DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2022, n. 1405
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 ottobre 2022, n. 1405
PNRR componente M1C3 - Cultura 4.0 - Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici - attività di formazione per “Giardinieri d’arte”. Approvazione schema di Accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione Puglia. Inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della nuova figura di “Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici”
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Xxxxxxxxxx Xxx, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari P.O. Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx, dai Dirigenti delle Sezioni Programmazione e Coordinamento, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Formazione, Xxxxxx Xxxxxxxx, come confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro Istruzione e Formazione, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
- La Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell’UE, hanno concordato un piano di ripresa che aiuterà l’Unione europea a riparare i danni economici e sociali causati dall’emergenza sanitaria da coronavirus e contribuire a gettare le basi per rendere le economie e le società dei paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e digitale;
- con l’avvio del periodo di programmazione 2021-2027 e il potenziamento mirato del bilancio a lungo termine dell’UE, l’attenzione è posta sulla nuova politica di coesione e sullo strumento finanziario denominato “NextGenerationEU”, uno strumento pensato per stimolare una “ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa”;
- in questo contesto si inserisce Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l’Italia intende realizzare grazie all’utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU, per attenuare l’impatto economico e sociale della pandemia e favorire uno sviluppo più equo, verde e inclusivo, con un’economia più competitiva, dinamica e innovativa;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108, definisce la “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito nella Legge 1º luglio 2021, n. 101 recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
CONSIDERATO CHE
- il PNRR, che prevede investimenti e riforme in relazione a settori strategici, quali digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale, si sviluppa in sei missioni, la prima delle quali, denominata “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”, ha l’obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese e sostenere l’innovazione del sistema produttivo; all’interno della
missione M1, il Ministero della Cultura (“MiC” o “Ministero”), insieme al Ministero del Turismo per le parti di rispettiva competenza, è titolare della componente C3 denominata “Turismo e Cultura 4.0” (di seguito “M1C3”);
- il PNRR, nell’ambito della Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e cultura”, Component 3 – Cultura 4-0 (M1C3) Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” prevede uno specifico investimento (2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”) destinato a sostenere attività di restauro, valorizzazione, censimento di giardini storici, nonché la formazione di specifiche figure professionali con l’obiettivo di assicurare, nel tempo, un sempre più elevato standard di gestione e manutenzione dei parchi e giardini storici;
- con il D.M. n. 161 del 13 aprile 2022, il Ministero della Cultura ha proceduto alla ripartizione della dotazione complessiva dei 300 milioni di euro dell’Investimento 2.3 nelle seguenti linee d’intervento:
1) euro 10 milioni, per l’intervento di catalogazione e formazione dei Giardinieri d’Arte;
2) euro 100 milioni, per interventi di restauro e valorizzazione di n. 5 importanti parchi e giardini storici, individuati dallo stesso Ministero della Cultura;
3) euro 190 milioni, per interventi di restauro e valorizzazione di almeno 105 parchi e giardini storici, da selezionare sulla base di avviso pubblico;
- nell’ambito della M1C3 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura
4.0, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” sono previsti milestone e target; in particolare, il target M1C3-18 prevede che entro dicembre 2024 (T4 2024) siano formati 1.260 operatori “Giardinieri d’Arte” a livello nazionale;
- con riferimento alla linea di intervento di cui al precedente punto 1 e, in particolare, alla formazione del Giardiniere d’Arte, avendo il Ministero della Cultura riconosciuto il ruolo e la competenza di Regioni e Province Autonome in materia di formazione professionale, è stato avviato, nell’ambito dei Tavoli Tecnici di confronto PNRR di cui all’art. 33 del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, convertito nella Legge 29 dicembre 2021, n. 233, un confronto tra il Ministero della Cultura e le stesse, con l’obiettivo, da un lato, di definire un profilo professionale condiviso e di validare la congruità del costo medio a discente e, dall’altro, di elaborare uno schema di Accordo in vista dell’assegnazione dell’attività di formazione alle medesime Regioni e Province Autonome;
- l’esito del confronto ha consentito di validare nel Tavolo Tecnico PNRR Cultura lo schema di un Accordo tipo - ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 – da sottoscrivere tra il Ministero della Cultura e le Regioni e Province Autonome per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto, nonché il profilo professionale del “Giardiniere d’Arte” e il costo medio a discente;
- lo schema di Accordo come sopra validato presenta due allegati, di cui il primo consistente nella scheda sintetica dell’intervento e nella specifica delle unità formative ed il secondo consistente nel cronoprogramma delle attività;
PRESO ATTO CHE
- il decreto del Segretario Generale rep. n. 589 del 8 luglio 2022, ha assegnato le risorse alle 13 Regioni aderenti e ha definito i seguenti punti:
o è stata condivisa la definizione del profilo di Giardiniere d’arte che prevede un corso di 600 ore articolato in tre aree di competenza;
o è stato definito un costo medio di 6.200,00 euro a discente per l’intero corso;
o la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha comunicato che le Regioni disponibili ad attivare il progetto formativo in oggetto sono 13 e precisamente: Piemonte, Veneto, Friuli- Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Xxxxxx-Romagna, Marche, Lazio, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia;
o l’attività formativa delle Regioni aderenti dovrà interessare anche il personale delle Regioni che non hanno dato la disponibilità;
o è stato condiviso di suddividere equamente il numero di discenti per le regioni aderenti (13), per cui ciascuna di dette regioni dovrà formare 97 giardinieri d’arte;
o è stato proposto di assegnare a ciascuna regione aderente l’importo di € 601.400,00;
- lo schema di Accordo summenzionato disciplina, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016, lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e include la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;
- lo schema di Accordo intende affidare alle stesse Regioni e/o alle Province autonome la attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”, con l’obiettivo di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini di interesse culturale un adeguato livello di cura e manutenzione, anche in vista della loro crescente fruizione culturale e turistica;
- ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dei successivi decreti attuativi, X.Xxx. 16 gennaio 2013, n.13, D.I. del 30 giugno 2015, D.I. n. 8 gennaio 2018 e D.I. 5 gennaio 2021, che costituiscono il quadro normativo del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, ai fini del rilascio delle attestazioni di qualifica in esito ai percorsi formativi a titolarità regionale, è necessario che i profili di riferimento vengano ascritti a repertori codificati e per il tramite di questi inseriti nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (art. 8 D.Lgs. n. 13/2013);
- la Regione Puglia, con D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013, modificata con D.G.R. n. 290/2022, ha istituito il proprio Repertorio Regionale delle Figure Professionali, i cui contenuti vengono costantemente aggiornati attraverso la procedura di aggiornamento adottata con Atto del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 974 del 06/08/2015;
CONSIDERATO CHE:
- il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall’accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che, pertanto, entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
- rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;
- il progetto verrà realizzato dalle Regioni e P.A. nel rispetto delle disposizioni di riferimento e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno per le parti;
RITENUTO
- di approvare lo schema di Accordo, le note generali del percorso formativo e il cronoprogramma delle attività, allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di recepire le indicazioni nazionali riguardanti la figura e il percorso formativo del “Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici”, come meglio dettagliato nello standard professionale e formativo di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, approvando il relativo inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 E DEL D.LGS. N. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990, e dal dlgs n.33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e dal dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE |
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è: ❏ diretto ❏ indiretto X neutro |
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii
La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, lettera d), e), k) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Accordo – Allegato 1 alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale comprensivo dei suoi allegati 1 (note generali del percorso formativo) e 2 (crono programma)
- ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 - tra il Ministero della Cultura e le Regioni e Province Autonome per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Attività di formazione professionale per Giardinieri d’Arte”, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 – “Cultura 4.0” (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”;
3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione di sottoscrivere l’Accordo di cui all’allegato 1 con le modalità di cui all’art. 15, comma 2bis, della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., e che lo stesso Direttore potrà apportare al testo quelle modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie;
4. di recepire le indicazioni nazionali riguardanti la figura e il percorso formativo del “Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici” come meglio dettagliato nello standard professionale e formativo di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale e approvando il relativo inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
5. di dare atto che la copertura finanziaria necessaria alla attivazione dei corsi di formazione per “giardiniere d’arte” oggetto dell’Accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione Puglia è assicurata dalle risorse assegnate alla Regione Puglia con decreto del Segretario Generale rep. n. 589 del 8 luglio 2022 a valere sulle risorse PNRR – M1.C3 – Investimento 2.3 pari a € 601.400,00 e che si provvederà con successivi atti
alle opportune variazioni di bilancio e creazione dei necessari capitoli di spesa sul bilancio di previsione 2022-2024 al fine di procedere alla assegnazione ai soggetti che risulteranno beneficiari dei contributi;
6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti istituzionali e sul BURP e sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx, nella Sezione Formazione Professionale/ Repertorio Regionale delle Figure Professionali al fine di favorirne la massima diffusione.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore
P.O. Controllo di Gestione e Coordinamento progetti sperimentali
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il funzionario istruttore
P.O. Sistema competenze
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il Dirigenti della Sezioni Programmazione e Coordinamento
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Il Dirigente della Formazione
Xxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Xxxxxxxxxx Xxx
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione presentata dall’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Xxxxxxxxxx Xxx;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Accordo – Allegato 1 alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale comprensivo dei suoi allegati 1 (note generali del percorso formativo) e 2 (crono programma)
- ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 - tra il Ministero della Cultura e le Regioni e Province Autonome per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Attività di formazione professionale per Giardinieri d’Arte”, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 – “Cultura 4.0” (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”;
3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione di sottoscrivere l’Accordo di cui all’allegato 1 con le modalità di cui all’art. 15, comma 2bis, della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., e che lo stesso Direttore potrà apportare al testo quelle modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie;
4. di recepire le indicazioni nazionali riguardanti la figura e il percorso formativo del “Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici” come meglio dettagliato nello standard professionale e formativo di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale e approvando il relativo inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
5. di dare atto che la copertura finanziaria necessaria alla attivazione dei corsi di formazione per “giardiniere d’arte” oggetto dell’Accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione Puglia è assicurata dalle risorse assegnate alla Regione Puglia con decreto del Segretario Generale rep. n. 589 del 8 luglio 2022 a valere sulle risorse PNRR – M1.C3 – Investimento 2.3 pari a € 601.400,00 e che si provvederà con successivi atti alle opportune variazioni di bilancio e creazione dei necessari capitoli di spesa sul bilancio di previsione 2022-2024 al fine di procedere alla assegnazione ai soggetti che risulteranno beneficiari dei contributi;
6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti istituzionali e sul BURP e sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx, nella Sezione Formazione Professionale/ Repertorio Regionale delle Figure Professionali al fine di favorirne la massima diffusione.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA | IL PRESIDENTE DELLA XXXXXX |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
Allegato 1
PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 1 Componente 3 Misura 2 Investimento 2.3
Programmi per valorizzazione l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici
Attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte” (d’ora in avanti anche “Progetto”)
SCHEMA DI ACCORDO
AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO RELATIVI AL PROGETTO Attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”
Importo €
TRA
Il Ministero della Cultura (C.F. 97803850581) rappresentato dall’Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di legale rappresentante del Ministero della Cultura con sede legale in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, Xxx 00000 (xx seguito “Amministrazione titolare di interventi PNRR”)
E
La Regione (C.F. ) con sede in ,
Via n. , rappresentata dal , dott.
, che interviene al presente atto anche attraverso la
Struttura
intervento PNRR”);
(di seguito “Amministrazione attuatrice di linea di
di seguito indicate anche come “Parti”:
VISTA la legge 7 agosto1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 15 della stessa che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
1
Allegato 1
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” ed, in particolare, l’articolo 41, comma 1, che ha modificato l’articolo11 della legge 6 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 90, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
2
Allegato 1
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, di individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e visto in particolare l’art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e in particolare l’art. 26-bis ai sensi del quale presso il Segretariato Generale è istituita l’Unità di missione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di cui all’articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR, che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR e di ripartizione di milestone e target per scadenze semestrali di rendicontazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO in particolare, l’art. 2 co. 4, che prevede che per le Amministrazioni dello Stato, titolari di interventi o responsabili della loro diretta attuazione, vengano attivate apposite contabilità speciali ad esse intestate, nell’ambito delle quali saranno gestite le risorse del PNRR, e che in favore del Ministero della Cultura è stata attivata la contabilità speciale numero 6285 denominata “PNRR- MINISTERO CULTURA”;
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Allegato 1
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
VISTO il Decreto del Ministro della Cultura del 15 ottobre 2021 concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2021 con il quale è stato attribuito all’Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Unità di Missione del PNRR;
VISTA la circolare n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze RGS del 30 dicembre 2021 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
VISTO il decreto del Segretario Generale del 20 gennaio 2022 rep. n. 10, recante “Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura” che sostituisce il decreto del Segretariato generale del Ministero della Cultura del 7 luglio 2021, rep. n. 528;
CONSIDERATO che il PNRR, che prevede investimenti e riforme in relazione a tre settori strategici – digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale – si sviluppa in sei missioni, la prima delle quali, denominata “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”, ha l’obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese e sostenere l’innovazione del sistema produttivo; all’interno della missione M1, il Ministero della cultura (“MiC” o “Ministero”), insieme al Ministero del turismo per le parti di rispettiva competenza, è titolare della componente C3 denominata “Turismo e Cultura 4.0” (di seguito “M1C3”);
CONSIDERATO che nell’ambito della M1C3 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” è previsto l’Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, che ha un valore complessivo di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro già destinati a n. 5 parchi già individuati dal Ministero, 190 milioni per il finanziamento di parchi e giardini da selezionare mediante Avviso Pubblico e 10 milioni di euro per l’intervento di catalogazione e formazione giardinieri;
VISTA l’istituzione del gruppo di coordinamento tecnico scientifico per l’attuazione della misura “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” nominata con Decreto del Segretario Generale n. 874 del 15 ottobre 2021, anche al fine di fornire, in coerenza con la scheda approvata, tutti gli elementi di valutazione necessari per predisporre la programmazione di tale misura e in particolare indicare i criteri di selezione delle proposte candidate;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
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Allegato 1
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1 della Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 ai sensi del quale gli atti che dispongono una ripartizione di risorse senza identificare la destinazione finale delle risorse a singoli interventi, pur se non identificati dal Codice unico di progetto (CUP), sono provvisti degli elementi essenziali e legittimi;
VISTO quanto disposto dal Segretariato Generale del Ministero della Cultura con Decreto n. 589 dell’08.07.2022 recante “assegnazione delle risorse alle Regioni per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici - attività di formazione professionale per Giardinieri d’Arte”
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do No Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:
• milestone M1C3-14, entro il T2 2022: “Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare agli enti competenti le risorse per i progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici. I parchi e i giardini storici (Inv. 2.3) oggetto di intervento sono esclusivamente beni culturali tutelati, dichiarati di interesse artistico o storico. Possono essere di proprietà pubblica, del Ministero della Cultura, così come possono non essere beni dello Stato. I siti devono essere selezionati in base ai criteri definiti da un gruppo di coordinamento tecnico-scientifico, composto da rappresentanti di MIC, università, ANCI, associazioni settoriali. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale”;
• target M1C3-18, entro il T4 2024: “L'indicatore deve riferirsi al numero (almeno 40) di
parchi e giardini storici riqualificati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche che almeno 1260 operatori abbiano
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Allegato 1
completato i corsi di formazione. Gli interventi da completare per centrare l'obiettivo della riqualificazione di parchi e giardini storici sono dei tipi seguenti:
• - manutenzione/ripristino/gestione dell'evoluzione della componente vegetale;
- restauro delle attuali componenti architettoniche e monumentali (piccoli edifici, fontane e arredi, ecc.);
- analisi e ottimizzazione degli attuali metodi di uso degli spazi, nel rispetto delle aree più fragili o più preziose;
- interventi volti a garantire l'accessibilità delle persone con funzionalità ridotta, la messa in sicurezza delle aree recintate, cancelli d'ingresso, sistemi di videosorveglianza;
- realizzazione di ausili informativi (quali manifesti e guide) per promuovere la conoscenza e l'uso consapevole da parte dei cittadini; azioni di valorizzazione per promuovere l'uso culturale, educativo e ricreativo”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 gennaio 2022, n. 4 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;
CONSIDERATO l’articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;
CONSIDERATO quanto definito dall’ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che “(…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;
CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall’accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione
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Allegato 1
del Progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;
CONSIDERATO, altresì, che il Progetto verrà realizzato dalle Regioni e P.A. nel rispetto delle disposizioni di riferimento e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno per le parti;
RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;
VISTO il D.M. 11 ottobre 2021 ed in particolare l’art. 2, il quale stabilisce che “il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di Rotazione, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive Amministrazioni centrali titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi milestone e target in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n.178”;
VISTO il Decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTO il verbale della riunione del 20 giugno 2022 del tavolo tecnico di confronto Cultura, riunitosi nell’ambito dei tavoli tecnici di confronto PNRR tra amministrazioni centrali e la Conferenza delle Regioni/Province Autonome, Anci e Upi ai sensi dell’art. 33 del D.L. n.152 del 6 novembre 2021, convertito in L. n. 233 del 29 dicembre 2021.
PREMESSO
CHE negli ultimi decenni l’interesse del pubblico e delle istituzioni nei confronti dei parchi e giardini storici è cresciuto in modo costante, essendo questo un patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico di assoluta rilevanza, non più visto come semplice cornice verde di un monumento storico, o come spazio accessorio nel disegno urbano, ma è valutato, visitato e vissuto per i suoi valori intrinseci.
CHE quale creazione mutevole e polimaterica, il giardino è una perfetta sintesi delle Arti, in cui edifici, acque ed elementi scultorei si sposano con la vegetazione: un autentico museo a cielo aperto, alla cui definizione concorrono elementi materiali e immateriali, che ne fanno una delle espressioni più alte del “rapporto tra civiltà e natura”, così come enunciato nella Carta di Firenze del 1981.
CHE in quanto monumento vivente, fragile per sua stessa natura, la salvaguardia di un giardino storico richiede un’opera di manutenzione altamente qualificata e necessariamente continua, al fine di assicurare “un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato”.
CHE tali azioni di cura e manutenzione appaiono oggi ancora più delicate e complesse in ragione delle nuove sfide che i giardini si trovano ad affrontare.
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Allegato 1
CHE sul piano ambientale, i parchi e giardini vedono accresciuta la propria strutturale fragilità per effetto dei cambiamenti climatici, che impongono azioni volte ad assicurarne la migliore conservazione possibile in un’ottica di sostenibilità e resilienza.
CHE sul piano socio-culturale, la società contemporanea, sempre più consapevole dei servizi ecosistemici resi dal patrimonio verde, tende ad attribuire ai parchi e giardini storici nuovi significati e nuove possibili funzioni.
CHE tali istanze legittime devono essere modulate nel rispetto della fragilità, della sostanza storico- artistica e del messaggio culturale del giardino storico.
CHE per tali ragioni nell’ambito del PNRR, M1C3, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” è prevista una specifica attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”, con l’obiettivo di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini di interesse culturale un adeguato livello di cura e manutenzione, anche in vista della loro crescente fruizione culturale e turistica.
CHE in tale contesto il Ministero della Cultura, riconoscendo alle Regioni e alle Province autonome la competenza in materia di formazione professionale, mediante il presente Accordo intende affidare alle stesse Regioni e/o alle Province autonome la suddetta attività di formazione.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: Articolo 1
Premesse e allegati
1. Le premesse e gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamati.
Articolo 2
Oggetto e interesse pubblico comune alle parti
1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti e le attività necessarie alla realizzazione dell’intervento M1C3, Misura 2, Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”.
2. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione nell’ambito dell’Investimento predetto, per la realizzazione delle attività meglio specificate nell’Allegato 1 con l’articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo della linea, i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l’impiego delle rispettive risorse, secondo le milestone ed i target concordati con l’Unione Europea per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti PNRR.
3. Il presente Accordo definisce inoltre gli impegni operativi delle Parti, nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento.
Articolo 3
Risorse e finanziamento
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Allegato 1
Le risorse disponibili nell’ambito del presente Accordo ammontano a un totale di € 601.400,00 (seicentounomilaquattrocento/00). In ragione del target previsto dal PNRR (di cui all’Allegato 1) è previsto un costo/studente di circa 6.200,00 euro.
Articolo 4
Termini di attuazione del progetto e durata dell’Accordo
1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al completamento fisico e finanziario dell’investimento (Target M1C3-18) previsto per dicembre 2024.
2. Le azioni del Progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nel cronoprogramma (allegato 2), ovvero nella diversa data concordata tra le Parti e riportata puntualmente nell’eventuale aggiornamento del medesimo cronoprogramma di cui all’art. 11.
3. Ferma restando la necessità di rispettare la tempistica (milestone e target) concordata, il soggetto attuatore è tenuto a completare in ogni caso l’attività oggetto dell’Accordo, salvo quanto previsto all’art. 11.
4. L’Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR è comunque obbligata ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell’espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione dell’investimento.
Articolo 5
Obblighi in capo all’Amministrazione titolare di interventi PNRR
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’Amministrazione titolare di interventi PNRR si obbliga a:
a. assicurare il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo complessivo dell’investimento;
b. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell’avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS);
c. garantire che l’Amministrazione attuatrice riceva le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti e per l’attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
x. xxxxxxxx affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR e informare l’Amministrazione attuatrice in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del Progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
e. emanare linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
f. assicurare l’utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -, ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020,
n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
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Allegato 1
g. fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo, attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere, dell’Amministrazione titolare e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 punto 3 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
h. informare l’Amministrazione attuatrice dell’inclusione del finanziamento nell’elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
i. vigilare sull’applicazione dei principi trasversali e, in particolare, sul principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del tagging clima e digitale;
x. xxxxxxxx, qualora pertinenti, sull’applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
x. xxxxxxxx sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all’articolo 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
l. fornire tempestivamente all’Amministrazione attuatrice le informazioni necessarie e pertinenti all’esecuzione dei compiti assegnati;
m. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell’Amministrazione titolare dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo;
n. svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all’attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR;
o. provvedere a richiedere al Servizio Centrale per il PNRR presso il Ministero delle Finanze il trasferimento delle risorse destinate all’Amministrazione attuatrice attraverso l’apposita contabilità speciale, su richiesta e previa trasmissione della documentazione necessaria;
p. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi ed eventualmente garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
q. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse.
Articolo 6
Obblighi in capo all’Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, che opera anche attraverso la Struttura per la Progettazione, si obbliga a:
a. garantire la realizzazione operativa della linea di investimento di cui al precedente art. 2 per
l’importo complessivo assegnato di euro, finanziati
nell’ambito dei fondi PNRR, nonché il raggiungimento dei milestone e target riferiti alla Linea di investimento di competenza fungendo da stazione appaltante;
b. riconoscere, ai sensi dell’allegato 1, la qualifica professionale di Giardiniere d’Arte entro la data di avvio dei corsi, e completare la formazione di un target stimato non superiore a xxx (1260 diviso per il numero di Regioni e P.A. partecipanti) operatori, ferme restando le verifiche di cui alla successiva lettera bb);
c. garantire l’avvio dei primi corsi nell’anno formativo 2022/2023;
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Allegato 1
d. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
e. richiedere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in ordine alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP) e dalla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, un Codice Unico di Progetto per ogni progetto di formazione che la Regione sottoscriverà successivamente con i soggetti accreditati;
f. rispettare altresì quanto previsto dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP) e dalla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 al fine di garantirne l’indicazione su tutti gli atti amministrativi - contabili relativi all’attuazione dello specifico Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”;
g. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
h. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all’articolo
34 del Regolamento (UE)2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Servizio Centrale per il PNRR del MEF (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell’UE) per accompagnare l’attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;
i. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
j. assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
k. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 (DNSH) e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea; adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari;
l. rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al principio del contributo all’obiettivo climatico e
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Allegato 1
digitale (x.x. xxxxxxx), al sostegno della partecipazione di donne, alla valorizzazione dei giovani ed alla riduzione dei divari territoriali;
m. rispettare il principio di parità di genere con specifico riferimento agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
n. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
o. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall’Amministrazione titolare;
p. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l’adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell’Amministrazione titolare;
q. presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
r. operare attraverso il sistema informatico utilizzato dall’Amministrazione titolare finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione titolare;
s. caricare sul sistema informativo adottato dall’Amministrazione titolare i dati e la documentazione utile all’esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell’Ufficio competente per i controlli dell’Amministrazione titolare, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest’ultima;
t. garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura e assicurarne l’inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dall’Amministrazione titolare nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione titolare;
u. conformarsi alle indicazioni fornite dall’amministrazione responsabile ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell’obiettivo comune di cui all’art. 2;
v. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall’Amministrazione titolare;
w. facilitare le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli dell’Amministrazione titolare, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
x. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
y. predisporre i pagamenti nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo ReGiS i relativi documenti riferiti alle
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Allegato 1
procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dell’art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
z. inoltrare le Richieste di pagamento all’Amministrazione titolare con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
aa. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l’Amministrazione titolare riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l’elaborazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
bb. conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dall’Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti;
cc. fornire all’Amministrazione titolare, al 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza semestrale, le informazioni necessarie alla verifica del conseguimento dei target intermedi anche al fine di consentire alle parti di valutare, in sede di confronto MiC / Conferenza delle Regioni e delle P.A., la revisione del presente Accordo, anche in relazione all’eventuale partecipazione di altre Regioni e P.A. e all’attuazione di ulteriori misure parallele, tenuto conto sia dei target formativi precedentemente raggiunti con profili professionali analoghi, sia della novità del profilo professionale di cui all’allegato 1, nonché degli effetti conseguenti all’attuazione complessiva della linea di intervento “2.3 Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” della Misura “2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale” della M1C3 del PNRR;
dd. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione.
Articolo 7
Obblighi e responsabilità delle parti
1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l’altra parte sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione
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Allegato 1
degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all’ammissibilità delle spese del PNRR. A tal riguardo si precisa che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell’ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.
5. Le parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell’Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le Parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all’articolo 34 paragrafo. 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
Articolo 8
Monitoraggio e rendicontazione delle spese
1. L’Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione titolare di interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo di cui all’art. 6 del D.M. 10 ottobre 2021, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento delle verifiche previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
2. L’Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, pertanto, dovrà inoltrare, tramite il sistema informativo, almeno bimestralmente, la rendicontazione delle spese nelle modalità che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa-contabile ordinaria sul 100% delle spese, unitamente alle check list di controllo definite dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano;
3. L’Amministrazione attuatrice dovrà inoltre inviare, tramite il sistema informatico, la Richiesta di pagamento all’Amministrazione centrale, comprensiva dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, documentando gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target PNRR di pertinenza. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell’Amministrazione responsabile e nella relativa manualistica allegata.
4. Le spese incluse nelle Richieste di pagamento dell’Amministrazione attuatrice, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell’Amministrazione titolare.
5. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento
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Allegato 1
(UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.
Articolo 9
Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo
1. Le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate dalle Regioni e P.A. nel rispetto delle disposizioni di riferimento.
2. In adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, i costi per il personale dell’Amministrazione attuatrice da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare il progetto di cui all’art. 3, possono essere imputate nel relativo quadro economico secondo le condizioni e i criteri indicati nella Circolare n.4 MEF/RGS del 18 gennaio 2022.
3. Le movimentazioni finanziarie relative all’effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
4. L’Amministrazione titolare di interventi PNRR successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, su richiesta dell’Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR, rende disponibile a quest’ultima:
- una quota di anticipazione, fino al massimo del 10 % del budget della linea di investimento in oggetto. Ai fini dell’erogazione dell’anticipazione l’Amministrazione attuatrice dell’intervento deve attestare l’avvio di operatività dell’intervento stesso, ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. L’importo dell’anticipazione potrà essere maggiorato in casi eccezionali, debitamente motivati dall’Amministrazione attuatrice dell’intervento e previa valutazione positiva del Servizio centrale per il PNRR;
- una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90% dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dall’Amministrazione attuatrice, sulla base del cronoprogramma dei pagamenti, come risultante dal sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- una quota a saldo pari al 10% dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell’intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all’articolo1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
5. Le quote di risorse di cui al comma precedente sono trasferite all’Amministrazione attuatrice dei singoli progetti dal Servizio Centrale del PNRR su indicazione dell’Amministrazione titolare, ovvero dalla Amministrazione titolare dell’intervento, sul conto corrente di tesoreria n.
- intestato all’Amministrazione attuatrice, acceso presso
. La quota relativa all’anticipazione verrà trasferita sul suddetto conto di tesoreria entro 30 giorni dalla data della richiesta dell’Amministrazione attuatrice, mentre le quote intermedie verranno trasferite in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. L’eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell’Accordo di finanziamento tra Commissione e Stato Membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati.
Articolo 10
Riduzione o revoca dei contributi
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Allegato 1
1. Ferme restando le verifiche di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera bb), nel caso in cui l’Amministrazione attuatrice di linea di intervento non raggiunga i relativi milestone e target intermedi previsti dal PNRR nei tempi ad essa assegnati, l’Amministrazione titolare di interventi PNRR può ridurre il contributo previsto per il loro finanziamento.
2. Nel caso in cui l’Amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l’attuazione degli interventi ad essa affidati e come eventualmente aggiornati in esito alle verifiche di cui al già richiamato articolo 6, comma 1, lettera bb), ovvero si renda responsabile del mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l’investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto di tagging climatici e digitali stimati, l’Amministrazione titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.
Articolo 11
Variazioni del progetto
1. L’amministrazione attuatrice può proporre variazioni al Cronoprogramma di cui all’allegato 2, che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell’Amministrazione titolare.
2. L’Amministrazione titolare si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate.
3. Le modifiche al Cronoprogramma non comportano alcuna revisione del presente Accordo.
Articolo 12
Disimpegno delle risorse
1. L’eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall’articolo 24 del Regolamento 2021/241 e dall’articolo 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.
Articolo 13
Rettifiche finanziarie
1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore dell’Amministrazione attuatrice, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dal più volte citato articolo 8, del decreto legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.
2. A tal fine l’Amministrazione attuatrice si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall’Amministrazione titolare, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. L’Amministrazione attuatrice è obbligata a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l’articolo 8, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021.
Articolo 14
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Allegato 1
Risoluzione per inadempimento e diritto di recesso
1. L’Amministrazione titolare potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il l’Amministrazione attuatrice non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l’assolvimento da parte della stessa Amministrazione titolare degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
2. L’Amministrazione titolare potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti dell’Amministrazione attuatrice qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.
Articolo 15
Risoluzione di controversie
1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 16
Riservatezza e Trattamento dei dati personali
1. Le parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo, per la durata dell’Accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l’esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi dalla vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie in persona del Rappresentante legale e il (ii) Responsabile del trattamento è lo stesso Rappresentante legale.
Per la Regione / P.A. il titolare del trattamento dei dati è sempre contattabile all’indirizzo e-mail .
Per il Ministero della Cultura il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Cultura.
5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
Articolo 17
17
Allegato 1
Comunicazioni e scambio di informazioni
1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
- per la Regione / P.A. : PEO: ; PEC: .
Articolo 18
Disposizioni finali
1. Le parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente Accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsti.
3. Il presente atto si compone di 18 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applica il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021. Prevalgono, in ogni caso, le disposizioni di cui a tale decreto.
Per l’Amministrazione titolare di interventi PNRR
Per l’Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR
Regione / P.A.
Allegati alla convenzione:
1. Allegato 1 (approvato con DGRT n. 915 del 01.08.2022): scheda sintetica dell’intervento e specifica delle unità formative
2. Allegato 2: Cronoprogramma azioni di progetto
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Allegato 1 allo Schema di Accordo
GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI
Note generali del percorso formativo
L’affidamento ha ad oggetto un’attività finalizzata alla formazione professionale della figura di Xxxx- xxxxxxx d’Arte per Giardini e Parchi Storici”
I corsi dovranno essere organizzati negli anni accademici/formativi 2022/2023 e 2023/2024.
Ogni corso dovrà avere una durata non inferiore alle 600 ore, delle quali almeno il 40% dovranno essere svolte attraverso stage/attività pratica.
Potranno essere programmate sino a 100 ore aggiuntive su temi specifici, anche finalizzate al rilascio di patentini accessori, utili all’esercizio della professione.
Ciascuna classe non può prevedere più di 30 discenti per le lezioni teoriche e, di norma, non più di 15 discenti concomitanti per le lezioni pratiche.
La ripartizione numerica dei discenti tra le Regioni e/o le Province autonome avviene al momento della stipula della Convezione con il MiC.
L’attuazione dell’attività formativa dovrà prevedere, unitamente alla partecipazione di un ente for- mativo accreditato, il coinvolgimento di:
o Uno o più giardini storici di rilievo (appartenenti a Ministero della Cultura, Enti terri- toriali, Fondazioni o Dimore storiche), con l’obiettivo di offrire spazi per lo svolgi- mento della parte pratica del corso, nonché per visite e attività di laboratorio;
o Tessuto imprenditoriale e produttivo presente sul territorio (es. filiera florovivaistica, aziende con OS24, etc.) con l’obiettivo, attraverso partenariati o azioni sinergiche, di accrescere l’esperienza formativa e generare un primo contatto col mondo del lavoro.
Potranno inoltre essere coinvolti nella erogazione dei corsi:
o Istituti Xxxxxx, che potranno mettere a disposizione docenti per le materie tecniche del corso, con particolare riferimento alle competenze di agraria e botanica, nonché aule, laboratori e spazi di esercitazione;
o Università, che potranno mettere a disposizione eventuali aule per la parte teorica e docenti per le materie di architettura del giardino e del paesaggio, storia dell’arte, sto- ria dei giardini, botanica, scienze della natura; potranno inoltre mettere a disposizione dei corsi (svolgimento di lezioni e laboratori) gli Orti Botanici afferenti ai dipartimenti di Botanica;
Sarebbe auspicabile l’offerta di un’attività di job placement a fine corso (es. accordi con aziende, pubblicazione offerte a studenti e alunni, accordi con siti culturali pubblici e privati).
L’attestato di qualifica di Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è anche abilitante all’eser- cizio dell’attività di manutenzione del verde, regolamentata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 154/2016 e dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018.
GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza – Misura 1: “Digitaliz- zazione, innovazione, competitività e cultura” - Componente 3: Cultura 4.0 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”.
Allegato 1 allo Schema di Accordo
CODICE CP 2011: 6.4.1.3.1- Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di colti- vazioni di fiori e piante ornamentali.
CODICE ATECO 2007: 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE: Agricoltura, silvicoltura e pesca
PROCESSO DI LAVORO: Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manu- tenzione di parchi e giardini
AREE DI ATTIVITA’: ADA.01.01.27 - Costruzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.01.01.28 – Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini
LIVELLO EQF: 4 - Tale riferimento è indicativo in attesa di attribuzione formale sulla base della procedura di referenziazione di cui al DIM 8 gennaio 2018
DESCRIZIONE PROFILO: Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in grado di realiz- zare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, ar- chitetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a di- mora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. Realizza inter- venti di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità sto- riche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione.
ELEMENTI DI CONTESTO: Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici si inserisce in par- chi, giardini storici, orti botanici di proprietà pubblica o privata, o anche presso istituzioni pubbliche e private che gestiscono luoghi della cultura, ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. N. 42/2004), dotati di parchi e giardini storici. Svolge l’attività professionale in diversi con- testi e in diverse tipologie di aziende: vivai, cooperative di manutenzione di giardini e parchi storici, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di giardini e parchi storici.
SOGGETTI CHE EROGANO LA FORMAZIONE: I corsi di formazione per la qualificazione di Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, secondo il vigente sistema della for- mazione professionale in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Pro- vince Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE: La durata minima del
percorso standard per ottenere la qualificazione di Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è di 600 ore complessive di cui 240/300 ore di attività pratica e/o tirocinio.
REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO: Ai fini dell’ammissione al corso di formazione per Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici sono necessari i seguenti requisiti:
a) possesso, in alternativa, di:
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
- qualifica IeFP di operatore agricolo;
- diploma IeFP di tecnico agricolo;
- tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento con almeno diploma di scuola se- condaria di primo grado;
b) aver compiuto il 18esimo anno di età;
Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che con- senta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attra- verso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.
CASI DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, beneficiano della riduzione del percorso formativo:
- i soggetti in possesso di una qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’art. 12,
Allegato 1 allo Schema di Accordo
comma 2, della legge n. 154/2016 nonché i soggetti rientranti nei casi di esenzione di cui al par. 7 dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni relativo allo standard professionale e forma- tivo per l’attività di Manutenzione del verde del 22.2.2018 18/30/SR15/C9-C10 per i quali è riconosciuto un credito formativo corrispondente alla durata relativa all’unita di competenza 1;
Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano inerenti al riconoscimento dei crediti formativi che consentono di ridurre la durata dei percorsi for- mativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in per- corsi formativi e/o professionali.
Al fine di non pregiudicare la qualità complessiva del percorso formativo, non sarà possibile accor- dare, nel riconoscimento dei crediti formativi relativi ad analoghi percorsi di qualificazione profes- sionale, una riduzione del monte ore del corso superiore al 15%, fatto salvo quanto stabilito per coloro che hanno acquisito la qualificazione di Manutentore del verde. e titoli equiparati in base al relativo accordo 18/30/SR15/C9-C10 del 22.2.2018
ESAME FINALE: La qualificazione di Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare l’acquisizione delle competenze tecnico pro- fessionali previste dal corso.
Accedono all’esame i soggetti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore complessive del per- corso formativo. Ai fini del calcolo delle ore di frequenza, i crediti formativi riconosciuti sono com- putati come ore di effettiva presenza.
L’esame è organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d’esame e delle prove d’esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.
CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione di Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici, nel rispetto della nor- mativa regionale.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
COMPETENZA 1 - Lavorazione e trattamento del terreno e delle componenti vegetali di parchi e giardini storici
Allegato 1 allo Schema di Accordo
180 ore | |
CONOSCENZE | ABILITA’ |
Elementi di botanica Elementi di coltivazioni arboree Elementi di entomologia Elementi di pedologia (caratteristiche fisiche chimiche e biologiche dei terreni e pratiche agronomiche) Principi di fisiologia vegetale Elementi di meccanica e di meccanica agricola Principi di agronomia generale e speciale Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento e recuperi di scarti verdi | Applicare tecniche di preparazione, lavorazione e trattamento del terreno Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) nell’esercizio di cura e manutenzione del verde Individuare tipologie e funzionalità di strumenti e attrezzature Utilizzare strumenti per distribuzione antiparas- sitari Applicare le tecniche più adeguate al corretto smaltimento/recupero dei materiali vegetali di risulta Applicare tecniche di concimazione Applicare tecniche di semina Applicare tecniche di potatura Applicare tecniche di difesa e diserbo Applicare tecniche di trapianto e messa a dimora Riconoscere e utilizzare i principali sistemi di ir- rigazione |
COMPETENZA 2 - Analizzare progetti di restauro, conservazione e recupero di parchi e giardini storici e degli arredi ed effettuarne le relative attività 240 ore | |
CONOSCENZE | ABILITA’ |
Elementi di legislazione dei beni culturali e ambientali Principali caratteristiche distintive e identitarie di giardini e parchi storici Elementi di teoria e storia del restauro/ conser- vazione/ manutenzione di giardini e parchi sto- rici Elementi di Botanica Componenti naturali e artificiali di giardini e parchi storici per riconoscerne le caratteristi- che e individuare modalità di conservazione e risoluzione di problemi Metodologie di conservazione e gestione delle componenti vegetali storiche Fondamenti di disegno e rilievo delle infra- strutture e dell'arredo storico di giardini e par- chi (misure, segni convenzionali, planimetrie) Normativa e organismi di tutela dei giardini e parchi storici Principali sistemi idraulici e di irrigazione dei giardini | Applicare tecniche e strumenti per individuare stili e tipologie di parchi e giardini storici Applicare metodologie per la lettura del progetto di restauro/conservazione/manutenzione di giar- dini e parchi storici Applicare tecniche di indagine sulla storia del sito, esaminando i progetti storici con raccolta fonti documentarie ed iconografiche Riconoscere le caratteristiche e i materiali dei ma- nufatti esistenti Eseguire opere di ripristino/sostegno/conserva- zione/finitura, adottando tecniche esecutive ido- nee, di carattere tradizionale e/o innovativo, nel rispetto dei criteri di tutela, salvaguardia e valo- rizzazione del paesaggio storico Applicare tecniche per monitorare l'esecuzione degli interventi di restauro, del giardino e/o parco storico Applicare tecniche di analisi dello stato di conser- vazione del rilievo floristico |
Allegato 1 allo Schema di Accordo
Elementi di progettazione del verde Tecnologie innovative per la gestione del verde (acquisizione ed elaborazione dati, rap- presentazione cartografica - GIS, diagnostica e monitoraggio della salute delle piante, modelli informativi BIM, etc.). Tipologia e impiego dei diversi materiali ac- cessori utilizzati nelle aree verdi per il comple- tamento delle infrastrutture La sicurezza sul lavoro: regole, normative e modalità di comportamento (generali e speci- fiche Criteri di organizzazione del lavoro e dei gruppi di lavoro | Operare in sicurezza negli interventi di esecu- zione e manutenzione ordinaria e straordinaria Individuare i fattori di rischio legati alla mansione specifica Relazionarsi con le figure di riferimento del pro- cesso lavorativo |
COMPETENZA 3 - Effettuare interventi di prevenzione e cura delle componenti vegetali di parchi e giardini storici 180 ore | |
CONOSCENZE | ABILITA’ |
Principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fi- siche, chimiche e biologiche Specie e varietà colturali e relative caratteristi- che Tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie più comuni delle piante e dei ter- reni Elementi di fitopatologia Tipologie e caratteristiche dei prodotti per la di- fesa e la cura del terreno e delle coltivazioni Prodotti fitosanitari utilizzabili Cenni di parassitologia delle piante ed entomo- logia agraria Strategie e tecniche di difesa integrata, di produ- zione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive Tipologie e modalità d'uso delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti per la difesa del ter- reno e delle coltivazioni Metodologie di valutazione della stabilità delle piante (VTA, SIA, MIVS) e strumenti diagno- stici (resistografo, tomografo, prove di trazione) | Riconoscere lo stato di salute delle diverse com- ponenti vegetali (alberature, arbusti, siepi, ecc.) che compongono giardini e parchi storici indivi- duando eventuali patologie e presenza di paras- siti Definire interventi appropriati di cura, rinnovo e riqualificazione degli elementi vegetali, sosti- tuendo eventuali cultivar sensibili a particolari fitopatologie con altre più resistenti, nel rispetto del disegno originario del giardino/parco storico Applicare trattamenti di recupero, cura e rinvi- gorimento delle piante al fine di consolidarne sia la stabilità che l’attività vitale (interventi di ar- boricoltura, concimazioni speciali, diagnostica e strategie di controllo e monitoraggio delle fito- patologie, ecc.) Adottare modalità di identificazione e controllo dei pericoli e rischi associati all’utilizzo di pro- dotti chimici tossici, adottando le adeguate mo- dalità di stoccaggio e smaltimento Selezionare e utilizzare i macchinari/attrezza- ture in funzione del tipo di lavorazione da ese- guire Eseguire valutazioni della stabilità delle piante e utilizzare strumenti diagnostici appropriati |
Allegato 2 allo schema di Accordo
CRONOPROGRAMMA attività “PROGETTO MIC-Regione Puglia” “Attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”
PNRR Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura
4.0 (M1C3) - Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”
N° | Fasi | Tempi |
1 | Sottoscrizione Accordo tra Amministrazione titolare e Amministrazione attuatrice | Ottobre 2022 |
2 | Approvazione primo Avviso per chiamata di progetti formativi | Novembre/Dicembre 2022 |
3 | Richiesta anticipazione da parte dell’Amministrazione attuatrice (fino a max 10%) | Gennaio 2023 |
4 | Rilevazione economie di progetto in corso di realizzazione | Marzo/Aprile 2023 |
5 | Richiesta di una o più quote intermedie (fino a max 90%) da parte dell’Amministrazione attuatrice all’Amministrazione titolare | Sulla base dell’avanzamento della spesa |
6 | Chiusura progetti formativi primo Avviso | Dicembre 2023 |
7 | Richiesta saldo da parte dell’Amministrazione attuatrice all’Amministrazione titolare | Dicembre 2024 |
Allegato 2
STANDARD FORMATIVO E PROFESSIONALE DELLA FIGURA
“Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici”
1. Premessa
Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in grado di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. Realizza interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione.
La qualificazione è parte del Repertorio Nazionale dei Titoli e delle Qualificazioni e sarà associata all'ADA dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni in esito ai lavori di manutenzione definiti a livello nazionale.
Lo standard professionale della Figura del “Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici (Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici)”,, come descritto nell’Allegato A.1 al presente documento, è inserito nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali e afferente al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” di cui al D.I. 30 giugno 2015.
In recepimento dello standard nazionale della figura1, in deroga a quanto previsto ndall’impianto del Repertorio Regionale (di cui all’allegato alla D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013), le Unità di Competenza contemplano un numero di capacità e conoscenze superiore a 10.
Il livello EQF della qualificazione è EQF4 (tale riferimento è indicativo in attesa di attribuzione formale sulla base della procedura di referenziazione di cui al DIM 8 gennaio 2018).
2. Destinatari dei percorsi formativi e requisiti d’ingresso
Ai fini dell’ammissione al corso di formazione per Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici
sono necessari i seguenti requisiti:
a) possesso, in alternativa, di:
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
- qualifica IeFP di operatore agricolo (qualifiche in uscita dagli Avvisi regionali OF);
- diploma IeFP di tecnico agricolo (diplomi professionali in uscita dagli Avvisi regionali OF);
- tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento (documentabile e comprovabile) con almeno diploma di scuola secondaria di primo grado;
b) aver compiuto il 18esimo anno di età;
Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che
1 Adottato nella riunione del 20 giugno 2022 del Tavolo tecnico di confronto Cultura, riunitosi nell’ambito dei tavoli tecnici di confronto PNRR tra amministrazioni centrali e la Conferenza delle Regioni� ANCI e UPI ai sensi dell’art. 33 del D.L. n.152 del 6 novembre 2021, convertito in legge n. 233 del 29 dicembre 2021
Allegato 2
consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere documentata da apposita attestazione ovvero verificata attraverso un test di ingresso, di livello minimo A2, secondo gli standard definiti nel “Common European Framework of Reference for Languages - CEFR" ("Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER") del Consiglio d'Europa.
Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attività.
Ciascuna classe non può prevedere più di 30 discenti per le lezioni teoriche e, di norma, non più di 15 discenti concomitanti per le lezioni pratiche.
3. Articolazione del percorso
Al percorso formativo volto al conseguimento della qualifica di Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici , si applica lo standard formativo specifico2, di seguito rappresentato.
Tabella 1 – Standard formativo specifico
Requisiti minimi di ingresso | Descritti al paragrafo 2 |
Durata | 600 ore |
Ripartizione monte ore | ⮚ Di cui 240 ore per attività di stage in impresa/struttura esterna |
Caratteristiche minime delle risorse professionali di staff | |
docenti | Il corpo docente sarà costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento. Almeno il 40% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico- professionale devono essere erogate da esperti con almeno 5 anni di esperienza nell’attività professionale oggetto di insegnamento (Fascia A rif. Circ. Ministeriale 2/2009) |
altre tipologie | Risorse a presidio dei processi, come disciplinato nella normativa in materia di accreditamento. |
Standard professionale regionale di riferimento | Figure del Repertorio regionale delle Figure professionali appartenenti al livello B (Tecnico). |
2 Ai sensi della Determinazione del Dirigente Sezione Formazione professionale n. 1395/2013 �Repertorio regionale delle Figure Professionali -�Protocollo d�Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze� D.G.R. n. 1604 del 12 luglio 2011� pubblicata nel BURP n. 121 del 02.08.2011. Asse V PO FSE �Transnazionalità Interregionalità�
– Approvazione in via sperimentale degli standard formativi generali.
Allegato 2
Tabella 1 – Articolazione del percorso formativo
Unità di Competenze di riferimento (Rif. AII. A.1 SCHEDA FIGURA PROFESSIONALE) | TOTALE ORE | Di cui ore auIa | Di cui ore pratica | Di cui ore stage |
Lavorazione e trattamento del terreno e delle componenti vegetali di parchi e giardini storici | 180 | 68 | 40 | 72 |
Analizzare progetti di restauro, conservazione e recupero di parchi e giardini storici e degli arredi ed effettuarne le relative attività | 240 | 104 | 40 | 96 |
Effettuare interventi di prevenzione e cura delle componenti vegetali di parchi e giardini storici | 180 | 68 | 40 | 72 |
TOTALE | 600 | 240 | 120 | 240 |
Potranno essere programmate sino a 100 ore aggiuntive su temi specifici, finalizzate al rilascio di patentini accessori, utili all’esercizio della professione. In tal caso, l’autorizzazione per lo svolgimento di tale formazione regolamentata dovrà essere acquisita preventivamente presso l’amministrazione di riferimento.
L’attuazione dell’attività formativa dovrà prevedere il coinvolgimento di:
o Uno o più giardini storici di rilievo (appartenenti a Ministero della Cultura, Enti territoriali, Fondazioni o Dimore storiche3), con l’obiettivo di offrire spazi per lo svolgimento della parte pratica del corso, nonché per visite e attività di laboratorio;
o Tessuto imprenditoriale e produttivo, compreso il Terzo settore, presente sul territorio (es. filiera florovivaistica, aziende con OS24, etc.) con l’obiettivo, attraverso partenariati o azioni sinergiche, di accrescere l’esperienza formativa e generare un primo contatto col mondo del lavoro.
Potranno inoltre essere coinvolti nella erogazione dei corsi:
o Istituti Agrarie potranno mettere a disposizione docenti per le materie tecniche del corso, con particolare riferimento alle competenze di agraria e botanica, nonché aule, laboratori e spazi di esercitazione;
o Istituzioni di Alta formazione artistica che potranno mettere a disposizione docenti per le materie tecniche del corso, con particolare riferimento alle competenze di arti plastiche e visive, nonché aule, laboratori e spazi di esercitazione;
o Università, che potranno mettere a disposizione eventuali aule per la parte teorica e docenti per le materie di architettura del giardino e del paesaggio, storia dell’arte, storia dei giardini, botanica, scienze della natura; potranno inoltre mettere a disposizione dei corsi (svolgimento di lezioni e laboratori) gli Orti Botanici afferenti ai dipartimenti di Botanica;
3 In generale appartenenti ai soggetti richiamati dal Dlgs 42/2004 all’art. 10: Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico e persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
Allegato 2
In fase di richiesta di autorizzazione dei corsi, la disponibilità delle imprese/strutture esterne presso cui si svolgerà lo stage dovrà essere dimostrata attraverso apposito titolo (convenzione, accordo, altro).
Nel caso di allievi/lavoratori lo stage può essere svolto nel luogo e nell’orario di lavoro ma deve essere comunque tracciato in maniera chiara come ore dedicate alla formazione e distinte da quelle di lavoro.
4. Soggetti attuatori
I corsi di formazione sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n.1474 del
2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 e da organismi formativi appositamente autorizzati ai sensi del quadro normativo vigente. Nello specifico, i percorsi formativi potranno essere riconosciuti e autorizzati dalla Regione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 879 del 29 maggio 2018, relativa alla formazione c.d. autonomamente finanziata.
5. Esenzione e/o riduzione del percorso formativo
Xxxxx restando il compimento dei 18 anni di età, beneficiano della riduzione del percorso formativo i soggetti in possesso di una qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 154/2016 nonché i soggetti rientranti nei casi di esenzione di cui al par. 7 dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni relativo allo standard professionale e formativo per l’attività di Manutenzione del verde del 22.2.2018 18/30/SR15/C9-C10 per i quali è riconosciuto un credito formativo corrispondente alla durata relativa all’Unita di Competenza 1.
La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di ulteriori crediti formativi, previa autorizzazione dell’Amministrazione e su procedura descritta nel formulario di progetto. Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.
Al fine di non pregiudicare la qualità complessiva del percorso formativo, non sarà possibile accordare, nel riconoscimento dei crediti formativi relativi ad analoghi percorsi di qualificazione professionale, una riduzione del monte ore del corso superiore al 15%, fatto salvo quanto stabilito per coloro che hanno acquisito la qualificazione di Manutentore del verde. e titoli equiparati in base al relativo accordo 18/30/SR15/C9-C10 del 22.2.2018.
6. Esame finale e attestazione
La qualifica di Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare l’acquisizione delle competenze tecnico professionali previste dal corso.
Accedono all’esame i soggetti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. Ai fini del calcolo delle ore di frequenza, i crediti formativi riconosciuti sono computati come ore di effettiva presenza.
L’esame è organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.
Nello specifico, la prova finale si svolge secondo i vigenti standard regionali per la valutazione e certificazione delle competenze correlate a Figure del Repertorio Regionale (D.G.R. n. 622/2015) ed è diretta a verificare l’effettivo possesso delle Unità di Competenze previste dalla Figura professionale di riferimento.
Al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualifica di Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici, nel rispetto della normativa regionale.
Allegato 2
La Regione si riserva di apportare le dovute modifiche ed integrazioni, alle linee guida e ai format di attestazioni in uscita così come attualmente allegati, alla D.G.R. n. 622/2015 al fine di armonizzarli con le norme vigenti.
L’attestato di qualifica di Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è anche abilitante all’esercizio dell’attività di manutenzione del verde, regolamentata ai sensi dell’art. 12 della legge
n. 154/2016 e dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018. Tale specifica dovrà essere riportata nel campo note dell'Attestazione rilasciata.
SCHEDA FIGURA PROFESSIONALE | |
Codice | 491 |
Denominazione Figura | Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici (Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici) |
Denominazione sintetica | Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici |
Settore di riferimento | Agricoltura, silvicoltura e pesca |
Ambito di attività | Produzione e sviluppo |
Livello di Complessità | gruppo-livello B |
Descrizione | Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in grado di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. Realizza interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione. |
Tipologia Rapporti di lavoro | Opera come lavoratore dipendente o autonomo in aziende di settore e come consulente |
Collocazione contrattuale | Contratto collettivo nazionale di riferimento delle aziende private del settore Agricoltura. |
Collocazione organizzativa | Figura di carattere organizzativo del lavoro, di coordinamento delle fasi di intervento esecutivo e di realizzazione delle attività di cura e manutenzione di giardini e parchi storici |
Opportunità sul mercato del lavoro | Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici si inserisce in parchi, giardini storici, orti botanici di proprietà pubblica o privata, o anche presso istituzioni pubbliche e private che gestiscono luoghi della cultura, ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. N. 42/2004), dotati di parchi e giardini storici. Svolge l’attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende: vivai, cooperative di manutenzione di giardini e parchi storici, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di giardini e parchi storici. |
Percorsi formativi | I corsi di formazione per la qualificazione di Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici sono regolamentati e disciplinati dalla DGR n. del avente ad oggetto: |
Fonti documentarie consultate per la realizzazione della | Piano nazionale di ripresa e resilienza – Misura 1: “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” - Componente 3: Cultura 4.0 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e |
Allegato 2
descrizione | rurale” - Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”. Repertorio regionale regioni |
ADA dell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni | ADA.01.01.27 - Costruzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.01.01.28 – Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini |
CLASSIFICAZIONI | |
Repertorio ISCO 2008 | |
321 - LIFE SCIENCE TECHNICIANS AND RELATED ASSOCIATE PROFESSIONALS - 3212 - Agronomy and forestry technicians 611 - MARKET GARDENERS AND CROP GROWERS - 6113 - Gardeners, horticultural and nursery growers 611 - MARKET GARDENERS AND CROP GROWERS - 6114 - Mixed-crop growers | |
ISTAT Professioni 2011 | |
6.4.1.3.1- Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali. | |
ATECO 2007 | |
81.30.00 | Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) |
UNITA’ DI COMPETENZA | |
CODICE UC – 2132 | |
Denominazione AdA | Lavorazione e trattamento del terreno e delle componenti vegetali di parchi e giardini storici |
Descrizione della performance | Effettuare attività di preparazione, lavorazione e trattamento del terreno e di componenti vegetali di giardini e parchi storici (quali concimazione, semina, potatura ecc.) utilizzando gli appositi strumenti nel rispetto dei parametri dell'impiego in sicurezza |
Capacità/Abilità | − Applicare tecniche di preparazione, lavorazione e trattamento del terreno − Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) nell’esercizio di cura e manutenzione del verde − Individuare tipologie e funzionalità di strumenti e attrezzature − Utilizzare strumenti per distribuzione antiparassitari − Applicare le tecniche più adeguate al corretto smaltimento/recupero dei materiali vegetali di risulta − Applicare tecniche di concimazione − Applicare tecniche di semina − Applicare tecniche di potatura − Applicare tecniche di difesa e diserbo − Applicare tecniche di trapianto e messa a dimora − Riconoscere e utilizzare i principali sistemi di irrigazione |
Conoscenze | − Elementi di botanica − Elementi di coltivazioni arboree − Elementi di entomologia − Elementi di pedologia (caratteristiche fisiche chimiche e biologiche dei terreni e pratiche agronomiche) − Principi di fisiologia vegetale − Elementi di meccanica e di meccanica agricola − Principi di agronomia generale e speciale |
Allegato 2
− | Principali riferimenti recuperi di scarti verdi | normativi | in | materia | di | smaltimento | e |
UNITA’ DI COMPETENZA | |
CODICE UC – 2133 | |
Denominazione AdA | Analisi dei progetti di restauro, conservazione e recupero di parchi e giardini storici e degli arredi ed effettuarne le relative attività |
Descrizione della performance | Analizzare la proposta progettuale relativa al restauro, conservazione e recupero di giardini e parchi storici con riguardo alle specificità storiche e compositive e relativa attivita' esecutiva effettuata attraverso il coinvolgimento delle varie professionalita' |
Capacità/Abilità | − Applicare tecniche e strumenti per individuare stili e tipologie di parchi e giardini storici − Applicare metodologie per la lettura del progetto di restauro/conservazione/manutenzione di giardini e parchi storici − Applicare tecniche di indagine sulla storia del sito, esaminando i progetti storici con raccolta fonti documentarie ed iconografiche − Riconoscere le caratteristiche e i materiali dei manufatti esistenti − Eseguire opere di ripristino/sostegno/conservazione/finitura, adottando tecniche esecutive idonee, di carattere tradizionale e/o innovativo, nel rispetto dei criteri di tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio storico − Applicare tecniche per monitorare l'esecuzione degli interventi di restauro, del giardino e/o parco storico − Applicare tecniche di analisi dello stato di conservazione del rilievo floristico − Operare in sicurezza negli interventi di esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria − Individuare i fattori di rischio legati alla mansione specifica − Relazionarsi con le figure di riferimento del processo lavorativo |
Conoscenze | − Elementi di legislazione dei beni culturali e ambientali − Principali caratteristiche distintive e identitarie di giardini e parchi storici − Elementi di teoria e storia del restauro/ conservazione/ manutenzione di giardini e parchi storici − Elementi di Botanica − Componenti naturali e artificiali di giardini e parchi storici per riconoscerne le caratteristiche e individuare modalità di conservazione e risoluzione di problemi − Metodologie di conservazione e gestione delle componenti vegetali storiche − Fondamenti di disegno e rilievo delle infrastrutture e dell'arredo storico di giardini e parchi (misure, segni convenzionali, planimetrie) − Normativa e organismi di tutela dei giardini e parchi storici − Principali sistemi idraulici e di irrigazione dei giardini − Elementi di progettazione del verde − Tecnologie innovative per la gestione del verde (acquisizione ed elaborazione dati, rappresentazione cartografica - GIS, diagnostica e monitoraggio della salute delle piante, modelli informativi BIM, etc.). |
Allegato 2
− Tipologia e impiego dei diversi materiali accessori utilizzati nelle aree verdi per il completamento delle infrastrutture − La sicurezza sul lavoro: regole, normative e modalità di comportamento (generali e specifiche − Criteri di organizzazione del lavoro e dei gruppi di lavoro |
UNITA’ DI COMPETENZA | |
CODICE UC –2134 | |
Denominazione AdA | Interventi di prevenzione e cura delle componenti vegetali di parchi e giardini storici |
Descrizione della performance | Predisporre interventi di giardinaggio e florovivaismo anche attraverso l'irrigazione di parchi, giardini, aiuole, bordure, prati e vasi utilizzando gli impianti disponibili ed effettuando eventuali interventi di manutenzione degli stessi |
Capacità/Abilità | − Riconoscere lo stato di salute delle diverse componenti vegetali (alberature, arbusti, siepi, ecc.) che compongono giardini e parchi storici individuando eventuali patologie e presenza di parassiti − Definire interventi appropriati di cura, rinnovo e riqualificazione degli elementi vegetali, sostituendo eventuali cultivar sensibili a particolari fitopatologie con altre più resistenti, nel rispetto del disegno originario del giardino/parco storico − Applicare trattamenti di recupero, cura e rinvigorimento delle piante al fine di consolidarne sia la stabilità che l’attività vitale (interventi di arboricoltura, concimazioni speciali, diagnostica e strategie di controllo e monitoraggio delle fitopatologie, ecc.) − Adottare modalità di identificazione e controllo dei pericoli e rischi associati all’utilizzo di prodotti chimici tossici, adottando le adeguate modalità di stoccaggio e smaltimento − Selezionare e utilizzare i macchinari/attrezzature in funzione del tipo di lavorazione da eseguire − Eseguire valutazioni della stabilità delle piante e utilizzare strumenti diagnostici appropriati |
Conoscenze | − Principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche − Specie e varietà colturali e relative caratteristiche − Tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie più comuni delle piante e dei terreni − Elementi di fitopatologia − Tipologie e caratteristiche dei prodotti per la difesa e la cura del terreno e delle coltivazioni − Prodotti fitosanitari utilizzabili − Cenni di parassitologia delle piante ed entomologia agraria − Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive − Tipologie e modalità d'uso delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti per la difesa del terreno e delle coltivazioni − Metodologie di valutazione della stabilità delle piante (VTA, SIA, MIVS) e strumenti diagnostici (resistografo, tomografo, prove di trazione) |