Obblighi e responsabilità delle parti Clausole campione

Obblighi e responsabilità delle parti. Gli obblighi e le responsabilità delle parti sono elencati negli articoli 5 e 6 dell’Accordo di cui al precedente art. 5. Si segnala che tali obblighi decorrono dalla sottoscrizione dell’Accordo, successiva all’accettazione dell’istanza di adesione, secondo la procedura delineata nel precedente art. 4.
Obblighi e responsabilità delle parti. Gli obblighi e le responsabilità delle parti sono elencati negli articoli 5 e 6 nello schema di Accordo di Adesione per la fornitura di contenuti redazionali di cui al precedente articolo 5. Si segnala che tali obblighi decorrono dalla sottoscrizione dell’Accordo di Adesione per la fornitura di contenuti redazionali, successiva all’accettazione dell’istanza di adesione, secondo la procedura delineata nel precedente art. 4.
Obblighi e responsabilità delle parti. 10.1. Non sussisterà responsabilità alcuna delle Parti per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali).
Obblighi e responsabilità delle parti. 1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l’altra parte sulle attività effettuate.
Obblighi e responsabilità delle parti. 7.1 Il Licenziante si impegna a concedere in Licenza d'uso un Software corrispondente alle richieste fornite dal Licenziatario, come descritte nell'allegato A ed eventualmente nell'Allegato C.
Obblighi e responsabilità delle parti. 1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l’altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.
Obblighi e responsabilità delle parti. ADD Solution S.r.l. si obbliga a gestire con cura e perizia la richiesta di prenotazione inviata dal Cliente e le successive fasi di emissione del biglietto di navigazione marittima. ADD Solution S.r.l. non assume alcuna responsabilità né obbligo in merito alla qualità, all’efficienza ed alla conformità del servizio di trasporto, che è a completo carico della compagnia di navigazione, unico soggetto obbligato contrattualmente e per legge verso il Cliente quanto alla prestazione di trasporto e/o rimborso del biglietto e/o qualsiasi altra prestazione diversa dalla prenotazione, emissione e consegna del biglietto. In nessun caso ADD Solution S.r.l. è tenuta a risarcire al Cliente i danni che egli ritenga di aver subito per inadempienze della compagnia di navigazione né risponde per qualsivoglia altro danno procurato dalla compagnia di navigazione a qualsiasi titolo e/o causale. Il Cliente è tenuto a presentarsi all’imbarco munito del biglietto acquistato e degli altri documenti necessari all’imbarco secondo i termini e le condizioni generali applicati dalle compagnie di navigazione. Nessun rimborso è dovuto al Cliente nel caso in cui la mancata effettuazione del viaggio /trasporto sia dovuta a causa a lui imputabile, quale, a titolo esemplificativo, ritardo (per qualsiasi causa) nel presentarsi all’imbarco, perdita del biglietto, illeggibilità del biglietto, dati non corretti nel biglietto, ecc…
Obblighi e responsabilità delle parti. Con la firma del presente Accordo le Parti assumono la responsabilità esclusiva dell’organizzazione delle risorse umane e strumentali impiegate. Le Parti rispondono, nei termini di legge, dei danni a persone o a cose che dovessero verificarsi in occasione o a causa della esecuzione del presente Accordo, salvo che tali danni siano direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo, in tal caso la Parte responsabile è tenuta la risarcimento del danno. In particolare l’Università si impegna a: - nominare i propri componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato tecnico-organizzativo entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo dell’approvazione del presente Accordo; - garantire la massima collaborazione per la stesura ed approvazione del Piano esecutivo dettagliato delle attività previste nel progetto sperimentale, con il relativo cronoprogramma, nonché delle relazioni relative ai successivi Work Package; - promuovere, attraverso il Gruppo di ricerca “Government and Civil Society”, la costituzione sul territorio nazionale di una Rete di Università pubbliche con elevate competenze in materia di performance management; - garantire la massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati. Il Dipartimento si impegna a: - nominare i propri componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato tecnico-organizzativo entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo dell’approvazione del presente Accordo; - promuovere tutte le attività necessarie per dare attuazione a quanto previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Dipartimento della funzione pubblica e l’Ispettorato generale del bilancio dello Stato, il 15 settembre 2016, in materia di integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione economico-finanziaria, occupandosi del coordinamento di tutte le azioni connesse al presente Accordo; - garantire la massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati; - provvedere tempestivamente al trasferimento delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 6, secondo le modalità previste dall’art. 7 del presente Accordo.
Obblighi e responsabilità delle parti. La ditta è obbligata a dare immediato avvio all’appalto in oggetto, ex art. 8, D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2021, nel testo vigente, a consegnare il bene commissionato dalla ASL di Pescara in perfetta efficienza e sicurezza per le applicazioni riportate nei manuali d’uso e nelle norme tecniche applicabili ed a garantire il pacifico godimento del bene da parte dell’utilizzatore ASL per la durata contrattuale. Il tutto deve essere eseguito “a regola d’arte”, adottando pedissequamente ogni misura già prescritta da leggi/norme, ed essere condotto adottando la massima diligenza e correttezza professionale, arrecando il minimo possibile nocumento alle attività sanitarie. La ditta dovrà avere come unici interlocutori ufficiali della ASL/Pescara il RUP Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx nonché i soggetti che collaborano a supporto dello stesso e dallo stesso autorizzati. Esclusivamente ad essi la ditta esecutrice dovrà riferirsi per la segnalazione di ogni eventuale difficoltà operativa e/o per ogni eventuale altra segnalazione che non permetta la normale, ed in sicurezza, prosecuzione dell’appalto. Non sono interlocutori ufficiali altri soggetti, ancorchè dirigenti o direttori. L’utilizzatore ASL si obbliga a prendere in consegna il bene, a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi delle norme vigenti, applicabili alla fattispecie contrattuale, ad impiegare le strumentazioni, impianti, attrezzature, sistemi forniti e quant’altro fornito per le applicazioni riportate nei manuali d’uso e nelle norme tecniche applicabili, ed è responsabile della custodia e dei danni provocati a terzi per uso improprio, obbligandosi a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene, i costi che saranno previsti per la riparazione o il riacquisto dello stesso. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore, che rimarranno a carico della ditta. Altresì, la ASL si obbliga a pagare il/i corrispettivo/i dovuto/i alla ditta secondo quanto convenuto nel presente contratto ovvero, se del caso, secondo gli accordi intercorsi nel corso del contratto, nonché a restituire il bene in oggetto alla scadenza contrattuale qualora la stessa Amministrazione non eserciti la facoltà del riscatto. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.
Obblighi e responsabilità delle parti. 1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l’altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate;