Rettifiche finanziarie. 1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore del Xxxxxxxx attuatore, di cui al precedente articolo 10, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine, il Xxxxxxxx attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero dell’istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
Rettifiche finanziarie. 1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore del Xxxxxxxx attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati.
2. A tal fine, durante la realizzazione del progetto, l'Unità di Missione potrà procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte tramite compensazione su successive richieste di trasferimento.
3. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
Rettifiche finanziarie. 1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto Attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine, durante la realizzazione del progetto, l'Unità di Missione potrà procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte tramite compensazione su successive richieste di trasferimento.
3. Il Soggetto Attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
Rettifiche finanziarie. 1. Si rimanda all’art. 143 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene ad ogni ipotesi di “recupero” dei contributi versati a fronte di spese dichiarate irregolari e, quindi, non finanziabili. (eventuale, in caso di utilizzo di fondi SIE)
Rettifiche finanziarie. 1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore dell’Amministrazione attuatrice, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dal più volte citato articolo 8, del decreto legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.
2. A tal fine l’Amministrazione attuatrice si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall’Amministrazione titolare, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. L’Amministrazione attuatrice è obbligata a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l’articolo 8, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021.
Rettifiche finanziarie. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto esecutore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine il Soggetto esecutore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalla Regione, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto esecutore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
Rettifiche finanziarie. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Reg. (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate agli interi Programmi, l’importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, l’importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria. Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 è tenuta ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell’importo oggetto della rettifica.
Rettifiche finanziarie. La Commissione, se sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma conclude che non è stato raggiunto almeno il 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo, può operare rettifiche finanziarie a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento.
Rettifiche finanziarie. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore del Xxxxxxxx attuatore PINQuA, sarà immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti saranno recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.