOGICA PER I LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO D’INVESTIMENTI ART. 20 L. 67/1988 III FASE”.
– DI N. 3 LOTTI
TRA
………… con sede legale in ………. e domiciliata ai fini del presente atto in , P. IVA, Cod. Fisc.
……….., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, , giusta poteri allo stesso conferiti
dalla …………. in data ……
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n.
, P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale
rappresentante Xxxx. _, giusta poteri allo stesso conferiti da , [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di
al n. _, P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante _ , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA _, domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. _ , repertorio n. ] (nel seguito per brevità anche “Fornitore”).
PREMESSO
a) che il Fornitore che sottoscrive il presente contratto sono risultati aggiudicatari della predetta procedura negoziata e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel medesimo alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
b) che la stipula del presente contratto non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipula di un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
e) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Contratto e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; i particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Definizioni
1. Nell’ambito del presente Contratto, si intende per:
a) Contratto di Fornitura: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla , da una parte, ed i Fornitore, dall’altra parte, con lo
scopo di stabilire le clausole relative agli ordini di fornitura emessi da ;
b) Amministrazione: ..- sulla base della normativa vigente è legittimata ad utilizzare il Contratto e
può, dunque, emettere ordinativi di fornitura basati su di esso;
c) Fornitore: la ditta aggiudicataria (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
d) Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto del Contratto, esso disciplina inoltre le modalità per l’emissione degli ordinativi di fornitura;
Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
- l’Allegato “A” (Capitolato tecnico ),
- l’Allegato “B” (Offerta tecnica del Fornitore),
- l’Allegato “C” (Offerta economica del Fornitore)
3. Il presente Contratto è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto del Contratto e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017;
c) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
4. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della
……………., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Contratto e relativi Allegati.
5. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto l’Amministrazione contraente, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 3 - Oggetto del Contratto
1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli ordinativi di fornitura.
2. Il presente Contratto è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto con gli ordinativi di fornitura basati sulle condizioni stabilite nel presente Contratto e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato tecnico.
3. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi connessi alla fornitura, così come definiti nel Capitolato tecnico e nell’Allegato I al Capitolato tecnico.
4. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’AORN nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste variazioni e modifiche nei limiti e modalità previsti dall’art.106 D.Lgs.n.50/2016 così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017.
Articolo 4 - Durata del Contratto
1. Il Fornitore presenterà i risultati della verifica effettuata entro e non oltre 60 gg., decorrenti dalla data di stipula dello stesso.
Articolo 5 – Ammontare dell’appalto
1. L’importo contrattuale annuale massimo del presente contratto è pari alla somma complessiva omnicomprensiva di € _ (euro ), oltre IVA, secondo quanto riportato nell’allegata offerta economica.
Articolo 6 - Disposizioni specifiche
1. Fermo restante quanto stabilito in altre parti del presente Contratto e relativi Allegati, l’Amministrazione:
a) regolamenterà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017;
b) prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
c) potrà prevedere l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
d) prevedrà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
e) stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
f) prevedrà l’impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all’appaltatore;
g) potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
2. L’Amministrazione, inoltre, nomina nella persona di il Direttore dell’esecuzione.
Articolo 7 - Obbligazioni generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura del servizio basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Capitolato tecnico, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli ordinativi di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’AORN assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di fornitura del servizio in oggetto secondo quanto specificato nel Contratto e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;
b) rispettare le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla AORN per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel contratto;
d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’AORN, per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente all’AORN le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre all’AORN qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne l’AORN da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, il Fornitore rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla AORN, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Contratto; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati negli ordini di fornitura.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni;
10. Ai sensi dell’art. 105 D.lgs. n. 50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all’AORN il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all’AORN per la stipula del presente Contratto.
2. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: comunicare alla AORN ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
3. Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla AORN le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Contratto, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
Articolo 9 - Verifiche e monitoraggio
1. Il Fornitore si obbliga a consentire all’AORN., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla AORN.
3. In ogni caso, l’AORN procederà alle verifiche dei servizi in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, l’AORN si riserva di risolvere il Contratto.
5. L’AORN provvederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale dell’appalto specifico, in conformità a quanto previsto dall’articolo 102 del D.lgs. n.50/2016 così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, ad accertare la regolare esecuzione del servizio e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In conformità a quanto previsto all’art’108 D.lgs. n.50/2016 così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, l’AORN ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - il presente Contratto.
Articolo 10 – Penali
1. Le penali sono definite nell’articolo ……. del Capitolato tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. L’AORN potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti previsti dal Contratto.
5. Nell’ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 11 – polizza assicurativa
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno dell’opera, per errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, per un importo non inferiore ad €
pari al 10 % del costo di costruzione del singolo
lotto:
. Tale polizza, allegata al presente contratto, è stata emessa
da in data _
scadenza . La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
3. La polizza è estesa anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
4. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
5. La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto scelto e che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
6. La polizza decorrerà a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e avrà termine alla data di emissione del certificato di corretta esecuzione del servizio.
7. Il soggetto Aggiudicatario del servizio nel caso in cui il servizio abbia durata superiore ad un anno dovrà consegnare ogni anno all’A.O.R.N. copia dei Certificati di Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
Articolo 12 – Risoluzione e recesso
Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi d’inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, nei modi previsti nel presente capitolato, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
L’A.O.R.N. si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
– inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore aI 10% dell’importo contrattuale;
– inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’A.O.R.N.;
– inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato;
– violazione del divieto di cessione del contratto.
La risoluzione in tali casi opera allorquando l’A.O.R.N. comunichi per iscritto a mezzo pec al Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
Ove nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, l’A.O.R.N. non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità.
L’esecuzione dei lavori è subordinata all’ammissione a finanziamento, pertanto se l’Amministrazione dovesse verificare che i tempi di approvazione, da parte degli Enti preposti, risultino estremamente lunghi e ove mai la Legge lo consenta, chiederà all’operatore economico aggiudicatario del servizio di presentare la documentazione necessaria affinché l’Amministrazione proceda all’affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori.
In tal caso, la Stazione Appaltante applicherà l’art. 109 c. 1 e 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In
particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
Articolo 14 – Riservatezza
1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’AORN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’AORN.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 15- Responsabile della Fornitura
1. Ciascun Fornitore ha l’onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della AORN per l’esecuzione del presente Contratto, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile il legale rappresentante del Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla AORN.
Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’AORN., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto.
3. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.105 del D.lgs. n.50/16, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
4. Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.
5. In tal caso l’Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate.
6. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice Appalti così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017;
c) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Articolo 17 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la AORN sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere (Ce).
Articolo 18 - Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e dell’art.15 del GDPR.
2. L’AORN tratta i dati relativi al Contratto ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento da parte dell’AORN, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto dei citati D.lgs. n. 196/2003 e GDPR con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’AORN in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che l’AORN, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
4. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 20 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità
1. Con la sottoscrizione del presente atto, l’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare il protocollo di legalità di cui all’Atto di adesione pubblicato sul sito aziendale: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione trasparente”. Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità, l’impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
a. L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante con la prefettura di Caserta, tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti h) ed i) e dall’art.6, comma 1, clausola 7) del protocollo.
b. L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
c. L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 dell’art.6, comma 1 del protocollo, e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
d. Il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della AORN, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
e. L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
f. L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto dall’AORN di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 21 - Clausola finale
1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della AORN e del Fornitore non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.
Articolo 22 - Spese di contratto e trattamento fiscale
1. Tutte le spese di registrazione del presente contratto, bolli inclusi, sono a carico dell’Appaltatore.
Caserta, lì / /
Il Legale Rappresentante dell’AORN
IL FORNITORE
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Durata del Contratto), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 9 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 10 (Penali), Articolo 11 (Cauzione), Articolo 12 (Risoluzione e Recesso), Articolo 13 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), Articolo 14 (Riservatezza), Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), Articolo 17 (Foro competente), Articolo 18 (Trattamento dei dati personali), Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 21 (Clausola finale).
Caserta, lì
IL FORNITORE