Risoluzione di controversie. 1. Per qualsiasi controversia, il Soggetto attuatore-beneficiario può rivolgersi agli Uffici della Ex DGRIC del Ministero della salute, che sottoporranno le eventuali problematiche al parere di competenza del Comitato tecnico sanitario (CTS) operante presso il Ministero. Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, accettano fin d’ora il parere che sarà espresso dal Comitato tecnico sanitario (CTS) in caso di controversie sulla conduzione scientifica del progetto e le eventuali ricadute economiche.
2. Con la firma della presente convenzione il Principal Investigator accetta quanto previsto dal precedente comma 1.
3. Qualora a seguito della valutazione del CTS, di cui al comma 1 sussistano ulteriori eventuali controversie, diverse da quelle del comma 1, che dovessero sorgere in ordine al presente avviso pubblico il Foro competente è il Foro di Roma.
Risoluzione di controversie. 1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Il Soggetto attuatore accetta che qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Risoluzione di controversie. 22.1 Per qualsiasi controversia originata dal Contratto o a esso connessa, nel caso di Cliente “consumatore” (secondo la definizione di cui all’ art. 3 del Codice del Consumo) sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. Per tutti gli altri Clienti non riconducibili a detta definizione sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.
Risoluzione di controversie. La risoluzione delle controversie sull’interpretazione ed applicazione dell’Accordo, che non possano essere composte dal Comitato per l’Attuazione dell’Accordo di Programma di Attuazione, sarà demandata ad un collegio di almeno 3 arbitri esperti in giurisprudenza, finanza, organizzazione dei servizi socio sanitari designati dal Comitato per l’Attuazione dell’Accordo di Programma. In caso di dissenso circa uno o più degli arbitri, dal Presidente del Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza. Si applicheranno al procedimento ed al giudizio arbitrale le disposizione del codice di Procedura Civile.
Risoluzione di controversie. 17.1 Per qualsiasi controversia originata dal Contratto o ad esso connessa sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.
Risoluzione di controversie. 1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Risoluzione di controversie. Il presente contratto d’obbligo è regolato dalla legge italiana. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti relativa alla esecuzione ed interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa all’Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Venezia quale foro esclusivamente competente.
Risoluzione di controversie. 3. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Risoluzione di controversie. 17.1 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità o alla risoluzione del Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.
Risoluzione di controversie. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Firenze.